Art. 2.
Tutte le disposizioni concernenti la sospensione degli esami per il conferimento delle promozioni nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato cessano di avere efficacia, per i posti disponibili a decorrere dal 1 gennaio 1952.
Tutte le disposizioni concernenti la sospensione degli esami per il conferimento delle promozioni nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato cessano di avere efficacia, per i posti disponibili a decorrere dal 1 gennaio 1952.