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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 6008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6008 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc) letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dal ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatoria iscritta al N. 20054/2024 del ruolo generale affari contenziosi a cui è riunito il procedimento recante n. RG. 23771/2023 avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
TRA
di genitore del minore Parte_1 Per_1
, rappr.to e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. PRISCO
[...]
GAETANO DANILO presso il cui studio in San Gennaro Vesuviano (NA), alla Via Ottaviano n. 254, elettivamente domicilia;
RICORRENTE E: in persona del Presidente e Legale rapp.te pt, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
ANNA DI STEFANO, giusta procura generale alle liti conferita per atto notarile;
RESISTENTE OGGETTO: indennità di frequenza
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20/09/2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato alla competente commissione sanitaria domanda finalizzata all'accertamento del requisito sanitario e al conseguente riconoscimento delle provvidenze economiche spettanti a titolo di indennità di frequenza ex lege n. 289/1990 per il minore , nonché apposita istanza ai fini del riconoscimento dello Persona_2 status di handicap, e che l' non ha convocato a visita il minore nei termini di CP_1 legge, di aver, pertanto, proposto ricorso per ATP e che il consulente non aveva riconosciuto la sussistenza del relativo requisito sanitario, contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati integravano le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di frequenza per il figlio minore. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda, eccependo, in via preliminare, il difetto di contraddittorio, nonché la tardività della dichiarazione di dissenso, l'inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 04.09.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 19.09.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 20.09.2024, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha contestato specificamente le risultanze della consulenza tecnica, evidenziandone il contrasto con la relazione neuropsichiatrica dell'Ospedale Santobono del 9/12/2023, dalla quale emergono significative compromissioni cognitive ed emotive del minore, tali da rendere necessario un articolato intervento terapeutico e scolastico con supporto psicologico, logopedico e didattico continuativo. Nella prima fase del giudizio, l'ausiliario aveva rilevato quanto segue:” ANAMNESI. Familiare: Genitori padre in vita Un fratello. Fisiologica: nato a [...] parto naturale. Primi atti fisiologici e sviluppo psico-fisico nella norma. Patologica remota: Nega i comuni esantemi dell'infanzia. Patologie riferite: nessuna. Intervento chirurgico: nega. Patologica prossima: disturbo dell'apprendimento e chiusura sociale. Scolarità: frequenta il 1 anno scuola superiore ad indirizzo informatico. ESAME OBIETTIVO. Esame generale: Soggetto in buone condizioni generali di salute. Normotipo. Facies composita. Sensorio integro. Pannicolo adiposo normalmente rappresentato. Masse muscolari nella norma per l'età. Decubito indifferente. Altezza 175 cm Peso 105 Kg IMC=33,66. Apparato tegumentario: cute di colorito roseo. Cavo orale: irrorate. Lingua in asse. Dentizione nella norma. Tes_1
Capacità masticatoria conservata. Apparato linfoghiandolare: non si apprezzano linfoadenomegalie superficiali. Apparato Respiratorio: Torace di forma e volume nella norma. Emitoraci simmetrici e normo espansibili con gli atti del respiro. Alla percussione suono chiaro polmonare. Alla palpazione F.V.T. normotrasmesso. All'auscultazione respiro aspro su tutto l'ambito polmonare, M.V. fisiologico apprezzabile sui campi polmonari nella loro interezza. Assenza di sfregamenti pleurici ed altri rumori aggiunti. Respiro eupnoico a riposo e durante il modesto impegno funzionale richiesto per l'espletamento della visita medica. SpO2=99% al saturimetro digitale in aria ambiente. Apparato cardiocircolatorio: All'ispezione assenza di bozze precordiali. Itto della punta non visibile e non palpabile. Aia cardiaca non delimitabile per adipe. Toni cardiaci validi a pause libere. P.A. 100/80mmhg all'omerale destra in posizione seduta;
