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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1054/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
ON AN, Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 99/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14152/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
18 e pubblicata il 19/11/2024
Atti impositivi:
- SPESE SPESE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 163/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della CGT1G di Roma, Sezione 18, 19 novembre 2024, n. 14152), ha osservato quanto segue.000 notificata il 13 marzo 2013 per € 6.294,71 e relativa a tributi dell'anno di imposta 2010 (Ama s.p.a. -
Servizi Ta.Ri.).
A sostegno del gravame deduce l'intervenuta prescrizione.
Si sono costituite l'Società_1 e l'Agenzia delle entrate riscossione quest'ultima depositando della documentazione.
[…].
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Risulta, infatti, fondata l'eccezione di prescrizione.
Come evidenziato con la memoria da ultimo depositata, anche a voler considerare la prescrizione quinquennale interrotta con l'intimazione notificata in data 5 maggio 2017 al momento della notifica dell'atto impugnato (gennaio 2024) erano trascorsi quasi 7 anni;
ciò significa che anche tenendo conto della normativa emergenziale adottata nel corso della pandemia COVID, la cartella era prescritta.
Le spese seguono la soccombenza nei riguardi dell'Agenzia delle entrate riscossione mentre devono essere compensate con l'Società_1.
Per questi motivi
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 300,00. Spese compensate nei riguardi dell'Società_1>>.
B) Ha proposto ricorso in appello il signor Ricorrente_1 deducendo quanto segue.
<<[…] La causa veniva quindi trattenuta in decisione e veniva decisa con il pieno accoglimento del ricorso,
e con il conseguente annullamento della cartella di pagamento opposta e dell'intimazione di pagamento in parte qua.
Il Giudicante di primo grado, ad ogni modo, condannava l'DE al pagamento delle spese di lite che liquidava in complessivi € 300,00 e compensando le spese nel rapporto processuale tra contribuente ed DE.
La sentenza così come in epigrafe indicata va riformata per i seguenti motivi.
Va premesso che il presente gravame viene rivolto esclusivamente nei confronti di DE in quanto unica parte condannata al pagamento delle spese di lite nel corso del giudizio di primo grado. Il presente appello ha ad oggetto esclusivamente la ritenuta violazione dei c.d. minimi tariffari con la conseguenza che l'unica parte della sentenza della quale viene richiesta la riforma è quella riguardante il rapporto processuale tra contribuente ed DE.
- Violazione dell'art 15 D.lgs. 546/1992. Condanna del soccombente al pagamento delle spese processuale in misura inferiore ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 37/2018 e dal DM 147/2022.
Nel caso di specie, sebbene nella vigenza del DM del Ministro della Giustizia n. 55/14 come modificato dal
DM 37/2018 e dal DM 147/2022 applicabile ratione temporis, in quanto la sentenza appellata risulta essere stata pronunciata in data 14.11.2024, la CGT accoglieva la domanda avanzata dalla ricorrente e nel condannare la parte soccombente al pagamento delle spese di lite ex art. 15 d.lgs. 546/1992, le liquidava in misura evidentemente inferiore ai parametri vigenti.
Tanto premesso, con l'introduzione del presente giudizio di appello si intende appellare la parte della sentenza con la quale venivano liquidate le spese di giudizio in € 300.00.
Premesso che la fattispecie in esame rientra nello scaglione delle controversie tra € 5.200,00 ed € 26.000 di competenza della Commissione Tributaria Provinciale, i parametri medi del DM citato, prevedono una liquidazione pari ad € 992 per la fase di studio, € 567 per la fase introduttiva, € 494 per la fase di trattazione ed € 1418 per la fase decisoria.
Ed altresì anche secondo i parametri minimi la massima riduzione consentita avrebbe portato ad una liquidazione complessiva ampiamente superiore a quella riconosciuta dal Giudice di prime cure, e cioè € 496 per la fase di studio, € 284 per la fase introduttiva, € 247 per la fase di trattazione ed € 709 per la fase decisoria.
Del tutto ingiustificata è pertanto la liquidazione operata dal Giudice di prime cure nella misura di € 300,00
e ciò in quanto la CGT opera una liquidazione delle spese di lite arbitrariamente al di sotto dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e dal DM 147/2022.
Al riguardo, si ritiene che una liquidazione ingiustificatamente al di sotto delle soglie numeriche riportate dal
DM citato, rappresenti, ancor prima che una evidente violazione di legge, una lesione evidente della dignità professionale della difesa in giudizio.
In conclusione, la liquidazione delle spese operata dal giudice di primo grado è da ritenersi da riformare in quanto è avvenuta al di sotto dei valori medi ed anche minimi, ottenuti effettuando la massima riduzione consentita e da ritenersi inderogabili>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C) Il ricorso in appello va accolto nei limiti di cui appresso.
D) La sentenza (ovviamente) è stata impugnata solo per il capo relativo alle spese.
Fermo lo scaglione indicato da parte appellante, questo Collegio ritiene di dover applicare il minimo tabellare
(€ 1736,00) perché il ricorso di primo grado era di agevole soluzione.
La condanna va disposta in favore del signor Ricorrente_1 perché la sentenza ha disposto la condanna in favore di parte ricorrente.
Non può essere disposta la condanna (per il primo grado) in favore del difensore antistatario perché la sentenza non ha disposto in tal senso e il difensore (in questo grado di giudizio) non ha depositato una copia della sentenza con un'eventuale annotazione di correzione di errore materiale, né ha appellato la sentenza sul punto della mancata attribuzione a sé stesso difensore antistatario. L'DE va condannata, pertanto, all'ulteriore somme di € 1436,00 (millequattrocentotrentasei/00), derivante dalla sottrazione da € 1736 di € 300, già disposta nel giudizio di primo grado.
Per questo grado di giudizio (appello) l'DE va condannata (in favore del difensore dichiaratosi antistatario) della somma di € 578,00 (minimo tabellare) calcolata sul valore della causa indicata dal difensore medesimo in € 300,00 (trecento/00).
P.Q.M.
Accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione e condanna l'ER al pagamento di € 578,00 per questo grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
ON AN, Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 99/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14152/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
18 e pubblicata il 19/11/2024
Atti impositivi:
- SPESE SPESE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 163/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della CGT1G di Roma, Sezione 18, 19 novembre 2024, n. 14152), ha osservato quanto segue.
Servizi Ta.Ri.).
A sostegno del gravame deduce l'intervenuta prescrizione.
Si sono costituite l'Società_1 e l'Agenzia delle entrate riscossione quest'ultima depositando della documentazione.
[…].
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Risulta, infatti, fondata l'eccezione di prescrizione.
Come evidenziato con la memoria da ultimo depositata, anche a voler considerare la prescrizione quinquennale interrotta con l'intimazione notificata in data 5 maggio 2017 al momento della notifica dell'atto impugnato (gennaio 2024) erano trascorsi quasi 7 anni;
ciò significa che anche tenendo conto della normativa emergenziale adottata nel corso della pandemia COVID, la cartella era prescritta.
Le spese seguono la soccombenza nei riguardi dell'Agenzia delle entrate riscossione mentre devono essere compensate con l'Società_1.
Per questi motivi
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 300,00. Spese compensate nei riguardi dell'Società_1>>.
B) Ha proposto ricorso in appello il signor Ricorrente_1 deducendo quanto segue.
<<[…] La causa veniva quindi trattenuta in decisione e veniva decisa con il pieno accoglimento del ricorso,
e con il conseguente annullamento della cartella di pagamento opposta e dell'intimazione di pagamento in parte qua.
Il Giudicante di primo grado, ad ogni modo, condannava l'DE al pagamento delle spese di lite che liquidava in complessivi € 300,00 e compensando le spese nel rapporto processuale tra contribuente ed DE.
La sentenza così come in epigrafe indicata va riformata per i seguenti motivi.
