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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/12/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Orlando Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1232/2023 avente ad oggetto: accollo – contratto di mutuo promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Bruna Parte_1 C.F._1
Bruni, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo,
[...]
UC LA, FL AY, NA DA, per procura in atti, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Gabriella Graglia in Torino via Beaumont n.46;
PARTE APPELLATA
E contro
(C.F. ); Controparte_3 C.F._2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 15 Udienza di rimessione della causa a decisione del 4.11.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
Riformare la sentenza n. 719/2023 (rep. n. 1501/2023) del Tribunale di Alessandria (Dott.ssa Antonella
Dragotto) del 17.08.2023 pubblicata in data 21.08.2023 e notificata in data 11.09.2023 nella parte in cui essa respinge le domande proposte contro e per l'effetto, accogliere le conclusioni Controparte_1 rassegnate in primo grado e che di seguito si ripropongono;
I) In via principale
Previo accertamento e declaratoria di nullità o, in subordine, di invalidità e/o di inefficacia e/o di risoluzione del contratto di mutuo rog. Notaio a rep. n. 205.649 racc. n. 11.674 del 01.02.2007 Per_1 accertare e dichiarare la nullità o, in subordine, l'invalidità e/o l'inefficacia e/o la risoluzione della convenzione di accollo di cui alla lettera di del 19.10.2007 ed alla lettera di accettazione Parte_1 di del 18.02.2008 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il sig. nulla Controparte_1 Parte_1 doveva e nulla deve a a titolo di pagamento delle rate del mutuo a rogito Notaio a Controparte_1 Per_1 rep. n. 205.649 racc. n. 11.674 del 01.02.2007 e, per l'effetto dichiarare tenuta e condannare CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al sig. quanto da
[...] Parte_1 costui versatole a titolo di pagamento delle rate del contratto di mutuo rog. Notaio a rep. n. 205.649 Per_1 racc. n. 11.674 del 01.02.2007, somma ammontante ad € 103.027,72 alla data del 31.03.2022 e salvo migliore quantificazione all'esito del giudizio, oltre ad interessi ex art. 1284 IV comma c.c. e rivalutazione;
II) In via subordinata
Previo accertamento e declaratoria di avvenuta risoluzione del contratto di compravendita a rogito Notaio
a rep. n. 13291 racc. n. 7069 del 17.10.2007 per inadempimento di Persona_2 Controparte_3 rilevante ai fini degli artt. 1453 e ss. c.c. accertare e dichiarare la nullità o, in subordine, l'invalidità e/o l'inefficacia e/o la risoluzione della convenzione di accollo di cui alla lettera di del Parte_1
19.10.2007 ed alla lettera di accettazione di del 18.02.2008 e, per l'effetto, Controparte_1 accertare e dichiarare che il sig. nulla doveva e nulla deve a a titolo di Parte_1 Controparte_1 pagamento delle rate del mutuo a rogito Notaio a rep. n. 205.649 racc. n. 11.674 del 01.02.2007 e, Per_1 per l'effetto dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a restituire al sig. quanto da costui versatole a titolo di pagamento delle rate del Parte_1
pagina 2 di 15 contratto di mutuo rog. Notaio a rep. n. 205.649 racc. n. 11.674 del 01.02.2007, somma Per_1 ammontante ad € 103.027,72 alla data del 31.03.2022 e salvo migliore quantificazione all'esito del giudizio, oltre ad interessi ex art. 1284 IV comma c.c. e rivalutazione;
III) In via di ulteriore subordine
Previo accertamento del persistente inadempimento di Controparte_3 accertare e dichiarare che il sig. nulla doveva e nulla deve a a titolo di Parte_1 Controparte_1 pagamento delle rate del mutuo a rogito Notaio a rep. n. 205.649 racc. n. 11.674 del 01.02.2007 e, Per_1 per l'effetto dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a restituire al sig. quanto da costui versatole a titolo di pagamento delle rate del Parte_1 contratto di mutuo rog. Notaio a rep. n. 205.649 racc. n. 11.674 del 01.02.2007, somma Per_1 ammontante ad € 103.027,72 alla data del 31.03.2022 e salvo migliore quantificazione all'esito del giudizio, oltre ad interessi ex art. 1284 IV comma c.c. e rivalutazione;
III) Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Confermare la predetta sentenza n. 719/2023 nella parte in cui essa ha accolto le domande proposte contro
Controparte_3
PER L'APPELLATA Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito, in via preliminare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutti i motivi esposti in atti;
in subordine, nel merito
- respingere integralmente l'appello avverso la sentenza n. 719/2023 del Tribunale di Alessandria, pubblicata il 21.08.2023, nonché le domande ivi proposte in quanto infondate per tutti i motivi esposti, confermando integralmente la sentenza impugnata;
in ulteriore subordine, nel merito
- rigettare tutte le domande formulate dall'appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande di parte appellante, dichiarare tenuto e condannare il sig. a ripetere alla Banca, ai sensi Controparte_3 dell'art. 2033 c.c., l'importo di Euro 150.000,00 oltre interessi e rivalutazione (per l'ipotesi di nullità/inefficacia/risoluzione del contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio del Persona_3
01.02.2007 - rep. 205649) ovvero a rimborsare alla l'importo di Euro 150.000,00 ai termini e CP_4 condizioni di cui al contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio del 01.02.2007 - rep. 205649 Persona_3 pagina 3 di 15 (per l'ipotesi di nullità/inefficacia/risoluzione od eccezione di inadempimento rispetto alla convenzione di accollo), nonché dichiarare tenuto il sig. a manlevare e tenere indenne Controparte_3 CP_1 da qualsiasi domanda proposta nei suoi confronti, ovvero a corrispondere a quanto
[...] Controparte_1 venisse eventualmente versato da quest'ultima, a qualsiasi titolo, al sig. per tutti i motivi Parte_1 esposti;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, conveniva e Parte_1 Controparte_1 [...] avanti al Tribunale di Alessandria, deducendo: CP_3
-di aver acquistato, con contratto di compravendita del 17.10.2007, da due immobili Controparte_3 nel Comune di NO per il prezzo di € 155.031,66, di cui € 5.096,82 pagati con assegno e per il resto mediante accollo del mutuo fondiario del 01.02.2007, che era stato stipulato dal con Bipop CP_3
Carire s.p.a. (e poi transitato nella titolarità di al fine di procurarsi il denaro per Controparte_1 acquistare, con atto 01.02.2007, i medesimi immobili da e;
Persona_4 Persona_5
-di avere comunicato alla banca la sua volontà di accollarsi il mutuo in data 19.10.2007, con successiva comunicazione da parte della banca di accettazione dell'accollo con nota 18.2.2008;
-che con sentenza n. 95/2012 il Tribunale di Asti aveva dichiarato la nullità del contratto di compravendita del 01.02.2007 a mezzo del quale aveva acquistato da e Controparte_3 Persona_4 Per_5
Per_
(per violazione del divieto di patto commissorio); i signori e si erano legittimamente
[...] Per_5 avvalsi del rimedio dell'art. 2652 n.6 c.c., avendo trascritto la propria domanda di nullità entro il quinquiennio dalla trascrizione del contratto da dichiararsi nullo (come accertato dal Tribunale di Asti con sentenza 315/2020, che aveva rigettato le domande del sig. volte a far accertare l'inefficacia Pt_1 nei suoi confronti della sentenza 95/2012); la nullità travolgeva pertanto il successivo contratto di compravendita stipulato dal con il che si era risolto per inadempimento di Pt_1 CP_3 quest'ultimo rilevante ai fini dell'art. 1453 c.c.;
-che dalla nullità della compravendita del 01.02.2017 derivava l'invalidità, inefficacia o risoluzione del mutuo fondiario, ad essa avvinto da uno stretto collegamento negoziale, con conseguente invalidità, inefficacia o risoluzione della convenzione di accollo e venir meno di ogni obbligazione del sig. Pt_1 nei confronti della banca mutuante ex tunc, con riferimento tanto alle rate future quanto al diritto alla restituzione da parte della banca delle somme già corrisposte;
pagina 4 di 15 -che l'invalidità, inefficacia o risoluzione della convenzione di accollo derivava anche direttamente dalla risoluzione della compravendita, stante il collegamento negoziale intrinseco e funzionale tra accollo e compravendita ed essendo l'accollo una forma per equivalente del pagamento del prezzo della compravendita;
risultava quindi incompatibile la sopravvivenza isolata dell'accollo una volta venuta meno la compravendita;
e doveva farsi applicazione dell'art. 1273 comma 4 c.c., potendo l'accollante opporre al creditore accollatario le eccezioni fondate sul rapporto interno di provvista tra accollante e debitore accollato, ovvero la compravendita.
Chiedeva pertanto di dichiarare la nullità, inefficacia o risoluzione del contratto di mutuo, o la risoluzione del contratto di compravendita, e comunque la nullità, inefficacia o risoluzione della convenzione di accollo, nonché di dichiarare che il sig. nulla doveva a a titolo di pagamento delle Pt_1 Controparte_1 rate del mutuo e di condannare la banca alla restituzione di quanto già ricevuto a tale titolo.
In subordine allegava che ai sensi dell'art. 1460 c.c. il poteva rifiutare l'adempimento delle Pt_1 obbligazioni derivanti dal negozio di accollo, a fronte dell'inadempimento del e CP_3 dell'opponibilità della stessa eccezione alla banca ai sensi dell'art. 1273 comma 4 c.c.; chiedendo di dichiarare che il sig. nulla doveva a a titolo di pagamento delle rate del mutuo e Pt_1 Controparte_1 di condannare la banca alla restituzione di quanto già ricevuto a tale titolo.
In ulteriore subordine, nei confronti di chiedeva di dichiarare l'avvenuta risoluzione Controparte_3 del contratto di compravendita per inadempimento del convenuto e di condannare quest'ultimo a restituire al sig. la somma di € 5.096,82, nonché a risarcirlo di ogni ulteriore danno costituito dalle Pt_1 somme versate alla banca.
costituendosi, chiedeva di rigettare le domande attoree eccependo che: mancavano i Controparte_1 presupposti dell'invocato indebito pagamento, in quanto l'atto di compravendita del 17.10.2007 e il mutuo fondiario risultavano validi ed efficaci, in assenza di alcuna diversa pronuncia;
anche se si fosse ritenuto inefficace l'atto di compravendita 17.10.2007, il soggetto tenuto alla restituzione del prezzo non era la banca mutuante ma il venditore;
il mutuo rimaneva comunque valido e non sussisteva l'allegato collegamento genetico e funzionale tra il medesimo e la compravendita del 01.02.2027, trattandosi di mutuo fondiario ex artt. 38 e ss. TUB - la cui funzione era quella di finanziare il mutuatario senza alcun vincolo specifico di utilizzo delle somme erogate - e non di mutuo di scopo;
l'atto di accollo rimaneva quindi valido ed efficace, essendo sufficiente la validità del “rapporto di valuta” (il contratto di mutuo) anche in caso di eventuale invalidità o inefficacia del “rapporto di provvista” (il contratto di compravendita); in caso di invalidità o inefficacia del rapporto di provvista, il terzo che aveva adempiuto pagando il creditore doveva agire in ripetizione nei confronti del debitore originario, come affermato pagina 5 di 15 dalla Cassazione con riferimento alla delegazione doppiamente titolata (Cass. 9470/2004); in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande attoree, chiedeva di condannare Controparte_3
a ripetere alla banca ex art. 2033 c.c., o a rimborsarle, l'importo di € 150.000,00 oggetto del contratto di mutuo, con interessi e rivalutazione, e di dichiarare tenuto il medesimo a manlevare e tenere indenne la banca da qualsiasi domanda proposta nei suoi confronti o a corrisponderle quanto venisse dalla stessa versato al Pt_1
costituendosi, chiedeva di rigettare le domande formulate nei suoi confronti. Controparte_3
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 719/2023 pubblicata il 21.8.2023, riteneva infondate e rigettava le domande proposte dall'attore nei confronti di rilevando che: Controparte_1
-non poteva essere condivisa l'allegazione attorea di un collegamento tra la compravendita e il mutuo fondiario, tale che la nullità della compravendita avrebbe comportato la nullità e il venir meno della causa del mutuo;
infatti, come statuito dalla giurisprudenza richiamata da parte convenuta, non era possibile configurare il mutuo fondiario come mutuo di scopo;
e nel contratto di mutuo non si rinveniva alcuna clausola di destinazione della somma mutuata, o riferimenti al coevo contratto di compravendita, sicché pur sussistendo un collegamento di tipo economico/finanziario, non si ravvisava un collegamento giuridico;
le vicende che avevano riguardato la compravendita fra il e il che Pt_1 CP_3 peraltro appariva comunque valida, non avevano conseguenze sulla validità del mutuo fondiario, che restava pienamente valido ed efficace;
non poteva quindi pronunciarsi la nullità dell'accollo del mutuo;
-non poteva essere condivisa neanche la tesi per cui la nullità deriverebbe dallo stretto collegamento tra accollo e compravendita e dalla incompatibilità della sopravvivenza isolata dell'accollo una volta venuta meno la compravendita, che secondo l'attore discenderebbe dagli artt. 1273 comma 4 c.c. e 1276 c.c.; infatti, nel caso di specie, il contratto in base al quale l'assunzione (id est l'accollo) era avvenuta, a cui faceva riferimento l'art. 1273 c.c., era il contratto di mutuo, valido ed efficace, e non la compravendita;
lo stesso poteva dirsi per l'art. 1276 c.c.; inoltre, la sentenza n. 5076/1999 della Cassazione richiamata da parte attrice costituiva un precedente risalente, isolato ed in ogni caso inconferente con il caso di specie;
doveva, invece, essere condivisa la ricostruzione della convenuta, per cui il perdurare della validità del rapporto c.d. di valuta, e cioè del mutuo, era condizione sufficiente per il perdurare dell'efficacia dell'accollo, di cui la banca poteva continuare ad avvalersi chiedendo i pagamenti all'accollante (a sostegno Cass. civ. 9470/2004);
-doveva essere disattesa altresì la domanda attorea di eccezione di inadempimento;
infatti,
l'inadempimento non era della banca, che anzi aveva puntualmente adempiuto ad ogni suo obbligo con pagina 6 di 15 riferimento al mutuo in oggetto, ma l'inadempiente era il che non aveva adempiuto alla CP_3 sua obbligazione di far acquistare al la proprietà dell'immobile venduto. Pt_1
Riteneva invece fondata e accoglieva la domanda formulata dall'attore nei confronti di Controparte_3
e pronunciava la risoluzione del contratto di compravendita intervenuto tra le parti per grave
[...] inadempimento del venditore, nonché la condanna di a restituire a Controparte_3 Parte_1 la somma di € 5.096,82 pagata a titolo di prezzo e a rifondere al medesimo la somma di € 103.027,72 già pagata dal sig. ad in forza dell'accollo del mutuo, oltre alle ulteriori somme che Pt_1 Controparte_1 il avesse versato alla banca in futuro, sino all'estinzione del mutuo. Pt_1
Condannava a rifondere a le spese di lite e a Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 rifondere al le spese di lite. Pt_1
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale, chiedendone la riforma per i motivi Parte_1 di seguito illustrati e formulando le conclusioni sopra riportate.
costituendosi, eccepiva l'inammissibilità o l'infondatezza dell'appello, chiedendo la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata e formulando le conclusioni sopra riportate.
nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello, non si costituiva. Controparte_3
II. Preliminarmente viene dichiarata la contumacia di che ha ricevuto rituale Controparte_3 notificazione dell'atto di citazione in appello e non si è costituito.
Sempre in via preliminare si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. è infondata, risultando l'atto di appello sufficientemente chiaro nell'evidenziare la parte di sentenza impugnata, i motivi di doglianza ed il diverso percorso argomentativo prospettato per giungere ad una diversa decisione.
III. L'appello è articolato in quattro motivi di gravame, relativi al rigetto delle domande proposte nei confronti di CP_1
Con il primo motivo la sentenza viene censurata nella parte in cui non riconosce il venir meno della convenzione di accollo per il venir meno del “rapporto di provvista” costituito dal contratto di compravendita tra i signori e l'appellante allega che: il Tribunale erroneamente Pt_1 CP_3 ritiene che ai sensi dell'art. 1273 comma 4 c.c. “il contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta” sia il contratto di mutuo, da cui trae origine il “rapporto di valuta” tra e e che le CP_3 CP_1 uniche eccezioni che il sig. può opporre alla banca siano quelle fondate sul rapporto di valuta;
il Pt_1 contratto in base al quale, e in ragione del quale, l'accollo è stato stipulato è il contratto di compravendita pagina 7 di 15 è in quella sede, infatti, che le due parti si sono accordate nel senso che il prezzo Parte_2 della compravendita non sarebbe stato versato per intero e che il compratore si sarebbe fatto carico del pagamento di un debito del venditore, attraverso una dichiarazione di accollo;
in tal senso si è pronunciata la Cassazione con la sentenza 5076/1999; la pattuizione tra accollante e accollato in forza del quale il primo si sarebbe fatto carico del pagamento dei ratei del mutuo contratto dal secondo con la banca, è contenuta all'interno dello stesso contratto di compravendita, sicché quest'ultimo non è solo la base
“logico-giuridica” su cu si fonda la convenzione di accollo, ma è anche la base “fisica” in cui esso sorge e si innesta;
l'art. 1273 c.c. intende chiaramente obbligare l'accollante nei confronti dell'accollatario nell'esatta misura in cui egli risulti obbligato nei confronti dell'accollato; anche l'invalidità dell'obbligazione assunta dal nuovo debitore di cui all'art. 1276 c.c., contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, fa riferimento non al contratto di mutuo ma all'obbligazione che sorge dall'accollo e che può venire meno proprio nel caso in cui il rapporto di provvista venga a sua volta meno;
il Tribunale erra nell'applicare i principi dettati, per la delegazione di pagamento, da Cass. civ. 9470/2004, al diverso istituto dell'accollo senza peraltro dare spiegazioni;
in ogni caso, anche se si volesse applicare il principio dettato da tale pronuncia, ritenendo che le somme versate dal delegato prima che la delegazione sia venuta meno non siano da lui ripetibili nei confronti del delegatario, non vi è dubbio che, dopo che la delegazione è venuta meno, il delegato non è più tenuto a compiere alcun pagamento;
contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la convenzione di accollo tra il sig. e accettata da Pt_1 CP_3
era collegata con il contratto di compravendita stipulato tra i primi due, e tale Controparte_1 collegamento era menzionato expressis verbis nella convenzione di accollo ed è stato accettato dalla banca con successiva lettera di adesione;
pertanto, una volta venuta meno la compravendita, l'accollo è rimasto privo di ogni giustificazione logica e giuridica e, quindi, non poteva che essere colpito, a sua volta, da nullità o invalidità o inefficacia;
con la conseguenza che nulla è più dovuto dal per il Pt_1 futuro e che non sono dovuti nemmeno i pagamenti effettuati per il passato.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non riconosce il venir meno della convenzione di accollo per il venir meno del “rapporto di valuta” costituito dal contratto di mutuo tra e la banca, allegando che: il Tribunale erroneamente ritiene che tra il contratto di mutuo CP_3
e la compravendita del 01.02.2007 non sussistesse un collegamento giuridico, infatti la giurisprudenza di legittimità ha affermato che condizione necessaria e sufficiente affinché due contratti siano da considerarsi collegati è la sussistenza di un mero assetto economico unitario, tale per cui un contratto è voluto dalle parti solo se viene concluso anche l'altro e, nel caso di specie, la presenza dell'assetto economico unitario trova riscontro sia in elementi testuali (come la concessione di ipoteca sugli immobili di NO contenuta all'interno del contratto di mutuo), sia da elementi extra-testuali (come il fatto della pagina 8 di 15 loro stipula simultanea); nel caso oggetto di causa il mutuo è stato concluso per rendere possibile la stipula di quel determinato contratto di compravendita del 01.02.2007 e, in mancanza di quest'ultimo, il primo viene a trovarsi privo di una valida ragione giuridica e fattuale per stipularlo, privo di causa in concreto.
Con il terzo motivo, la sentenza viene censurata nella parte in cui rigetta l'eccezione di inadempimento nei confronti della banca;
l'appellante allega che il sig. potrebbe comunque rifiutare Pt_1
l'adempimento dell'obbligazione assunta con l'accollo (il pagamento del mutuo) fin tanto che perdura l'inadempimento dell'obbligazione del sig. consistente nel fare acquistare al primo la CP_3 proprietà degli immobili.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza in punto regolamentazione delle spese di lite, allegando che la singolare ed isolata interpretazione degli istituti compiuta dal Tribunale, avrebbe quantomeno giustificato una compensazione delle spese.
rileva l'infondatezza dei motivi di appello, richiamando le argomentazioni svolte in Controparte_1 primo grado e recepite nella sentenza impugnata;
osserva in particolare che le vicende riguardanti il rapporto di provvista non rilevano ed è il terzo che ha adempiuto pagando il creditore a dover agire in ripetizione nei confronti del debitore originario, perché la prestazione effettuata dal terzo al creditore è come fosse stata effettuata indirettamente dal debitore originario e deve rimanere ferma, così come ritenuto da Cass. civ. 9470/2004 in caso di delegazione doppiamente titolata;
nello stesso senso con riferimento all'accollo Cass. civ. 16733/2011; in subordine ripropone le domande nei confronti di
[...] già formulate e assorbite dalla decisione di primo grado. CP_3
IV. L'appello è parzialmente fondato, nei termini che seguono.
Si premette che sono pacifiche, oltre che documentate, le seguenti circostanze: in data 17.10.2007 ha stipulato con un atto notarile di Parte_1 Controparte_3 compravendita, avente ad oggetto l'acquisto di due immobili in NO per il prezzo di € 155.031,66, di cui € 5.096,82 pagati con assegno ed il resto mediante accollo del mutuo fondiario che era stato stipulato in data 01.02.2007 da con la banca (ora ; CP_3 Controparte_1
-in data 19.10.2007 ha comunicato alla banca la volontà di accollarsi il mutuo e in data 18.2.2008 Pt_1 la banca ha comunicato di aderire alla convenzione di accollo, senza liberare il debitore originario;
aveva acquistato gli immobili in questione (da e ) con atto Controparte_3 Persona_4 Persona_5 notarile di compravendita del 01.02.2007; pagina 9 di 15 -con sentenza n.95/2012 del Tribunale di Asti, passata in giudicato, tale atto di compravendita del
01.02.2007 è stato dichiarato nullo.
E' divenuta definitiva tra le parti, non essendo oggetto di appello, la pronuncia del Giudice di primo grado che ha dichiarato risolto, per grave inadempimento del venditore, il contratto di compravendita intervenuto tra e con rogito 17.10.2007 (con le conseguenti pronunce di Pt_1 CP_3 condanna).
In ordine logico si rileva che non sussiste il collegamento negoziale, oggetto nel secondo motivo di appello, tra il contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, stipulato ai sensi dell'art. 38 TUB in data
01.02.2017 tra e la banca, e il contratto di compravendita del 17.10.2027 stipulato tra CP_3
e Pt_1 CP_3
Per giurisprudenza consolidata il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli art. 38 e ss.
TUB, non è mutuo di scopo, poiché di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità; nessuna delle norme da cui è regolato impone, infatti, una specifica destinazione del finanziamento concesso, né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata;
si qualifica invece per la prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria di primo grado (Cass. civ. 4792/2012; Cass. civ. 9511/2007).
Il mutuo di scopo, invece, “è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnarne la funzione, consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a un'utilizzazione vincolata;
sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste se (e solo se) quella destinazione non sia rispettata” e “si configura solo quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo: è in tal caso, infatti, che la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto, con la conseguenza che la sua inosservanza dà luogo alla nullità dello stesso”, sicché “il mutuo può essere qualificato di scopo solo allorché la clausola di destinazione coinvolga l'interesse diretto o indiretto dell'istituto finanziatore, mentre l'indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnato da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non basta ai fini di tale qualificazione” (Cass. civ. 15695/2024).
Nel caso di specie il contratto (doc. 2 appellante) è un mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 TUB, ha ad oggetto la somma di € 150.000,00 che è stata erogata al mutuatario (su suo conto corrente CP_3 pagina 10 di 15 bancario), e non indica alcuna utilizzazione vincolata della somma mutuata.
L'immobile, acquistato da con l'atto notarile dello stesso giorno, viene menzionato in CP_3 quanto oggetto di ipoteca a favore della banca mutuante.
Il fatto che l'ipoteca sia stata concessa sull'immobile che il mutuatario ha acquistato, che la somma ricevuta sia stata utilizzata dal mutuatario per l'acquisto dell'immobile e che gli atti di mutuo e di compravendita rechino la stessa data, non comporta un collegamento negoziale tra i due contratti tale per cui i vizi che colpiscono uno dei due si ripercuotono sull'altro, in assenza di qualsivoglia manifestazione di volontà delle parti in tal senso;
infatti nella compravendita (doc. 3 appellante) non viene menzionato il mutuo e, come esposto, nel mutuo non viene individuata una utilizzazione vincolata della somma erogata al mutuatario.
Si condivide pertanto quanto ritenuto sul punto nella sentenza impugnata.
Si ravvisa, invece, il collegamento negoziale tra la convenzione di accollo e il contratto di compravendita del 17.10.2007 stipulato tra e oggetto del primo motivo di appello. Pt_1 CP_3
Con il contratto di compravendita 17.10.2007 (doc.1 appellante), il prezzo è stato determinato in
€ 155.031,66 e le parti “dichiarano e attestano che il pagamento del prezzo, come sopra pattuito, è regolato nel seguente modo: - quanto a euro 149.934,84…la parte acquirente si accolla di pagarle alla secondo le modalità, oneri e nei termini di cui al contratto di mutuo Controparte_5 fondiario per notaio del 01.02.2007 repertorio… - quanto ai restanti euro 5.096,82… a Persona_6 mezzo di assegno circolare non trasferibile”.
Con “comunicazione di compravendita immobile con accollo mutuo” del 19.10.2007 diretta a Bipop
Carire s.p.a. (doc. 4 appellante), “comunica formalmente che in data 17/10/2007, con Parte_1 atto Notaio acquistato immobile sito in NO (CN) via Umberto I° ai nn. 34 e Persona_7
36 regolando l'acquisto per la parte di Euro 149.934,84 mediante accollo mutuo fondiario Notaio
[...] del 1/02/2007…con quota capitale di originari Euro 150.000,00 da Voi erogato in favore del Per_8
Sig. la durata di anni 30… Per quanto sopra esposto Vi autorizzo a procedere Parte_3 all'accollo “non liberatorio” del mutuo che ci occupa intestandolo al sottoscritto ed addebitando le rate alle naturali scadenze sul c/c n.1003135 acceso presso di Voi ed intestato a ”, allegando Parte_1 copia dell'atto notarile 17.10.2007.
La banca con lettera 18.2.2008 comunica, sulla base della documentazione analizzata, di aderire alla convenzione di accollo, senza liberare il debitore originario (doc.5 appellante).
