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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/07/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4644/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MASSIDDA PAOLA C.F._1
e
CP_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MASSIDDA PAOLA C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio, nella quale hanno esposto:
“1. le parti hanno contratto matrimonio a Cagliari in data 20/12/2003, dalla cui unione, durata quattro anni, non sono nati figli;
2. i coniugi si sono separati consensualmente con omologa del Tribunale di Cagliari in data
18.09.2008 e con sentenza non definitiva n. 2556/2012 in data 8.10.2012, lo stesso Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del vincolo matrimoniale (RG. 8033/2011);
3. Il Tribunale di Cagliari, nel procedimento RG n. 8033/2011, con sentenza definitiva n. 2867/2019
in data 16/11/2019, pubblicata il 13/12/2019 e ormai passata in giudicato, ha posto in capo al sig.
l'obbligo di versare in favore della sig.ra l'assegno divorzile di euro Parte_1 CP_1
400,00 al mese (doc. 1);
4. Il suddetto diritto ad un assegno divorzile in capo alla sig.ra è stato riconosciuto CP_1
essenzialmente in funzione del fatto che il reddito da lavoro dipendente della stessa era gravato da una rata mensile di euro 782,00 per un mutuo contratto durante il matrimonio (doc. 1);
5. la sig.ra successivamente alla predetta statuizione ha acquistato, in virtù di successione CP_1
ereditaria dai propri genitori, la proprietà di ulteriori beni mobili e immobili, il che le ha consentito,
tra l'altro, l'estinzione del mutuo sopra descritto;
6. Le parti hanno pertanto raggiunto un accordo per modificare le condizioni di cui alla sentenza e regolamentare i loro rapporti economici, con rinuncia da parte della sig.ra all'assegno CP_1
divorzile, essendo venuti meno i presupposti che lo hanno giustificato;
7. Tutto ciò premesso, i sottoscritti c h i e d o n o che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, vorrà rimettere la causa in decisione affinché l'Ill.mo Tribunale Voglia omologare le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2867/2019 in data
16/11/2019, pubblicata il 13/12/2019 (RG 8033/2011):
1. dichiarare che le parti sono entrambe reciprocamente autosufficienti e che pertanto nessuna di esse dovrà corrispondere all'altra alcuna somma a titolo di assegno divorzile;
2. compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica di quanto disposto con sentenza n. 2867/2019 del Tribunale di Cagliari – Sezione Civile del 16.11.2019
nel procedimento RG 8033/2011, così dispone:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 07.07.2025.
Si comunichi.
Il Presidente
Giorgio Latti