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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/12/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G . 1129 /2025
Il giorno 16 dicembre 2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv.Reggio, la quale si riporta ai propri scritti difensivie e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con vittoria di spese e competenze;
Per parte resistente, l'Avv.Marco Gagliostro,per delega CP_1
dell'Avv. Caruso Antonio,che si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni, ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G. 1129/2025 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa MM MA CO, all'udienza del 16 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 1129/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(cod. fis. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Annalisa Reggio (cod. fis. , giusta procura in C.F._2
atti.
Ricorrente
E
in persona del procuratore Controparte_2
speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Caruso (c.f.
), giusta procura in atti. C.F._3
Resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14,25 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso deposito in data 02.04.2025, l'odierna ricorrente impugna la proposta di rimborso e compensazione ex art. 28-ter D.P.R. 602/73 (documento n. 09428202400001160000), notificata da in data 03.03.2025, CP_1
limitatamente all'avviso di addebito n.. 09420190012323306000, afferente omessi versamenti contributi previdenziali (I.V.S.) e relative somme aggiuntive, relativo all'anno 2014.CE, inoltre, la prescrizione quinquennale del credito e concludeva, chiedendo di “- illegittima e/o nulla per intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa, la Proposta di compensazione ex art. 28-ter D.P.R. 602/73 (documento n. 09428202400001160000) in ordine alla cartella di pagamento n. 09420190012323306000; - per l'effetto annullare la Proposta di Compensazione ex art. 28-ter D.P.R. 602/73 (documento n.
09428202400001160000), ed ogni atto presupposto e/o conseguenziale;
Il tutto con vittoria delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' la quale CP_1
eccepiva, in via preliminare, la carenza di interesse ad agire della parte ricorrente in assenza di prosecuzione della procedura esattoriale nonché per violazione di Legge, in quantio il contribuente impugna una proposta di compensazione avanzata da tra crediti e debiti in Controparte_2
relazione alla sua posizione contabile. Tale impugnazione è da considerarsi illegittima in relazione all'art 100 cpc in quanto tale atto è improduttivo ex se di qualunque effetto giuridico, in assenza di un esplicito consenso alla compensazione da parte del contribuente. Con riferimento, poi, alla eccepita prescrizione, nel caso di specie, la stessa è infondata, data la regolarità della notifica di tutti gli atti interruttivi posti in essere da Quindi, concludeva CP_1
chiedendo di” Rigettare la richiesta di sospensione, per mancanza del fumus e/o periculum non avendo il contribuente datone adeguato supporto probatorio ma sola argomentazione generale. b) Nel merito: ritenere improcedibile e/o inammissibile e/o rigettare il ricorso attoreo per uno o più motivi espressi in atto o per le ragioni che il
Giudicante riterrà più opportune. c) In subordine: confermare il provvedimento di esazione coattiva rideterminando eventualmente le minor somme dovute dal ricorrente
a seguito delle risultanze dell'istruttoria ad espletarsi. d) In tutti i casi con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione al sottoscritto procuratore per dichiarata anticipazione. e) Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle ragioni di controparte tenere indenne dalle risultanze processuali, Controparte_2 anche in termini di condanna alle spese per le ragioni espresse in atto di correttezza procedurale concernente il proprio operato”
Il ricorso è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è fondato, e va', pertanto, accolto, per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Oggetto della presente controversia è l'impugnazione della proposta di compensazione ex art.28 ter DPR602/1973 notificata da in data CP_1
03.03.2025. CE , inoltre, l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito previdenziale relativo all'avviso di addebito impugnato.
In materia di riscossione mediante ruolo, la proposta di compensazione ex art.28-ter del D.P.R. 602/1973 costituisce atto autonomamente impugnabile dal contribuente esclusivamente quando questi intenda eccepire l'intervenuta prescrizione, in specie del credito contributivo. L'impugnazione deve essere proposta entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della proposta di compensazione. Non è ammissibile, attraverso l'opposizione alla proposta di compensazione rimettere in discussione la pretesa impositiva o contributiva, ormai cristallizzata nella cartella di pagamento, divenuta definitiva, potendo il contribuente far valere, unicamente, la successiva prescrizione del diritto al pagamento delle somme portate dal titolo già notificato, comprensivo degli interessi e degli altri oneri di riscossione. L'attribuzione di autonoma impugnabilità alla proposta di compensazione, risponde all'esigenza di prevenire il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione dell'azione esecutiva su un credito prescritto, atteso che la mancata adesione alla compensazione, comporterebbe la ripresa delle azioni cautelari ed esecutive, da parte dell'agente di riscossione.
In merito all'eccepita prescrizione, il Tribunale esaminata, preliminarmente,
l'ammissibilità dell'opposizione e verificata la maturazione della prescrizione quinquennale per ciascun atto impugnato, in specie cartella di pagamento n.
09420190012323306000, tenendo conto anche della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale, accoglie il ricorso, in quanto l' CP_1
relativamente alla Cartella n. 09420190012323306000, non ha dato prova di atti interruttivi, nelle allegazioni documentali allegate alla memoria di costituzione.
Le spese seguono la soccombenza, ridotte per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 1129/2025
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Accoglie il ricorso e annulla la cartella n. 09420190012323306000 e, per l'effetto dichiara illegittima la Proposta di Compensazione ex art. 28-ter D.P.R. 602/73, limitatamente alla cartella annullata;
Condanna parte resistente alla refusione delle spese nei confronti di parte resistente, che liquida in € 886,00, oltre IVA e CPA e spese forfettarie, da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario.
Palmi 16 dicembre 2025
IL GOP Dott.ssa MM MA CO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G . 1129 /2025
Il giorno 16 dicembre 2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv.Reggio, la quale si riporta ai propri scritti difensivie e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con vittoria di spese e competenze;
Per parte resistente, l'Avv.Marco Gagliostro,per delega CP_1
dell'Avv. Caruso Antonio,che si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni, ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G. 1129/2025 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa MM MA CO, all'udienza del 16 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 1129/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(cod. fis. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Annalisa Reggio (cod. fis. , giusta procura in C.F._2
atti.
Ricorrente
E
in persona del procuratore Controparte_2
speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Caruso (c.f.
), giusta procura in atti. C.F._3
Resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14,25 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso deposito in data 02.04.2025, l'odierna ricorrente impugna la proposta di rimborso e compensazione ex art. 28-ter D.P.R. 602/73 (documento n. 09428202400001160000), notificata da in data 03.03.2025, CP_1
limitatamente all'avviso di addebito n.. 09420190012323306000, afferente omessi versamenti contributi previdenziali (I.V.S.) e relative somme aggiuntive, relativo all'anno 2014.CE, inoltre, la prescrizione quinquennale del credito e concludeva, chiedendo di “- illegittima e/o nulla per intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa, la Proposta di compensazione ex art. 28-ter D.P.R. 602/73 (documento n. 09428202400001160000) in ordine alla cartella di pagamento n. 09420190012323306000; - per l'effetto annullare la Proposta di Compensazione ex art. 28-ter D.P.R. 602/73 (documento n.
09428202400001160000), ed ogni atto presupposto e/o conseguenziale;
Il tutto con vittoria delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' la quale CP_1
eccepiva, in via preliminare, la carenza di interesse ad agire della parte ricorrente in assenza di prosecuzione della procedura esattoriale nonché per violazione di Legge, in quantio il contribuente impugna una proposta di compensazione avanzata da tra crediti e debiti in Controparte_2
relazione alla sua posizione contabile. Tale impugnazione è da considerarsi illegittima in relazione all'art 100 cpc in quanto tale atto è improduttivo ex se di qualunque effetto giuridico, in assenza di un esplicito consenso alla compensazione da parte del contribuente. Con riferimento, poi, alla eccepita prescrizione, nel caso di specie, la stessa è infondata, data la regolarità della notifica di tutti gli atti interruttivi posti in essere da Quindi, concludeva CP_1
chiedendo di” Rigettare la richiesta di sospensione, per mancanza del fumus e/o periculum non avendo il contribuente datone adeguato supporto probatorio ma sola argomentazione generale. b) Nel merito: ritenere improcedibile e/o inammissibile e/o rigettare il ricorso attoreo per uno o più motivi espressi in atto o per le ragioni che il
Giudicante riterrà più opportune. c) In subordine: confermare il provvedimento di esazione coattiva rideterminando eventualmente le minor somme dovute dal ricorrente
a seguito delle risultanze dell'istruttoria ad espletarsi. d) In tutti i casi con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione al sottoscritto procuratore per dichiarata anticipazione. e) Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle ragioni di controparte tenere indenne dalle risultanze processuali, Controparte_2 anche in termini di condanna alle spese per le ragioni espresse in atto di correttezza procedurale concernente il proprio operato”
Il ricorso è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è fondato, e va', pertanto, accolto, per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Oggetto della presente controversia è l'impugnazione della proposta di compensazione ex art.28 ter DPR602/1973 notificata da in data CP_1
03.03.2025. CE , inoltre, l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito previdenziale relativo all'avviso di addebito impugnato.
In materia di riscossione mediante ruolo, la proposta di compensazione ex art.28-ter del D.P.R. 602/1973 costituisce atto autonomamente impugnabile dal contribuente esclusivamente quando questi intenda eccepire l'intervenuta prescrizione, in specie del credito contributivo. L'impugnazione deve essere proposta entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della proposta di compensazione. Non è ammissibile, attraverso l'opposizione alla proposta di compensazione rimettere in discussione la pretesa impositiva o contributiva, ormai cristallizzata nella cartella di pagamento, divenuta definitiva, potendo il contribuente far valere, unicamente, la successiva prescrizione del diritto al pagamento delle somme portate dal titolo già notificato, comprensivo degli interessi e degli altri oneri di riscossione. L'attribuzione di autonoma impugnabilità alla proposta di compensazione, risponde all'esigenza di prevenire il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione dell'azione esecutiva su un credito prescritto, atteso che la mancata adesione alla compensazione, comporterebbe la ripresa delle azioni cautelari ed esecutive, da parte dell'agente di riscossione.
In merito all'eccepita prescrizione, il Tribunale esaminata, preliminarmente,
l'ammissibilità dell'opposizione e verificata la maturazione della prescrizione quinquennale per ciascun atto impugnato, in specie cartella di pagamento n.
09420190012323306000, tenendo conto anche della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale, accoglie il ricorso, in quanto l' CP_1
relativamente alla Cartella n. 09420190012323306000, non ha dato prova di atti interruttivi, nelle allegazioni documentali allegate alla memoria di costituzione.
Le spese seguono la soccombenza, ridotte per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 1129/2025
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Accoglie il ricorso e annulla la cartella n. 09420190012323306000 e, per l'effetto dichiara illegittima la Proposta di Compensazione ex art. 28-ter D.P.R. 602/73, limitatamente alla cartella annullata;
Condanna parte resistente alla refusione delle spese nei confronti di parte resistente, che liquida in € 886,00, oltre IVA e CPA e spese forfettarie, da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario.
Palmi 16 dicembre 2025
IL GOP Dott.ssa MM MA CO