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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 30/06/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1847/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Laura Di Bernardi Presidente rel.
Alessandra Tolettini Giudice
Niccolò Cogliati Dezza Giudice
di cui il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1847 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Trener 24 ( C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
CASARI Laura, nonché elettivamente domiciliata presso tale procuratore, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], residente a [...]
Cervara 8 ( C.F. ) C.F._2
Resistente contumace
E con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO Interveniente necessario
OGGETTO: Modifica della regolamentazione relativa ai figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
-per parte ricorrente: “Che l'Ill.mo Tribunale di Trento adito, Voglia fissare
l'udienza di comparizione personale delle parti e Voglia disporre l'audizione di
ed a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Trento N° CP_2
852/2017 Voglia così stabilire: Disporre il super affidamento esclusivo e rafforzato di alla madre per le motivazioni anzidette;
Sospendere CP_2
qualsiasi protocollo di visite minore padre e stabilire che possano riattivarsi solamente dopo il consenso della minore ed un percorso a sostegno delle parti con l'intervento anche ed eventualmente di visite protette tramite i Servizi, ma solo nel momento in cui deciderà di voler incontrare suo padre;
Con CP_2
vittoria delle spese legali, Iva e cnpa come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento (depositato in data 01 agosto 2024) – proposto contro ha Controparte_3
premesso di avere contratto matrimonio concordatario con il resistente;
che, dalla loro unione, erano nate a Trento le figlie il 13/2/2004 e Persona_1 CP_2
il 14/4/2010; che i coniugi si erano separati con sentenza di separazione
[...]
del Tribunale di Trento N°922/15 a determinate condizioni e che, successivamente, in data 31/7/2017, il Tribunale di Trento aveva emesso la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio N°852/17; che, con detta sentenza, era stato previsto l'affidamento esclusivo delle minori alla madre con collocazione delle stesse presso la residenza di quest'ultima e con la
Pag. 2 di 18 previsione del protocollo di visita riportato in ricorso;
che era stato, peraltro, stabilito l'obbligo del padre di versare l'assegno di mantenimento per le figlie nella somma di Euro 250,00 ciascuna al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che la gestione delle figlie dalla separazione era, ad oggi, sempre stata problematica, stante il rancore dallo stesso nutrito nei di lei riguardi;
che anche le figlie erano provate ed avevano delle problematiche a relazionarsi con il padre;
che la vita di quest'ultime era stata, in particolare, condizionata dai comportamenti posti in essere dal padre e dalle scelte dallo stesso imposte alle minori (come quella di non avere impegni extrascolastici durante l'espletamento del proprio regime di visita o di non partecipare alle festicciole organizzate di sabato dai compagni di classe od amici); che, per altro, ella aveva anche adito il
Tribunale per i minorenni di Trento, ove il padre prima era stato sospeso dalla responsabilità genitoriale, e, poi, era stato reintegrato, con successiva conclusione di tale procedimento con il decreto del TM dd. 8/4/2020 con il quale era stato disposto un monitoraggio da parte del Servizio Sociale sul nucleo e “per promuovere i rapporti tra ed il padre e per garantire la prosecuzione Per_1
dei percorsi in favore dei genitori, confermando i rapporti tra padre ed CP_2
secondo le modalità condivise dai genitori, avvalendosi eventualmente dell'intermediazione dei Servizi”; che, da anni, la figlia non aveva Per_1
rapporti con il padre, avendo la stessa interrotto i rapporti con quest'ultimo a decorrere dal 2018; che anche la minore aveva deciso di allontanarsi dal CP_2
padre e, a decorrere dal termine della seconda media, aveva interrotto le visite con il resistente;
che, segnatamente, la minore aveva cominciato a manifestare ansia e una condizione di terrore nei riguardi della figura paterna, essendo solito il resistente, durante le conversazioni telefoniche, offendere sia la madre sia la sorella, ingenerando nella minore uno stato di sofferenza psicologica ed essendo,
Pag. 3 di 18 altresì, consueto non rispettare la volontà della stessa;
che, per tale CP_2
situazione era fonte di sofferenza e di disagio, al punto tale che la stessa aveva manifestato degli episodi ansiosi di attacchi di panico per i quali era stata anche sottoposta ad un intervento ospedaliero;
che era, pertanto, necessario disporre una sospensione del protocollo di visita padre/minore, con consequenziale riattivazione dello stesso solo su consenso della figlia eventualmente CP_2
anche mediante visite protette organizzate dai Servizi Sociali;
che si rendeva pure necessaria una modifica del regime di affidamento previsto (da affidamento esclusivo ad affidamento super esclusivo), ostacolando, di fatto, il resistente, la gestione della minore ed, in particolare, l'adozione delle scelte CP_2
maggiormente tutelanti per la stessa, e non avendo, per altro, egli alcuna fiducia verso i Servizi Sociali e gli psicologici né, ancora, avendo adempiuto ai propri obblighi di carattere materiale (dalla separazione ad oggi avendo egli versato la sola somma di euro 100,00 a titolo di mantenimento della figlia minorenne).
Alla luce dei fatti rappresentati la ricorrente ha, pertanto, domandato l'emissione dei provvedimenti richiesti in ricorso.
All'udienza del 03-12-2024, è stata dichiarata la contumacia del resistente.
All'udienza del 14-05-2025, è stata sentita la minore la quale ha reso le CP_2
dichiarazioni riportate nel verbale relativo alla predetta udienza. La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 giugno 2025, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter c.p.c..
Con note di trattazione scritta del 16-06-2025, parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste domandando, dunque, “A parziale modifica della sentenza del
Tribunale di Trento N° 852/2017: Disporre il super affidamento esclusivo e rafforzato di alla madre per le motivazioni anzidette;
Sospendere CP_2
qualsiasi protocollo di visite minore padre e stabilire che possano riattivarsi
Pag. 4 di 18 solamente dopo il consenso della minore ed un percorso a sostegno delle parti con l'intervento anche ed eventualmente di visite protette tramite i Servizi, ma solo nel momento in cui deciderà di voler incontrare suo padre. Con CP_2
vittoria delle spese legali, Iva e cnpa come per legge”.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
………………….
Orbene, ciò premesso, in punto di diritto, per una migliore intelligenza della causa, si rappresenta che l'articolo 473 bis.29 c.p.c. prevede che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
La norma in questione, in particolare, sostituisce l'articolo 9, comma 1° della legge 1970 n. 898, per quanto riguarda lo scioglimento del matrimonio, abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), il quale, a sua volta, prevedeva che, qualora sopravvengano «giustificati motivi», il giudice, su istanza di parte, potesse disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti assunti con la sentenza di divorzio. Si tratta, in particolare, di previsioni che costituiscono un'importante eccezione agli effetti preclusivi del giudicato e che discendono dal principio generale secondo il quale tutte le statuizioni accessorie relative alla separazione dei coniugi, come anche quelle relative allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione degli effetti civili dello stesso, sono soggette alla clausola “rebus sic stantibus”, e sono, quindi, sempre suscettibili di modifica o revoca laddove si verifichi successivamente un mutamento delle circostanze di fatto esistenti al momento della pronuncia.
Avendo, inoltre, la recente disposizione normativa, riproposto, ai fini della modifica delle condizioni di divorzio, il requisito della “sopravvenienza di
Pag. 5 di 18 giustificati motivi", si ritiene che gli orientamenti giurisprudenziali, già consolidatisi con riferimento all'interpretazione di tale presupposto richiesto dall'articolo 9, comma 1° della legge 1970 n. 898, possano valere anche per quanto attiene ai “giustificati motivi” indicati dalla nuova formulazione normativa, avendo, appunto, il legislatore, riproponendo il medesimo contenuto legislativo, voluto salvaguardare la previgente lettura della norma.
Si rileva, dunque, che, in aderenza ai menzionati orientamenti giurisprudenziali, la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, come quella di separazione, debba fondarsi sulla sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare la richiesta ( C. 9671/2013; C. 11720/2003; C. 13666/1999; C. 12235/1992; C.
1800/1990; A. Milano 3.12.1993) e che non possono, pertanto, dare luogo a revisione i fatti preesistenti alla separazione o al divorzio, ancorché non presi in considerazione in quella sede (C. 11488/2008).
Va, inoltre, considerato che, ai sensi dell'articolo 337 quinquies c.c. “i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo” e che, per una parte della giurisprudenza
(già espressasi nella previgente formulazione normativa), nell'ipotesi di provvedimenti afferenti alla prole, l'istanza di revisione, tenuto conto della salvaguardia del prevalente interesse dei figli minori, risulterebbe ammissibile anche in assenza di nuovi elementi di fatto, ma sulla base del riesame e di una diversa valutazione delle originarie risultanze o dell'accertamento della mancanza di un requisito essenziale di legittimità creduto invece esistente al momento dell'assunzione del provvedimento (C. 10632/2004; C. 9484/2002; C.
8495/1997).
Pag. 6 di 18 Ciò posto, si ritiene che la domanda di modifica, avanzata da parte della ricorrente, in relazione al regime di affidamento della figlia minore e del CP_2
protocollo di visita del padre, sia accoglibile per le ragioni di seguito evidenziate.
Segnatamente, si rappresenta, a riguardo, che, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, emerge una relazione problematica tra il resistente e le figlie e, per quello che interessa in tale sede, con la figlia CP_2
Ed invero, nella pronuncia di divorzio nr. 852/2017, pubblicata il 16 agosto 2017, il Tribunale disponeva l'affidamento esclusivo delle minori ed Per_1 CP_2
alla madre, con collocazione residenziale delle stesse presso quest'ultima, rilevando, anzitutto, l'inadempienza del convenuto rispetto al di lui obbligo di mantenimento nei riguardi della prole, come già stabilito nella sentenza di separazione. Allegava, ancora, che, a tale fatto già di per sé rilevante, si aggiungeva, altresì, la resistenza, dallo stesso opposta, rispetto all'obbligo di rilascio della casa coniugale, al punto tale da avere costretto la ricorrente ad agire in sede esecutiva al fine di dare attuazione ai provvedimenti presidenziali. Il
Tribunale rilevava a tale proposito come “V'è dunque evidenza che il convenuto assume un comportamento che rispetto agli obblighi genitoriali è ostativo, oltre che non collaborativo, dunque contrario all'interesse della prole”.
Con successivo decreto del 25-09-2018, emesso da parte del Tribunale per i
Minorenni, è stata disposta la decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale ed è stato, altresì, conferito mandato al Servizio Sociale “di regolamentare le visite delle minori al padre in Spazio Neutro (per Per_1
solamente se richieste anche dalla minore), con potere sia di sospenderle ove pregiudizievoli, sia di regolamentarle anche in forma libera anche in caso di loro andamento positivo e di adeguata condotta del padre”.
Nel suddetto decreto, in particolare, è stato premesso che la ricorrente aveva, già
Pag. 7 di 18 in quella sede, rappresentato che il era stato rinviato a giudizio per il reato CP_2
di cui all'articolo 570 c.p.; che, a seguito di un episodio del 29 marzo 2018, era stata avviata, su richiesta del P.M, una indagine a mezzo dei Servizi Sociali, da cui era emerso il rapporto problematico delle minori con il padre, il quale necessitava di un supporto al fine di affrontare le proprie problematiche psicologiche e costruire un rapporto sereno con le figlie, “attualmente sottoposte ai suoi atteggiamenti di ricatto, di offesa e minaccia, cagionando loro forte pregiudizio e timore per la figura paterna”; che, in particolare, “il padre si oppone ad accompagnare a qualsiasi impegno extrascolastico, ad es. CP_2
all'attività di ginnastica del giovedì pomeriggio”.
Veniva, ancora, evidenziato che l'istruttoria espletata aveva confermato la sussistenza di condotte pregiudizievoli per le minori poste in essere, in maniera reiterata, da parte del resistente, il quale coinvolgeva “in modo grave ed inappropriato le figlie nella disqualifica della figura materna e dei parenti materni, trasferendo senza alcun filtro sulle figlie le proprie problematiche personali, per le quali egli finora ha rifiutato ogni percorso di sostegno pur proposto dal Servizio”; “che anche dalla recente sentenza di divorzio del
Tribunale di Trento dd. 317.2017, che stabilisce l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, risultano gravi fatti di violazione degli obbligi genitoriali”
(nella specie, appunto, inadempienza rispetto all'obbligo di mantenimento e di rilascio della casa coniugale, nonché adozione di un costante comportamento non collaborativo con la madre e con il Servizio Sociale incaricato dalla Procura).
Ragione per le quali le minori avevano assunto un atteggiamento di fondato timore nei riguardi di tale genitore.
Con decreto del Tribunale per i Minorenni di data 08 aprile 2020, poi, veniva disposto “il monitoraggio del nucleo da parte del servizio sociale, con incarico
Pag. 8 di 18 di proseguire e attivare ogni intervento ritenuto utile nell'interesse dei minori…….”, nonché venivano confermati i “rapporti tra padre e CP_2
secondo le modalità condivise tra i genitori, avvalendosi eventualmente dell'intermediazione del servizio sociale”.
Ciò posto, si evidenzia, altresì, che, dalla recente relazione dei Servizi Sociali acquisita da parte di questo Tribunale, è emerso che “Rispetto alla vicenda separativa, il signor negli anni, ha mantenuto una posizione rigida CP_1
e ferma, attribuendone la responsabilità all'ex consorte ed ai suoi familiari.
Altrettanto, anche rispetto all'allontanamento di ed all'attuale Per_1
irrigidimento di , vi è una tendenza a riproporre una lettura persecutoria CP_2
nel rimandare responsabilità e/o colpe all'esterno (madre e Servizi che non sostengono e facilitano i rapporti)”.
E' emerso, dunque, che “Nel rapporto con lo scrivente servizio professionale, il signor ha mantenuto, negli anni, un atteggiamento assai diffidente ed CP_2
oppositivo, non riconoscendone il valore supportivo”; che “Da parte dell'interessato, tale presenza è stata percepita, per lo più, come elemento ostativo che, a suo parere, non ha facilitato e supportato, in una modalità collusiva del Servizio con la signora la ripresa dei rapporti con la Pt_1
figlia ed ora con ”. Per_1 CP_2
Per quanto, poi, attiene alla particolare posizione di ed al suo rapporto CP_2
con il padre, è stato rappresentato, nella superiore relazione, che “Rispetto alla vicenda familiare , negli anni, ha mantenuto un rapporto con la figura del CP_2
padre attraverso le visite presso l'abitazione a Povo, fino all'estate 2021”; che “A seguito della perdita dell'abitazione da parte del signor lo scrivente CP_2
Servizio sociale ha promosso l'avvio di visite protette al fine di garantire una stabilità di contesto e la prosecuzione della relazione padre/figlia”; che, tuttavia,
Pag. 9 di 18 il Sig. non ha voluto avvalersi della opportunità allo stesso conferita CP_2
(essendosi quest'ultimo, per quasi l'intero anno scolastico 2021/2022, recato all'uscita dell'Istituto Salesiano, frequentato da per accompagnarla in CP_2
brevi tratti in città); che tale condotta e, segnatamente, lo stato di precarietà e di imprevedibilità percepita nella condizione del signor avrebbe attivato in CP_2
Aurora un senso di ansia ed insicurezza;
che, difatti, dall'autunno 2022, i contatti tra padre/figlia si sarebbero mantenuti telefonicamente;
che, ancora, l'episodio che ha visto il signor presentarsi alla cerimonia della cresima, CP_2
disattendendo la richiesta di avrebbe determinato nella stessa un ulteriore CP_2
irrigidimento con relativa chiusura anche dei contatti telefonici;
che per CP_2
anni, sarebbe stata chiamata a fronteggiare e/o contenere il padre nelle sue richieste “che, anche nella relazione con i Servizi, tendono ad essere insistenti e pressanti (richiesta di incontrarla e di poterla sentire)”. Ciò al punto tale che la predetta minore sarebbe stata interessata da due episodi di crisi psico-emotiva, di cui, uno, avvenuto nel settembre 2023, e, l'altro, nel maggio 2024; avendo quest'ultima, nel colloquio con i Servizi Sociali, riferito “di vivere un senso di ansia e agitazione nel muoversi in autonomia in città per la preoccupazione di incontrare il padre e rispetto al timore delle proprie reazioni emotive (es: possibili crisi di ansia e/o svenimenti)” e, pertanto, di non essere intenzionata a riprendere i rapporti con il padre neppure attraverso contatti telefonici.
Si legge, infine, nella suddetta relazione, che “il signor non ha mantenuto CP_2
contatti con la scrivente per interessarsi riguardo al percorso evolutivo e alle condizioni di salute di ”; che, anche nella predetta occasione, quest'ultimo CP_2
avrebbe, in un modo insistente e ricorsivo, riportato la richiesta di incontrare la figlia “mostrando una fatica nel soffermarsi e cogliere la condizione di CP_2
fragilità emotiva da lei manifestata” e che i tentativi successivi di un contatto con
Pag. 10 di 18 lo stesso non sarebbero andati a buon fine.
La stessa minore, sentita all'udienza del 14-05-2025, ha dichiarato che “I rapporti con mio padre erano disastrosi, invece ora sono proprio nulli. Prima, quando ancora mia sorella lovedeva, loro litigavano tutte le volte che andava da lui;
litigavano per sciocchezze, addirittura una volta anche per un cioccolatino.
Lui aveva atteggiamenti aggressivi verbalmente;
solo una volta, aveva tirato uno spremiagrumi in faccia a mia sorella e le avevarotto gli occhiali. Questo è successo solo una volta, altrimenti lui era aggressivo verbalmente. Io quel periodo lo vedevo, ero la sua cocca perchéfacevo sempre quello che mi diceva di fare. Poi mia sorella non l'ha più visto. Io andavo da lui perché mi dispiaceva lasciarlo da solo.Comunque, non lo consideravo una persona buona, perché diceva delle cose cattive. Tipo una volta, quando già non lo vedeva più, Per_1
aveva augurato la morte a mia NA. Poi mia NA è venuta a mancare nel
2020 e io non gli avevo detto niente, un po'perché ci avevo pensato io e un po'perché mia madre mi aveva detto di non dirgli niente. Poi lui l'ha scoperto perché io portavo il santino nella tasca della giacca, che mi è caduto e lui l'ha scoperto così. Io mi sono messa a piangere, pensando alla morte di mia NA.
Ad ogni modo, con lui mi vedevo, per un periodo durante iltragitto dopo scuola.
Mentre quando frequentavoun campo estivo mi faceva fare la strada sotto al sole. Lui è un patito della bici, a volte andavamo insieme in bici ma durante le salite io dovevo trascinarmi anche la bici. A un certo punto, gli hanno pignorato la casa e lui è andato a casa di un amico. Io non me la sentivo di andare, era in un bosco in mezzo al nulla e quindi io non volevo andare perché tante volte, quando andava da luie poi litigava, lei poi se ne andava. Invece lì, da Per_1
sola un paio di volte gli avevo chiesto di chiamare la mamma per venirmi a prendere, ma lei non sarebbe potuta venire. Dunque, come detto,poi facevamo un
Pag. 11 di 18 tratto di strada a piedi all'uscita della scuola e in quel frangente c'era anche
, una mia cara amica delle elementari. Io parlavo con e lui era Per_2 Per_2
geloso, voleva che parlassi invece solo con lui, in quanto stavamo insieme solo in Part quel periodo. Lui era anche geloso del NO , un vicino di casa.Poi i rapporti si sono interrotti in seconda, mi pare. Non ricordo bene, ma ricordo di non averlo voluto più vedere. Mi ha scritto anche dei messaggi brutti, che poi lui ha cancellato. Lui aveva questi comportamenti che non mi piacevano, ad esempio veniva sotto casa cercando di convincermi anche a far scendere
. Io per lui ero il suo angelo, lui ha sempre detto di preferire me ma Per_1
comunque avrebbe volutoanche lei volere il suo amore. Dimostrava più Per_1
amore a me solo perché gli davo retta. Mia sorella proprio lo odia, ha anche paura di lui. A me non piace il suo comportamento. Lui è comunque mio padre, dunque gli voglio bene. Però vedo l'effetto che ha avuto su mia sorella, su mia madre e su di me e quindi non lo voglio più vedere. Circa l'effetto su di me, ricordo di un episodio in cui io stavo partendo per la gita e lui si è presentato e in quel momento ho provato terrore. Lui non è mai stato troppo aggressivo verbalmente con me, magari litigavamo a volte ma più che altro l'ho visto sempre aggressivo verbalmente con mia sorella e conmia madre.Io sono sempre stata una spettatrice però comunque non lo voglio vedere lo stesso. Lui si è presentato anche alla mia cresima, pur avendogli detto di non volerlo vedere.
Lui ha litigato anche con mio zio.Quindi, io ho paura che lui possa avere quelle aggressività anche con me. Non so bene di cosa ho terrore, lo vedo e sento terrore. Non mi sento a mio agio quando lo vedo, anchese lo incontroper casoin giro.Quando facevamo delle telefonate, quando cioè non lo vedevo e lui pretendeva le telefonate tutti i giorni, io più di una volta quando non lo sentivo più,perché ero arrabbiata per i suoi comportamenti o per i suoi messaggi, ho
Pag. 12 di 18 completamente chiuso i rapporti, ma la sera mi rendevo conto che avrei voluto avere un padre a cui raccontare queste cose. Però non lui, ma un altro tipo di padre”. A questo punto, la minore mostra messaggistica intercorsa col padre e la minore continua: “Lui era convinto che mia NA FR avesse un complotto contro di lui, come se lei avesse convinto mia madre a divorziare con lui. In realtà mia NA non ci stava molto con la testa, in quanto si ricordava cose di 30 anni fa ma non cosa avesse mangiato la mattina. Mia madre aveva preso la decisione di divorziarsi autonomamente, non ne aveva parlato con la NA. Anche con mia NA paterna, quindi sua madre, lui si è arrabbiato e quindi per anni non me l'ha fatta vedere. Non mi ricordavo più nemmeno la sua faccia, infatti, mi ricordavo solo i suoi capelli marroni e ricci. Poi l'ho rivista.Circa i rapporti con mio padre, io sto bene così. Avrei voluto avere un padre che mi ascoltasse e che fosse presente, ma non lui. Lui non ne è capace e quindi, piuttosto, non lo vogliovedere. Non riuscirei a stare con lui, alla cresima avevo terrore di stare con lui, pur stando in una chiesa con tantissime persone presenti. Non vorrei nemmeno stare nella sua stessa città, avendo sempre il terrore di trovarmelo di fianco. Infatti, prima con l'autobus non ci andavo nemmeno da sola, perché mia sorella una volta se l'eratrovato sull'autobus. Lui non chiama mai mia madre, non le ha mai neanche dato un centesimo di mantenimento. Le ha scritto solo una volta. A volte mia madre le ha dato dei soldi che lui le ha chiesto. Mia madre mi ha raccontato che una volta, quando io ero alle medie,l'aveva incrociato a scuola, in segreteria e miha detto che lei era abbastanza calma, seria”.
Evidente è, dunque, la sussistenza, da un lato, dei preupposti per l'applicazione del differente regime di affidamento super esclusivo della predetta minore alla madre, e, dall'altro, lato, della opportunità di una sospensione dei rapporti
Pag. 13 di 18 padre/minore e di conseguente subordinazione della loro riattivazione alla volontà della stessa minore mediante, altresì, nella salvaguardia del CP_2
prevalente interesse di quest'ultima, l'intermediazione, il supporto ed il monitoraggio dei Servizi Sociali già incaricati.
Per quanto attiene al primo aspetto, si evidenzia, in punto di diritto, che l'affidamento esclusivo rafforzato o super esclusivo costituisce un istituto di creazione giurisprudenziale, fondato sul contenuto dell'art. 337 - quater c.c, introdotto con il D. Lgs. n. 154/2013, e che tra i classici istituti dell'affidamento condiviso e dell'affidamento esclusivo, si colloca al gradino più elevato di tutela ed insieme di residualità. La norma citata, infatti, stabilisce che, “salvo che sia diversamente stabilito”, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. La clausola di salvaguardia ha aperto la strada, dunque, alla derogabilità giudiziaria. In tal guisa, il Tribunale, in alternativa all'affidamento a uno o entrambi i genitori, può assegnare ad uno di essi un potere decisionale con annessa responsabilità, permettendo così all'affidatario rafforzato di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, sia quelle di ordinaria sia quelle di straordinaria amministrazione, senza la consultazione e senza il consenso dell'altro genitore. La giurisprudenza di riferimento ha, inoltre, chiarito anche i presupposti per l'adozione di una misura così estrema, consistenti, in particolare, in una situazione di totale disinteressamento della prole, di abbandono generalizzato e aggravato da episodi di violenza fisica e morale, sia verso il minore che verso l'altro coniuge, ovvero qualora il padre mostri un contegno ostativo all'avvio di progetti di aiuto familiare (Tribunale di
Roma 15 luglio 2018) o se, per ostruzionismo, provochi delle paralisi decisionali deleterie per il minore (Tribunale di Roma, 19886/2018).
Nel caso di specie si ritiene che la condotta posta in essere dal resistente,
Pag. 14 di 18 apertamente ostativa rispetto allo svolgimento delle attività di supporto alla genitorialità apprestate, in suo favore, da parte dei Servizi Sociali, nonché il mantenimento, da parte dello stesso, nei confronti della ricorrente, di una posizione rigida e ferma, volta ad attribuire alla medesima ogni responsabilità per le vicende familiari in essere, con comportamenti - resi manifesti alla figlia minore - anche volti alla svalutazione della figura di tale genitore e con CP_2
condotte in generale in grado – poiché inappropriate rispetto al suo ruolo di genitore – di provocare una lesione al sano sviluppo dell'equilibrio psico-fisico di quest'ultima, siano sintomatici di una significativa inidoneità genitoriale dello stesso.
A riguardo precisandosi che il resistente è venuto meno sia ai suoi obblighi morali (non prendendo contezza dello stato di fragilità della figlia minore CP_2
né accettando il supporto del Servizio Sociale finalizzato alla costruzione e al mantenimento di un rapporto sano ed equilibrato con tale figlia), sia ai suoi doveri di assistenza materiale, così obbligando la ricorrente a formalizzare apposita domanda alla , al fine di ottenere Controparte_4
l'anticipazione degli importi dovuti dal resistente a titolo di mantenimento, e che la rilevata incapacità di tale genitore si pone come tale fonte di potenziale e concreto pregiudizio per la predetta minore, a tutela della quale va, dunque, applicata la misura di affidamento più restrittiva, id est quella dell'affidamento rafforzato alla madre.
Tenuto conto, inoltre, del disagio manifestato dalla minore la quale, allo CP_2
stato, vive con “grave” senso di sofferenza e di “terrore” psicologico la relazione con il padre (il quale, lo si ribadisce, ha rifiutato ogni tentativo di supporto alla genitorialità a lui offerto da parte del Servizio Sociale, così peggiorando la qualità della relazione con tale figlia), si ritiene che vadano sospesi gli incontri
Pag. 15 di 18 , rimettendo la riattivazione degli stessi alla manifestazione di una CP_5
volontà positiva in tale senso da parte della minore e, al contempo, alla CP_2
valutazione, ad opera del già incaricato Servizio Sociale, in merito alla rispondenza all'interesse di quest'ultima di un possibile ripristino di tale relazione. Ciò anche alla luce di un eventuale percorso di supporto alla genitorialità e psicologico effettuato dal resistente, volti al rafforzamento della di lui capacità genitoriale, in relazione ai quali, anche in tale sede, si ritiene di dovere conferire formale incarico ai Servizi Sociali, affinchè questi ultimi mettano a disposizione dello stesso, oltre che di tutto il nucleo familiare, ogni strumento di sostegno.
Nel caso, inoltre, di volontà manifestata dalla minore di ripristinare le visite con il padre, si rimette agli stessi Servizi Sociali incaricati il compito di stabilire e di disciplinare le modalità di svolgimento di tale protocollo di visita.
Ai fini della presente decisione, non va, per altro, trascurata la stessa età della minore e, dunque, la sua capacità di autodeterminazione. Laddove, pertanto, si ritiene inopportuna, per quanto sopra esplicitato, la previsione di eventuali incontri obbligati della stessa con il padre (cfr: Cassazione civile sez. VI,
07/10/2016, n. 20107) che potrebbero, difatti, ad avviso di questo Tribunale, sortire il contrario effetto di ostacolare un recupero spontaneo della relazione padre – figlia, così aggravando lo stato di malessere rappresentato da quest'ultima (si rimanda a riguardo, oltre a tutto quanto già sopra evidenziato, anche al contenuto dell'ulteriore documentazione versata in atti ed, in particolare, della refertazione di data 13-06-2024 dell'Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari, ove è stato evidenziato che, nella minore, si riscontrano “sintomi associabili ad una reazione pricoaffettiva a gravi stress…..situazioni a cui la minore è stata esposta, sia nel corso della sua passata storia di vita che di
Pag. 16 di 18 recente e correlati a dinamiche relazionali famigliari disfunzionali. La minore versa in uno stato di importante sofferenza psichica, connotato da sentimenti di tristezza, stati ansiosi, pensieri depressivi, quali senso di colpa e denigrazione, episodi di crisi di pianto, pensieri intrusivi, sensazioni e ricordi di eventi passati dolorosi, paura ed evitamento cognitivo di sentimenti dolorosi”).
Ne deriva, dunque, l'accoglimento integrale del ricorso proposto dalla ricorrente.
Venendo, adesso, alle spese di lite, si ritiene che esse debbano porsi integralmente a carico di parte resistente, tenuto conto della soccombenza di quest'ultimo, in attuazione del disposto dell'art. 91, c.p.c..
In applicazione del D.M. n. 55/2014, scaglione ricompreso tra gli euro 26.001 e gli euro 52.000 - con impiego dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e dei valori minimi per la fase istruttoria (in assenza della stessa) e decisionale, avendo parte ricorrente rinunciato ai termini di cui all'articolo 473 bis.28 c.p.c.- le spese di lite si liquidano nella somma di euro 5.261,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Trento N° 852/2017:
- Dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla CP_2
madre con collocazione della stessa presso quest'ultima;
- Dispone la sospensione del protocollo di visita del resistente, con riattivazione degli incontri - padre/figlia minore - subordinata alla volontà CP_2
di quest'ultima e nel rispetto delle ulteriori condizioni e modalità indicate in parte motiva;
- Dispone l'attivazione, da parte dei Servizi Sociali territorialmente
Pag. 17 di 18 competenti, di tutte le misure di supporto necessarie al nucleo familiare;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, a favore della ricorrente, che si liquidano nella misura di euro 5.261,00 oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
Si comunichi alle parti costituite, ai Servizi Sociali incaricati.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1847/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Laura Di Bernardi Presidente rel.
Alessandra Tolettini Giudice
Niccolò Cogliati Dezza Giudice
di cui il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1847 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Trener 24 ( C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
CASARI Laura, nonché elettivamente domiciliata presso tale procuratore, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], residente a [...]
Cervara 8 ( C.F. ) C.F._2
Resistente contumace
E con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO Interveniente necessario
OGGETTO: Modifica della regolamentazione relativa ai figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
-per parte ricorrente: “Che l'Ill.mo Tribunale di Trento adito, Voglia fissare
l'udienza di comparizione personale delle parti e Voglia disporre l'audizione di
ed a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Trento N° CP_2
852/2017 Voglia così stabilire: Disporre il super affidamento esclusivo e rafforzato di alla madre per le motivazioni anzidette;
Sospendere CP_2
qualsiasi protocollo di visite minore padre e stabilire che possano riattivarsi solamente dopo il consenso della minore ed un percorso a sostegno delle parti con l'intervento anche ed eventualmente di visite protette tramite i Servizi, ma solo nel momento in cui deciderà di voler incontrare suo padre;
Con CP_2
vittoria delle spese legali, Iva e cnpa come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento (depositato in data 01 agosto 2024) – proposto contro ha Controparte_3
premesso di avere contratto matrimonio concordatario con il resistente;
che, dalla loro unione, erano nate a Trento le figlie il 13/2/2004 e Persona_1 CP_2
il 14/4/2010; che i coniugi si erano separati con sentenza di separazione
[...]
del Tribunale di Trento N°922/15 a determinate condizioni e che, successivamente, in data 31/7/2017, il Tribunale di Trento aveva emesso la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio N°852/17; che, con detta sentenza, era stato previsto l'affidamento esclusivo delle minori alla madre con collocazione delle stesse presso la residenza di quest'ultima e con la
Pag. 2 di 18 previsione del protocollo di visita riportato in ricorso;
che era stato, peraltro, stabilito l'obbligo del padre di versare l'assegno di mantenimento per le figlie nella somma di Euro 250,00 ciascuna al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che la gestione delle figlie dalla separazione era, ad oggi, sempre stata problematica, stante il rancore dallo stesso nutrito nei di lei riguardi;
che anche le figlie erano provate ed avevano delle problematiche a relazionarsi con il padre;
che la vita di quest'ultime era stata, in particolare, condizionata dai comportamenti posti in essere dal padre e dalle scelte dallo stesso imposte alle minori (come quella di non avere impegni extrascolastici durante l'espletamento del proprio regime di visita o di non partecipare alle festicciole organizzate di sabato dai compagni di classe od amici); che, per altro, ella aveva anche adito il
Tribunale per i minorenni di Trento, ove il padre prima era stato sospeso dalla responsabilità genitoriale, e, poi, era stato reintegrato, con successiva conclusione di tale procedimento con il decreto del TM dd. 8/4/2020 con il quale era stato disposto un monitoraggio da parte del Servizio Sociale sul nucleo e “per promuovere i rapporti tra ed il padre e per garantire la prosecuzione Per_1
dei percorsi in favore dei genitori, confermando i rapporti tra padre ed CP_2
secondo le modalità condivise dai genitori, avvalendosi eventualmente dell'intermediazione dei Servizi”; che, da anni, la figlia non aveva Per_1
rapporti con il padre, avendo la stessa interrotto i rapporti con quest'ultimo a decorrere dal 2018; che anche la minore aveva deciso di allontanarsi dal CP_2
padre e, a decorrere dal termine della seconda media, aveva interrotto le visite con il resistente;
che, segnatamente, la minore aveva cominciato a manifestare ansia e una condizione di terrore nei riguardi della figura paterna, essendo solito il resistente, durante le conversazioni telefoniche, offendere sia la madre sia la sorella, ingenerando nella minore uno stato di sofferenza psicologica ed essendo,
Pag. 3 di 18 altresì, consueto non rispettare la volontà della stessa;
che, per tale CP_2
situazione era fonte di sofferenza e di disagio, al punto tale che la stessa aveva manifestato degli episodi ansiosi di attacchi di panico per i quali era stata anche sottoposta ad un intervento ospedaliero;
che era, pertanto, necessario disporre una sospensione del protocollo di visita padre/minore, con consequenziale riattivazione dello stesso solo su consenso della figlia eventualmente CP_2
anche mediante visite protette organizzate dai Servizi Sociali;
che si rendeva pure necessaria una modifica del regime di affidamento previsto (da affidamento esclusivo ad affidamento super esclusivo), ostacolando, di fatto, il resistente, la gestione della minore ed, in particolare, l'adozione delle scelte CP_2
maggiormente tutelanti per la stessa, e non avendo, per altro, egli alcuna fiducia verso i Servizi Sociali e gli psicologici né, ancora, avendo adempiuto ai propri obblighi di carattere materiale (dalla separazione ad oggi avendo egli versato la sola somma di euro 100,00 a titolo di mantenimento della figlia minorenne).
Alla luce dei fatti rappresentati la ricorrente ha, pertanto, domandato l'emissione dei provvedimenti richiesti in ricorso.
All'udienza del 03-12-2024, è stata dichiarata la contumacia del resistente.
All'udienza del 14-05-2025, è stata sentita la minore la quale ha reso le CP_2
dichiarazioni riportate nel verbale relativo alla predetta udienza. La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 giugno 2025, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter c.p.c..
Con note di trattazione scritta del 16-06-2025, parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste domandando, dunque, “A parziale modifica della sentenza del
Tribunale di Trento N° 852/2017: Disporre il super affidamento esclusivo e rafforzato di alla madre per le motivazioni anzidette;
Sospendere CP_2
qualsiasi protocollo di visite minore padre e stabilire che possano riattivarsi
Pag. 4 di 18 solamente dopo il consenso della minore ed un percorso a sostegno delle parti con l'intervento anche ed eventualmente di visite protette tramite i Servizi, ma solo nel momento in cui deciderà di voler incontrare suo padre. Con CP_2
vittoria delle spese legali, Iva e cnpa come per legge”.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
………………….
Orbene, ciò premesso, in punto di diritto, per una migliore intelligenza della causa, si rappresenta che l'articolo 473 bis.29 c.p.c. prevede che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
La norma in questione, in particolare, sostituisce l'articolo 9, comma 1° della legge 1970 n. 898, per quanto riguarda lo scioglimento del matrimonio, abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), il quale, a sua volta, prevedeva che, qualora sopravvengano «giustificati motivi», il giudice, su istanza di parte, potesse disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti assunti con la sentenza di divorzio. Si tratta, in particolare, di previsioni che costituiscono un'importante eccezione agli effetti preclusivi del giudicato e che discendono dal principio generale secondo il quale tutte le statuizioni accessorie relative alla separazione dei coniugi, come anche quelle relative allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione degli effetti civili dello stesso, sono soggette alla clausola “rebus sic stantibus”, e sono, quindi, sempre suscettibili di modifica o revoca laddove si verifichi successivamente un mutamento delle circostanze di fatto esistenti al momento della pronuncia.
Avendo, inoltre, la recente disposizione normativa, riproposto, ai fini della modifica delle condizioni di divorzio, il requisito della “sopravvenienza di
Pag. 5 di 18 giustificati motivi", si ritiene che gli orientamenti giurisprudenziali, già consolidatisi con riferimento all'interpretazione di tale presupposto richiesto dall'articolo 9, comma 1° della legge 1970 n. 898, possano valere anche per quanto attiene ai “giustificati motivi” indicati dalla nuova formulazione normativa, avendo, appunto, il legislatore, riproponendo il medesimo contenuto legislativo, voluto salvaguardare la previgente lettura della norma.
