Sentenza breve 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 13/03/2026, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00446/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00162/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 162 del 2026, proposto da
Comune di Reggio di Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Palma Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del decreto dirigenziale n. 19043 del 10 dicembre 2025 adottato dalla Regione Calabria – Sez. Giunta, Dipartimento ambiente paesaggio e qualità urbana – Settore 6 – Centro cartografico regionale -QTRP – Vigilanza sugli Enti – Attività Trasversali al dipartimento, notificato al Comune di Reggio Calabria in data 11 dicembre 2025, avente ad oggetto “ Risorse Liberate del POR FESR 2000/2006– Asse V Città–Mis.5.1–Az.5.1.a-Programma di Sviluppo Urbano (PSU) – Comune di Reggio Calabria (RC). Chiusura del Protocollo d’Intesa del 04-08-2004 e ss.mm.ii. Revoca parziale del contributo concesso e recupero di quello già stanziato mediante ingiunzione ai sensi del R.D.14-04-1910 n.639 e dell’art. 40- bis L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 ”;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. IC CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Premesso che:
- con decreto dirigenziale n.12151 del 27 agosto 2025, la Regione Calabria, accertata la violazione, da parte del Comune di Reggio Calabria, degli obblighi derivanti dal protocollo d’intesa del 4 agosto 2004 e la revoca parziale del contributo allo stesso concesso, ha richiesto al medesimo ente la restituzione della somma di €3.466.954,73, quale parte dei fondi trasferiti, non impiegata e, conseguentemente, non rendicontata, con avvertimento che, “ in mancanza di pagamento entro 60 (sessanta) gg dalla notifica dell’atto, si procederà alla riscossione del credito mediante ingiunzione ai sensi dell’art.40-bis L.R. 4 febbraio 2002, n.8 ”;
- dando seguito a tale atto, con successivo decreto dirigenziale n.1943 del 10 dicembre 2025, la Regione ha quindi ingiunto al Comune il pagamento della indicata somma, con avvertimento che, “ in mancanza di pagamento entro 30 (trenta) gg, si procederà […] mediante esecuzione forzata per il recupero coattivo della somma ingiunta ”;
- il Comune ricorrente è insorto avverso tale ultimo atto, recante ingiunzione di pagamento, deducendo: (i) “ Eccesso di potere per violazione del principio di leale collaborazione, di buona fede e correttezza (art.97 Cost. e art. 1 L. 241/90). Violazione del legittimo affidamento. Contraddittorietà manifesta tra atti della medesima amministrazione ”; (ii) “ Violazione e falsa applicazione della lex specialis costituita dall’art.14 del protocollo d’intesa del 04.08.2004. Eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione della sequenza procedimentale e del giusto procedimento ”; (iii) “ Illegittimità del provvedimento per erronea applicazione e violazione del r.d. n. 639/1910. Carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ”; (iv) “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea presupposizione in fatto. Violazione del principio di proporzionalità della conservazione degli effetti degli atti giuridici ”; (v) “ Illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione, indeterminatezza e mancata individuazione degli interventi oggetti di definanziamento ”; (vi) “ Eccezione di prescrizione decennale del credito (art.2946 c.c.). Illegittimità dell’ingiunzione per difetto di esigibilità ”;
- costituitasi in giudizio, la Regione Calabria ha, fra l’altro, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
Considerato che:
- in tema di finanziamenti pubblici, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, condiviso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, “ a) sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alle controversie originate dalla revoca di un contributo statale, sia, in generale, quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione è demandato solo il compito di verificare l'effettiva esistenza dei presupposti per la sua concessione, senza alcuno spazio discrezionale in ordine all'an, al quid ed al quomodo dell'erogazione, sia, in particolare, quando la revoca discenda dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge stessa, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato; b) sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie sulla revoca del contributo, quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti e nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. In altri termini, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si basa sulla natura della situazione soggettiva azionata: autorità giudiziaria ordinaria in caso di lesione di un diritto soggettivo (ipotesi sub a); autorità giudiziaria amministrativa in caso di lesione di un interesse legittimo (ipotesi sub b) ” (Cass., Sez. Un. 5 agosto 2016, n. 16602; conforme e in termini analoghi Cons. Stato, Ad. Pl., n. 6/2014; Cass. Civ., Sez. Un., 30 luglio 2020, n. 16457; Cons. Stato, Sez. V, 21 ottobre 2019, n. 7136);
- cionondimeno, nel giudizio in esame è stato impugnato un provvedimento che si pone a valle dell’atto di revoca del finanziamento, il quale non è stato di contro gravato; è stata, in particolare, impugnata una ingiunzione di pagamento, rectius ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910 , che introduce una fase meramente esecutiva, nella quale viene in rilievo esclusivamente un rapporto di credito e, quindi, una situazione giuridica di diritto soggettivo, come tale sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr., da ultimo, anche TAR Puglia, Bari, Sez. I, 10 febbraio 2026, n. 187);
- per consolidata giurisprudenza « la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, quanto al riparto tra giudice ordinario e amministrativo, non ha rilevanza la prospettazione della parte, ma il cd. petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice, quanto sulla base della causa petendi , ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati a fondamento della pretesa fatta valere con l'atto introduttivo della lite ed al rapporto giuridico di cui sono espressione » (Corte Cass. Civile, SS.UU., 28 dicembre 2024, n. 34751);
- a fronte di ciò, ed in considerazione, fra l’altro, della mancata impugnazione del propedeutico atto di revoca del finanziamento ed accertamento del credito, nessun rilievo può darsi all’argomento del ricorrente secondo cui, giacché “ i vizi di seguito dedotti — che attengono alla violazione della lex specialis (Art. 14 Protocollo), al difetto di istruttoria, alla violazione del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità — colpiscono il quomodo dell'esercizio del potere pubblico di ritiro del finanziamento e verifica dei presupposti di permanenza del beneficio, la giurisdizione spetta inderogabilmente al Giudice Amministrativo ”;
Ritenuto , pertanto, che:
- per le esposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto avente per oggetto una questione rientrante nella cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale l’odierna domanda potrà essere riproposta, secondo le regole e i termini dettati dall’art. 11 del codice sul processo amministrativo;
- le spese possono essere compensate, in ragione della definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la relativa cognizione al giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD DR, Presidente
IC CI, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC CI | RD DR |
IL SEGRETARIO