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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 7497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7497 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 21.10.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28220/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentata e difesa – come in atti – dall'avv. Daniele Graziano con il quale Parte_1
elettivamente domicilia in NA alla via Scipione Bobbio n. 15
RICORRENTE
E
, Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal dirigente dott. Vincenzo Romano elettivamente domiciliato presso l , sito in NA, alla via Ponte della Controparte_1
Maddalena, n. 55
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio il
[...]
esponendo: Controparte_2 - di essere una docente di ruolo del , assunta con contratto a Controparte_2
tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.1999, attualmente in servizio;
- di aver superato l'anno di formazione e prova;
- di aver presentato istanza di ricostruzione integrale della carriera al fine di beneficiare del servizio reso sia ai fini giuridici che economici, comprensivo nell'anzianità maturata prima della conferma in ruolo;
- di aver ricevuto decreto di ricostruzione carriera in cui non era stato computato l'anno 2013 a causa del “blocco” degli scatti di anzianità introdotti per il 2010-2013 con il D.L. n. 78/2010;
- di continuare a percepire, a causa di detto provvedimento, un trattamento economico di gran lunga inferiore rispetto a quello effettivamente spettante;
- di aver maturato, qualora l'anno 2013 fosse computato, la posizione stipendiale “fascia 9 – 14”
(con decorrenza 1° settembre 2020).
Tanto premesso e richiamate le norme collettive di riferimento, chiedeva l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: “ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità del Decreto di
Ricostruzione di carriera prot. n. 18 del 12 aprile 2023, adottato nei confronti della ricorrente dalla Scuola Primaria Statale 36° Circolo Didattico “L. Vanvitelli” di NA (cod. Meccanografico
NAEE03600T), nella parte in cui erroneamente non viene integralmente valutato/riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e di carriera il servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente nell'anno 2013;
PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti alla rettifica del Decreto di
Ricostruzione di carriera prot. n. 18 del 12 aprile 2023 predetto in parte qua, mediante la valutazione integrale ai fini giuridici, economici e di carriera del servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente nell'anno 2013;
PER L'ULTERIORE EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti alla ri-collocazione della ricorrente nella posizione stipendiale “fascia 9 – 14” (con decorrenza 1° settembre 2020) ad ella spettante per legge, con trattamento stipendiale dovuto in base alla complessiva anzianità e, conseguentemente, alla corresponsione in suo favore, a titolo di progressione economica, degli arretrati e/o delle differenze stipendiali spettanti a partire dalla maturazione del diritto e sino all'attualità, quantificati secondo i predeterminati parametri di legge e contrattuali vigenti ratione temporis in complessivi € 2.217,40 (€ duemiladuecentodiciassette/40), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
PER L'ULTERIORE EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti alla ri-collocazione della ricorrente nella posizione stipendiale “fascia 9-14” ad ella spettante per legge e, conseguentemente, alla rettifica del termine di scadenza prevista per la predetta fascia stipendiale “9-14”, da fissarsi al 31 agosto 2026 (e non 31 agosto 2027);
PER L'ULTERIORE EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa della ricorrente, conseguente alla corretta ricostruzione della carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all'Ente Previdenziale di appartenenza;
IN OGNI CASO, DISPORRE DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O ANNULLAMENTO E/O
COMUNQUE LA DISAPPLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D. LGS. N. 165/2001 DI
QUALSIASI ATTO E/O PROVVEDIMENTO CONTRARIO, IRRIMEDIABILMENTE CP_3
INVALIDO ED ILLEGITTIMO, IVI COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON
ESAUSTIVO: A) il Decreto di Ricostruzione di carriera prot. n. 18 del 12 aprile 2023, adottato nei confronti della ricorrente dalla Scuola Primaria Statale 36° Circolo Didattico “L. Vanvitelli” di
NA (cod. Meccanografico NAEE03600T), nella parte in cui erroneamente non viene integralmente valutato/riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e di carriera il servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente nell'anno 2013; B) ogni ulteriore, connesso e/o consequenziale atto e/o provvedimento di segno contrario eventualmente adottato dalle resistenti, di data e protocollo sconosciuto, in ogni caso mai comunicato alla ricorrente, ivi incluso ogni eventuale atto e/o provvedimento con il quale le Amministrazioni resistenti riscontravano negativamente l'istanza di annullamento/rettifica del Decreto di Ricostruzione di carriera avanzata dalla ricorrente in data 21 ottobre 2024”; il tutto con vittoria di spese di lite.
Il e si Controparte_2 Controparte_1
costituivano in giudizio e resistevano alle opposte pretese eccependo, preliminarmente, la sussistenza del difetto di legittimazione passiva per l'odierno giudizio in forza del D.P.R. n.
275/99 in base al quale la competenza relativa alla ricostruzione di carriera del personale scolastico è attribuita alle Istituzioni scolastiche, dotate di autonoma personalità giuridica e deducendo che il D.P.R. n. 122/2013, derubricato “Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo
16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111” ,aveva disposto la proroga del “blocco” fino al 31 Dicembre 2013 e che, nonostante gli altri anni coinvolti nella normativa fossero stati, poi, oggetto di interventi normativi, per l'anno 2013 questo non era stato previsto e, pertanto, non poteva essere computato sotto nessun profilo ai fini della ricostruzione della carriera per cui ci si era limitati ad applicare la normativa vigente.
Tanto premesso formulava le seguenti conclusioni:
• “In via pregiudiziale, disporre l'integrazione del contraddittorio;
• In via principale, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente, perché infondata in fatto e in diritto;
• Rigettare la richiesta di riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione economica
• Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152- bis, disp. att. c.p.c”.
All'odierna udienza, all'esito del deposito di note conclusionali, il Tribunale osserva che:
*****
Va, preliminarmente, affermata la legittimazione passiva del convenuto. CP_2
Giova, a tale fine, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità per il quale “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la CP_2
legittimazione passiva del singolo istituto (Cass. n. 6372 del 21/03/2011 e succ. conformi).
Parimenti l o il dirigente generale ad esso preposto, in quanto Controparte_1
organo privo di soggettività appartenente al Controparte_4
[...]
[...] , non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale
[...]
del predetto , ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei regolamenti di CP_2
organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva
(Cass. n. 32938 del 09/11/2021).
Quanto al merito, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Il d.l. n. 78 del 2010 stabilisce che “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14.” (art. 9, comma 1).
L'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 attribuisce alle progressioni di carriera, per gli anni
2011, 2012, 2013, una valenza esclusivamente giuridica, limitandosi a contenere la spesa pubblica, e quindi, a contenere la maturazione a fini retributivi degli emolumenti spettanti ai lavoratori del comparto scuola.
Tali misure di contenimento della spesa sono state prorogate con il d.l. n. 98 del 2011, che persegue l'obiettivo di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'àmbito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, indicando ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto che si spingono fino al 2016 (art. 16, comma 1).
Il d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo
16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) si colloca nell' alveo di dette indicazioni normative.
L'art. 1, comma 1, lettera a), proroga sino al 31 dicembre 2014 le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1, 2-bis e 21 del d.l. n. 78 del 2010, in tema di trattamenti economici individuali, di trattamenti accessori, di progressioni di carriera. L'art. 1, comma 1, lettera c), precisa che «si dà luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica».
Di conseguenza, l'anno 2013 vale a fini giuridici e, conseguentemente, deve essere riconosciuto nel calcolo dell'anzianità di servizio e ciò anche a fini pensionistici.
Sul punto, come rilevato anche dall'istante, la Corte Costituzionale con sentenza n. 178/2015, da un lato, ha dichiarato inammissibili le questioni relative alla limitazione dei trattamenti economici, ma, dall'altro, ha fornito puntuali criteri interpretativi della norma e, segnatamente, circa la valenza prettamente economica del contenimento.
Sussiste un contrasto in relazione al computo, a fini stipendiali, dell'annualità in questione per i periodi successivi al 2014.
Infatti, in via ricostruttiva, la Corte Costituzionale sopra citata, al punto 11 in diritto, ha affermato:
“11.– Ciò posto, l'analisi deve muovere dalle disposizioni dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, che reca l'eloquente rubrica «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» e, in ossequio a tale linea programmatica, preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1), ogni efficacia economica delle progressioni di carriera (comma 21), e – per il periodo che dal 1° gennaio 2011 giunge fino al 31 dicembre 2013 – vieta ogni incremento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (comma 2-bis).”
Al punto 14, e seguenti, ha altresì evidenziato che: “ In primo luogo, si devono esaminare le censure relative all'estensione fino al 31 dicembre 2014 delle disposizioni mirate a bloccare l'incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti e dell'ammontare complessivo delle risorse destinate ai trattamenti accessori e gli effetti economici delle progressioni di carriera (art. 1, comma 1, lettera a, del d.P.R. n. 122 del 2013), estensione di cui si deduce anzitutto il contrasto con l'art. 36, primo comma, Cost. Sotto tale profilo, le censure formulate con riguardo all'estensione delle misure restrittive oltre i confini temporali originariamente tracciati non si dimostrano fondate, al pari di quelle che riguardavano le originarie disposizioni del d.l. n. 78 del 2010.
14.1.– Entrambi i giudici rimettenti paventano i riflessi del prolungato blocco della dinamica negoziale sulla proporzionalità della retribuzione al lavoro prestato.
Il giudice ravennate, in particolare, correla la violazione del citato canone di proporzionalità al mancato adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e al fatto che le retribuzioni non rispecchino il livello di professionalità acquisito dai lavoratori e la maggiore gravosità del lavoro prestato, dovuta al blocco del turn over.
Neppure tali rilievi persuadono circa la fondatezza dei dubbi di costituzionalità.
Si deve ribadire, in linea di principio, che l'emergenza economica, pur potendo giustificare la stasi della contrattazione collettiva, non può avvalorare un irragionevole protrarsi del “blocco” delle retribuzioni. Si finirebbe, in tal modo, per oscurare il criterio di proporzionalità della retribuzione, riferito alla quantità e alla qualità del lavoro svolto (sentenza n. 124 del 1991, punto
6. del Considerato in diritto).
Tale criterio è strettamente correlato anche alla valorizzazione del merito, affidata alla contrattazione collettiva, ed è destinato a proiettarsi positivamente nell'orbita del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).
Nondimeno, il giudizio sulla conformità al parametro dell'art. 36 Cost. non può essere svolto in relazione a singoli istituti, né limitatamente a periodi brevi, poiché si deve valutare l'insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza, alla luce del canone della onnicomprensività (sentenza n. 154 del 2014). Con tale valutazione complessiva l'ordinanza non si confronta.
Nel considerare – alla stregua della giurisprudenza di questa Corte – un siffatto arco temporale, si deve notare, anzitutto, che le disposizioni censurate hanno cessato di operare a decorrere dal
1° gennaio 2015.
La legge di stabilità per il 2015 non ne ha prorogato l'efficacia, in quanto ha dettato disposizioni che riguardano unicamente l'estensione fino al 31 dicembre 2015 del
“blocco” della contrattazione economica (art. 1, comma 254, della legge n. 190 del 2014) ed escludono gli incrementi dell'indennità di vacanza contrattuale (art. 1, comma 255, della medesima legge n. 190 del 2014). Emerge dunque con chiarezza l'orizzonte delimitato entro cui si collocano le misure restrittive citate.”
Di contro, la questione è stata sottoposta più di recente all'attenzione della Corte di Cassazione la quale con Ordinanza n. 16133/2024 ha rilevato che: “… le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R.
n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010).
Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.
In seguito, la medesima sentenza rileva che: “che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata «limitatamente alla parte in cui … ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni
24 a decorrere dal 31.12.2014», non quindi nella parte in cui il è stato condannato a CP_5
pagare differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli
«incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco
(e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.
Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni.”
Nondimeno, tale arresto risulta superato dalla medesima Corte nella parte in cui la prima pronuncia ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.
Infatti, ancor più di recente, la Corte di Cassazione con sentenza n. 13618/2025, pubbl.
21.05.2025, ha ricostruito sia il quadro ordinamentale e di settore, sia il contrasto sulla questione, evidenziando che:
“Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che « i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.
Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo,
Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14».
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 ( le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ….».
A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del , a decorrere dall'anno Controparte_4
successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
[...]
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed Controparte_4
integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti».
2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ».
2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la
Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici CP_2
dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del
2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive
(quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n.
78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità
(ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» ( Corte
Cost. n. 310/2013).
Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento.
In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass.
n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché CP_2
anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
Con la pronuncia citata, la Corte di Cassazione ha affermato, quindi, che l'anzianità del 2013 conserva effetti giuridici utili per istituti come mobilità, selezioni interne e concorsi ma non può avere alcuna utilità economica in ragione del blocco disposto dal D.L. 78/2010 e prorogato, poi, fino al 2013 dal D.P.R. 122/2013.
Secondo il Supremo Collegio, gli effetti economici potrebbero essere recuperati solo tramite contrattazione collettiva e previo reperimento di risorse: soluzione che, sino ad oggi, ha riguardato le sole annualità 2011 e 2012.
Sicché, il quesito proposto nella presente causa deve essere risolto nel senso che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, occorre escludere che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Con le note depositate in corso di causa parte ricorrente, preso atto della pronuncia sopra citata, insiste, per il resto, per la sussistenza dell'interesse, concreto ed attuale, a ricorrere ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ, - dal momento che la pronuncia richiesta sarebbe, comunque, suscettibile di produrre un'indubbia utilitas quanto meno pro parte - in relazione al riconoscimento ai fini giuridici, previdenziali e di carriera dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013, siccome non valutato dal resistente nel decreto di ricostruzione di CP_2
carriera in contestazione e nei provvedimenti consequenziali ed attuativi.
La tesi di parte ricorrente non può essere condivisa.
L'odierno ricorso è incentrato esclusivamente sulle conseguenze economiche del mancato riconoscimento dell'anno 2013, con il riferimento specifico al presunto corretto inquadramento nelle fasce stipendiali discendente dalla considerazione dell'annualità in considerazione, siccome suscettibile di determinare la maturazione di differenze retributive.
Sul punto, infatti, parte ricorrente ha dedotto che, se l'anno 2013 fosse stato regolarmente computato, la stessa avrebbe maturato la posizione stipendiale “fascia 9–14” (con decorrenza 1° maggio 2021).
Non vi sono, invece, in ricorso deduzioni utili ai fini della valutazione dell'interesse ad agire nel senso ora preteso da parte ricorrente, con la conseguenza che il ricorso deve essere, sotto tale profilo, respinto.
La domanda va, pertanto, rigettata. Le spese devono essere compensate in considerazione della novità delle questioni e del quadro giurisprudenziale non univoco.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, in persona del giudice dott.ssa Matilde Dell'Erario, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in NA in data 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario