Art. 3.
La gestione delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, esercitata provvisoriamente dalla Cassa stessa ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , e successive disposizioni legislative in materia, non costituisce attivita' commerciale ai fini dell'applicazione dei tributi istituiti in forza della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , e successive modificazioni ed integrazioni.
La gestione delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, esercitata provvisoriamente dalla Cassa stessa ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , e successive disposizioni legislative in materia, non costituisce attivita' commerciale ai fini dell'applicazione dei tributi istituiti in forza della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , e successive modificazioni ed integrazioni.