Si rileva, dunque, che, in aderenza ai menzionati orientamenti giurisprudenziali, la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, come quella di separazione, debba fondarsi sulla sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare la richiesta ( C. 9671/2013; C. 11720/2003; C. 13666/1999; C. 12235/1992; C.
1800/1990; A. Milano 3.12.1993) e che non possono, pertanto, dare luogo a revisione i fatti preesistenti alla separazione o al divorzio, ancorché non presi in considerazione in quella sede (C. 11488/2008).
Va, inoltre, considerato che, ai sensi dell'articolo 337 quinquies c.c. “i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo” e che, per una parte della giurisprudenza
(già espressasi nella previgente formulazione normativa), nell'ipotesi di provvedimenti afferenti alla prole, l'istanza di revisione, tenuto conto della salvaguardia del prevalente interesse dei figli minori, risulterebbe ammissibile anche in assenza di nuovi elementi di fatto, ma sulla base del riesame e di una diversa valutazione delle originarie risultanze o dell'accertamento della mancanza di un requisito essenziale di legittimità creduto invece esistente al momento dell'assunzione del provvedimento (C. 10632/2004; C. 9484/2002; C.
8495/1997).
Pag. 6 di 18 Ciò posto, si ritiene che la domanda di modifica, avanzata da parte della ricorrente, in relazione al regime di affidamento della figlia minore e del CP_2
protocollo di visita del padre, sia accoglibile per le ragioni di seguito evidenziate.
Segnatamente, si rappresenta, a riguardo, che, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, emerge una relazione problematica tra il resistente e le figlie e, per quello che interessa in tale sede, con la figlia CP_2
Ed invero, nella pronuncia di divorzio nr. 852/2017, pubblicata il 16 agosto 2017, il Tribunale disponeva l'affidamento esclusivo delle minori ed Per_1 CP_2
alla madre, con collocazione residenziale delle stesse presso quest'ultima, rilevando, anzitutto, l'inadempienza del convenuto rispetto al di lui obbligo di mantenimento nei riguardi della prole, come già stabilito nella sentenza di separazione. Allegava, ancora, che, a tale fatto già di per sé rilevante, si aggiungeva, altresì, la resistenza, dallo stesso opposta, rispetto all'obbligo di rilascio della casa coniugale, al punto tale da avere costretto la ricorrente ad agire in sede esecutiva al fine di dare attuazione ai provvedimenti presidenziali. Il
Tribunale rilevava a tale proposito come “V'è dunque evidenza che il convenuto assume un comportamento che rispetto agli obblighi genitoriali è ostativo, oltre che non collaborativo, dunque contrario all'interesse della prole”.
Con successivo decreto del 25-09-2018, emesso da parte del Tribunale per i
Minorenni, è stata disposta la decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale ed è stato, altresì, conferito mandato al Servizio Sociale “di regolamentare le visite delle minori al padre in Spazio Neutro (per Per_1
solamente se richieste anche dalla minore), con potere sia di sospenderle ove pregiudizievoli, sia di regolamentarle anche in forma libera anche in caso di loro andamento positivo e di adeguata condotta del padre”.
Nel suddetto decreto, in particolare, è stato premesso che la ricorrente aveva, già
Pag. 7 di 18 in quella sede, rappresentato che il era stato rinviato a giudizio per il reato CP_2
di cui all'articolo 570 c.p.; che, a seguito di un episodio del 29 marzo 2018, era stata avviata, su richiesta del P.M, una indagine a mezzo dei Servizi Sociali, da cui era emerso il rapporto problematico delle minori con il padre, il quale necessitava di un supporto al fine di affrontare le proprie problematiche psicologiche e costruire un rapporto sereno con le figlie, “attualmente sottoposte ai suoi atteggiamenti di ricatto, di offesa e minaccia, cagionando loro forte pregiudizio e timore per la figura paterna”; che, in particolare, “il padre si oppone ad accompagnare a qualsiasi impegno extrascolastico, ad es. CP_2
all'attività di ginnastica del giovedì pomeriggio”.
Veniva, ancora, evidenziato che l'istruttoria espletata aveva confermato la sussistenza di condotte pregiudizievoli per le minori poste in essere, in maniera reiterata, da parte del resistente, il quale coinvolgeva “in modo grave ed inappropriato le figlie nella disqualifica della figura materna e dei parenti materni, trasferendo senza alcun filtro sulle figlie le proprie problematiche personali, per le quali egli finora ha rifiutato ogni percorso di sostegno pur proposto dal Servizio”; “che anche dalla recente sentenza di divorzio del
Tribunale di Trento dd. 317.2017, che stabilisce l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, risultano gravi fatti di violazione degli obbligi genitoriali”
(nella specie, appunto, inadempienza rispetto all'obbligo di mantenimento e di rilascio della casa coniugale, nonché adozione di un costante comportamento non collaborativo con la madre e con il Servizio Sociale incaricato dalla Procura).
Ragione per le quali le minori avevano assunto un atteggiamento di fondato timore nei riguardi di tale genitore.
Con decreto del Tribunale per i Minorenni di data 08 aprile 2020, poi, veniva disposto “il monitoraggio del nucleo da parte del servizio sociale, con incarico
Pag. 8 di 18 di proseguire e attivare ogni intervento ritenuto utile nell'interesse dei minori…….”, nonché venivano confermati i “rapporti tra padre e CP_2
secondo le modalità condivise tra i genitori, avvalendosi eventualmente dell'intermediazione del servizio sociale”.
Ciò posto, si evidenzia, altresì, che, dalla recente relazione dei Servizi Sociali acquisita da parte di questo Tribunale, è emerso che “Rispetto alla vicenda separativa, il signor negli anni, ha mantenuto una posizione rigida CP_1
e ferma, attribuendone la responsabilità all'ex consorte ed ai suoi familiari.
Altrettanto, anche rispetto all'allontanamento di ed all'attuale Per_1
irrigidimento di , vi è una tendenza a riproporre una lettura persecutoria CP_2
nel rimandare responsabilità e/o colpe all'esterno (madre e Servizi che non sostengono e facilitano i rapporti)”.
E' emerso, dunque, che “Nel rapporto con lo scrivente servizio professionale, il signor ha mantenuto, negli anni, un atteggiamento assai diffidente ed CP_2
oppositivo, non riconoscendone il valore supportivo”; che “Da parte dell'interessato, tale presenza è stata percepita, per lo più, come elemento ostativo che, a suo parere, non ha facilitato e supportato, in una modalità collusiva del Servizio con la signora la ripresa dei rapporti con la Pt_1
figlia ed ora con ”. Per_1 CP_2
Per quanto, poi, attiene alla particolare posizione di ed al suo rapporto CP_2
con il padre, è stato rappresentato, nella superiore relazione, che “Rispetto alla vicenda familiare , negli anni, ha mantenuto un rapporto con la figura del CP_2
padre attraverso le visite presso l'abitazione a Povo, fino all'estate 2021”; che “A seguito della perdita dell'abitazione da parte del signor lo scrivente CP_2
Servizio sociale ha promosso l'avvio di visite protette al fine di garantire una stabilità di contesto e la prosecuzione della relazione padre/figlia”; che, tuttavia,
Pag. 9 di 18 il Sig. non ha voluto avvalersi della opportunità allo stesso conferita CP_2
(essendosi quest'ultimo, per quasi l'intero anno scolastico 2021/2022, recato all'uscita dell'Istituto Salesiano, frequentato da per accompagnarla in CP_2
brevi tratti in città); che tale condotta e, segnatamente, lo stato di precarietà e di imprevedibilità percepita nella condizione del signor avrebbe attivato in CP_2
Aurora un senso di ansia ed insicurezza;
che, difatti, dall'autunno 2022, i contatti tra padre/figlia si sarebbero mantenuti telefonicamente;
che, ancora, l'episodio che ha visto il signor presentarsi alla cerimonia della cresima, CP_2
disattendendo la richiesta di avrebbe determinato nella stessa un ulteriore CP_2
irrigidimento con relativa chiusura anche dei contatti telefonici;
che per CP_2
anni, sarebbe stata chiamata a fronteggiare e/o contenere il padre nelle sue richieste “che, anche nella relazione con i Servizi, tendono ad essere insistenti e pressanti (richiesta di incontrarla e di poterla sentire)”. Ciò al punto tale che la predetta minore sarebbe stata interessata da due episodi di crisi psico-emotiva, di cui, uno, avvenuto nel settembre 2023, e, l'altro, nel maggio 2024; avendo quest'ultima, nel colloquio con i Servizi Sociali, riferito “di vivere un senso di ansia e agitazione nel muoversi in autonomia in città per la preoccupazione di incontrare il padre e rispetto al timore delle proprie reazioni emotive (es: possibili crisi di ansia e/o svenimenti)” e, pertanto, di non essere intenzionata a riprendere i rapporti con il padre neppure attraverso contatti telefonici.
