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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3366/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3366/2023 R.G. avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio) cumulativamente promossa da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e residente ad Parte_1 C.F._1
Ispica in via Giovanni Falcone n. 1, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosaria
Monaco, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
RC Macauda che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione il 29.01.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale in uno allo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile ad Ispica il 02.10.2018 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2018, numero 14, parte I, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, Persona_1
14.12.2013) e RC (Ragusa, 09.01.2019); che gli stessi si sono separati consensualmente giusta sentenza n. 720/2024 del giorno 17.04.2024 resa dal Tribunale in intestazione, e che da allora non si sono riconciliati;
che, con ordinanza recante pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo e fissata l'udienza del
29.01.2025 per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio (e l'ammissibilità del cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio, anche nei procedimenti a domanda congiunta, è stata ritenuta, con decisione che si ritiene di condividere, ammissibile dalla Cassazione con la sentenza n. 28727 del 2023);
che la suddetta udienza è stata sostituita, stante la richiesta delle parti e la dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, con il deposito di note scritte;
che le parti nei termini concessi hanno ritualmente depositato le suddette note scritte, insistendo nella conferma delle condizioni tutte di cui al ricorso;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 720/2024 del 17.04.2024, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. 6.5.2015, n. 55, 6 mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 02.10.2018; trascritto nei
Registri dello Stato Civile della Città di Ispica nell'anno 2018 al n. 14 parte I;
2. ordinare al Comune di Ispica di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali;
4. OMOLOGARE le medesime condizioni indicate per la fase della separazione anche per la fase di
scioglimento del matrimonio. E, in particolare: A. I coniugi vivranno separatamente, con reciproco obbligo di non recarsi molestia, e ciascuno sarà libero di mantenere la propria residenza in Italia o di trasferirla anche all'estero, senza il preventivo consenso dell'altro coniuge.
B. La casa coniugale è di proprietà dei sig.ri nato ad [...] il [...] e P_
, nata ad [...] il [...], genitori della istante, e concessa alla figlia Controparte_2 in comodato d'uso gratuito, giusta contratto dell'1.1.2016, reg. l'8.3.2023 presso Agenzia delle
Entrate di Ragusa al n. 223 Serie 3. La casa coniugale sopra descritta, sita in Ispica in via
Giovanni Falcone snc, piano primo, censita al catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 24,
p.lla 583, sub. 4, viene assegnata alla sig.ra che vi abiterà in uno con i figli. Pt_1
C. I figli minori e RC saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre. I minori potranno rimanere con il padre tutte le volte che lo vorranno, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi, e potranno sentire l'altro genitore ogni qualvolta lo vorranno. I piccoli e RC potranno trascorrere con il Persona_1 padre, ad anni alterni e salvo diverso accordo fra le parti, le festività di Natale e Capodanno,
Pasqua e Pasquetta, per tre giorni consecutivi, mentre per il periodo estivo potranno rimanere con il padre fino a quindici giorni anche non consecutivi in corrispondenza dei mesi di luglio e agosto, previo accordo con la sig.ra Trascorreranno il proprio compleanno, ad anni alterni, un anno Pt_1 con il padre e uno con la madre, e con ognuno dei genitori il giorno del loro compleanno.
Trascorreranno con il padre la festa del papà e con la mamma la festa della mamma.
D. A titolo di mantenimento per i figli il sig. verserà alla sig.ra un assegno nella misura Pt_2 Pt_1 di € 500,00 (EURO cinquecento/00), rivalutabili come per legge, da corrispondersi tramite bonifico bancario entro il giorno dodici di ogni mese, alle seguenti coordinate:
[...]. A tal fine il sig. darà mandato al proprio istituto di Pt_2 credito di attivare bonifico ricorrente, nelle superiori modalità e misura. L'assegno unico di cui al
d.lgs. n. 230/2021 sarà percepito da entrambe le parti, ciascuna in ragione della quota ad essa spettante. Tuttavia, atteso che allo stato tale assegno è percepito interamente dal sig. Pt_2 quest'ultimo si impegna a corrispondere alla sig.ra la metà del predetto assegno, non appena Pt_1 di volta in volta percepito, sino alla definizione, da parte dell'INPS, della domanda di percezione della propria quota di spettanza da parte della sig.ra Pt_1
E. Le spese straordinarie, preventivamente concordate, vengono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le parti dichiarano che valuteranno di volta in volta le eventuali spese straordinarie non preventivamente concordate. F. Entrambi i genitori saranno liberi di pubblicare foto dei minori, purché non lesive della loro immagine. Gli stessi concordano il più ampio diritto di visita per i minori, i quali potranno pernottare dall'altro genitore ogni qual volta lo desidereranno.
G. I coniugi si concedono sin d'ora nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti validi per l'estero e si accordano che i figli abbiano un documento autonomo valido per l'espatrio. che le superiori condizioni concordate nell'interesse della prole e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto ad Ispica il 02.10.2018 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2018, numero 14, parte I;
- Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ispica, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ispica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 28.02.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3366/2023 R.G. avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio) cumulativamente promossa da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e residente ad Parte_1 C.F._1
Ispica in via Giovanni Falcone n. 1, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosaria
Monaco, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
RC Macauda che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione il 29.01.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale in uno allo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile ad Ispica il 02.10.2018 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2018, numero 14, parte I, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, Persona_1
14.12.2013) e RC (Ragusa, 09.01.2019); che gli stessi si sono separati consensualmente giusta sentenza n. 720/2024 del giorno 17.04.2024 resa dal Tribunale in intestazione, e che da allora non si sono riconciliati;
che, con ordinanza recante pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo e fissata l'udienza del
29.01.2025 per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio (e l'ammissibilità del cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio, anche nei procedimenti a domanda congiunta, è stata ritenuta, con decisione che si ritiene di condividere, ammissibile dalla Cassazione con la sentenza n. 28727 del 2023);
che la suddetta udienza è stata sostituita, stante la richiesta delle parti e la dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, con il deposito di note scritte;
che le parti nei termini concessi hanno ritualmente depositato le suddette note scritte, insistendo nella conferma delle condizioni tutte di cui al ricorso;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 720/2024 del 17.04.2024, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. 6.5.2015, n. 55, 6 mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 02.10.2018; trascritto nei
Registri dello Stato Civile della Città di Ispica nell'anno 2018 al n. 14 parte I;
2. ordinare al Comune di Ispica di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali;
4. OMOLOGARE le medesime condizioni indicate per la fase della separazione anche per la fase di
scioglimento del matrimonio. E, in particolare: A. I coniugi vivranno separatamente, con reciproco obbligo di non recarsi molestia, e ciascuno sarà libero di mantenere la propria residenza in Italia o di trasferirla anche all'estero, senza il preventivo consenso dell'altro coniuge.
B. La casa coniugale è di proprietà dei sig.ri nato ad [...] il [...] e P_
, nata ad [...] il [...], genitori della istante, e concessa alla figlia Controparte_2 in comodato d'uso gratuito, giusta contratto dell'1.1.2016, reg. l'8.3.2023 presso Agenzia delle
Entrate di Ragusa al n. 223 Serie 3. La casa coniugale sopra descritta, sita in Ispica in via
Giovanni Falcone snc, piano primo, censita al catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 24,
p.lla 583, sub. 4, viene assegnata alla sig.ra che vi abiterà in uno con i figli. Pt_1
C. I figli minori e RC saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre. I minori potranno rimanere con il padre tutte le volte che lo vorranno, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi, e potranno sentire l'altro genitore ogni qualvolta lo vorranno. I piccoli e RC potranno trascorrere con il Persona_1 padre, ad anni alterni e salvo diverso accordo fra le parti, le festività di Natale e Capodanno,
Pasqua e Pasquetta, per tre giorni consecutivi, mentre per il periodo estivo potranno rimanere con il padre fino a quindici giorni anche non consecutivi in corrispondenza dei mesi di luglio e agosto, previo accordo con la sig.ra Trascorreranno il proprio compleanno, ad anni alterni, un anno Pt_1 con il padre e uno con la madre, e con ognuno dei genitori il giorno del loro compleanno.
Trascorreranno con il padre la festa del papà e con la mamma la festa della mamma.
D. A titolo di mantenimento per i figli il sig. verserà alla sig.ra un assegno nella misura Pt_2 Pt_1 di € 500,00 (EURO cinquecento/00), rivalutabili come per legge, da corrispondersi tramite bonifico bancario entro il giorno dodici di ogni mese, alle seguenti coordinate:
[...]. A tal fine il sig. darà mandato al proprio istituto di Pt_2 credito di attivare bonifico ricorrente, nelle superiori modalità e misura. L'assegno unico di cui al
d.lgs. n. 230/2021 sarà percepito da entrambe le parti, ciascuna in ragione della quota ad essa spettante. Tuttavia, atteso che allo stato tale assegno è percepito interamente dal sig. Pt_2 quest'ultimo si impegna a corrispondere alla sig.ra la metà del predetto assegno, non appena Pt_1 di volta in volta percepito, sino alla definizione, da parte dell'INPS, della domanda di percezione della propria quota di spettanza da parte della sig.ra Pt_1
E. Le spese straordinarie, preventivamente concordate, vengono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le parti dichiarano che valuteranno di volta in volta le eventuali spese straordinarie non preventivamente concordate. F. Entrambi i genitori saranno liberi di pubblicare foto dei minori, purché non lesive della loro immagine. Gli stessi concordano il più ampio diritto di visita per i minori, i quali potranno pernottare dall'altro genitore ogni qual volta lo desidereranno.
G. I coniugi si concedono sin d'ora nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti validi per l'estero e si accordano che i figli abbiano un documento autonomo valido per l'espatrio. che le superiori condizioni concordate nell'interesse della prole e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto ad Ispica il 02.10.2018 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2018, numero 14, parte I;
- Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ispica, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ispica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 28.02.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti