Trib. Trento, sentenza 30/06/2025, n. 510
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Sentenza 30 giugno 2025

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Il Tribunale Ordinario di Trento, in composizione collegiale, ha pronunciato sentenza in un procedimento volto alla modifica delle condizioni di affidamento e di visita di una figlia minore, originariamente stabilite con sentenza di divorzio. La madre, ricorrente, ha chiesto la modifica della sentenza di divorzio, domandando l'affidamento "super esclusivo" della figlia minore alla propria persona, la sospensione di ogni protocollo di visita con il padre e la loro riattivazione solo previo consenso della minore e percorso di sostegno con i Servizi Sociali. A fondamento della propria istanza, la ricorrente ha dedotto una situazione di grave disagio e sofferenza psicologica della figlia, derivante dai comportamenti del padre, caratterizzati da rancore, condotte ostative alla gestione della minore, svalutazione della figura materna, e un generale atteggiamento non collaborativo, culminato nell'interruzione dei rapporti da parte della minore stessa a partire dal 2018 e in episodi di ansia e terrore nei confronti del genitore. Il padre, resistente, è stato dichiarato contumace. Il Pubblico Ministero è intervenuto quale parte necessaria.

Il Tribunale, accogliendo integralmente il ricorso, ha disposto la modifica parziale della sentenza di divorzio, attribuendo l'affidamento "super esclusivo" della figlia minore alla madre, con collocazione presso la sua residenza. È stata altresì disposta la sospensione del protocollo di visita tra padre e figlia, subordinandone la riattivazione alla volontà della minore e a un percorso di sostegno e monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, i quali sono stati incaricati di attivare tutte le misure di supporto necessarie al nucleo familiare. La decisione si fonda sull'analisi della documentazione prodotta e sulle dichiarazioni della minore, che hanno evidenziato una relazione genitoriale altamente disfunzionale, caratterizzata da condotte del padre pregiudizievoli per il sano sviluppo psico-fisico della figlia, nonché dalla sua inadempienza agli obblighi di mantenimento e dal rifiuto di percorsi di sostegno genitoriale. Il Giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'affidamento super esclusivo, quale misura di tutela più elevata, e per la sospensione dei contatti, data la sofferenza e il terrore psicologico manifestati dalla minore. Le spese di lite sono state poste a carico del resistente soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Trento, sentenza 30/06/2025, n. 510
    Giurisdizione : Trib. Trento
    Numero : 510
    Data del deposito : 30 giugno 2025

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