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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 05/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1940/2021 R.G. promossa da
(CF ), per mezzo della mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...]
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. CARINI Lorenzo Parte_2 P.IVA_2
ATTRICE contro
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
MANGIARACINA Vito
CONVENUTA
e
(P.IVA , in Controparte_2 P.IVA_3 persona del curatore fallimentare avv. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_3 Controparte_4
MESSINA Luigi;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25.9.2024:
- l'avv. CAIMI, in sostituzione dell'avv. CARINI, per Parte_1 conclude insistendo per la modifica del piano di riparto, chiedendo che le spese legali liquidate con sentenza n. 1200/2021 della Corte d'Appello di Palermo vengano assegnate alla parte attrice gravando sulla quota che andrebbe assegnata al comproprietario;
- l'avv. MANGIARACINA, per conclude chiedendo l'approvazione del CP_1 progetto di distribuzione redatto dal professionista delegato;
- l'avv. MESSINA, nel richiamare le deduzioni svolte e le conclusioni rassegnate alla precedente udienza, ribadisce le contestazioni alla modifica al piano di riparto richiesta dalla parte attrice e insiste affinché, previa modifica del progetto di distribuzione, vengano assegnate alla curatela tutte le somme sostenute nell'interesse della procedura come indicate nella nota di precisazione del credito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presenta controversia ha ad oggetto la domanda – originariamente promossa dalla
[...]
con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. nei confronti della Controparte_2 comproprietaria nonché del litisconsorte necessario quale CP_1 Controparte_5 società incorporante il che aveva a suo tempo iscritto una ipoteca sulla Controparte_6 porzione degli immobili oggetto della divisione di proprietà della – di scioglimento CP_1 della comunione ordinaria degli immobili siti in Castelvetrano, nella contrada Manicalunga, riportati in catasto al foglio di mappa 172, particelle 1236 (ex particelle 1236, 1239, 1242, 1245,
1248, 1251 e 1254 del catasto terreni) e 2091 (costituenti i detti beni una singola villetta posta nella zona di balneazione nel Comune di Castelvetrano denominata Triscina Manicalunga, strada
61 nn. 7-9).
La domanda di scioglimento della comunione è già stata oggetto di contestazioni sotto il profilo della divisibilità dell'immobile; sicché l'intestato Tribunale, pronunciandosi su tali contestazioni, ha già statuito con sentenza l'indivisibilità dell'immobile e il conseguente scioglimento della comunione mediante vendita del compendio immobiliare.
Interposta impugnazione da parte della , la Corte d'Appello di Palermo ha rigettato CP_1
l'appello confermando la sentenza di primo grado;
indi, passata in giudicato la pronuncia della
Corte, il giudizio è stato riassunto – ad opera di quale mandataria di Parte_3 [...]
cessionaria del credito originariamente vantato dal – Parte_1 Controparte_6 mediante l'introduzione del presente procedimento di volontaria giurisdizione, ai fini della vendita del compendio immobiliare oggetto di divisione e della distribuzione del ricavato.
Disposta la vendita, l'immobile è stato aggiudicato in data 21.12.2023 e, regolarmente versato il saldo prezzo della vendita, trasferito in forza del decreto reso il 9.4.2024; indi, assegnato al professionista delegato alla vendita un termine per la predisposizione di un progetto di distribuzione del denaro ricavato, veniva fissata udienza per la discussione e l'approvazione del progetto.
Insorte contestazioni su tale progetto, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, infine, trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Così ricostruito in sintesi lo svolgimento del processo, si impone una premessa di carattere generale in ordine alla funzione e alle finalità dell'intervento del creditore regolato dall'art. 1113 pag. 2/7 c.c., ciò che risulta controverso nella giurisprudenza di merito e che, per le ragioni di seguito precisate, induce comunque a ritenere superflua la trattazione delle doglianze relative alla tempestività della precisazione del credito vantato da Parte_1
Un primo orientamento, facendo leva sull'indirizzo della Corte di cassazione che afferma come l'intervento del creditore, quand'anche ipotecario, sia finalizzato solo a verificare il quomodo della procedura e ad impedire un pregiudizio (Cass. 21 maggio 2004 n. 9765) ma non a soddisfare il credito, esclude che il creditore ipotecario possa trovare soddisfazione all'interno del giudizio di divisione (Trib. Varese, 19.3.2014; Trib. Napoli 12.11.2003, in Giur. mer. 2004, I, 1394), e sostiene che lo stesso debba incardinare un processo di espropriazione forzata per ottenere l'assegnazione delle somme di denaro o del credito attribuiti al proprio debitore, giacché in alternativa si verrebbe a sovrapporre una fase esecutiva in un processo di cognizione.
Un diverso orientamento (Trib. Torino, 14.7.2020; Trib. Civitavecchia, 9.3.2021) ritiene, di contro, che il creditore ipotecario, potendo far valere le proprie ragioni sulla somma di denaro attribuita al debitore in luogo del bene immobile ai sensi dell'art. 2825, co. 4, c.c., ha diritto di soddisfarsi sul ricavato della vendita in quanto il vincolo sul bene immobile si trasferisce sulla quota del ricavato della vendita spettante al debitore nelle forme del pegno sul credito vantato da quest'ultimo, sì che il creditore, già ipotecario sul bene oggetto di divisione, risulta garantito da un diritto di pegno sul credito vantato dal condividente, già debitore ipotecario.
Secondo tale orientamento, nell'ipotesi di credito garantito scaduto può altresì consentirsi
(come affermato da una parte della giurisprudenza di merito sopra citata), per un principio di economia dei mezzi processuali, la soddisfazione del credito attraverso l'assegnazione della parte del ricavato sul quale si sarebbe dovuto costituire il pegno, sia applicando l'art. 2803 c.c. secondo il quale, se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del danaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente, sia considerando che sarebbe superflua la costituzione di una garanzia di cui risulta già la necessità della escussione.
Ora, nella fattispecie, pur aderendo al secondo orientamento descritto, risulta dirimente rilevare che l'ipoteca che assisteva il credito ad oggi vantato da è Parte_1 scaduta per decorso del termine ventennale e la relativa iscrizione non è stata rinnovata.
Invero, l'intervento di detto creditore, a questo punto chirografario, non può che assumere finalità di mero controllo ed eventuale opposizione rispetto alle operazioni divisionali, non residuando alcuno spazio per l'attribuzione di somme in ragione della inapplicabilità del combinato disposto degli artt. 2825, co. 4, e 2803 c.c.
pag. 3/7 Considerazioni analoghe valgono in ordine al credito vantato tanto dal creditore intervenuto, quanto dalla Curatela del Fallimento di MA , per spese di lite in forza della sentenza n. CP_2
1200/2021 resa dalla Corte d'Appello di Palermo.
Difatti, alla condanna della statuita con la menzionata pronuncia non può CP_1 conseguire (salvo accordo tra tutte le parti e salva, appunto, l'ipotesi disciplinata dall'art. 2825 c.c.)
l'aggressione diretta della somma dovuta alla a titolo di ripartizione del ricavato della CP_1 vendita, giacché ciò si tradurrebbe in una illegittima esecuzione forzata – sulle somme spettanti al condividente – all'interno di un giudizio di cognizione.
Considerazioni parzialmente analoghe debbono esprimersi in ordine ai seguenti crediti vantati dalla Curatela del Fallimento di : CP_2
- € 1.298,10 per spese di CTP;
- € 22.790,31 per spese vive e compensi legali del doppio grado di giudizio;
- € 8.222,14 per compensi legali liquidati in favore del difensore della Curatela nel giudizio di primo grado n. 1402/2014 R.G. Tribunale di Marsala;
- € 948,15 per interessi dovuti sulla somma di € 13.219,63 per compensi legali liquidati in favore della Curatela dalla Corte d'Appello di Palermo con sentenza n. 1200/2021.
Vanno, di contro, poste a carico della massa, in quanto sostenute nell'interesse comune dei condividenti, le seguenti spese indicate dalla Curatela:
- € 1.208,50, per spese notarili correlate alla certificazione ipocatastale;
- € 2.691,74 per spese di CTU;
- € 1.348,54, per spese vive sostenute nel procedimento di divisione
- € 1.609,00 per imposta di registro.
Nulla può riconoscersi alla Curatela a titolo di IMU, trattandosi di credito – gravante soltanto sulla quota di pertinenza del – che può trovare soddisfazione unicamente nell'ambito CP_2 della procedura concorsuale.
Quanto alle spese del creditore ipotecario chiamato ed intervenuto deve osservarsi che l'intervento avviene su impulso dei condividenti (allorquando l'ipoteca non era ancora scaduta), per il disposto dell'art. 1113, co. 3, c.c. e nel loro interesse in quanto presupposto di efficacia della divisione nei confronti del creditore ipotecario.
Pertanto, le spese sostenute dal creditore – limitatamente al pagamento dei compensi del CTU
e del gestore della vendita telematica e all'imposta di registro – non possono che essere poste a carico della massa che ha interesse a tale intervento;
diversamente, nient'altro può essere riconosciuto in favore del creditore, posta l'operatività del disposto di cui al comma 1 dell'art.
pag. 4/7 1113 c.c. ai sensi del quale il creditore interviene nella divisione a proprie spese (atteso il venir meno dell'iscrizione ipotecaria).
In definitiva, il progetto di distribuzione va emendato nei seguenti termini:
Somma realizzata € 51.601,52
Avv. Giuseppe Peloso Compensi prof. delegato € 2.734,00
Avv. Giuseppe Peloso Compensi custode giud. € 1.150,87
Spese vive sostenute
€ 7.331,24 Parte_1
s.r.l. nell'interesse della procedura (C.T.U., pagamento gestore della vendita, registrazione ordinanza)
Curatela del Fallimento Spese vive sostenute
€ 6.857,78
nell'interesse della CP_2 procedura (comprensive di spese notarili, spese di
CTU e imposta di registro)
Totale al netto delle
€ 33.527,63 spese gravanti sull'intera massa
Quota spettante alla
Curatela del Fallimento 50%
€ 16.763,81
CP_2
A dedurre quota spese per cancellazione Spese cancellazione
€ 588,00 formalità pregiudizievoli pignoramento e sentenza iscritte nei soli confronti dichiarativa di fallimento di (fallito) CP_2
Quota oneri bancari pag. 5/7 maturati al 9/07/2024 € 25,36
Totale assegnato € 16.150,45
Quota spettante a
CP_1 50%
€ 16.763,81 (comproprietaria)
A dedurre quota spese per cancellazione Spese cancellazione
€ 294,00 formalità pregiudizievoli iscrizione ipotecaria iscritte nei confronti di
CP_1
Quota oneri bancari maturati al 9/07/2024
€ 25,36
Totale assegnato € 15.856,45
Tutto ciò considerato in ordine alle spese sostenute nell'interesse comune, va di contro disposta la compensazione delle restanti spese di lite tra i condividenti, giacché al cospetto delle reciproche contestazioni si configura un rapporto di soccombenza reciproca, mentre vanno dichiarate irripetibili le spese di lite sostenute dal creditore intervenuto a norma dell'art. 1113, co.
1, c.c.
All'emissione dei mandati di pagamento si provvederà alla definitività della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, così provvede:
- dispone la distribuzione del ricavato della procedura secondo il progetto indicato in parte motiva;
- ordina l'emissione dei mandati di pagamento al passaggio in giudicato della presente sentenza;
- dispone la compensazione delle spese di lite tra i condividenti;
- dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dal creditore intervenuto Parte_1
[...]
