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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G n. 526/2022
C O R T E D'A P P E L L O di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) dr. Natalino SAPONE Presidente
2) dr. Mauro MIRENNA Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 526/ 2022 R. G., vertente tra
, in qualità di titolare dell'omonima impresa edile, P.IV , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, dall'avv. Vito Crimi ( C.F._1
APPELLANTE
E
rappresentato e difesa dall'avv. Elio Scaramuzzino CP_1 C.F._2
( CodiceFiscale_3 Email_1
APPELLATA
Esposizione del fatto e motivazione
Con atto di appello iscritto a ruolo in data 28 ottobre 2022 impugnava la Parte_2 sentenza n. 1069/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, chiedendone la riforma.
In data 28 marzo 2023 si costituiva parte appellata.
Dopo taluni differimenti disposti d'ufficio, la prima effettiva udienza di trattazione si svolgeva in data 19 giugno 2025. A quella data nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta. Neppure alla successiva udienza del 4 dicembre 2025, nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta, nonostante la Cancelleria avesse inviato tempestivamente rituale comunicazione del differimento dell'udienza e del decreto che ne disponeva la modalità di trattazione.
Pertanto, avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dalle parti, l'impugnazione deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma II, c.p.c. a mente del quale: “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.”
Quanto alle spese del presente giudizio, applicando le Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) ed i valori minimi, considerata la non complessità della vicenda processuale, tenuto conto del valore della causa, dichiarato da parte appellante in € 11.746,00, quest'ultima deve essere condannata al pagamento di € 2.906,00 in favore di parte appellata, così determinata: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00; Fase decisionale, valore minimo: € 956,00, oltre spese legali, IV e CpA come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di così provvede: Parte_2 CP_1
1. Visto l'art. 348, comma II cod. proc. civ, dichiara l'appello improcedibile.
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali determinate in € 2.906,00, oltre spese legali, IV e CpA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 16.12.2025
La Cons. rel. Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone
C O R T E D'A P P E L L O di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) dr. Natalino SAPONE Presidente
2) dr. Mauro MIRENNA Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 526/ 2022 R. G., vertente tra
, in qualità di titolare dell'omonima impresa edile, P.IV , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, dall'avv. Vito Crimi ( C.F._1
APPELLANTE
E
rappresentato e difesa dall'avv. Elio Scaramuzzino CP_1 C.F._2
( CodiceFiscale_3 Email_1
APPELLATA
Esposizione del fatto e motivazione
Con atto di appello iscritto a ruolo in data 28 ottobre 2022 impugnava la Parte_2 sentenza n. 1069/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, chiedendone la riforma.
In data 28 marzo 2023 si costituiva parte appellata.
Dopo taluni differimenti disposti d'ufficio, la prima effettiva udienza di trattazione si svolgeva in data 19 giugno 2025. A quella data nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta. Neppure alla successiva udienza del 4 dicembre 2025, nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta, nonostante la Cancelleria avesse inviato tempestivamente rituale comunicazione del differimento dell'udienza e del decreto che ne disponeva la modalità di trattazione.
Pertanto, avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dalle parti, l'impugnazione deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma II, c.p.c. a mente del quale: “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.”
Quanto alle spese del presente giudizio, applicando le Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) ed i valori minimi, considerata la non complessità della vicenda processuale, tenuto conto del valore della causa, dichiarato da parte appellante in € 11.746,00, quest'ultima deve essere condannata al pagamento di € 2.906,00 in favore di parte appellata, così determinata: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00; Fase decisionale, valore minimo: € 956,00, oltre spese legali, IV e CpA come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di così provvede: Parte_2 CP_1
1. Visto l'art. 348, comma II cod. proc. civ, dichiara l'appello improcedibile.
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali determinate in € 2.906,00, oltre spese legali, IV e CpA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 16.12.2025
La Cons. rel. Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone