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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/02/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3718/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter c.p.c. (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma Cartabia), in sostituzione dell'udienza del 21/01/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3718/2022 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri vertente tra
in persona del l.r.p.t. Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Regina Pierobon
E
ON NI Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Masiello
Oggetto: Rapporto d'agenzia e altri rapporti di collaborazione art. 409 comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Accerta e dichiara l'insussistenza della giusta causa di recesso dal Contratto di agenzia di ON IL di cui alla lettera del 31.12.2021 e, per l'effetto, accerta il diritto della società all'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 9 Parte_1 dell' . Controparte_1
pagina 1 di 13 2. Accerta e dichiara che ON IL ha indebitamente trattenuto la somma di €
6.060,00 pari al saldo sulla maggior somma ricevuta dai clienti a titolo di incassi ed indebitamente trattenuta all'atto della cessazione del rapporto di agenzia.
3. Accerta e dichiara il diritto di ON IL ad ottenere il pagamento della somma di € 3.500,56 a titolo di provvigioni maturate nel mese di dicembre 2021.
4. Per l'effetto condanna ON IL a corrispondere alla società Parte_1 la somma di € 17.411,59 per i titoli di cui innanzi, oltre interessi legali e
[...] rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
5. Compensa di 1/3 le spese processuali e condanna il resistente a rimborsare alla società ricorrente il residuo, liquidato in complessivi € 3.000,00 oltre IVA, CPA, e spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE La società leader nel settore della produzione e commercializzazione di Parte_1 prodotti surgelati, con ricorso depositato in data 13.07.2022, ritualmente notificato, conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri ON IL, con cui in data 1.04.2016 aveva stipulato un Contratto di agenzia a tempo indeterminato con incarico monomandatario ed in esclusiva per la zona assegnatagli (Allegato A al Contratto). Sostiene che l'ON ha risolto il contratto senza dare il preavviso di 5 mesi previsto dall'art. 9 dell' del 17.09.2014 stante l'insussistenza della giusta causa addotta dall'ex Controparte_1 agente nella PEC del 31.12.2021 in cui afferma che, in conseguenza di inadempienze della preponente, che non avevano permesso la crescita del fatturato e di conseguenza le sue provvigioni in modo idoneo e necessario ad una gestione remunerativa, si vedeva costretto a dare disdetta dal contratto. Sostiene, inoltre, che il convenuto, in violazione dell'art. 7 lett. l) del Contratto di agenzia, non ha rimesso alla preponente, nelle successive 48 ore dal recesso, la somma di € 18.062,62 incassata dai clienti, con la precisazione che la clausola contrattuale prevede, espressamente, il divieto di trattenere gli incassi neppure in ipotesi di compensazione con i crediti provvigionali. Riconosce, tuttavia, che l'ON nel mese di dicembre 2021 ha maturato un credito per provvigioni pari alla somma complessiva di € 3.354,31 da compensare con il maggior credito vantato nei suoi confronti. Sulla base di tale premessa, non sussistendo la giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., afferma che nulla è dovuto al resistente a titolo di indennità ex artt. 1750 e 1751 c.c. (indennità sostitutiva del preavviso e ulteriori indennità in caso di cessazione rapporto) e/o in base all' Controparte_1 applicabile. Per contro, chiede che l'ON sia condannato al pagamento della somma di € 17.412,33 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, nonché alla restituzione della somma di € 18.062,62 incassata dai clienti e indebitamente trattenuta. In ogni caso, chiede disporsi la compensazione dei reciproci crediti con condanna dell'ON al pagamento del residuo. Allega documentazione.
pagina 2 di 13 ON IL si costituisce in giudizio ed eccepisce, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri in favore del Tribunale di Treviso, Foro del contratto e la violazione del termine di cui all'art. 415 comma 4 c.p.c.. Nel merito, resiste alle domande della società ricorrente spiegando domanda riconvenzionale. Ribadisce la sussistenza della giusta causa del recesso dal Contratto di agenzia, consistita in gravi inadempimenti della preponente, sotto plurimi profili. In primo luogo riferisce che è prassi nel settore della commercializzazione della merce surgelata che la preponente fornisca gratuitamente ai propri clienti, oltre che i cataloghi/brochure dei prodotti, anche gli strumenti per la loro conservazione (congelatori e forni) e che nel 2019, a seguito dell'acquisizione della maggioranza delle azioni della da parte della iniziavano a Parte_1 CP_2 manifestarsi le prime disfunzioni nella fornitura delle attrezzature accessorie che suscitavano lamentele dei clienti. Ciò nonostante, e nonostante gli veniva tolta la zona di Nettuno, grazie alla fidelizzazione della clientela e alla scontistica praticata, riusciva a rispettare gli obiettivi fissati dall'azienda incrementando il fatturato che, nel 2019, è stato pari a € 414.000 a fronte dell'obiettivo fissato in € 405.000. I problemi, tuttavia, si acuivano nel 2020, anche a causa del fermo per l'emergenza Covid 19, e nel 2021, a seguito dell'acquisizione della CP_3
(major competitor della convenuta) e della commercializzazione dei prodotti surgelati a
[...] marchio nonché, infine, per l'insoddisfazione della clientela che lamentava una CP_3 scaduta qualità dei prodotti cornetto BO e cornetto integrale al miele. Ciò nonostante, la società gli fissava obiettivi irrealizzabili per cui chiudeva l'anno con un fatturato inferiore rispetto a quello dell'anno precedente. In data 31.12.2021 si vedeva, quindi, costretto a rassegnare le dimissioni. Sulla base di tale premessa sostiene la sussistenza della giusta causa del recesso. Sostiene, infine, di avere restituito alla , prima della notifica del Pt_1 Pt_1 ricorso, la somma di € 12.000,00 dei 18.062,62 € che aveva trattenuto a titolo di compensazione dei propri crediti. Sostiene, inoltre, di avere diritto al pagamento della somma di € 19.960,77 ai sensi dell'art. 1751 c.c. e dell'A.E.C. a titolo di: indennità di risoluzione del rapporto (€ 4.708,92), indennità suppletiva di clientela (€ 6.883,37), indennità meritocratica (€ 8.374,48). In conclusione, tenuto conto della mancata corresponsione delle provvigioni del mese di dicembre 2021 pari a € 4.000,00, afferma di vantare un credito complessivo di € 23.960,77 (4.000 + 19.960,77) per cui chiede al Tribunale adito di condannare la società al pagamento in suo favore della somma di cui innanzi. In subordine, operando la compensazione dei reciproci crediti, chiede di accertare che l'eventuale credito della ammonta ad € 2.062,62, così risultante: € 18.062,62 (somme Parte_1 trattenute) - € 12.000,00 (somma già recuperata) - € 4.000,00 (provvigioni dicembre 2021 non corrisposte), a fronte del suo credito di € 19.960,77. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dai procuratori delle parti e con la prova per testi. All'udienza del 28.03.2024 il procuratore della società ricorrente confermava a verbale che, nelle more del giudizio, l'ON aveva restituito la somma complessiva di € 12.000,00 a mezzo 4 bonifici bancari, per cui la rivendica oggi, a titolo Pt_1 Pt_1 restitutorio, il minore credito di € 6.060,00. Insisteva, quindi, per l'accoglimento della domanda di pagamento dell'indennità di mancato preavviso, per la ritenuta insussistenza della giusta causa di recesso, contestando il diritto dell'ON al pagamento delle pagina 3 di 13 indennità rivendicate. Il procuratore del resistente ribadiva, invece, la sussistenza della giusta causa di recesso precisando che, sin dall'estate del 2020, l'ON aveva avanzato lamentele nei confronti dell'azienda con e-mail inviate dal tablet aziendale di cui oggi, purtuttavia, non è più il possesso. All'udienza del 24.09.2024 il procuratore della società ricorrente precisava che le provvigioni dovute all'ON relativamente al mese di dicembre 2021 sono pari ad € 3.500,56 (doc 16). All'esito del deposito di note di autorizzate, ex art. 429 c.p.c., e di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c. (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma Cartabia) il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa va preliminarmente affermata la competenza territoriale del Tribunale di Velletri. Ed infatti, nelle controversie aventi ad oggetto i rapporti di agenzia promosse ai sensi dell'art. 409 co. 3 c.p.c., ai sensi del successivo comma 4, la competenza territoriale inderogabile appartiene al Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente (in specie nel Comune di Lariano). Il comma 8 prevede poi, espressamente, la nullità delle clausole derogative della competenza territoriale prevista dalla norma. Va, pertanto, ritenuta nulla, per violazione di norma imperativa, la clausola n. 15 del Contratto di agenzia stipulato dalle parti in giudizio in data 1.04.2016 che individua, in via esclusiva, il Foro competente in quello di Treviso. Del tutto infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di cui al comma 4 dell'art. 415 c.p.c. (a norma del quale il ricorso deve essere notificato entro 10 giorni dall'emissione del decreto di fissazione della prima udienza di discussione). Ed infatti, può dirsi ius receptum che il termine di cui al comma 4 ha natura ordinatoria e non perentoria, con la conseguenza che la sua violazione non produce alcuna decadenza né implica un vulnus alla costituzione del rapporto processuale (ex multis Cass. n. 9222/2015).
Venendo, quindi, al merito della causa, deve procedersi ad una attenta lettura della PEC del 31.12.2021 con cui ON ha rassegnato le proprie “Dimissioni immediate per giusta causa” ai sensi dell'art. 2119 c.c. (doc 3). Dal tenore testuale della missiva risulta, con chiarezza, che i motivi che hanno indotto l'agente ad interrompere il rapporto di agenzia senza preavviso sono da annoverare nella: “… continua mancanza di attrezzature (congelatori e forni) determinanti per un'azienda che produce e vende prodotti gelo, dalla mancanza ripetuta di prodotti di normale assortimento, di qualsiasi altro materiale di supporto alla vendita. Tutto questo, nonostante i miei personali buonissimi risultati in termini di fatturato anche quest'anno, non permette assolutamente una crescita di fatturato e di conseguenza di provvigioni idonee necessarie per una gestione remunerativa”. Va, quindi, chiarito da subito che è del tutto estranea alle motivazioni del recesso l'asserita sottrazione all'agente della zona di Nettuno.
pagina 4 di 13 Con riferimento ai dedotti gravi inadempimenti della preponente, tali da giustificare un recesso immediato, i testimoni dell'ON, gravato dall'onere probatorio sulla sussistenza della giusta causa, ai sensi dell'art. 2967 c.c., hanno riferito quanto segue:
: “Sono titolare del Bar sito all'interno dell'Ospedale di Velletri e per alcuni Testimone_1 anni credo 5/6 sono stato cliente della da cui acquistavo cornetti e altri Parte_1 prodotti da forno. L'agente di commercio a cui inoltravo gli ordini era il sig. ON. Ricordo che già prima del periodo COVID avevo necessità di sostituire il congelatore che la società mi aveva fornito in comodato d'uso gratuito per cui mi sono rivolto all'ON che dopo un po' di tempo lo ha sostituito. Più o meno nello stesso periodo ricordo che si è rotto il forno per ben due volte ma malgrado la segnalazione inoltrata all'ON la società non lo ha sostituito per cui l'ON almeno una volta mi ha pagato la riparazione. Nello stesso periodo società non è stata più puntuale con le consegne dei prodotti ma non so dire il motivo per cui mi è capitato di rimanere sprovvisto. Ma la cosa più grave che ho riscontrato è stata il peggioramento qualitativo del che ad Parte_2 un certo punto aveva difficoltà nella lievitazione. In virtù di tutti questi problemi ad un certo punto ho deciso di cambiare fornitore. Oggi il mio fornitore è la Ricordo di Parte_3 avere segnalato all'ON i problemi di cui ho detto e lui li ha segnalati alla società ricordo con l'utilizzo di un Tablet. Ricordo che del problema della qualità del Parte_2 ne ho parlato con altri gestori dei bar di Velletri ma non sono in grado di riferire i
[...] nomi. Quando sono iniziati i problemi di distribuzione dei prodotti per un Parte_1 paio di volte ho acquistato prodotti da un altro agente con il diverso sistema della CP_3 tentata vendita. Credo che i prodotti costassero di meno ma credo che ciò dipendeva CP_3 dal fatto che gli agenti operavano degli sconti per accaparrarsi il cliente. Non mi risulta che i prodotti venissero consegnati con gli stessi furgoni recanti il marchio CP_3 [...]
. E' vero che ad un certo punto l'ON è diventato agente E' Pt_1 Parte_3 vero che come ho detto ho sottoscritto con la un contratto di comodato Parte_1
d'uso gratuito relativamente ad un fornetto elettrico e ad un pozzetto congelatore non ricordo cosa fosse previsto in contratto in merito alla manutenzione”.
: “Sono stato agente della società dal 2017 al 2021 Testimone_2 Parte_1 per la zana del sud-pontino da Latina a Fondi. E' vero che negli anni 2020/2021 alcuni dei clienti della società da me gestiti si lamentavano o dalla mancata consegna all'atto della prima fornitura o assistenza dei forni SMEG per la cottura dei cornetti e dei congelatori per il mantenimento dalla merce che vengono concessi in comodato gratuito come incentivo all'acquisizione del cliente. Nel biennio 2020/2021 il problema si è manifestato in maniera più frequente. E' altresì vero che negli 2020/2021 i clienti si lamentavano di ritardi nella fornitura dei prodotti in particolare del cornetto Re BO del cornetto al miele e della crostata vegan al lampone. Ricordo di avere chiesto in azienda il motivo del disservizio e mi venne detto che erano cambiate le linee di produzione. Nel 2020 la società ha cambiato il nome del
da a Re B e da quel momento i clienti hanno lamentato la qualità del Pt_2 CP_5 prodotto che non lievitava ed aveva un colore diverso. Non ho ben capito il motivo del perché ciò sia accaduto ma ho segnalato il problema all'azienda. Dopo un certo periodo la qualità è pagina 5 di 13 tornata allo standard iniziale. Il disservizio ha determinato la perdita di molti clienti che sono passati al concorrete Acquaviva che produce il cornetto . Preciso che il territorio di Pt_4
Latina città era diviso in due zone una affidata a me l'altra all'ON per cui avendo sulla stessa piazza ho saputo che anche i suoi clienti avevano segnalato gli stessi problemi. E' vero che periodicamente la società rappresentata dal ossia il Capo Area tiene con gli CP_6 agenti delle riunioni, una o due volte al mese, nel corso delle quali sia io che l'ON abbiamo segnalato al i problemi di cui ho detto. E' vero che i clienti
per questi motivi
CP_7 hanno annullato degli ordini di forniture. Più o meno agli inizi del 2020 la ha Parte_1 acquistato la società concorrente a cui ha consentito l'uso del marchio per cui la società CP_3 ha probabilmente incrementato i guadagni ma noi agenti abbiamo subito un danno per il calo delle vendite. Ho registrato il calo delle venite dal 2020 in poi ossia da quando il Parte_5
è qualitativamente migliorato. Sia io che il ricorrente abbiamo appreso la notizia
[...] dell'acquisito della da parte della . La riforniva i clienti sia CP_3 Parte_1 CP_3 direttamente che tramite concessionari e in entrambi i casi il prezzo era più basso di quello del cornetto a parità di qualità per cui ciò ha determinato un incremento delle vendite Pt_6
e un calo delle nostre provvigioni. I cornetti della e della CP_3 CP_3 Parte_1 venivano consegnati utilizzando gli stessi mezzi ma gli agenti della avevano un CP_3 contratto di agenzia in conto vendita per cui consegnavano i prodotti all'atto dell'ordine. Dal 2021 ad oggi sono agente della . Parte_7
: “Sono stato agente della società dal 2019 al 2022 per Testimone_3 Parte_1 la zana di . Anche nella zona di negli anni 2020/2021 alcuni dei clienti della Parte_8 Pt_8 società da me gestiti si lamentavano dalla mancata consegna all'atto della prima fornitura dei forni per la cottura dei cornetti e dei congelatori di norma dati in comodato gratuito e avendo informato l'azienda dell'accaduto mi è stato detto che non ne avevano la disponibilità. E' vero che lo stesso problema si è posto se si doveva procedere alla sostituzione della predetta strumentazione. E' anche vero che negli stessi anni parecchi clienti si lamentavano di ritardi nella fornitura dei prodotti ma non ricorso se i ritardi riguardavano in particolare il il cornetto al miele e la crostata vegan al lampone, né so Parte_9 dire quali fossero i motivi del ritardo. Nel 2020 inoltre i clienti hanno lamentato uno scadimento della qualità del prodotto in particolare che non lievitava al momento della cottura oltre ad avere un sapore diverso. Ne ho parlato con il ossia il capo area e mi CP_6 venne detto che ara un problema momentaneo che poteva verificarsi. Il problema ha contribuito ad un calo della clientela della zona. Di questi problemi ne ho parlato anche con il ricorrente in quanto tra colleghi ci confrontavamo sulle tematiche lavorative e mi ha detto che le stesse problematiche si erano verificate nella sua zona di competenza. E' vero che periodicamente la società rappresentata dal ossia il Capo Area teneva una riunione a CP_6 cadenza mensile ma se ne parlava in maniera ufficiosa nel senso che le nostre lamentele non potevano essere formalizzate. E' vero che nel 2020 ho appreso dai giornali che a
[...]
ha acquistato la società società concorrente di mercato. Da quel momento il Pt_1 CP_3
è qualitativamente migliorato ma il costo di listino era più basso rispetto a Parte_5 quello della per cui si è registrato delle forniture con danno per gli agenti. I Parte_1 cornetti della e della venivano consegnati utilizzando gli stessi mezzi CP_3 Parte_1
pagina 6 di 13 ed è vero che gli agenti della agivano in conto vendita. Dal 2022 ad oggi sono agente CP_3 della Quando ero agente della resistente ero stato munito di un tablet Parte_7 contenente i prodotti e il listino dei prezzi periodicamente aggiornato”.
I testimoni della società ricorrente hanno, invece, dichiarato quanto segue:
: “Dal 2013 sono Direttore Commerciale della società . Testimone_4 Parte_1
Premesso che nel 2020 e 2021 a causa della pandemia ci sono stati alcuni problemi di mercato non è tuttavia vero che la società è rimasta sprovvista di fornetti da dare in comodato ai clienti ovvero del materiale pubblicitario cartaceo né dei prodotti che sono di produzione della stessa società. Non ricordo se nel 2021 il Sig. ON abbia lamentato le predette carenze. Non ricordo che abbia mai avanzato alcuna lamentela in vigenza di contratto. E' vero che almeno una volta all'anno la società aggiorna i listini e i nuovi listini vengono inviati degli IPAD degli agenti tra cui quello dell'ON in vigenza di contratto. E' vero che il sistema interno aziendale che è installato sugli si aggiorna automaticamente. I cataloghi che vengo lasciati ai clienti a scopo pubblicitario non indicano i prezzi dei prodotti ma solo la loro descrizione i codici e le fotografie. E' vero che i prodotti da Treviso vengono inviati in conto deposito su varie piattaforme nel caso dell'NE a e qui società esterne dei occupano della logistica e della distribuzione. Non mi risulta Pt_8 che negli anni 2020-2021 la società abbia perso clienti per uno o più motivi di cui mi si da' lettura indicati al capitolo 15 della memoria del 17.03.2023. E' vero che di norma in caso di lamentele dei clienti la società interviene o omaggiando il cliente o praticando degli sconti. L'agente non può praticare sconti ai clienti senza preventiva autorizzazione è vero tuttavia che l'agente può decidere di omaggiare alcuni clienti ma nei limiti di un budget fissato anno per anno dalla società. Non mi risulta che negli anni 2020-2021 i clienti si siano lamentati per la mancata consegna di prodotti ovvero di una qualità dei prodotti stessi inferiore a quella degli anni precedente. Dal 2020 la ditta è stata assorbita dalla CP_3 Parte_1 mantenendo il marchio ma non è vero che i prodotti onstano di meno in quanto sono CP_3 io stesso che mi occupo dei listini per cui posso che dire hanno un prezzo maggiore solo in virtù del marchio. E' vero che quando è stata acquistata la gli agenti della CP_3 CP_3 operavano con il regime della cd tentata vendita. Nel tempo invece abbiamo uniformato le due tipologie di vendita credo che ciò sia avvenuto a fine 2021”.
: “Dal 2011 sono dipendente della sono Direttore Vendite. Testimone_5 Parte_11
Non ricordo che prima del 31.12.2021 l'ON sia lamentato di essere rimasto sprovvisto di fornetti da dare in comodato ai clienti ovvero del materiale pubblicitario cartaceo o infine che vi fossero stati problemi nella distribuzione dei prodotti ricordo però che è capitato di organizzare ulteriori giri di consegne nella zona affidata all'agente. Non mi risultano lamentele di clienti per le medesime problematiche. E' vero che l'ON come tutti gli agenti operava utilizzando un IPAD dell'azienda su cui è installato un programma aziendale per la raccolta degli ordini. Sulla App c'è anche un e-mail aziendale che può essere utilizzata dall'agente per qualsiasi comunicazione di lavoro. E' vero che la logistica e distribuzione dei prodotti è demandata a ditte esterne e l'agente si occupa solo della Parte_1
pagina 7 di 13 prevendita e inoltro degli ordini dei clienti. Non mi risulta personalmente che nella zona dell'ON vi siano state flessioni della clientela disservizi dell'azienda o per il peggioramento qualitativo dei prodotti ma preciso che vengo postato a conoscenza solo delle problematiche rilevanti per l'azienda. Non mi risulta quindi che vi sia stato un rilevante calo delle vendite nella zona dell'ON. E' vero che nel caso di lamentele dei clienti la società per mantenere i rapporti è solita praticare sconti o dare omaggi. Preciso che gli strumenti (forni e pozzetti di congelamento) sono assegnati per area e i singoli agenti chiedono ai capi distretto se possono fornirli ai clienti. I capi distretto valutato il cliente e la disponibilità destina i vari strumenti. Voglio dire che l'agente promette al cliente alcuni strumenti e fa bene a farlo per incentivarlo ma non sempre la consegna segue la tempistica richiesta dall'agente. Non mi risulta che i clienti scontenti abbiano sostituito i prodotti Parte_12 con i prodotti Non mi risulta che anche prima dell'acquisizione della i suoi CP_3 CP_3 prodotti costassero meno di prodotti . E' vero che prima dell'acquisizione Parte_1 della gli adenti dell'azienda operavano con il regime della cd tentata vendita. CP_3
Successivamente anche loro operavano con il regime della prevendita. Secondo i dati del mercato l'ON è passato alla Il dato mi consta in quanto mi è stato Parte_3 riferito dagli agenti che lo hanno a loro volta appreso dai clienti”.
Premesso che, come è noto, l'art. 116 c.p.c. fissa il principio del libero convincimento del giudice in ordine alla valutazione delle prove, ad eccezione che per le cd prove legali - il cui valore è attribuito dalla legge non restando spazio alcuno per la valutazione del giudicante-, appare utile porre un'ulteriore precisazione, ossia che nella lettera di dimissioni del 31.12.2021 l'ON non fa' alcuna espressa e specifica menzione al dedotto scadimento qualitativo dei prodotti della società ricorrente ( e Parte_9 Parte_13
). In ogni caso i testimoni dell'ON hanno riferito che si è trattato di un problema
[...] temporaneo, verosimilmente dovuto ad una modifica delle linee di produzione, per cui nulla consente di ipotizzare che sia dipeso da una condotta volontaria della società odierna attrice. Del pari, nella citata missiva non si rinviene alcun espresso e specifico riferimento alla vicenda dell'acquisizione della concorrente di mercato della Controparte_3 [...]
, che avrebbe inciso negativamente sul fatturato della preponente, circostanza che Pt_1 viene dedotta per la prima volta nella memoria di costituzione in giudizio dell'ON. Con riferimento alle problematiche relative alla fornitura in comodato gratuito dei beni strumentali (pozzetti congelatori e forni elettrici) e dei cataloghi pubblicitari da esposizione, che costituiscono il motivo principale del recesso dell'agente, si è registrato, invece, un contrasto nel testimoniale. Ed infatti, i testi di parte resistente confermando, in parte, le deduzioni dell'ON, hanno riferito che il disguido si è verificato negli anni 2020-2021 (e non 2019) ed ha determinato un malcontento nella clientela a cui è seguito un calo degli ordinativi. Hanno riferito, inoltre, che la problematica era stata segnalata all'azienda nelle (informali) riunioni periodiche tenute con il Capo Area. I testimoni della società ricorrente, invece, pur confermando che negli anni 2020-2021, soprattutto a causa della pandemia da Covid 19, si sono registrati problemi di mercato, hanno negato che si siano registrate particolari disfunzioni relativamente alle forniture delle attrezzature accessorie, precisando che, in ogni caso, l'ON non ha mai segnalato all'azienda lo scontento dei clienti della pagina 8 di 13 zona di competenza. Hanno, infine, riferito che l'agente di commercio, in assenza dell'autorizzazione dell'azienda, non può praticare sconti ai clienti confutando la tesi dell'ON secondo cui era riuscito a mantenere sostanzialmente inalterata la clientela anche in ragione della scontistica praticata. Quanto ai ritardi nelle forniture dei prodotti, confermati solo dai testi di parte ricorrente, si è in presenza di dichiarazioni vaghe, non adeguatamente circostanziate e che non hanno trovato pieno riscontro reciproco.
Così riassunte le emergenze istruttorie, osserva il giudicante che, secondo i principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza della S. C. di Cassazione, nel rapporto di agenzia, per stabilire se lo scioglimento del contratto sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. previsto per il lavoro subordinato. Il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivato. I Supremi giudici precisano, tuttavia, che la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto di agenzia rispetto a quello di lavoro subordinato, nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso. In tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale. Pertanto, se nel rapporto di lavoro subordinato l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non del tutto accidentale o di breve durata, una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore, nel rapporto di agenzia, a giustificare un recesso senza preavviso dell'agente, è richiesto un inadempimento colpevole, contrattuale o in violazione degli Accordi Economici Collettivi, e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”, del rapporto. Si è, inoltre, affermato che la violazione da parte del preponente degli obblighi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., è idonea a giustificare, in base alla gravità delle circostanze, lo scioglimento del rapporto di agenzia per giusta causa, e che l'agente di commercio può recedere per giusta causa anche quando la preponente, in virtù del mutamento dei rapporti commerciali con una società terza, diminuisca drasticamente il portafoglio clienti dell'agente, la zona di competenza e, conseguentemente, il fatturato sviluppabile. Risulta così lecito che l'agente commerciale receda per giusta causa, per cui la responsabilità della società preponente nei confronti dell'agente rimane ferma anche quando le scelte commerciali errate siano state determinate dalle condotte di terzi. In conclusione, nel caso in cui sia accertata la sussistenza della giusta causa del recesso, previa specifica allegazione e prova della concreta violazione degli obblighi a carico del preponente, e sempre se ricorrono gli ulteriori presupposti, l'agente ha diritto alle indennità previste dall'art. 1751 c.c., , dovendosi comunque escludere che quest'ultimo sia tenuto alla conservazione dei contratti procurati a garanzia dell'interesse (e dell'immagine) di colui che abbia concorso a procurarli, attesa l'assenza, a differenza di quanto avviene nel rapporto di pagina 9 di 13 lavoro subordinato, di un obbligo di protezione della professionalità dell'agente. Diversamente, ove si accerti l'insussistenza della giusta causa, il recesso dell'agente si converte, salvo che non emerga una diversa volontà dell'agente medesimo, in un recesso senza preavviso che determina la riespansione del diritto della controparte a percepire la prevista indennità e l'eventuale risarcimento del danno. Infine, sempre in punto di diritto, appare utile precisare che la nuova formulazione dell'art. 1751 c.c., intervenuta a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 303/1999, prevede che il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità al momento della cessazione del rapporto quando ricorrono le seguenti condizioni: l'agente deve aver procurato nuovi clienti al preponente o avere sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti (cioè il fatturato) e il preponente deve ricevere ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti (cioè deve continuare ad intrattenere rapporti commerciali con tali clienti);il pagamento di tale indennità deve essere equo. Si tratta quindi di un'indennità di carattere meritocratico, che ha la funzione di premiare l'agente che abbia conseguito risultati tangibili, significativi e duraturi. L'onere probatorio grava sull'agente, secondo la normale distribuzione prevista dall'art. 2697 c.c.. La giurisprudenza afferma che, per provare il requisito attinente alla clientela (nuova o sviluppata), l'agente può fare perno sul fatturato sviluppato negli anni di collaborazione con il preponente, in quanto l'andamento in ascesa dello stesso è indice del vantaggioso consolidamento della clientela in capo alla controparte. Ulteriore elemento di valutazione può essere costituito dalla durata della collaborazione posto che, nel caso in cui non vi fosse stata proficuità per il preponente, verosimilmente non si sarebbe protratta per un lungo periodo di tempo. L'art. 1751 co. 2 c.c. prevede, tuttavia, che l'agente non ha diritto all'indennità di fine rapporto qualora sia il preponente a risolvere il contratto per giusta causa, o quando recede dal contratto di agenzia in assenza di giusta causa e sempre che il recesso non sia giustificato da un impedimento assoluto alla prosecuzione dell'attività (età, infermità, malattia). L' 2014 ha, tuttavia, previsto il FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) Controparte_1 che è un accantonamento obbligatorio presso la , a carico delle Controparte_8 mandanti e in favore dei propri agenti. Alla cessazione del contratto, liquida CP_8 direttamente all'agente le somme accantonate, indipendentemente da eventuali incrementi di clientela o fatturato, tranne il caso in cui l'agente abbia indebitamente trattenuto somme spettanti al preponente, o abbia commesso atti di concorrenza sleale o abbia violato l'esclusiva. Il FIRR per l'agente monomandatario è calcolato sulla base delle provvigioni maturate e liquidate (4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro/anno; 2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 euro/anno; 1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro/anno). Alla risoluzione del rapporto, il FIRR maturato nell'ultimo periodo (anno solare precedente alla cessazione del rapporto) e non ancora versato all CP_8 viene erogato dalla preponente direttamente all'agente.
Valutate le emergenze istruttorie alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati, che ne costituiscono la cornice ermeneutica entro cui inquadrarli, ritiene il giudicante che ON IL non ha fatto fronte, con il dovuto rigore, all'onere probatorio di cui era gravato circa pagina 10 di 13 la sussistenza della giusta causa di recesso dal Contratto di agenzia. I denunciati gravi inadempimenti della proponente, infatti, si risolvono piuttosto, a parere della scrivente, in disfunzioni organizzative che, solo di riflesso, si sono ripercosse sull'attività dell'agente rendendo, in ipotesi, meno spendibile il nome dell'azienda e meno remunerativa la sua attività, così da rendere impossibile la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto. In particolare, non è stata raggiunta la prova che la società abbia operato scelte imprudenti e/o antieconomiche ovvero si sia resa colpevolmente responsabile di gravi inadempimenti/disservizi che hanno determinato una drastica diminuzione delle provvigioni dell'ON, né sono state provate, ed invero neanche adeguatamente allegate, condotte della preponente che si siano poste in contrasto con gli obblighi di correttezza e buona fede, tali da giustificare lo scioglimento del rapporto di agenzia per giusta causa, non potendosi ritenere idonea sotto tale profilo la mera mancata comunicazione all'agente dell'acquisizione della Peraltro, non è stato neppure provato che la Controparte_3 clientela abbia avanzato reclami per le asserite disfunzioni organizzative verificatesi negli anni 2019-2021, o 2020-2021 come riferito dai testi, e che ciò abbia avuto serie ripercussioni sul fatturato, tenuto conto della genericità delle dichiarazioni rese sul punto dai testimoni esaminati in giudizio. Né può tralasciarsi di considerare che l'ON non lamenta una drastica diminuzione delle provvigioni (che hanno subito una diminuzione peraltro non considerevole solo nel 2020 in coincidenza con il fermo per la pandemia) quanto piuttosto l'impossibilità della futura
“crescita di fatturato e di conseguenza di provvigioni idonee necessarie per una gestione remunerativa”. Ed infatti, dagli stessi conteggi elaborati dal resistente risulta che le provvigioni, incrementate negli anni 2017 e 2018, nel 2019 sono state pari a € 39.737,37 e dopo essere diminuite nel 2020 nell'importo di € 35.645,08, nel 2021 sono state pari a € 41.635,20. In altre parole l'ON nel 2021, pur in presenza di un incremento delle provvigioni, ha ritenuto che non fosse più proficuo proseguire la collaborazione con la , Parte_1 circostanza che anche qualora rispondente al vero, non può certo giustificare l'impossibilità della prosecuzione del rapporto tra le parti per i cinque mesi di preavviso previsti dalla norma pattizia. A ciò si aggiunga che non è stata raggiunta la prova che l'ON, sin dal 2020, abbia formalmente contestato alla preponente i dedotti gravi inadempimenti, prospettando di recedere dal contratto se non fossero cessati, per cui la tolleranza dell'agente rispetto ai predetti comportamenti appare incompatibile con la dedotta impossibilità di proseguire il rapporto d'agenzia per il solo periodo del preavviso.
Spetta, quindi, alla società proponente l'indennità sostitutiva dei 5 mesi di preavviso previsto dall'art. 9 dell' del 17.09.2014. Tuttavia, appare condivisibile la deduzione del Controparte_1 procuratore dell'ON secondo cui l'indennità in parola andava calcolata sul fatturato del 2020 (anno precedente il recesso), ed è quindi pari ad € 14.852,11 essendo irrilevante che nella missiva del 31.12.2019 l'ON dichiari che la disdetta avrà effetto dal giorno successivo, ossia dal 1° gennaio 2020.
pagina 11 di 13 ON IL, inoltre, impregiudicata la sussistenza di crediti a proprio favore, nelle 48 ore successive al recesso avrebbe dovuto restituire alla società la somma di € Parte_1
18.062,62, incassata dai clienti e trattenuta in violazione dell'art. 7 lett. l) del Contratto di agenzia. Pertanto, tenuto conto del pagamento in corso di causa della somma di € 12.000,00, ne deriva che la società vanta un credito nei confronti del Parte_1 resistente per la somma di € 6.060.00 dovuta a saldo di quella maggiore indebitamente trattenuta.
Con riferimento alla domanda/eccezione riconvenzionale proposta dal resistente, la mancata prova della sussistenza della giusta causa di recesso, esclude in radice il diritto dell'ON a vedersi corrispondere le ulteriori indennità di fine rapporto, in particolare quella suppletiva di clientela e quella meritocratica che hanno natura premiale e trovano fondamento nel principio di equità. Questo giudicante è quindi esonerato dall'accertamento della sussistenza dei presupposti per il loro riconoscimento, ossia se vi è stato apporto e sviluppo di clientela ad opera dell'agente e se permangano vantaggi sostanziali per il preponente derivanti dagli affari conclusi con tali clienti.
Discorso a parte merita l'indennità FIRR che, come detto, è una delle tre componenti dell'indennità di fine rapporto, ed ha natura automatica in quanto è dovuta all'agente per qualsiasi causa di cessazione del rapporto, e non solo nei casi in cui il contratto si risolve per un fatto imputabile alla casa mandante. La predetta indennità non spetta, tuttavia, qualora il rapporto sia cessato per recesso della mandante conseguente all'indebito trattenimento di somme da parte dell'agente. Nel caso in esame la società deduce che alla data del 31.12.2021 ON IL aveva indebitamente trattenuto la somma complessiva di € 18.062,62 incassata dai clienti nei mesi di novembre e dicembre 2021 (doc 6 e 7). L'ON nella memoria di costituzione in giudizio non contesta la circostanza, né l'importo trattenuto, limitandosi ad eccepire di avere restituito, prima e dopo la notifica del ricorso, la somma di € 12.000,00. Ne consegue che, benché il rapporto tra le parti non sia formalmente cessato per volontà della preponente, resta impregiudicato l'indebito trattenimento degli incassi da parte dell'agente, né può ipotizzarsi che la società abbia tollerato la condotta di quest'ultimo in quanto si tratta di somme incassate in epoca immediatamente prossima al recesso esercitato dall'agente. Non può essere riconosciuta ad ON IL neanche l'indennità FIRR.
Spetta, invece, all'ON la somma di € 3.500,56 maturata a titolo di provvigioni nel mese di dicembre 2021, quantificata tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8 del Contratto di agenzia a cui si rimanda, che la stessa società ricorrente riconosce di non avergli corrisposto (doc 16).
Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato e merita di essere accolto sia pure nei limiti e per i motivi innanzi esposti.
pagina 12 di 13 La domanda riconvenzionale è infondata e non merita accoglimento ad eccezione del riconoscimento della somma maturata dall'ON a titolo di provvigioni relative al mese di dicembre 2021.
Conclusivamente, operando la compensazione impropria tra i reciproci crediti delle parti, fattispecie che presuppone l'unicità del rapporto dal quale le reciproche obbligazioni di dare ed avere derivano, che ricorre nel caso in esame, ON IL va condannato a corrispondere alla la somma di € 17.411,59, oltre interessi legali e Pt_1 Parte_1 rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
La ricostruzione della vicenda così come operata giustifica la compensazione parziale delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., che vengono liquidate come in dispositivo.
Velletri, 17 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter c.p.c. (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma Cartabia), in sostituzione dell'udienza del 21/01/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3718/2022 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri vertente tra
in persona del l.r.p.t. Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Regina Pierobon
E
ON NI Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Masiello
Oggetto: Rapporto d'agenzia e altri rapporti di collaborazione art. 409 comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Accerta e dichiara l'insussistenza della giusta causa di recesso dal Contratto di agenzia di ON IL di cui alla lettera del 31.12.2021 e, per l'effetto, accerta il diritto della società all'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 9 Parte_1 dell' . Controparte_1
pagina 1 di 13 2. Accerta e dichiara che ON IL ha indebitamente trattenuto la somma di €
6.060,00 pari al saldo sulla maggior somma ricevuta dai clienti a titolo di incassi ed indebitamente trattenuta all'atto della cessazione del rapporto di agenzia.
3. Accerta e dichiara il diritto di ON IL ad ottenere il pagamento della somma di € 3.500,56 a titolo di provvigioni maturate nel mese di dicembre 2021.
4. Per l'effetto condanna ON IL a corrispondere alla società Parte_1 la somma di € 17.411,59 per i titoli di cui innanzi, oltre interessi legali e
[...] rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
5. Compensa di 1/3 le spese processuali e condanna il resistente a rimborsare alla società ricorrente il residuo, liquidato in complessivi € 3.000,00 oltre IVA, CPA, e spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE La società leader nel settore della produzione e commercializzazione di Parte_1 prodotti surgelati, con ricorso depositato in data 13.07.2022, ritualmente notificato, conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri ON IL, con cui in data 1.04.2016 aveva stipulato un Contratto di agenzia a tempo indeterminato con incarico monomandatario ed in esclusiva per la zona assegnatagli (Allegato A al Contratto). Sostiene che l'ON ha risolto il contratto senza dare il preavviso di 5 mesi previsto dall'art. 9 dell' del 17.09.2014 stante l'insussistenza della giusta causa addotta dall'ex Controparte_1 agente nella PEC del 31.12.2021 in cui afferma che, in conseguenza di inadempienze della preponente, che non avevano permesso la crescita del fatturato e di conseguenza le sue provvigioni in modo idoneo e necessario ad una gestione remunerativa, si vedeva costretto a dare disdetta dal contratto. Sostiene, inoltre, che il convenuto, in violazione dell'art. 7 lett. l) del Contratto di agenzia, non ha rimesso alla preponente, nelle successive 48 ore dal recesso, la somma di € 18.062,62 incassata dai clienti, con la precisazione che la clausola contrattuale prevede, espressamente, il divieto di trattenere gli incassi neppure in ipotesi di compensazione con i crediti provvigionali. Riconosce, tuttavia, che l'ON nel mese di dicembre 2021 ha maturato un credito per provvigioni pari alla somma complessiva di € 3.354,31 da compensare con il maggior credito vantato nei suoi confronti. Sulla base di tale premessa, non sussistendo la giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., afferma che nulla è dovuto al resistente a titolo di indennità ex artt. 1750 e 1751 c.c. (indennità sostitutiva del preavviso e ulteriori indennità in caso di cessazione rapporto) e/o in base all' Controparte_1 applicabile. Per contro, chiede che l'ON sia condannato al pagamento della somma di € 17.412,33 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, nonché alla restituzione della somma di € 18.062,62 incassata dai clienti e indebitamente trattenuta. In ogni caso, chiede disporsi la compensazione dei reciproci crediti con condanna dell'ON al pagamento del residuo. Allega documentazione.
pagina 2 di 13 ON IL si costituisce in giudizio ed eccepisce, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri in favore del Tribunale di Treviso, Foro del contratto e la violazione del termine di cui all'art. 415 comma 4 c.p.c.. Nel merito, resiste alle domande della società ricorrente spiegando domanda riconvenzionale. Ribadisce la sussistenza della giusta causa del recesso dal Contratto di agenzia, consistita in gravi inadempimenti della preponente, sotto plurimi profili. In primo luogo riferisce che è prassi nel settore della commercializzazione della merce surgelata che la preponente fornisca gratuitamente ai propri clienti, oltre che i cataloghi/brochure dei prodotti, anche gli strumenti per la loro conservazione (congelatori e forni) e che nel 2019, a seguito dell'acquisizione della maggioranza delle azioni della da parte della iniziavano a Parte_1 CP_2 manifestarsi le prime disfunzioni nella fornitura delle attrezzature accessorie che suscitavano lamentele dei clienti. Ciò nonostante, e nonostante gli veniva tolta la zona di Nettuno, grazie alla fidelizzazione della clientela e alla scontistica praticata, riusciva a rispettare gli obiettivi fissati dall'azienda incrementando il fatturato che, nel 2019, è stato pari a € 414.000 a fronte dell'obiettivo fissato in € 405.000. I problemi, tuttavia, si acuivano nel 2020, anche a causa del fermo per l'emergenza Covid 19, e nel 2021, a seguito dell'acquisizione della CP_3
(major competitor della convenuta) e della commercializzazione dei prodotti surgelati a
[...] marchio nonché, infine, per l'insoddisfazione della clientela che lamentava una CP_3 scaduta qualità dei prodotti cornetto BO e cornetto integrale al miele. Ciò nonostante, la società gli fissava obiettivi irrealizzabili per cui chiudeva l'anno con un fatturato inferiore rispetto a quello dell'anno precedente. In data 31.12.2021 si vedeva, quindi, costretto a rassegnare le dimissioni. Sulla base di tale premessa sostiene la sussistenza della giusta causa del recesso. Sostiene, infine, di avere restituito alla , prima della notifica del Pt_1 Pt_1 ricorso, la somma di € 12.000,00 dei 18.062,62 € che aveva trattenuto a titolo di compensazione dei propri crediti. Sostiene, inoltre, di avere diritto al pagamento della somma di € 19.960,77 ai sensi dell'art. 1751 c.c. e dell'A.E.C. a titolo di: indennità di risoluzione del rapporto (€ 4.708,92), indennità suppletiva di clientela (€ 6.883,37), indennità meritocratica (€ 8.374,48). In conclusione, tenuto conto della mancata corresponsione delle provvigioni del mese di dicembre 2021 pari a € 4.000,00, afferma di vantare un credito complessivo di € 23.960,77 (4.000 + 19.960,77) per cui chiede al Tribunale adito di condannare la società al pagamento in suo favore della somma di cui innanzi. In subordine, operando la compensazione dei reciproci crediti, chiede di accertare che l'eventuale credito della ammonta ad € 2.062,62, così risultante: € 18.062,62 (somme Parte_1 trattenute) - € 12.000,00 (somma già recuperata) - € 4.000,00 (provvigioni dicembre 2021 non corrisposte), a fronte del suo credito di € 19.960,77. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dai procuratori delle parti e con la prova per testi. All'udienza del 28.03.2024 il procuratore della società ricorrente confermava a verbale che, nelle more del giudizio, l'ON aveva restituito la somma complessiva di € 12.000,00 a mezzo 4 bonifici bancari, per cui la rivendica oggi, a titolo Pt_1 Pt_1 restitutorio, il minore credito di € 6.060,00. Insisteva, quindi, per l'accoglimento della domanda di pagamento dell'indennità di mancato preavviso, per la ritenuta insussistenza della giusta causa di recesso, contestando il diritto dell'ON al pagamento delle pagina 3 di 13 indennità rivendicate. Il procuratore del resistente ribadiva, invece, la sussistenza della giusta causa di recesso precisando che, sin dall'estate del 2020, l'ON aveva avanzato lamentele nei confronti dell'azienda con e-mail inviate dal tablet aziendale di cui oggi, purtuttavia, non è più il possesso. All'udienza del 24.09.2024 il procuratore della società ricorrente precisava che le provvigioni dovute all'ON relativamente al mese di dicembre 2021 sono pari ad € 3.500,56 (doc 16). All'esito del deposito di note di autorizzate, ex art. 429 c.p.c., e di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c. (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma Cartabia) il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa va preliminarmente affermata la competenza territoriale del Tribunale di Velletri. Ed infatti, nelle controversie aventi ad oggetto i rapporti di agenzia promosse ai sensi dell'art. 409 co. 3 c.p.c., ai sensi del successivo comma 4, la competenza territoriale inderogabile appartiene al Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente (in specie nel Comune di Lariano). Il comma 8 prevede poi, espressamente, la nullità delle clausole derogative della competenza territoriale prevista dalla norma. Va, pertanto, ritenuta nulla, per violazione di norma imperativa, la clausola n. 15 del Contratto di agenzia stipulato dalle parti in giudizio in data 1.04.2016 che individua, in via esclusiva, il Foro competente in quello di Treviso. Del tutto infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di cui al comma 4 dell'art. 415 c.p.c. (a norma del quale il ricorso deve essere notificato entro 10 giorni dall'emissione del decreto di fissazione della prima udienza di discussione). Ed infatti, può dirsi ius receptum che il termine di cui al comma 4 ha natura ordinatoria e non perentoria, con la conseguenza che la sua violazione non produce alcuna decadenza né implica un vulnus alla costituzione del rapporto processuale (ex multis Cass. n. 9222/2015).
