Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/05/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3493/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 3493/2025 R.G. promosso da
) (avv. RUZZENENTI FAUSTA e avv. LOMBARDI MONICA) Parte_1 C.F._1
e
( (avv. RUZZENENTI FAUSTA e avv. LOMBARDI MONICA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1) Affidare la IG minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza presso Persona_1
l'abitazione materna in Gottolengo, Via Giovanni Gentile n. 23.
In ragione dell'affido condiviso sopra previsto, i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della medesima.
2) Dare atto che il padre potrà vedere e/o tenere con sé la IG ogni qual volta lo desidererà, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni di tutte le parti.
1
17.00) fino alle ore 20,30.
3) Dare atto che i genitori concorderanno la permanenza della IG presso ciascuno di essi durante le principali festività, avendo cura di alternare il giorno di Natale con la Vigilia e Santo Stefano, San Silvestro e Capodanno, il
5 e il 6 gennaio, il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo, nonché di alternare tutte le altre festività infrannuali.
In estate la IG potrà trascorrere fino a due settimane anche non consecutive di vacanza con ciascun genitore, in periodi da concordarsi preferibilmente entro il 31 maggio di ogni anno.
4) Dare atto che il IG. contribuirà al mantenimento della IG minore mediante Parte_2 Persona_1 versamento di assegno mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), da versarsi alla IG.ra entro Parte_1 il giorno 16 di ogni mese. Detto importo verrà aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT.
5) Dare atto che i genitori ripartiranno tra loro nella misura del 50% ciascuno, le spese scolastiche, mediche e straordinarie che si renderanno necessarie per la IG , come da Protocollo del Tribunale di Persona_1
Brescia, che essi conoscono.
6) Dare atto che gli assegni relativi al nucleo famigliare erogati dall in favore dei lavoratori dipendenti e/o CP_1
l'assegno unico per la IG, sarà percepito al 100% dalla IG.ra , convivente con la minore;
Parte_1
7) Il IG. si impegna a lasciare la casa famigliare, asportando i propri effetti personali, entro il Parte_2
31/03/2025, impegnandosi a pagare la quota del 50% delle utenze della detta abitazione computate sino alla data del rilascio. Le utenze saranno tutte volturate a nome della IG.ra che si farà carico integrale del Pt_1 pagamento a partire dal 01/04/2025.
8) A definizione dei rapporti economico-patrimoniali fra e generati dal rapporto Parte_1 Parte_2 personale e di convivenza, nonché nell'interesse della IG minore , le parti si sono Persona_1 determinate a regolamentare i loro diritti di proprietà sulla casa famigliare come segue: il IG. si Parte_2 impegna a cedere alla IG.ra , che si impegna ad accettare ed acquistare, la propria quota del 50% Parte_1 della casa famigliare con garage, siti in Gottolengo, Via Giovanni Gentile n. 23 - catastalmente identificati all'NCT di detto Comune, foglio 13, mappale 416 sub. 8 ( cat. A/2, classe 04, 5,5 vani, rendita euro 238,60) e mappale 416 sub. 21 (cat. C/6, classe 03, 14 mq, rendita euro 23,14).
Il trasferimento sarà effettuato senza corrispettivo entro il 30/09/2025, e la IG.ra si impegna a Parte_1 farsi carico integrale del mutuo in essere con la banca MPS Spa filiale di Carpenedolo, liberando dai relativi obblighi il IG. Parte_2 Pt_ A tale proposito i IGg.ri e danno atto che l'accordo patrimoniale qui contenuto costituisce elemento Pt_1 funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi famigliare e viene stipulato, oltre al resto, per perseguire l'interesse alla conservazione dell'ambiente famigliare della IG minore . Persona_1
8) Spese legali compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (nata a [...] il [...]) e, con Persona_1 ricorso presentato in forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss.
c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conIGlio del giorno 14 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
3