Si tratta quindi di un'operazione unitaria realizzata mediante negozi intrinsecamente e funzionalmente collegati, considerato che: pagina 11 di 15 -la convenzione di accollo costituisce modalità di adempimento all'obbligazione di pagamento del prezzo della compravendita da parte dell'acquirente;
-l'accollo del mutuo è espressamente previsto con tale finalità nel contratto di compravendita;
-la comunicazione alla banca è effettuata menzionando espressamente l'atto di compravendita quale fonte della convenzione di accollo e trasmettendo l'atto alla banca;
-l'accettazione dell'accollo da parte della banca è stata effettuata conoscendo il contratto di compravendita nel quale l'accollo era previsto.
La risoluzione del contratto di compravendita, oggetto di pronuncia definitiva del Tribunale, fa venire meno l'obbligazione in capo a di pagare il prezzo a e, quindi, la Parte_1 Controparte_3 convenzione di accollo, prevista nel contratto di compravendita quale modalità di pagamento del prezzo.
Ai sensi dell'art. 1273, comma 4, c.c. “In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta”.
L'accollante può opporre all'accollataria l'eccezione relativa al venir meno della Pt_1 CP_1 propria obbligazione di pagamento per la risoluzione del contratto di compravendita;
infatti, il “contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta” non è il contratto di mutuo, come ritenuto dal Giudice di prime cure, ma è il rapporto di provvista, ovverosia il contratto di compravendita che prevede l'accollo.
Si richiama e condivide quanto statuito da Cass. civ. 5076/1999, secondo cui <nella compravendita immobiliare con accollo del mutuo, l'accollo costituisce un contratto autonomo e distinto rispetto alla compravendita, ma i due negozi sono collegati intrinsecamente funzionalmente, non soltanto materialmente ed occasionalmente, poiché mutuo rappresenta una modalità di corresponsione parte prezzo della partecipa quindi causa stessa, rappresentata dallo scambio cosa contro prezzo. risulta concettualmente incompatibile la sopravvivenza isolata dell'accollo, volta venuta meno stante il collegamento causale tra contratti, che consente persistenza dell'obbligo pagamento se bene oggetto sia sottratto disponibilità dell'acquirente>>;
e la <disciplina dell'opponibilità delle eccezioni stabilita dall'art. 1273 u.c. c.c., secondo cui “il terzo può opporre al creditore le fondate sul contratto in base quale l'assunzione è avvenuta” significa … che il accollante accollatario rapporto interno di provvista tra e debitore accollato, tal senso dovendosi intendere “contratto avvenuta”: nella specie, tale si identifica con la compravendita, fonte dell'obbligazione pagamento del prezzo a carico dell'accollante-acquirente favore dell'accollato-venditore, virtù della l'acquirente assunto, parte prezzo, debito pagina 12 15 venditore nei confronti del creditore accollatario>>; <e se la compravendita viene meno “ab origine”>>
(in quel caso per effetto dell'accoglimento dell'azione revocatoria promossa dal fallimento del venditore) <ciò integra il venir meno dell'obbligazione di pagamento dell'acquirente…e conseguentemente, del rapporto in base al quale è avvenuto l'accollo mutuo: l'accollante sarà quindi legittimato a proporre la relativa eccezione all'accollatario>>.
La sentenza, pur pronunciata in un procedimento di cui erano parti solo accollante e accollato e non la banca accollataria, detta principi generali e fa riferimento espresso alle eccezioni opponibili all'accollatario; inoltre i principi sono ripresi dalla giurisprudenza di merito successiva.
Si richiama in particolare la sentenza 1551/2024 della Corte d'Appello di Ancona, che ha parimenti riconosciuto l'esistenza, tra preliminare di compravendita e accollo del mutuo, di un dichiarato e perseguito dalle stesse parti: non solo, invero, l'accollo da parte della promittente acquirente del debito della promittente venditrice nei confronti della
[...]
a titolo di mutui ipotecari iscritti sugli immobili promessi, veniva formalizzato nel Pt_4 preliminare…come modalità di saldo di parte del prezzo degli immobili promessi, ma anche lo stesso successivo contratto di accollo, nelle premesse, chiariva ampiamente che lo stesso costituiva in sostanza adempimento della precedente stipulazione, in quanto integrante modalità di pagamento del prezzo ivi previsto. Non vi è dubbio alcuno, dunque, che l'accollo fosse strumentale al preliminare di compravendita, con la conseguenza che non può certamente essere ignorato il collegamento funzionale e causale dei due contratti: venendo meno (per qualsiasi motivo) il preliminare di compravendita, e dunque non sussistendo più alcun obbligo di pagamento del prezzo da parte della promittente venditrice,
è evidente che anche l'accollo (mediante il quale detto prezzo doveva in parte essere pagato) deve essere obliterato>>; e, in ordine all'art. 1273 comma 4 c.c., ha rilevato che la norma <chiarisce che il terzo obbligato verso creditore (che abbia aderito alla stipulazione, come non è in discussione sia avvenuto nella specie) può opporre a quest'ultimo anche le eccezioni fondate sul contratto base al quale la stipulazione (di accollo) avvenuta, e cioè appunto rapporto presupposto, o di provvista, con parte accollata, l'accollo stato concluso>>.
Ne consegue che a decorrere dalla pronuncia della sentenza di primo grado che ha dichiarato risolto il contratto di compravendita 17.10.2007, è venuta meno l'obbligazione di nei confronti di Parte_1
l'appellante non è pertanto più tenuto a corrispondere le rate del mutuo successivamente a tale CP_1 data (21.8.2023).
Si osserva che la sentenza di risoluzione è una pronuncia costitutiva e dichiara la risoluzione del contratto accertando il grave inadempimento del venditore, avendo il subito di fatto l'evizione del bene Pt_1 acquistato (nel descrivere la domanda dell'attore che intende accogliere, il Tribunale utilizza pagina 13 di 15 l'espressione “pronunzia di risoluzione del contratto di compravendita”); non è una pronuncia di accertamento che dichiara già avvenuta la risoluzione di diritto del contratto a seguito di notifica di diffida ad adempiere (come pure veniva richiesto dall'attore).
In riforma della sentenza impugnata e in parziale accoglimento dell'appello, viene pertanto accertato e dichiarato che nulla deve a a titolo di pagamento delle rate del mutuo a decorrere Parte_5 CP_1 dal 21.8.2023.
Non viene accolta la domanda dell'appellante di ripetizione, da parte della banca, di quanto pagato nel periodo precedente in quanto indebito, considerato che:
-la risoluzione del contratto di compravendita determina l'inefficacia sopravvenuta della convenzione di accollo;
-l'art. 1273 comma 4 c.c. consente all'accollante di opporre eccezioni al creditore accollatario, il ché presuppone una richiesta di pagamento, quindi ha riguardo al futuro, non ai pagamenti volontariamente eseguiti nel passato;
-l'accollo accettato è un contratto a favore di terzo, nel quale il terzo (accollatario) non deve essere danneggiato;
-il mutuo rimane valido ed efficace;
-si può applicare al caso di specie, di accollo accettato, il seguente principio, dettato dalla Cassazione con riferimento alla fattispecie di delegazione doppiamente titolata: “poiché il delegato pagando al delegatario estingue contestualmente il suo debito nei confronti del delegante, è nei confronti di costui che necessariamente il delegato deve indirizzare la pretesa ex art. 2033 cod. civ. quando, avendo già provveduto al pagamento a favore del delegatario nell'erronea convinzione della sussistenza di valido rapporto di provvista…risulti successivamente la invalidità o l'inefficacia della ragione del credito evidenziata dalle parti come giustificativa del rapporto di provvista. Deve, infatti, considerarsi che, in tal caso, le conseguenze dell'indebito pagamento vengono a cadere unicamente sul patrimonio del delegato e che l'indebito oggettivo è quello proprio che realizza il delegante, giacché il pagamento effettuato a favore del delegatario trova la sua causa nell'esistente e valido rapporto di valuta” (Cass. civ. 9470/2004).
Le considerazioni svolte assorbono il terzo motivo di appello.
V. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado viene parzialmente riformata accertando e dichiarando che nulla deve a a titolo di pagamento delle Parte_5 CP_1 rate del mutuo a decorrere dal 21.8.2023.
Tenuto conto dell'esito complessivo della causa e della parziale soccombenza reciproca (la banca è pagina 14 di 15 soccombente in ordine alle rate di mutuo - trentennale - successive al 21.8.2023, è soccombente Pt_1 in ordine alle rate pagate in precedenza, dal 2007), le spese di lite di primo e di secondo grado vengono integralmente compensate tra le parti Controparte_6
Il quarto motivo di appello, avente ad oggetto la condanna alle spese di lite pronunciata dal Tribunale, è pertanto assorbito.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 719/2023 del Parte_1
Tribunale di Alessandria, pubblicata il 21.8.2023, e in parziale riforma della sentenza,
-accerta e dichiara che nulla deve a a titolo di pagamento delle rate del Parte_5 Controparte_1 mutuo (rogito Notaio a rep. n. 205.649 racc. n. 11.674 del 01.02.2007) a decorrere dal 21.8.2023; Per_1
-compensa integralmente tra le parti e le spese del giudizio di primo grado;
Parte_5 Controparte_1
-conferma per il resto la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra parte appellante e parte appellata costituita le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 7.11.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Silvia Orlando
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Orlando Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1232/2023 avente ad oggetto: accollo – contratto di mutuo promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Bruna Parte_1 C.F._1
Bruni, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo,
[...]