Così deciso in Marsala, il 4.2.2025. pag. 6/7 Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1940/2021 R.G. promossa da
(CF ), per mezzo della mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...]
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. CARINI Lorenzo Parte_2 P.IVA_2
ATTRICE contro
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
MANGIARACINA Vito
CONVENUTA
e
(P.IVA , in Controparte_2 P.IVA_3 persona del curatore fallimentare avv. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_3 Controparte_4
MESSINA Luigi;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25.9.2024:
- l'avv. CAIMI, in sostituzione dell'avv. CARINI, per Parte_1 conclude insistendo per la modifica del piano di riparto, chiedendo che le spese legali liquidate con sentenza n. 1200/2021 della Corte d'Appello di Palermo vengano assegnate alla parte attrice gravando sulla quota che andrebbe assegnata al comproprietario;
- l'avv. MANGIARACINA, per conclude chiedendo l'approvazione del CP_1 progetto di distribuzione redatto dal professionista delegato;
- l'avv. MESSINA, nel richiamare le deduzioni svolte e le conclusioni rassegnate alla precedente udienza, ribadisce le contestazioni alla modifica al piano di riparto richiesta dalla parte attrice e insiste affinché, previa modifica del progetto di distribuzione, vengano assegnate alla curatela tutte le somme sostenute nell'interesse della procedura come indicate nella nota di precisazione del credito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presenta controversia ha ad oggetto la domanda – originariamente promossa dalla
[...]
con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. nei confronti della Controparte_2 comproprietaria nonché del litisconsorte necessario quale CP_1 Controparte_5 società incorporante il che aveva a suo tempo iscritto una ipoteca sulla Controparte_6 porzione degli immobili oggetto della divisione di proprietà della – di scioglimento CP_1 della comunione ordinaria degli immobili siti in Castelvetrano, nella contrada Manicalunga, riportati in catasto al foglio di mappa 172, particelle 1236 (ex particelle 1236, 1239, 1242, 1245,
1248, 1251 e 1254 del catasto terreni) e 2091 (costituenti i detti beni una singola villetta posta nella zona di balneazione nel Comune di Castelvetrano denominata Triscina Manicalunga, strada
61 nn. 7-9).
La domanda di scioglimento della comunione è già stata oggetto di contestazioni sotto il profilo della divisibilità dell'immobile; sicché l'intestato Tribunale, pronunciandosi su tali contestazioni, ha già statuito con sentenza l'indivisibilità dell'immobile e il conseguente scioglimento della comunione mediante vendita del compendio immobiliare.
Interposta impugnazione da parte della , la Corte d'Appello di Palermo ha rigettato CP_1
l'appello confermando la sentenza di primo grado;
indi, passata in giudicato la pronuncia della
Corte, il giudizio è stato riassunto – ad opera di quale mandataria di Parte_3 [...]
cessionaria del credito originariamente vantato dal – Parte_1 Controparte_6 mediante l'introduzione del presente procedimento di volontaria giurisdizione, ai fini della vendita del compendio immobiliare oggetto di divisione e della distribuzione del ricavato.
Disposta la vendita, l'immobile è stato aggiudicato in data 21.12.2023 e, regolarmente versato il saldo prezzo della vendita, trasferito in forza del decreto reso il 9.4.2024; indi, assegnato al professionista delegato alla vendita un termine per la predisposizione di un progetto di distribuzione del denaro ricavato, veniva fissata udienza per la discussione e l'approvazione del progetto.
Insorte contestazioni su tale progetto, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, infine, trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Così ricostruito in sintesi lo svolgimento del processo, si impone una premessa di carattere generale in ordine alla funzione e alle finalità dell'intervento del creditore regolato dall'art. 1113 pag. 2/7 c.c., ciò che risulta controverso nella giurisprudenza di merito e che, per le ragioni di seguito precisate, induce comunque a ritenere superflua la trattazione delle doglianze relative alla tempestività della precisazione del credito vantato da Parte_1
Un primo orientamento, facendo leva sull'indirizzo della Corte di cassazione che afferma come l'intervento del creditore, quand'anche ipotecario, sia finalizzato solo a verificare il quomodo della procedura e ad impedire un pregiudizio (Cass. 21 maggio 2004 n. 9765) ma non a soddisfare il credito, esclude che il creditore ipotecario possa trovare soddisfazione all'interno del giudizio di divisione (Trib. Varese, 19.3.2014; Trib. Napoli 12.11.2003, in Giur. mer. 2004, I, 1394), e sostiene che lo stesso debba incardinare un processo di espropriazione forzata per ottenere l'assegnazione delle somme di denaro o del credito attribuiti al proprio debitore, giacché in alternativa si verrebbe a sovrapporre una fase esecutiva in un processo di cognizione.
Un diverso orientamento (Trib. Torino, 14.7.2020; Trib. Civitavecchia, 9.3.2021) ritiene, di contro, che il creditore ipotecario, potendo far valere le proprie ragioni sulla somma di denaro attribuita al debitore in luogo del bene immobile ai sensi dell'art. 2825, co. 4, c.c., ha diritto di soddisfarsi sul ricavato della vendita in quanto il vincolo sul bene immobile si trasferisce sulla quota del ricavato della vendita spettante al debitore nelle forme del pegno sul credito vantato da quest'ultimo, sì che il creditore, già ipotecario sul bene oggetto di divisione, risulta garantito da un diritto di pegno sul credito vantato dal condividente, già debitore ipotecario.
Secondo tale orientamento, nell'ipotesi di credito garantito scaduto può altresì consentirsi
(come affermato da una parte della giurisprudenza di merito sopra citata), per un principio di economia dei mezzi processuali, la soddisfazione del credito attraverso l'assegnazione della parte del ricavato sul quale si sarebbe dovuto costituire il pegno, sia applicando l'art. 2803 c.c. secondo il quale, se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del danaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente, sia considerando che sarebbe superflua la costituzione di una garanzia di cui risulta già la necessità della escussione.
Ora, nella fattispecie, pur aderendo al secondo orientamento descritto, risulta dirimente rilevare che l'ipoteca che assisteva il credito ad oggi vantato da è Parte_1 scaduta per decorso del termine ventennale e la relativa iscrizione non è stata rinnovata.
Invero, l'intervento di detto creditore, a questo punto chirografario, non può che assumere finalità di mero controllo ed eventuale opposizione rispetto alle operazioni divisionali, non residuando alcuno spazio per l'attribuzione di somme in ragione della inapplicabilità del combinato disposto degli artt. 2825, co. 4, e 2803 c.c.
pag. 3/7 Considerazioni analoghe valgono in ordine al credito vantato tanto dal creditore intervenuto, quanto dalla Curatela del Fallimento di MA , per spese di lite in forza della sentenza n. CP_2
1200/2021 resa dalla Corte d'Appello di Palermo.
Difatti, alla condanna della statuita con la menzionata pronuncia non può CP_1 conseguire (salvo accordo tra tutte le parti e salva, appunto, l'ipotesi disciplinata dall'art. 2825 c.c.)
l'aggressione diretta della somma dovuta alla a titolo di ripartizione del ricavato della CP_1 vendita, giacché ciò si tradurrebbe in una illegittima esecuzione forzata – sulle somme spettanti al condividente – all'interno di un giudizio di cognizione.
Considerazioni parzialmente analoghe debbono esprimersi in ordine ai seguenti crediti vantati dalla Curatela del Fallimento di : CP_2
- € 1.298,10 per spese di CTP;
- € 22.790,31 per spese vive e compensi legali del doppio grado di giudizio;
- € 8.222,14 per compensi legali liquidati in favore del difensore della Curatela nel giudizio di primo grado n. 1402/2014 R.G. Tribunale di Marsala;
- € 948,15 per interessi dovuti sulla somma di € 13.219,63 per compensi legali liquidati in favore della Curatela dalla Corte d'Appello di Palermo con sentenza n. 1200/2021.
