Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/05/2025, n. 4299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4299 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott.ssa Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°25535 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: Responsabilità professionale
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), in proprio e quale procuratore spe-
[...] C.F._2 ciale, giusta procura in atti di (c.f.: Parte_3
, (c.f.: , C.F._3 Parte_4 C.F._4 tutti in proprio e nella qualità di eredi di nato a [...]- Persona_1 zuoli (Na) il 5.10.1955 ed ivi deceduto il 20.12.2012, tutti rapp.ti e difesi giusta procura in atti dagli avv.ti GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO (c.f.:
e (C.F.: C.F._5 Parte_5
) presso il cui studio elett.te domiciliano in Napoli, C.F._6 alla via Nuova Poggioreale n. 8;
- ATTORI
E
Controparte_1
(c.f.: , in persona del
[...] P.IVA_1 suo l.r.p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'avv. PISTOLESE ARMANDO (c.f.: ) presso il cui studio è elettiva- C.F._7 mente domiciliata in Salerno (SA), alla Via Casarse n.1;
- CONVENUTA
NONCHÉ
, in persona del suo l.r.p.t., Controparte_2 rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. MARIA DULVI CORCIONE (Cf: , ed elettivamente domiciliata in Frattamag- C.F._8 giore (NA), alla Via M. Lupoli n° 27.
- CONVENUTA
CONCLUSIONI
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., c.1, c.p.c., così come modificato dalla leg- ge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Gli attori, in proprio e in qualità di eredi legittimi di Persona_1 deceduto in data 20.12.2012, hanno convenuto in giudizio l'azienda Controparte_3
nonché l' per sentirli condannare al ri-
[...] Controparte_4 sarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti iure proprio e iure hereditatis derivanti dal decesso del proprio congiunto a causa dell'inadeguata assistenza sanitaria prestata nel corso dei plurimi rico- veri presso le strutture convenute. In merito hanno dedotto che: - in da- ta 25.6.2009, (di anni 53) veniva ricoverato presso la Persona_1 divisione di Urologia della ove il 26.6.2009 veniva Controparte_5 sottoposto ad intervento chirurgico di “cistectomia radicale per carci- noma uroteliale infiltrante non metastatico, con confezionamento di neovescica ortotopica”; - nell'immediato post-operatorio presentava sintomi quali “astenia, febbre, dolore lombare, problemi minzionali con oliguria e cattivo funzionamento del catetere vescicale” e, nonostante ciò, in data 20.7.2009 veniva dimesso;
- persistendo detta sintomatolo- gia, in data 31.7.2009, il paziente effettuava una visita presso la mede- sima struttura ove i sanitari procedevano ad effettuare CP_5 una radiografia del rachide lombo sacrale, senza segnalare particolari evidenze cliniche;
- aggravatasi la sindrome con insorgenza di “epiga- stralgia ed inappetenza e vomito postprandiale”, l eseguiva, in Per_1 data 5.8.2009, esami ematochimici che evidenziavano la presenza di “in- sufficienza renale acuta ed infezione alle vie urinarie”; pertanto il giorno successivo (6.8.2009) effettuava una ecografia all'addome ed al rene si- nistro che rilevava “calicectasia e pielectasia”; - in data 10.8.2009, l si ricoverava presso il P.S. dell'Ospedale Santa Maria delle Per_1
Grazie di Pozzuoli (NA) dell ove si accertava la presen- Controparte_4 za di infezione alle vie urinarie ed insufficienza renale acuta, anche at- traverso indagini strumentali (ecografia dell'addome del 13.8.2009 che attestava una “discreta ectasia calicopielica bilaterale con DAP del baci- netto a sinistra di circa 24 mm.”; rx addome del 9.8.2009 che evidenziava una “vescica ortotopica poco distesa”), e, nonostante ciò, il paziente ve- niva dimesso il 13.8.2009; - persistendo i sintomi sopra descritti, l era costretto nuovamente a ricoverarsi in data 20.8.2009 Per_1 presso l'Ospedale Santa Maria delle Grazie, ove i sanitari diagnosticava- no una “sepsi delle vie urinarie ed una insufficienza renale cronica di
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grado lieve moderato, con dilatazione calico pielica del rene sinistro (dap pelvico 16 mm.)”; il paziente veniva poi dimesso in data 28.8.2009; - per- sistendo lo stato settico, l si ricoverava dopo 5 giorni (il Per_1
01.9.09), presso la Divisione Urologica della ove pur Controparte_5 rilevata la sepsi urinaria, lo dimettevano in data 7.9.2009; - da successi- ve indagini strumentali, eseguite dal settembre 2009 al gennaio 2010 presso l'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli in occasione delle sedute di Chemioterapia, emergeva la persistenza di dilatazione pielo ureterale sinistra (TC 24.9.2009 e 28.1.2010) ed insufficienza renale cro- nica che, però, non inducevano i sanitari a adottare alcun provvedimen- to;
- solo in data 11.3.2011, i sanitari del reparto di urologia dell'AOU del- la SUN, diagnosticavano una “idronefrosi bilaterale da stenosi iatrogena delle anastomosi ureterovescicali”, con conseguente apposizione di una nefrostomia sx e, previo ricovero in data 28.3.2011, una nefrostomia dx, riposizionata, per cattivo funzionamento, il 6.4.2011 (con successive dimissioni in data 7.4.2011); - in data 29.11.2011, dal momento che la si- tuazione renale non migliorava, il paziente era sottoposto a ricanalizza- zione ureterale bilaterale, con “apposizione di stent ureterale a destra ed ureterocutaneostomia a sinistra con splint ureterale” (dimissioni il 6.12.2011); - in data 10.4.2012, il paziente si ricoverava nuovamente presso il medesimo nosocomio per sottoporsi a sostituzione di stent ureterale destro, venendo dimesso il giorno successivo, senza però al- cun miglioramento dell'insufficienza renale cronica, che permaneva al terzo stadio;
- successivamente, in data 15.11.2012, l accusa- Per_1 va un fortissimo dolore addominale, per cui era trasportato presso il lo- cale Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove eseguiva una rx addome (con integrazione ecografica) che palesa- va la “presenza di livelli idroaerei in centro addome e coprostasi colica diffusa prevalentemente a destra”, ma successivamente veniva dimes- so;
- il persistere di dolore addominale acuto nell'arco delle ventiquattro ore costringevano l ad entrare nuovamente al P.S. del predet- Per_1 to ospedale, dove veniva ricoverato con diagnosi di colica addominale, con conseguenti indagini strumentali che segnalavano “presenza di LIA digiuno ileali in centro addome ed una coprostasi colica diffusa”; - il giorno 27.11.2012, l' veniva sottoposto ad intervento chirurgi- Per_1 co di “laparotomia esplorativa” nel corso della quale si rilevava “peritoni- te ormai generalizzata con necrosi di ansa di tenue per torsione sul suo asse mesenteriale, sostenuta da una briglia aderenziale”; - considerato il continuo peggioramento delle condizioni di salute e il persistere della peritonite, si rendeva necessario il ricorso ad ulteriori interventi chirur- gici, prima in data 27.11.2012 e poi successivamente in data 07.12.2012 ed ancora in data 17.12.2012, non risolutivi del decadimento dello stato di salute del paziente, il quale in data 20.12.12 decedeva per “shock set- tico e conseguente MOF”.
Tanto premesso, parte attrice ha dedotto la responsabilità professiona- le delle strutture convenute, tenuto conto della complessiva prestazio-
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ne resa dai sanitari ivi operanti che, oltre a risultare carente, sarebbe stata caratterizzata, altresì, da insufficienza e/o mancanza del necessa- rio consenso informato nei confronti del loro congiunto. In particolare, secondo la tesi di parte attrice, l'evoluzione nefasta del quadro clinico esitata nel decesso dell sarebbe ascrivibile, in primo luogo, al Per_1 negligente operato posto in essere dai sanitari dell Controparte_5 per aver praticato in maniera errata l'intervento chirurgico di cistecto- mia nel giugno 2009, causativo della complicanza di origine iatrogena di
“stenosi delle anastomosi uretero vescicali”, seguito da un carente mo- nitoraggio postoperatorio del paziente durante la degenza del suddetto intervento e per tardiva diagnosi e trattamento – non risolutivo – della predetta stenosi delle anastomosi uretero vescicale, avvenuto a distan- za di tre anni, che avrebbe comportato l'insorgenza della patologia di In- sufficienza Renale Acuta (IRA), poi cronicizzata. A tanto si aggiungerebbe un ulteriore intervento chirurgico erratamente eseguito dai sanitari del- la menzionata azienda ospedaliera universitaria in data 29.11.2011 di
“ricanalizzazione ureterale bilaterale con apposizione di stent ureterale a destra e ureterocutaneostomia a sinistra”, inidoneo ad apportare mi- glioramenti allo stato di insufficienza renale cronica, ritenuta, peraltro, origine della patologia addominale che condurrà il paziente al decesso.
Parte attrice ha dedotto profili ulteriori di responsabilità in relazione all'operato dei sanitari dell' Controparte_6
, i quali non avrebbero prestato un'assistenza ade-
[...] guata al paziente nel corso dei plurimi ricoveri presso il nosocomio e, in particolare: - una generale negligenza nel tenere in cura il paziente du- rante il periodo dall'agosto 2009 al dicembre 2010; - nell'individuare e trattare tempestivamente la condizione patologica di “stenosi delle ana- stomosi”; - un grave errore diagnostico in occasione dell'ultimo ricovero del 15.11.2012 e, di conseguenza, un ingiustificabile ritardo nel perveni- re solo in data 27.11.2012 ad una diagnosi corretta indispensabile per scegliere adeguatamente il tipo di intervento opportuno (tardivamente ed erroneamente eseguito dopo ben dodici giorni di ricovero) ed, infine, la tardività e l'erroneità di successivi interventi non riparatori con pro- gressiva evoluzione di uno stato di shock settico tale da condurre l alla morte. Per_1
Deducendo, pertanto, la responsabilità delle strutture convenute in re- lazione alla fase diagnostica della patologia nonché alla successiva assi- stenza sanitaria prestata e, in particolare, la riconducibilità causale di ta- le circostanza alla condotta negligente delle stesse, ha chiesto accertar- si le rispettive responsabilità delle convenute e condannarle al risarci- mento di tutti i danni cagionati dalla malpractice medica, patrimoniali e non patrimoniali, sia in proprio che nella qualità di eredi del de cuius.
Si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda per infon- datezza della stessa, l'azienda
[...]
assumendo l'assenza di Controparte_7
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qualsiasi forma di responsabilità della struttura in relazione al proprio operato in ragione della mancata riconducibilità del decesso al protocol- lo terapeutico praticato, oltre che l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali azionati iure proprio dagli attori. Ha resistito, altresì, l eccependo anch'essa Controparte_4
l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni non pa- trimoniali fatti valere iure proprio dagli eredi dell'intignano e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda risarcitoria.
Effettuata CTU medico legale a cura dei dott.ri e Persona_2 [...]
, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata asse- Per_3 gnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
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In via preliminare, occorre inquadrare la fattispecie giuridica di respon- sabilità medica dedotta in giudizio nel quadro del regime anteriore alla legge n. 24/2017. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. Cass. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli va con- finata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore;
nel caso di specie, invece, la vicenda che ha dato origine al presente giudizio risale al 2009.
Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori. Ebbene, no- nostante la legge n. 24/2017, com'è noto, ha innovato la qualificazione della responsabilità del personale operante nel quadro di una struttura sanitaria, va in questa sede richiamato l'orientamento prevalente ante- riore rispetto al menzionato intervento legislativo, ove la giurisprudenza di legittimità riconduceva la responsabilità professionale medica al ge- nus di quella contrattuale, sia per l'ente sanitario, sia per i professionisti inseriti nella relativa organizzazione o, a maggior ragione, operanti pri- vatamente.
Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario che ci occupa nel caso in esame, dunque, sia attualmente che prima dell'intervento del le- gislatore con la Legge n. 24 del 2017, non si dubitava della sua natura contrattuale, potendo essa discendere dall'inadempimento di presta- zioni direttamente a suo carico, o dall'inadempimento della prestazione medica eseguita dal personale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707).
In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del persona- le, come allo stato confermato dal complessivo assetto delineato dalla legge Gelli-Bianco, si fonda sull'operatività dell'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazione, indipenden-
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temente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 103/1999).
Dunque, la responsabilità della clinica trova titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1218 ss. cod. civ. (v. Cass., 19/4/2006, n. 9085; Cass., 21/6/2004, n. 11488; Cass., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 22/12/1999, n. 589).
In tema di onere probatorio, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del con- tratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a cari- co dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata ese- guita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati deter- minati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04). In particolare, sul piano processuale, ove sia dedotta una re- sponsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adem- pimento della prestazione sanitaria, le conseguenze scaturenti dai prin- cipi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente (dan- neggiato) che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “contatto socia- le” intercorso con la struttura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempi- mento del professionista che consiste nell'aggravamento della situazio- ne patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto della pre- stazione sanitaria resa) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e impre- vedibile ovvero che l'inadempimento pur esistendo, non è stato eziolo- gicamente rilevante (cfr. Cass. civ., 5128 del 26/2/2020, Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, dunque, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che, mentre il creditore deve pro- vare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patolo- gia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto) (cfr. Cass. civ. ord. 26 febbraio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n.2061).
Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se la condotta delle convenute è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis; b) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni delle convenute e l'evento lesivo. È necessario, in al-
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tri termini, stabilire, nel caso di specie, se il decesso del paziente sia ezio- logicamente riconducibile a plurime condotte negligenti poste in essere dai sanitari delle strutture sanitarie convenute.
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica in ossequio al criterio del “più probabile che non”. Ed invero, secondo il prevalente orienta- mento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta di- ligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprat- tutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponi- bili in relazione al caso concreto.
In via preliminare va accolta l'eccezione sollevata dalla convenuta
[...]
e dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento dei Controparte_5 danni iure proprio azionato dagli attori nei confronti della predetta struttura. Come è noto, le domande risarcitorie proposte iure heredita- tis, avendo natura contrattuale – sono sottoposte al termine di prescri- zione decennale;
di contro, quelle iure proprio – avendo natura extra- contrattuale – soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale. Ta- le principio, infatti, è stato, chiarito a più riprese anche dalla giurispru- denza della Suprema Corte secondo cui “il diritto che i congiunti vanta- no, autonomamente sebbene in via riflessa, ad essere risarciti dalla me- desima struttura dei danni direttamente subiti a causa dell'esito infau- sto dell'operazione cui è stato sottoposto il danneggiato principale si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale e pertanto è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947 c.c., non potendo essi giovarsi del termine più lungo del quale gode la vittima primaria in virtù del diverso inquadramento, contrattuale, del rapporto tra la stessa ed il soggetto responsabile” (cfr. Cass., 20/03/2015, n. 5590; Cass., 08/05/2012, n. 6914). Dunque, ove un terzo, anche erede, chieda il risarcimento del danno iure proprio, l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extra- contrattuale;
diversamente, se la pretesa risarcitoria è avanzata iure he- reditatis soggiace alla diversa disciplina della tutela contrattuale e al di- verso termine di prescrizione decennale.
Peraltro, gli eredi del de cuius, nemmeno possono essere considerati
“terzi protetti dal contratto”, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale. La figura dei “terzi protetti dal contratto” de- ve essere limitata, nell'ambito della responsabilità medica, esclusiva- mente ai casi di “danni da nascita indesiderata”, ove, nel rapporto con- trattuale tra puerpera e Struttura, incentrato sulla gestazione e/o il par- to, la madre assume quasi la qualità di soggetto “esponenziale” degli in-
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teressi di tutto il nucleo familiare e non solo del nascituro. Al di fuori di tale ipotesi, l'azione per la perdita o la lesione del rapporto parentale va ritenuta di natura esclusivamente aquiliana. Per affermare l'efficacia protettiva del contratto verso terzi, occorre che l'interesse di cui i terzi siano portatori risulti strutturalmente connesso a quello dedotto in ob- bligazione, ovvero, detto diversamente, l'interesse dei terzi deve essere identico a quello dello stipulante (v. ex multis Cass. civ., Sez. VI, 26 luglio 2021, n. 21404).
Tale termine di prescrizione quinquennale, decorre non già dalla verifi- cazione materiale dell'evento lesivo, bensì dal giorno in cui il pre- giudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del li- vello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta col- posa o dolosa del sanitario. In ipotesi di domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è possibile identificare il dies a quo con il momento del decesso della vittima primaria, sul presupposto che di quest'ultimo fosse percepibile, in base all'ordinaria diligenza, la riconducibilità causale alla condotta po- tenzialmente inadempiente dei sanitari (cfr. Cass., 27 ottobre 2023, 29859).
Nel caso di specie il termine di prescrizione quinquennale del diritto azionato nei confronti dell anche a voler considerare co- CP_5 me dies a quo il giorno del decesso del congiunto degli attori avvenuto il 20.12.2012, va considerato decorso. Infatti, nei confronti della predetta struttura non si ravvisano prodotti in giudizio atti interruttivi idonei ad interrompere il corso della prescrizione, ma solo una raccomandata di messa in mora e l'istanza di mediazione, entrambe risalenti al 18.03.2019, e dunque oltre il termine di cinque anni previsto dalla legge (che andava a scadere il 20.12.2017).
Per le ragioni che precedono la domanda di risarcimento del danno iure proprio vantato dagli eredi istanti nei confronti dell va di- CP_5 chiarata prescritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 c.c.
Diversamente va rigettata, in quanto infondata, l'analoga eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure proprio sollevata dall , in quanto sono stati prodotti in giudizio plurimi Controparte_4 atti interruttivi idonei a rinnovare il corso del suddetto termine di pre- scrizione. Infatti, si considerano sufficienti ad interrompere il decorso del termine con conseguente inizio di un nuovo termine: la raccomanda- ta di messa in mora del 02.08.2013; l'istanza di mediazione depositata presso il competente organismo in data 20.01.2015; la comunicazione di mancata adesione dell del 26.02.2015; nonché Controparte_4
l'ulteriore documentazione della seconda istanza di mediazione deposi- tata il 18.03.2019 e dal verbale negativo del 08.05.2019 dal quale si evince l'avvenuta comunicazione alla predetta struttura e la sua manca- ta adesione.
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Orbene, nel merito, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi ampiamente provati alla stregua della documentazio- ne prodotta in giudizio dalla difesa dell'attore; in particolare, dai docu- menti in atti (cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte attrice), risulta agevole desumere la storia clinica di confor- Persona_1 me a quanto dedotto in citazione;
tale storia è pienamente confermata dagli accertamenti peritali, alle cui conclusioni questo Giudice integral- mente si riporta (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in con- siderazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'uffi- cio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.”).
I CC.TT.UU, in merito ai fatti oggetto di causa, hanno accertato che: a)
“l'1.9.09 il sig. si ricoverava presso dove lo di- Per_1 CP_5 mettono il 7.9.09 ancora senza particolari prescrizioni sulla funzione emuntoria. La TAC eseguita soltanto il 24.9.09 rilevava una lesione ia- trogena causativa della IRC per la persistenza di dilatazione pielo urete- rale sinistra (il rene di sinistra presenta un netto ritardo di eliminazione con idroureteronefrosi di 2 grado). E' evidente, quindi, la presenza di un ostacolo ureterale distale a sinistra, con dilatazione pielica a monte), che andava operata subito, con conseguente recupero totale della funzione renale, che prima dell'intervento era integra (TAC 18.5.09)”; b)“Il proble- ma fondamentale fu rappresentato dalla non precoce correzione della stenosi che, una volta verificatasi, determinò l'insorgenza e l'instaurarsi del quadro di insufficienza renale che accompagnò e limitò le funzioni del paziente sino all'exitus. Quadro di insufficienza renale che, non cor- retto subito, determinò anche la sospensione per tre mesi dell'indispensabile ciclo di chemioterapia adiuvante. Quindi, i sanitari che sottoposero intervento chirurgico radicale di vescica, prostata e ve- scicole seminali il Signor , non intervennero precocemente Per_1 nella risoluzione della stenosi ureterale che si verificò a carico dei due ureteri anastomizzati sulla neovescica”; c) “al paziente, da subito (circa 40 giorni dopo la cistectomia) interessato da una stenosi al livello dell'a- nastomosi dei due ureteri sulla neovescica ortotopica, non venne ga- rantito il ripristino della normale ricanalizzazione ureterale, che fu la causa della insorgenza del quadro di Insufficienza Renale Acuta (IRA), poi divenuta cronica”.
Con riguardo all'operato dei medici dell' , inoltre, il col- Controparte_4 legio peritale evidenzia: “un ulteriore punto a nostro avviso fonte di cen- sura risulta essere la gestione del quadro di sospetta occlusione intesti- nale che il paziente mostrò all'arrivo nel pronto soccorso dell'Ospedale del Presidio Ospedaliero "S. Maria delle Grazie" Pozzuoli, dove veniva ac- cettato con la diagnosi di "Colica Addominale" e ricoverato”; b) “Sarebbe stato indispensabile, da subito, la esecuzione di una TC addome comple- to senza e con mdc. Tale esame di comune disponibilità in tutti gli ospe-
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dali, compreso quello in questione, avrebbe consentito da subito un in- quadramento diagnostico del reale problema, intervenendo chirurgica- mente da subito. Piuttosto, i chirurghi si concentrarono sul quadro di IRA su IRC con uremia presente e non valutarono adeguatamente il qua- dro addominale. Risulta ovvio, anche in questo caso, un ritardo incom- prensibile dei chirurghi che, quando decisero di intervenire in data 27/11/2012, riscontrarono un quadro addominale estremamente com- plicato, e non più suscettibile di efficace trattamento risolutivo, deter- minato da una situazione di infiammazione locale con essudato che fa- vorì le molteplici lesioni intestinali che determinarono, di fatto, quella si- tuazione clinica che causò l'exitus del paziente”.
La relazione tecnica espletata a firma dei CC.TT.UU. Dott.ri Persona_4
e , dunque, evidenzia chiaramente che, nel caso
[...] Persona_5 oggetto di giudizio, possono essere individuati profili di responsabilità del personale sanitario di entrambe le strutture sanitarie convenute;
in particolare, un primo profilo di inadempimento da parte dell CP_5 causalmente connessi all'exitus dell è ravvisabile in
[...] Per_1 relazione all'intervento chirurgico del 26.06.2009 al quale è riconducibile l'insorgenza della complicanza post-operatoria di origine iatrogena di
“stenosi delle anastomosi”; un secondo profilo di imperizia è individuabi- le nella tardiva diagnosi della stessa avvenuta solo in data 11.03.2011 a quasi due anni di distanza dalla lesione iatrogena nonostante la compli- canza fosse già evincibile, come esposto dal collegio peritale, dalla TAC eseguita in data 24.09.2009 (v. pag. 22 della relazione tecnica) presso il predetto nosocomio;
ed, infine, un terzo profilo di inadempimento coin- cide con il trattamento non risolutivo della condizione di stenosi: condi- zione tale da provocare una Insufficienza renale acuta – cronicizzata in quanto non trattata – ritenuta idonea ad aver contribuito causalmente all'aggravamento delle condizioni cliniche del paziente e al suo decesso. Tale “incongruo” operato dei sanitari dell ha condi- Controparte_5 zionato negativamente il successivo iter clinico del paziente, il quale, lungi dall'essere positivamente risolto dai sanitari dell
[...]
fu caratterizzato dall'insorgenza di ulte- Controparte_6 riori complicanze, erratamente diagnosticate ed erratamente trattate dalla struttura ospedaliera dell , sino a condurre il pa- Controparte_4 ziente al decesso. Ulteriore profilo di imperizia è, dunque, ravvisabile nella prestazione di assistenza sanitaria a carico dell Controparte_4 nella fase diagnostica del ricovero in data 15.11.2012, per non aver tempestivamente i sanitari individuato la causa della patologia intesti- nale attraverso l'esecuzione di esami diagnostici per immagini - come previsto dal protocollo previsto dalle Linee Guida della
[...]
citate nella perizia (v. pag. 24 e 69) - che Parte_6 avrebbero, come opportunamente evidenziato dai CC.TT.UU. “consentito di inquadrare correttamente il problema e intervenire chirurgicamente da subito”, evitando di portare il paziente al decesso presso la predetta struttura dopo plurimi (re-)interventi non risolutivi in quanto tardivi.