UC LA, FL AY, NA DA, per procura in atti, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Gabriella Graglia in Torino via Beaumont n.46;
PARTE APPELLATA
E contro
(C.F. ); Controparte_3 C.F._2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 15 Udienza di rimessione della causa a decisione del 4.11.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
Riformare la sentenza n. 719/2023 (rep. n. 1501/2023) del Tribunale di Alessandria (Dott.ssa Antonella
Dragotto) del 17.08.2023 pubblicata in data 21.08.2023 e notificata in data 11.09.2023 nella parte in cui essa respinge le domande proposte contro e per l'effetto, accogliere le conclusioni Controparte_1 rassegnate in primo grado e che di seguito si ripropongono;
I) In via principale
Previo accertamento e declaratoria di nullità o, in subordine, di invalidità e/o di inefficacia e/o di risoluzione del contratto di mutuo rog. Notaio a rep. n. 205.649 racc. n. 11.674 del 01.02.2007 Per_1 accertare e dichiarare la nullità o, in subordine, l'invalidità e/o l'inefficacia e/o la risoluzione della convenzione di accollo di cui alla lettera di del 19.10.2007 ed alla lettera di accettazione Parte_1 di del 18.02.2008 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il sig. nulla Controparte_1 Parte_1 doveva e nulla deve a a titolo di pagamento delle rate del mutuo a rogito Notaio a Controparte_1 Per_1 rep. n. 205.649 racc. n. 11.674 del 01.02.2007 e, per l'effetto dichiarare tenuta e condannare CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al sig. quanto da
[...] Parte_1 costui versatole a titolo di pagamento delle rate del contratto di mutuo rog. Notaio a rep. n. 205.649 Per_1 racc. n. 11.674 del 01.02.2007, somma ammontante ad € 103.027,72 alla data del 31.03.2022 e salvo migliore quantificazione all'esito del giudizio, oltre ad interessi ex art. 1284 IV comma c.c. e rivalutazione;
II) In via subordinata
Previo accertamento e declaratoria di avvenuta risoluzione del contratto di compravendita a rogito Notaio
a rep. n. 13291 racc. n. 7069 del 17.10.2007 per inadempimento di Persona_2 Controparte_3 rilevante ai fini degli artt. 1453 e ss. c.c. accertare e dichiarare la nullità o, in subordine, l'invalidità e/o l'inefficacia e/o la risoluzione della convenzione di accollo di cui alla lettera di del Parte_1
19.10.2007 ed alla lettera di accettazione di del 18.02.2008 e, per l'effetto, Controparte_1 accertare e dichiarare che il sig. nulla doveva e nulla deve a a titolo di Parte_1 Controparte_1 pagamento delle rate del mutuo a rogito Notaio a rep. n. 205.649 racc. n. 11.674 del 01.02.2007 e, Per_1 per l'effetto dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a restituire al sig. quanto da costui versatole a titolo di pagamento delle rate del Parte_1
pagina 2 di 15 contratto di mutuo rog. Notaio a rep. n. 205.649 racc. n. 11.674 del 01.02.2007, somma Per_1 ammontante ad € 103.027,72 alla data del 31.03.2022 e salvo migliore quantificazione all'esito del giudizio, oltre ad interessi ex art. 1284 IV comma c.c. e rivalutazione;
III) In via di ulteriore subordine
Previo accertamento del persistente inadempimento di Controparte_3 accertare e dichiarare che il sig. nulla doveva e nulla deve a a titolo di Parte_1 Controparte_1 pagamento delle rate del mutuo a rogito Notaio a rep. n. 205.649 racc. n. 11.674 del 01.02.2007 e, Per_1 per l'effetto dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a restituire al sig. quanto da costui versatole a titolo di pagamento delle rate del Parte_1 contratto di mutuo rog. Notaio a rep. n. 205.649 racc. n. 11.674 del 01.02.2007, somma Per_1 ammontante ad € 103.027,72 alla data del 31.03.2022 e salvo migliore quantificazione all'esito del giudizio, oltre ad interessi ex art. 1284 IV comma c.c. e rivalutazione;
III) Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Confermare la predetta sentenza n. 719/2023 nella parte in cui essa ha accolto le domande proposte contro
Controparte_3
PER L'APPELLATA Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito, in via preliminare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutti i motivi esposti in atti;
in subordine, nel merito
- respingere integralmente l'appello avverso la sentenza n. 719/2023 del Tribunale di Alessandria, pubblicata il 21.08.2023, nonché le domande ivi proposte in quanto infondate per tutti i motivi esposti, confermando integralmente la sentenza impugnata;
in ulteriore subordine, nel merito
- rigettare tutte le domande formulate dall'appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande di parte appellante, dichiarare tenuto e condannare il sig. a ripetere alla Banca, ai sensi Controparte_3 dell'art. 2033 c.c., l'importo di Euro 150.000,00 oltre interessi e rivalutazione (per l'ipotesi di nullità/inefficacia/risoluzione del contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio del Persona_3
01.02.2007 - rep. 205649) ovvero a rimborsare alla l'importo di Euro 150.000,00 ai termini e CP_4 condizioni di cui al contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio del 01.02.2007 - rep. 205649 Persona_3 pagina 3 di 15 (per l'ipotesi di nullità/inefficacia/risoluzione od eccezione di inadempimento rispetto alla convenzione di accollo), nonché dichiarare tenuto il sig. a manlevare e tenere indenne Controparte_3 CP_1 da qualsiasi domanda proposta nei suoi confronti, ovvero a corrispondere a quanto
[...] Controparte_1 venisse eventualmente versato da quest'ultima, a qualsiasi titolo, al sig. per tutti i motivi Parte_1 esposti;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, conveniva e Parte_1 Controparte_1 [...] avanti al Tribunale di Alessandria, deducendo: CP_3
-di aver acquistato, con contratto di compravendita del 17.10.2007, da due immobili Controparte_3 nel Comune di NO per il prezzo di € 155.031,66, di cui € 5.096,82 pagati con assegno e per il resto mediante accollo del mutuo fondiario del 01.02.2007, che era stato stipulato dal con Bipop CP_3
Carire s.p.a. (e poi transitato nella titolarità di al fine di procurarsi il denaro per Controparte_1 acquistare, con atto 01.02.2007, i medesimi immobili da e;
Persona_4 Persona_5
-di avere comunicato alla banca la sua volontà di accollarsi il mutuo in data 19.10.2007, con successiva comunicazione da parte della banca di accettazione dell'accollo con nota 18.2.2008;
-che con sentenza n. 95/2012 il Tribunale di Asti aveva dichiarato la nullità del contratto di compravendita del 01.02.2007 a mezzo del quale aveva acquistato da e Controparte_3 Persona_4 Per_5
Per_
(per violazione del divieto di patto commissorio); i signori e si erano legittimamente
[...] Per_5 avvalsi del rimedio dell'art. 2652 n.6 c.c., avendo trascritto la propria domanda di nullità entro il quinquiennio dalla trascrizione del contratto da dichiararsi nullo (come accertato dal Tribunale di Asti con sentenza 315/2020, che aveva rigettato le domande del sig. volte a far accertare l'inefficacia Pt_1 nei suoi confronti della sentenza 95/2012); la nullità travolgeva pertanto il successivo contratto di compravendita stipulato dal con il che si era risolto per inadempimento di Pt_1 CP_3 quest'ultimo rilevante ai fini dell'art. 1453 c.c.;
-che dalla nullità della compravendita del 01.02.2017 derivava l'invalidità, inefficacia o risoluzione del mutuo fondiario, ad essa avvinto da uno stretto collegamento negoziale, con conseguente invalidità, inefficacia o risoluzione della convenzione di accollo e venir meno di ogni obbligazione del sig. Pt_1 nei confronti della banca mutuante ex tunc, con riferimento tanto alle rate future quanto al diritto alla restituzione da parte della banca delle somme già corrisposte;
pagina 4 di 15 -che l'invalidità, inefficacia o risoluzione della convenzione di accollo derivava anche direttamente dalla risoluzione della compravendita, stante il collegamento negoziale intrinseco e funzionale tra accollo e compravendita ed essendo l'accollo una forma per equivalente del pagamento del prezzo della compravendita;
risultava quindi incompatibile la sopravvivenza isolata dell'accollo una volta venuta meno la compravendita;
e doveva farsi applicazione dell'art. 1273 comma 4 c.c., potendo l'accollante opporre al creditore accollatario le eccezioni fondate sul rapporto interno di provvista tra accollante e debitore accollato, ovvero la compravendita.
Chiedeva pertanto di dichiarare la nullità, inefficacia o risoluzione del contratto di mutuo, o la risoluzione del contratto di compravendita, e comunque la nullità, inefficacia o risoluzione della convenzione di accollo, nonché di dichiarare che il sig. nulla doveva a a titolo di pagamento delle Pt_1 Controparte_1 rate del mutuo e di condannare la banca alla restituzione di quanto già ricevuto a tale titolo.
