Articolo 11 della Legge 9 luglio 1990, n. 188
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 agosto 1990
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Versione
25 febbraio 1996
Art. 11. Controllo della produzione 1. Hanno diritto di apporre il marchio sulle rispettive produzioni gli operatori iscritti ai registri di cui all'articolo 3.
2. Il comitato di disciplinare esercita il controllo, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 6, per le produzioni di ceramica artistica e tradizionale. ((Il Consiglio nazionale ceramico nel disciplinare per la ceramica di qualita' prevede le modalita' relative al controllo)) .
3. L'apposizione del marchio senza i requisiti previsti dalla presente legge e' punita con l'ammenda da un minimo di due a un massimo di cinquanta milioni.
4. A seguito del ripetuto abuso del marchio il Consiglio nazionale ceramico puo' richiedere la revoca dell'iscrizione di cui al comma 3 dell'articolo 3, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 6.
5. Potranno costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso illegittimo del marchio i comitati di disciplinare, le regioni, gli enti locali ed economici della zona o della provincia, i consorzi o enti di tutela, le associazioni dei produttori ceramici.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1996