Articolo 4 della Legge 31 dicembre 1977, n. 998
Articolo 3Articolo 5
Versione
29 gennaio 1978
Art. 4.
Per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nei casi di particolari situazioni contingenti o di eccezionale aumento del traffico, hanno facolta' di trattenere in servizio il personale straordinario assunto a norma dell' articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376 , per un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni, in deroga a quanto previsto nello stesso articolo 3.
Il personale di cui al precedente comma decade di diritto dal servizio alla scadenza del periodo massimo su indicato di centottanta giorni e non puo' essere riassunto prima che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione o di scadenza del servizio.
La relativa spesa deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1978