Vanno, di contro, poste a carico della massa, in quanto sostenute nell'interesse comune dei condividenti, le seguenti spese indicate dalla Curatela:
- € 1.208,50, per spese notarili correlate alla certificazione ipocatastale;
- € 2.691,74 per spese di CTU;
- € 1.348,54, per spese vive sostenute nel procedimento di divisione
- € 1.609,00 per imposta di registro.
Nulla può riconoscersi alla Curatela a titolo di IMU, trattandosi di credito – gravante soltanto sulla quota di pertinenza del – che può trovare soddisfazione unicamente nell'ambito CP_2 della procedura concorsuale.
Quanto alle spese del creditore ipotecario chiamato ed intervenuto deve osservarsi che l'intervento avviene su impulso dei condividenti (allorquando l'ipoteca non era ancora scaduta), per il disposto dell'art. 1113, co. 3, c.c. e nel loro interesse in quanto presupposto di efficacia della divisione nei confronti del creditore ipotecario.
Pertanto, le spese sostenute dal creditore – limitatamente al pagamento dei compensi del CTU
e del gestore della vendita telematica e all'imposta di registro – non possono che essere poste a carico della massa che ha interesse a tale intervento;
diversamente, nient'altro può essere riconosciuto in favore del creditore, posta l'operatività del disposto di cui al comma 1 dell'art.
pag. 4/7 1113 c.c. ai sensi del quale il creditore interviene nella divisione a proprie spese (atteso il venir meno dell'iscrizione ipotecaria).
In definitiva, il progetto di distribuzione va emendato nei seguenti termini:
Somma realizzata € 51.601,52
Avv. Giuseppe Peloso Compensi prof. delegato € 2.734,00
Avv. Giuseppe Peloso Compensi custode giud. € 1.150,87
Spese vive sostenute
€ 7.331,24 Parte_1
s.r.l. nell'interesse della procedura (C.T.U., pagamento gestore della vendita, registrazione ordinanza)
Curatela del Fallimento Spese vive sostenute
€ 6.857,78
nell'interesse della CP_2 procedura (comprensive di spese notarili, spese di
CTU e imposta di registro)
Totale al netto delle
€ 33.527,63 spese gravanti sull'intera massa
Quota spettante alla
Curatela del Fallimento 50%
€ 16.763,81
CP_2
A dedurre quota spese per cancellazione Spese cancellazione
€ 588,00 formalità pregiudizievoli pignoramento e sentenza iscritte nei soli confronti dichiarativa di fallimento di (fallito) CP_2
Quota oneri bancari pag. 5/7 maturati al 9/07/2024 € 25,36
Totale assegnato € 16.150,45
Quota spettante a
CP_1 50%
€ 16.763,81 (comproprietaria)
A dedurre quota spese per cancellazione Spese cancellazione
€ 294,00 formalità pregiudizievoli iscrizione ipotecaria iscritte nei confronti di
CP_1
Quota oneri bancari maturati al 9/07/2024
€ 25,36
Totale assegnato € 15.856,45
Tutto ciò considerato in ordine alle spese sostenute nell'interesse comune, va di contro disposta la compensazione delle restanti spese di lite tra i condividenti, giacché al cospetto delle reciproche contestazioni si configura un rapporto di soccombenza reciproca, mentre vanno dichiarate irripetibili le spese di lite sostenute dal creditore intervenuto a norma dell'art. 1113, co.
1, c.c.
All'emissione dei mandati di pagamento si provvederà alla definitività della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, così provvede:
- dispone la distribuzione del ricavato della procedura secondo il progetto indicato in parte motiva;
- ordina l'emissione dei mandati di pagamento al passaggio in giudicato della presente sentenza;
- dispone la compensazione delle spese di lite tra i condividenti;
- dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dal creditore intervenuto Parte_1
[...]
Così deciso in Marsala, il 4.2.2025. pag. 6/7 Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
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