Venendo, quindi, al merito della causa, deve procedersi ad una attenta lettura della PEC del 31.12.2021 con cui ON ha rassegnato le proprie “Dimissioni immediate per giusta causa” ai sensi dell'art. 2119 c.c. (doc 3). Dal tenore testuale della missiva risulta, con chiarezza, che i motivi che hanno indotto l'agente ad interrompere il rapporto di agenzia senza preavviso sono da annoverare nella: “… continua mancanza di attrezzature (congelatori e forni) determinanti per un'azienda che produce e vende prodotti gelo, dalla mancanza ripetuta di prodotti di normale assortimento, di qualsiasi altro materiale di supporto alla vendita. Tutto questo, nonostante i miei personali buonissimi risultati in termini di fatturato anche quest'anno, non permette assolutamente una crescita di fatturato e di conseguenza di provvigioni idonee necessarie per una gestione remunerativa”. Va, quindi, chiarito da subito che è del tutto estranea alle motivazioni del recesso l'asserita sottrazione all'agente della zona di Nettuno.
pagina 4 di 13 Con riferimento ai dedotti gravi inadempimenti della preponente, tali da giustificare un recesso immediato, i testimoni dell'ON, gravato dall'onere probatorio sulla sussistenza della giusta causa, ai sensi dell'art. 2967 c.c., hanno riferito quanto segue:
: “Sono titolare del Bar sito all'interno dell'Ospedale di Velletri e per alcuni Testimone_1 anni credo 5/6 sono stato cliente della da cui acquistavo cornetti e altri Parte_1 prodotti da forno. L'agente di commercio a cui inoltravo gli ordini era il sig. ON. Ricordo che già prima del periodo COVID avevo necessità di sostituire il congelatore che la società mi aveva fornito in comodato d'uso gratuito per cui mi sono rivolto all'ON che dopo un po' di tempo lo ha sostituito. Più o meno nello stesso periodo ricordo che si è rotto il forno per ben due volte ma malgrado la segnalazione inoltrata all'ON la società non lo ha sostituito per cui l'ON almeno una volta mi ha pagato la riparazione. Nello stesso periodo società non è stata più puntuale con le consegne dei prodotti ma non so dire il motivo per cui mi è capitato di rimanere sprovvisto. Ma la cosa più grave che ho riscontrato è stata il peggioramento qualitativo del che ad Parte_2 un certo punto aveva difficoltà nella lievitazione. In virtù di tutti questi problemi ad un certo punto ho deciso di cambiare fornitore. Oggi il mio fornitore è la Ricordo di Parte_3 avere segnalato all'ON i problemi di cui ho detto e lui li ha segnalati alla società ricordo con l'utilizzo di un Tablet. Ricordo che del problema della qualità del Parte_2 ne ho parlato con altri gestori dei bar di Velletri ma non sono in grado di riferire i
[...] nomi. Quando sono iniziati i problemi di distribuzione dei prodotti per un Parte_1 paio di volte ho acquistato prodotti da un altro agente con il diverso sistema della CP_3 tentata vendita. Credo che i prodotti costassero di meno ma credo che ciò dipendeva CP_3 dal fatto che gli agenti operavano degli sconti per accaparrarsi il cliente. Non mi risulta che i prodotti venissero consegnati con gli stessi furgoni recanti il marchio CP_3 [...]
. E' vero che ad un certo punto l'ON è diventato agente E' Pt_1 Parte_3 vero che come ho detto ho sottoscritto con la un contratto di comodato Parte_1
d'uso gratuito relativamente ad un fornetto elettrico e ad un pozzetto congelatore non ricordo cosa fosse previsto in contratto in merito alla manutenzione”.
: “Sono stato agente della società dal 2017 al 2021 Testimone_2 Parte_1 per la zana del sud-pontino da Latina a Fondi. E' vero che negli anni 2020/2021 alcuni dei clienti della società da me gestiti si lamentavano o dalla mancata consegna all'atto della prima fornitura o assistenza dei forni SMEG per la cottura dei cornetti e dei congelatori per il mantenimento dalla merce che vengono concessi in comodato gratuito come incentivo all'acquisizione del cliente. Nel biennio 2020/2021 il problema si è manifestato in maniera più frequente. E' altresì vero che negli 2020/2021 i clienti si lamentavano di ritardi nella fornitura dei prodotti in particolare del cornetto Re BO del cornetto al miele e della crostata vegan al lampone. Ricordo di avere chiesto in azienda il motivo del disservizio e mi venne detto che erano cambiate le linee di produzione. Nel 2020 la società ha cambiato il nome del
da a Re B e da quel momento i clienti hanno lamentato la qualità del Pt_2 CP_5 prodotto che non lievitava ed aveva un colore diverso. Non ho ben capito il motivo del perché ciò sia accaduto ma ho segnalato il problema all'azienda. Dopo un certo periodo la qualità è pagina 5 di 13 tornata allo standard iniziale. Il disservizio ha determinato la perdita di molti clienti che sono passati al concorrete Acquaviva che produce il cornetto . Preciso che il territorio di Pt_4
Latina città era diviso in due zone una affidata a me l'altra all'ON per cui avendo sulla stessa piazza ho saputo che anche i suoi clienti avevano segnalato gli stessi problemi. E' vero che periodicamente la società rappresentata dal ossia il Capo Area tiene con gli CP_6 agenti delle riunioni, una o due volte al mese, nel corso delle quali sia io che l'ON abbiamo segnalato al i problemi di cui ho detto. E' vero che i clienti
per questi motivi
CP_7 hanno annullato degli ordini di forniture. Più o meno agli inizi del 2020 la ha Parte_1 acquistato la società concorrente a cui ha consentito l'uso del marchio per cui la società CP_3 ha probabilmente incrementato i guadagni ma noi agenti abbiamo subito un danno per il calo delle vendite. Ho registrato il calo delle venite dal 2020 in poi ossia da quando il Parte_5
è qualitativamente migliorato. Sia io che il ricorrente abbiamo appreso la notizia
[...] dell'acquisito della da parte della . La riforniva i clienti sia CP_3 Parte_1 CP_3 direttamente che tramite concessionari e in entrambi i casi il prezzo era più basso di quello del cornetto a parità di qualità per cui ciò ha determinato un incremento delle vendite Pt_6
e un calo delle nostre provvigioni. I cornetti della e della CP_3 CP_3 Parte_1 venivano consegnati utilizzando gli stessi mezzi ma gli agenti della avevano un CP_3 contratto di agenzia in conto vendita per cui consegnavano i prodotti all'atto dell'ordine. Dal 2021 ad oggi sono agente della . Parte_7
: “Sono stato agente della società dal 2019 al 2022 per Testimone_3 Parte_1 la zana di . Anche nella zona di negli anni 2020/2021 alcuni dei clienti della Parte_8 Pt_8 società da me gestiti si lamentavano dalla mancata consegna all'atto della prima fornitura dei forni per la cottura dei cornetti e dei congelatori di norma dati in comodato gratuito e avendo informato l'azienda dell'accaduto mi è stato detto che non ne avevano la disponibilità. E' vero che lo stesso problema si è posto se si doveva procedere alla sostituzione della predetta strumentazione. E' anche vero che negli stessi anni parecchi clienti si lamentavano di ritardi nella fornitura dei prodotti ma non ricorso se i ritardi riguardavano in particolare il il cornetto al miele e la crostata vegan al lampone, né so Parte_9 dire quali fossero i motivi del ritardo. Nel 2020 inoltre i clienti hanno lamentato uno scadimento della qualità del prodotto in particolare che non lievitava al momento della cottura oltre ad avere un sapore diverso. Ne ho parlato con il ossia il capo area e mi CP_6 venne detto che ara un problema momentaneo che poteva verificarsi. Il problema ha contribuito ad un calo della clientela della zona. Di questi problemi ne ho parlato anche con il ricorrente in quanto tra colleghi ci confrontavamo sulle tematiche lavorative e mi ha detto che le stesse problematiche si erano verificate nella sua zona di competenza. E' vero che periodicamente la società rappresentata dal ossia il Capo Area teneva una riunione a CP_6 cadenza mensile ma se ne parlava in maniera ufficiosa nel senso che le nostre lamentele non potevano essere formalizzate. E' vero che nel 2020 ho appreso dai giornali che a
[...]
ha acquistato la società società concorrente di mercato. Da quel momento il Pt_1 CP_3
è qualitativamente migliorato ma il costo di listino era più basso rispetto a Parte_5 quello della per cui si è registrato delle forniture con danno per gli agenti. I Parte_1 cornetti della e della venivano consegnati utilizzando gli stessi mezzi CP_3 Parte_1
pagina 6 di 13 ed è vero che gli agenti della agivano in conto vendita. Dal 2022 ad oggi sono agente CP_3 della Quando ero agente della resistente ero stato munito di un tablet Parte_7 contenente i prodotti e il listino dei prezzi periodicamente aggiornato”.
I testimoni della società ricorrente hanno, invece, dichiarato quanto segue:
: “Dal 2013 sono Direttore Commerciale della società . Testimone_4 Parte_1
Premesso che nel 2020 e 2021 a causa della pandemia ci sono stati alcuni problemi di mercato non è tuttavia vero che la società è rimasta sprovvista di fornetti da dare in comodato ai clienti ovvero del materiale pubblicitario cartaceo né dei prodotti che sono di produzione della stessa società. Non ricordo se nel 2021 il Sig. ON abbia lamentato le predette carenze. Non ricordo che abbia mai avanzato alcuna lamentela in vigenza di contratto. E' vero che almeno una volta all'anno la società aggiorna i listini e i nuovi listini vengono inviati degli IPAD degli agenti tra cui quello dell'ON in vigenza di contratto. E' vero che il sistema interno aziendale che è installato sugli si aggiorna automaticamente. I cataloghi che vengo lasciati ai clienti a scopo pubblicitario non indicano i prezzi dei prodotti ma solo la loro descrizione i codici e le fotografie. E' vero che i prodotti da Treviso vengono inviati in conto deposito su varie piattaforme nel caso dell'NE a e qui società esterne dei occupano della logistica e della distribuzione. Non mi risulta Pt_8 che negli anni 2020-2021 la società abbia perso clienti per uno o più motivi di cui mi si da' lettura indicati al capitolo 15 della memoria del 17.03.2023. E' vero che di norma in caso di lamentele dei clienti la società interviene o omaggiando il cliente o praticando degli sconti. L'agente non può praticare sconti ai clienti senza preventiva autorizzazione è vero tuttavia che l'agente può decidere di omaggiare alcuni clienti ma nei limiti di un budget fissato anno per anno dalla società. Non mi risulta che negli anni 2020-2021 i clienti si siano lamentati per la mancata consegna di prodotti ovvero di una qualità dei prodotti stessi inferiore a quella degli anni precedente. Dal 2020 la ditta è stata assorbita dalla CP_3 Parte_1 mantenendo il marchio ma non è vero che i prodotti onstano di meno in quanto sono CP_3 io stesso che mi occupo dei listini per cui posso che dire hanno un prezzo maggiore solo in virtù del marchio. E' vero che quando è stata acquistata la gli agenti della CP_3 CP_3 operavano con il regime della cd tentata vendita. Nel tempo invece abbiamo uniformato le due tipologie di vendita credo che ciò sia avvenuto a fine 2021”.
: “Dal 2011 sono dipendente della sono Direttore Vendite. Testimone_5 Parte_11
Non ricordo che prima del 31.12.2021 l'ON sia lamentato di essere rimasto sprovvisto di fornetti da dare in comodato ai clienti ovvero del materiale pubblicitario cartaceo o infine che vi fossero stati problemi nella distribuzione dei prodotti ricordo però che è capitato di organizzare ulteriori giri di consegne nella zona affidata all'agente. Non mi risultano lamentele di clienti per le medesime problematiche. E' vero che l'ON come tutti gli agenti operava utilizzando un IPAD dell'azienda su cui è installato un programma aziendale per la raccolta degli ordini. Sulla App c'è anche un e-mail aziendale che può essere utilizzata dall'agente per qualsiasi comunicazione di lavoro. E' vero che la logistica e distribuzione dei prodotti è demandata a ditte esterne e l'agente si occupa solo della Parte_1
pagina 7 di 13 prevendita e inoltro degli ordini dei clienti. Non mi risulta personalmente che nella zona dell'ON vi siano state flessioni della clientela disservizi dell'azienda o per il peggioramento qualitativo dei prodotti ma preciso che vengo postato a conoscenza solo delle problematiche rilevanti per l'azienda. Non mi risulta quindi che vi sia stato un rilevante calo delle vendite nella zona dell'ON. E' vero che nel caso di lamentele dei clienti la società per mantenere i rapporti è solita praticare sconti o dare omaggi. Preciso che gli strumenti (forni e pozzetti di congelamento) sono assegnati per area e i singoli agenti chiedono ai capi distretto se possono fornirli ai clienti. I capi distretto valutato il cliente e la disponibilità destina i vari strumenti. Voglio dire che l'agente promette al cliente alcuni strumenti e fa bene a farlo per incentivarlo ma non sempre la consegna segue la tempistica richiesta dall'agente. Non mi risulta che i clienti scontenti abbiano sostituito i prodotti Parte_12 con i prodotti Non mi risulta che anche prima dell'acquisizione della i suoi CP_3 CP_3 prodotti costassero meno di prodotti . E' vero che prima dell'acquisizione Parte_1 della gli adenti dell'azienda operavano con il regime della cd tentata vendita. CP_3
Successivamente anche loro operavano con il regime della prevendita. Secondo i dati del mercato l'ON è passato alla Il dato mi consta in quanto mi è stato Parte_3 riferito dagli agenti che lo hanno a loro volta appreso dai clienti”.
Premesso che, come è noto, l'art. 116 c.p.c. fissa il principio del libero convincimento del giudice in ordine alla valutazione delle prove, ad eccezione che per le cd prove legali - il cui valore è attribuito dalla legge non restando spazio alcuno per la valutazione del giudicante-, appare utile porre un'ulteriore precisazione, ossia che nella lettera di dimissioni del 31.12.2021 l'ON non fa' alcuna espressa e specifica menzione al dedotto scadimento qualitativo dei prodotti della società ricorrente ( e Parte_9 Parte_13
). In ogni caso i testimoni dell'ON hanno riferito che si è trattato di un problema
[...] temporaneo, verosimilmente dovuto ad una modifica delle linee di produzione, per cui nulla consente di ipotizzare che sia dipeso da una condotta volontaria della società odierna attrice. Del pari, nella citata missiva non si rinviene alcun espresso e specifico riferimento alla vicenda dell'acquisizione della concorrente di mercato della Controparte_3 [...]
, che avrebbe inciso negativamente sul fatturato della preponente, circostanza che Pt_1 viene dedotta per la prima volta nella memoria di costituzione in giudizio dell'ON. Con riferimento alle problematiche relative alla fornitura in comodato gratuito dei beni strumentali (pozzetti congelatori e forni elettrici) e dei cataloghi pubblicitari da esposizione, che costituiscono il motivo principale del recesso dell'agente, si è registrato, invece, un contrasto nel testimoniale. Ed infatti, i testi di parte resistente confermando, in parte, le deduzioni dell'ON, hanno riferito che il disguido si è verificato negli anni 2020-2021 (e non 2019) ed ha determinato un malcontento nella clientela a cui è seguito un calo degli ordinativi. Hanno riferito, inoltre, che la problematica era stata segnalata all'azienda nelle (informali) riunioni periodiche tenute con il Capo Area. I testimoni della società ricorrente, invece, pur confermando che negli anni 2020-2021, soprattutto a causa della pandemia da Covid 19, si sono registrati problemi di mercato, hanno negato che si siano registrate particolari disfunzioni relativamente alle forniture delle attrezzature accessorie, precisando che, in ogni caso, l'ON non ha mai segnalato all'azienda lo scontento dei clienti della pagina 8 di 13 zona di competenza. Hanno, infine, riferito che l'agente di commercio, in assenza dell'autorizzazione dell'azienda, non può praticare sconti ai clienti confutando la tesi dell'ON secondo cui era riuscito a mantenere sostanzialmente inalterata la clientela anche in ragione della scontistica praticata. Quanto ai ritardi nelle forniture dei prodotti, confermati solo dai testi di parte ricorrente, si è in presenza di dichiarazioni vaghe, non adeguatamente circostanziate e che non hanno trovato pieno riscontro reciproco.
Così riassunte le emergenze istruttorie, osserva il giudicante che, secondo i principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza della S. C. di Cassazione, nel rapporto di agenzia, per stabilire se lo scioglimento del contratto sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. previsto per il lavoro subordinato. Il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivato. I Supremi giudici precisano, tuttavia, che la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto di agenzia rispetto a quello di lavoro subordinato, nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso. In tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale. Pertanto, se nel rapporto di lavoro subordinato l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non del tutto accidentale o di breve durata, una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore, nel rapporto di agenzia, a giustificare un recesso senza preavviso dell'agente, è richiesto un inadempimento colpevole, contrattuale o in violazione degli Accordi Economici Collettivi, e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”, del rapporto. Si è, inoltre, affermato che la violazione da parte del preponente degli obblighi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., è idonea a giustificare, in base alla gravità delle circostanze, lo scioglimento del rapporto di agenzia per giusta causa, e che l'agente di commercio può recedere per giusta causa anche quando la preponente, in virtù del mutamento dei rapporti commerciali con una società terza, diminuisca drasticamente il portafoglio clienti dell'agente, la zona di competenza e, conseguentemente, il fatturato sviluppabile. Risulta così lecito che l'agente commerciale receda per giusta causa, per cui la responsabilità della società preponente nei confronti dell'agente rimane ferma anche quando le scelte commerciali errate siano state determinate dalle condotte di terzi. In conclusione, nel caso in cui sia accertata la sussistenza della giusta causa del recesso, previa specifica allegazione e prova della concreta violazione degli obblighi a carico del preponente, e sempre se ricorrono gli ulteriori presupposti, l'agente ha diritto alle indennità previste dall'art. 1751 c.c., , dovendosi comunque escludere che quest'ultimo sia tenuto alla conservazione dei contratti procurati a garanzia dell'interesse (e dell'immagine) di colui che abbia concorso a procurarli, attesa l'assenza, a differenza di quanto avviene nel rapporto di pagina 9 di 13 lavoro subordinato, di un obbligo di protezione della professionalità dell'agente. Diversamente, ove si accerti l'insussistenza della giusta causa, il recesso dell'agente si converte, salvo che non emerga una diversa volontà dell'agente medesimo, in un recesso senza preavviso che determina la riespansione del diritto della controparte a percepire la prevista indennità e l'eventuale risarcimento del danno. Infine, sempre in punto di diritto, appare utile precisare che la nuova formulazione dell'art. 1751 c.c., intervenuta a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 303/1999, prevede che il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità al momento della cessazione del rapporto quando ricorrono le seguenti condizioni: l'agente deve aver procurato nuovi clienti al preponente o avere sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti (cioè il fatturato) e il preponente deve ricevere ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti (cioè deve continuare ad intrattenere rapporti commerciali con tali clienti);il pagamento di tale indennità deve essere equo. Si tratta quindi di un'indennità di carattere meritocratico, che ha la funzione di premiare l'agente che abbia conseguito risultati tangibili, significativi e duraturi. L'onere probatorio grava sull'agente, secondo la normale distribuzione prevista dall'art. 2697 c.c.. La giurisprudenza afferma che, per provare il requisito attinente alla clientela (nuova o sviluppata), l'agente può fare perno sul fatturato sviluppato negli anni di collaborazione con il preponente, in quanto l'andamento in ascesa dello stesso è indice del vantaggioso consolidamento della clientela in capo alla controparte. Ulteriore elemento di valutazione può essere costituito dalla durata della collaborazione posto che, nel caso in cui non vi fosse stata proficuità per il preponente, verosimilmente non si sarebbe protratta per un lungo periodo di tempo. L'art. 1751 co. 2 c.c. prevede, tuttavia, che l'agente non ha diritto all'indennità di fine rapporto qualora sia il preponente a risolvere il contratto per giusta causa, o quando recede dal contratto di agenzia in assenza di giusta causa e sempre che il recesso non sia giustificato da un impedimento assoluto alla prosecuzione dell'attività (età, infermità, malattia). L' 2014 ha, tuttavia, previsto il FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) Controparte_1 che è un accantonamento obbligatorio presso la , a carico delle Controparte_8 mandanti e in favore dei propri agenti. Alla cessazione del contratto, liquida CP_8 direttamente all'agente le somme accantonate, indipendentemente da eventuali incrementi di clientela o fatturato, tranne il caso in cui l'agente abbia indebitamente trattenuto somme spettanti al preponente, o abbia commesso atti di concorrenza sleale o abbia violato l'esclusiva. Il FIRR per l'agente monomandatario è calcolato sulla base delle provvigioni maturate e liquidate (4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro/anno; 2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 euro/anno; 1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro/anno). Alla risoluzione del rapporto, il FIRR maturato nell'ultimo periodo (anno solare precedente alla cessazione del rapporto) e non ancora versato all CP_8 viene erogato dalla preponente direttamente all'agente.
