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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 02/05/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 683/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 683/2022 promossa da:
nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Racalbuto;
C.F._1
- attore;
contro
(società con socio unico) con sede sociale in Roma, Via Monzambano 10, Controparte_1
iscritta al Registro delle Imprese di Roma con Codice Fiscale , Partita IVA P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvestro
Plumari;
- convenuta;
avente a OGGETTO
pagina 1 di 10 risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Enna, rieiectis adversis, - in via preliminare revocare
l'Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. del 20/10/23 e disporre – melius re perpensa – per le anzidette ragioni
(punti nn.I – II – III - IV dell'odierna comparsa conclusionale) l'ammissione di tutti i mezzi di prova,
ritenuti dal G.U.; - nel merito, ritenere e dichiarare che l'incidente occorso al Sig.
[...]
il 20/12/16, intorno alle ore 01,00, con l'auto, Citroen C4, tg.:DG256DS, si è verificato Parte_1
per fatto e colpa dell' (ente manutentore e gestore) e della cattiva gestione del tratto di CP_2
strada nei pressi del Km.107 dell'autostrada A19, un po' prima della galleria “Fortelesa”, poco dopo
lo svincolo per Enna;
- ritenere e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere dall' Parte_1 [...]
il risarcimento del danno materiale da questi patito, in dipendenza del sinistro sopra descritto, CP_2
per €.6.577,81, giusta preventivo rilasciato dall'autocarrozzeria Faraci - Parte_2
condannare per l'effetto la convenuta per le causali di cui sopra, all'integrale CP_2
risarcimento del danno materiale per €.6.577,81, esitato dal Sig. , in dipendenza Parte_1
dell'incidente occorso alla propria auto Citroen C4, tg.:DG256DS il 20/12/16, intorno alle ore 01,00,
nei pressi del Km.107 dell'autostrada A19, un po' prima della galleria “Fortelesa”, poco dopo lo
svincolo per Enna, a causa dei segnali stradali divelti e gettati per terra;
- condannare altresì la
convenuta a corrispondere sulla somma liquidanda per come sopra, la rivalutazione monetaria e gli
interessi legali, a far data dal dì del sinistro (20/12/16) sino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di
spese, competenze ed onorari di causa, da distrarre in favore del difensore che se ne dichiara
antistatario”.
Parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis, dichiarare inammissibile, ovvero,
in ogni caso, infondata e non provata, la domanda attorea, e pertanto, con qualsiasi legale formula,
respingerla. Col favore di spese e compensi del giudizio, e con condanna dell'attore a danni e sanzioni pagina 2 di 10 per lite temeraria”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
Parte attrice rappresenta che in data 20.12.16, intorno alle ore 01,00, mentre si trovava a condurre la propria auto (Citroen C4, tg.:DG256DS) con a bordo tre passeggeri, lungo l'autostrada A19,
proveniente da Catania in direzione Caltanissetta/San Cataldo, giunto al Km 107, prima della galleria
“Fortelesa”, subì un grave incidente causato dalla presenza insidiosa di segnaletica stradale sul suolo.
Precisa l'attore che l'incidente provocò danni materiali al proprio veicolo, senza provocare, invece,
danni alla propria persona e ai passeggeri. Chiede quindi l'attore il risarcimento del danno subito dal veicolo evocando in giudizio quale titolare del tratto stradale e responsabile della presenza CP_2
della cartellonistica stradale sul suolo.
Parte convenuta deduce l'infondatezza della pretesa spiegata dall'attore e ne chiede il rigetto.
Preliminarmente, vista la marcata insistenza dell'attore sul punto, deve darsi atto della totale irrilevanza, in questa sede, della questione disciplinare sollevata dal procuratore di parte attrice nei confronti del procuratore di parte convenuta, per aver quest'ultimo eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla negoziazione assistita, nonostante tra gli allegati all'atto di citazione vi fosse anche la prova dell'invito in questione.
Solo per inciso, si rileva: i) che il procedimento disciplinare è stato chiuso con pronuncia di “manifesta
infondatezza” (v. in atti la decisione prodotta dalla parte convenuta); ii) che l'attore omette di considerare il principio per cui la produzione di atti non richiamati nel corpo degli scritti difensivi comporta che il giudice ben può prescindere dagli stessi, (Cass. 2022 n. 19006; Cass., Sez. Un.,
01/12/2008, n. 2435 e, più recentemente, Cass. civ. Sez. III, Ord. 08/02/2018, n. 3022; v. anche Corte
d'Appello Milano, Sez. II, Sent., 23/01/2020, n. 240, in Leggi d'Italia), sicchè, giocoforza, deve pagina 3 di 10 ritenersi che lo stesso possa legittimamente fare la controparte, con la conseguenza che l'eccezione formulata in comparsa di costituzione appare giustificata dal fatto che l'attore, in citazione, non indica l'avvenuto esperimento della condizione di procedibilità, né l'allegata prova.
In ogni caso devesi evidenziare che l'insistenza sul punto è del tutto irrilevante e defatigante ai fini del giudizio, atteso che sull'assolvimento della condizione di procedibilità non sussistono dubbi, avendo l'attore menzionato la relativa prova negli scritti successivi e avendo la controparte, proprio a seguito di ciò, abbandonato l'eccezione.
Ciò posto, va subito osservato che la vicenda oggetto del presente giudizio ha dato luogo all'emanazione di sanzioni amministrative nei confronti dell'attore per violazione di regole del codice della strada, in particolare per eccesso di velocità.
La responsabilità dell'attore nella causazione dell'evento per cui è causa risulta invero accertata con sentenza passata in giudicato e prodotta dalla parte convenuta in allegato alla seconda memoria istruttoria.
Segnatamente, con la sentenza in questione, è stata confermata in sede di appello la decisione di rigetto già emessa dal Giudice di Pace relativamente alla domanda di annullamento del provvedimento amministrativo con cui vennero irrogate le sanzioni nei confronti dell'attore.
Secondo l'attore, tuttavia, ciò non può valere a escludere la responsabilità della parte convenuta,
sibbene soltanto, eventualmente, a configurare la propria corresponsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c.
In astratto, tale affermazione è fondata;
in concreto, tuttavia, non vi è prova alcuna dei fatti narrati dall'attore, la cui domanda non può quindi trovare nemmeno parziale accoglimento (ai sensi dell'art. 1227 c.c.) per mancata prova della sussistenza di responsabilità in capo alla convenuta.
Occorre difatti evidenziare la totale infondatezza dell'assunto attoreo per cui le dichiarazioni testimoniali rese innanzi al giudice di pace dai soggetti trasportati, i quali avrebbero confermato la pagina 4 di 10 versione narrata da esso attore, costituirebbero prova nel presente giudizio, addirittura avente efficacia di giudicato tra le parti.
In altri termini, secondo l'impostazione attorea, il passaggio in giudicato della sentenza resa dal
Giudice di Pace (con la quale, come detto, la richiesta di annullamento dei provvedimenti amministrativi è stata rigettata), avrebbe comportato il passaggio in giudicato delle dichiarazioni dei testimoni ivi assunte, dalle quali, quindi, nel presente giudizio non potrebbe prescindersi.
È evidente la fallacia di una tale tesi giacché ciò che è passato in giudicato e che è incontrovertibile tra le parti è solo e soltanto l'accertamento della violazione compiuta dall'attore.
Le prove assunte in altri giudizi costituiscono, per così dire, prove atipiche, liberamente valutabili dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e come tali saranno valutate nel presente giudizio.
Non trova alcun conforto, si noti, nemmeno la tesi dell'efficacia fidefacente delle dichiarazioni testimoniali in questione: l'attore giunge a scrivere che non essendo querelate di falso, tali dichiarazioni avrebbero di per sé il valore di prova legale.
È di tutta evidenza come la tesi pecchi di ogni fondamento giuridico non esistendo una disposizione di legge che attribuisca alle deposizioni testimoniali, peraltro assunte in altra sede, una tale efficacia fino a querela di falso.
Su tali dichiarazioni testimoniali occorre ancora una precisazione, imposta ancora una volta dalla marcata insistenza dell'attore.
Quest'ultimo sostiene che ha errato il giudice precedentemente titolare del fascicolo, come anche lo scrivente, a non acquisirle in atti, essendo già prodotte in allegato all'atto di citazione.
Ebbene, è evidente che il provvedimento con cui si nega l'acquisizione agli atti del verbale di deposizione testimoniale stilato innanzi al Giudice di Pace riguarda la precisa istanza istruttoria pagina 5 di 10 formulata dall'attore di provvedere all'acquisizione d'ufficio di tale atto. Un siffatto provvedimento va ribadito in quanto è onere dell'attore produrre i documenti che si trovano nella propria disponibilità.
Il fatto poi che l'attore avesse già prodotto il verbale contenente le deposizioni testimoniali non fa che rendere superflua e ridondante l'istanza istruttoria, appesantendo l'attività del giudicante, costretto a esaminare e motivare il rigetto di una istanza istruttoria evidentemente inutile.
Sempre con riferimento alle deposizioni testimoniali assunte dal Giudice di Pace, ed entrando nel merito della rilevanza probatorie effettiva delle stesse nel presente giudizio ex art. 116 c.p.c., chi è ora chiamato a giudicare ritiene che queste non siano idonee a dimostrare la narrazione dei fatti prospettata dall'attore e, precisamente, il fatto della presenza di cartelloni stradali sul suolo ivi caduti a causa del vento e costituenti l'insidia che ha provocato il danno.
In particolare, le disposizioni in questione si limitano asetticamente a confermare la versione attorea con risposte del seguente tenore “si è vero”, senza nulla spiegare in concreto circa il posizionamento dei cartelloni stradali.
Non solo, tali asettiche risposte sono rese a seguito di capitolati intrisi di valutazioni e congetture identici a quelli proposti nella presente causa (sub 3 delle istanze istruttorie formulate in citazione) e non ammessi proprio per la ragione appena evidenziata.
E infatti, nonostante l'insistenza dell'attore sui capitolati di prova formulati in questa sede, non può che ribadirsi, in disparte quelli del tutto superflui come l'art. 5, l'art. 9 e l'art. 11 (sub 3 dell'atto di citazione), quanto già scritto dal giudice precedentemente titolare del fascicolo, ossia che
“inammissibile è la prova per testi con le altre persone indicate dall'attore sub 3), avendo i relativi
capitoli ad oggetto … una serie di periodi contenenti non solo fatti - come prescritto dall'art. 244 c.p.c.
- bensì, in maniera inscindibile, anche opinioni, congetture ed altro” (cfr. ord. del 20.10.2023).
Non giova all'attore il tentativo di modificare il capitolati operato con gli scritti successivi, e ciò per,
pagina 6 di 10 almeno, due ragioni: anzitutto, spirati i termini istruttori, non sono ammessi nuovi capitolati di prova;
in secondo luogo, le opinioni e valutazioni di cui i capitolati formulati sono intrisi sono legate,
all'intero degli stessi capitolati, in maniera “inscindibile” con i fatti, tant'è che lo stesso attore, pur tentando, negli scritti successivi, di separare i fatti dalle valutazioni, non vi riesce.
Per rendersi conto di ciò, basti riportare il seguente passaggio della comparsa conclusionale attorea, ove s'invoca la riforma dell'ordinanza di rigetto dei mezzi istruttori: “Art.2 Vero è che il conducente non
poteva prevedere il posizionamento a terra dei segnali stradali, assolutamente non visibili,
nell'oscurità della notte e nella repentinità dell'accaduto, nonostante procedesse prudentemente in
rallentamento, essendo consapevole del restringimento di carreggiata prossimo alla Galleria;
** In
questo capitolo i testi avrebbe dovuto confermare la circostanza di fatto costituita dalla presenza a
terra dei segnali stradali (che evidenziavano i lavori in corso nella galleria “Fortelesa”), nello
specifico poi la loro alla vista e la velocità prudenziale, rectius di marcia della
Citroen C4, con ciò, a tutto voler concedere, il G.U. avrebbe potuto scremare il capitolo di quelle frasi
contenenti opinioni, ammettendo o rivolgendo, in sede di escussione, agli stessi la conferma dei fatti:
a) la presenza dei segnali stradali a terra sull'asfalto; b) l'invisibilità degli stessi;
c) la velocità
percepita”.
In sostanza, l'attore, dandosi conto del fatto che per come formulato il capitolo di prova è
inscindibilmente, anzi, prevalentemente, se non totalmente, intriso di valutazioni e opinioni, chiede al giudice di riformularlo nella sua integralità.
Lo stesso vale per gli altri capitolati, di cui quello riportato è un mero esempio.
Ribadito, quindi, che l'escussione dei testi indicati dall'attore è inammissibile -oltre che irrilevante per gli att. 5, 9 e 11- va ancora evidenziata la condivisibilità della statuizione con cui sono stati rigettati anche gli altri mezzi di prova avanzati da parte attrice.
pagina 7 di 10 In particolare, relativamente all'istanza volta a escutere gli agenti della Polizia stradale intervenuti sui luoghi, il giudice precedentemente titolare del fascicolo scriveva, in seno alla già citata ordinanza del
20.10.2023 che “Inconducente è la richiesta di prova per testi con gli Agenti della Polizia stradale che
hanno redatto il verbale di contravvenzione elevato all'odierno attore, essendo già in atti il rapporto
da essi redatto in ottemperanza ai loro doveri”.
Secondo l'attore, invece, il mezzo di prova in questione sarebbe rilevante poiché gli agenti intervenuti dovrebbero essere chiamati a precisare, tra l'altro, la presenza dei segnali stradali divelti sull'asfalto
(ivi compreso quello sul limite di velocità).
Ora, a ben vedere, l'eventuale presenza di segnali stradali divelti sull'asfalto al momento dell'intervento degli agenti di polizia nulla direbbe sulla preesistenza dei segnali stessi sull'asfalto rispetto al sinistro in quanto detti agenti intervennero successivamente;
a tutto voler concedere, una tale dichiarazione degli operatori di polizia potrebbe indicare semplicemente che, investendo i cartelli stradali, l'attore ne cagionò la dispersione sull'asfalto.
Ma, già a monte, si può evidenziare che, con efficacia senz'altro fidefacente (al di là di quanto infondatamente sostenuto dall'attore), gli agenti della Polizia stradale hanno accertato il danneggiamento, tra l'altro, di n. 3 pannelli verticali “muniti di base e lampeggiatore”.
È quindi inconfutabile -fino a querela di falso- che i pannelli fossero muniti di basi e di lampeggiatori,
di modo che non si comprende come gli agenti, ove chiamati a testimoniare, avrebbero potuto diversamente affermare la presenza di pannelli non muniti di base e lampeggiatori e divelti sull'asfalto,
peraltro, come già detto, in un momento anteriore al loro arrivo.
Anzi, l'attore pretende di domandare agli agenti se il restringimento della corsia “non fosse ben
segnalato” e, oltre, se i segnali stradali giacessero in terra “a causa del vento forte, confermando
implicitamente la tesi sostenuta”.
pagina 8 di 10 Non si comprende in che modo possano ammettersi i testi a esprimere una simile valutazione, ossia la caduta della segnaletica a causa del vento forte, specie là dove gli stessi hanno già accertato la presenza di segnaletica munita di base e lampeggiate danneggiata dall'impatto (così in seno al verbale: “ CP_2
sul posto per ripristino segnaletica … 3 pannelli verticali … muniti di base e lampeggiante”) e, oltre,
là dove risulti pacifico che i testi indicati non si trovavano sui luoghi e non possono quindi riferire nulla in ordine alle cause della caduta dei cartelli sul suolo.
Ribadito, quindi, che i mezzi istruttori volti a provare l'an della responsabilità della parte convenuta sono da rigettare, appare superfluo qualsiasi esame dei mezzi volti a provare il quantum del danno.
In definitiva, difetta la prova dell'inadempimento di all'obbligo di protezione degli utenti della CP_2
strada, e, in ogni caso, quella del carattere colposo (nemmeno dedotto) di un tale inadempimento;
del pari, ove si riconducesse la fattispecie nell'alveo dell'illecito aquiliano, resterebbe comunque carente la prova del difettoso modo di essere della cosa in custodia.
Per converso, è certo, perché accertato con sentenza passata in giudicato, che l'attore abbia tenuto una condotta negligente da ritenersi causalmente collegata al sinistro e che, per quanto risulta, costituisce unica causa dei danni di cui esso attore si duole.
E infatti, anche volendo ipotizzare per un attimo l'effettiva preesistenza -rispetto al sinistro- di cartelli stradali divelti sul suolo, il rispetto del limite di velocità imposto dalle condizioni stradali (che, come accertato con sentenza passata in giudicato, non ammettevano una velocità superiore ai 40 Km orari)
avrebbe verosimilmente (più probabilmente che no) consentito all'attore di evitare l'impatto che, per come descritto, appare essere stato di notevole entità, talchè si può desumere che la velocità tenuta non fosse nemmeno vicina a quella imposta dalla normale prudenza e che, invece, fosse notevolmente e imprevedibilmente superiore alla stessa.
La domanda va pertanto rigettata.
pagina 9 di 10 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex d.m. 55/14 (e ss. modifiche) nella somma di euro
2.540,00, oltre accessori di legge (scaglione relativo alle cause di valore ricompreso tra euro 5.201,00
ed euro 26.000,00 sulla base del criterio del disputatum, parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità della vicenda).
Non si ritiene sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna l'attore al pagamento, in favore della parte convenuta, della somma di euro 2.450,00 oltre accessori di legge per spese legali.
Enna, 30 aprile 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 683/2022 promossa da:
nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Racalbuto;
C.F._1
- attore;
contro
(società con socio unico) con sede sociale in Roma, Via Monzambano 10, Controparte_1
iscritta al Registro delle Imprese di Roma con Codice Fiscale , Partita IVA P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvestro
Plumari;
- convenuta;
avente a OGGETTO
pagina 1 di 10 risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Enna, rieiectis adversis, - in via preliminare revocare
l'Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. del 20/10/23 e disporre – melius re perpensa – per le anzidette ragioni
(punti nn.I – II – III - IV dell'odierna comparsa conclusionale) l'ammissione di tutti i mezzi di prova,
ritenuti dal G.U.
[...]
il 20/12/16, intorno alle ore 01,00, con l'auto, Citroen C4, tg.:DG256DS, si è verificato Parte_1
per fatto e colpa dell' (ente manutentore e gestore) e della cattiva gestione del tratto di CP_2
strada nei pressi del Km.107 dell'autostrada A19, un po' prima della galleria “Fortelesa”, poco dopo
lo svincolo per Enna;
- ritenere e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere dall' Parte_1 [...]
il risarcimento del danno materiale da questi patito, in dipendenza del sinistro sopra descritto, CP_2
per €.6.577,81, giusta preventivo rilasciato dall'autocarrozzeria Faraci - Parte_2
condannare per l'effetto la convenuta per le causali di cui sopra, all'integrale CP_2
risarcimento del danno materiale per €.6.577,81, esitato dal Sig. , in dipendenza Parte_1
dell'incidente occorso alla propria auto Citroen C4, tg.:DG256DS il 20/12/16, intorno alle ore 01,00,
nei pressi del Km.107 dell'autostrada A19, un po' prima della galleria “Fortelesa”, poco dopo lo
svincolo per Enna, a causa dei segnali stradali divelti e gettati per terra;
- condannare altresì la
convenuta a corrispondere sulla somma liquidanda per come sopra, la rivalutazione monetaria e gli
interessi legali, a far data dal dì del sinistro (20/12/16) sino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di
spese, competenze ed onorari di causa, da distrarre in favore del difensore che se ne dichiara
antistatario”.
Parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis, dichiarare inammissibile, ovvero,
in ogni caso, infondata e non provata, la domanda attorea, e pertanto, con qualsiasi legale formula,
respingerla. Col favore di spese e compensi del giudizio, e con condanna dell'attore a danni e sanzioni pagina 2 di 10 per lite temeraria”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
Parte attrice rappresenta che in data 20.12.16, intorno alle ore 01,00, mentre si trovava a condurre la propria auto (Citroen C4, tg.:DG256DS) con a bordo tre passeggeri, lungo l'autostrada A19,
proveniente da Catania in direzione Caltanissetta/San Cataldo, giunto al Km 107, prima della galleria
“Fortelesa”, subì un grave incidente causato dalla presenza insidiosa di segnaletica stradale sul suolo.
Precisa l'attore che l'incidente provocò danni materiali al proprio veicolo, senza provocare, invece,
danni alla propria persona e ai passeggeri. Chiede quindi l'attore il risarcimento del danno subito dal veicolo evocando in giudizio quale titolare del tratto stradale e responsabile della presenza CP_2
della cartellonistica stradale sul suolo.
Parte convenuta deduce l'infondatezza della pretesa spiegata dall'attore e ne chiede il rigetto.
Preliminarmente, vista la marcata insistenza dell'attore sul punto, deve darsi atto della totale irrilevanza, in questa sede, della questione disciplinare sollevata dal procuratore di parte attrice nei confronti del procuratore di parte convenuta, per aver quest'ultimo eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla negoziazione assistita, nonostante tra gli allegati all'atto di citazione vi fosse anche la prova dell'invito in questione.
Solo per inciso, si rileva: i) che il procedimento disciplinare è stato chiuso con pronuncia di “manifesta
infondatezza” (v. in atti la decisione prodotta dalla parte convenuta); ii) che l'attore omette di considerare il principio per cui la produzione di atti non richiamati nel corpo degli scritti difensivi comporta che il giudice ben può prescindere dagli stessi, (Cass. 2022 n. 19006; Cass., Sez. Un.,
01/12/2008, n. 2435 e, più recentemente, Cass. civ. Sez. III, Ord. 08/02/2018, n. 3022; v. anche Corte
d'Appello Milano, Sez. II, Sent., 23/01/2020, n. 240, in Leggi d'Italia), sicchè, giocoforza, deve pagina 3 di 10 ritenersi che lo stesso possa legittimamente fare la controparte, con la conseguenza che l'eccezione formulata in comparsa di costituzione appare giustificata dal fatto che l'attore, in citazione, non indica l'avvenuto esperimento della condizione di procedibilità, né l'allegata prova.