polso radiale 100 b/m. Assenza di fremiti alla palpazione. Polsi periferici presenti sui punti clinici di repere, simmetrici e normosfigmici. Apparato Digerente: Faringe normoemica. Addome piano, trattabile e non dolente alla palpazione superficiale e profonda. Cicatrice ombelicale introflessa. Alla percussione si apprezza suono timpanico diffuso. Peristalsi valida su tutto l'ambito. Murphy negativo. Apparato Genito – Urinario: Reni non palpabili. Punti uretrali non dolenti alla digitopressione. Manovra del Giordano negativa. Apparato osteo-articolare: Scheletro ben sviluppato in relazione alla costituzione, al sesso e all'età. Rachide: la complessiva funzionalità del rachide appare conservata. Lasegue negativo. Arti superiori: Conservata la funzionalità articolare delle grandi (spalla e gomito) e piccole (polso e mano) articolazioni dell'arto superiore. Buona la funzione prensile. Arti inferiori: Conservata la funzionalità articolare delle grandi (anca, ginocchio e caviglia) e piccole (piedi) articolazioni dell'arto inferiore. Stazione eretta tenuta in autonomia. Deambulazione autonoma. Passaggi posturali autonomi. Sistema nervoso: Nervi cranici indenni. Riflessi osteotendinei normoelicitabili e simmetrici. Sensibilità esterocettive e propriocettive nella norma. Prove di coordinazione motoria bene eseguibili. Test di della marcia e di negativi. Psiche: il minore Per_3 Per_4 disponibile al colloquio, attento e risponde in maniera corretta alle domande poste. Si presenta alla visita curato nell'igiene e nell'aspetto. Eloquio fluente, linguaggio adeguato al livello di istruzione La coscienza è integra. Normorientato nei canoni spazio-temporali. conservato. Il tono dell'umore ed affettivo Controparte_2 appaiono deflessi. Note di ansia. Giudizio, ragionamento logico e organizzazione del pensiero nonché capacità critica congrui Occhi: Bulbi in asse, pupille isocoriche ed isocicliche. Vista: visus utile naturale. Udito: Nessuna limitazione alla percezione della voce di conversazione a distanza interlocutoria. CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI:” Dall'esame della documentazione sanitaria il minore risulta affetto da disturbo dell'apprendimento, flessione del tono dell'umore e chiusura relazionale. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, dell'esame della documentazione sanitaria esibita e delle risultanze dei presenti accertamenti medico-legali, è possibile affermare che il minore , allo stato di anni 16, è portatore della Persona_1 seguente infermità: • Disturbo dell'apprendimento, chiusura relazionale flessione del tono dell'umore • Obesità BMI=33,66.
Alla luce della diagnosi posta appare evidente come il minore non possa allo stato attuale rientrare nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di
“indennità di frequenza”. Si vuole infatti ricordare come i requisiti richiesti per la concessione di tale indennità alla famiglia del minore, definiti all'art. 1 della Legge 289/90, sono:
1. il requisito sanitario, ovvero la sussistenza di “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”;
2. il requisito della frequenza
“continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni … specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap” oppure anche solo di “scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi”;
3. il requisito reddituale (non attinente ai presenti accertamenti medico-legali). Nel caso de quo alla luce dell'esame obiettivo e della documentazione allegata non si possono considerare integrati i requisiti sanitario e delle frequenza dal momento che l'infermità diagnosticata pur necessitando di controlli e di un trattamento terapeutico non impediscono al minore di svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. In merito allo status di portatore di handicap, secondo la definizione contenuta al comma 1 dell'art. 3 della legge del 5 febbraio del 1992 n. 104, è portatore di handicap
“colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Il comma 3 dello stesso articolo definisce handicap in situazione di gravità quando “la minorazione singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. In definitiva l'handicap rappresenta la valutazione dello svantaggio sociale che deriva dalla menomazione accertata del benessere e delle condizioni di vita. Invero, la legge n. 104/92 che disciplina l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap, all'art. 3 comma 3, definisce la condizione del portatore di handicap come grave “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale”. L'art. 3 comma 1 della suddetta legge definisce, invece, persona con handicap il soggetto che “presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.” La metodologia valutativa, in tale ambito, non è diretta pertanto all'accertamento ed alla valutazione delle menomazioni e/o delle disabilità, bensì alle conseguenze negative che esse comportano e cioè allo svantaggio per il soggetto in relazione all'età, al sesso ed ai fattori socio culturali. Con la Legge 104/92 si apre, infatti, la possibilità di valutare diversamente un'accertata minorazione fisica, psichica o sensoriale non più e non solo in rapporto alla incapacità di lavoro che essa pure può comportare ma anche nella possibilità di determinare difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa con conseguente svantaggio sociale od emarginazione. Come ben si vede, la condizione di minorazione fisica costituisce un presupposto dell'handicap ma non è sufficiente a configurare la sua completa esistenza. La condizione dello stato di salute del soggetto periziato ha mostrato alterazioni non sufficienti per sottolineare un grave stato di handicap. Pertanto, la valutazione delle menomazioni accertate, della disabilità intesa come difetto di capacità di svolgere azioni codificate come normali, e la valutazione dell'handicap inteso come svantaggio sociale in un determinato contesto ambientale, indirizza verso una condizione di handicap senza connotazione di gravità. Sulla base delle considerazioni tecniche precedentemente espresse, è possibile ritenere che il minore è persona con handicap superiore ai 2/3 ai sensi del comma 1 art 3 della legge 104/92 senza connotazione di gravità in quanto per le patologie da cui è affetto non necessita di assistenza continuativa globale e permanente nella sfera individuale ed in quella di relazione”. RISPOSTA AI QUESITI: “Il minore , allo stato di anni 16, è Persona_1 portatore delle seguenti infermità: Disturbo dell'apprendimento, chiusura relazionale flessione del tono dell'umore • Obesità BMI=33,66. Sulla scorta delle evidenze obiettive, dell'anamnesi raccolta, nonché della documentazione sanitaria allegata agli Atti, il minore non presenta i requisiti sanitari Persona_1 necessari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza. Sulla scorta delle evidenze obiettive, dell'anamnesi raccolta, nonché della documentazione sanitaria allegata agli Atti, il minore non Persona_1 necessita di un “intervento assistenziale permanente e continuativo nella sfera individuale ed in quella di relazione”, potendo attribuire al periziato la “condizione di handicap in assenza di connotazione di gravità” prevista dalla normativa di riferimento (comma 1 articolo 3 legge 104/92)”. A seguito di richiesta di chiarimenti, il CTU, all'udienza del 05/06/2025, ha chiarito quanto segue “Preciso che agli atti risultano unicamente due certificazioni di strutture pubbliche del 2019 e del 2023. Alla data della prima certificazione il minore aveva 12 anni. Nella prima certificazione si dà conto solo di carene didattiche, che possono avere diversa origine. Nel certificato medico allegato alla domanda si dà conto di dislessia e di problemi di apprendimento (la domanda è del 2022). La dislessia di per sé non giustifica l'indennità di frequenza. Il ragazzo non presenta difficoltà a svolgere i compiti ed anche la chiusura relazionare non giustifica l'indennità di frequenza. Il test di WISC. IV è datato novembre 2023; nel 9.12.2023 la struttura pubblica evidenzia deficit di apprendimento, ossia profili che concernono la disciplina dei DSA”. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise. Alla luce di quanto sopra esposto è evidente che, in assenza di una documentazione medica ulteriore che scalfisca le considerazioni ampiamente motivate del consulente d'ufficio, i rilievi mossi all'interno del ricorso assurgono a mero dissenso diagnostico e, di conseguenza, non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011 n. 23413). Deve dunque concludersi per il rigetto della domanda attorea. Si dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio. Si pongono a carico dell' le spese di ctu, separatamente liquidate. CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) Rigetta la domanda;
b) dichiara il ricorrente non tenuto alla rifusione delle spese di giudizio;
c) pone a carico dell le spese di ctu, separatamente liquidate. CP_1
Napoli il 21/07/2025. il Giudice Dott. Manuela Fontana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc) letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dal ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatoria iscritta al N. 20054/2024 del ruolo generale affari contenziosi a cui è riunito il procedimento recante n. RG. 23771/2023 avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
TRA
di genitore del minore Parte_1 Per_1
, rappr.to e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. PRISCO
[...]
