Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 9932/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9932/2023, avente ad oggetto:
lesione personale, riunita ai fascicoli nn. r.g. 9935/2023 e 10528/2023, riservata in decisione all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 14.3.2025, promossa da:
, (CF: ) rapp. e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Delia Diana (CF: , elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2
Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv.to Roberta Battaini (CF: ), elettivamente domiciliata C.F._3
in Via Conservatorio, 15 Milano, presso lo studio del predetto difensore. pagina 1 di 19
NONCHE'
, rapp. e difesa dell'avv. Nicola Vella Controparte_2
C.F. con studio in 80144 Napoli alla Via Caserta al Bravo, n. C.F._4
118
PARTE RESISTENTE NEL GIUDIZIO RIUNITO rg. 9935/2023
E
, rapp. e difesa dell'avv. Nicola Vella Controparte_2
C.F. con studio in 80144 Napoli alla Via Caserta al Bravo, n. C.F._4
118
PARTE RESISTENTE NEL GIUDIZIO RIUNITO rg. 10528/2023
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 19 Con ricorso introduttivo ex art. 281 decies cpc. ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio la deducendo che Pt_1 Controparte_3
tra le parti vigeva un contratto di polizza infortuni polizza “Codice Ramo CP_3
05”, 115274 nvf – 1705/BDE, nn. 755572428, per effetto del quale chiedeva un indennizzo per il sinistro occorsogli il 2/5/2022, alle ore 12:00 circa, in conseguenza dell'evento dannoso conseguente alla caduta nello scendere le scale mentre si trovava presso l'abitazione di un'amica sita in Frignano alla via Giorgio Almirante n. 11.
Deduceva ancora che a seguito dell'impatto, il ricorrente riportava notevoli lesioni personali, che rendevano necessarie le cure del caso presso il Presidio Ospedaliero
“Moscati” in Aversa e che in conseguenza del sinistro riportava la frattura con deformazione a cuneo anteriore dei somi di D5 e D7 con avvallamento della limitante somatica superiore di D9. Il ricorrente chiedeva, quindi, accertarsi il suo diritto ad ottenere il ristoro delle lesioni subite, con residuati postumi invalidanti permanenti.
Si costituiva la la quale contestava in fatto ed Controparte_3
in diritto l'avversa domanda, deducendo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Giudice adito nonché la non riconducibilità delle lesioni subite dal Pt_1
al sinistro così come denunciato.
Al presente giudizio, venivano riuniti quelli rg. n. 9935/2023 e n. 10528/2023
per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
la richiesta avanzata dal in Pt_1
entrambi i giudizi riuniti, infatti, muoveva dallo stesso fatto dannoso nei confronti della il primo in virtù della vigenza del contratto di polizza “Premium CP_2
pagina 3 di 19 2.0 n. 1/594/73/7728518769, il secondo in virtù della vigenza del contratto di polizza Unipolsai “Premium 1” n. 1/39596/77/174657984. In tali giudizi si costituiva
Con la resistente, sostanzialmente contestando anch'essa in fatto ed in diritto l'avversa domanda e deducendo anch'essa, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del
Giudice adito. Contestava inoltre la riconducibilità delle lesioni subite dal al Pt_1
sinistro così come denunciato, deducendo peraltro che egli non avrebbe potuto attendere ad attività professionali incompatibili con lo stato fisico sofferto, così come documentate sui social, e che vedevano protagonista il ricorrente.
Ciò posto, questo Giudicante, verificata la procedibilità dell'azione attraverso il contenuto dei verbali di mancata partecipazione della parte chiamata all'incontro di mediazione, si pronunciava per il rigetto delle formulate eccezioni preliminari, con l'ordinanza in data 3.8.2024, le cui motivazioni ed il contenuto dispositivo si richiamano espressamente, disponendo l'ammissione della prova per testi per il prosieguo dei giudizi riuniti.
Raccolta la prova, effettuata la disposta CT medico-legale, la causa passava in decisione sulle conclusioni precisate agli atti.
Prima di esaminare la domanda attorea nel merito, occorre richiamare i principi giurisprudenziali che regolano le controversie in materia di assicurazione contro i danni in cui deve essere ricompresa anche l'assicurazione della salute e dell'integrità
fisica oggetto del presente giudizio.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di pagina 4 di 19 responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass., Sez Un., 30/10/2001, n. 13533).
Peraltro, come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare ulteriormente in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081). In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (v. Cass., 17/5/1997, n.
4426). La Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6108 del 20/03/2006)
pagina 5 di 19 afferma inoltre che qualora l'assicuratore convenuto per il pagamento dell'indennità
deduca che la garanzia assicurativa non opera, ricorrendo una ipotesi di esclusione,
propone un'eccezione in senso improprio e non proprio in quanto altro non fa che contestare il fatto costitutivo della domanda, con la conseguenza che non si assume alcun onere probatorio, come a norma del capoverso dell'art. 2697 c.c. accadrebbe se proponesse una eccezione in senso proprio, lasciando immutato l'onere probatorio a carico della parte attrice, la quale è tenuta a dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione. La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 1558 del
23/01/2018), inoltre, con riferimento al riparto dell'onere della prova fra assicurato e assicuratore ha precisato: "Fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza. È noto tuttavia come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, il possibile indennizzo ai sinistri derivanti da determinate cause,
ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti”.
Stante l'inserimento nel contratto di assicurazione di clausole di delimitazione pagina 6 di 19 del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie:
• (a) i rischi inclusi;
• (b) i rischi esclusi;
• (c) i rischi non compresi.
I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto
(ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità
civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma la possibilità di indennizzo è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio.
La distinzione appena riassunta produce i suoi effetti anche sul piano del riparto dell'onere della prova. La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi"
è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo della eccezione di non indennizzabilità dello stesso e, come tale, deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare (cfr. Cass. Civ. Ord. Sez. 3 n. 9205/2021).
Posto quanto sopra, verificata la procedibilità della domanda con il richiamo all'esito negativo del procedimento di mediazione, vanno delineati i motivi della pagina 7 di 19 presente decisione:
Legittimaziome delle parti
Agli atti risultano documentati, attraverso le copie delle polizze depositate, i rapporti intercorrenti tra le parti e, quindi, la loro legittimazione a stare in giudizio,
peraltro non contestata dalle resistenti.
Prova del fatto
Dalla prova per testi svolta si deducono le motivazioni della richiesta del Pt_1
la teste escussa infatti, confermava di aver assistito ai fatti Testimone_1
di causa svoltisi sotto la sua diretta percezione visiva, e cioè che il ricorrente mentre scendeva i gradini di una scala al civico 11 di Via Almirante in Frignano, scivolava battendo la parte bassa della schiena sui gradini. Dal che, il successivo corso della vicenda, con l'accertamento medico delle lesioni riportate dal Pt_1
Così delineata la vicenda relativa alla prova positiva, nulla rileva agli atti in merito agli eccepiti eventi modificativi e/o impeditivi della pretesa attorea, la cui prova, come detto, incombeva alle resistenti, e la cui assenza finisce per dare peso decisivo alla domanda del che, pertanto, risulta in tal senso del tutto provata. Pt_1
Tutta la documentazione estratta dai social, peraltro nemmeno autorizzata in relazione a quella video prodotta dalla tesa a dimostrare che il CP_2 Pt_1
non aveva potuto subire le conseguenze lamentate in ricorso, vista l'apparente efficienza fisica mostrata nel partecipare a manifestazioni pubbliche immediatamente pagina 8 di 19 dopo i fatti di causa, apporta solo elementi indiziari, non essendo stata ritualmente e positivamente riscontrata nel corso della istruttoria svolta. E pur nella carenza di fondati elementi di prova contraria, sulla scorta di tale eccezione, questo Giudicante
visto comunque lo stato fisico del ricorrente, al fine di verificare anche la possibilità
di uscite pubbliche, poneva quesito espresso al CT al punto “7) Chiarisca altresì se
le lesioni subite dal danneggiato gli consentivano una ripresa rapida delle sue
attività quotidiane e, in particolare, se gli consentivano, anche attraverso l'ausilio di
presidi medici, una normale deambulazione e l'assunzione di una posizione eretta”,
cui l'Ausiliario rispondeva “Le lesioni riportate dal Sig. adeguatamente Pt_1
trattate farmacologicamente mediante antidolorifici, consentivano una ripresa delle
sue attività quotidiane attraverso l'ausilio di presidi medici con una normale
deambulazione e l'assunzione di una posizione eretta. Ricordiamo che le fratture da
osteoporosi possono essere clinicamente asintomatiche e non inducono alterazioni
della statica e dinamica vertebrale anche con l'aiuto di presidi medici”, venendo così definitivamente a cadere ogni deduzione avversa in ordine all'eccezione sollevata, che pertanto rimaneva priva di ogni efficacia di prova contraria.
Nel caso di specie, con riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio si richiamano gli approdi giurisprudenziali della Suprema Corte “La circostanza che l'evento dannoso rientri tra indennizzabili è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi assicurati costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato pagina 9 di 19 dall'assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare.” (cfr. Corte di
Cassazione terza civile, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1558) e ancora “…gli oneri probatori si distribuiscono diversamente a seconda dell'oggetto del contratto di assicurazione che, in quanto tale, contiene l'esatta delimitazione dei rischi assicurati.
Pertanto, mentre, nelle assicurazioni sulla vita, al fine di ottenere il pagamento dell'assicuratore, il beneficiario soddisfa il suo debito probatorio provando, oltre all'esistenza del contratto, la morte dell'assicurato e l'impresa assicuratrice, ove voglia liberarsi dal pagamento, deve provare a sua volta il fatto impeditivo” (cfr.
Cass. Civ. Ord. Sez. 3 n. 9205/2021).
Nel merito della domanda, quindi, il Tribunale ritiene che le circostanze di tempo e di luogo dell'infortunio nonché la dinamica dello stesso come indicate nell'atto di citazione abbiano trovato piena conferma a seguito dell'istruttoria svolta e, segnatamente, della esauriente deposizione resa dalla teste oculare escussa sulla cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare considerata la concordanza, coerenza,
precisione ed univocità delle stesse, per cui deve essere ritenuta raggiunta la prova della verificazione del rischio assicurato, ossia dell'infortunio patito in conseguenza del sinistro verificatosi in data 2.5.2022, dal quale sono residuati postumi permanenti a carico del ricorrente.
Accertamento medico e quantificazione dell'indennizzo
pagina 10 di 19 Per quanto attiene l'accertamento del danno fisico, l'entità delle lesioni patite ed il nesso di causalità con l'incidente di cui è causa risultano confermate sia dalle chiare e concordanti risultanze della espletata prova testimoniale, che da quelle della
CT a firma della dott.ssa , nonché dalla documentazione medico- Persona_1
ospedaliera prodotta dal ricorrente, acquisita agli atti.
Può dunque affermarsi che, in conseguenza del sinistro del 2/5/2022, il Pt_1
riportò “…un trauma contusivo del rachide dorso-lombare con frattura somatica di
D5, D7 e D9 trattate incruentemente mediante contenzione in corsetto dorso-pull 74
secondarie a una caduta accidentale mentre scendeva le scale all'interno di una
villetta ed esitate in una dolenzia al rachide dorso-lombare con manovra di Lasègue
positiva e deficit funzionale ai movimenti del rachide dorsale con difficoltà alla
stazione eretta protratta”.
In particolare, quindi, il TU ha riconosciuto l'esistenza del nesso di causalità tra l'infortunio e un trauma contusivo del rachide dorso-lombare con frattura somatica di
D5, D7 e D9 a seguito di una caduta accidentale, mentre scendeva le scale all'interno di una villetta.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno alla persona riportato dal ricorrente, ritiene questo Giudicante di condividere le conclusioni cui è pervenuto il
TU dott.ssa , in considerazione della completezza delle risposte formulate ai Per_1
quesiti specifici ad ella posti, conseguenti all'adeguatezza degli accertamenti ed esami svolti, della coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni espresse pagina 11 di 19 e congruenza delle stesse con la documentazione e certificazione medico ospedaliera versata in atti.
In particolare, il CT ha riconosciuto l'esistenza del nesso di causalità tra l'infortunio e le lesioni, quantificandone la percentuale di invalidità permanente in 25
punti che il Tribunale ritiene corretta e congrua, in considerazione della entità delle lesioni accertate.
Invero, la S.C., ormai da anni, viene costantemente ripetendo in tema di nesso causale i seguenti principi:
(a) il nesso di causa tra una condotta illecita e un danno può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile;
(b) la ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico: cioè non in base a regole astratte, ma in base alle circostanze del caso concreto;
(c) ciò vuol dire che anche in una causa statisticamente improbabile può
ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause fossero ancor più
improbabili, e non siano concepibili altre possibili cause (Sez. U, Sentenza n. 576 del
11/01/2008; Sez. U, Sentenza n. 581 del 11/01/2008; Sez. U, Sentenza n. 582 del
11/01/2008; Sez. U, Sentenza n. 584 del 11/01/2008); ed in seguito ribaditi e precisati da altre numerose decisioni (si vedano Sez. 3, Sentenza n. 11789 del 09/06/2016, per pagina 12 di 19 l'affermazione del principio secondo cui il nesso può dirsi sussistente in mancanza di altre “meno improbabili cause”; Sez. 3, Sentenza n. 3390 del 20/02/2015, per l'affermazione del principio della “probabilità relativa”, ovvero da apprezzare con riferimento alla specificità del caso;
e soprattutto Sez. 3, Sentenza n. 15991 del
21/07/2011, per l'affermazione del principio secondo cui in tema di nesso di causa rileva la c.d. “probabilità relativa”, non la probabilità statistica).
Il corollario di quanto precede è che in presenza di più possibili e diverse concause di un medesimo fatto, nessuna delle quali appaia nè del tutto inverosimile,
nè risulti con evidenza avere avuto efficacia esclusiva rispetto all'evento, è compito del giudice valutare quale di esse appaia “più probabile che non” rispetto alle altre nella determinazione dell'evento, e non già negare l'esistenza della prova del nesso causale, per il solo fatto che il danno sia teoricamente ascrivibile a varie alternative ipotesi (Sez. 3, Sentenza n. 23933 del 22/10/2013).
Nel caso di specie, inoltre, “...il potere del C.T.U. di assumere informazioni da terzi e accertare ogni circostanza necessaria per rispondere ai quesiti del giudice è
circoscritto agli elementi accessori, rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, ma non si estende ai fatti e alle situazioni che, in quanto posti a fondamento delle domande o delle eccezioni delle parti, debbono essere da queste dedotti e provati;
con la conseguenza che le indagini compiute con sconfinamento da questi limiti intrinseci al mandato sono nulle per violazione del principio del contraddittorio...” (Cass. 5345/98 riferita alla richiesta di una parte di annullamento pagina 13 di 19 della sentenza della Corte d'Appello per aver posto a fondamenti del proprio giudizio accertamenti e valutazioni del CT che esorbitavano dai limiti del quesito, in conformità Cass. 6502/01).
Ne consegue che “...deve essere in ogni caso rilevato che eventuali irritualità
nell'espletamento della consulenza ne determinano la nullità solo se, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, abbiano comportato un effettivo pregiudizio del diritto di difesa...”. (Cass. 4821/93, in conformità Cass. 9231/01).
Nel caso di specie, poi, la richiesta di parere di altro tecnico esperto del ramo, da parte del CT incaricato, era stata autorizzata preventivamente, per cui non si concretizza alcuna ipotesi di nullità, non essendo stato violato il contraddittorio tra le parti;
ciò, infatti, risulta anche dalle note critiche trasmesse al CT, e da questi acquisite, vagliate e commentate in sede di stesura della relazione definitiva. Il parere di un tecnico specializzato conseguente alla lettura di un esame strumentale, pertanto,
nel caso di specie prova la compiutezza dell'indagine che, in quanto tale, si presenta immune da vizi, tale da indurre Giudicante ad assumerla in tutta la sua integrità.
Ciò posto, nel caso di specie l'invalidità permanente accertata risulta pari al
25%, ma avendo il ricorrente avanzato domanda per il riconoscimento di una invalidità pari al 24%, il relativo indennizzo va elaborato in una quantificazione pari alla richiesta formulata in ricorso, sulla scorta delle tabelle Inail nonché delle condizioni di polizza sottoscritte dalle parti,
Trattandosi di giudizi riuniti, originati dalla vigenza di tre distinti contratti di pagina 14 di 19 polizza sottoscritti dal ricorrente, la valutazione deve essere effettuata tenendo conto del diverso regolamento delle garanzie previsto dai singoli atti correnti tra le parti.
In via preliminare, va rigettata l'ipotesi del divieto di cumulo avanzata, sia per la documentata inesistenza di un precedente risarcimento a favore del la cui Pt_1
diversa natura, tra l'altro, non si configura nel presente giudizio, atteso che i contratti a base della richiesta sono tutti di origine indennitaria, sia per la presenza di franchigie nei contratti vigenti tra le parti, tali da impedire l'integrale liquidazione corrispondente all'effettiva menomazione subita dal ricorrente e base dell'indennizzo.
In ordine, poi, alla mancata comunicazione della vigenza contemporanea delle polizze da parte del eccepita da entrambe le società assicuratrici anche ai fini Pt_1
dell'invocata risoluzione contrattuale, va rilevato che all'uopo evidenzia solo il comportamento doloso da parte dell'assicurato, per cui l'eccezione relativa spiega esclusivamente in tale caso la sua efficacia. Allo stato degli atti, però, non emergono elementi in tal senso, restando la prova a carico della parte eccipiente, fatto per cui anche tale eccezione va rigettata.
Ciò posto, vanno decisamente condivisi i criteri esposti dalle società resistenti circa la quantificazione dell'indennizzo a favore del scaturenti dalle condizioni Pt_1
riportate nei rispettivi contratti agli atti.
Circa la quantificazione relativa all'indennizzo dovuto dalla , così CP_3
come richiesto nel presente giudizio, va detto che la stessa va calcolata al netto della franchigia del 5% sulla percentuale di danno fisico quantificato, per cui va condivisa pagina 15 di 19 integralmente la quantificazione complessiva effettuata dalla resistente società
assicuratrice, pari ad euro 177.000,00 (massimale euro 800.000,00; 24% x €
500.000,00 = € 120.000,00; 24% - 5% -franchigia prevista- =19% x € 300.000,00 = €
57.000,00, totale € 177.000,00 - € 120.000,00 + € 57.000,00), cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Circa la quantificazione relativa all'indennizzo dovuto dalla spa va CP_2
detto che la valutazione del danno risulta essere predeterminata nelle condizioni di polizza agli atti, in ordine del 5% per ogni vertebra danneggiata, con applicazione di una franchigia per un danno al di sotto o pari ad una percentuale complessiva del
15%.
Nel caso di specie, le lesioni risultano riscontrate su n. 3 vertebre per un totale complessivo del 15 % (5% x 3), fatto per cui non si applica la franchigia prevista dalla polizza. Inoltre, sempre ai fini della quantificazione dell'indennizzo, va detto che, come si evince dai contratti di polizza agli atti, la tabella di riferimento ai fini della determinazione dell'indennizzo secondo i descritti parametri di polizza, risulta essere quella predisposta Inail, da ritenersi superiore a quella predisposta Ania di almeno un 30%,
Così ragionando, ritenendo il descritto aumento nel massimo di un 25%, circa la quantificazione relativa all'indennizzo dovuto dalla richiesto nel CP_2
giudizio riunito rg. n. 9935/2023 per il contratto di polizza “Premium 2.0 n.
1/594/73/7728518769, ne scaturisce il seguente conteggio: pagina 16 di 19 massimale 800.000,00, singolo punto 8.000,00 x 15 = 120.000,00, aumento del
25% = 30.000,00, totale indennizzo euro 150.000,00, con interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Seguendo il descritto criterio, circa la quantificazione relativa all'indennizzo dovuto dalla richiesto nel giudizio riunito rg. n. 10528/2023 per il CP_2
contratto di polizza Premium 1” n. 1/39596/77/174657984, ne scaturisce il seguente conteggio:
massimale 200.000,00, singolo punto 2.000,00 x 15 = 30.000,00, aumento del
25% = 7.500,00, totale indennizzo euro 37.500,00,1 con interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate per metà a carico di ciascuno delle società resistenti, considerata la sostanziale parità della somma determinata come capitale a carico delle stesse,
facendo riferimento al valore dello scaglione corrispondente a quanto liquidato nel giudizio principale, calcolate in conseguenza della disposta riunione dei giudizi, con aumento per il numero delle parti difese per tutte le fasi contemplate dall'art. 12
comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli minimi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, data la mancanza di complessità nella vicenda trattata.
All'importo liquidato vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) pagina 17 di 19 nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M.
10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n.
16153).
Vanno poste a carico di tutte le parti in via solidale le spese di CT riguardo l'Ausiliario e, nei rapporti interni, e per metà esatta a carico della e della CP_3
spa atteso il sostanziale pari concorrente interesse all'ammissione di tale CP_2
mezzo istruttorio.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulle domande avanzate da nei Parte_1
Contr confronti della e, nei giudizi riuniti, della spa Controparte_3
così provvede: CP_2
In accoglimento della domanda principale, condanna
- per le causali di cui in parte motiva, la Controparte_3
al pagamento nel presente giudizio, dell'importo di euro 177.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
In accoglimento delle domande avanzate nei giudizi riuniti, condanna
- per le causali di cui in parte motiva, la al pagamento nel CP_2
giudizio riunito rg. n. 9935/2023 per il contratto di polizza “Premium 2.0 n.
pagina 18 di 19 1/594/73/7728518769, dell'importo di euro 150.000,00, con interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- per le causali di cui in parte motiva, la al pagamento nel CP_2
giudizio riunito rg. n. 10528/2023 per il contratto di polizza Premium 1” n.
1/39596/77/174657984, dell'importo di euro 37.500,00, con interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- Condanna altresì le parti resistenti a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 11.283,00 per compenso professionale ed euro 2.117,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge, ponendo le stesse per l'esatta metà a carico della e della CP_3
distraendole in favore del difensore anticipatario. CP_2
- pone a carico di tutte le parti in via solidale le spese di CT riguardo l'Ausiliario e, nei rapporti interni, a carico della per 1/2 e per la CP_3
restante parte a carico della spa CP_2
Aversa, 17/04/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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