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E infatti, nello specifico, in relazione agli inadempimenti dei sanitari che hanno avuto in cura il collegio peritale, rispondendo Persona_1 ai quesiti posti da questo Tribunale, individua in maniera chiara plurime condotte censurabili.
La prima condotta imputabile ai medici che operavano presso l CP_5
condividendosi le considerazioni dei CC.TT.UU. secondo Controparte_5 cui: “sebbene dalla descrizione dell'intervento non si possa evincere di- rettamente l'attuazione di incongrue manovre chirurgiche, tuttavia la precocità dell'insorgenza della stenosi ed il punto in cui si formò proprio in corrispondenza dell'anastomosi, ne fa presumere un'origine iatroge- na da erroneo confezionamento dell'anastomosi” è l'errata esecuzione dell'intervento chirurgico eseguito in data 26.06.2009 dal quale è deri- vata la stenosi di origine iatrogena.
Una seconda condotta censurabile a carico dell è ravvi- Controparte_5 sabile nell'aver tardivamente diagnosticato il reale problema costituito dalla predetta complicanza post-operatoria, ed infatti il collegio eviden- zia che … “Nell'operato dei chirurgi che sottoposero il paziente ad inter- vento di cistectomia radicale … si può stigmatizzare il ritardo con cui è avvenuta la decisione di intervenire per la risoluzione del quadro di idronefrosi secondaria alla stenosi delle anastomosi uretero- neovescicali. Un precoce drenaggio, temporaneo e/o definitivo, delle vie urinarie avrebbe verosimilmente evitato il progressivo deterioramento della funzionalità renale e le infezioni urinarie correlate”.
Infine, i Dott.ri censurano anche l'assistenza fornita dai Per_2 Per_3 sanitari dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie, e infatti, nel parere tec- nico si legge che: “Il secondo aspetto da considerare, nella disamina del caso clinico del Sig. e del suo infausto exitus, per rispondere ai Per_1 quesiti posti, è la gestione della sospetta occlusione intestinale che si materializzava in data 15/11/2012. In tale occasione, infatti, il paziente si recava per un fortissimo dolore addominale presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Maria delle Grazie di Pozzuoli” ove “dato il quadro sub- occlusivo che si riscontrava al momento dell'accesso in PS, si può identi- ficare un atteggiamento attendista non condivisibile nella non richiesta e non esecuzione dell'esame TC addome che, in ottemperanza alle ag- giornate Linee Guida della e del Parte_6
Trauma (SICUT), richiedono che i pazienti debbano completare il percor- so diagnostico mediante un imaging di II livello entro un tempo deter- minato dalla presa in carico da parte del medico responsabile di PS”. Pertanto, una terza condotta imperita è costituita dall'ingiustificabile ri- tardo nella diagnosi e del successivo trattamento chirurgico dell'occlusione intestinale che aveva portato sin dal 15.11.2012 l al ricovero presso la struttura menzionata, ove veniva sotto- Per_1 posto ad intervento chirurgico solo in data 27.11.2012.
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Accertati i profili di inadempimento alle obbligazioni di assistenza sani- taria occorre verificare la sussistenza del rapporto di causalità tra questi e l'evento morte.
Ebbene, secondo il parere tecnico del collegio peritale, al quale ci si ri- porta integralmente, l'evento morte del paziente è Persona_1 causalmente connesso ai predetti inadempimenti addebitabili ad
[...] le strutture convenute;
ed invero i CC.TT.UU. (cfr. pag. 25 della CP_8 relazione) osservano: “nel riportarsi a tutti i pregressi scritti attorei, si può in conclusione affermare che il decesso del sig. Persona_1 risulta causato sia dallo shock settico per il tardivo intervento all'addome” (imputabile all'operato dei sanitari del Santa Maria delle Grazie) “che dalla insufficienza renale iatrogena tardivamente trattata” (imputabile all'operato dei sanitari dell . Controparte_5
In particolare, considerate le osservazioni alla relazione tecnica, quanto all'incidenza causale della condotta dei sanitari dell sul Controparte_5 decesso dell , i periti chiariscono, nelle risposte ai consulenti di Per_1 parte, quanto già affermato all'interno della relazione e specificano che:
“nella nostra perizia abbiamo segnalato un profilo di responsabilità dei Cont chirurghi dell sp. nel ritardo con cui in- Controparte_1 tervennero al fine di provvedere alla risoluzione del quadro di idrone- frosi su base iatrogena, responsabile del decadimento della funzionale renale”. Dunque, il collegio anche nei chiarimenti evidenzia il profilo di responsabilità addebitabile alla e detto profilo di re- Controparte_5 sponsabilità, alla luce dei quesiti posti dal giudice con ordinanza del 20.06.2022 ove viene richiesto ai CC.TT.UU. di ricostruire “l'evoluzione della degenza del paziente ed analizzino la successione degli eventi spe- cifici occorsi e del trattamento sanitario complessivamente ricevuto dallo stesso e dicano quale sia stata la causa o le concause del decesso dello stesso”, va inteso nel senso di essere causalmente collegato con l'evento morte di , quantomeno come concausa ido- Persona_6 nea ad aver condotto all'exitus del paziente.
A detto profilo di inadempimento si aggiunge la condotta censurabile ri- scontrabile nell'erroneo e tardivo trattamento dell'occlusione intestina- le da parte dei sanitari dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dal momento che, come sottolineato chiaramente dai CC.TT.UU.: “il ritar- do con cui è stata richiesta ed eseguita la TC addome con mdc avvenuta a distanza di più di 10 giorni dal secondo accesso in PS e dal ricovero presso il reparto di chirurgia generale … ha determinato un ritardo nell'esecuzione del primo intervento di laparotomia esplorativa che ha aggravato il quadro addominale ed inciso sulla corretta esecuzione della procedura chirurgica, innescando una spirale di eventi che hanno esita- to in shock settico e portato infine all'exitus”.
