CA
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello il giorno 26 giugno 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2950/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Ruocco n°15, C.F.: e nato a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
18/06/1979 e residente in [...], C.F.:
[...]
, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Arcangelo Fele C.F._2
C.F. e Daniela Sodano C.F. , presso i quali CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliano in Napoli al C.so Ponticelli n°52 come da mandato a margine del ricorso di primo grado. Gli stessi Avvocati Arcangelo Fele e Daniela Sodano hanno dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 133,134,136, e 137 c.p.c., come innovati ed aggiunti dal
D.L.14/03/2005 n°35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 Maggio 2005 n°80, di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 081/5771482 e/o indirizzo pec:
Email_1 Email_2
APPELLANTI
E
(C.F. ), con sede in Corso Giovanni Agnelli Controparte_1 P.IVA_1
200, 10135 Torino, in persona del legale rapp.te pro tempore, dott. , in virtù dei Controparte_2 poteri conferitigli da procura allegata al fascicolo, domiciliato per la carica presso la sede della
Società e quivi elettivamente domiciliato in Napoli, al Viale Antonio Gramsci n. 14, presso lo Studio
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo
1 (C.F. pec: e CodiceFiscale_5 Email_3
Maddalena De Rosa (C.F. ), come da delega rilasciata in calce al ricorso CodiceFiscale_6 notificato della quale è estratta copia informatica per immagine che è inserita nella busta telematica contenente la memoria di costituzione
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1657/2023 pubblicata il 9 novembre 2023
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Nola, quale Giudice del Lavoro, respinse il ricorso depositato in data 17.09.2020 con il quale e - Parte_1 Parte_2 dipendenti della società appellata in servizio presso il Polo Logistico di Nola- impugnarono i provvedimenti datoriali del 14.06.2019, con i quali era stata inflitta ad la Parte_1 sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 3 giorni e a la Parte_2 sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzioni per 1 giorno, e chiesero che fosse Cont dichiarata l'illegittimità degli stessi con conseguente condanna della (ora ) al CP_1 CP_1 pagamento della retribuzione indebitamente trattenuta, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione. A fondamento della propria decisione, il primo giudice -dopo aver respinto l'eccezione di tardività della contestazione- ritenne che i fatti contestati -non adeguatamente smentiti dagli incolpati- fossero adeguatamente dimostrati dalla documentazione fiscale allegata oltre che dal riferimento al registro mensa che attestavano l'indebita percezione di rimborsi per spese non sostenute dai due trasfertisti.
Con ricorso depositato in data 30.11.2023, e hanno Parte_1 Parte_2 impugnato la sentenza in oggetto affidando il gravame a tre motivi: con il primo, hanno dedotto l'erroneità della decisione con la quale è stata respinta l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare;
con il secondo, hanno lamentato l'errata valutazione di proporzionalità delle sanzioni irrogate;
infine, con il terzo motivo hanno censurato la statuizione con cui è stata affermata al sussistenza degli elementi costitutivi dei fatti contestati pur in assenza di prova. Sulla base di tali argomenti, gli appellanti hanno formulato le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi innanzi esposti, l'illegittimità, nullità ed inefficacia delle sanzioni disciplinari irrogate ai ricorrenti e precisamente al Sig. la sospensione di giorni tre dal lavoro e dalla Parte_1 retribuzione e per il Sig. di giorni uno dal lavoro e dalla retribuzione e, per Parte_2
l'effetto, 2) Condannare la in persona del suo legale rapp.te pro tempore, alla Controparte_4 retribuzione in favore dei ricorrenti indebitamente trattenuta ovvero per il Sig. la Parte_1
2 retribuzione di tre giornate lavorative e per il Sig. la retribuzione di una Parte_2 giornata lavorativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge. 3) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari”.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio la società
(già che ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. Controparte_1 CP_5
Nelle more del giudizio, è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione dell'udienza del giorno 26 giugno 2025.
Acquisite le note di trattazione, assunta la riserva, all'esito della camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 la controversia è stata definita nei termini di seguito espressi.
Osserva la Corte che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Prima di esaminare il motivo di gravame con cui si sottolinea l'erroneità della statuizione di rigetto dell'eccezione di intempestività delle contestazioni occorre rammentare che la Corte di
Cassazione ha più volte statuito che in materia di licenziamento disciplinare (ma i principi valgono a maggior ragione nei casi di sanzioni conservative) l'immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e buona fede, si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e deve intendersi in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo in ragione dell'accertamento della condotta del dipendente (cfr.Cass. n. 7467/2023). In ogni caso, si evidenzia che il principio dell'immediatezza della sanzione disciplinare è posto come tutela del lavoratore, ai quali deve essere garantita la possibilità di individuare i fatti a lui contestati e così difendersi.
Ebbene, nel caso in esame, secondo quanto dedotto dalla società appellata sin dalle difese spiegate nel corso del primo grado di giudizio “ la vicenda in oggetto trae origine da un'indagine interna disposta dalla società datrice di lavoro degli odierni appellanti nel corso della quale emerse la prassi di alcuni trasfertisti di richiedere il rimborso di ricevute e giustificativi di spesa irregolari
(perché recanti insanabili vizi formali tali da renderli non validi a fini fiscali) o “impossibili” perché relativi a pasti che per svariate ragioni non potevano essere stati effettivamente consumati (perché il dipendente risultava essere a mensa in occasione del pasto oggetto di richiesta di rimborso, oppure perché il ristorante del cui scontrino si richiedeva il rimborso risultava chiuso negli orari o nei giorni della settimana indicati nei giustificativi medesimi, ecc.). All'esito di tali accertamenti, sfociati nel dicembre 2017 in una serie di procedimenti disciplinari all'indirizzo dei dipendenti coinvolti (molti dei quali terminati con un provvedimento di licenziamento) la società decideva di riaprire l'indagine ed estenderla anche ai trasfertisti operanti presso altri stabilimenti (non più solo
Torino , con lo svolgimento di verifiche a tappeto e su tutti i rimborsi concessi ai trasfertisti CP_6 all'incirca dalla prima metà del 2017. Anche in questo caso all'Audit è stato richiesto di incrociare i
3 dati emersi dai giustificativi di spesa con quelli relativi: alla turnazione dei lavoratori coinvolti, all'orario di timbratura in entrata e in uscita, alla durata della eventuale trasferta, alle data e ora degli eventuali viaggi di andata e ritorno. Al contempo, le verifiche sono state estese agli esercizi commerciali interessati (ristoranti, bar, pizzerie, ecc.), rispetto ai quali l'audit ha indagato giorni e orari di apertura, servizi effettivamente offerti alla clientela, collocazione geografica onde verificare che fossero “fruibili” (almeno in via astratta) dal dipendente in una determinata data/ora….. Nel maggio del 2019 l produceva i report frutto delle descritte indagini, in conseguenza CP_7 dei quali la Società ha avviato dei nuovi procedimenti disciplinari, due dei quali hanno interessato i sigg.ri e ”. Parte_1 Parte_2
Il datore di lavoro ha fornito, quindi, ampia spiegazione circa le ragioni per le quali la contestazione dei fatti addebitati ai dipendenti sia avvenuta dopo un considerevole lasso di tempo, sottolineando come solo l'esecuzione di accurate e complesse indagini (disposte dopo l'acquisizione casuale -nel 2017- di notizie circa la prassi dei rimborsi fraudolenti invalsa tra alcuni trasfertisti) abbia potuto produrre il risultato della scoperta delle vicende che hanno coinvolto i due dipendenti odierni appellanti.
Tali deduzioni difensive non sono state contestate dai due dipendenti, i quali non hanno negato l'andamento delle indagini interne, limitandosi a lamentare apoditticamente la violazione del proprio diritto di difesa in ragione del tempo trascorso.
Per poter valutare la doglianza, occorre prendere in esame le missive dalle quali hanno tratto origine i procedimenti disciplinari.
Con lettera di contestazione del 04.06.2019 al ricorrente è stato Parte_1 contestato quanto segue: “…con la presente le contestiamo i comportamenti sottorappresentati, da
Lei posti in essere durante la sue trasferte in Torino…solo di recente la Società ha scoperto la diffusione di pratiche truffaldine…finalizzate all'ottenimento di rimborsi spese inesistenti o comunque non spettanti…
- 29 maggio 2017: Per la giornata del 29 maggio 2017, in cui ha prestato la Sua attività lavorativa in Azienda con ingresso alle ore 05:31 e uscita alle ore 14:00, Ella richiedeva all'Azienda il rimborso delle spese relative al pranzo e alla cena presentando le ricevute n. 68 e 70 del 29 maggio 2017, rispettivamente delle ore 20:52 e 20:53, ciascuna per euro 35,00, rilasciate dal ristorante “Mister Vino”, sito in Torino, via Beccaria 24B. Le suddette somme Le venivano successivamente rimborsate dall . Abbiamo ora verificato che gli scontrini risultano emessi Pt_3 in sequenza (nn. 68 e 70) nell'arco di un solo minuto (20:52 e 20:53), incompatibilmente con il consumo del pranzo. Peraltro, lo stesso 29 maggio 2017 Lei risulta aver consumato il pranzo presso la mensa aziendale;
4 - 28 luglio 2017: Per la giornata del 28 luglio 2017, in cui ha prestato la Sua attività lavorativa in Azienda con ingresso alle ore 05:33 e uscita alle ore 14:00, Ella richiedeva all'Azienda il rimborso delle spese relative al pranzo presentando la ricevuta n. 11, datata 28 luglio 2017, delle ore 13:27, per Euro 59,00. Lei ha richiesto ed ottenuto il rimborso del pranzo per la giornata sopra specificata;
tuttavia, analogamente a quanto accaduto il 29 maggio, anche in data 28 luglio 2017,
Lei risulta aver consumato il pranzo presso la mensa aziendale» (cfr. all. prod. ric.).
Con lettera di contestazione del 04.06.2019 al ricorrente è stato Parte_2 contestato quanto segue: ““…con la presente le contestiamo i comportamenti sottorappresentati, da Lei posti in essere durante la sue trasferte in Torino…solo di recente la Società ha scoperto la diffusione di pratiche truffaldine…finalizzate all'ottenimento di rimborsi spese inesistenti o comunque non spettanti…
- 28 maggio 2017: Per la giornata del 28 maggio 2017, Ella richiedeva all'Azienda il rimborso delle spese relative al pranzo e alla cena presentando le ricevute n. 20 e 21, datate 28 maggio 2017, entrambe delle ore 22:20, ciascuna per euro 35,00, rilasciate dal ristorante “Mister
Vino”, sito in Torino, via Beccaria 24B. Le suddette somme Le venivano successivamente rimborsate dall . Abbiamo ora verificato che gli scontrini risultano emessi in sequenza (nn. Pt_3
20 e 21 ed alla medesima ora, incompatibilmente con la richiesta di rimborso del pranzo”
La lettura delle due missive evidenzia come le contestazioni siano precise e circostanziate: sono indicati con esattezza gli elementi documentali acquisiti (scontrini con indicazione degli esercizi commerciali e registri mensa con relative annotazioni) e sono evidenziate le discrasie (due scontrini emessi in successione temporale per pasti che avrebbero dovuto essere consumati in orari completamente diversi e distanziati).
Di fronte alla molteplicità dei dati contestati i dipendenti avrebbero potuto agevolmente risalire alle vicende;
avrebbero potuto giustificare la presentazione di scontrini emessi per pranzi e cene “contestualmente consumati”, avrebbero potuto assumere -anche a distanza di tempo- una posizione difensiva significativa, atteso che tali evenienze non potevano essere oggetto di oblio, specie per la “singolarità” della prassi adottata.
Al contrario, entrambi i dipendenti, in data 7.06.2019, si sono limitati a lamentare la tardività delle contestazioni (cfr. giustificazioni allegate al fascicolo), senza nemmeno riservare di fornire delucidazioni a seguito di verifiche personali che ben potevano essere compiute, sussistendo un onere di correttezza e buona fede che incombe anche sul lavoratore attinto da precise contestazioni. Non bisogna dimenticare, infatti, che nell'ambito del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione, le giustificazioni costituiscono espressione dell'onere di collaborazione del dipendente che a fronte di una contestazione precisa deve aiutare il datore di
5 lavoro ad inquadrare esattamente la condotta ascritta, onde verificare se la stessa sia connotata da antigiuridicità.
Ebbene, nel caso in esame la difesa dei dipendenti è risultata apodittica e tautologica, poiché gli stessi si sono arroccati su una posizione difensiva attraverso la quale si sono avvalsi della facoltà di non rispondere a censure che ritenevano -ingiustamente- tardive.
Come già si è detto, infatti, tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e del numero dei dipendenti trasfertisti;
della mole di documenti da esaminare e dei dati da riscontrare;
il lasso temporale intercorso dall'inizio delle indagini a quello delle contestazioni non appare ingiustificato.
Peraltro, non è stato in alcun modo dedotto o provato che -prima della consegna dell'Audit del
2019- l fosse già a conoscenza delle vicende che hanno interessato i due dipendenti. Pt_3
In conclusione, il primo motivo di gravame deve essere respinto sia per l'insussistenza di un'inerzia ingiustificata addebitabile al datore di lavoro sia per il rispetto pieno del diritto di difesa dei dipendenti, diritto che non è stato esercitato senza giustificazione alcuna.
Giungendo agli altri motivi di gravame la Corte rileva che gli appellanti affermano che la società datrice di lavoro avrebbe omesso di fornire la prove dei fatti contestati e che il giudice avrebbe ritenuto immotivatamente proporzionate le sanzioni, senza valutare la norma del codice deontologico che prevede una pluralità di sanzioni conservative meno invasive.
Le due censure, formulate in modo generico (ai limiti dell'inammissibilità) devono essere disattese.
Quanto all'assolvimento dell'onere probatorio da parte del datore di lavoro è appena il caso di rilevare che i fatti specificamente indicati non sono stati contestati e che il datore di lavoro ha indicato ed allegato le ricevute degli esercizi commerciali, oltre che le risultanze del registro mensa. A fronte della puntuale indicazione degli elementi costitutivi della condotta sanzionata le parti si sono limitate a rivendicare un diritto di difesa che non hanno inteso in alcun modo esercitare.
Quanto alla proporzionalità tra i fatti e le sanzioni, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure i fatti contestati (fraudolenta esibizione di documenti fiscali artatamente acquisiti, con conseguente vantaggio economico e danno per l ) rientrino nell'art. 22 lettera Pt_3
o), traducendosi in fatti commessi in violazione delle norme circa i trasfertisti che hanno determinato conseguenze pregiudizievoli per la disciplina (oltre che per l'economia) dello stabilimento.
Il giudice ha motivato in proposito, evidenziando anche la giustificata differenza di trattamento riservato ai due dipendenti in considerazione del numero di violazioni contestate.
6 A fronte dello sforzo di motivazione del giudice di prime cure, gli appellanti – dopo aver trascritto le norme del codice deontologico- si sono limitati a dire: “Nel caso di specie è pertanto,, palese la violazione da parte della società del principio di proporzionalità per non avere rispettato la gradualità delle sanzioni”.
In definitiva, quindi, non sono state rappresentate censure concrete che inducano a disattendere il ragionamento condotto da giudice di prima istanza, che in questa sede si condivide.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la sentenza deve essere confermata anche quanto alla statuizione relativa alle spese processuali (in assenza di censure al riguardo).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore indeterminabile della stessa (dovendo accertarsi la legittimità delle sanzioni, con indagine che esula dal mero dato economico) di complessità bassa (tenuto conto della scarsa entità delle sanzioni comminate)..
Sussistono in astratto i presupposti per il versamento da parte della parte appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, trattandosi di gravame introdotto successivamente al 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del Controparte_8 grado che liquida in complessivi euro 4.996,00 oltre IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso forfettario delle spese generali;
3) dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio dott.ssa Anna Carla Catalano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello il giorno 26 giugno 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2950/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Ruocco n°15, C.F.: e nato a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
18/06/1979 e residente in [...], C.F.:
[...]
, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Arcangelo Fele C.F._2
C.F. e Daniela Sodano C.F. , presso i quali CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliano in Napoli al C.so Ponticelli n°52 come da mandato a margine del ricorso di primo grado. Gli stessi Avvocati Arcangelo Fele e Daniela Sodano hanno dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 133,134,136, e 137 c.p.c., come innovati ed aggiunti dal
D.L.14/03/2005 n°35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 Maggio 2005 n°80, di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 081/5771482 e/o indirizzo pec:
Email_1 Email_2
APPELLANTI
E
(C.F. ), con sede in Corso Giovanni Agnelli Controparte_1 P.IVA_1
200, 10135 Torino, in persona del legale rapp.te pro tempore, dott. , in virtù dei Controparte_2 poteri conferitigli da procura allegata al fascicolo, domiciliato per la carica presso la sede della
Società e quivi elettivamente domiciliato in Napoli, al Viale Antonio Gramsci n. 14, presso lo Studio
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo
1 (C.F. pec: e CodiceFiscale_5 Email_3
Maddalena De Rosa (C.F. ), come da delega rilasciata in calce al ricorso CodiceFiscale_6 notificato della quale è estratta copia informatica per immagine che è inserita nella busta telematica contenente la memoria di costituzione
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1657/2023 pubblicata il 9 novembre 2023
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Nola, quale Giudice del Lavoro, respinse il ricorso depositato in data 17.09.2020 con il quale e - Parte_1 Parte_2 dipendenti della società appellata in servizio presso il Polo Logistico di Nola- impugnarono i provvedimenti datoriali del 14.06.2019, con i quali era stata inflitta ad la Parte_1 sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 3 giorni e a la Parte_2 sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzioni per 1 giorno, e chiesero che fosse Cont dichiarata l'illegittimità degli stessi con conseguente condanna della (ora ) al CP_1 CP_1 pagamento della retribuzione indebitamente trattenuta, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione. A fondamento della propria decisione, il primo giudice -dopo aver respinto l'eccezione di tardività della contestazione- ritenne che i fatti contestati -non adeguatamente smentiti dagli incolpati- fossero adeguatamente dimostrati dalla documentazione fiscale allegata oltre che dal riferimento al registro mensa che attestavano l'indebita percezione di rimborsi per spese non sostenute dai due trasfertisti.
Con ricorso depositato in data 30.11.2023, e hanno Parte_1 Parte_2 impugnato la sentenza in oggetto affidando il gravame a tre motivi: con il primo, hanno dedotto l'erroneità della decisione con la quale è stata respinta l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare;
con il secondo, hanno lamentato l'errata valutazione di proporzionalità delle sanzioni irrogate;
infine, con il terzo motivo hanno censurato la statuizione con cui è stata affermata al sussistenza degli elementi costitutivi dei fatti contestati pur in assenza di prova. Sulla base di tali argomenti, gli appellanti hanno formulato le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi innanzi esposti, l'illegittimità, nullità ed inefficacia delle sanzioni disciplinari irrogate ai ricorrenti e precisamente al Sig. la sospensione di giorni tre dal lavoro e dalla Parte_1 retribuzione e per il Sig. di giorni uno dal lavoro e dalla retribuzione e, per Parte_2
l'effetto, 2) Condannare la in persona del suo legale rapp.te pro tempore, alla Controparte_4 retribuzione in favore dei ricorrenti indebitamente trattenuta ovvero per il Sig. la Parte_1
2 retribuzione di tre giornate lavorative e per il Sig. la retribuzione di una Parte_2 giornata lavorativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge. 3) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari”.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio la società
(già che ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. Controparte_1 CP_5
Nelle more del giudizio, è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione dell'udienza del giorno 26 giugno 2025.
Acquisite le note di trattazione, assunta la riserva, all'esito della camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 la controversia è stata definita nei termini di seguito espressi.
Osserva la Corte che l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Prima di esaminare il motivo di gravame con cui si sottolinea l'erroneità della statuizione di rigetto dell'eccezione di intempestività delle contestazioni occorre rammentare che la Corte di
Cassazione ha più volte statuito che in materia di licenziamento disciplinare (ma i principi valgono a maggior ragione nei casi di sanzioni conservative) l'immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e buona fede, si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e deve intendersi in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo in ragione dell'accertamento della condotta del dipendente (cfr.Cass. n. 7467/2023). In ogni caso, si evidenzia che il principio dell'immediatezza della sanzione disciplinare è posto come tutela del lavoratore, ai quali deve essere garantita la possibilità di individuare i fatti a lui contestati e così difendersi.
Ebbene, nel caso in esame, secondo quanto dedotto dalla società appellata sin dalle difese spiegate nel corso del primo grado di giudizio “ la vicenda in oggetto trae origine da un'indagine interna disposta dalla società datrice di lavoro degli odierni appellanti nel corso della quale emerse la prassi di alcuni trasfertisti di richiedere il rimborso di ricevute e giustificativi di spesa irregolari
(perché recanti insanabili vizi formali tali da renderli non validi a fini fiscali) o “impossibili” perché relativi a pasti che per svariate ragioni non potevano essere stati effettivamente consumati (perché il dipendente risultava essere a mensa in occasione del pasto oggetto di richiesta di rimborso, oppure perché il ristorante del cui scontrino si richiedeva il rimborso risultava chiuso negli orari o nei giorni della settimana indicati nei giustificativi medesimi, ecc.). All'esito di tali accertamenti, sfociati nel dicembre 2017 in una serie di procedimenti disciplinari all'indirizzo dei dipendenti coinvolti (molti dei quali terminati con un provvedimento di licenziamento) la società decideva di riaprire l'indagine ed estenderla anche ai trasfertisti operanti presso altri stabilimenti (non più solo
Torino , con lo svolgimento di verifiche a tappeto e su tutti i rimborsi concessi ai trasfertisti CP_6 all'incirca dalla prima metà del 2017. Anche in questo caso all'Audit è stato richiesto di incrociare i
3 dati emersi dai giustificativi di spesa con quelli relativi: alla turnazione dei lavoratori coinvolti, all'orario di timbratura in entrata e in uscita, alla durata della eventuale trasferta, alle data e ora degli eventuali viaggi di andata e ritorno. Al contempo, le verifiche sono state estese agli esercizi commerciali interessati (ristoranti, bar, pizzerie, ecc.), rispetto ai quali l'audit ha indagato giorni e orari di apertura, servizi effettivamente offerti alla clientela, collocazione geografica onde verificare che fossero “fruibili” (almeno in via astratta) dal dipendente in una determinata data/ora….. Nel maggio del 2019 l produceva i report frutto delle descritte indagini, in conseguenza CP_7 dei quali la Società ha avviato dei nuovi procedimenti disciplinari, due dei quali hanno interessato i sigg.ri e ”. Parte_1 Parte_2
Il datore di lavoro ha fornito, quindi, ampia spiegazione circa le ragioni per le quali la contestazione dei fatti addebitati ai dipendenti sia avvenuta dopo un considerevole lasso di tempo, sottolineando come solo l'esecuzione di accurate e complesse indagini (disposte dopo l'acquisizione casuale -nel 2017- di notizie circa la prassi dei rimborsi fraudolenti invalsa tra alcuni trasfertisti) abbia potuto produrre il risultato della scoperta delle vicende che hanno coinvolto i due dipendenti odierni appellanti.
Tali deduzioni difensive non sono state contestate dai due dipendenti, i quali non hanno negato l'andamento delle indagini interne, limitandosi a lamentare apoditticamente la violazione del proprio diritto di difesa in ragione del tempo trascorso.
Per poter valutare la doglianza, occorre prendere in esame le missive dalle quali hanno tratto origine i procedimenti disciplinari.
