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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N.VG. 9872/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9872/2024 promossa da:
Parte_1
e
, individuato nell'atto integrale di matrimonio come , , Parte_2 Parte_2 Pt_3 entrambi con il patrocinio dell'avv. FICHERA MARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta del 20.06.2025. Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Torino il 13.09.2008. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 571 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 15.02.2013. Persona_1
Con ricorso depositato il 16.04.2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 433/24 del 18.10.2024, pubblicata il 22.10.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ *** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata. Non è contestato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art. 127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi per la separazione personale. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e .
[...] Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDAMENTO E GESTIONE DELLA FIGLIA MINORE Persona_1
1. DISPONE che venga affidata in forma condivisa ai genitori, con residenza e collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione materna e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni ordinarie;
la regolamentazione del diritto di visita del padre sarà tale da consentirgli di contemperare gli impegni personali/professionali con le esigenze della figlia, nel rispetto degli impegni di quest'ultima e della madre;
la sig.ra si impegna a favorire continuità ed assiduità nei rapporti Pt_1 padre/figlia; in tale ottica, le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità, fatti salvi diversi accordi fra i coniugi:
- a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita da scuola (o, in periodi di non frequenza scolastica, dalla casa materna in orario corrispondente) sino al venerdì successivo quando la riporterà direttamente a scuola (o, in periodi di non frequenza scolastica, presso la casa materna in orario corrispondente);
- durante il periodo delle vacanze estive, tre settimane consecutive fra luglio, agosto e settembre in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo, l'ultima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto - da sabato a sabato - negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto e la prima di settembre - da sabato a sabato - negli anni pari); resta fermo che la madre a sua volta trascorrerà con la figlia tre settimane consecutive fra luglio, agosto e settembre (in caso di disaccordo, le ultime due settimane di agosto e la prima settimana di settembre - da sabato a sabato - negli anni dispari e l'ultima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto - da sabato a sabato - negli anni pari), con sospensione del diritto di visita del padre;
- la metà delle vacanze natalizie: ad anni alterni, dal 25.12 sino al 31.12 la minore starà con il genitore con cui non ha trascorso la settimana precedente e dal 31.12 sino al 6.1 la minore starà con l'altro genitore, dopodiché riprenderà l'alternanza settimanale con il genitore con cui la minore non ha trascorso il secondo periodo natalizio;
il 24.12 verrà trascorso con il genitore con cui non trascorrerà il 25.12;
- la metà delle vacanze pasquali;
- durante le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) la minore starà con il genitore cui spetta la settimana;
eventuali “ponti” collegati ad un fine settimana (se cadono di lunedì o di venerdì) spetteranno al genitore con cui la figlia trascorrerà il week end;
- ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro la località dove trascorrerà un periodo di vacanza con la figlia e garantire contatti telefonici quotidiani fra la stessa e l'altro genitore.
2. DÀ ATTO che, nell'esclusivo e prioritario interesse della figlia, le parti concordano quanto segue:
a) entrambi i genitori si impegnano a non trasferire la propria residenza fuori dal comune di Torino fino al termine della scuola secondaria di primo grado di decorso tale periodo, qualora per specifici Per_1 obblighi lavorativi, di salute o di pari importanza, uno dei due genitori si trovasse nella necessità di doversi trasferire, dovrà essere concordato un nuovo calendario di visite che, nel rispetto prioritario dell'interesse di e in relazione alla nuova situazione abitativa, garantisca il più possibile ad Per_1 entrambi i genitori congrui tempi di permanenza con la figlia.
b) ove uno o entrambi i coniugi intraprendano una relazione sentimentale senza convivenza, la frequentazione della figlia minore con il compagno/la compagna del genitore avverrà in maniera graduale senza mai forzare la volontà della figlia e, in caso di suo rifiuto ad incontrare il compagno/la Per_1 compagna del genitore, quest'ultimo organizzerà le proprie visite alla figlia in modo da evitarle contatti con il proprio compagno/la propria compagna sino a che la minore avrà gradualmente accettato la presenza del compagno/la compagna del genitore;
c) per i primi sei mesi dall'inizio della convivenza, la minore avrà dimora principale presso l'abitazione dell'altro genitore e trascorrerà con il genitore che ha intrapreso la convivenza: week end alterni, dal venerdì dall'uscita da scuola (o, in periodi di non frequenza scolastica, dalla dimora principale in orario corrispondente) sino alla domenica sera entro le ore 21, quando verrà riportata presso la dimora principale;
una sera infrasettimanale (che si propone nella giornata di mercoledì) dall'uscita da scuola (o, in periodi di non frequenza scolastica, dalla dimora principale in orario corrispondente) sino alla mattina successiva, quando verrà riportata direttamente a scuola o, in periodi di non frequenza scolastica, presso la dimora principale in orario corrispondente;
vacanze estive, natalizie, pasquali e festività infrasettimanali rimarranno invariate;
d) per i successivi sei mesi, la minore manterrà la dimora principale presso l'abitazione dell'altro genitore e trascorrerà con il genitore che ha intrapreso la convivenza: week end alterni, dal venerdì dall'uscita da scuola (o, in periodi di non frequenza scolastica, dalla dimora principale in orario corrispondente) sino al lunedì mattina, quando verrà riportata direttamente a scuola o, in periodi di non frequenza scolastica, presso la dimora principale in orario corrispondente;
due sere infrasettimanali (che si propongono nella giornata di lunedì e mercoledì dopo il week end trascorso con l'altro genitore e nelle giornate di martedì e giovedì dopo il week end trascorso con quel genitore), dall'uscita da scuola (o, in periodi di non frequenza scolastica, dalla dimora principale in orario corrispondente) sino alla mattina successiva, quando verrà riportata direttamente a scuola o, in periodi di non frequenza scolastica, presso la dimora principale in orario corrispondente;
vacanze estive, natalizie, pasquali e festività infrasettimanali rimarranno invariate;
e) dopo un anno dall'inizio della convivenza, verrà ristabilito la collocazione principale presso l'abitazione materna ed il calendario di visite con il padre di cui al precedente punto 1);
3) DISPONE che ciascun genitore, quando la figlia è con sé, debba occuparsi di lei in prima persona, vigilare e supportarla sul corretto svolgimento delle attività didattiche e/o di eventuali attività extrascolastiche, alle quali si impegnano ad accompagnarla;
4) DÀ ATTO che nella gestione della figlia e in caso di eventuali modifiche (anche temporanee) del calendario di visite, purché decise di comune accordo dai genitori previo ascolto della minore, entrambi i genitori si impegnano a rispettare i ritmi e le esigenze di riposo della stessa, i suoi impegni scolastici e/o extrascolastici al fine di non creare a alcun disagio né costringerla a continui trasferimenti da Per_1 una casa all'altra;
5) DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando l'avrà con sé. Inoltre, il padre contribuirà al suo mantenimento versando alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno periodico pari a euro 300,00 (trecento/00), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche (come infra specificate) nonché il 50% delle spese sportive, culturali e ricreative e la sig.ra si farà carico del restante 50% delle suddette spese. Nell'ipotesi sopra prevista sub 2 b, il genitore Pt_1 che ha intrapreso una convivenza, al fine di compensare economicamente il maggiore tempo trascorso dalla figlia con l'altro genitore verserà a quest'ultimo, ad integrazione del contributo al mantenimento di di cui sopra, un ulteriore importo pari a euro 100,00 (cento/00), da rivalutare annualmente secondo Per_1 gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche (come infra specificate) nonché il 50% delle spese sportive, culturali e ricreative. Per la suddivisione e le modalità di rimborso delle spese extra assegno i genitori si adeguano alle linee guida stabilite dal Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati del Foro di Torino 15 marzo 2016, che si intende integralmente richiamato, e in particolare:
- spese medico sanitarie (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti e università pubbliche;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; f) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- al fine della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, email o messaggio sul cellulare, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni: in caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata;
- i conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile;
il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta;
- al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
ALTRE PATTUIZIONI
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano entrambi autosufficienti;
DÀ ATTO che i coniugi prestano, anche per la figlia, il reciproco consenso al rilascio del passaporto e dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/7/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9872/2024 promossa da:
Parte_1
e
, individuato nell'atto integrale di matrimonio come , , Parte_2 Parte_2 Pt_3 entrambi con il patrocinio dell'avv. FICHERA MARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta del 20.06.2025. Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Torino il 13.09.2008. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 571 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 15.02.2013. Persona_1
Con ricorso depositato il 16.04.2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 433/24 del 18.10.2024, pubblicata il 22.10.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ *** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata. Non è contestato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art. 127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi per la separazione personale. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e .
[...] Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDAMENTO E GESTIONE DELLA FIGLIA MINORE Persona_1
1. DISPONE che venga affidata in forma condivisa ai genitori, con residenza e collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione materna e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni ordinarie;
la regolamentazione del diritto di visita del padre sarà tale da consentirgli di contemperare gli impegni personali/professionali con le esigenze della figlia, nel rispetto degli impegni di quest'ultima e della madre;
la sig.ra si impegna a favorire continuità ed assiduità nei rapporti Pt_1 padre/figlia; in tale ottica, le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità, fatti salvi diversi accordi fra i coniugi:
- a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita da scuola (o, in periodi di non frequenza scolastica, dalla casa materna in orario corrispondente) sino al venerdì successivo quando la riporterà direttamente a scuola (o, in periodi di non frequenza scolastica, presso la casa materna in orario corrispondente);
- durante il periodo delle vacanze estive, tre settimane consecutive fra luglio, agosto e settembre in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo, l'ultima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto - da sabato a sabato - negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto e la prima di settembre - da sabato a sabato - negli anni pari); resta fermo che la madre a sua volta trascorrerà con la figlia tre settimane consecutive fra luglio, agosto e settembre (in caso di disaccordo, le ultime due settimane di agosto e la prima settimana di settembre - da sabato a sabato - negli anni dispari e l'ultima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto - da sabato a sabato - negli anni pari), con sospensione del diritto di visita del padre;
- la metà delle vacanze natalizie: ad anni alterni, dal 25.12 sino al 31.12 la minore starà con il genitore con cui non ha trascorso la settimana precedente e dal 31.12 sino al 6.1 la minore starà con l'altro genitore, dopodiché riprenderà l'alternanza settimanale con il genitore con cui la minore non ha trascorso il secondo periodo natalizio;
il 24.12 verrà trascorso con il genitore con cui non trascorrerà il 25.12;
- la metà delle vacanze pasquali;
- durante le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) la minore starà con il genitore cui spetta la settimana;
eventuali “ponti” collegati ad un fine settimana (se cadono di lunedì o di venerdì) spetteranno al genitore con cui la figlia trascorrerà il week end;
- ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro la località dove trascorrerà un periodo di vacanza con la figlia e garantire contatti telefonici quotidiani fra la stessa e l'altro genitore.
2. DÀ ATTO che, nell'esclusivo e prioritario interesse della figlia, le parti concordano quanto segue:
a) entrambi i genitori si impegnano a non trasferire la propria residenza fuori dal comune di Torino fino al termine della scuola secondaria di primo grado di decorso tale periodo, qualora per specifici Per_1 obblighi lavorativi, di salute o di pari importanza, uno dei due genitori si trovasse nella necessità di doversi trasferire, dovrà essere concordato un nuovo calendario di visite che, nel rispetto prioritario dell'interesse di e in relazione alla nuova situazione abitativa, garantisca il più possibile ad Per_1 entrambi i genitori congrui tempi di permanenza con la figlia.
b) ove uno o entrambi i coniugi intraprendano una relazione sentimentale senza convivenza, la frequentazione della figlia minore con il compagno/la compagna del genitore avverrà in maniera graduale senza mai forzare la volontà della figlia e, in caso di suo rifiuto ad incontrare il compagno/la Per_1 compagna del genitore, quest'ultimo organizzerà le proprie visite alla figlia in modo da evitarle contatti con il proprio compagno/la propria compagna sino a che la minore avrà gradualmente accettato la presenza del compagno/la compagna del genitore;
c) per i primi sei mesi dall'inizio della convivenza, la minore avrà dimora principale presso l'abitazione dell'altro genitore e trascorrerà con il genitore che ha intrapreso la convivenza: week end alterni, dal venerdì dall'uscita da scuola (o, in periodi di non frequenza scolastica, dalla dimora principale in orario corrispondente) sino alla domenica sera entro le ore 21, quando verrà riportata presso la dimora principale;
una sera infrasettimanale (che si propone nella giornata di mercoledì) dall'uscita da scuola (o, in periodi di non frequenza scolastica, dalla dimora principale in orario corrispondente) sino alla mattina successiva, quando verrà riportata direttamente a scuola o, in periodi di non frequenza scolastica, presso la dimora principale in orario corrispondente;
vacanze estive, natalizie, pasquali e festività infrasettimanali rimarranno invariate;
d) per i successivi sei mesi, la minore manterrà la dimora principale presso l'abitazione dell'altro genitore e trascorrerà con il genitore che ha intrapreso la convivenza: week end alterni, dal venerdì dall'uscita da scuola (o, in periodi di non frequenza scolastica, dalla dimora principale in orario corrispondente) sino al lunedì mattina, quando verrà riportata direttamente a scuola o, in periodi di non frequenza scolastica, presso la dimora principale in orario corrispondente;
due sere infrasettimanali (che si propongono nella giornata di lunedì e mercoledì dopo il week end trascorso con l'altro genitore e nelle giornate di martedì e giovedì dopo il week end trascorso con quel genitore), dall'uscita da scuola (o, in periodi di non frequenza scolastica, dalla dimora principale in orario corrispondente) sino alla mattina successiva, quando verrà riportata direttamente a scuola o, in periodi di non frequenza scolastica, presso la dimora principale in orario corrispondente;
vacanze estive, natalizie, pasquali e festività infrasettimanali rimarranno invariate;
e) dopo un anno dall'inizio della convivenza, verrà ristabilito la collocazione principale presso l'abitazione materna ed il calendario di visite con il padre di cui al precedente punto 1);
3) DISPONE che ciascun genitore, quando la figlia è con sé, debba occuparsi di lei in prima persona, vigilare e supportarla sul corretto svolgimento delle attività didattiche e/o di eventuali attività extrascolastiche, alle quali si impegnano ad accompagnarla;
4) DÀ ATTO che nella gestione della figlia e in caso di eventuali modifiche (anche temporanee) del calendario di visite, purché decise di comune accordo dai genitori previo ascolto della minore, entrambi i genitori si impegnano a rispettare i ritmi e le esigenze di riposo della stessa, i suoi impegni scolastici e/o extrascolastici al fine di non creare a alcun disagio né costringerla a continui trasferimenti da Per_1 una casa all'altra;
5) DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando l'avrà con sé. Inoltre, il padre contribuirà al suo mantenimento versando alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno periodico pari a euro 300,00 (trecento/00), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche (come infra specificate) nonché il 50% delle spese sportive, culturali e ricreative e la sig.ra si farà carico del restante 50% delle suddette spese. Nell'ipotesi sopra prevista sub 2 b, il genitore Pt_1 che ha intrapreso una convivenza, al fine di compensare economicamente il maggiore tempo trascorso dalla figlia con l'altro genitore verserà a quest'ultimo, ad integrazione del contributo al mantenimento di di cui sopra, un ulteriore importo pari a euro 100,00 (cento/00), da rivalutare annualmente secondo Per_1 gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche (come infra specificate) nonché il 50% delle spese sportive, culturali e ricreative. Per la suddivisione e le modalità di rimborso delle spese extra assegno i genitori si adeguano alle linee guida stabilite dal Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati del Foro di Torino 15 marzo 2016, che si intende integralmente richiamato, e in particolare:
- spese medico sanitarie (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti e università pubbliche;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; f) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- al fine della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, email o messaggio sul cellulare, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni: in caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata;
- i conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile;
il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta;
- al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
ALTRE PATTUIZIONI
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano entrambi autosufficienti;
DÀ ATTO che i coniugi prestano, anche per la figlia, il reciproco consenso al rilascio del passaporto e dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/7/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
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