Come si evince dalla ricostruzione dell'iter clinico del paziente effettuata dagli ausiliari, infatti, l'acclarata condotta inadempiente posta in essere dai sanitari dell cronologicamente anteriore, ha condi- Controparte_5
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zionato progressivamente ed irreversibilmente tutto il successivo de- corso clinico nella misura in cui ha determinato l'insorgenza di altre complicanze che resero necessari i successivi ricoveri presso l'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, ove il paziente ha ricevuto una dia- gnosi tardiva e, di conseguenza, interventi chirurgici che, lungi dal risul- tare risolutivi delle sue condizioni di salute, ne hanno determinato il fine vita. Pertanto, le strutture sanitarie convenute e Controparte_5
, entrambe responsabili di aver contribuito con le con- Controparte_4 dotte imperite poste in essere dai sanitari ivi operanti a determinare il decesso dell , vanno condannate in solido al risarcimento dei Per_1 danni derivanti dalla malpractice medica dedotta in lite.
Accertati il nesso causale e i profili di colpevolezza in capo alle convenu- te, occorre procedere alla esatta identificazione e liquidazione dei danni richiesti dagli attori in proprio e nella qualità di eredi del defunto.
In punto di danno risarcibile iure hereditatis, in caso di exitus del pazien- te, è ormai pacifico (cfr. Cass., SS.UU., sent. n. 15350 del 2015), che i dan- ni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili "jure hereditatis", possono pertanto consistere:
-nel danno biologico cd. terminale, quale danno alla salute subito dal pa- ziente tra l'evento lesivo e l'exitus, purché sia intercorso “un apprezzabi- le lasso temporale”, sopravvivendo il paziente per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea ed essendo, invece, irrile- vante che sia rimasto cosciente (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 30/01/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 15491 del08/07/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 23183 del 31/10/2014);
-nel danno morale cd. catastrofale, consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esi- stenziale verso l'ineluttabile fine-vita, purché vi sia la prova della "co- sciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine ed anche se sia intercorso un intervallo temporale brevissimo (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 6754 del 24/03/2011; Id. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014);
-rimane esclusa la risarcibilità del danno consistente nella "perdita del bene-vita" (cd. "danno tanatologico"), autonomo e diverso rispetto al bene-salute, ove decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissi- mo tempo dalle lesioni personali (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015 che compone in tal modo il contrasto giurispru- denziale insorto dopo il precedente contrario di Corte Cass. Sez. 3, Sen- tenza n. 1361 del 23/01/2014).
Ebbene, per quanto riguarda il risarcimento del danno biologico cd. ter- minale, nella sua accezione onnicomprensiva come propugnata
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dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano nella rela- zione di accompagnamento alle ultime tabelle 2024, sì da ricomprende- re al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso al so- praggiungere ed alla percezione della morte imminente, nel caso di spe- cie può essere posto esclusivamente a carico dell in Controparte_4 considerazione del lasso di tempo intercorrente tra la prima condotta imperita posta in essere dal personale sanitario in servizio presso la stessa (mancata diagnosi al primo ricovero in data 15.11.2012) e l'evento lesivo costituito dall'aggravamento delle condizioni cliniche con conseguente decesso (20.12.2015) sufficiente per ritenere che la vittima abbia avuto nel suo iter patologico la consapevolezza della sua immi- nente fine.
Pertanto, in osservanza dei criteri stabiliti dalle menzionate tabelle di Milano per la liquidazione del danno biologico cd. terminale calcolato sul periodo antecedente al decesso di giorni 35 si ritiene equo determinare la suddetta voce di danno in un importo complessivo di euro 49.742,50
[euro 17.623,50 per i primi 3 giorni equitativamente liquidati al 50% del tetto massimo previsto + euro 32119,00 dal 4° giorno sino al 35° giorno del decesso].
Tale somma rappresenta il risarcimento all'attualità, mentre il ritardo nella corresponsione dà luogo all'ulteriore credito risarcitorio per lucro cessante, cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro dei danni. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamen- te, Cass., Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) con la tecnica degli interessi legali compensativi da lucro cessante che vanno riconosciuti sulla somma di € 40.738,74 (Indice marzo 25:121,4, indice dicembre 2012: 106,5; raccordo: 1,071; Indice devalutazione 0,819), già devalutata al momento del fatto per il primo anno (dicembre 2012), e su quelle an- nualmente rivalutate secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi;
a partire dalla data di pubblicazione del- la sentenza, il debito si considera di valuta, per cui vanno riconosciuti ul- teriori interessi al tasso legale sulla somma totale liquidata (capitale ri- valutato + interessi compensativi) dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Va invece esclusa la risarcibilità di questa tipologia di danno in capo all in quanto tra la data della prima condotta imperita Controparte_5
(26.06.2009) e l'aggravamento delle condizioni dell Per_1
(20.12.2012) decorre un lasso di tempo certamente superiore alla durata convenzionalmente individuata ai fini della risarcibilità della suddetta voce di danno, la quale non deve essere, invero, maggiore di 100 giorni.
In relazione ai danni subiti iure proprio dagli odierni attori, va riconosciu- ta la sussistenza del danno da perdita del rapporto parentale, da porre esclusivamente a carico dell considerata l'intervenuta Controparte_4
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prescrizione del diritto vantato dagli eredi nei confronti dell' CP_10
[...]
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, il danno da perdita del rapporto parentale si differenzia radicalmente dai pregiudizi risarcibili "iure here- ditatis" e spetta "iure proprio" ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto ed è risarcibile se sia provata l'effetti- vità e la consistenza di tale relazione, ma non anche il rapporto di convi- venza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa esi- stenza (cfr. Cass., 30.08.2019, n. 21837)
La Suprema Corte ha altresì chiarito che in tema di danno non patrimo- niale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rap- porti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al me- desimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi pre- suntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddet- ta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza de- gli elementi indiziari a sua disposizione (Cass., 21.03.2022 n. 9010).
Sotto il profilo della liquidazione del danno parentale, occorre far riferi- mento alle Tabelle di Milano 2024, come elaborate dall'Osservatorio sul- la Giustizia civile di Milano, il quale ha ritenuto di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale a seguito dell'orienta- mento recentemente espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10579/2021, secondo cui “In tema di liquidazione equitativa del dan- no non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valuta- zione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giu- dizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “ sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circo- stanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situa- zione, salvo che l'eccezionalità del caos non imponga, fornendone ade- guata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tutela”.