In ogni caso devesi evidenziare che l'insistenza sul punto è del tutto irrilevante e defatigante ai fini del giudizio, atteso che sull'assolvimento della condizione di procedibilità non sussistono dubbi, avendo l'attore menzionato la relativa prova negli scritti successivi e avendo la controparte, proprio a seguito di ciò, abbandonato l'eccezione.
Ciò posto, va subito osservato che la vicenda oggetto del presente giudizio ha dato luogo all'emanazione di sanzioni amministrative nei confronti dell'attore per violazione di regole del codice della strada, in particolare per eccesso di velocità.
La responsabilità dell'attore nella causazione dell'evento per cui è causa risulta invero accertata con sentenza passata in giudicato e prodotta dalla parte convenuta in allegato alla seconda memoria istruttoria.
Segnatamente, con la sentenza in questione, è stata confermata in sede di appello la decisione di rigetto già emessa dal Giudice di Pace relativamente alla domanda di annullamento del provvedimento amministrativo con cui vennero irrogate le sanzioni nei confronti dell'attore.
Secondo l'attore, tuttavia, ciò non può valere a escludere la responsabilità della parte convenuta,
sibbene soltanto, eventualmente, a configurare la propria corresponsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c.
In astratto, tale affermazione è fondata;
in concreto, tuttavia, non vi è prova alcuna dei fatti narrati dall'attore, la cui domanda non può quindi trovare nemmeno parziale accoglimento (ai sensi dell'art. 1227 c.c.) per mancata prova della sussistenza di responsabilità in capo alla convenuta.
Occorre difatti evidenziare la totale infondatezza dell'assunto attoreo per cui le dichiarazioni testimoniali rese innanzi al giudice di pace dai soggetti trasportati, i quali avrebbero confermato la pagina 4 di 10 versione narrata da esso attore, costituirebbero prova nel presente giudizio, addirittura avente efficacia di giudicato tra le parti.
In altri termini, secondo l'impostazione attorea, il passaggio in giudicato della sentenza resa dal
Giudice di Pace (con la quale, come detto, la richiesta di annullamento dei provvedimenti amministrativi è stata rigettata), avrebbe comportato il passaggio in giudicato delle dichiarazioni dei testimoni ivi assunte, dalle quali, quindi, nel presente giudizio non potrebbe prescindersi.
È evidente la fallacia di una tale tesi giacché ciò che è passato in giudicato e che è incontrovertibile tra le parti è solo e soltanto l'accertamento della violazione compiuta dall'attore.
Le prove assunte in altri giudizi costituiscono, per così dire, prove atipiche, liberamente valutabili dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e come tali saranno valutate nel presente giudizio.
Non trova alcun conforto, si noti, nemmeno la tesi dell'efficacia fidefacente delle dichiarazioni testimoniali in questione: l'attore giunge a scrivere che non essendo querelate di falso, tali dichiarazioni avrebbero di per sé il valore di prova legale.
È di tutta evidenza come la tesi pecchi di ogni fondamento giuridico non esistendo una disposizione di legge che attribuisca alle deposizioni testimoniali, peraltro assunte in altra sede, una tale efficacia fino a querela di falso.
Su tali dichiarazioni testimoniali occorre ancora una precisazione, imposta ancora una volta dalla marcata insistenza dell'attore.
Quest'ultimo sostiene che ha errato il giudice precedentemente titolare del fascicolo, come anche lo scrivente, a non acquisirle in atti, essendo già prodotte in allegato all'atto di citazione.
Ebbene, è evidente che il provvedimento con cui si nega l'acquisizione agli atti del verbale di deposizione testimoniale stilato innanzi al Giudice di Pace riguarda la precisa istanza istruttoria pagina 5 di 10 formulata dall'attore di provvedere all'acquisizione d'ufficio di tale atto. Un siffatto provvedimento va ribadito in quanto è onere dell'attore produrre i documenti che si trovano nella propria disponibilità.
Il fatto poi che l'attore avesse già prodotto il verbale contenente le deposizioni testimoniali non fa che rendere superflua e ridondante l'istanza istruttoria, appesantendo l'attività del giudicante, costretto a esaminare e motivare il rigetto di una istanza istruttoria evidentemente inutile.
Sempre con riferimento alle deposizioni testimoniali assunte dal Giudice di Pace, ed entrando nel merito della rilevanza probatorie effettiva delle stesse nel presente giudizio ex art. 116 c.p.c., chi è ora chiamato a giudicare ritiene che queste non siano idonee a dimostrare la narrazione dei fatti prospettata dall'attore e, precisamente, il fatto della presenza di cartelloni stradali sul suolo ivi caduti a causa del vento e costituenti l'insidia che ha provocato il danno.
In particolare, le disposizioni in questione si limitano asetticamente a confermare la versione attorea con risposte del seguente tenore “si è vero”, senza nulla spiegare in concreto circa il posizionamento dei cartelloni stradali.
Non solo, tali asettiche risposte sono rese a seguito di capitolati intrisi di valutazioni e congetture identici a quelli proposti nella presente causa (sub 3 delle istanze istruttorie formulate in citazione) e non ammessi proprio per la ragione appena evidenziata.
E infatti, nonostante l'insistenza dell'attore sui capitolati di prova formulati in questa sede, non può che ribadirsi, in disparte quelli del tutto superflui come l'art. 5, l'art. 9 e l'art. 11 (sub 3 dell'atto di citazione), quanto già scritto dal giudice precedentemente titolare del fascicolo, ossia che
“inammissibile è la prova per testi con le altre persone indicate dall'attore sub 3), avendo i relativi
capitoli ad oggetto … una serie di periodi contenenti non solo fatti - come prescritto dall'art. 244 c.p.c.
- bensì, in maniera inscindibile, anche opinioni, congetture ed altro” (cfr. ord. del 20.10.2023).
Non giova all'attore il tentativo di modificare il capitolati operato con gli scritti successivi, e ciò per,
pagina 6 di 10 almeno, due ragioni: anzitutto, spirati i termini istruttori, non sono ammessi nuovi capitolati di prova;
in secondo luogo, le opinioni e valutazioni di cui i capitolati formulati sono intrisi sono legate,
all'intero degli stessi capitolati, in maniera “inscindibile” con i fatti, tant'è che lo stesso attore, pur tentando, negli scritti successivi, di separare i fatti dalle valutazioni, non vi riesce.
Per rendersi conto di ciò, basti riportare il seguente passaggio della comparsa conclusionale attorea, ove s'invoca la riforma dell'ordinanza di rigetto dei mezzi istruttori: “Art.2 Vero è che il conducente non
poteva prevedere il posizionamento a terra dei segnali stradali, assolutamente non visibili,
nell'oscurità della notte e nella repentinità dell'accaduto, nonostante procedesse prudentemente in
rallentamento, essendo consapevole del restringimento di carreggiata prossimo alla Galleria;
** In
questo capitolo i testi avrebbe dovuto confermare la circostanza di fatto costituita dalla presenza a
terra dei segnali stradali (che evidenziavano i lavori in corso nella galleria “Fortelesa”), nello
specifico poi la loro
Citroen C4, con ciò, a tutto voler concedere, il G.U. avrebbe potuto scremare il capitolo di quelle frasi
contenenti opinioni, ammettendo o rivolgendo, in sede di escussione, agli stessi la conferma dei fatti:
a) la presenza dei segnali stradali a terra sull'asfalto; b) l'invisibilità degli stessi;
c) la velocità
percepita”.
In sostanza, l'attore, dandosi conto del fatto che per come formulato il capitolo di prova è
inscindibilmente, anzi, prevalentemente, se non totalmente, intriso di valutazioni e opinioni, chiede al giudice di riformularlo nella sua integralità.
Lo stesso vale per gli altri capitolati, di cui quello riportato è un mero esempio.
Ribadito, quindi, che l'escussione dei testi indicati dall'attore è inammissibile -oltre che irrilevante per gli att. 5, 9 e 11- va ancora evidenziata la condivisibilità della statuizione con cui sono stati rigettati anche gli altri mezzi di prova avanzati da parte attrice.
pagina 7 di 10 In particolare, relativamente all'istanza volta a escutere gli agenti della Polizia stradale intervenuti sui luoghi, il giudice precedentemente titolare del fascicolo scriveva, in seno alla già citata ordinanza del
20.10.2023 che “Inconducente è la richiesta di prova per testi con gli Agenti della Polizia stradale che
hanno redatto il verbale di contravvenzione elevato all'odierno attore, essendo già in atti il rapporto
da essi redatto in ottemperanza ai loro doveri”.
Secondo l'attore, invece, il mezzo di prova in questione sarebbe rilevante poiché gli agenti intervenuti dovrebbero essere chiamati a precisare, tra l'altro, la presenza dei segnali stradali divelti sull'asfalto
(ivi compreso quello sul limite di velocità).
Ora, a ben vedere, l'eventuale presenza di segnali stradali divelti sull'asfalto al momento dell'intervento degli agenti di polizia nulla direbbe sulla preesistenza dei segnali stessi sull'asfalto rispetto al sinistro in quanto detti agenti intervennero successivamente;
a tutto voler concedere, una tale dichiarazione degli operatori di polizia potrebbe indicare semplicemente che, investendo i cartelli stradali, l'attore ne cagionò la dispersione sull'asfalto.
Ma, già a monte, si può evidenziare che, con efficacia senz'altro fidefacente (al di là di quanto infondatamente sostenuto dall'attore), gli agenti della Polizia stradale hanno accertato il danneggiamento, tra l'altro, di n. 3 pannelli verticali “muniti di base e lampeggiatore”.
È quindi inconfutabile -fino a querela di falso- che i pannelli fossero muniti di basi e di lampeggiatori,
di modo che non si comprende come gli agenti, ove chiamati a testimoniare, avrebbero potuto diversamente affermare la presenza di pannelli non muniti di base e lampeggiatori e divelti sull'asfalto,
peraltro, come già detto, in un momento anteriore al loro arrivo.
Anzi, l'attore pretende di domandare agli agenti se il restringimento della corsia “non fosse ben
segnalato” e, oltre, se i segnali stradali giacessero in terra “a causa del vento forte, confermando
implicitamente la tesi sostenuta”.
pagina 8 di 10 Non si comprende in che modo possano ammettersi i testi a esprimere una simile valutazione, ossia la caduta della segnaletica a causa del vento forte, specie là dove gli stessi hanno già accertato la presenza di segnaletica munita di base e lampeggiate danneggiata dall'impatto (così in seno al verbale: “ CP_2
sul posto per ripristino segnaletica … 3 pannelli verticali … muniti di base e lampeggiante”) e, oltre,
là dove risulti pacifico che i testi indicati non si trovavano sui luoghi e non possono quindi riferire nulla in ordine alle cause della caduta dei cartelli sul suolo.
Ribadito, quindi, che i mezzi istruttori volti a provare l'an della responsabilità della parte convenuta sono da rigettare, appare superfluo qualsiasi esame dei mezzi volti a provare il quantum del danno.
In definitiva, difetta la prova dell'inadempimento di all'obbligo di protezione degli utenti della CP_2
strada, e, in ogni caso, quella del carattere colposo (nemmeno dedotto) di un tale inadempimento;
del pari, ove si riconducesse la fattispecie nell'alveo dell'illecito aquiliano, resterebbe comunque carente la prova del difettoso modo di essere della cosa in custodia.
Per converso, è certo, perché accertato con sentenza passata in giudicato, che l'attore abbia tenuto una condotta negligente da ritenersi causalmente collegata al sinistro e che, per quanto risulta, costituisce unica causa dei danni di cui esso attore si duole.
E infatti, anche volendo ipotizzare per un attimo l'effettiva preesistenza -rispetto al sinistro- di cartelli stradali divelti sul suolo, il rispetto del limite di velocità imposto dalle condizioni stradali (che, come accertato con sentenza passata in giudicato, non ammettevano una velocità superiore ai 40 Km orari)
avrebbe verosimilmente (più probabilmente che no) consentito all'attore di evitare l'impatto che, per come descritto, appare essere stato di notevole entità, talchè si può desumere che la velocità tenuta non fosse nemmeno vicina a quella imposta dalla normale prudenza e che, invece, fosse notevolmente e imprevedibilmente superiore alla stessa.
La domanda va pertanto rigettata.
pagina 9 di 10 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex d.m. 55/14 (e ss. modifiche) nella somma di euro
2.540,00, oltre accessori di legge (scaglione relativo alle cause di valore ricompreso tra euro 5.201,00
ed euro 26.000,00 sulla base del criterio del disputatum, parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità della vicenda).
Non si ritiene sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna l'attore al pagamento, in favore della parte convenuta, della somma di euro 2.450,00 oltre accessori di legge per spese legali.
Enna, 30 aprile 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
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