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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/12/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
In composizione monocratica nella persona della dott.ssa AI Casale ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2218/2020 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “mandato” e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA: Parte_1
rappresentata e difesa giusta procura rilasciata in calce all'atto di P.IVA_1
citazione, dagli Avv. Giovanni Capo (C.F.: ) e dall'Avv. C.F._1
NL ME (C.F.: ), elettivamente domiciliata in atti C.F._2
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA: Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio P.IVA_2
separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
FR De FA (C.F.: ), elettivamente domiciliata in atti C.F._3
OPPOSTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 05/09/2025
e da comparse conclusionali depositate nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 17 gennaio 2025 previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa Valeria Villani nella fase di precisazione delle conclusioni e all'udienza del 05/09/2025 ha assunto la causa in decisione.
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 68/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 193/2020 emesso in data 11/02/2020, con cui il
Tribunale di Avellino lo ha condannato al pagamento di € 84.130,38, oltre interessi e spese del monitorio.
L'opponente ha premesso in fatto che il mancato pagamento della fornitura di pellame non fosse a lui imputabile. Precisava, infatti, di aver ricevuto da parte opposta l'incarico di svolgere attività di intermediazione in favore della IVY Leathers LTD, con sede alle
US, nell'ambito di un'operazione di natura triangolare.
Parte opponente evidenziava, altresì, che le fatture emesse dalla riportavano la CP_1
stessa data, nonché l'indicazione degli stessi articoli in pelle e delle stesse quantità riportate nelle fatture da lui emesse nei confronti del cliente finale, con la sola aggiunta del compenso per l'attività di intermediazione e delle spese di trasporto. Ha sottolineato che il rapporto intercorrente tra le parti era qualificabile come mandato ad alienare, come emergeva dalle comunicazioni intercorse tra i rappresentanti delle due società, dalle quali, secondo parte opponente, risultava in modo chiaro il ruolo di intermediazione svolto nell'ambito dell'operazione commerciale e, infine, dava atto che la IV aveva contestato la presenza di vizi nel pellame fornito.
L'opponente così concludeva:
“in via preliminare, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva che impugnava Controparte_1
l'avversa opposizione assumendo che di aver venduto pellami alla dalla Parte_1
quale ha ricevuto soltanto pagamenti parziali, rimanendo pertanto creditrice della somma di € 84.130,38, dovuta a saldo delle fatture n. 43 del 16/05/2019, n. 45 del
24/05/2019, n. 51 del 07/06/2019, n. 54 del 14/06/2019, n. 55 del 28/06/2019.
L'opposta evidenziava, inoltre, che l'opponente aveva riconosciuto l'esistenza del debito, giustificando il proprio inadempimento con il mancato pagamento della merce da lui venduta ai propri clienti. Dava atto che, tra le parti non fosse mai stato concluso un mandato ad alienare, bensì un contratto ordinario di vendita di beni mobili e che l'opponente aveva successivamente rivenduto i pellami alla IV a un prezzo maggiore rispetto a quello di acquisto, trattenendo per sé il margine di guadagno.
Precisava, altresì, che, il compenso per l'attività di intermediazione non avrebbe dovuto essere posto a carico della né addebitato al cliente finale. Pt_1
Quanto, infine, ai vizi della merce lamentati dalla IV, l'opposta precisava che i pellami venivano preventivamente visionati dall'opponente e successivamente venivano accettati.
L'opposto ritenuto quindi fondata la pretesa creditoria così concludeva:
“in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 193/2020; nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, e confermare il decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria delle spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
Alla prima udienza di comparizione del 21/10/2020, veniva rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. All'esito del deposito delle memorie istruttorie, ammessi i mezzi di prova richiesti, la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del legale rappresentate della parte opponente e con la prova testimoniale come articolata dalle parti e terminata la fase istruttoria, il precedente Giudicante rinviava la causa all'udienza del 05/09/2025 per precisazioni delle conclusioni. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge ex art. 190
c.p.c.
In ossequio ai termini concessi in tale udienza, le parti provvedevano al deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
DIRITTO
Va evidenziato che ai fini della decisione saranno utilizzati nei limiti della effettiva rilevanza tutti i documenti prodotti dalle parti costituite e, segnatamente, sia quelli depositati dalla attrice sia quelli prodotti dalla convenuta unitamente al fascicolo monitorio.
Osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione. Instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza-ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
20613/11). Si ritiene opportuno premettere che la mancanza di un contratto scritto tra le parti è del tutto irrilevante, non essendo previsto alcun onere di forma per il contratto di vendita e fornitura di materiali in questione. Si rileva, peraltro, che l'opponente non ha negato l'esistenza del rapporto contrattuale con la né l'avvenuta Controparte_1
consegna della merce ordinata, salvo la tipologia contrattuale intercorsa e i vizi della merce lamentati dal cliente finale.
Risulta, pertanto, incontestata l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, peraltro ammessa anche dai testi escussi.
Acclarato la sussistenza di tale rapporto va esaminato se sussista la pretesa creditoria dell'opposta.
Orbene nel caso che qui ci occupa, l'opposta società (attrice Controparte_1
sostanziale) ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della complessiva somma di € 84.130,38 per corrispettivi dovuti a seguito di fornitura di merce, come risultante dalle fatture depositate.
Quanto al valore probatorio delle fatture si osserva che con la recente sentenza del
12/01/2016 n° 299, la Corte di Cassazione ritorna sul tema della natura e del valore probatorio della fattura commerciale e, confermando un consolidato orientamento, afferma “che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto” e laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio ed obbliga dunque la medesima a fornire la prova dell'esatto ammontare del credito stesso (cfr. ex multis Cass. 10/10/2011 n° 20802; Cass. 28/06/2010 n°
15383).
Tale prova può essere fornita oralmente, dimostrando, ad esempio, l'avvenuta fornitura, quando si tratti di merce o l'effettuazione di una prestazione d'opera. Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto fin dalla propria costituzione in giudizio fattura n. 43 del 16/05/2019, n. 45 del 24/05/2019, n. 51 del 07/06/2019, n. 54 del
14/06/2019, n. 55 del 28/06/2019 a fondamento del decreto ingiuntivo azionato.
A tal fine è bene ricordare il pensiero unanime della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il creditore che agisca per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la fonte negoziale o legale del suo diritto e se previsto del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sent. n. 13533/2001, sent. n. 8901/2013).
Nei contratti in cui è prevista la consegna di una quantità di merce, o altro, da una parte all'altra, la prova della consegna è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando non siano state rilasciate bolle di consegna.
La contestazione che una parte svolge in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga dunque la medesima a fornire al Giudice la prova dell'esatto ammontare del credito stesso. E ciò anche laddove, intervenuto un pagamento parziale, il creditore reclami la differenza (Cass. 10/10/2011 n° 20802).
Tale prova può essere fornita oralmente, dimostrando, ad esempio, l'avvenuta fornitura, quando si tratti di merce.
La prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito. In definitiva chi esige un credito deve, al di là della prova dell'entità dello stesso, dimostrare innanzitutto la sua
«causa», ossia da quale ragione (cosiddetta «obbligazione») è scaturito: un contratto, una fornitura, un servizio reso ecc.
La controversia verte sulla natura giuridica del rapporto intercorso: compravendita (art. 1470 c.c.) o mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.). Dall'esame dei documenti prodotti, emerge che la Società opponente agiva acquisendo la disponibilità delle pelli per poi trasferirle a terzi. Tuttavia, nel mandato senza rappresentanza, il mandatario agisce per conto del mandante ma in nome proprio, acquistando i diritti e assumendo gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi.
Ai sensi dell'art. 1705 c.c., anche se si volesse ipotizzare un mandato, il mandatario che agisce in nome proprio è obbligato ad adempiere alle obbligazioni contratte verso i terzi. Pertanto, la Società opponente, avendo ricevuto la merce e le fatture a proprio nome, resta l'unico soggetto obbligato al pagamento del prezzo verso la Società opposta, a prescindere dal fatto che la merce fosse destinata a un cliente finale estero.
La difesa dell'opponente, secondo cui essa avrebbe agito come semplice mandataria senza rappresentanza della Società opposta, è smentita dalle modalità operative accertate. Il fatto che la abbia emesso una propria fattura nei confronti Controparte_2
del cliente finale alle US;
applicato un ricarico sul prezzo delle pelli;
organizzato e gestito direttamente il trasporto internazionale configura lo schema della cosiddetta
"esportazione triangolare impropria". In tale contesto, la giurisprudenza di legittimità
è granitica nell'affermare che non sussiste un unico mandato, bensì una catena di vendite. "Nelle operazioni triangolari, l'effetto traslativo della proprietà si verifica in due momenti distinti: il primo dal fornitore (cedente) al promotore della triangolazione
(primo cessionario), il secondo da quest'ultimo al destinatario finale. La circostanza che il primo cessionario fatturi con sovrapprezzo al destinatario finale conferma l'autonomia del secondo titolo d'acquisto e l'assunzione del rischio d'impresa in capo all'intermediario." (Cass. Civ., Sez. V, n. 34957/2021; conf. Cass. n. 15632/2015).
L'opponente sostiene che la dicitura riportata in fattura e il richiamo all'art. 8 DPR
633/72 dimostrino l'esistenza di un mandato senza rappresentanza, inserito in una struttura di "vendita triangolare". In tale schema, la società cedente consegna la merce direttamente alle US, ma la fattura alla società promotore della triangolazione.
In ambito tributario, la triangolazione (art. 8, lett. a, comma 1) prevede che la cessione tra il primo cedente , nella specie la società opposta e il primo cessionario, nella specie la società opponente sia non imponibile se la merce viene inviata all'estero direttamente dal cedente o da terzi per suo conto.
Tuttavia, sotto il profilo civilistico, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che "La qualificazione fiscale di un'operazione come triangolare ai fini
IVA non muta la natura civilistica del rapporto di compravendita intercorso tra fornitore e primo acquirente" (Cass. Civ., Sez. III, n. 15632/2015) e ancora che la triangolazione IVA non è un contratto autonomo, ma un collegamento negoziale tra due compravendite. In particolare "Nella cosiddetta vendita triangolare, caratterizzata dal fatto che il fornitore consegna la merce direttamente al cliente del proprio acquirente, si configurano due distinti rapporti contrattuali: uno tra fornitore e acquirente intermedio, l'altro tra quest'ultimo e il destinatario finale. Ciascun rapporto conserva la propria autonomia civilistica." (Cass. Civ., Sez. V, n. 11011/2018).
Il richiamo alla destinazione extra-UE (US) giustifica unicamente il regime di non imponibilità IVA, finalizzato a non tassare il bene nello Stato di origine.
Pertanto anche a voler qualificare il rapporto come mandato senza rappresentanza si osserva che, come detto, il mandatario che agisce in nome proprio acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi.
L'obbligo di pagare il prezzo al fornitore sorge in capo alla Società opponente nel momento in cui la merce viene messa a disposizione o consegnata allo spedizioniere per l'invio alle US.
La tesi dell'opponente secondo cui essa non sarebbe il debitore finale collide con il principio per cui il fornitore non ha alcun rapporto contrattuale con il cliente finale alle
US, non potendo agire contro quest'ultimo per il pagamento del prezzo.
Inoltre la circostanza che il trasporto sia stato curato dall'opponente rafforza la natura di compravendita del rapporto tra le due società. Ai fini civilistici, la consegna della merce si è perfezionata nel momento in cui la società opposta ha messo le pelli a disposizione della società opponente.
Il ricarico applicato dalla costituisce il proprio margine di profitto commerciale Pt_1
e non una provvigione da mandato. In un contratto di mandato, infatti, il mandatario deve riversare al mandante quanto ricevuto (art. 1713 c.c.) e ha diritto a un compenso, non al trattenimento del maggior prezzo ottenuto dalla vendita, salvo patto contrario che qui non risulta provato.
Essendo quindi i rapporti autonomi, l'opponente non può condizionare il pagamento del prezzo alla Società fornitrice all'effettivo incasso dal cliente delle US, né può eccepire la natura di "mandato" per sfuggire all'obbligazione di pagamento. La dicitura
"operazione triangolare" in fattura ha valenza esclusivamente fiscale (per giustificare la non imponibilità IVA ex art. 8 DPR 633/72) e non sposta la sede dell'obbligazione civile dal compratore intermedio al terzo.
Infine non è stata fornita prova di un accordo in deroga che prevedesse il pagamento solo a seguito dell'incasso dal terzo né a tanto sono stati di ausilio i testi escussi. Nel caso in esame, infatti, non risulta in alcun modo pattuita né indicata la percentuale di una provvigione, né è stata fornita prova dell'esistenza di un compenso specificamente riferibile a un'attività di intermediazione, elemento essenziale del mandato.
L'opposizione va dunque rigettata, non avendo l'opponente contestato la ricezione della merce né la congruità del prezzo, ma solo il titolo dell'obbligazione, che in entrambi i casi, vendita o mandato la vede come soggetto passivo del debito.
L'opponente deduce, altresì, l'esistenza di vizi sulla fornitura di pelli, riferendo le lamentele pervenute dal cliente finale sito nelle US. La società opposta ha tempestivamente eccepito la decadenza della garanzia per omessa denuncia nei termini legali.
Occorre a questo punto una breve premessa sulla disciplina della garanzia per i vizi della cosa.
In tema di compravendita l'art. 1490 c.c. disciplina la garanzia per vizi della cosa venduta. La norma dispone che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Nei casi indicati dall'art. 1490 c.c. il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, salvo il rimedio generale del risarcimento danni previsto dall'art. 1494 c.c.; può poi addurre i vizi a base della eccezione d'inadempimento eventualmente sollevata per paralizzare il credito.
Nel contesto di una vendita triangolare, la contestazione del cliente finale non si ripercuote automaticamente sul rapporto tra fornitore e primo acquirente, se non nel rispetto dei rigorosi termini di legge.
Sul punto, si osserva che l'art. 1495 c.c. impone al compratore l'onere di denunciare i vizi al venditore entro il termine perentorio di otto giorni dalla scoperta. Nel caso di specie, l'opponente non ha fornito prova di aver inoltrato una contestazione specifica alla Società opposta entro tale termine decorrente dalla consegna della merce o, in caso di vizi occulti, dal momento in cui questi sono stati riscontrati dal terzo destinatario e comunicati all'intermediario.
In tema di vendite a catena o triangolari, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
"L'autonomia dei rapporti contrattuali comporta che il termine di decadenza per la denuncia dei vizi corra separatamente per ogni segmento della catena. L'acquirente intermedio, per non decadere dalla garanzia verso il proprio fornitore, ha l'onere di denunciare i vizi a quest'ultimo entro otto giorni da quando ne ha avuto conoscenza, non potendo opporre l'eventuale pendenza di trattative o contestazioni con il cliente finale." (Cass. Civ., Sez. II, n. 20348/2017).
Inoltre, la mera produzione di comunicazioni provenienti dal cliente finale delle
US non costituisce prova idonea dell'esistenza dei vizi nel rapporto tra le due società. In assenza di una perizia tecnica o di una descrizione analitica dei difetti riferibile al momento della consegna da parte dell'opposta, l'eccezione appare generica e non provata. Nessun valore probatorio può assumere la relazione della Sperimentale
LI di AP , di cui al doc. 36 della produzione di parte opponente, giacché non effettuata in contraddittorio e inoltre dalla detta relazione non si desume se la merce visionata ed analizzata sia quella venduta dalla e a quale partita Controparte_1
sia riferibile, non rinvenendosi nella relazione alcun riferimento in tal senso.
Va aggiunto che, avendo la curato il trasporto, il rischio per il perimento o il Pt_1
deterioramento della merce durante il tragitto internazionale grava sull'acquirente stesso ex art. 1510, comma 2, c.c. Pertanto, l'opponente avrebbe dovuto dimostrare che i vizi erano preesistenti alla consegna al vettore, prova che nel caso di specie è del tutto mancante.
L'eccezione di decadenza sollevata dalla società opposta è dunque fondata e merita accoglimento, rendendo superfluo l'accertamento nel merito dei vizi lamentati.
Infatti, in generale, la garanzia per i vizi può essere fatta valere dal debitore non solo in via d'azione ma anche in via di eccezione, al solo fine di paralizzare la richiesta di pagamento come detto;
tuttavia, anche in tal caso è necessario, comunque, che i vizi siano denunciati tempestivamente.
Inoltre, l'onere della prova della tempestività della denuncia, ove tempestivamente eccepita, incombe sull'acquirente, poiché detta denunzia costituisce una condizione necessaria all'azione.
Anche la prova testi espletata avalla tale ricostruzione. Difatti il teste di parte opposta ha confermato che il pellame veniva accuratamente ispezionato dalla Testimone_1
la quale dopo averne verificato la qualità e la quantità ne accettava Parte_1
la consegna e ne curava la spedizione. Va altresì sottolineata la genericità dell'eccezione priva di ogni descrizione dei vizi lamentati.
Per di più, ove il rapporto fosse stato effettivamente qualificato come mandato ad alienare, l'opponente avrebbe dovuto indirizzare la IV direttamente alla , quale CP_1
mandante, senza farsi carico della gestione delle contestazioni.
Diversamente, l'opponente ha agito quale diretto interlocutore del cliente, assumendo di fatto il rischio commerciale dell'operazione.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni esposte in premessa, l'opposizione va rigettata e per l'effetto confermato il decreto ingiuntivo che acquista definitiva efficacia esecutiva. Sull'importo dovuto vanno riconosciuti gli interessi di mora ex d.lgs. 231/01 da calcolarsi sulla scadenza delle fatture fino all'effettivo saldo.
SUL REGIME DELLE SPESE
La particolarità della vicenda e le diverse interpretazioni giurisprudenziali sulla materia depongono in favore della compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico,
Dott.ssa AI Casale, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n.
2218/2020 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione, e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto (D.I. 193/2020, R.G 539/2020) emesso dal Tribunale di Avellino in data
11/02/2020, dichiarandolo definitivamente esecutivo e ON parte opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di euro 84.130,38 oltre interessi legali come esposto in parte motiva;
2. COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in data 19 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa AI Casale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
In composizione monocratica nella persona della dott.ssa AI Casale ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2218/2020 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “mandato” e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA: Parte_1
rappresentata e difesa giusta procura rilasciata in calce all'atto di P.IVA_1
citazione, dagli Avv. Giovanni Capo (C.F.: ) e dall'Avv. C.F._1
NL ME (C.F.: ), elettivamente domiciliata in atti C.F._2
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA: Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio P.IVA_2
separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
FR De FA (C.F.: ), elettivamente domiciliata in atti C.F._3
OPPOSTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 05/09/2025
e da comparse conclusionali depositate nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 17 gennaio 2025 previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa Valeria Villani nella fase di precisazione delle conclusioni e all'udienza del 05/09/2025 ha assunto la causa in decisione.
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 68/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 193/2020 emesso in data 11/02/2020, con cui il
Tribunale di Avellino lo ha condannato al pagamento di € 84.130,38, oltre interessi e spese del monitorio.
L'opponente ha premesso in fatto che il mancato pagamento della fornitura di pellame non fosse a lui imputabile. Precisava, infatti, di aver ricevuto da parte opposta l'incarico di svolgere attività di intermediazione in favore della IVY Leathers LTD, con sede alle
US, nell'ambito di un'operazione di natura triangolare.
Parte opponente evidenziava, altresì, che le fatture emesse dalla riportavano la CP_1
stessa data, nonché l'indicazione degli stessi articoli in pelle e delle stesse quantità riportate nelle fatture da lui emesse nei confronti del cliente finale, con la sola aggiunta del compenso per l'attività di intermediazione e delle spese di trasporto. Ha sottolineato che il rapporto intercorrente tra le parti era qualificabile come mandato ad alienare, come emergeva dalle comunicazioni intercorse tra i rappresentanti delle due società, dalle quali, secondo parte opponente, risultava in modo chiaro il ruolo di intermediazione svolto nell'ambito dell'operazione commerciale e, infine, dava atto che la IV aveva contestato la presenza di vizi nel pellame fornito.
L'opponente così concludeva:
“in via preliminare, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva che impugnava Controparte_1
l'avversa opposizione assumendo che di aver venduto pellami alla dalla Parte_1
quale ha ricevuto soltanto pagamenti parziali, rimanendo pertanto creditrice della somma di € 84.130,38, dovuta a saldo delle fatture n. 43 del 16/05/2019, n. 45 del
24/05/2019, n. 51 del 07/06/2019, n. 54 del 14/06/2019, n. 55 del 28/06/2019.
L'opposta evidenziava, inoltre, che l'opponente aveva riconosciuto l'esistenza del debito, giustificando il proprio inadempimento con il mancato pagamento della merce da lui venduta ai propri clienti. Dava atto che, tra le parti non fosse mai stato concluso un mandato ad alienare, bensì un contratto ordinario di vendita di beni mobili e che l'opponente aveva successivamente rivenduto i pellami alla IV a un prezzo maggiore rispetto a quello di acquisto, trattenendo per sé il margine di guadagno.
Precisava, altresì, che, il compenso per l'attività di intermediazione non avrebbe dovuto essere posto a carico della né addebitato al cliente finale. Pt_1
Quanto, infine, ai vizi della merce lamentati dalla IV, l'opposta precisava che i pellami venivano preventivamente visionati dall'opponente e successivamente venivano accettati.
L'opposto ritenuto quindi fondata la pretesa creditoria così concludeva:
“in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 193/2020; nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, e confermare il decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria delle spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
Alla prima udienza di comparizione del 21/10/2020, veniva rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. All'esito del deposito delle memorie istruttorie, ammessi i mezzi di prova richiesti, la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del legale rappresentate della parte opponente e con la prova testimoniale come articolata dalle parti e terminata la fase istruttoria, il precedente Giudicante rinviava la causa all'udienza del 05/09/2025 per precisazioni delle conclusioni. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge ex art. 190
c.p.c.
In ossequio ai termini concessi in tale udienza, le parti provvedevano al deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
DIRITTO
Va evidenziato che ai fini della decisione saranno utilizzati nei limiti della effettiva rilevanza tutti i documenti prodotti dalle parti costituite e, segnatamente, sia quelli depositati dalla attrice sia quelli prodotti dalla convenuta unitamente al fascicolo monitorio.
Osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione. Instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza-ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
20613/11). Si ritiene opportuno premettere che la mancanza di un contratto scritto tra le parti è del tutto irrilevante, non essendo previsto alcun onere di forma per il contratto di vendita e fornitura di materiali in questione. Si rileva, peraltro, che l'opponente non ha negato l'esistenza del rapporto contrattuale con la né l'avvenuta Controparte_1
consegna della merce ordinata, salvo la tipologia contrattuale intercorsa e i vizi della merce lamentati dal cliente finale.
Risulta, pertanto, incontestata l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, peraltro ammessa anche dai testi escussi.
Acclarato la sussistenza di tale rapporto va esaminato se sussista la pretesa creditoria dell'opposta.
Orbene nel caso che qui ci occupa, l'opposta società (attrice Controparte_1
sostanziale) ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della complessiva somma di € 84.130,38 per corrispettivi dovuti a seguito di fornitura di merce, come risultante dalle fatture depositate.
Quanto al valore probatorio delle fatture si osserva che con la recente sentenza del
12/01/2016 n° 299, la Corte di Cassazione ritorna sul tema della natura e del valore probatorio della fattura commerciale e, confermando un consolidato orientamento, afferma “che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto” e laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio ed obbliga dunque la medesima a fornire la prova dell'esatto ammontare del credito stesso (cfr. ex multis Cass. 10/10/2011 n° 20802; Cass. 28/06/2010 n°
15383).
Tale prova può essere fornita oralmente, dimostrando, ad esempio, l'avvenuta fornitura, quando si tratti di merce o l'effettuazione di una prestazione d'opera. Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto fin dalla propria costituzione in giudizio fattura n. 43 del 16/05/2019, n. 45 del 24/05/2019, n. 51 del 07/06/2019, n. 54 del
14/06/2019, n. 55 del 28/06/2019 a fondamento del decreto ingiuntivo azionato.
A tal fine è bene ricordare il pensiero unanime della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il creditore che agisca per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la fonte negoziale o legale del suo diritto e se previsto del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sent. n. 13533/2001, sent. n. 8901/2013).
Nei contratti in cui è prevista la consegna di una quantità di merce, o altro, da una parte all'altra, la prova della consegna è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando non siano state rilasciate bolle di consegna.
La contestazione che una parte svolge in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga dunque la medesima a fornire al Giudice la prova dell'esatto ammontare del credito stesso. E ciò anche laddove, intervenuto un pagamento parziale, il creditore reclami la differenza (Cass. 10/10/2011 n° 20802).
Tale prova può essere fornita oralmente, dimostrando, ad esempio, l'avvenuta fornitura, quando si tratti di merce.
La prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito. In definitiva chi esige un credito deve, al di là della prova dell'entità dello stesso, dimostrare innanzitutto la sua
«causa», ossia da quale ragione (cosiddetta «obbligazione») è scaturito: un contratto, una fornitura, un servizio reso ecc.
La controversia verte sulla natura giuridica del rapporto intercorso: compravendita (art. 1470 c.c.) o mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.). Dall'esame dei documenti prodotti, emerge che la Società opponente agiva acquisendo la disponibilità delle pelli per poi trasferirle a terzi. Tuttavia, nel mandato senza rappresentanza, il mandatario agisce per conto del mandante ma in nome proprio, acquistando i diritti e assumendo gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi.
Ai sensi dell'art. 1705 c.c., anche se si volesse ipotizzare un mandato, il mandatario che agisce in nome proprio è obbligato ad adempiere alle obbligazioni contratte verso i terzi. Pertanto, la Società opponente, avendo ricevuto la merce e le fatture a proprio nome, resta l'unico soggetto obbligato al pagamento del prezzo verso la Società opposta, a prescindere dal fatto che la merce fosse destinata a un cliente finale estero.
La difesa dell'opponente, secondo cui essa avrebbe agito come semplice mandataria senza rappresentanza della Società opposta, è smentita dalle modalità operative accertate. Il fatto che la abbia emesso una propria fattura nei confronti Controparte_2
del cliente finale alle US;
applicato un ricarico sul prezzo delle pelli;
organizzato e gestito direttamente il trasporto internazionale configura lo schema della cosiddetta
"esportazione triangolare impropria". In tale contesto, la giurisprudenza di legittimità
è granitica nell'affermare che non sussiste un unico mandato, bensì una catena di vendite. "Nelle operazioni triangolari, l'effetto traslativo della proprietà si verifica in due momenti distinti: il primo dal fornitore (cedente) al promotore della triangolazione
(primo cessionario), il secondo da quest'ultimo al destinatario finale. La circostanza che il primo cessionario fatturi con sovrapprezzo al destinatario finale conferma l'autonomia del secondo titolo d'acquisto e l'assunzione del rischio d'impresa in capo all'intermediario." (Cass. Civ., Sez. V, n. 34957/2021; conf. Cass. n. 15632/2015).
L'opponente sostiene che la dicitura riportata in fattura e il richiamo all'art. 8 DPR
633/72 dimostrino l'esistenza di un mandato senza rappresentanza, inserito in una struttura di "vendita triangolare". In tale schema, la società cedente consegna la merce direttamente alle US, ma la fattura alla società promotore della triangolazione.
In ambito tributario, la triangolazione (art. 8, lett. a, comma 1) prevede che la cessione tra il primo cedente , nella specie la società opposta e il primo cessionario, nella specie la società opponente sia non imponibile se la merce viene inviata all'estero direttamente dal cedente o da terzi per suo conto.
Tuttavia, sotto il profilo civilistico, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che "La qualificazione fiscale di un'operazione come triangolare ai fini
IVA non muta la natura civilistica del rapporto di compravendita intercorso tra fornitore e primo acquirente" (Cass. Civ., Sez. III, n. 15632/2015) e ancora che la triangolazione IVA non è un contratto autonomo, ma un collegamento negoziale tra due compravendite. In particolare "Nella cosiddetta vendita triangolare, caratterizzata dal fatto che il fornitore consegna la merce direttamente al cliente del proprio acquirente, si configurano due distinti rapporti contrattuali: uno tra fornitore e acquirente intermedio, l'altro tra quest'ultimo e il destinatario finale. Ciascun rapporto conserva la propria autonomia civilistica." (Cass. Civ., Sez. V, n. 11011/2018).
Il richiamo alla destinazione extra-UE (US) giustifica unicamente il regime di non imponibilità IVA, finalizzato a non tassare il bene nello Stato di origine.
Pertanto anche a voler qualificare il rapporto come mandato senza rappresentanza si osserva che, come detto, il mandatario che agisce in nome proprio acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi.
L'obbligo di pagare il prezzo al fornitore sorge in capo alla Società opponente nel momento in cui la merce viene messa a disposizione o consegnata allo spedizioniere per l'invio alle US.
La tesi dell'opponente secondo cui essa non sarebbe il debitore finale collide con il principio per cui il fornitore non ha alcun rapporto contrattuale con il cliente finale alle
US, non potendo agire contro quest'ultimo per il pagamento del prezzo.
Inoltre la circostanza che il trasporto sia stato curato dall'opponente rafforza la natura di compravendita del rapporto tra le due società. Ai fini civilistici, la consegna della merce si è perfezionata nel momento in cui la società opposta ha messo le pelli a disposizione della società opponente.
Il ricarico applicato dalla costituisce il proprio margine di profitto commerciale Pt_1
e non una provvigione da mandato. In un contratto di mandato, infatti, il mandatario deve riversare al mandante quanto ricevuto (art. 1713 c.c.) e ha diritto a un compenso, non al trattenimento del maggior prezzo ottenuto dalla vendita, salvo patto contrario che qui non risulta provato.
Essendo quindi i rapporti autonomi, l'opponente non può condizionare il pagamento del prezzo alla Società fornitrice all'effettivo incasso dal cliente delle US, né può eccepire la natura di "mandato" per sfuggire all'obbligazione di pagamento. La dicitura
"operazione triangolare" in fattura ha valenza esclusivamente fiscale (per giustificare la non imponibilità IVA ex art. 8 DPR 633/72) e non sposta la sede dell'obbligazione civile dal compratore intermedio al terzo.
Infine non è stata fornita prova di un accordo in deroga che prevedesse il pagamento solo a seguito dell'incasso dal terzo né a tanto sono stati di ausilio i testi escussi. Nel caso in esame, infatti, non risulta in alcun modo pattuita né indicata la percentuale di una provvigione, né è stata fornita prova dell'esistenza di un compenso specificamente riferibile a un'attività di intermediazione, elemento essenziale del mandato.
L'opposizione va dunque rigettata, non avendo l'opponente contestato la ricezione della merce né la congruità del prezzo, ma solo il titolo dell'obbligazione, che in entrambi i casi, vendita o mandato la vede come soggetto passivo del debito.
L'opponente deduce, altresì, l'esistenza di vizi sulla fornitura di pelli, riferendo le lamentele pervenute dal cliente finale sito nelle US. La società opposta ha tempestivamente eccepito la decadenza della garanzia per omessa denuncia nei termini legali.
Occorre a questo punto una breve premessa sulla disciplina della garanzia per i vizi della cosa.
In tema di compravendita l'art. 1490 c.c. disciplina la garanzia per vizi della cosa venduta. La norma dispone che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Nei casi indicati dall'art. 1490 c.c. il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, salvo il rimedio generale del risarcimento danni previsto dall'art. 1494 c.c.; può poi addurre i vizi a base della eccezione d'inadempimento eventualmente sollevata per paralizzare il credito.
Nel contesto di una vendita triangolare, la contestazione del cliente finale non si ripercuote automaticamente sul rapporto tra fornitore e primo acquirente, se non nel rispetto dei rigorosi termini di legge.
Sul punto, si osserva che l'art. 1495 c.c. impone al compratore l'onere di denunciare i vizi al venditore entro il termine perentorio di otto giorni dalla scoperta. Nel caso di specie, l'opponente non ha fornito prova di aver inoltrato una contestazione specifica alla Società opposta entro tale termine decorrente dalla consegna della merce o, in caso di vizi occulti, dal momento in cui questi sono stati riscontrati dal terzo destinatario e comunicati all'intermediario.
In tema di vendite a catena o triangolari, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
"L'autonomia dei rapporti contrattuali comporta che il termine di decadenza per la denuncia dei vizi corra separatamente per ogni segmento della catena. L'acquirente intermedio, per non decadere dalla garanzia verso il proprio fornitore, ha l'onere di denunciare i vizi a quest'ultimo entro otto giorni da quando ne ha avuto conoscenza, non potendo opporre l'eventuale pendenza di trattative o contestazioni con il cliente finale." (Cass. Civ., Sez. II, n. 20348/2017).
Inoltre, la mera produzione di comunicazioni provenienti dal cliente finale delle
US non costituisce prova idonea dell'esistenza dei vizi nel rapporto tra le due società. In assenza di una perizia tecnica o di una descrizione analitica dei difetti riferibile al momento della consegna da parte dell'opposta, l'eccezione appare generica e non provata. Nessun valore probatorio può assumere la relazione della Sperimentale
LI di AP , di cui al doc. 36 della produzione di parte opponente, giacché non effettuata in contraddittorio e inoltre dalla detta relazione non si desume se la merce visionata ed analizzata sia quella venduta dalla e a quale partita Controparte_1
sia riferibile, non rinvenendosi nella relazione alcun riferimento in tal senso.
Va aggiunto che, avendo la curato il trasporto, il rischio per il perimento o il Pt_1
deterioramento della merce durante il tragitto internazionale grava sull'acquirente stesso ex art. 1510, comma 2, c.c. Pertanto, l'opponente avrebbe dovuto dimostrare che i vizi erano preesistenti alla consegna al vettore, prova che nel caso di specie è del tutto mancante.
L'eccezione di decadenza sollevata dalla società opposta è dunque fondata e merita accoglimento, rendendo superfluo l'accertamento nel merito dei vizi lamentati.
Infatti, in generale, la garanzia per i vizi può essere fatta valere dal debitore non solo in via d'azione ma anche in via di eccezione, al solo fine di paralizzare la richiesta di pagamento come detto;
tuttavia, anche in tal caso è necessario, comunque, che i vizi siano denunciati tempestivamente.
Inoltre, l'onere della prova della tempestività della denuncia, ove tempestivamente eccepita, incombe sull'acquirente, poiché detta denunzia costituisce una condizione necessaria all'azione.
Anche la prova testi espletata avalla tale ricostruzione. Difatti il teste di parte opposta ha confermato che il pellame veniva accuratamente ispezionato dalla Testimone_1
la quale dopo averne verificato la qualità e la quantità ne accettava Parte_1
la consegna e ne curava la spedizione. Va altresì sottolineata la genericità dell'eccezione priva di ogni descrizione dei vizi lamentati.
Per di più, ove il rapporto fosse stato effettivamente qualificato come mandato ad alienare, l'opponente avrebbe dovuto indirizzare la IV direttamente alla , quale CP_1
mandante, senza farsi carico della gestione delle contestazioni.
Diversamente, l'opponente ha agito quale diretto interlocutore del cliente, assumendo di fatto il rischio commerciale dell'operazione.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni esposte in premessa, l'opposizione va rigettata e per l'effetto confermato il decreto ingiuntivo che acquista definitiva efficacia esecutiva. Sull'importo dovuto vanno riconosciuti gli interessi di mora ex d.lgs. 231/01 da calcolarsi sulla scadenza delle fatture fino all'effettivo saldo.
SUL REGIME DELLE SPESE
La particolarità della vicenda e le diverse interpretazioni giurisprudenziali sulla materia depongono in favore della compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico,
Dott.ssa AI Casale, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n.
2218/2020 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione, e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto (D.I. 193/2020, R.G 539/2020) emesso dal Tribunale di Avellino in data
11/02/2020, dichiarandolo definitivamente esecutivo e ON parte opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di euro 84.130,38 oltre interessi legali come esposto in parte motiva;
2. COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in data 19 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa AI Casale