Pertanto, per la liquidazione suddetta, si adottano i valori monetari pre- visti dalla tabella milanese, edizione 2024, largamente applicata da molti Uffici giudiziari, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita del co- niuge ovvero del genitore in euro 3.911,00, valutando altresì le circo- stanze del caso concreto, quali l'età della vittima primaria e secondaria, la sussistenza o meno di un rapporto di convivenza tra i parenti, la so-
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pravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, la qualità e l'intensità della relazione affettiva del rapporto parentale perduto.
Orbene, nel caso di specie, alla stregua della documentazione versata in atti, segnatamente del certificato integrale dello stato di famiglia, non- ché delle deduzioni attoree può ritenersi che solo il coniuge convivesse con la vittima all'epoca del fatto per cui solo a costei va attribuito il pun- teggio relativo alla convivenza nella misura che segue mentre per gli al- tri si attribuisce un punteggio equitativo in considerazione della soffe- renza interiore e dinamico relazionale pur in assenza di convivenza.
Per tali motivi, alla luce dei criteri enunciati, si stima equo liquidare il danno da perdita del rapporto parentale (valore punto pari ad euro 3911 secondo le tabelle del Tribunale di Milano giungo 2024) in favore di:
- DEL GIUDICE coniuge della vittima: 18 punti per l'età Parte_1 della vittima primaria, 18 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la convivenza, 9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti (n.3 figli) del nucleo familiare primario, 15 punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, Totale 61 punti = € 238.571,00;
- figlia della vittima: 24 punti per l'età della Parte_4 vittima primaria, 18 punti per l'età della vittima secondaria, 10 punti per la convivenza, 9 punti per la sopravvivenza di altri con- giunti (n.3 figli) del nucleo familiare primario, 15 punti per la quali- tà ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo spe- cifico rapporto parentale perduto, Totale 61 punti = € 238.571,00;
- figlio della vittima: 24 punti per l'età della Persona_6 vittima primaria, 18 punti per l'età della vittima secondaria, 10 punti per la convivenza, 9 punti per la sopravvivenza di altri con- giunti (n.3 figli) del nucleo familiare primario, 15 punti per la quali- tà ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo spe- cifico rapporto parentale perduto, Totale 61 punti = € 238.571,00;
- TI figlia della vittima: 22 punti per l'età della Pt_3 vittima primaria, 18 punti per l'età della vittima secondaria, 10 punti per la convivenza, 9 punti per la sopravvivenza di altri con- giunti (n.3 figli) del nucleo familiare primario, 15 punti per la quali- tà ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo spe- cifico rapporto parentale perduto, Totale 59 punti = € 230.749,00.
Si esclude l'aumento personalizzato, non ravvisandosi ragioni di ecce- zionale sofferenza, avendo già tenuto conto delle peculiarità del caso concreto.
Nulla è invece dovuto agli istanti iure hereditario in termini da danno da perdita di chance. Sul punto, appare utile riportare il recente approdo
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giurisprudenziale di legittimità, secondo cui “La chance si sostanzia nell'incertezza del risultato, la cui perdita costituisce l'evento di danno, inteso anche in termini di possibilità di “battersi” consapevolmente per un esito più favorevole dell'evolversi della malattia. Ne consegue che tutte le volte in cui la condotta negligente del sanitario abbia determi- nato, in applicazione dell'ordinario criterio di accertamento del nesso eziologico basato sulla regola del “più probabile che non”, la morte del paziente o una riduzione della durata della sua vita o un peggioramento della qualità della stessa, non di perdita di chances di sopravvivenza sa- rà dato di discutere, non potendo incidere sulla qualificazione dell'evento l'equivoco lessicale che richiami la perdita della “possibilità” di una vita più lunga e migliore. In tali casi il giudice dovrà riconoscere il risarcimento nella sia pienezza, condannando, alternativamente, i sani- tari a risarcire il danno da morte o da riduzione della durata della vita o da perdita di qualità della stessa”. (CASS., CIV., III sez., 11 novembre 2019, n. 28993).
Del pari – e all'opposto – non sarà dato di discutere di chances perdute tutte le volte in cui l'indagine causale condurrà a concludere per la non riferibilità della morte (o dell'abbreviazione della vita o del deteriora- mento della qualità della stessa) all'atto del sanitario.
Solamente nell'ipotesi in cui la condotta colpevole del sanitario abbia determinato un evento di danno incerto, nel senso che le conclusioni del CTU siano espresse in termini di insanabile incertezza, allora sarà dato di configurare un danno da perdita di chances, quale possibilità perduta di un risultato sperato.
Per integrare gli estremi del danno risarcibile la chance dovrà attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico/percentuale potrà costituire solamente criterio orien- tativo, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza.
Orbene, nel caso di specie non appare sussistere alcun margine di ap- prezzabilità di perdita di chance, non consentendo le circostanze del ca- so concreto di ritenere integrato il presupposto dell'insanabile incertez- za del risultato richiesto alla luce dei principi summenzionati.
Per tali motivi, la relativa richiesta risarcitoria non può trovare accogli- mento.
Deve inoltre rigettarsi l'eccezione formulata dagli attori circa l'asserita lesione, nel caso di specie, del diritto all'autodeterminazione del loro congiunto derivante dalla genericità del consenso informato in ordine alle conseguenze ed ai rischi legati all'espletamento dei vari interventi chirurgici subiti dallo stesso nel corso degli anni.
Al riguardo, deve evidenziarsi che, in occasione degli interventi del 26.06.2009 e del marzo-aprile 2011 eseguiti presso l Controparte_5 agli atti risulta che il paziente abbia sottoscritto dei moduli di consenso informato alquanto generici e insufficienti, come evidenziato altresì dal
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collegio peritale nella relazione tecnica (v. pag. 21 e 23), a mettere in condizione l di potersi autodeterminare. Per_1
Ciò detto, va rilevato che gli attori, pur lamentando l'asserita lesione del diritto all'autodeterminazione del proprio congiunto per effetto della mancata esatta informazione circa le conseguenze derivanti dalla sot- toposizione ai predetti interventi, non offrono alcuna indicazione pro- batoria relativa ad un ipotetico contegno alternativo cui si sarebbe eventualmente determinato, una volta ricevuta un'informativa esausti- va. Eppure, la prova del nesso causale tra omessa informativa e danno (alla salute e alla libertà di autodeterminazione) grava sul paziente, in os- sequio al principio della causalità giuridica cristallizzato nel disposto di cui all'art. 1223 c.c.