Si legge, infine, nella suddetta relazione, che “il signor non ha mantenuto CP_2
contatti con la scrivente per interessarsi riguardo al percorso evolutivo e alle condizioni di salute di ”; che, anche nella predetta occasione, quest'ultimo CP_2
avrebbe, in un modo insistente e ricorsivo, riportato la richiesta di incontrare la figlia “mostrando una fatica nel soffermarsi e cogliere la condizione di CP_2
fragilità emotiva da lei manifestata” e che i tentativi successivi di un contatto con
Pag. 10 di 18 lo stesso non sarebbero andati a buon fine.
La stessa minore, sentita all'udienza del 14-05-2025, ha dichiarato che “I rapporti con mio padre erano disastrosi, invece ora sono proprio nulli. Prima, quando ancora mia sorella lovedeva, loro litigavano tutte le volte che andava da lui;
litigavano per sciocchezze, addirittura una volta anche per un cioccolatino.
Lui aveva atteggiamenti aggressivi verbalmente;
solo una volta, aveva tirato uno spremiagrumi in faccia a mia sorella e le avevarotto gli occhiali. Questo è successo solo una volta, altrimenti lui era aggressivo verbalmente. Io quel periodo lo vedevo, ero la sua cocca perchéfacevo sempre quello che mi diceva di fare. Poi mia sorella non l'ha più visto. Io andavo da lui perché mi dispiaceva lasciarlo da solo.Comunque, non lo consideravo una persona buona, perché diceva delle cose cattive. Tipo una volta, quando già non lo vedeva più, Per_1
aveva augurato la morte a mia NA. Poi mia NA è venuta a mancare nel
2020 e io non gli avevo detto niente, un po'perché ci avevo pensato io e un po'perché mia madre mi aveva detto di non dirgli niente. Poi lui l'ha scoperto perché io portavo il santino nella tasca della giacca, che mi è caduto e lui l'ha scoperto così. Io mi sono messa a piangere, pensando alla morte di mia NA.
Ad ogni modo, con lui mi vedevo, per un periodo durante iltragitto dopo scuola.
Mentre quando frequentavoun campo estivo mi faceva fare la strada sotto al sole. Lui è un patito della bici, a volte andavamo insieme in bici ma durante le salite io dovevo trascinarmi anche la bici. A un certo punto, gli hanno pignorato la casa e lui è andato a casa di un amico. Io non me la sentivo di andare, era in un bosco in mezzo al nulla e quindi io non volevo andare perché tante volte, quando andava da luie poi litigava, lei poi se ne andava. Invece lì, da Per_1
sola un paio di volte gli avevo chiesto di chiamare la mamma per venirmi a prendere, ma lei non sarebbe potuta venire. Dunque, come detto,poi facevamo un
Pag. 11 di 18 tratto di strada a piedi all'uscita della scuola e in quel frangente c'era anche
, una mia cara amica delle elementari. Io parlavo con e lui era Per_2 Per_2
geloso, voleva che parlassi invece solo con lui, in quanto stavamo insieme solo in Part quel periodo. Lui era anche geloso del NO , un vicino di casa.Poi i rapporti si sono interrotti in seconda, mi pare. Non ricordo bene, ma ricordo di non averlo voluto più vedere. Mi ha scritto anche dei messaggi brutti, che poi lui ha cancellato. Lui aveva questi comportamenti che non mi piacevano, ad esempio veniva sotto casa cercando di convincermi anche a far scendere
. Io per lui ero il suo angelo, lui ha sempre detto di preferire me ma Per_1
comunque avrebbe volutoanche lei volere il suo amore. Dimostrava più Per_1
amore a me solo perché gli davo retta. Mia sorella proprio lo odia, ha anche paura di lui. A me non piace il suo comportamento. Lui è comunque mio padre, dunque gli voglio bene. Però vedo l'effetto che ha avuto su mia sorella, su mia madre e su di me e quindi non lo voglio più vedere. Circa l'effetto su di me, ricordo di un episodio in cui io stavo partendo per la gita e lui si è presentato e in quel momento ho provato terrore. Lui non è mai stato troppo aggressivo verbalmente con me, magari litigavamo a volte ma più che altro l'ho visto sempre aggressivo verbalmente con mia sorella e conmia madre.Io sono sempre stata una spettatrice però comunque non lo voglio vedere lo stesso. Lui si è presentato anche alla mia cresima, pur avendogli detto di non volerlo vedere.
Lui ha litigato anche con mio zio.Quindi, io ho paura che lui possa avere quelle aggressività anche con me. Non so bene di cosa ho terrore, lo vedo e sento terrore. Non mi sento a mio agio quando lo vedo, anchese lo incontroper casoin giro.Quando facevamo delle telefonate, quando cioè non lo vedevo e lui pretendeva le telefonate tutti i giorni, io più di una volta quando non lo sentivo più,perché ero arrabbiata per i suoi comportamenti o per i suoi messaggi, ho
Pag. 12 di 18 completamente chiuso i rapporti, ma la sera mi rendevo conto che avrei voluto avere un padre a cui raccontare queste cose. Però non lui, ma un altro tipo di padre”. A questo punto, la minore mostra messaggistica intercorsa col padre e la minore continua: “Lui era convinto che mia NA FR avesse un complotto contro di lui, come se lei avesse convinto mia madre a divorziare con lui. In realtà mia NA non ci stava molto con la testa, in quanto si ricordava cose di 30 anni fa ma non cosa avesse mangiato la mattina. Mia madre aveva preso la decisione di divorziarsi autonomamente, non ne aveva parlato con la NA. Anche con mia NA paterna, quindi sua madre, lui si è arrabbiato e quindi per anni non me l'ha fatta vedere. Non mi ricordavo più nemmeno la sua faccia, infatti, mi ricordavo solo i suoi capelli marroni e ricci. Poi l'ho rivista.Circa i rapporti con mio padre, io sto bene così. Avrei voluto avere un padre che mi ascoltasse e che fosse presente, ma non lui. Lui non ne è capace e quindi, piuttosto, non lo vogliovedere. Non riuscirei a stare con lui, alla cresima avevo terrore di stare con lui, pur stando in una chiesa con tantissime persone presenti. Non vorrei nemmeno stare nella sua stessa città, avendo sempre il terrore di trovarmelo di fianco. Infatti, prima con l'autobus non ci andavo nemmeno da sola, perché mia sorella una volta se l'eratrovato sull'autobus. Lui non chiama mai mia madre, non le ha mai neanche dato un centesimo di mantenimento. Le ha scritto solo una volta. A volte mia madre le ha dato dei soldi che lui le ha chiesto. Mia madre mi ha raccontato che una volta, quando io ero alle medie,l'aveva incrociato a scuola, in segreteria e miha detto che lei era abbastanza calma, seria”.
