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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/05/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 15 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 8288/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Antonio Lacerenza e Rosanna Zagaria
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1 contumace
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
, espone quanto segue: Parte_1
di avere lavorato alle dipendenze della dal Controparte_1
07.08.2023 al 31.10.2023, in virtù di un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato con scadenza al 31.10.2023, con la qualifica e mansioni di
“aiuto addetto reparto ortofrutta”, inquadrato al livello V CCNL Commercio, presso il p.d.v. Bari - Santa Caterina, ad insegna “Spesa Più” (documenti 1-
2);
1 in data 31.10.2023, durante il turno di lavoro, veniva convocato dal direttore del p.d.v., tale il quale gli preannunciava che Testimone_1
l'azienda non aveva intenzione di prorogargli il contratto di lavoro in scadenza;
in data 01.11.2023 si presentava presso gli uffici del Centro per l'Impiego di Bari, al fine di esperire le procedure per il certificato di occupabilità e per chiedere l'Unilav al fine di procedere alla presentazione della domanda di disoccupazione;
nella suddetta circostanza scopriva che la società, a sua insaputa, gli aveva concesso una proroga del contratto di assunzione sino al 30.11.2023
(documento 3);
successivamente contattava gli uffici della resistente ed aveva un colloquio telefonico con il sig. responsabile del personale, per Per_1 riprendere il lavoro, ma tale opportunità gli viene negata;
in ogni caso, metteva a disposizione le proprie energie lavorative, rappresentando che aveva necessità di lavorare, atteso che stante la proroga non poteva nemmeno percepire la NASPI, e non gli veniva consegnata la busta paga di novembre 2023;
Pertanto, il ricorrente chiede:
“1) accertarsi e dichiararsi che ha lavorato Parte_1 alle dipendenze della resistente dal 07.08.2023 al 31.10.2023, in virtù di un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, con la qualifica e svolgendo le mansioni di “aiuto addetto reparto ortofrutta”, livello V, secondo le modalità descritte nella narrativa che precede;
2) accertarsi e dichiararsi che la società resistente operava una proroga del contratto di lavoro, con scadenza al 30.11.2023;
2 3) accertarsi e dichiararsi che la resistente ha violato l'art.21 del
D.Lgs. n.81/2015, l'art. 1175 c.c. e 1375 c.c.;
4) accertarsi e dichiararsi che la resistente non ha consentito al ricorrente di espletare la propria attività lavorativa nel corso della proroga, in tal modo operando un recesso ante tempus del contratto di lavoro senza giusta causa, in violazione dell'art. 2119 c.c.;
5) accertarsi e dichiararsi che ciò ha comportato un danno dell
[...]
pari al lucro cessante ed al danno emergente dato dal mancato Parte_1 percepimento della retribuzione del mese di novembre 2023;
6) conseguentemente e per l'effetto condannare la Controparte_1
, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento della
[...] retribuzione del mese di novembre 2023 pari alla retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente, di euro 1.538,12 oltre al risarcimento del danno stante il disagio subito dal lavoratore il quale, nel periodo di novembre 2024, non ha potuto incassare alcune somme nemmeno a titolo di
NASPI, che vorrà il Giudice adìto quantificare ai sensi dell'art.1226 c.c.”.
accertata la regolarità della notifica, non Controparte_1 si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
Nel merito della questione, l'art. 2119 del codice civile stabilisce che il recesso anticipato di una delle parti rispetto alla data del termine,
è ammesso solo se sussiste una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Parte ricorrente ha documentato il contratto a termine sottoscritto con la società resistente con scadenza 31.10.2023 e il modello Unilav del
06.11.2023 con scadenza del termine al 30.11.2023.
Al contrario, parte resistente, non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova di una giusta causa tale da non consentire la prosecuzione del rapporto lavorativo con il ricorrente.
3 In assenza di una giusta causa, deve essere Controparte_1 condannata al pagamento del risarcimento del danno nei confronti della parte ricorrente, da quantificare nell'ammontare della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito dalla data del recesso fino alla scadenza del termine contrattualmente previsto.
Pertanto, spetta al ricorrente il pagamento della retribuzione del mese di novembre 2023, pari alla retribuzione globale di fatto percepita di euro
1.538,12 (busta paga di ottobre 2023).
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente sul ricorso proposto da Parte_1 nel proc. n.8288/2024 nei confronti di ogni Controparte_1 diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, condanna al Controparte_1 pagamento della somma di euro 1.538,12 – mensilità di novembre 2023 - in favore di;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 in favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 1.250, oltre rimborso per spese forfetarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
Bari, 15 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 15 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 8288/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Antonio Lacerenza e Rosanna Zagaria
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1 contumace
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
, espone quanto segue: Parte_1
di avere lavorato alle dipendenze della dal Controparte_1
07.08.2023 al 31.10.2023, in virtù di un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato con scadenza al 31.10.2023, con la qualifica e mansioni di
“aiuto addetto reparto ortofrutta”, inquadrato al livello V CCNL Commercio, presso il p.d.v. Bari - Santa Caterina, ad insegna “Spesa Più” (documenti 1-
2);
1 in data 31.10.2023, durante il turno di lavoro, veniva convocato dal direttore del p.d.v., tale il quale gli preannunciava che Testimone_1
l'azienda non aveva intenzione di prorogargli il contratto di lavoro in scadenza;
in data 01.11.2023 si presentava presso gli uffici del Centro per l'Impiego di Bari, al fine di esperire le procedure per il certificato di occupabilità e per chiedere l'Unilav al fine di procedere alla presentazione della domanda di disoccupazione;
nella suddetta circostanza scopriva che la società, a sua insaputa, gli aveva concesso una proroga del contratto di assunzione sino al 30.11.2023
(documento 3);
successivamente contattava gli uffici della resistente ed aveva un colloquio telefonico con il sig. responsabile del personale, per Per_1 riprendere il lavoro, ma tale opportunità gli viene negata;
in ogni caso, metteva a disposizione le proprie energie lavorative, rappresentando che aveva necessità di lavorare, atteso che stante la proroga non poteva nemmeno percepire la NASPI, e non gli veniva consegnata la busta paga di novembre 2023;
Pertanto, il ricorrente chiede:
“1) accertarsi e dichiararsi che ha lavorato Parte_1 alle dipendenze della resistente dal 07.08.2023 al 31.10.2023, in virtù di un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, con la qualifica e svolgendo le mansioni di “aiuto addetto reparto ortofrutta”, livello V, secondo le modalità descritte nella narrativa che precede;
2) accertarsi e dichiararsi che la società resistente operava una proroga del contratto di lavoro, con scadenza al 30.11.2023;
2 3) accertarsi e dichiararsi che la resistente ha violato l'art.21 del
D.Lgs. n.81/2015, l'art. 1175 c.c. e 1375 c.c.;
4) accertarsi e dichiararsi che la resistente non ha consentito al ricorrente di espletare la propria attività lavorativa nel corso della proroga, in tal modo operando un recesso ante tempus del contratto di lavoro senza giusta causa, in violazione dell'art. 2119 c.c.;
5) accertarsi e dichiararsi che ciò ha comportato un danno dell
[...]
pari al lucro cessante ed al danno emergente dato dal mancato Parte_1 percepimento della retribuzione del mese di novembre 2023;
6) conseguentemente e per l'effetto condannare la Controparte_1
, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento della
[...] retribuzione del mese di novembre 2023 pari alla retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente, di euro 1.538,12 oltre al risarcimento del danno stante il disagio subito dal lavoratore il quale, nel periodo di novembre 2024, non ha potuto incassare alcune somme nemmeno a titolo di
NASPI, che vorrà il Giudice adìto quantificare ai sensi dell'art.1226 c.c.”.
accertata la regolarità della notifica, non Controparte_1 si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
Nel merito della questione, l'art. 2119 del codice civile stabilisce che il recesso anticipato di una delle parti rispetto alla data del termine,
è ammesso solo se sussiste una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Parte ricorrente ha documentato il contratto a termine sottoscritto con la società resistente con scadenza 31.10.2023 e il modello Unilav del
06.11.2023 con scadenza del termine al 30.11.2023.
Al contrario, parte resistente, non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova di una giusta causa tale da non consentire la prosecuzione del rapporto lavorativo con il ricorrente.
3 In assenza di una giusta causa, deve essere Controparte_1 condannata al pagamento del risarcimento del danno nei confronti della parte ricorrente, da quantificare nell'ammontare della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito dalla data del recesso fino alla scadenza del termine contrattualmente previsto.
Pertanto, spetta al ricorrente il pagamento della retribuzione del mese di novembre 2023, pari alla retribuzione globale di fatto percepita di euro
1.538,12 (busta paga di ottobre 2023).
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente sul ricorso proposto da Parte_1 nel proc. n.8288/2024 nei confronti di ogni Controparte_1 diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, condanna al Controparte_1 pagamento della somma di euro 1.538,12 – mensilità di novembre 2023 - in favore di;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 in favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 1.250, oltre rimborso per spese forfetarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
Bari, 15 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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