In tal senso va richiamato l'orientamento costante della Corte di Cassa- zione, secondo cui “in tema di responsabilità medica, qualora l'intervento non sia preceduto da un'adeguata informazione del pazien- te circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimo- stri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rile- vanza causale sul danno alla salute.” (Cass. civ. Sez. 3, sentenza n. 2847 del 09/02/2010).
Pertanto, nel caso di specie, alcuna lesione del diritto all'autodeterminazione risulta specificamente provato da parte attrice, sicché la relativa pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento.
Parimenti, alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di risarcimen- to del danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita dei proventi che la vittima erogava agli istanti per il sostentamento. Il danno patri- moniale da lucro cessante, risarcibile ai congiunti di chi sia deceduto a seguito di fatto illecito, può consistere o nella diminuzione di contributi o sovvenzioni;
oppure nella perdita di utilità che, per legge (ad es., ex art. 230 bis, 315, 433 c.c.) o per solidarietà familiare, sarebbero state confe- rite dal soggetto scomparso (ex permultis, Cass., 11-01-1988, n. 23).Ne consegue che, per ottenere il risarcimento di tale tipo di danno, chi lo domanda ha l'onere di provare –anche per presunzioni, ex art. 2727 c.c.
–una stabile contribuzione del defunto in proprio favore (Trib. Roma 1.7.2002; Trib. Roma 17.2.2002; Cass., sez. III, 17-11-1999, n. 12756; Cass., sez. III, 12-10-1998, n. 10085).
Orbene, nel caso di specie, nulla appare dovuto agli istanti a titolo di danno patrimoniale patito per effetto del decesso del prossimo con- giunto, non essendo stato sufficientemente assolto l'onere probatorio in ordine alla percezione di reddito da parte della vittima, all'eventuale destinazione del medesimo ai bisogni della famiglia e al conseguente pregiudizio patrimoniale patito per effetto della morte della stessa.
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La carenza probatoria in ordine a tale aspetto preclude l'accoglimento della relativa pretesa risarcitoria.
Alcuna somma, inoltre, può essere riconosciuta agli istanti, a titolo di ri- storo del pregiudizio meramente patrimoniale sofferto in conseguenza dell'evento lesivo rappresentato, nella specie, dagli esborsi sostenuti per le spese mediche e quelle funebri, stante la carenza probatoria in ordine all'effettiva corresponsione delle suddette somme alla luce della docu- mentazione versata in atti.
La somma sopra liquidata rappresenta il risarcimento all'attualità, men- tre il ritardo nella corresponsione dà luogo all'ulteriore credito risarcito- rio per lucro cessante, cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro dei danni. Essa deve essere operata, alla stre- gua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, Cass., Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) con la tecnica degli interessi legali compensativi da lucro cessante che vanno riconosciuti sulle somme di € 195.389,84 per Parte_7
[
, e , (Indice marzo 25:121,4, indice dicem- Persona_6 Pt_4 bre 2012: 106,5; raccordo: 1,071; Indice devalutazione 0,819), ed € 188.983,62 per (Indice marzo 25:121,4, indice dicem- Parte_3 bre 2012: 106,5; raccordo: 1,071; Indice devalutazione 0,819), somme già devalutate al momento del fatto per il primo anno (dicembre 2012), e su quelle annualmente rivalutate secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi;
a partire dalla data di pub- blicazione della sentenza, il debito si considera di valuta, per cui vanno riconosciuti ulteriori interessi al tasso legale sulla somma totale liquida- ta (capitale rivalutato + interessi compensativi) dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane as- sorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite tra parte attrice e seguono la soccom- Controparte_4 benza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai di- fensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con rife- rimento allo scaglione di valore di riferimento calcolato sulla base del valore della controversia (scaglione da € 520.001 fino ad € 1.000.000) ai valori medi in ragione del decisum, con attribuzione ex art. 93 cpc ai pro- curatori costituiti che se ne sono dichiarati anticipatari.
Le spese di lite tra parte attrice e l'azienda
[...] possono esse- Controparte_7 re interamente compensate, in considerazione della esatta chiamata in causa della struttura per le responsabilità accertate nel presente giudi- zio, seguite dalla assenza di condanna per quanto sopra esplicitato del risarcimento iure hereditatis e della prescrizione della domanda di risar- cimento iure proprio degli attori. 19
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in atti, vanno poste a carico delle convenute in solido rimaste comunque soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Dichiara la solidale responsabilità nei fatti per cui è causa delle strutture sanitarie convenute;
• In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la al pagamento in favore degli attori: - a ti- Controparte_4 tolo di risarcimento dei danni iure hereditatis di complessivi euro 49.742,50 oltre interessi come liquidati in parte motiva;
- a titolo di risarcimento dei danni iure proprio di euro 238.571,00 in favore di;
di euro Parte_1
238.571,00 in favore di;
di euro Parte_4
238.571,00 in favore di;
di euro Persona_6
230.749,00 in favore di , oltre interessi Parte_3 legali come in motivazione;
• Rigetta le ulteriori domande formulate nei confronti della Cont struttura;
CP_4
• Rigetta la domanda di danni iure hereditatis e le ulteriori do- mande formulate nei confronti della struttura Parte_8
e dichiara prescritta la domanda di risarcimento danni
[...] formulata dagli attori iure proprio;
• Condanna la convenuta al pagamento del- Controparte_4 le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 37.951,00 per compensi professionali, oltre Iva Cpa e spese generali, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari;
• Compensa le spese di lite tra gli attori e la struttura CP_5
[...]
• Pone definitivamente le spese di CTU in via solidale a carico delle parti convenute.
Così deciso in Napoli il 30.4.2025
IL GIUDICE Dr.ssa Barbara Di Tonto
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