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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10418/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 10418/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
VITTORIO AMEDEO II 21, TORINO presso lo studio dell'avv. MARTIN PATRIZIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
CRIMEA 6, TORINO presso lo studio dell'avv. NOTARISTEFANO MARINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] CP_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note d'udienza congiunte depositate in data 4.12.2024.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Parte_1 Controparte_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 10.06.2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione
Per di un contributo per il mantenimento di e di , primogenito della coppia, maggiorenne ma CP_2
non economicamente autosufficiente.
Si è costituito Controparte_1
All'udienza del 29.10.2024 le parti venivano sentite ed all'esito, la causa veniva rinviata per l'audizione del minore.
Nelle more del giudizio, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, instando per la sostituzione dell'udienza con il deposito note scritte ed il Giudice assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le sole conclusioni congiunte.
Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del minore, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, avuto riguardo a quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione di CP_2 appaia, in base all'art. 337 octies c.c., superflua, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Spese di lite compensate in considerazione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo tra le parti, in conformità alle condizioni di seguito riportate:
Affida il figlio minorenne ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità CP_2
genitoriale riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e con stabile residenza e collocazione prevalente dello stesso presso l'abitazione materna;
Dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé secondo le intese che verranno raggiunte CP_2
fra i genitori e comunque, in difetto di diverso accordo e compatibilmente con gli impegni e le esigenze del ragazzo, a settimane alterne dal venerdì pomeriggio al mercoledì successivo, con rientro presso l'abitazione materna dopo cena. Tale turnazione verrà seguita anche durante il periodo estivo, tranne che nelle settimane di vacanza che verranno concordate tra le parti entro il 30 aprile di ciascun anno. Durante le vacanze scolastiche natalizie, trascorrerà lo stesso numero di giorni presso CP_2
ciascun genitore, secondo tempi e modalità che verranno concordemente individuati dagli stessi genitori;
Dispone che il signor con decorrenza dal dicembre 2024, contribuisca al mantenimento CP_1 dei figli versando alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 Pt_1
Per (€ 150,00 per ed € 100,00 per ), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima CP_2
rivalutazione nel mese di dicembre 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi, richiamando il Protocollo di intesa tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino del
15 marzo 2016;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 10418/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
VITTORIO AMEDEO II 21, TORINO presso lo studio dell'avv. MARTIN PATRIZIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
CRIMEA 6, TORINO presso lo studio dell'avv. NOTARISTEFANO MARINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] CP_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note d'udienza congiunte depositate in data 4.12.2024.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Parte_1 Controparte_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 10.06.2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione
Per di un contributo per il mantenimento di e di , primogenito della coppia, maggiorenne ma CP_2
non economicamente autosufficiente.
Si è costituito Controparte_1
All'udienza del 29.10.2024 le parti venivano sentite ed all'esito, la causa veniva rinviata per l'audizione del minore.
Nelle more del giudizio, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, instando per la sostituzione dell'udienza con il deposito note scritte ed il Giudice assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le sole conclusioni congiunte.
Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del minore, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, avuto riguardo a quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione di CP_2 appaia, in base all'art. 337 octies c.c., superflua, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Spese di lite compensate in considerazione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo tra le parti, in conformità alle condizioni di seguito riportate:
Affida il figlio minorenne ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità CP_2
genitoriale riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e con stabile residenza e collocazione prevalente dello stesso presso l'abitazione materna;
Dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé secondo le intese che verranno raggiunte CP_2
fra i genitori e comunque, in difetto di diverso accordo e compatibilmente con gli impegni e le esigenze del ragazzo, a settimane alterne dal venerdì pomeriggio al mercoledì successivo, con rientro presso l'abitazione materna dopo cena. Tale turnazione verrà seguita anche durante il periodo estivo, tranne che nelle settimane di vacanza che verranno concordate tra le parti entro il 30 aprile di ciascun anno. Durante le vacanze scolastiche natalizie, trascorrerà lo stesso numero di giorni presso CP_2
ciascun genitore, secondo tempi e modalità che verranno concordemente individuati dagli stessi genitori;
Dispone che il signor con decorrenza dal dicembre 2024, contribuisca al mantenimento CP_1 dei figli versando alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 Pt_1
Per (€ 150,00 per ed € 100,00 per ), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima CP_2
rivalutazione nel mese di dicembre 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi, richiamando il Protocollo di intesa tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino del
15 marzo 2016;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.