In subordine allegava che ai sensi dell'art. 1460 c.c. il poteva rifiutare l'adempimento delle Pt_1 obbligazioni derivanti dal negozio di accollo, a fronte dell'inadempimento del e CP_3 dell'opponibilità della stessa eccezione alla banca ai sensi dell'art. 1273 comma 4 c.c.; chiedendo di dichiarare che il sig. nulla doveva a a titolo di pagamento delle rate del mutuo e Pt_1 Controparte_1 di condannare la banca alla restituzione di quanto già ricevuto a tale titolo.
In ulteriore subordine, nei confronti di chiedeva di dichiarare l'avvenuta risoluzione Controparte_3 del contratto di compravendita per inadempimento del convenuto e di condannare quest'ultimo a restituire al sig. la somma di € 5.096,82, nonché a risarcirlo di ogni ulteriore danno costituito dalle Pt_1 somme versate alla banca.
costituendosi, chiedeva di rigettare le domande attoree eccependo che: mancavano i Controparte_1 presupposti dell'invocato indebito pagamento, in quanto l'atto di compravendita del 17.10.2007 e il mutuo fondiario risultavano validi ed efficaci, in assenza di alcuna diversa pronuncia;
anche se si fosse ritenuto inefficace l'atto di compravendita 17.10.2007, il soggetto tenuto alla restituzione del prezzo non era la banca mutuante ma il venditore;
il mutuo rimaneva comunque valido e non sussisteva l'allegato collegamento genetico e funzionale tra il medesimo e la compravendita del 01.02.2027, trattandosi di mutuo fondiario ex artt. 38 e ss. TUB - la cui funzione era quella di finanziare il mutuatario senza alcun vincolo specifico di utilizzo delle somme erogate - e non di mutuo di scopo;
l'atto di accollo rimaneva quindi valido ed efficace, essendo sufficiente la validità del “rapporto di valuta” (il contratto di mutuo) anche in caso di eventuale invalidità o inefficacia del “rapporto di provvista” (il contratto di compravendita); in caso di invalidità o inefficacia del rapporto di provvista, il terzo che aveva adempiuto pagando il creditore doveva agire in ripetizione nei confronti del debitore originario, come affermato pagina 5 di 15 dalla Cassazione con riferimento alla delegazione doppiamente titolata (Cass. 9470/2004); in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande attoree, chiedeva di condannare Controparte_3
a ripetere alla banca ex art. 2033 c.c., o a rimborsarle, l'importo di € 150.000,00 oggetto del contratto di mutuo, con interessi e rivalutazione, e di dichiarare tenuto il medesimo a manlevare e tenere indenne la banca da qualsiasi domanda proposta nei suoi confronti o a corrisponderle quanto venisse dalla stessa versato al Pt_1
costituendosi, chiedeva di rigettare le domande formulate nei suoi confronti. Controparte_3
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 719/2023 pubblicata il 21.8.2023, riteneva infondate e rigettava le domande proposte dall'attore nei confronti di rilevando che: Controparte_1
-non poteva essere condivisa l'allegazione attorea di un collegamento tra la compravendita e il mutuo fondiario, tale che la nullità della compravendita avrebbe comportato la nullità e il venir meno della causa del mutuo;
infatti, come statuito dalla giurisprudenza richiamata da parte convenuta, non era possibile configurare il mutuo fondiario come mutuo di scopo;
e nel contratto di mutuo non si rinveniva alcuna clausola di destinazione della somma mutuata, o riferimenti al coevo contratto di compravendita, sicché pur sussistendo un collegamento di tipo economico/finanziario, non si ravvisava un collegamento giuridico;
le vicende che avevano riguardato la compravendita fra il e il che Pt_1 CP_3 peraltro appariva comunque valida, non avevano conseguenze sulla validità del mutuo fondiario, che restava pienamente valido ed efficace;
non poteva quindi pronunciarsi la nullità dell'accollo del mutuo;
-non poteva essere condivisa neanche la tesi per cui la nullità deriverebbe dallo stretto collegamento tra accollo e compravendita e dalla incompatibilità della sopravvivenza isolata dell'accollo una volta venuta meno la compravendita, che secondo l'attore discenderebbe dagli artt. 1273 comma 4 c.c. e 1276 c.c.; infatti, nel caso di specie, il contratto in base al quale l'assunzione (id est l'accollo) era avvenuta, a cui faceva riferimento l'art. 1273 c.c., era il contratto di mutuo, valido ed efficace, e non la compravendita;
lo stesso poteva dirsi per l'art. 1276 c.c.; inoltre, la sentenza n. 5076/1999 della Cassazione richiamata da parte attrice costituiva un precedente risalente, isolato ed in ogni caso inconferente con il caso di specie;
doveva, invece, essere condivisa la ricostruzione della convenuta, per cui il perdurare della validità del rapporto c.d. di valuta, e cioè del mutuo, era condizione sufficiente per il perdurare dell'efficacia dell'accollo, di cui la banca poteva continuare ad avvalersi chiedendo i pagamenti all'accollante (a sostegno Cass. civ. 9470/2004);
-doveva essere disattesa altresì la domanda attorea di eccezione di inadempimento;
infatti,
l'inadempimento non era della banca, che anzi aveva puntualmente adempiuto ad ogni suo obbligo con pagina 6 di 15 riferimento al mutuo in oggetto, ma l'inadempiente era il che non aveva adempiuto alla CP_3 sua obbligazione di far acquistare al la proprietà dell'immobile venduto. Pt_1
Riteneva invece fondata e accoglieva la domanda formulata dall'attore nei confronti di Controparte_3
e pronunciava la risoluzione del contratto di compravendita intervenuto tra le parti per grave
[...] inadempimento del venditore, nonché la condanna di a restituire a Controparte_3 Parte_1 la somma di € 5.096,82 pagata a titolo di prezzo e a rifondere al medesimo la somma di € 103.027,72 già pagata dal sig. ad in forza dell'accollo del mutuo, oltre alle ulteriori somme che Pt_1 Controparte_1 il avesse versato alla banca in futuro, sino all'estinzione del mutuo. Pt_1
Condannava a rifondere a le spese di lite e a Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 rifondere al le spese di lite. Pt_1
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale, chiedendone la riforma per i motivi Parte_1 di seguito illustrati e formulando le conclusioni sopra riportate.
costituendosi, eccepiva l'inammissibilità o l'infondatezza dell'appello, chiedendo la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata e formulando le conclusioni sopra riportate.
nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello, non si costituiva. Controparte_3
II. Preliminarmente viene dichiarata la contumacia di che ha ricevuto rituale Controparte_3 notificazione dell'atto di citazione in appello e non si è costituito.
Sempre in via preliminare si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. è infondata, risultando l'atto di appello sufficientemente chiaro nell'evidenziare la parte di sentenza impugnata, i motivi di doglianza ed il diverso percorso argomentativo prospettato per giungere ad una diversa decisione.
III. L'appello è articolato in quattro motivi di gravame, relativi al rigetto delle domande proposte nei confronti di CP_1
Con il primo motivo la sentenza viene censurata nella parte in cui non riconosce il venir meno della convenzione di accollo per il venir meno del “rapporto di provvista” costituito dal contratto di compravendita tra i signori e l'appellante allega che: il Tribunale erroneamente Pt_1 CP_3 ritiene che ai sensi dell'art. 1273 comma 4 c.c. “il contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta” sia il contratto di mutuo, da cui trae origine il “rapporto di valuta” tra e e che le CP_3 CP_1 uniche eccezioni che il sig. può opporre alla banca siano quelle fondate sul rapporto di valuta;
il Pt_1 contratto in base al quale, e in ragione del quale, l'accollo è stato stipulato è il contratto di compravendita pagina 7 di 15 è in quella sede, infatti, che le due parti si sono accordate nel senso che il prezzo Parte_2 della compravendita non sarebbe stato versato per intero e che il compratore si sarebbe fatto carico del pagamento di un debito del venditore, attraverso una dichiarazione di accollo;
in tal senso si è pronunciata la Cassazione con la sentenza 5076/1999; la pattuizione tra accollante e accollato in forza del quale il primo si sarebbe fatto carico del pagamento dei ratei del mutuo contratto dal secondo con la banca, è contenuta all'interno dello stesso contratto di compravendita, sicché quest'ultimo non è solo la base
“logico-giuridica” su cu si fonda la convenzione di accollo, ma è anche la base “fisica” in cui esso sorge e si innesta;
l'art. 1273 c.c. intende chiaramente obbligare l'accollante nei confronti dell'accollatario nell'esatta misura in cui egli risulti obbligato nei confronti dell'accollato; anche l'invalidità dell'obbligazione assunta dal nuovo debitore di cui all'art. 1276 c.c., contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, fa riferimento non al contratto di mutuo ma all'obbligazione che sorge dall'accollo e che può venire meno proprio nel caso in cui il rapporto di provvista venga a sua volta meno;
il Tribunale erra nell'applicare i principi dettati, per la delegazione di pagamento, da Cass. civ. 9470/2004, al diverso istituto dell'accollo senza peraltro dare spiegazioni;
in ogni caso, anche se si volesse applicare il principio dettato da tale pronuncia, ritenendo che le somme versate dal delegato prima che la delegazione sia venuta meno non siano da lui ripetibili nei confronti del delegatario, non vi è dubbio che, dopo che la delegazione è venuta meno, il delegato non è più tenuto a compiere alcun pagamento;
contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la convenzione di accollo tra il sig. e accettata da Pt_1 CP_3
era collegata con il contratto di compravendita stipulato tra i primi due, e tale Controparte_1 collegamento era menzionato expressis verbis nella convenzione di accollo ed è stato accettato dalla banca con successiva lettera di adesione;
pertanto, una volta venuta meno la compravendita, l'accollo è rimasto privo di ogni giustificazione logica e giuridica e, quindi, non poteva che essere colpito, a sua volta, da nullità o invalidità o inefficacia;
con la conseguenza che nulla è più dovuto dal per il Pt_1 futuro e che non sono dovuti nemmeno i pagamenti effettuati per il passato.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non riconosce il venir meno della convenzione di accollo per il venir meno del “rapporto di valuta” costituito dal contratto di mutuo tra e la banca, allegando che: il Tribunale erroneamente ritiene che tra il contratto di mutuo CP_3
e la compravendita del 01.02.2007 non sussistesse un collegamento giuridico, infatti la giurisprudenza di legittimità ha affermato che condizione necessaria e sufficiente affinché due contratti siano da considerarsi collegati è la sussistenza di un mero assetto economico unitario, tale per cui un contratto è voluto dalle parti solo se viene concluso anche l'altro e, nel caso di specie, la presenza dell'assetto economico unitario trova riscontro sia in elementi testuali (come la concessione di ipoteca sugli immobili di NO contenuta all'interno del contratto di mutuo), sia da elementi extra-testuali (come il fatto della pagina 8 di 15 loro stipula simultanea); nel caso oggetto di causa il mutuo è stato concluso per rendere possibile la stipula di quel determinato contratto di compravendita del 01.02.2007 e, in mancanza di quest'ultimo, il primo viene a trovarsi privo di una valida ragione giuridica e fattuale per stipularlo, privo di causa in concreto.
Con il terzo motivo, la sentenza viene censurata nella parte in cui rigetta l'eccezione di inadempimento nei confronti della banca;
l'appellante allega che il sig. potrebbe comunque rifiutare Pt_1
l'adempimento dell'obbligazione assunta con l'accollo (il pagamento del mutuo) fin tanto che perdura l'inadempimento dell'obbligazione del sig. consistente nel fare acquistare al primo la CP_3 proprietà degli immobili.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza in punto regolamentazione delle spese di lite, allegando che la singolare ed isolata interpretazione degli istituti compiuta dal Tribunale, avrebbe quantomeno giustificato una compensazione delle spese.
rileva l'infondatezza dei motivi di appello, richiamando le argomentazioni svolte in Controparte_1 primo grado e recepite nella sentenza impugnata;
osserva in particolare che le vicende riguardanti il rapporto di provvista non rilevano ed è il terzo che ha adempiuto pagando il creditore a dover agire in ripetizione nei confronti del debitore originario, perché la prestazione effettuata dal terzo al creditore è come fosse stata effettuata indirettamente dal debitore originario e deve rimanere ferma, così come ritenuto da Cass. civ. 9470/2004 in caso di delegazione doppiamente titolata;
nello stesso senso con riferimento all'accollo Cass. civ. 16733/2011; in subordine ripropone le domande nei confronti di
[...] già formulate e assorbite dalla decisione di primo grado. CP_3
IV. L'appello è parzialmente fondato, nei termini che seguono.
Si premette che sono pacifiche, oltre che documentate, le seguenti circostanze: in data 17.10.2007 ha stipulato con un atto notarile di Parte_1 Controparte_3 compravendita, avente ad oggetto l'acquisto di due immobili in NO per il prezzo di € 155.031,66, di cui € 5.096,82 pagati con assegno ed il resto mediante accollo del mutuo fondiario che era stato stipulato in data 01.02.2007 da con la banca (ora ; CP_3 Controparte_1
-in data 19.10.2007 ha comunicato alla banca la volontà di accollarsi il mutuo e in data 18.2.2008 Pt_1 la banca ha comunicato di aderire alla convenzione di accollo, senza liberare il debitore originario;
aveva acquistato gli immobili in questione (da e ) con atto Controparte_3 Persona_4 Persona_5 notarile di compravendita del 01.02.2007; pagina 9 di 15 -con sentenza n.95/2012 del Tribunale di Asti, passata in giudicato, tale atto di compravendita del
01.02.2007 è stato dichiarato nullo.
E' divenuta definitiva tra le parti, non essendo oggetto di appello, la pronuncia del Giudice di primo grado che ha dichiarato risolto, per grave inadempimento del venditore, il contratto di compravendita intervenuto tra e con rogito 17.10.2007 (con le conseguenti pronunce di Pt_1 CP_3 condanna).
In ordine logico si rileva che non sussiste il collegamento negoziale, oggetto nel secondo motivo di appello, tra il contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, stipulato ai sensi dell'art. 38 TUB in data
01.02.2017 tra e la banca, e il contratto di compravendita del 17.10.2027 stipulato tra CP_3
e Pt_1 CP_3
Per giurisprudenza consolidata il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli art. 38 e ss.
TUB, non è mutuo di scopo, poiché di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità; nessuna delle norme da cui è regolato impone, infatti, una specifica destinazione del finanziamento concesso, né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata;
si qualifica invece per la prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria di primo grado (Cass. civ. 4792/2012; Cass. civ. 9511/2007).
Il mutuo di scopo, invece, “è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnarne la funzione, consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a un'utilizzazione vincolata;
sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste se (e solo se) quella destinazione non sia rispettata” e “si configura solo quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo: è in tal caso, infatti, che la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto, con la conseguenza che la sua inosservanza dà luogo alla nullità dello stesso”, sicché “il mutuo può essere qualificato di scopo solo allorché la clausola di destinazione coinvolga l'interesse diretto o indiretto dell'istituto finanziatore, mentre l'indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnato da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non basta ai fini di tale qualificazione” (Cass. civ. 15695/2024).
Nel caso di specie il contratto (doc. 2 appellante) è un mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 TUB, ha ad oggetto la somma di € 150.000,00 che è stata erogata al mutuatario (su suo conto corrente CP_3 pagina 10 di 15 bancario), e non indica alcuna utilizzazione vincolata della somma mutuata.
L'immobile, acquistato da con l'atto notarile dello stesso giorno, viene menzionato in CP_3 quanto oggetto di ipoteca a favore della banca mutuante.
Il fatto che l'ipoteca sia stata concessa sull'immobile che il mutuatario ha acquistato, che la somma ricevuta sia stata utilizzata dal mutuatario per l'acquisto dell'immobile e che gli atti di mutuo e di compravendita rechino la stessa data, non comporta un collegamento negoziale tra i due contratti tale per cui i vizi che colpiscono uno dei due si ripercuotono sull'altro, in assenza di qualsivoglia manifestazione di volontà delle parti in tal senso;
infatti nella compravendita (doc. 3 appellante) non viene menzionato il mutuo e, come esposto, nel mutuo non viene individuata una utilizzazione vincolata della somma erogata al mutuatario.
Si condivide pertanto quanto ritenuto sul punto nella sentenza impugnata.
Si ravvisa, invece, il collegamento negoziale tra la convenzione di accollo e il contratto di compravendita del 17.10.2007 stipulato tra e oggetto del primo motivo di appello. Pt_1 CP_3
Con il contratto di compravendita 17.10.2007 (doc.1 appellante), il prezzo è stato determinato in
€ 155.031,66 e le parti “dichiarano e attestano che il pagamento del prezzo, come sopra pattuito, è regolato nel seguente modo: - quanto a euro 149.934,84…la parte acquirente si accolla di pagarle alla secondo le modalità, oneri e nei termini di cui al contratto di mutuo Controparte_5 fondiario per notaio del 01.02.2007 repertorio… - quanto ai restanti euro 5.096,82… a Persona_6 mezzo di assegno circolare non trasferibile”.
Con “comunicazione di compravendita immobile con accollo mutuo” del 19.10.2007 diretta a Bipop
Carire s.p.a. (doc. 4 appellante), “comunica formalmente che in data 17/10/2007, con Parte_1 atto Notaio acquistato immobile sito in NO (CN) via Umberto I° ai nn. 34 e Persona_7
36 regolando l'acquisto per la parte di Euro 149.934,84 mediante accollo mutuo fondiario Notaio
[...] del 1/02/2007…con quota capitale di originari Euro 150.000,00 da Voi erogato in favore del Per_8
Sig. la durata di anni 30… Per quanto sopra esposto Vi autorizzo a procedere Parte_3 all'accollo “non liberatorio” del mutuo che ci occupa intestandolo al sottoscritto ed addebitando le rate alle naturali scadenze sul c/c n.1003135 acceso presso di Voi ed intestato a ”, allegando Parte_1 copia dell'atto notarile 17.10.2007.
La banca con lettera 18.2.2008 comunica, sulla base della documentazione analizzata, di aderire alla convenzione di accollo, senza liberare il debitore originario (doc.5 appellante).