GAETANO DANILO presso il cui studio in San Gennaro Vesuviano (NA), alla Via Ottaviano n. 254, elettivamente domicilia;
RICORRENTE E: in persona del Presidente e Legale rapp.te pt, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
ANNA DI STEFANO, giusta procura generale alle liti conferita per atto notarile;
RESISTENTE OGGETTO: indennità di frequenza
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20/09/2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato alla competente commissione sanitaria domanda finalizzata all'accertamento del requisito sanitario e al conseguente riconoscimento delle provvidenze economiche spettanti a titolo di indennità di frequenza ex lege n. 289/1990 per il minore , nonché apposita istanza ai fini del riconoscimento dello Persona_2 status di handicap, e che l' non ha convocato a visita il minore nei termini di CP_1 legge, di aver, pertanto, proposto ricorso per ATP e che il consulente non aveva riconosciuto la sussistenza del relativo requisito sanitario, contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati integravano le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di frequenza per il figlio minore. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda, eccependo, in via preliminare, il difetto di contraddittorio, nonché la tardività della dichiarazione di dissenso, l'inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 04.09.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 19.09.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 20.09.2024, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha contestato specificamente le risultanze della consulenza tecnica, evidenziandone il contrasto con la relazione neuropsichiatrica dell'Ospedale Santobono del 9/12/2023, dalla quale emergono significative compromissioni cognitive ed emotive del minore, tali da rendere necessario un articolato intervento terapeutico e scolastico con supporto psicologico, logopedico e didattico continuativo. Nella prima fase del giudizio, l'ausiliario aveva rilevato quanto segue:” ANAMNESI. Familiare: Genitori padre in vita Un fratello. Fisiologica: nato a [...] parto naturale. Primi atti fisiologici e sviluppo psico-fisico nella norma. Patologica remota: Nega i comuni esantemi dell'infanzia. Patologie riferite: nessuna. Intervento chirurgico: nega. Patologica prossima: disturbo dell'apprendimento e chiusura sociale. Scolarità: frequenta il 1 anno scuola superiore ad indirizzo informatico. ESAME OBIETTIVO. Esame generale: Soggetto in buone condizioni generali di salute. Normotipo. Facies composita. Sensorio integro. Pannicolo adiposo normalmente rappresentato. Masse muscolari nella norma per l'età. Decubito indifferente. Altezza 175 cm Peso 105 Kg IMC=33,66. Apparato tegumentario: cute di colorito roseo. Cavo orale: irrorate. Lingua in asse. Dentizione nella norma. Tes_1
Capacità masticatoria conservata. Apparato linfoghiandolare: non si apprezzano linfoadenomegalie superficiali. Apparato Respiratorio: Torace di forma e volume nella norma. Emitoraci simmetrici e normo espansibili con gli atti del respiro. Alla percussione suono chiaro polmonare. Alla palpazione F.V.T. normotrasmesso. All'auscultazione respiro aspro su tutto l'ambito polmonare, M.V. fisiologico apprezzabile sui campi polmonari nella loro interezza. Assenza di sfregamenti pleurici ed altri rumori aggiunti. Respiro eupnoico a riposo e durante il modesto impegno funzionale richiesto per l'espletamento della visita medica. SpO2=99% al saturimetro digitale in aria ambiente. Apparato cardiocircolatorio: All'ispezione assenza di bozze precordiali. Itto della punta non visibile e non palpabile. Aia cardiaca non delimitabile per adipe. Toni cardiaci validi a pause libere. P.A. 100/80mmhg all'omerale destra in posizione seduta;
polso radiale 100 b/m. Assenza di fremiti alla palpazione. Polsi periferici presenti sui punti clinici di repere, simmetrici e normosfigmici. Apparato Digerente: Faringe normoemica. Addome piano, trattabile e non dolente alla palpazione superficiale e profonda. Cicatrice ombelicale introflessa. Alla percussione si apprezza suono timpanico diffuso. Peristalsi valida su tutto l'ambito. Murphy negativo. Apparato Genito – Urinario: Reni non palpabili. Punti uretrali non dolenti alla digitopressione. Manovra del Giordano negativa. Apparato osteo-articolare: Scheletro ben sviluppato in relazione alla costituzione, al sesso e all'età. Rachide: la complessiva funzionalità del rachide appare conservata. Lasegue negativo. Arti superiori: Conservata la funzionalità articolare delle grandi (spalla e gomito) e piccole (polso e mano) articolazioni dell'arto superiore. Buona la funzione prensile. Arti inferiori: Conservata la funzionalità articolare delle grandi (anca, ginocchio e caviglia) e piccole (piedi) articolazioni dell'arto inferiore. Stazione eretta tenuta in autonomia. Deambulazione autonoma. Passaggi posturali autonomi. Sistema nervoso: Nervi cranici indenni. Riflessi osteotendinei normoelicitabili e simmetrici. Sensibilità esterocettive e propriocettive nella norma. Prove di coordinazione motoria bene eseguibili. Test di della marcia e di negativi. Psiche: il minore Per_3 Per_4 disponibile al colloquio, attento e risponde in maniera corretta alle domande poste. Si presenta alla visita curato nell'igiene e nell'aspetto. Eloquio fluente, linguaggio adeguato al livello di istruzione La coscienza è integra. Normorientato nei canoni spazio-temporali. conservato. Il tono dell'umore ed affettivo Controparte_2 appaiono deflessi. Note di ansia. Giudizio, ragionamento logico e organizzazione del pensiero nonché capacità critica congrui Occhi: Bulbi in asse, pupille isocoriche ed isocicliche. Vista: visus utile naturale. Udito: Nessuna limitazione alla percezione della voce di conversazione a distanza interlocutoria. CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI:” Dall'esame della documentazione sanitaria il minore risulta affetto da disturbo dell'apprendimento, flessione del tono dell'umore e chiusura relazionale. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, dell'esame della documentazione sanitaria esibita e delle risultanze dei presenti accertamenti medico-legali, è possibile affermare che il minore , allo stato di anni 16, è portatore della Persona_1 seguente infermità: • Disturbo dell'apprendimento, chiusura relazionale flessione del tono dell'umore • Obesità BMI=33,66.
Alla luce della diagnosi posta appare evidente come il minore non possa allo stato attuale rientrare nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di
“indennità di frequenza”. Si vuole infatti ricordare come i requisiti richiesti per la concessione di tale indennità alla famiglia del minore, definiti all'art. 1 della Legge 289/90, sono:
1. il requisito sanitario, ovvero la sussistenza di “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”;
2. il requisito della frequenza
“continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni … specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap” oppure anche solo di “scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi”;
3. il requisito reddituale (non attinente ai presenti accertamenti medico-legali). Nel caso de quo alla luce dell'esame obiettivo e della documentazione allegata non si possono considerare integrati i requisiti sanitario e delle frequenza dal momento che l'infermità diagnosticata pur necessitando di controlli e di un trattamento terapeutico non impediscono al minore di svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. In merito allo status di portatore di handicap, secondo la definizione contenuta al comma 1 dell'art. 3 della legge del 5 febbraio del 1992 n. 104, è portatore di handicap
“colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Il comma 3 dello stesso articolo definisce handicap in situazione di gravità quando “la minorazione singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. In definitiva l'handicap rappresenta la valutazione dello svantaggio sociale che deriva dalla menomazione accertata del benessere e delle condizioni di vita. Invero, la legge n. 104/92 che disciplina l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap, all'art. 3 comma 3, definisce la condizione del portatore di handicap come grave “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale”. L'art. 3 comma 1 della suddetta legge definisce, invece, persona con handicap il soggetto che “presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.” La metodologia valutativa, in tale ambito, non è diretta pertanto all'accertamento ed alla valutazione delle menomazioni e/o delle disabilità, bensì alle conseguenze negative che esse comportano e cioè allo svantaggio per il soggetto in relazione all'età, al sesso ed ai fattori socio culturali. Con la Legge 104/92 si apre, infatti, la possibilità di valutare diversamente un'accertata minorazione fisica, psichica o sensoriale non più e non solo in rapporto alla incapacità di lavoro che essa pure può comportare ma anche nella possibilità di determinare difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa con conseguente svantaggio sociale od emarginazione. Come ben si vede, la condizione di minorazione fisica costituisce un presupposto dell'handicap ma non è sufficiente a configurare la sua completa esistenza. La condizione dello stato di salute del soggetto periziato ha mostrato alterazioni non sufficienti per sottolineare un grave stato di handicap. Pertanto, la valutazione delle menomazioni accertate, della disabilità intesa come difetto di capacità di svolgere azioni codificate come normali, e la valutazione dell'handicap inteso come svantaggio sociale in un determinato contesto ambientale, indirizza verso una condizione di handicap senza connotazione di gravità. Sulla base delle considerazioni tecniche precedentemente espresse, è possibile ritenere che il minore è persona con handicap superiore ai 2/3 ai sensi del comma 1 art 3 della legge 104/92 senza connotazione di gravità in quanto per le patologie da cui è affetto non necessita di assistenza continuativa globale e permanente nella sfera individuale ed in quella di relazione”. RISPOSTA AI QUESITI: “Il minore , allo stato di anni 16, è Persona_1 portatore delle seguenti infermità: Disturbo dell'apprendimento, chiusura relazionale flessione del tono dell'umore • Obesità BMI=33,66. Sulla scorta delle evidenze obiettive, dell'anamnesi raccolta, nonché della documentazione sanitaria allegata agli Atti, il minore non presenta i requisiti sanitari Persona_1 necessari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza. Sulla scorta delle evidenze obiettive, dell'anamnesi raccolta, nonché della documentazione sanitaria allegata agli Atti, il minore non Persona_1 necessita di un “intervento assistenziale permanente e continuativo nella sfera individuale ed in quella di relazione”, potendo attribuire al periziato la “condizione di handicap in assenza di connotazione di gravità” prevista dalla normativa di riferimento (comma 1 articolo 3 legge 104/92)”. A seguito di richiesta di chiarimenti, il CTU, all'udienza del 05/06/2025, ha chiarito quanto segue “Preciso che agli atti risultano unicamente due certificazioni di strutture pubbliche del 2019 e del 2023. Alla data della prima certificazione il minore aveva 12 anni. Nella prima certificazione si dà conto solo di carene didattiche, che possono avere diversa origine. Nel certificato medico allegato alla domanda si dà conto di dislessia e di problemi di apprendimento (la domanda è del 2022). La dislessia di per sé non giustifica l'indennità di frequenza. Il ragazzo non presenta difficoltà a svolgere i compiti ed anche la chiusura relazionare non giustifica l'indennità di frequenza. Il test di WISC. IV è datato novembre 2023; nel 9.12.2023 la struttura pubblica evidenzia deficit di apprendimento, ossia profili che concernono la disciplina dei DSA”. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise. Alla luce di quanto sopra esposto è evidente che, in assenza di una documentazione medica ulteriore che scalfisca le considerazioni ampiamente motivate del consulente d'ufficio, i rilievi mossi all'interno del ricorso assurgono a mero dissenso diagnostico e, di conseguenza, non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011 n. 23413). Deve dunque concludersi per il rigetto della domanda attorea. Si dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio. Si pongono a carico dell' le spese di ctu, separatamente liquidate. CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) Rigetta la domanda;
b) dichiara il ricorrente non tenuto alla rifusione delle spese di giudizio;
c) pone a carico dell le spese di ctu, separatamente liquidate. CP_1
Napoli il 21/07/2025. il Giudice Dott. Manuela Fontana