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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/07/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1666 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Antonella Zanchi, giusta procura in atti attrice
CONTRO
nato a [...], il [...] Controparte_1
Convenuto contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 13 giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 18 luglio 2024, ha chiesto al Tri- Parte_1
bunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contrat- to a Canicattì il 25 luglio 2000 con dalla cui unione sono Controparte_1
nati due figli, maggiorenne ed economicamente indipendente e Per_1 [...]
Per_
ancora minorenne.
A sostegno della domanda l'attrice ha rappresentato che dalla separazio- ne, omologata da questo Tribunale con decreto del 14 giugno 2022, divenuto esecutivo, non era più ripresa la convivenza.
Inoltre, la medesima ha chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento stabile presso il proprio domicilio, con diritto di CP_1
visita del padre e l'obbligo a carico di quest'ultimo di contribuire al manteni- mento del figlio, corrispondendole un assegno mensile di € 200,00, oltre al 50
% delle spese straordinarie.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rima- nendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata comparizione del convenuto, il giudice delegato, adottati i provvedi- menti provvisori e urgenti ex art. 473- bis.22 c.p.c., all'udienza del 13 giugno
2025, ha posto la causa in decisione previa discussione orale del procuratore della parte.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via prelimi- nare, dichiarata la contumacia di ritualmente evocato in Controparte_1
giudizio e non costituito.
- 2 - Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione per- sonale dei coniugi è stata omologata dal Tribunale di Agrigento con decreto del 14 giugno 2022, divenuto esecutivo il 25 giugno 2022 e che la comparizio- ne dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura ri- sale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di propo- nibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N.
898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta com- parizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L.
74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la cessazione de- gli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna con- creta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Venendo al resto, non essendo emerse ragioni ostative, il figlio minore va affidato a entrambi i genitori e collocato presso il domicilio mater- Per_3
no, con facoltà per il padre di incontrare il figlio liberamente o, in mancanza, secondo quanto previsto nei provvedimenti provvisori e urgenti.
Va, altresì, previsto che contribuisca al mantenimen- Controparte_1
to del figlio minore, versando alla un assegno mensile di € 200,00, da Pt_1
corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici
- 3 - Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
L'ascolto del minore è stato ritenuto non necessario, tenuto conto del te- nore delle domande e dell'assenza di contrasto sull'affidamento e sul colloca- mento dello stesso.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della mancata opposi- zione alla domanda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Sentiti il difensore della parte attrice ed il Pubblico Ministero, nella contuma- cia di parte convenuta, ogni contraria istanza eccezione e difesa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Canicattì, il 25 luglio 2000 da e trascritto Parte_1 Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Canicattì al n. 91 parte II, serie A, dell'anno 2000;
AFFIDA
Il figlio minore a entrambi i genitori, con colloca- Persona_4
mento stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di incon- trarlo liberamente o, in caso di disaccordo, secondo quanto previsto nella par- te motiva,
PONE
A carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a titolo di mantenimento del figlio , l'assegno mensile di € 200,00, da Per_3
versare entro il giorno dieci di ogni mese, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie
- 4 - DICHIARA
Irripetibili fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Uf- ficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 2 luglio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 5 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1666 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Antonella Zanchi, giusta procura in atti attrice
CONTRO
nato a [...], il [...] Controparte_1
Convenuto contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 13 giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 18 luglio 2024, ha chiesto al Tri- Parte_1
bunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contrat- to a Canicattì il 25 luglio 2000 con dalla cui unione sono Controparte_1
nati due figli, maggiorenne ed economicamente indipendente e Per_1 [...]
Per_
ancora minorenne.
A sostegno della domanda l'attrice ha rappresentato che dalla separazio- ne, omologata da questo Tribunale con decreto del 14 giugno 2022, divenuto esecutivo, non era più ripresa la convivenza.
Inoltre, la medesima ha chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento stabile presso il proprio domicilio, con diritto di CP_1
visita del padre e l'obbligo a carico di quest'ultimo di contribuire al manteni- mento del figlio, corrispondendole un assegno mensile di € 200,00, oltre al 50
% delle spese straordinarie.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rima- nendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata comparizione del convenuto, il giudice delegato, adottati i provvedi- menti provvisori e urgenti ex art. 473- bis.22 c.p.c., all'udienza del 13 giugno
2025, ha posto la causa in decisione previa discussione orale del procuratore della parte.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via prelimi- nare, dichiarata la contumacia di ritualmente evocato in Controparte_1
giudizio e non costituito.
- 2 - Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione per- sonale dei coniugi è stata omologata dal Tribunale di Agrigento con decreto del 14 giugno 2022, divenuto esecutivo il 25 giugno 2022 e che la comparizio- ne dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura ri- sale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di propo- nibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N.
898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta com- parizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L.
74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la cessazione de- gli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna con- creta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Venendo al resto, non essendo emerse ragioni ostative, il figlio minore va affidato a entrambi i genitori e collocato presso il domicilio mater- Per_3
no, con facoltà per il padre di incontrare il figlio liberamente o, in mancanza, secondo quanto previsto nei provvedimenti provvisori e urgenti.
Va, altresì, previsto che contribuisca al mantenimen- Controparte_1
to del figlio minore, versando alla un assegno mensile di € 200,00, da Pt_1
corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici
- 3 - Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
L'ascolto del minore è stato ritenuto non necessario, tenuto conto del te- nore delle domande e dell'assenza di contrasto sull'affidamento e sul colloca- mento dello stesso.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della mancata opposi- zione alla domanda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Sentiti il difensore della parte attrice ed il Pubblico Ministero, nella contuma- cia di parte convenuta, ogni contraria istanza eccezione e difesa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Canicattì, il 25 luglio 2000 da e trascritto Parte_1 Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Canicattì al n. 91 parte II, serie A, dell'anno 2000;
AFFIDA
Il figlio minore a entrambi i genitori, con colloca- Persona_4
mento stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di incon- trarlo liberamente o, in caso di disaccordo, secondo quanto previsto nella par- te motiva,
PONE
A carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a titolo di mantenimento del figlio , l'assegno mensile di € 200,00, da Per_3
versare entro il giorno dieci di ogni mese, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie
- 4 - DICHIARA
Irripetibili fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Uf- ficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 2 luglio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
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