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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 3622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3622 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8766/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.7.2025 da
1) Parte_1 nata a [...], in data [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
con l'Avv. Carlotta Cornia del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alberto Fumagalli presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano, in data 29/04/2006, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al Numero 0182, Registro 01, Parte 2, Serie A, anno 2006, scegliendo il regime della comunione legale dei beni
Dalla loro unione è nato a [...], in data [...], il figlio minore cittadino Persona_1 italiano, C.F , residente dalla nascita in Milano, in Via Val d'Intelvi n. 4 C.F._3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/07/25 ed integrato in data 7.11.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
d. con riferimento al giorno di Natale e alla Vigilia, alternerà di anno in anno Per_1 la sera della vigilia con la giornata di Natale;
anche i periodi 26/12 - 31/12 compresi di ogni anno verranno alternati di anno in anno così come il periodo 01/01 - 06/01 compresi di ogni anno, e. con riferimento ai ponti scolastici si precisa che gli stessi verranno sempre alternati tra i genitori, f. con riferimento alle vacanze pasquali alternerà il giorno di Pasqua e il Per_1 giorno di Pasquetta con ciascun genitore, g. il giorno del compleanno di verrà trascorso dal ragazzo se possibile con Per_1 entrambi i genitori anche prevedendo il pranzo con uno e la cena con l'altro o se non verrà trovato un accordo in tal senso, prevedendo che quando detta giornata cadrà negli anni pari verrà trascorsa con il padre e quella degli anni dispari con la madre, h. il giorno del compleanno di ciascun genitore verrà trascorso dal ragazzo con il festeggiato, così come il compleanno della nonna materna o la domenica del week end immediatamente successivo verrà goduto dal minore con la stessa stante il forte legame tra nipote e nonna. 6. Quanto al mantenimento di il signor si impegna a versare entro il Per_1 Pt_2 10 di ogni mese l'importo di € 1.000,00 per n. 12 mensilità annue con prima rivalutazione ISTAT a gennaio 2026 a titolo di mantenimento ordinario, oltre al 60% delle spese straordinarie di stesso in conformità al protocollo milanese al Per_1 riguardo. I versamenti dovranno avvenire nei termini di cui sopra all'IBAN intestato alla signora e che verrà reso noto entro il termine per il deposito delle note scritte Pt_1 stante la rinuncia dei coniugi alla comparizione personale degli stessi.6
7. Qualsiasi agevolazione per il figlio come l'assegno unico verrà attribuita al 100% alla signora Pt_1
8. L'accordo scritto tra le parti preso nell'interesse esclusivo di deroga Per_1 ciascuna delle clausole di cui sopra.
9. Quanto alla casa coniugale e al box di pertinenza:
1. gli stessi vengono assegnati alla signora che si assumerà il 100% delle spese Pt_1 condominiali ordinarie oltre a quelle relative alla luce, al gas, al telefono e pagina 2 di 5 all'abbonamento internet;
le spese straordinarie verranno invece sempre saldate direttamente dal signor Pt_2
2. la signora avrà il diritto di abitazione e l'usufrutto sul detto immobile e sul Pt_1 relativo box così individuati nel Catasto Fabbricati del Comune di Milano: foglio 413, mappale 546, subalterno 11 (la casa coniugale) e foglio 413, mappale 549, subalterno 10 (il box) sino alla fine dell'anno del compimento dei 70 anni della stessa e in particolare fino al 31/12/2045. Questo a prescindere dal raggiungimento o meno dell'indipendenza economica di Per_1 10. Quanto ai residui rapporti patrimoniali tra i coniugi, in regime di comunione dei beni: a. il signor si impegna al versare alla signora l'importo di € 35.000,00 (euro Pt_2 Pt_1 trentacinquemila/00) entro e non oltre la data del 12.11.25 data fissata per il deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 12.11.25 quale regolamentazione dei rapporti di dare – avere tra i coniugi in sede di separazione;
b. si dà atto che il conto cointestato IBAN: [...] tratto su banca INTESA SANPAOLO, Filiale di Milano, Via delle Forze Armate n. 336 verrà chiuso entro la data che verrà fissata per il deposito delle note scritte a fronte della rinuncia dei coniugi dell'udienza in presenza;
7 c. entro e non oltre il termine di cui alle precedenti clausole a) e b), il signor Pt_2 trasferirà sul conto corrente della signora (tramite rimessa di denaro liquido Pt_1
e/o suddivisione dei titoli/depositi vincolati attualmente in essere) l'importo concordato di € 135.000,00 (euro centotrentacinquemila/00) di cui € 100.000,00 (euro centomila/00) a titolo di divisione delle somme presenti sul predetto conto cointestato e € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) quale somma concordata con la moglie, come previsto espressamente dalla superiore clausola a); d. quanto sopra a titolo di scioglimento della comunione.
11. Quanto ai documenti di identità: i genitori si impegnano espressamente e si autorizzano reciprocamente al rinnovo della carta di identità propria e di valida per Per_1 l'espatrio. Le relative spese per il rilascio della stessa del minore (anche quando sarà maggiorenne ma non autosufficiente) verranno ripartite tra i genitori quale spesa straordinaria. Ciascun genitore provvederà invece alle proprie spese. I genitori rilasciano sin da ora il reciproco consenso alla richiesta del passaporto di impegnandosi Per_1 sin da ora a sottoscrivere la necessaria documentazione.
12. Quanto alla propria situazione patrimoniale e reddituale, il signor dichiara: Pt_2
a) di essere cointestatario con la moglie del conto corrente tratto su Banca INTESA SANPAOLO con IBAN: [...]; b) di essere titolare del conto corrente tratto su Banca Unicredit avente il seguente codice IBAN: [...]; c) di essere il proprietario esclusivo dei seguenti beni immobili:
1) casa coniugale sita in Milano, Via Val d'Intelvi n. 4 e relativo box, come già individuati alla superiore clausola n 9, punto 2;
2) altro box ubicato in Milano, Via Val d'Intelvi n. 4;
3) immobile di attuale residenza e box di pertinenza siti in Settimo Milanese (Mi), Via Antonio Gramsci n. 2;8 d) di essere a conoscenza di tutto quanto sotto precisato con riferimento alla situazione patrimoniale e reddituale della moglie. 13. Quanto alla propria situazione patrimoniale e reddituale la signora dichiara: Pt_1 a) di essere cointestataria con il marito del conto corrente tratto su Banca INTESA SANPAOLO con IBAN [...]; b) di essere comproprietaria con madre e fratelli: pagina 3 di 5 1) dell'immobile sito in Sambuco Pistoiese (PT), Località Treppo n. 17/18, per i 2000/9000 dello stesso e con numerosi parenti paterni dei circostanti terreni per i 12/648;
2) dell'immobile ove risiede la madre sito in Varese, in Via Gaspare Gozzi n. 51, per i 100/900 dello stesso;
c) di non avere un'occupazione; d) di essere a conoscenza di tutto quanto sopra precisato con riferimento alla situazione patrimoniale e reddituale del marito. 14 Il signor ha spostato la residenza dalla casa familiare a far tempo dal 27 febbraio Pt_2
2025 e, pertanto, verserà la TARI relativa a tale immobile sino a tale data;
successivamente la TARI stessa sarà a carico della signora Pt_1 15 Le spese legali dei rispettivi difensori saranno di competenza di ciascun coniuge per quanto concordato direttamente con il proprio professionista di riferimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario a Milano, in data 29/04/2006, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al Numero 0182, Registro 01, Parte 2, Serie A, anno 2006, scegliendo il regime della comunione legale dei beni.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura pagina 4 di 5 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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