Valutate le emergenze istruttorie alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati, che ne costituiscono la cornice ermeneutica entro cui inquadrarli, ritiene il giudicante che ON IL non ha fatto fronte, con il dovuto rigore, all'onere probatorio di cui era gravato circa pagina 10 di 13 la sussistenza della giusta causa di recesso dal Contratto di agenzia. I denunciati gravi inadempimenti della proponente, infatti, si risolvono piuttosto, a parere della scrivente, in disfunzioni organizzative che, solo di riflesso, si sono ripercosse sull'attività dell'agente rendendo, in ipotesi, meno spendibile il nome dell'azienda e meno remunerativa la sua attività, così da rendere impossibile la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto. In particolare, non è stata raggiunta la prova che la società abbia operato scelte imprudenti e/o antieconomiche ovvero si sia resa colpevolmente responsabile di gravi inadempimenti/disservizi che hanno determinato una drastica diminuzione delle provvigioni dell'ON, né sono state provate, ed invero neanche adeguatamente allegate, condotte della preponente che si siano poste in contrasto con gli obblighi di correttezza e buona fede, tali da giustificare lo scioglimento del rapporto di agenzia per giusta causa, non potendosi ritenere idonea sotto tale profilo la mera mancata comunicazione all'agente dell'acquisizione della Peraltro, non è stato neppure provato che la Controparte_3 clientela abbia avanzato reclami per le asserite disfunzioni organizzative verificatesi negli anni 2019-2021, o 2020-2021 come riferito dai testi, e che ciò abbia avuto serie ripercussioni sul fatturato, tenuto conto della genericità delle dichiarazioni rese sul punto dai testimoni esaminati in giudizio. Né può tralasciarsi di considerare che l'ON non lamenta una drastica diminuzione delle provvigioni (che hanno subito una diminuzione peraltro non considerevole solo nel 2020 in coincidenza con il fermo per la pandemia) quanto piuttosto l'impossibilità della futura
“crescita di fatturato e di conseguenza di provvigioni idonee necessarie per una gestione remunerativa”. Ed infatti, dagli stessi conteggi elaborati dal resistente risulta che le provvigioni, incrementate negli anni 2017 e 2018, nel 2019 sono state pari a € 39.737,37 e dopo essere diminuite nel 2020 nell'importo di € 35.645,08, nel 2021 sono state pari a € 41.635,20. In altre parole l'ON nel 2021, pur in presenza di un incremento delle provvigioni, ha ritenuto che non fosse più proficuo proseguire la collaborazione con la , Parte_1 circostanza che anche qualora rispondente al vero, non può certo giustificare l'impossibilità della prosecuzione del rapporto tra le parti per i cinque mesi di preavviso previsti dalla norma pattizia. A ciò si aggiunga che non è stata raggiunta la prova che l'ON, sin dal 2020, abbia formalmente contestato alla preponente i dedotti gravi inadempimenti, prospettando di recedere dal contratto se non fossero cessati, per cui la tolleranza dell'agente rispetto ai predetti comportamenti appare incompatibile con la dedotta impossibilità di proseguire il rapporto d'agenzia per il solo periodo del preavviso.
Spetta, quindi, alla società proponente l'indennità sostitutiva dei 5 mesi di preavviso previsto dall'art. 9 dell' del 17.09.2014. Tuttavia, appare condivisibile la deduzione del Controparte_1 procuratore dell'ON secondo cui l'indennità in parola andava calcolata sul fatturato del 2020 (anno precedente il recesso), ed è quindi pari ad € 14.852,11 essendo irrilevante che nella missiva del 31.12.2019 l'ON dichiari che la disdetta avrà effetto dal giorno successivo, ossia dal 1° gennaio 2020.
pagina 11 di 13 ON IL, inoltre, impregiudicata la sussistenza di crediti a proprio favore, nelle 48 ore successive al recesso avrebbe dovuto restituire alla società la somma di € Parte_1
18.062,62, incassata dai clienti e trattenuta in violazione dell'art. 7 lett. l) del Contratto di agenzia. Pertanto, tenuto conto del pagamento in corso di causa della somma di € 12.000,00, ne deriva che la società vanta un credito nei confronti del Parte_1 resistente per la somma di € 6.060.00 dovuta a saldo di quella maggiore indebitamente trattenuta.
Con riferimento alla domanda/eccezione riconvenzionale proposta dal resistente, la mancata prova della sussistenza della giusta causa di recesso, esclude in radice il diritto dell'ON a vedersi corrispondere le ulteriori indennità di fine rapporto, in particolare quella suppletiva di clientela e quella meritocratica che hanno natura premiale e trovano fondamento nel principio di equità. Questo giudicante è quindi esonerato dall'accertamento della sussistenza dei presupposti per il loro riconoscimento, ossia se vi è stato apporto e sviluppo di clientela ad opera dell'agente e se permangano vantaggi sostanziali per il preponente derivanti dagli affari conclusi con tali clienti.
Discorso a parte merita l'indennità FIRR che, come detto, è una delle tre componenti dell'indennità di fine rapporto, ed ha natura automatica in quanto è dovuta all'agente per qualsiasi causa di cessazione del rapporto, e non solo nei casi in cui il contratto si risolve per un fatto imputabile alla casa mandante. La predetta indennità non spetta, tuttavia, qualora il rapporto sia cessato per recesso della mandante conseguente all'indebito trattenimento di somme da parte dell'agente. Nel caso in esame la società deduce che alla data del 31.12.2021 ON IL aveva indebitamente trattenuto la somma complessiva di € 18.062,62 incassata dai clienti nei mesi di novembre e dicembre 2021 (doc 6 e 7). L'ON nella memoria di costituzione in giudizio non contesta la circostanza, né l'importo trattenuto, limitandosi ad eccepire di avere restituito, prima e dopo la notifica del ricorso, la somma di € 12.000,00. Ne consegue che, benché il rapporto tra le parti non sia formalmente cessato per volontà della preponente, resta impregiudicato l'indebito trattenimento degli incassi da parte dell'agente, né può ipotizzarsi che la società abbia tollerato la condotta di quest'ultimo in quanto si tratta di somme incassate in epoca immediatamente prossima al recesso esercitato dall'agente. Non può essere riconosciuta ad ON IL neanche l'indennità FIRR.
Spetta, invece, all'ON la somma di € 3.500,56 maturata a titolo di provvigioni nel mese di dicembre 2021, quantificata tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8 del Contratto di agenzia a cui si rimanda, che la stessa società ricorrente riconosce di non avergli corrisposto (doc 16).
Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato e merita di essere accolto sia pure nei limiti e per i motivi innanzi esposti.
pagina 12 di 13 La domanda riconvenzionale è infondata e non merita accoglimento ad eccezione del riconoscimento della somma maturata dall'ON a titolo di provvigioni relative al mese di dicembre 2021.
Conclusivamente, operando la compensazione impropria tra i reciproci crediti delle parti, fattispecie che presuppone l'unicità del rapporto dal quale le reciproche obbligazioni di dare ed avere derivano, che ricorre nel caso in esame, ON IL va condannato a corrispondere alla la somma di € 17.411,59, oltre interessi legali e Pt_1 Parte_1 rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
La ricostruzione della vicenda così come operata giustifica la compensazione parziale delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., che vengono liquidate come in dispositivo.
Velletri, 17 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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