TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 13/03/2026, n. 446
TAR
Sentenza breve 13 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Eccesso di potere per violazione del principio di leale collaborazione, di buona fede e correttezza, violazione del legittimo affidamento, contraddittorietà manifesta tra atti della medesima amministrazione

    Il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione in quanto la controversia verte su un'ingiunzione di pagamento, fase esecutiva di un rapporto di credito, di competenza del giudice ordinario. La mancata impugnazione del propedeutico atto di revoca del finanziamento non consente di esaminare i vizi relativi all'esercizio del potere di ritiro del finanziamento.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione della lex specialis (art.14 del protocollo d’intesa del 04.08.2004), eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione della sequenza procedimentale e del giusto procedimento

    Il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione in quanto la controversia verte su un'ingiunzione di pagamento, fase esecutiva di un rapporto di credito, di competenza del giudice ordinario. La mancata impugnazione del propedeutico atto di revoca del finanziamento non consente di esaminare i vizi relativi all'esercizio del potere di ritiro del finanziamento.

  • Inammissibile
    Illegittimità del provvedimento per erronea applicazione e violazione del r.d. n. 639/1910, carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito

    Il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione in quanto la controversia verte su un'ingiunzione di pagamento, fase esecutiva di un rapporto di credito, di competenza del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea presupposizione in fatto, violazione del principio di proporzionalità della conservazione degli effetti degli atti giuridici

    Il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione in quanto la controversia verte su un'ingiunzione di pagamento, fase esecutiva di un rapporto di credito, di competenza del giudice ordinario. La mancata impugnazione del propedeutico atto di revoca del finanziamento non consente di esaminare i vizi relativi all'esercizio del potere di ritiro del finanziamento.

  • Inammissibile
    Illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione, indeterminatezza e mancata individuazione degli interventi oggetti di definanziamento

    Il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione in quanto la controversia verte su un'ingiunzione di pagamento, fase esecutiva di un rapporto di credito, di competenza del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Eccezione di prescrizione decennale del credito (art.2946 c.c.), illegittimità dell’ingiunzione per difetto di esigibilità

    Il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione in quanto la controversia verte su un'ingiunzione di pagamento, fase esecutiva di un rapporto di credito, di competenza del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 13/03/2026, n. 446
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 446
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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