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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/09/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari- Sezione Lavoro definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti proposti da e Parte_1 dalla con ricorsi riuniti depositati il 03.05.2023 Parte_2 ed il 05.05.2023, avverso la sentenza emessa in data 03.11.2022 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Trani, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma Parte_1 della sentenza impugnata, condanna la ad inquadrare Parte_3 Parte_1 nel II liv. del CCNL Commercio a decorrere da 01.05.2018;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- rigetta l'appello proposto da Parte_3
- Condanna la al pagamento in favore del delle spese del Parte_3 Pt_1 presente grado di giudizio che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, I.v.a. e c.p.a.. Dà atto della sussistenza in capo alla dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma Parte_3
1quater, del D.P.R. n.115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, addì 11.09.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari- Sezione Lavoro definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti proposti da e Parte_1 dalla con ricorsi riuniti depositati il 03.05.2023 Parte_2 ed il 05.05.2023, avverso la sentenza emessa in data 03.11.2022 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Trani, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma Parte_1 della sentenza impugnata, condanna la ad inquadrare Parte_3 Parte_1 nel II liv. del CCNL Commercio a decorrere da 01.05.2018;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- rigetta l'appello proposto da Parte_3
- Condanna la al pagamento in favore del delle spese del Parte_3 Pt_1 presente grado di giudizio che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, I.v.a. e c.p.a.. Dà atto della sussistenza in capo alla dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma Parte_3
1quater, del D.P.R. n.115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, addì 11.09.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli