Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza del
08/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 982/2024 R.G. promossa da:
(c.f.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'01/03/1967 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato dall'Avv. Antonio Gallicchio (c.f.:
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via C.F._2
Carriera Grande n. 32,
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
, cod. fisc. , con sede in 00142 Roma, via Adolfo Ravà n. 124, in
[...] P.IVA_1
persona del Presidente e Legale rappresentante p.t., dott. elettivamente Controparte_2
domiciliato in Roma al Viale Esperanto n.71 presso e nello studio dell'avv. Marco Acciavatti
– C.F.: – del foro di Roma che lo rappresenta e difende giusta C.F._3
delega allegata alla memoria,
RESISTENTE
E
Controparte_3
[...]
del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Dr. a tanto abilitato ed Controparte_4
all'uopo dotato degli opportuni poteri conferitigli dallo Statuto del rappresentato e CP_3
difeso dal Prof. Avv. Ivan Canelli (C.F.: ), giusta procura generale C.F._4
alle liti del 19.10.2016 per autentica Notaio Dr. (Rep. 19468 – Racc. 9471) Persona_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma (RM 00147) alla Via Carlo
Conti Rossini n. 13.
OGGETTO: categoria e qualifica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In primo luogo, si dà atto che è documentato che il ricorrente e il hanno CP_1 CP_1
conciliato la lite con verbale di conciliazione giudiziale.
E' inoltre pacifico tra le parti che la posizione previdenziale del ricorrente presso il CP_3
è stata regolarizzata dal Patronato dopo l'instaurazione del giudizio (vedi
[...] CP_1
verbali d'udienza).
Risultando dunque risolte tutte le contestazioni pendenti, successivamente al deposito del ricorso, viene meno una posizione di effettivo contrasto tra i titolari del rapporto controverso e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sulla domanda in questione.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Per la sussistenza nel caso concreto di tutti i presupposti indicati va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda relativa alla posizione previdenziale del ricorrente presso il CP_3
Quanto alla determinazione delle spese, la condotta del Patronato, che ha provveduto alla regolarizzazione della posizione del ricorrente ancor prima dello svolgimento della prima udienza, giustifica la compensazione integrale delle spese tra il Patronato e il . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di cui al punto 3) delle conclusioni del ricorso;
compensa le spese tra le parti.
Napoli, così deciso in data 08/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato