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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/06/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2728/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2728/2020 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO contumace
Oggi 17 giugno 2025 ad ore 9.35 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. PIPPI PAOLA Parte_1
Nessuno è presente per il - contumace Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Pippi si riporta ai propri atti depositati ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2728/2020 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. PIPPI PAOLA, che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 17.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato la sig.ra proponeva opposizione avanti il Parte_1
Tribunale di Grosseto, con la quale chiedeva l'annullamento, previa sospensiva ,avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 48/2020 emessa dal Dirigente del Servizio Affari Generali del Comune di Orbetello in data 07.08.2020 e notificata il 3 dicembre 2020, con la quale veniva contestata violazione dell'art. 10 comma 1 del Regolamento di Polizia Locale approvato con D.C.C. n. 29 del 29/03/2000 e s.s.m.m.i, in quanto la medesima non avrebbe impedito <<… l' abbandono al suolo di rifiuti domestici contenuti in sacchi di plastica aperti … >> nei quali <<… venivano rinvenuti documenti personali intestati all' obbligato solidale sopra generalizzato. >>.
La ricorrente sosteneva l'illegittimità della sanzione in quanto non vi era prova che la stessa avesse materialmente commesso l'azione contestata.
Nessuno si costituiva per il Comune di Orbetello e, verificata la regolarità della notifica, veniva pagina 2 di 7 dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e con prove per testi.
All'udienza del 17.06.2025, dopo breve discussione il Giudice alla presenza della sola parte ricorrente dava lettura del dispositivo e della sentenza che veniva allegata al verbale di udienza.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
L'ordinanza-ingiunzione oggetto della presente opposizione trae origine dal verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 1329/2016 elevato in data 19.10.2026. Nel verbale l'Agente di P. M.
Capaldo riferisce: << Lo scrivente, in servizio di quartiere Orbetello- Neghelli – Scalo, il giorno
19/10/2016, alle ore 9,15, veniva contattato dalla Centrale Operativa del Comando in intestazione ed inviato in frazione Albinia, Strada del Priorato all' intersezione con Strada vicinale della Radicata per quanto in oggetto. Giunto sul posto alle ore 9,35, accertava la presenza in area cantiere comunale, come in allegato fotografico, di due sacchetti di plastica aperti.
Ritenuto di potersi trovare di fronte ad illecito penale previsto dal T.U. dell'Ambiente, Decreto
Legislativo 152/2006, lo scrivente procedeva all'ispezione del contenuto dei due sacchetti indebitamente abbandonati sul suolo. Dagli elementi acquisiti non si configurava nessun illecito penale.
Altresì, tra gli elementi acquisiti è stata rinvenuta corrispondenza, busta già aperta, contenente lettera indirizzata alla sig.ra residente in [...]
Pertanto, ravvisato l'illecito amministrativo previsto e sanzionato dal vigente regolamento di Polizia
Locale, si elevava sanzione amministrativa a carico della sunnominata Sig.ra per Parte_1 violazione dell'art. 10 comma 1 del vigente Regolamento di Polizia Locale (riferimento verbale di contestazione alle violazioni amministrative n. 11329) “perché non impediva l'abbandono al suolo di rifiuti domestici contenuti in sacchi di plastica aperti. >>.
Con l'odierno ricorso la sig. contestava la metodologia usata per attribuire la paternità del Pt_1 rifiuto e, quindi, per individuare l'autore dell'illecito; sosteneva infatti che non vi era prova che la stessa avesse materialmente commesso l'azione contestata avvenuta solo sulla base di presunzioni prive di concreta valenza probatoria.
Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981, ai fini della legittimità e validità di una sanzione amministrativa non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi dell'illecito ma occorre che il trasgressore sia compiutamente identificato e che la sua condotta possa qualificarsi come dolosa o pagina 3 di 7 colposa in base al principio generale stabilito dalla medesima disposizione normativa, che impone di fondare l'imputabilità della sanzione sulla “responsabilità personale”.
Occorre, su questo punto richiamare la decisione del garante per la tutela dei dati personali del
14.07.2005 che al punto 4 lett. d) così si era espresso: «L'attività di ispezione non costituisce, peraltro, strumento di per sé risolutivo per accertare l'identità del soggetto produttore, dal momento che non sempre risulta agevole provare che il medesimo sacchetto provenga proprio dalla persona individuata mediante una ricerca di elementi presenti nel medesimo. Tale considerazione induce a ritenere che il trasgressore non dovrebbe essere individuato sempre ed esclusivamente attraverso una ricerca nel sacchetto dei rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili, e che quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata». Questo orientamento ha trovato negli anni accoglimento nella giurisprudenza di merito, che ha ritenuto che in questi casi non si possa in maniera obiettiva e certa giungere alla responsabilità dell'autore dell'abbandono, in quanto l'accertamento è fondato su mere congetture prive di riscontri probatori. La pretesa sanzionatoria così accertata viene considerata fondata su elementi di rilevanza meramente indiziari, inidonei a fornire prova certa della responsabilità dell'autore. (Cfr. Tribunale di Venezia n 56 del 16.03.204; Tribunale di Cagliari n 635 del 13.02.2014).
Va detto infatti che spetta all'Amministrazione l'onere probatorio relativo all'attribuzione della condotta illecita al suo autore. In sede di ricorso in opposizione davanti al Tribunale, questa non può essere accolta se non quando vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, spettando all'autorità che ha emesso il provvedimento l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria avanzata, e restando a carico dell'opponente la prova di eventuali fatti impeditivi o estintivi (Cfr. Cass., sentenza n. 3741 del 1999). La giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione consente all'Amministrazione di assolvere il proprio onere probatorio anche ricorrendo a presunzioni semplici (Cfr Cass., sentenza n. 2363 del 2005).
Il semplice ritrovamento di un documento in una busta di rifiuti non presenta i caratteri normativi di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. affinché possa essere posta dal giudice a fondamento della decisione. Esso non consente, pertanto, di risalire dal fatto noto l'attribuibilità di quel documento a quel determinato soggetto, al fatto ignoto la condotta di abbandono del rifiuto. Con tutta evidenza questa ricostruzione rende difficile l'accertamento dell'illecito amministrativo in argomento.
L'organo accertatore, una volta rinvenuto un indizio sull'attribuibilità di quel rifiuto ad un determinato soggetto, potrà e dovrà porre in essere tutte le attività istruttorie possibili, quali assumere a sommarie informazioni il presunto autore, sentire eventuali testimoni, ricercare ulteriori ed univoci indizi.
pagina 4 di 7 Va rilevato inoltre che ai sensi del d.lgs. n.150/2001, i giudizi di opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni di cui all'art. 22 della Legge n. 689/1981 sono regolati dal rito del lavoro. Al caso di specie, dunque, si applica l'art. 416 c.p.c, a norma del quale, il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito. Oltre a ciò, nella memoria difensiva con cui il convenuto avrebbe dovuto costituirsi in giudizio, avrebbe dovuto prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.
Infatti il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.
Con l'ordinanza n. 1921/2019 la Suprema Corte precisa che «consegue che alla P.A., incombe – ove pagina 5 di 7 costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria.».
Non essendosi costituito in giudizio il Comune di Orbetello ha omesso di assolvere all'onere probatorio che su di essa incombe, rinunciando a fornire “fatti costituitivi” in grado di confermare la pretesa punitiva messa in dubbio dall'opponente e quindi la prova di quanto valutato e riportato nel verbale di ingiunzione impugnato.
Da ciò consegue che l'adito Giudicante, dovendo decidere sulla base degli atti disponibili ed in considerazione che l'opposta Pubblica Amministrazione risulti non costituita o comunque irregolarmente costituita, non può che limitarsi a valutare i fatti per come esposti dal ricorrente.
Va poi considerato che la Corte Suprema, con sentenze numero 7296/96 e 373/98, ha ancora stabilito che “nella circostanza in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni soltanto sulla base degli atti a disposizione ed in possesso della Pubblica Amministrazione, la loro mancata produzione da parte dell'Autorità opposta non può non costituire un decisivo elemento di giudizio idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza delle ragioni dell'opponente stesso”.
A ciò si aggiunga che anche i testi escussi all' udienza del 7 febbraio 2023 hanno riferito che nel corso dell' anno 2016 ivi compreso il mese di ottobre, la dimorava abitualmente a Pisa, che i suoi Pt_1 rientri presso l' abitazione dei genitori in Albinia erano del tutto sporadici e che, in particolare, nei giorni precedenti il rinvenimento da parte dei verbalizzanti dei rifiuti oggetto di contestazione ( 19 ottobre 2016 ), non si era allontanata dalla sede universitaria come anche comprovato dagli accessi alla mensa indicati nell'attestazione dell' Azienda Regionale per i diritti dello studio universitario di Pisa ( si veda doc. n.. 3 allegato al ricorso introduttivo del giudizio)
Ebbene all'esito della valutazione degli atti resi disponibili dal solo ricorrente e riscontrata la produzione documentale e le dichiarazioni testimoniali da cui si possono evincere ulteriori elementi a discolpa della è di tutta evidenza l'illegittimità della sanzione emessa e della conseguente Pt_1
ordinanza.
L'opposizione deve essere pertanto accolta e per l'effetto deve essere annullato il provvedimento impugnato.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 48/2020 emessa dal Dirigente del
Servizio Affari Generali del Comune di in data 07.08.2020; CP_1
Condanna il Comune di Orbetello al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 662,00, oltre ad € 43,00 per spese non imponibili ed oltre rimborso forfettario, IVA e cpa.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 17 giugno 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2728/2020 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO contumace
Oggi 17 giugno 2025 ad ore 9.35 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. PIPPI PAOLA Parte_1
Nessuno è presente per il - contumace Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Pippi si riporta ai propri atti depositati ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2728/2020 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. PIPPI PAOLA, che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 17.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato la sig.ra proponeva opposizione avanti il Parte_1
Tribunale di Grosseto, con la quale chiedeva l'annullamento, previa sospensiva ,avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 48/2020 emessa dal Dirigente del Servizio Affari Generali del Comune di Orbetello in data 07.08.2020 e notificata il 3 dicembre 2020, con la quale veniva contestata violazione dell'art. 10 comma 1 del Regolamento di Polizia Locale approvato con D.C.C. n. 29 del 29/03/2000 e s.s.m.m.i, in quanto la medesima non avrebbe impedito <<… l' abbandono al suolo di rifiuti domestici contenuti in sacchi di plastica aperti … >> nei quali <<… venivano rinvenuti documenti personali intestati all' obbligato solidale sopra generalizzato. >>.
La ricorrente sosteneva l'illegittimità della sanzione in quanto non vi era prova che la stessa avesse materialmente commesso l'azione contestata.
Nessuno si costituiva per il Comune di Orbetello e, verificata la regolarità della notifica, veniva pagina 2 di 7 dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e con prove per testi.
All'udienza del 17.06.2025, dopo breve discussione il Giudice alla presenza della sola parte ricorrente dava lettura del dispositivo e della sentenza che veniva allegata al verbale di udienza.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
L'ordinanza-ingiunzione oggetto della presente opposizione trae origine dal verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 1329/2016 elevato in data 19.10.2026. Nel verbale l'Agente di P. M.
Capaldo riferisce: << Lo scrivente, in servizio di quartiere Orbetello- Neghelli – Scalo, il giorno
19/10/2016, alle ore 9,15, veniva contattato dalla Centrale Operativa del Comando in intestazione ed inviato in frazione Albinia, Strada del Priorato all' intersezione con Strada vicinale della Radicata per quanto in oggetto. Giunto sul posto alle ore 9,35, accertava la presenza in area cantiere comunale, come in allegato fotografico, di due sacchetti di plastica aperti.
Ritenuto di potersi trovare di fronte ad illecito penale previsto dal T.U. dell'Ambiente, Decreto
Legislativo 152/2006, lo scrivente procedeva all'ispezione del contenuto dei due sacchetti indebitamente abbandonati sul suolo. Dagli elementi acquisiti non si configurava nessun illecito penale.
Altresì, tra gli elementi acquisiti è stata rinvenuta corrispondenza, busta già aperta, contenente lettera indirizzata alla sig.ra residente in [...]
Pertanto, ravvisato l'illecito amministrativo previsto e sanzionato dal vigente regolamento di Polizia
Locale, si elevava sanzione amministrativa a carico della sunnominata Sig.ra per Parte_1 violazione dell'art. 10 comma 1 del vigente Regolamento di Polizia Locale (riferimento verbale di contestazione alle violazioni amministrative n. 11329) “perché non impediva l'abbandono al suolo di rifiuti domestici contenuti in sacchi di plastica aperti. >>.
Con l'odierno ricorso la sig. contestava la metodologia usata per attribuire la paternità del Pt_1 rifiuto e, quindi, per individuare l'autore dell'illecito; sosteneva infatti che non vi era prova che la stessa avesse materialmente commesso l'azione contestata avvenuta solo sulla base di presunzioni prive di concreta valenza probatoria.
Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981, ai fini della legittimità e validità di una sanzione amministrativa non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi dell'illecito ma occorre che il trasgressore sia compiutamente identificato e che la sua condotta possa qualificarsi come dolosa o pagina 3 di 7 colposa in base al principio generale stabilito dalla medesima disposizione normativa, che impone di fondare l'imputabilità della sanzione sulla “responsabilità personale”.
Occorre, su questo punto richiamare la decisione del garante per la tutela dei dati personali del
14.07.2005 che al punto 4 lett. d) così si era espresso: «L'attività di ispezione non costituisce, peraltro, strumento di per sé risolutivo per accertare l'identità del soggetto produttore, dal momento che non sempre risulta agevole provare che il medesimo sacchetto provenga proprio dalla persona individuata mediante una ricerca di elementi presenti nel medesimo. Tale considerazione induce a ritenere che il trasgressore non dovrebbe essere individuato sempre ed esclusivamente attraverso una ricerca nel sacchetto dei rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili, e che quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata». Questo orientamento ha trovato negli anni accoglimento nella giurisprudenza di merito, che ha ritenuto che in questi casi non si possa in maniera obiettiva e certa giungere alla responsabilità dell'autore dell'abbandono, in quanto l'accertamento è fondato su mere congetture prive di riscontri probatori. La pretesa sanzionatoria così accertata viene considerata fondata su elementi di rilevanza meramente indiziari, inidonei a fornire prova certa della responsabilità dell'autore. (Cfr. Tribunale di Venezia n 56 del 16.03.204; Tribunale di Cagliari n 635 del 13.02.2014).
Va detto infatti che spetta all'Amministrazione l'onere probatorio relativo all'attribuzione della condotta illecita al suo autore. In sede di ricorso in opposizione davanti al Tribunale, questa non può essere accolta se non quando vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, spettando all'autorità che ha emesso il provvedimento l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria avanzata, e restando a carico dell'opponente la prova di eventuali fatti impeditivi o estintivi (Cfr. Cass., sentenza n. 3741 del 1999). La giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione consente all'Amministrazione di assolvere il proprio onere probatorio anche ricorrendo a presunzioni semplici (Cfr Cass., sentenza n. 2363 del 2005).
Il semplice ritrovamento di un documento in una busta di rifiuti non presenta i caratteri normativi di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. affinché possa essere posta dal giudice a fondamento della decisione. Esso non consente, pertanto, di risalire dal fatto noto l'attribuibilità di quel documento a quel determinato soggetto, al fatto ignoto la condotta di abbandono del rifiuto. Con tutta evidenza questa ricostruzione rende difficile l'accertamento dell'illecito amministrativo in argomento.
L'organo accertatore, una volta rinvenuto un indizio sull'attribuibilità di quel rifiuto ad un determinato soggetto, potrà e dovrà porre in essere tutte le attività istruttorie possibili, quali assumere a sommarie informazioni il presunto autore, sentire eventuali testimoni, ricercare ulteriori ed univoci indizi.
pagina 4 di 7 Va rilevato inoltre che ai sensi del d.lgs. n.150/2001, i giudizi di opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni di cui all'art. 22 della Legge n. 689/1981 sono regolati dal rito del lavoro. Al caso di specie, dunque, si applica l'art. 416 c.p.c, a norma del quale, il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito. Oltre a ciò, nella memoria difensiva con cui il convenuto avrebbe dovuto costituirsi in giudizio, avrebbe dovuto prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.
Infatti il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.
Con l'ordinanza n. 1921/2019 la Suprema Corte precisa che «consegue che alla P.A., incombe – ove pagina 5 di 7 costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria.».
Non essendosi costituito in giudizio il Comune di Orbetello ha omesso di assolvere all'onere probatorio che su di essa incombe, rinunciando a fornire “fatti costituitivi” in grado di confermare la pretesa punitiva messa in dubbio dall'opponente e quindi la prova di quanto valutato e riportato nel verbale di ingiunzione impugnato.
Da ciò consegue che l'adito Giudicante, dovendo decidere sulla base degli atti disponibili ed in considerazione che l'opposta Pubblica Amministrazione risulti non costituita o comunque irregolarmente costituita, non può che limitarsi a valutare i fatti per come esposti dal ricorrente.
Va poi considerato che la Corte Suprema, con sentenze numero 7296/96 e 373/98, ha ancora stabilito che “nella circostanza in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni soltanto sulla base degli atti a disposizione ed in possesso della Pubblica Amministrazione, la loro mancata produzione da parte dell'Autorità opposta non può non costituire un decisivo elemento di giudizio idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza delle ragioni dell'opponente stesso”.
A ciò si aggiunga che anche i testi escussi all' udienza del 7 febbraio 2023 hanno riferito che nel corso dell' anno 2016 ivi compreso il mese di ottobre, la dimorava abitualmente a Pisa, che i suoi Pt_1 rientri presso l' abitazione dei genitori in Albinia erano del tutto sporadici e che, in particolare, nei giorni precedenti il rinvenimento da parte dei verbalizzanti dei rifiuti oggetto di contestazione ( 19 ottobre 2016 ), non si era allontanata dalla sede universitaria come anche comprovato dagli accessi alla mensa indicati nell'attestazione dell' Azienda Regionale per i diritti dello studio universitario di Pisa ( si veda doc. n.. 3 allegato al ricorso introduttivo del giudizio)
Ebbene all'esito della valutazione degli atti resi disponibili dal solo ricorrente e riscontrata la produzione documentale e le dichiarazioni testimoniali da cui si possono evincere ulteriori elementi a discolpa della è di tutta evidenza l'illegittimità della sanzione emessa e della conseguente Pt_1
ordinanza.
L'opposizione deve essere pertanto accolta e per l'effetto deve essere annullato il provvedimento impugnato.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 48/2020 emessa dal Dirigente del
Servizio Affari Generali del Comune di in data 07.08.2020; CP_1
Condanna il Comune di Orbetello al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 662,00, oltre ad € 43,00 per spese non imponibili ed oltre rimborso forfettario, IVA e cpa.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 17 giugno 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 7 di 7