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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/04/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11193/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11193/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TORTORICI Parte_1 P.IVA_1
IA NA, elettivamente domiciliato in VIA MONTESANTO,22 87100 COSENZA presso il difensore avv. TORTORICI IA NA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOGNINI CLAUDIO, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in P.ZZA ALDROVANDI, 8 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
TOGNINI CLAUDIO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 3/07/2024 da intendersi come qui integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(d'ora in poi solo otteneva dal Tribunale di Bologna il decreto ingiuntivo n. CP_1 CP_1
3351/2022 emesso in data 15/07/2022 nei confronti di (d'ora in poi solo Parte_1
) per il pagamento della somma di € 6.036,18= per fornitura merci in forza delle Parte_1 fatture nn. 2301, 2010 e 2589 dell'anno 2021.
con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC in data 29/09/2022 Parte_1 proponeva opposizione al suddetto decreto ed eccepiva: in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna;
nel merito, 1) il pagamento della somma complessiva di € 2.510,00= a fronte degli importi azionati con il monitorio, eseguito a mezzo di n. 2 bonifici di € 1.000,00= ciascuno rispettivamente in data 1/12/2021 e in data 14/12/2021 e con la corresponsione della somma di € 510,00= versata in contanti all'agente alla prima consegna;
2) il difetto di prova circa l'effettiva Testimone_1 consegna della merce relativamente alla residua somma azionata di € 3.526,18=. pagina 1 di 4 chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza CP_1 della domanda della quale chiedeva il rigetto, evidenziando in particolare che il credito azionato dall'opposta non era mai stato contestato da controparte e risultava certo, liquido ed esigibile sulla scorta delle fatture prodotte e dei relativi estratti notarili allegati al ricorso;
rilevava altresì che l'opponente non aveva mai sollevato alcuna contestazione circa l'effettiva consegna della merce, neppure a seguito del sollecito di pagamento, rimasto privo di riscontro.
L'opposta contestava l'assunto di controparte di avere corrisposto acconti in corso di rapporto producendo all'uopo l'estratto conto (doc. 4) dal quale risultavano regolarmente registrati e contabilizzati i due bonifici di € 1.000,00= ciascuno, eseguiti dall in data 1/12/2021 e in data Parte_1
14/12/2021 (quest'ultimo scomposto per esigenze di contabilità in € 510,09= e in € 489,91=); contestava l'asserito pagamento brevi manu della somma di € 510,00=; produceva infine i DDT di consegna della merce al vettore relativi alle fatture azionate (docc. 6-11) al fine di contestare la lamentata carenza di prova circa l'effettiva consegna della fornitura eccepita da parte opponente.
Chiedeva, in via preliminare, la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto ed assegnati i termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza dell'11/03/2024 veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3/07/2024, celebrata in modalità cartolare.
All'udienza indicata la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione è infondata, per le ragioni che si espongono di seguito.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente.
Deve rilevarsi infatti che, in tema di determinazione della competenza territoriale in materia di adempimento di obbligazioni pecuniarie, le Sezioni Unite hanno chiarito che “le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, comma 3, c.c., sono – agli effetti sia della mora ex art. 1219, comma 2 n. 3, c.c., sia della determinazione del “forum destinatae solutionis” ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c.” (cfr. Cass. S.U. 13/09/2016
n. 17989; in senso conforme Cass. civ. sez. III, 5/09/2022, n. 26106).
Secondo le Sezioni Unite, le obbligazioni pecuniarie che, ai sensi dell'art. 1182 comma 3 c.p.c., devono essere adempiute al domicilio del creditore, sono soltanto quelle connotate da liquidità, quelle cioè il cui ammontare sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico.
Ne consegue che, se la somma di denaro di cui il creditore chiede il pagamento è, in base a quello che risulta dagli atti prodotti, liquida nel senso sopra chiarito dalle Sezioni Unite, il forum destinatae pagina 2 di 4 solutionis, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1181, comma 3, c.c. e 20 c.p.c., è il domicilio del creditore.
Ritiene il giudicante che, conformemente a precedente di questa stessa sezione (R.G. n. 15640/2020), nel caso di specie, la somma richiesta in via monitoria da è da considerarsi liquida in quanto CP_1 risultante chiaramente dalle fatture prodotte ed in quanto specificamente determinata nel suo ammontare.
Trovano conseguentemente applicazione gli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c.: ai sensi della prima norma, giudice competente in materia di obbligazioni è quello del luogo in cui la stessa deve eseguirsi;
secondo l'art. 1182, comma 3, c.c., nel caso in cui si tratti di un'obbligazione pecuniaria liquida, come nella specie, il luogo dove l'obbligazione deve eseguirsi – ossia dove deve essere adempiuto il pagamento
– coincide con il domicilio del creditore.
Il giudizio è stato pertanto radicato correttamente dinanzi al Tribunale di Bologna.
Passando poi alle ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente si osserva quanto di seguito.
contesta l'intervenuto pagamento di parte della somma ingiunta. Trattasi, nello Parte_1 specifico, di n. 2 bonifici dell'importo di € 1.000,00= ciascuno eseguiti in data 1/12/2021 e 14/12/2021, nonché del versamento brevi manu dell'ulteriore somma di € 510,00=.
L'opposta ha prodotto l'estratto conto riepilogativo di tutti i movimenti dare-avere intercorsi tra le parti
(doc. 4) nel quale risultano registrati e contabilizzati sia il bonifico di € 1.000,00=, ricevuto in data
1/12/2021, sia il bonifico di € 1.000,00= ricevuto in data 14/12/2021 (quest'ultimo scomposto per esigenze di contabilità dell'opposta in € 510,09= e in € 489,91=).
non ha fornito la prova di avere effettuato il versamento in contanti dell'ulteriore Parte_1 importo di € 510,00=, contestato dall'opposta, non avendo richiesto l'ammissione di alcun mezzo istruttorio.
L'opposta lamenta la carenza di prova da parte opponente circa l'effettiva consegna della merce.
Risulta innanzitutto che l non abbia mai svolto alcuna contestazione in merito alla Parte_1 mancata consegna delle forniture oggetto del giudizio, né tantomeno abbia dato riscontro al sollecito di pagamento ricevuto in data antecedente al deposito del ricorso (doc. 5 parte opposta).
L'assunto di parte opponente risulta in ogni caso smentito dalla produzione in giudizio da parte di
[...] dei documenti di trasporto che attestano la consegna delle forniture al vettore di volta in volta CP_1 incaricato dei servizi di trasporto (docc.
6-11 parte opposta).
Dalle considerazioni svolte, emerge l'infondatezza dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo il DM 55/14, aggiornato al DM 147 del 13/08/2022 con scaglione di riferimento fino a € 26.000,00= ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3351/2022 R.G. n. 8490/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 15/07/2022;
-condanna al rimborso in favore di delle spese di lite, Parte_1 CP_1 pagina 3 di 4 liquidate in € 5.077,00= per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Bologna, 22/04/25
Il Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11193/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TORTORICI Parte_1 P.IVA_1
IA NA, elettivamente domiciliato in VIA MONTESANTO,22 87100 COSENZA presso il difensore avv. TORTORICI IA NA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOGNINI CLAUDIO, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in P.ZZA ALDROVANDI, 8 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
TOGNINI CLAUDIO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 3/07/2024 da intendersi come qui integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(d'ora in poi solo otteneva dal Tribunale di Bologna il decreto ingiuntivo n. CP_1 CP_1
3351/2022 emesso in data 15/07/2022 nei confronti di (d'ora in poi solo Parte_1
) per il pagamento della somma di € 6.036,18= per fornitura merci in forza delle Parte_1 fatture nn. 2301, 2010 e 2589 dell'anno 2021.
con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC in data 29/09/2022 Parte_1 proponeva opposizione al suddetto decreto ed eccepiva: in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna;
nel merito, 1) il pagamento della somma complessiva di € 2.510,00= a fronte degli importi azionati con il monitorio, eseguito a mezzo di n. 2 bonifici di € 1.000,00= ciascuno rispettivamente in data 1/12/2021 e in data 14/12/2021 e con la corresponsione della somma di € 510,00= versata in contanti all'agente alla prima consegna;
2) il difetto di prova circa l'effettiva Testimone_1 consegna della merce relativamente alla residua somma azionata di € 3.526,18=. pagina 1 di 4 chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza CP_1 della domanda della quale chiedeva il rigetto, evidenziando in particolare che il credito azionato dall'opposta non era mai stato contestato da controparte e risultava certo, liquido ed esigibile sulla scorta delle fatture prodotte e dei relativi estratti notarili allegati al ricorso;
rilevava altresì che l'opponente non aveva mai sollevato alcuna contestazione circa l'effettiva consegna della merce, neppure a seguito del sollecito di pagamento, rimasto privo di riscontro.
L'opposta contestava l'assunto di controparte di avere corrisposto acconti in corso di rapporto producendo all'uopo l'estratto conto (doc. 4) dal quale risultavano regolarmente registrati e contabilizzati i due bonifici di € 1.000,00= ciascuno, eseguiti dall in data 1/12/2021 e in data Parte_1
14/12/2021 (quest'ultimo scomposto per esigenze di contabilità in € 510,09= e in € 489,91=); contestava l'asserito pagamento brevi manu della somma di € 510,00=; produceva infine i DDT di consegna della merce al vettore relativi alle fatture azionate (docc. 6-11) al fine di contestare la lamentata carenza di prova circa l'effettiva consegna della fornitura eccepita da parte opponente.
Chiedeva, in via preliminare, la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto ed assegnati i termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza dell'11/03/2024 veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3/07/2024, celebrata in modalità cartolare.
All'udienza indicata la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione è infondata, per le ragioni che si espongono di seguito.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente.
Deve rilevarsi infatti che, in tema di determinazione della competenza territoriale in materia di adempimento di obbligazioni pecuniarie, le Sezioni Unite hanno chiarito che “le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, comma 3, c.c., sono – agli effetti sia della mora ex art. 1219, comma 2 n. 3, c.c., sia della determinazione del “forum destinatae solutionis” ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c.” (cfr. Cass. S.U. 13/09/2016
n. 17989; in senso conforme Cass. civ. sez. III, 5/09/2022, n. 26106).
Secondo le Sezioni Unite, le obbligazioni pecuniarie che, ai sensi dell'art. 1182 comma 3 c.p.c., devono essere adempiute al domicilio del creditore, sono soltanto quelle connotate da liquidità, quelle cioè il cui ammontare sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico.
Ne consegue che, se la somma di denaro di cui il creditore chiede il pagamento è, in base a quello che risulta dagli atti prodotti, liquida nel senso sopra chiarito dalle Sezioni Unite, il forum destinatae pagina 2 di 4 solutionis, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1181, comma 3, c.c. e 20 c.p.c., è il domicilio del creditore.
Ritiene il giudicante che, conformemente a precedente di questa stessa sezione (R.G. n. 15640/2020), nel caso di specie, la somma richiesta in via monitoria da è da considerarsi liquida in quanto CP_1 risultante chiaramente dalle fatture prodotte ed in quanto specificamente determinata nel suo ammontare.
Trovano conseguentemente applicazione gli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c.: ai sensi della prima norma, giudice competente in materia di obbligazioni è quello del luogo in cui la stessa deve eseguirsi;
secondo l'art. 1182, comma 3, c.c., nel caso in cui si tratti di un'obbligazione pecuniaria liquida, come nella specie, il luogo dove l'obbligazione deve eseguirsi – ossia dove deve essere adempiuto il pagamento
– coincide con il domicilio del creditore.
Il giudizio è stato pertanto radicato correttamente dinanzi al Tribunale di Bologna.
Passando poi alle ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente si osserva quanto di seguito.
contesta l'intervenuto pagamento di parte della somma ingiunta. Trattasi, nello Parte_1 specifico, di n. 2 bonifici dell'importo di € 1.000,00= ciascuno eseguiti in data 1/12/2021 e 14/12/2021, nonché del versamento brevi manu dell'ulteriore somma di € 510,00=.
L'opposta ha prodotto l'estratto conto riepilogativo di tutti i movimenti dare-avere intercorsi tra le parti
(doc. 4) nel quale risultano registrati e contabilizzati sia il bonifico di € 1.000,00=, ricevuto in data
1/12/2021, sia il bonifico di € 1.000,00= ricevuto in data 14/12/2021 (quest'ultimo scomposto per esigenze di contabilità dell'opposta in € 510,09= e in € 489,91=).
non ha fornito la prova di avere effettuato il versamento in contanti dell'ulteriore Parte_1 importo di € 510,00=, contestato dall'opposta, non avendo richiesto l'ammissione di alcun mezzo istruttorio.
L'opposta lamenta la carenza di prova da parte opponente circa l'effettiva consegna della merce.
Risulta innanzitutto che l non abbia mai svolto alcuna contestazione in merito alla Parte_1 mancata consegna delle forniture oggetto del giudizio, né tantomeno abbia dato riscontro al sollecito di pagamento ricevuto in data antecedente al deposito del ricorso (doc. 5 parte opposta).
L'assunto di parte opponente risulta in ogni caso smentito dalla produzione in giudizio da parte di
[...] dei documenti di trasporto che attestano la consegna delle forniture al vettore di volta in volta CP_1 incaricato dei servizi di trasporto (docc.
6-11 parte opposta).
Dalle considerazioni svolte, emerge l'infondatezza dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo il DM 55/14, aggiornato al DM 147 del 13/08/2022 con scaglione di riferimento fino a € 26.000,00= ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3351/2022 R.G. n. 8490/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 15/07/2022;
-condanna al rimborso in favore di delle spese di lite, Parte_1 CP_1 pagina 3 di 4 liquidate in € 5.077,00= per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Bologna, 22/04/25
Il Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 4 di 4