Si tratta quindi di un'operazione unitaria realizzata mediante negozi intrinsecamente e funzionalmente collegati, considerato che: pagina 11 di 15 -la convenzione di accollo costituisce modalità di adempimento all'obbligazione di pagamento del prezzo della compravendita da parte dell'acquirente;
-l'accollo del mutuo è espressamente previsto con tale finalità nel contratto di compravendita;
-la comunicazione alla banca è effettuata menzionando espressamente l'atto di compravendita quale fonte della convenzione di accollo e trasmettendo l'atto alla banca;
-l'accettazione dell'accollo da parte della banca è stata effettuata conoscendo il contratto di compravendita nel quale l'accollo era previsto.
La risoluzione del contratto di compravendita, oggetto di pronuncia definitiva del Tribunale, fa venire meno l'obbligazione in capo a di pagare il prezzo a e, quindi, la Parte_1 Controparte_3 convenzione di accollo, prevista nel contratto di compravendita quale modalità di pagamento del prezzo.
Ai sensi dell'art. 1273, comma 4, c.c. “In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta”.
L'accollante può opporre all'accollataria l'eccezione relativa al venir meno della Pt_1 CP_1 propria obbligazione di pagamento per la risoluzione del contratto di compravendita;
infatti, il “contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta” non è il contratto di mutuo, come ritenuto dal Giudice di prime cure, ma è il rapporto di provvista, ovverosia il contratto di compravendita che prevede l'accollo.
Si richiama e condivide quanto statuito da Cass. civ. 5076/1999, secondo cui <nella compravendita immobiliare con accollo del mutuo, l'accollo costituisce un contratto autonomo e distinto rispetto alla compravendita, ma i due negozi sono collegati intrinsecamente funzionalmente, non soltanto materialmente ed occasionalmente, poiché mutuo rappresenta una modalità di corresponsione parte prezzo della partecipa quindi causa stessa, rappresentata dallo scambio cosa contro prezzo. risulta concettualmente incompatibile la sopravvivenza isolata dell'accollo, volta venuta meno stante il collegamento causale tra contratti, che consente persistenza dell'obbligo pagamento se bene oggetto sia sottratto disponibilità dell'acquirente>>;
e la <disciplina dell'opponibilità delle eccezioni stabilita dall'art. 1273 u.c. c.c., secondo cui “il terzo può opporre al creditore le fondate sul contratto in base quale l'assunzione è avvenuta” significa … che il accollante accollatario rapporto interno di provvista tra e debitore accollato, tal senso dovendosi intendere “contratto avvenuta”: nella specie, tale si identifica con la compravendita, fonte dell'obbligazione pagamento del prezzo a carico dell'accollante-acquirente favore dell'accollato-venditore, virtù della l'acquirente assunto, parte prezzo, debito pagina 12 15 venditore nei confronti del creditore accollatario>>; <e se la compravendita viene meno “ab origine”>>
(in quel caso per effetto dell'accoglimento dell'azione revocatoria promossa dal fallimento del venditore) <ciò integra il venir meno dell'obbligazione di pagamento dell'acquirente…e conseguentemente, del rapporto in base al quale è avvenuto l'accollo mutuo: l'accollante sarà quindi legittimato a proporre la relativa eccezione all'accollatario>>.
La sentenza, pur pronunciata in un procedimento di cui erano parti solo accollante e accollato e non la banca accollataria, detta principi generali e fa riferimento espresso alle eccezioni opponibili all'accollatario; inoltre i principi sono ripresi dalla giurisprudenza di merito successiva.
Si richiama in particolare la sentenza 1551/2024 della Corte d'Appello di Ancona, che ha parimenti riconosciuto l'esistenza, tra preliminare di compravendita e accollo del mutuo, di un
[...]
a titolo di mutui ipotecari iscritti sugli immobili promessi, veniva formalizzato nel Pt_4 preliminare…come modalità di saldo di parte del prezzo degli immobili promessi, ma anche lo stesso successivo contratto di accollo, nelle premesse, chiariva ampiamente che lo stesso costituiva in sostanza adempimento della precedente stipulazione, in quanto integrante modalità di pagamento del prezzo ivi previsto. Non vi è dubbio alcuno, dunque, che l'accollo fosse strumentale al preliminare di compravendita, con la conseguenza che non può certamente essere ignorato il collegamento funzionale e causale dei due contratti: venendo meno (per qualsiasi motivo) il preliminare di compravendita, e dunque non sussistendo più alcun obbligo di pagamento del prezzo da parte della promittente venditrice,
è evidente che anche l'accollo (mediante il quale detto prezzo doveva in parte essere pagato) deve essere obliterato>>; e, in ordine all'art. 1273 comma 4 c.c., ha rilevato che la norma <chiarisce che il terzo obbligato verso creditore (che abbia aderito alla stipulazione, come non è in discussione sia avvenuto nella specie) può opporre a quest'ultimo anche le eccezioni fondate sul contratto base al quale la stipulazione (di accollo) avvenuta, e cioè appunto rapporto presupposto, o di provvista, con parte accollata, l'accollo stato concluso>>.
Ne consegue che a decorrere dalla pronuncia della sentenza di primo grado che ha dichiarato risolto il contratto di compravendita 17.10.2007, è venuta meno l'obbligazione di nei confronti di Parte_1
l'appellante non è pertanto più tenuto a corrispondere le rate del mutuo successivamente a tale CP_1 data (21.8.2023).
Si osserva che la sentenza di risoluzione è una pronuncia costitutiva e dichiara la risoluzione del contratto accertando il grave inadempimento del venditore, avendo il subito di fatto l'evizione del bene Pt_1 acquistato (nel descrivere la domanda dell'attore che intende accogliere, il Tribunale utilizza pagina 13 di 15 l'espressione “pronunzia di risoluzione del contratto di compravendita”); non è una pronuncia di accertamento che dichiara già avvenuta la risoluzione di diritto del contratto a seguito di notifica di diffida ad adempiere (come pure veniva richiesto dall'attore).
In riforma della sentenza impugnata e in parziale accoglimento dell'appello, viene pertanto accertato e dichiarato che nulla deve a a titolo di pagamento delle rate del mutuo a decorrere Parte_5 CP_1 dal 21.8.2023.
Non viene accolta la domanda dell'appellante di ripetizione, da parte della banca, di quanto pagato nel periodo precedente in quanto indebito, considerato che:
-la risoluzione del contratto di compravendita determina l'inefficacia sopravvenuta della convenzione di accollo;
-l'art. 1273 comma 4 c.c. consente all'accollante di opporre eccezioni al creditore accollatario, il ché presuppone una richiesta di pagamento, quindi ha riguardo al futuro, non ai pagamenti volontariamente eseguiti nel passato;
-l'accollo accettato è un contratto a favore di terzo, nel quale il terzo (accollatario) non deve essere danneggiato;
-il mutuo rimane valido ed efficace;
-si può applicare al caso di specie, di accollo accettato, il seguente principio, dettato dalla Cassazione con riferimento alla fattispecie di delegazione doppiamente titolata: “poiché il delegato pagando al delegatario estingue contestualmente il suo debito nei confronti del delegante, è nei confronti di costui che necessariamente il delegato deve indirizzare la pretesa ex art. 2033 cod. civ. quando, avendo già provveduto al pagamento a favore del delegatario nell'erronea convinzione della sussistenza di valido rapporto di provvista…risulti successivamente la invalidità o l'inefficacia della ragione del credito evidenziata dalle parti come giustificativa del rapporto di provvista. Deve, infatti, considerarsi che, in tal caso, le conseguenze dell'indebito pagamento vengono a cadere unicamente sul patrimonio del delegato e che l'indebito oggettivo è quello proprio che realizza il delegante, giacché il pagamento effettuato a favore del delegatario trova la sua causa nell'esistente e valido rapporto di valuta” (Cass. civ. 9470/2004).
Le considerazioni svolte assorbono il terzo motivo di appello.
V. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado viene parzialmente riformata accertando e dichiarando che nulla deve a a titolo di pagamento delle Parte_5 CP_1 rate del mutuo a decorrere dal 21.8.2023.
Tenuto conto dell'esito complessivo della causa e della parziale soccombenza reciproca (la banca è pagina 14 di 15 soccombente in ordine alle rate di mutuo - trentennale - successive al 21.8.2023, è soccombente Pt_1 in ordine alle rate pagate in precedenza, dal 2007), le spese di lite di primo e di secondo grado vengono integralmente compensate tra le parti Controparte_6
Il quarto motivo di appello, avente ad oggetto la condanna alle spese di lite pronunciata dal Tribunale, è pertanto assorbito.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 719/2023 del Parte_1
Tribunale di Alessandria, pubblicata il 21.8.2023, e in parziale riforma della sentenza,
-accerta e dichiara che nulla deve a a titolo di pagamento delle rate del Parte_5 Controparte_1 mutuo (rogito Notaio a rep. n. 205.649 racc. n. 11.674 del 01.02.2007) a decorrere dal 21.8.2023; Per_1
-compensa integralmente tra le parti e le spese del giudizio di primo grado;
Parte_5 Controparte_1
-conferma per il resto la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra parte appellante e parte appellata costituita le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 7.11.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Silvia Orlando
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