Evidente è, dunque, la sussistenza, da un lato, dei preupposti per l'applicazione del differente regime di affidamento super esclusivo della predetta minore alla madre, e, dall'altro, lato, della opportunità di una sospensione dei rapporti
Pag. 13 di 18 padre/minore e di conseguente subordinazione della loro riattivazione alla volontà della stessa minore mediante, altresì, nella salvaguardia del CP_2
prevalente interesse di quest'ultima, l'intermediazione, il supporto ed il monitoraggio dei Servizi Sociali già incaricati.
Per quanto attiene al primo aspetto, si evidenzia, in punto di diritto, che l'affidamento esclusivo rafforzato o super esclusivo costituisce un istituto di creazione giurisprudenziale, fondato sul contenuto dell'art. 337 - quater c.c, introdotto con il D. Lgs. n. 154/2013, e che tra i classici istituti dell'affidamento condiviso e dell'affidamento esclusivo, si colloca al gradino più elevato di tutela ed insieme di residualità. La norma citata, infatti, stabilisce che, “salvo che sia diversamente stabilito”, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. La clausola di salvaguardia ha aperto la strada, dunque, alla derogabilità giudiziaria. In tal guisa, il Tribunale, in alternativa all'affidamento a uno o entrambi i genitori, può assegnare ad uno di essi un potere decisionale con annessa responsabilità, permettendo così all'affidatario rafforzato di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, sia quelle di ordinaria sia quelle di straordinaria amministrazione, senza la consultazione e senza il consenso dell'altro genitore. La giurisprudenza di riferimento ha, inoltre, chiarito anche i presupposti per l'adozione di una misura così estrema, consistenti, in particolare, in una situazione di totale disinteressamento della prole, di abbandono generalizzato e aggravato da episodi di violenza fisica e morale, sia verso il minore che verso l'altro coniuge, ovvero qualora il padre mostri un contegno ostativo all'avvio di progetti di aiuto familiare (Tribunale di
Roma 15 luglio 2018) o se, per ostruzionismo, provochi delle paralisi decisionali deleterie per il minore (Tribunale di Roma, 19886/2018).
Nel caso di specie si ritiene che la condotta posta in essere dal resistente,
Pag. 14 di 18 apertamente ostativa rispetto allo svolgimento delle attività di supporto alla genitorialità apprestate, in suo favore, da parte dei Servizi Sociali, nonché il mantenimento, da parte dello stesso, nei confronti della ricorrente, di una posizione rigida e ferma, volta ad attribuire alla medesima ogni responsabilità per le vicende familiari in essere, con comportamenti - resi manifesti alla figlia minore - anche volti alla svalutazione della figura di tale genitore e con CP_2
condotte in generale in grado – poiché inappropriate rispetto al suo ruolo di genitore – di provocare una lesione al sano sviluppo dell'equilibrio psico-fisico di quest'ultima, siano sintomatici di una significativa inidoneità genitoriale dello stesso.
A riguardo precisandosi che il resistente è venuto meno sia ai suoi obblighi morali (non prendendo contezza dello stato di fragilità della figlia minore CP_2
né accettando il supporto del Servizio Sociale finalizzato alla costruzione e al mantenimento di un rapporto sano ed equilibrato con tale figlia), sia ai suoi doveri di assistenza materiale, così obbligando la ricorrente a formalizzare apposita domanda alla , al fine di ottenere Controparte_4
l'anticipazione degli importi dovuti dal resistente a titolo di mantenimento, e che la rilevata incapacità di tale genitore si pone come tale fonte di potenziale e concreto pregiudizio per la predetta minore, a tutela della quale va, dunque, applicata la misura di affidamento più restrittiva, id est quella dell'affidamento rafforzato alla madre.
Tenuto conto, inoltre, del disagio manifestato dalla minore la quale, allo CP_2
stato, vive con “grave” senso di sofferenza e di “terrore” psicologico la relazione con il padre (il quale, lo si ribadisce, ha rifiutato ogni tentativo di supporto alla genitorialità a lui offerto da parte del Servizio Sociale, così peggiorando la qualità della relazione con tale figlia), si ritiene che vadano sospesi gli incontri
Pag. 15 di 18 , rimettendo la riattivazione degli stessi alla manifestazione di una CP_5
volontà positiva in tale senso da parte della minore e, al contempo, alla CP_2
valutazione, ad opera del già incaricato Servizio Sociale, in merito alla rispondenza all'interesse di quest'ultima di un possibile ripristino di tale relazione. Ciò anche alla luce di un eventuale percorso di supporto alla genitorialità e psicologico effettuato dal resistente, volti al rafforzamento della di lui capacità genitoriale, in relazione ai quali, anche in tale sede, si ritiene di dovere conferire formale incarico ai Servizi Sociali, affinchè questi ultimi mettano a disposizione dello stesso, oltre che di tutto il nucleo familiare, ogni strumento di sostegno.
Nel caso, inoltre, di volontà manifestata dalla minore di ripristinare le visite con il padre, si rimette agli stessi Servizi Sociali incaricati il compito di stabilire e di disciplinare le modalità di svolgimento di tale protocollo di visita.
Ai fini della presente decisione, non va, per altro, trascurata la stessa età della minore e, dunque, la sua capacità di autodeterminazione. Laddove, pertanto, si ritiene inopportuna, per quanto sopra esplicitato, la previsione di eventuali incontri obbligati della stessa con il padre (cfr: Cassazione civile sez. VI,
07/10/2016, n. 20107) che potrebbero, difatti, ad avviso di questo Tribunale, sortire il contrario effetto di ostacolare un recupero spontaneo della relazione padre – figlia, così aggravando lo stato di malessere rappresentato da quest'ultima (si rimanda a riguardo, oltre a tutto quanto già sopra evidenziato, anche al contenuto dell'ulteriore documentazione versata in atti ed, in particolare, della refertazione di data 13-06-2024 dell'Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari, ove è stato evidenziato che, nella minore, si riscontrano “sintomi associabili ad una reazione pricoaffettiva a gravi stress…..situazioni a cui la minore è stata esposta, sia nel corso della sua passata storia di vita che di
Pag. 16 di 18 recente e correlati a dinamiche relazionali famigliari disfunzionali. La minore versa in uno stato di importante sofferenza psichica, connotato da sentimenti di tristezza, stati ansiosi, pensieri depressivi, quali senso di colpa e denigrazione, episodi di crisi di pianto, pensieri intrusivi, sensazioni e ricordi di eventi passati dolorosi, paura ed evitamento cognitivo di sentimenti dolorosi”).
Ne deriva, dunque, l'accoglimento integrale del ricorso proposto dalla ricorrente.
Venendo, adesso, alle spese di lite, si ritiene che esse debbano porsi integralmente a carico di parte resistente, tenuto conto della soccombenza di quest'ultimo, in attuazione del disposto dell'art. 91, c.p.c..
In applicazione del D.M. n. 55/2014, scaglione ricompreso tra gli euro 26.001 e gli euro 52.000 - con impiego dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e dei valori minimi per la fase istruttoria (in assenza della stessa) e decisionale, avendo parte ricorrente rinunciato ai termini di cui all'articolo 473 bis.28 c.p.c.- le spese di lite si liquidano nella somma di euro 5.261,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Trento N° 852/2017:
- Dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla CP_2
madre con collocazione della stessa presso quest'ultima;
- Dispone la sospensione del protocollo di visita del resistente, con riattivazione degli incontri - padre/figlia minore - subordinata alla volontà CP_2
di quest'ultima e nel rispetto delle ulteriori condizioni e modalità indicate in parte motiva;
- Dispone l'attivazione, da parte dei Servizi Sociali territorialmente
Pag. 17 di 18 competenti, di tutte le misure di supporto necessarie al nucleo familiare;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, a favore della ricorrente, che si liquidano nella misura di euro 5.261,00 oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
Si comunichi alle parti costituite, ai Servizi Sociali incaricati.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi
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