Va premesso che il presente gravame viene rivolto esclusivamente nei confronti di DE in quanto unica parte condannata al pagamento delle spese di lite nel corso del giudizio di primo grado. Il presente appello ha ad oggetto esclusivamente la ritenuta violazione dei c.d. minimi tariffari con la conseguenza che l'unica parte della sentenza della quale viene richiesta la riforma è quella riguardante il rapporto processuale tra contribuente ed DE.
- Violazione dell'art 15 D.lgs. 546/1992. Condanna del soccombente al pagamento delle spese processuale in misura inferiore ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 37/2018 e dal DM 147/2022.
Nel caso di specie, sebbene nella vigenza del DM del Ministro della Giustizia n. 55/14 come modificato dal
DM 37/2018 e dal DM 147/2022 applicabile ratione temporis, in quanto la sentenza appellata risulta essere stata pronunciata in data 14.11.2024, la CGT accoglieva la domanda avanzata dalla ricorrente e nel condannare la parte soccombente al pagamento delle spese di lite ex art. 15 d.lgs. 546/1992, le liquidava in misura evidentemente inferiore ai parametri vigenti.
Tanto premesso, con l'introduzione del presente giudizio di appello si intende appellare la parte della sentenza con la quale venivano liquidate le spese di giudizio in € 300.00.
Premesso che la fattispecie in esame rientra nello scaglione delle controversie tra € 5.200,00 ed € 26.000 di competenza della Commissione Tributaria Provinciale, i parametri medi del DM citato, prevedono una liquidazione pari ad € 992 per la fase di studio, € 567 per la fase introduttiva, € 494 per la fase di trattazione ed € 1418 per la fase decisoria.
Ed altresì anche secondo i parametri minimi la massima riduzione consentita avrebbe portato ad una liquidazione complessiva ampiamente superiore a quella riconosciuta dal Giudice di prime cure, e cioè € 496 per la fase di studio, € 284 per la fase introduttiva, € 247 per la fase di trattazione ed € 709 per la fase decisoria.
Del tutto ingiustificata è pertanto la liquidazione operata dal Giudice di prime cure nella misura di € 300,00
e ciò in quanto la CGT opera una liquidazione delle spese di lite arbitrariamente al di sotto dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e dal DM 147/2022.
Al riguardo, si ritiene che una liquidazione ingiustificatamente al di sotto delle soglie numeriche riportate dal
DM citato, rappresenti, ancor prima che una evidente violazione di legge, una lesione evidente della dignità professionale della difesa in giudizio.
In conclusione, la liquidazione delle spese operata dal giudice di primo grado è da ritenersi da riformare in quanto è avvenuta al di sotto dei valori medi ed anche minimi, ottenuti effettuando la massima riduzione consentita e da ritenersi inderogabili>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C) Il ricorso in appello va accolto nei limiti di cui appresso.
D) La sentenza (ovviamente) è stata impugnata solo per il capo relativo alle spese.
Fermo lo scaglione indicato da parte appellante, questo Collegio ritiene di dover applicare il minimo tabellare
(€ 1736,00) perché il ricorso di primo grado era di agevole soluzione.
La condanna va disposta in favore del signor Ricorrente_1 perché la sentenza ha disposto la condanna in favore di parte ricorrente.
Non può essere disposta la condanna (per il primo grado) in favore del difensore antistatario perché la sentenza non ha disposto in tal senso e il difensore (in questo grado di giudizio) non ha depositato una copia della sentenza con un'eventuale annotazione di correzione di errore materiale, né ha appellato la sentenza sul punto della mancata attribuzione a sé stesso difensore antistatario. L'DE va condannata, pertanto, all'ulteriore somme di € 1436,00 (millequattrocentotrentasei/00), derivante dalla sottrazione da € 1736 di € 300, già disposta nel giudizio di primo grado.
Per questo grado di giudizio (appello) l'DE va condannata (in favore del difensore dichiaratosi antistatario) della somma di € 578,00 (minimo tabellare) calcolata sul valore della causa indicata dal difensore medesimo in € 300,00 (trecento/00).
P.Q.M.
Accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione e condanna l'ER al pagamento di € 578,00 per questo grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.