Con lettera di contestazione del 04.06.2019 al ricorrente è stato Parte_1 contestato quanto segue: “…con la presente le contestiamo i comportamenti sottorappresentati, da
Lei posti in essere durante la sue trasferte in Torino…solo di recente la Società ha scoperto la diffusione di pratiche truffaldine…finalizzate all'ottenimento di rimborsi spese inesistenti o comunque non spettanti…
- 29 maggio 2017: Per la giornata del 29 maggio 2017, in cui ha prestato la Sua attività lavorativa in Azienda con ingresso alle ore 05:31 e uscita alle ore 14:00, Ella richiedeva all'Azienda il rimborso delle spese relative al pranzo e alla cena presentando le ricevute n. 68 e 70 del 29 maggio 2017, rispettivamente delle ore 20:52 e 20:53, ciascuna per euro 35,00, rilasciate dal ristorante “Mister Vino”, sito in Torino, via Beccaria 24B. Le suddette somme Le venivano successivamente rimborsate dall . Abbiamo ora verificato che gli scontrini risultano emessi Pt_3 in sequenza (nn. 68 e 70) nell'arco di un solo minuto (20:52 e 20:53), incompatibilmente con il consumo del pranzo. Peraltro, lo stesso 29 maggio 2017 Lei risulta aver consumato il pranzo presso la mensa aziendale;
4 - 28 luglio 2017: Per la giornata del 28 luglio 2017, in cui ha prestato la Sua attività lavorativa in Azienda con ingresso alle ore 05:33 e uscita alle ore 14:00, Ella richiedeva all'Azienda il rimborso delle spese relative al pranzo presentando la ricevuta n. 11, datata 28 luglio 2017, delle ore 13:27, per Euro 59,00. Lei ha richiesto ed ottenuto il rimborso del pranzo per la giornata sopra specificata;
tuttavia, analogamente a quanto accaduto il 29 maggio, anche in data 28 luglio 2017,
Lei risulta aver consumato il pranzo presso la mensa aziendale» (cfr. all. prod. ric.).
Con lettera di contestazione del 04.06.2019 al ricorrente è stato Parte_2 contestato quanto segue: ““…con la presente le contestiamo i comportamenti sottorappresentati, da Lei posti in essere durante la sue trasferte in Torino…solo di recente la Società ha scoperto la diffusione di pratiche truffaldine…finalizzate all'ottenimento di rimborsi spese inesistenti o comunque non spettanti…
- 28 maggio 2017: Per la giornata del 28 maggio 2017, Ella richiedeva all'Azienda il rimborso delle spese relative al pranzo e alla cena presentando le ricevute n. 20 e 21, datate 28 maggio 2017, entrambe delle ore 22:20, ciascuna per euro 35,00, rilasciate dal ristorante “Mister
Vino”, sito in Torino, via Beccaria 24B. Le suddette somme Le venivano successivamente rimborsate dall . Abbiamo ora verificato che gli scontrini risultano emessi in sequenza (nn. Pt_3
20 e 21 ed alla medesima ora, incompatibilmente con la richiesta di rimborso del pranzo”
La lettura delle due missive evidenzia come le contestazioni siano precise e circostanziate: sono indicati con esattezza gli elementi documentali acquisiti (scontrini con indicazione degli esercizi commerciali e registri mensa con relative annotazioni) e sono evidenziate le discrasie (due scontrini emessi in successione temporale per pasti che avrebbero dovuto essere consumati in orari completamente diversi e distanziati).
Di fronte alla molteplicità dei dati contestati i dipendenti avrebbero potuto agevolmente risalire alle vicende;
avrebbero potuto giustificare la presentazione di scontrini emessi per pranzi e cene “contestualmente consumati”, avrebbero potuto assumere -anche a distanza di tempo- una posizione difensiva significativa, atteso che tali evenienze non potevano essere oggetto di oblio, specie per la “singolarità” della prassi adottata.
Al contrario, entrambi i dipendenti, in data 7.06.2019, si sono limitati a lamentare la tardività delle contestazioni (cfr. giustificazioni allegate al fascicolo), senza nemmeno riservare di fornire delucidazioni a seguito di verifiche personali che ben potevano essere compiute, sussistendo un onere di correttezza e buona fede che incombe anche sul lavoratore attinto da precise contestazioni. Non bisogna dimenticare, infatti, che nell'ambito del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione, le giustificazioni costituiscono espressione dell'onere di collaborazione del dipendente che a fronte di una contestazione precisa deve aiutare il datore di
5 lavoro ad inquadrare esattamente la condotta ascritta, onde verificare se la stessa sia connotata da antigiuridicità.
Ebbene, nel caso in esame la difesa dei dipendenti è risultata apodittica e tautologica, poiché gli stessi si sono arroccati su una posizione difensiva attraverso la quale si sono avvalsi della facoltà di non rispondere a censure che ritenevano -ingiustamente- tardive.
Come già si è detto, infatti, tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e del numero dei dipendenti trasfertisti;
della mole di documenti da esaminare e dei dati da riscontrare;
il lasso temporale intercorso dall'inizio delle indagini a quello delle contestazioni non appare ingiustificato.
Peraltro, non è stato in alcun modo dedotto o provato che -prima della consegna dell'Audit del
2019- l fosse già a conoscenza delle vicende che hanno interessato i due dipendenti. Pt_3
In conclusione, il primo motivo di gravame deve essere respinto sia per l'insussistenza di un'inerzia ingiustificata addebitabile al datore di lavoro sia per il rispetto pieno del diritto di difesa dei dipendenti, diritto che non è stato esercitato senza giustificazione alcuna.
Giungendo agli altri motivi di gravame la Corte rileva che gli appellanti affermano che la società datrice di lavoro avrebbe omesso di fornire la prove dei fatti contestati e che il giudice avrebbe ritenuto immotivatamente proporzionate le sanzioni, senza valutare la norma del codice deontologico che prevede una pluralità di sanzioni conservative meno invasive.
Le due censure, formulate in modo generico (ai limiti dell'inammissibilità) devono essere disattese.
Quanto all'assolvimento dell'onere probatorio da parte del datore di lavoro è appena il caso di rilevare che i fatti specificamente indicati non sono stati contestati e che il datore di lavoro ha indicato ed allegato le ricevute degli esercizi commerciali, oltre che le risultanze del registro mensa. A fronte della puntuale indicazione degli elementi costitutivi della condotta sanzionata le parti si sono limitate a rivendicare un diritto di difesa che non hanno inteso in alcun modo esercitare.
Quanto alla proporzionalità tra i fatti e le sanzioni, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure i fatti contestati (fraudolenta esibizione di documenti fiscali artatamente acquisiti, con conseguente vantaggio economico e danno per l ) rientrino nell'art. 22 lettera Pt_3
o), traducendosi in fatti commessi in violazione delle norme circa i trasfertisti che hanno determinato conseguenze pregiudizievoli per la disciplina (oltre che per l'economia) dello stabilimento.
Il giudice ha motivato in proposito, evidenziando anche la giustificata differenza di trattamento riservato ai due dipendenti in considerazione del numero di violazioni contestate.
6 A fronte dello sforzo di motivazione del giudice di prime cure, gli appellanti – dopo aver trascritto le norme del codice deontologico- si sono limitati a dire: “Nel caso di specie è pertanto,, palese la violazione da parte della società del principio di proporzionalità per non avere rispettato la gradualità delle sanzioni”.
In definitiva, quindi, non sono state rappresentate censure concrete che inducano a disattendere il ragionamento condotto da giudice di prima istanza, che in questa sede si condivide.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la sentenza deve essere confermata anche quanto alla statuizione relativa alle spese processuali (in assenza di censure al riguardo).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore indeterminabile della stessa (dovendo accertarsi la legittimità delle sanzioni, con indagine che esula dal mero dato economico) di complessità bassa (tenuto conto della scarsa entità delle sanzioni comminate)..
Sussistono in astratto i presupposti per il versamento da parte della parte appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, trattandosi di gravame introdotto successivamente al 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del Controparte_8 grado che liquida in complessivi euro 4.996,00 oltre IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso forfettario delle spese generali;
3) dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio dott.ssa Anna Carla Catalano
7