Versione
22 dicembre 1949
22 dicembre 1949
Art. 2.
Tutte le disposizioni concernenti la sospensione degli esami per il conferimento delle promozioni nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato cessano di avere efficacia, per i posti disponibili a decorrere dal 1 gennaio 1952.
Tutte le disposizioni concernenti la sospensione degli esami per il conferimento delle promozioni nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato cessano di avere efficacia, per i posti disponibili a decorrere dal 1 gennaio 1952.