Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00522/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01282/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1282 del 2025, proposto da
NN NC, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Bufano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, n. 1863/2023, pubblicata il 19.09.2023, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 14.11.2023, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “dichiara il diritto dell’istante all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente in misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e condanna il resistente ad adottare ogni conseguente adempimento idoneo a consentirne la fruizione; condanna il resistente a rifondere all’istante le spese di causa, liquidate in euro 600,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Giovanni Bufano”;
e per la nomina,
per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Vista la sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, n. 1863/2023;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. LO IA e uditi per le parti i difensori Avv. G. Bufano per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato G. Marzo per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. 1863/2023, pubblicata il 19.09.2023, in relazione al giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro iscritto al n. 5127/2023, il Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, ha accolto la domanda spiegata dalla parte ricorrente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e – per quanto qui di interesse – ha così stabilito: “dichiara il diritto dell’istante all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente in misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e condanna il resistente ad adottare ogni conseguente adempimento idoneo a consentirne la fruizione; condanna il resistente a rifondere all’istante le spese di causa, liquidate in euro 600,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Giovanni Bufano”.
Ora, con ricorso di ottemperanza notificato in data 28.11.2025 e depositato in pari data, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare piena esecuzione alla predetta sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, adottando tutti gli atti a tal fine necessari e chiedendo, altresì, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
Espone la parte ricorrente che, nonostante la prefata sentenza, di cui si chiede l’ottemperanza, sia passata in giudicato e gli sia stata notificata il 14.11.2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito “ha solo parzialmente ottemperato al dispositivo giudiziario de quo avendo esclusivamente liquidato i compensi legali in favore del Procuratore distrattario; per il restante obbligo, ovverosia quello di rendere disponibile la carta elettronica per quanto di diritto è rimasta totalmente inerte.”
Il 03.12.2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'Amministrazione intimata.
Il 20.03.2026, il difensore della parte ricorrente ha depositato in giudizio una nota con la quale, premesso che nelle more del presente giudizio, e dunque successivamente alla proposizione del ricorso, in data 16.12.2025 la parte convenuta ha ritenuto di eseguire la sentenza di cui si è domandata l’ottemperanza, ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione resistente alle spese del giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale.
Nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
2.1 In particolare, osserva il Collegio che, con la sopracitata comunicazione del 20.03.2026, la difesa parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione materia del contendere, in quanto, nelle more del presente giudizio, e dunque successivamente alla proposizione del ricorso, in data 16.12.2025, l’amministrazione resistente ha dato esecuzione alla sentenza di cui si è domandata l’ottemperanza, per cui il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere”.
2.2. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a..
3. Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono, ex art. 91 c.p.c., la soccombenza virtuale (stante l’evidente iniziale fondatezza del ricorso nel merito, per aver proceduto l’Amministrazione intimata ad ottemperare alla sentenza de qua solo nelle more del presente giudizio) e sono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi Euro 300,00 (trecento/00, per compensi professionali, oltre gli accessori di legge, considerata anche la serialità della controversia e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IZ OR, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
LO IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO IA | IZ OR |
IL SEGRETARIO