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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/12/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 11424/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 12.11.2025 da
, con l'avv. CELEGHIN ANTONELLA Parte_1
e
, con l'avv. CELEGHIN ANTONELLA Controparte_1
e con l'intervento del P.M.
oggetto: modifica congiunta delle condizioni di divorzio
Con ricorso depositato il 12.11.2025, le parti chiedevano congiuntamente all'intestato
Tribunale la parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite con Sentenza n. 450/2020 del 20.02.2020 resa nel procedimento iscritto al n. 7779/2019 R.G. del Tribunale di Padova, in conformità al seguente accordo: ordinare alla conservatoria dei registri immobiliari di Padova di procedere alla cancellazione dell'assegnazione della casa coniugale sita in ZE (PD) Via Umberto I n.99 giusta sentenza
n.450/2020 emessa in data 3.3.2020 dal Tribunale di Padova nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.7779/2019 RG.
Si evidenzia altresì con il presente atto che la signora intende espressamente Parte_1 rinunciare all'assegnazione della casa coniugale, e il signor accetta la rinuncia Controparte_1
motivi della decisione
Il Collegio,
- rilevato che l'accordo riportato in ricorso è privo di profili d'illegittimità;
- rilevato che la sig.ra alla quale veniva assegnata la casa coniugale Parte_1 sito in ZE (PD) Via Umberto I, n. 99, in quanto il figlio era ancora Per_1 minorenne e a suo carico, vive, da parecchi anni, da sola in altra abitazione sita in ZE (PD) Via Pascoli n. 8 di proprietà dei figli ed , che hanno a lei Per_1 Per_2 riservato l'usufrutto, mentre il sig. da molti anni, si è trasferito Controparte_1 definitivamente in Romania;
- rilevato che l'immobile assegnato alla sig.ra non era di proprietà del marito ma Pt_1 dello di proprietà del padre del signor Parte_2 Controparte_1 deceduto, che l'aveva lasciato in comodato gratuito al figlio affinché vivesse unitamente alla moglie e ai figli;
- rilevato che entrambi i figli degli istanti, ed , sono autosufficienti e vivono, Per_2 Per_1 unitamente alle proprie famiglie, nelle proprie abitazioni e non con la madre;
- rilevato che, ad oggi, non vi sono più i presupposti per l'assegnazione della casa familiare ma, soprattutto, vi è urgenza da parte del liquidatore dello di porre Parte_2 in vendita l'immobile;
- rilevato che è stato rinvenuto un acquirente con il quale è stato stipulato un contratto preliminare per il rogito entro la fine del mese di novembre 2025;
- rilevato che, a fronte di questa intervenuta necessità, è necessario procedere alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale, il cui vincolo risulta trascritto presso i registri della
Conservatoria;
- rilevato che trattasi di condizione espressione della libertà negoziale delle parti, pur facendo parte della regolamentazione degli interessi economici derivanti dalla cessazione dell'unione matrimoniale;
P.Q.M.
così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- a parziale modifica delle condizioni di divorzio contenute della Sentenza n. 450/20203 resa nel procedimento iscritto al n. 7779/2019 R.G., con cui il Tribunale di Padova dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
prende atto dell'accordo riportato nel ricorso depositato il 12.11.2025
[...]
- nulla sulle spese.
Padova, 16.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 11424/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 12.11.2025 da
, con l'avv. CELEGHIN ANTONELLA Parte_1
e
, con l'avv. CELEGHIN ANTONELLA Controparte_1
e con l'intervento del P.M.
oggetto: modifica congiunta delle condizioni di divorzio
Con ricorso depositato il 12.11.2025, le parti chiedevano congiuntamente all'intestato
Tribunale la parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite con Sentenza n. 450/2020 del 20.02.2020 resa nel procedimento iscritto al n. 7779/2019 R.G. del Tribunale di Padova, in conformità al seguente accordo: ordinare alla conservatoria dei registri immobiliari di Padova di procedere alla cancellazione dell'assegnazione della casa coniugale sita in ZE (PD) Via Umberto I n.99 giusta sentenza
n.450/2020 emessa in data 3.3.2020 dal Tribunale di Padova nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.7779/2019 RG.
Si evidenzia altresì con il presente atto che la signora intende espressamente Parte_1 rinunciare all'assegnazione della casa coniugale, e il signor accetta la rinuncia Controparte_1
motivi della decisione
Il Collegio,
- rilevato che l'accordo riportato in ricorso è privo di profili d'illegittimità;
- rilevato che la sig.ra alla quale veniva assegnata la casa coniugale Parte_1 sito in ZE (PD) Via Umberto I, n. 99, in quanto il figlio era ancora Per_1 minorenne e a suo carico, vive, da parecchi anni, da sola in altra abitazione sita in ZE (PD) Via Pascoli n. 8 di proprietà dei figli ed , che hanno a lei Per_1 Per_2 riservato l'usufrutto, mentre il sig. da molti anni, si è trasferito Controparte_1 definitivamente in Romania;
- rilevato che l'immobile assegnato alla sig.ra non era di proprietà del marito ma Pt_1 dello di proprietà del padre del signor Parte_2 Controparte_1 deceduto, che l'aveva lasciato in comodato gratuito al figlio affinché vivesse unitamente alla moglie e ai figli;
- rilevato che entrambi i figli degli istanti, ed , sono autosufficienti e vivono, Per_2 Per_1 unitamente alle proprie famiglie, nelle proprie abitazioni e non con la madre;
- rilevato che, ad oggi, non vi sono più i presupposti per l'assegnazione della casa familiare ma, soprattutto, vi è urgenza da parte del liquidatore dello di porre Parte_2 in vendita l'immobile;
- rilevato che è stato rinvenuto un acquirente con il quale è stato stipulato un contratto preliminare per il rogito entro la fine del mese di novembre 2025;
- rilevato che, a fronte di questa intervenuta necessità, è necessario procedere alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale, il cui vincolo risulta trascritto presso i registri della
Conservatoria;
- rilevato che trattasi di condizione espressione della libertà negoziale delle parti, pur facendo parte della regolamentazione degli interessi economici derivanti dalla cessazione dell'unione matrimoniale;
P.Q.M.
così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- a parziale modifica delle condizioni di divorzio contenute della Sentenza n. 450/20203 resa nel procedimento iscritto al n. 7779/2019 R.G., con cui il Tribunale di Padova dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
prende atto dell'accordo riportato nel ricorso depositato il 12.11.2025
[...]
- nulla sulle spese.
Padova, 16.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato