TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/12/2025, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2015/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Gianluca
Morabito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2015/2024 R. G. A. C., vertente
tra
Parte_ (P.IVA e (C.F. Parte_2 P.IVA_1 Parte_3
, elettivamente domiciliate Latina, via Filzi n. 19, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Alessandro Mariani, che le rappresenta e difende in virtù di delega allegata all'atto di opposizione
OPPONENTI
e
(P.IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Cristiano D'Ettorre, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Fondi (LT), viale Regina Margherita n. 24, come da procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa è stata, all'esito, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del 28.11.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
pagina 1 di 12 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE Parte
Con atto di citazione ritualmente notificato la quale debitrice Parte_2 principale e , quale garante proponevano opposizione avverso il Parte_3 decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 266/2024 del 11/03/2024, con cui era stato loro ingiunto, in solido, di pagare alla la Controparte_1 somma di €138.165,60, oltre interessi e spese della procedura monitoria, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “…Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, rilevato ed accertato che vi è assenza di motivazione nel decreto ingiuntivo opposto n.
266/2024, Voglia il Tribunale rilevare d'ufficio l'esistenza di clausole abusive di cui alla premessa della presente opposizione, mediante sommaria istruttoria, con invito al creditore a produrre il contratto posto a fondamento del titolo esecutivo, ed insieme, i contratti precedenti di cui alla narrativa e la consolidazione dei debiti come operati e le garanzie al tempo costituite. Per gli effetti, revocare tutte le somme maturate sugli interessi comunque generati da clausole abusive o da interessi indicati a debito prima del consolidamento e quindi annullare il contratto di mutuo per tutte le somme non dovute e comunque rappresentate come scaturite da un contratto di mutuo senza che ci fosse dazione di denaro quale oggetto del rapporto;
in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo e accertate e determinate le somme scaturite dalle diverse fonti di credito consolidate nell'apparente contratto di mutuo posto alla base della ingiunzione opposta dichiari nulla la compensazione della somma di € 80.000,00 versati sul conto dalla odierna opponente e compensati con i soli interessi o comunque compensati anche per una somma inferiore con gli interessi frutto di clausole abusive ovvero nulle perché violative delle norme a tutela del consumatore. Dichiarare in ogni caso l'azione verso il fideiussore caducata per intervenuta decadenza dall'azione medesima essendo l'azione verso il fideiussore iniziata ben oltre il tempo massimo previsto dal codice quale termine della intervenuta e maturata morosità. Nulla in ogni caso la clausola della garanzia estesa al doppio dell'importo finanziato andando a garantire gli interessi generati su clausole nulle e comunque abusive. Nel merito, sin da ora, questa difesa conclude per la declaratoria della abusività delle clausole relative agli interessi quali clausole vessatorie e per la conseguenza la declaratoria di nullità delle dette prive di qualsiasi garanzia verso il consumatore odierno opponente,
pagina 2 di 12 dichiarandole inefficaci e, per la conseguenza dichiarare che nulla è dovuto per la somma corrispondente agli interessi generati dalle clausole vessatorie e nulle. Nullo il contratto di fideiussione costituito per il doppio dell'importo di consolidamento, in danno al consumatore, e comunque della persona fisica parificabile ad una fideiussione omnibus…”
Esponevano, tra l'altro, le opponenti a sostegno: che, con un contratto di mutuo chirografario a tasso variabile del 02.11.2021 la aveva concesso alla CP_1 la somma di € 150.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili comprensive Parte_4 di quota capitale e quota di interessi, senza indicare l'importo mensile delle dette, ma, sicuramente calcolate con la quota capitale e la quota di interessi a tasso variabile nella misura di 7.4 in più, al parametro Euribor 1 mese;
che, non soddisfatta degli interessi come convenuti, la Banca opposta aveva stipulato con la
Sig.ra , odierna opponente, fideiussore, contratto appunto di Parte_3 fideiussione, fino alla concorrenza della somma di € 300.000,00 posta a garanzia dell'apparente mutuo;
che l'insolvenza degli opponenti era maturata su cinque rate scadute e non pagate, per un totale di € 10.948,18, interessi per € 149,63, ed interessi convenzionali per € 476,82; che “In tema di interessi appare evidente che gli interessi convenzionati congiunti con quelli moratori, maturano una ipotesi di usura che per quanto descritto e depositato nel decreto ingiuntivo, questa difesa chiede venga trasferito alla Procura della Repubblica per la verifica d'ufficio delle convenzioni stipulate tra la banca e il consumatore, utile a verificare il tasso”; che “Oltre
l'eccezione degli interessi usurari non dovuti e quindi alla nullità di tutte le clausole che in questo senso si rilevano come nulle, sussiste l'eccezione della nullità del contratto di fideiussione con riferimento alle clausole della fideiussione medesima e a quelle del debito principale con lo stesso garantito, ed inoltre, ancora, l'eccezione della decadenza dalla azione di rivalsa verso il fideiussore trattandosi di una azione ritardata e verso il consumatore fideiussore caducata per mancata attività del creditore nel semestre utile alla morosità maturata dal debitore principale”; che le
Sezioni Unite del 27.02.2023 con la sentenza 5868 avevano affermato l'applicabilità della tutela prevista per i consumatori al fideiussore garante di un credito contratto da una società commerciale;
che “A rigore della pronuncia delle Sezioni Unite
19597/2020, gli interessi moratori, tra le molte questioni trattate in quella sentenza di pagina 3 di 12 legittimità, sono da trattare alla stregua di una penale ex art. 1384 cod. civ. e della tutela prevista ex art. 33 Co. 2 lett. f ed art. 36 Co.1 del codice del consumo. Si impone
l'esame delle clausole che hanno carattere vessatorio e quindi come tali, anche e soprattutto per gli interessi di cui alla clausola che li imputa e riconosce come cumulabili, contrattuali, moratori, non sono dovuti per nullità della clausola stante il dettato legislativo”; che con ordinanza 742/20 la Cassazione Civile aveva definitivamente acclarato che la persona fisica che sottoscrive una fideiussione è qualificabile come fideiussore consumatore e che “le clausole in forza degli artt. 33 co. 2 lett. t e 36 del codice del consumo, con riferimento a quelle che accordano la deroga all'art. 1957 Cod. Civ., sono nulle con nullità addirittura rilevabile d'ufficio”; che l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1957 cod. civ sussisteva, previa declaratoria di nullità della clausola apposta in deroga all'art 1957 c.c.; che era nulla quindi la clausola della fideiussione che prevedeva la deroga all'art. 1957 c.c. e quindi la banca era decaduta dall'agire nei confronti dei garanti.
La , costituitasi in giudizio, contestava Controparte_1 integralmente la domanda avversaria siccome infondata in fatto e in diritto, concludendo come segue: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Latina, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: -in via principale, rigettare la domanda attorea, in quanto palesemente infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'opposizione avversaria, condannare gli opponenti al pagamento della somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”
La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza ex art. 281sexies c.p.c. del 28.11.2025, tenutasi con modalità cartolare ex art. 127ter
c.p.c..
L'opposizione proposta dal debitore principale è infondata e come Parte_4 tale deve essere respinta.
Occorre rammentare in linea generale che in applicazione dei criteri generali di riparto dell'onere probatorio, il creditore che agisce per l'esecuzione contrattuale è
pagina 4 di 12 tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l'onere di provare il fatto positivo dell'intervenuto adempimento, in applicazione dei principi di persistenza del diritti di credito e di vicinanza dell'onere della prova (Cass., SS.UU.,
n. 13533/01).
Va, altresì, rilevato che ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Nella specie, parte opponente non ha specificamente contestato nell'an la fondatezza della pretesa fatta valere ex adverso, nulla eccependo circa la sussistenza del titolo del rapporto, come allegato (contratto di mutuo chirografario a tasso variabile del 02.11.2021, con cui la ha Controparte_1 consegnato alla la somma di € 150.000,00 da rimborsare in 120 rate Parte_4 mensili comprensive di quota capitale e quota di interessi – v. all. 2 al fascicolo di parte opposta), né in merito al proprio mancato pagamento delle somme ingiunte.
Vi è, pertanto, la prova del titolo originario posto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo e dell'inadempimento del debitore, che ha giustificato il recesso del creditore e la richiesta di pagamento dell'intero. Parte
A ben vedere la soc. i si limita, al riguardo, a formulare una generica – per vero, poco comprensibile - contestazione sostenendo che “In tema di interessi appare evidente che gli interessi convenzionati congiunti con quelli moratori, maturano una ipotesi di usura che per quanto descritto e depositato nel decreto ingiuntivo, questa difesa chiede venga trasferito alla Procura della Repubblica per la verifica d'ufficio delle convenzioni stipulate tra la banca e il consumatore, utile a verificare il tasso”.
Sul tema, la Corte di Cassazione con la pronuncia a SS.UU. n. 19597/2020 ha precisato che: "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
pagina 5 di 12 dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".
Già sotto tale profilo, pertanto, la doglianza appare gravemente lacunosa e generica tale da non consentire una presa di posizione.
Parte attrice sembra, oltre tutto, fondare l'asserito superamento del tasso soglia sulla sommatoria matematica tra tasso d'interesse corrispettivo e tasso d'interesse usurario.
E tuttavia, la giurisprudenza è dell'avviso che la determinazione – come nel caso che ci occupa - di un tasso di interesse moratorio in misura percentuale maggiorata rispetto al tasso d'interesse corrispettivo assuma rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implichi sul piano logico-giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce al primo (al riguardo si veda, per tutte, Trib. Milano, n. 11997/15). Parte
Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione proposta dalla Parte_2 dovrà essere respinta, siccome giuridicamente infondata.
Miglior sorte non merita l'opposizione proposta dal fideiussore . Parte_3
A tal riguardo, vi è la prova del titolo (contratto di fideiussione in all. 3 al fascicolo di parte opposta).
Sostiene, peraltro, la garante la nullità della fideiussione in virtù della abusività delle clausole considerate a suo dire inserite in detto contratti (prima fra tutte, quella di deroga all'art. 1957 c.c.), alla luce della veste asseritamente consumeristica con cui avrebbe agito la sig.ra . Pt_3
Sul tema, la giurisprudenza della Cassazione (v., da ultimo, Cass. civ. SS.UU.
n. 41994/21) ha osservato che la nullità della singola clausola contrattuale - o di alcune soltanto delle clausole del negozio - comporta la nullità dell'intero contratto ovvero all'opposto, per il principio "utile per inutile non vitiatur", la conservazione dello stesso in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque,
pagina 6 di 12 in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito (Cass., 10/11/2014, n.
23950).
La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, nè persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass., 05/02/2016, n. 2314): agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'articolo 1419 c.c. vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice.
Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass.
21/05/2007, n. 11673).
Se ne è ricavato il principio secondo cui i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
E' noto, altresì, che con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del
02.05.2005 sono state dichiarate contrarie alla disciplina antitrust tre clausole contenute nello schema negoziale predisposto dall'ABI per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie e cioè gli artt. 2 ( cd. “clausola di reviviscenza”, secondo cui il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a
pagina 7 di 12 totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”) e
8 (cd. “clausola di sopravvivenza”, secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”).
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la "nullità derivata" del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
Di conseguenza, alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le ragioni suesposte - la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità,
e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità", secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza
Europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (articolo 1419 c.c., comma 1); e sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione.
Tornando al caso che ci occupa, l'art. 5 del contratto di fideiussione per cui è causa riproduce, in effetti, pedissequamente – per quanto qui interessa - la clausola di cui all'art. 6 dello schema negoziale sopra richiamati sopra: la suddetta clausola - alla stregua di quanto previsto dall'art. 1419 c.c. e dell'impostazione giurisprudenziale sopra richiamata – andrà, pertanto, dichiara nulla, ferma la validità del contratto per il resto, dovendosi presumere, sulla base di quanto emerso nel presente giudizio e in mancanza di deduzioni contrarie da parte della , che Pt_3 le parti avrebbero egualmente stipulato l'atto di fideiussione avendo avuto di mira, da un lato (quello dei fideiussori), l'interesse alla stipulazione del contratto di conto Parte corrente bancario in favore del soggetto garantito (la alle condizioni Parte_2 economiche pattuite e, dall'altro (quello della banca), l'interesse al rilascio della pagina 8 di 12 garanzia fideiussoria (v. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 24044 del 2019; Tribunale di
Mantova, 16 gennaio 2019).
Parte opponente non ha, del resto, neppure allegato sotto quale profilo l'eventuale nullità della singola clausola di cui sopra avrebbe potuto comportare il venir meno degli obblighi assunti da nei confronti del creditore per Parte_3 effetto della fideiussione che, per l'appunto, resterebbe comunque, per il resto, pienamente valida ed efficace nei loro confronti.
Si osservi, oltre tutto, che la suddetta garante è pacificamente titolare del 98% delle quote della società debitrice, oltre che amministratrice della stessa, a dimostrazione del persistere del suo pieno interesse a mantenere in vita gli obblighi negoziali.
A tal proposito, è appena il caso di rilevare che essendo stata inserita nei contratti di fideiussione la clausola “solve et repete”, i garanti sono tenuti in ogni caso ad adempiere agli obblighi assunti nei confronti del creditore, potendo poi agire in ripetizione, atteso che per giurisprudenza la cosiddetta clausola di "solve et repete", inserita (come nella specie) in un contratto di fideiussione con formule del tipo senza riserva alcuna, ovvero a prima richiesta, è pienamente valida in quanto costituisce una manifestazione di autonomia contrattuale e non altera i connotati tipici del contratto (v., tra le altre, Cass. civ. n. 4446/08).
Ne discende l'inevitabile reiezione del motivo di opposizione, siccome giuridicamente infondato.
Infondata risulta, altresì, la doglianza inerente alla asserita nullità delle clausole della fideiussione in quanto non oggetto di specifica approvazione, atteso: che, come correttamente rilevato dalla difesa di parte opposta, dalla documentazione prodotta si evince la specifica approvazione delle clausole ex art. 1341 c.c.; che,
d'altra parte, non può essere condivisa la tesi della nullità delle clausole per violazione del codice del consumo, poiché (come in precedenza chiarito) il fideiussore
è lo stesso imprenditore della società garantita che lo stesso, quindi, non può essere considerati consumatore;
che, comunque, secondo la Cassazione (sent. 25014/19), ai fini della valutazione della qualità di consumatore occorre far riferimento non già al garante, ma al debitore principale;
che, infine, ai sensi dell'art. 36 del Codice del
Consumo, la clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle pagina 9 di 12 mentre il contratto rimane valido per il resto, per cui, a tutto voler concedere, la nullità sarebbe solo parziale, mentre la fideiussione resterebbe comunque pienamente valida ed efficace;
che, in ogni caso, l'inserimento nelle fideiussioni della sopra citata clausola “solve et repete” impone agli opponenti ad adempiere agli obblighi assunti nei confronti del creditore, salvo eventualmente agire successivamente in ripetizione.
Lamenta, ancora, la sig.ra che controparte dovrebbe considerarsi Pt_3 decaduta ex art. 1957 c.c. dal diritto di agire nei suoi confronti, per non avere essa esercitato il suo credito nei confronti della debitrice principale nel termine semestrale stabilito dalla suddetta disposizione.
Al riguardo, occorre brevemente premettere: che per giurisprudenza costante
(v., tra le altre, Cass. civ. n. 15902/14; n. 3235/09; n. 2301/04), in tema di decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, il "dies a quo", agli effetti dell'art. 1957 c.c., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell'intero rapporto, in quanto scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore. (Nella specie la S.C. ha ravvisato l'autonomia delle prestazioni aventi ad oggetto le singole rate del canone annuo pattuito per la locazione, anche considerando che la legge autorizza il locatore ad agire per la risoluzione del contratto decorsi venti giorni dalla scadenza del canone ineseguito); al contrario, tale principio non opera nel caso in cui le scadenze periodiche di cui sopra siano prive di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, costituendo, piuttosto, specifiche modalità di adempimento di un'obbligazione che è e resta unitaria.
Tale caratteristica è senz'altro tipica dell'obbligazione derivante dal contratto di mutuo, che resta – appunto – unitaria a prescindere della modalità dilazionate di pagina 10 di 12 restituzione delle somme erogate, seguendone che, in tale ipotesi, il dies a quo di decorrenza del termine semestrale di cui sopra decorrerà necessariamente dalla data di cessazione del rapporto contrattuale.
Tornando al caso che ci occupa la comunicazione di recesso dal rapporto reca la data del 14.12.2023, mentre il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo è stato effettuato il 04.03.2024: il termine stabilito dall'art. 1957 c.c. risulta, pertanto, senz'altro rispettato, dal che segue l'infondatezza del relativo motivo di opposizione.
Stante tutto quanto sopra esposto, anche l'opposizione proposta dalla sig.ra dovrà essere respinta, siccome giuridicamente infondata. Pt_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
• accerta e dichiara la nullità dell'art. 5 del contratto di fideiussione del
02.11.2021 prodotto in all. 3 al fascicolo monitorio, siccome riproducente l'art. 6 dello schema negoziale predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla disciplina antitrust con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del
02.05.2005, ferma per il resto la validità ed efficacia della fideiussione;
Parte
• respinge l'opposizione proposta dalla e da avverso Parte_2 Parte_3 il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. 266/2024 del 11/03/2024;
• condanna le opponenti, in solido tra loro, a rifondere all'opposta le spese del giudizio di opposizione, che liquida in complessivi €6.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad IVA e C.P.A. come per legge.
Latina, 22.12.2025
Il Giudice dott. Gianluca Morabito
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Gianluca
Morabito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2015/2024 R. G. A. C., vertente
tra
Parte_ (P.IVA e (C.F. Parte_2 P.IVA_1 Parte_3
, elettivamente domiciliate Latina, via Filzi n. 19, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Alessandro Mariani, che le rappresenta e difende in virtù di delega allegata all'atto di opposizione
OPPONENTI
e
(P.IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Cristiano D'Ettorre, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Fondi (LT), viale Regina Margherita n. 24, come da procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa è stata, all'esito, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del 28.11.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
pagina 1 di 12 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE Parte
Con atto di citazione ritualmente notificato la quale debitrice Parte_2 principale e , quale garante proponevano opposizione avverso il Parte_3 decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 266/2024 del 11/03/2024, con cui era stato loro ingiunto, in solido, di pagare alla la Controparte_1 somma di €138.165,60, oltre interessi e spese della procedura monitoria, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “…Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, rilevato ed accertato che vi è assenza di motivazione nel decreto ingiuntivo opposto n.
266/2024, Voglia il Tribunale rilevare d'ufficio l'esistenza di clausole abusive di cui alla premessa della presente opposizione, mediante sommaria istruttoria, con invito al creditore a produrre il contratto posto a fondamento del titolo esecutivo, ed insieme, i contratti precedenti di cui alla narrativa e la consolidazione dei debiti come operati e le garanzie al tempo costituite. Per gli effetti, revocare tutte le somme maturate sugli interessi comunque generati da clausole abusive o da interessi indicati a debito prima del consolidamento e quindi annullare il contratto di mutuo per tutte le somme non dovute e comunque rappresentate come scaturite da un contratto di mutuo senza che ci fosse dazione di denaro quale oggetto del rapporto;
in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo e accertate e determinate le somme scaturite dalle diverse fonti di credito consolidate nell'apparente contratto di mutuo posto alla base della ingiunzione opposta dichiari nulla la compensazione della somma di € 80.000,00 versati sul conto dalla odierna opponente e compensati con i soli interessi o comunque compensati anche per una somma inferiore con gli interessi frutto di clausole abusive ovvero nulle perché violative delle norme a tutela del consumatore. Dichiarare in ogni caso l'azione verso il fideiussore caducata per intervenuta decadenza dall'azione medesima essendo l'azione verso il fideiussore iniziata ben oltre il tempo massimo previsto dal codice quale termine della intervenuta e maturata morosità. Nulla in ogni caso la clausola della garanzia estesa al doppio dell'importo finanziato andando a garantire gli interessi generati su clausole nulle e comunque abusive. Nel merito, sin da ora, questa difesa conclude per la declaratoria della abusività delle clausole relative agli interessi quali clausole vessatorie e per la conseguenza la declaratoria di nullità delle dette prive di qualsiasi garanzia verso il consumatore odierno opponente,
pagina 2 di 12 dichiarandole inefficaci e, per la conseguenza dichiarare che nulla è dovuto per la somma corrispondente agli interessi generati dalle clausole vessatorie e nulle. Nullo il contratto di fideiussione costituito per il doppio dell'importo di consolidamento, in danno al consumatore, e comunque della persona fisica parificabile ad una fideiussione omnibus…”
Esponevano, tra l'altro, le opponenti a sostegno: che, con un contratto di mutuo chirografario a tasso variabile del 02.11.2021 la aveva concesso alla CP_1 la somma di € 150.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili comprensive Parte_4 di quota capitale e quota di interessi, senza indicare l'importo mensile delle dette, ma, sicuramente calcolate con la quota capitale e la quota di interessi a tasso variabile nella misura di 7.4 in più, al parametro Euribor 1 mese;
che, non soddisfatta degli interessi come convenuti, la Banca opposta aveva stipulato con la
Sig.ra , odierna opponente, fideiussore, contratto appunto di Parte_3 fideiussione, fino alla concorrenza della somma di € 300.000,00 posta a garanzia dell'apparente mutuo;
che l'insolvenza degli opponenti era maturata su cinque rate scadute e non pagate, per un totale di € 10.948,18, interessi per € 149,63, ed interessi convenzionali per € 476,82; che “In tema di interessi appare evidente che gli interessi convenzionati congiunti con quelli moratori, maturano una ipotesi di usura che per quanto descritto e depositato nel decreto ingiuntivo, questa difesa chiede venga trasferito alla Procura della Repubblica per la verifica d'ufficio delle convenzioni stipulate tra la banca e il consumatore, utile a verificare il tasso”; che “Oltre
l'eccezione degli interessi usurari non dovuti e quindi alla nullità di tutte le clausole che in questo senso si rilevano come nulle, sussiste l'eccezione della nullità del contratto di fideiussione con riferimento alle clausole della fideiussione medesima e a quelle del debito principale con lo stesso garantito, ed inoltre, ancora, l'eccezione della decadenza dalla azione di rivalsa verso il fideiussore trattandosi di una azione ritardata e verso il consumatore fideiussore caducata per mancata attività del creditore nel semestre utile alla morosità maturata dal debitore principale”; che le
Sezioni Unite del 27.02.2023 con la sentenza 5868 avevano affermato l'applicabilità della tutela prevista per i consumatori al fideiussore garante di un credito contratto da una società commerciale;
che “A rigore della pronuncia delle Sezioni Unite
19597/2020, gli interessi moratori, tra le molte questioni trattate in quella sentenza di pagina 3 di 12 legittimità, sono da trattare alla stregua di una penale ex art. 1384 cod. civ. e della tutela prevista ex art. 33 Co. 2 lett. f ed art. 36 Co.1 del codice del consumo. Si impone
l'esame delle clausole che hanno carattere vessatorio e quindi come tali, anche e soprattutto per gli interessi di cui alla clausola che li imputa e riconosce come cumulabili, contrattuali, moratori, non sono dovuti per nullità della clausola stante il dettato legislativo”; che con ordinanza 742/20 la Cassazione Civile aveva definitivamente acclarato che la persona fisica che sottoscrive una fideiussione è qualificabile come fideiussore consumatore e che “le clausole in forza degli artt. 33 co. 2 lett. t e 36 del codice del consumo, con riferimento a quelle che accordano la deroga all'art. 1957 Cod. Civ., sono nulle con nullità addirittura rilevabile d'ufficio”; che l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1957 cod. civ sussisteva, previa declaratoria di nullità della clausola apposta in deroga all'art 1957 c.c.; che era nulla quindi la clausola della fideiussione che prevedeva la deroga all'art. 1957 c.c. e quindi la banca era decaduta dall'agire nei confronti dei garanti.
La , costituitasi in giudizio, contestava Controparte_1 integralmente la domanda avversaria siccome infondata in fatto e in diritto, concludendo come segue: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Latina, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: -in via principale, rigettare la domanda attorea, in quanto palesemente infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'opposizione avversaria, condannare gli opponenti al pagamento della somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”
La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza ex art. 281sexies c.p.c. del 28.11.2025, tenutasi con modalità cartolare ex art. 127ter
c.p.c..
L'opposizione proposta dal debitore principale è infondata e come Parte_4 tale deve essere respinta.
Occorre rammentare in linea generale che in applicazione dei criteri generali di riparto dell'onere probatorio, il creditore che agisce per l'esecuzione contrattuale è
pagina 4 di 12 tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l'onere di provare il fatto positivo dell'intervenuto adempimento, in applicazione dei principi di persistenza del diritti di credito e di vicinanza dell'onere della prova (Cass., SS.UU.,
n. 13533/01).
Va, altresì, rilevato che ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Nella specie, parte opponente non ha specificamente contestato nell'an la fondatezza della pretesa fatta valere ex adverso, nulla eccependo circa la sussistenza del titolo del rapporto, come allegato (contratto di mutuo chirografario a tasso variabile del 02.11.2021, con cui la ha Controparte_1 consegnato alla la somma di € 150.000,00 da rimborsare in 120 rate Parte_4 mensili comprensive di quota capitale e quota di interessi – v. all. 2 al fascicolo di parte opposta), né in merito al proprio mancato pagamento delle somme ingiunte.
Vi è, pertanto, la prova del titolo originario posto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo e dell'inadempimento del debitore, che ha giustificato il recesso del creditore e la richiesta di pagamento dell'intero. Parte
A ben vedere la soc. i si limita, al riguardo, a formulare una generica – per vero, poco comprensibile - contestazione sostenendo che “In tema di interessi appare evidente che gli interessi convenzionati congiunti con quelli moratori, maturano una ipotesi di usura che per quanto descritto e depositato nel decreto ingiuntivo, questa difesa chiede venga trasferito alla Procura della Repubblica per la verifica d'ufficio delle convenzioni stipulate tra la banca e il consumatore, utile a verificare il tasso”.
Sul tema, la Corte di Cassazione con la pronuncia a SS.UU. n. 19597/2020 ha precisato che: "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
pagina 5 di 12 dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".
Già sotto tale profilo, pertanto, la doglianza appare gravemente lacunosa e generica tale da non consentire una presa di posizione.
Parte attrice sembra, oltre tutto, fondare l'asserito superamento del tasso soglia sulla sommatoria matematica tra tasso d'interesse corrispettivo e tasso d'interesse usurario.
E tuttavia, la giurisprudenza è dell'avviso che la determinazione – come nel caso che ci occupa - di un tasso di interesse moratorio in misura percentuale maggiorata rispetto al tasso d'interesse corrispettivo assuma rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implichi sul piano logico-giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce al primo (al riguardo si veda, per tutte, Trib. Milano, n. 11997/15). Parte
Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione proposta dalla Parte_2 dovrà essere respinta, siccome giuridicamente infondata.
Miglior sorte non merita l'opposizione proposta dal fideiussore . Parte_3
A tal riguardo, vi è la prova del titolo (contratto di fideiussione in all. 3 al fascicolo di parte opposta).
Sostiene, peraltro, la garante la nullità della fideiussione in virtù della abusività delle clausole considerate a suo dire inserite in detto contratti (prima fra tutte, quella di deroga all'art. 1957 c.c.), alla luce della veste asseritamente consumeristica con cui avrebbe agito la sig.ra . Pt_3
Sul tema, la giurisprudenza della Cassazione (v., da ultimo, Cass. civ. SS.UU.
n. 41994/21) ha osservato che la nullità della singola clausola contrattuale - o di alcune soltanto delle clausole del negozio - comporta la nullità dell'intero contratto ovvero all'opposto, per il principio "utile per inutile non vitiatur", la conservazione dello stesso in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque,
pagina 6 di 12 in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito (Cass., 10/11/2014, n.
23950).
La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, nè persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass., 05/02/2016, n. 2314): agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'articolo 1419 c.c. vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice.
Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass.
21/05/2007, n. 11673).
Se ne è ricavato il principio secondo cui i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
E' noto, altresì, che con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del
02.05.2005 sono state dichiarate contrarie alla disciplina antitrust tre clausole contenute nello schema negoziale predisposto dall'ABI per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie e cioè gli artt. 2 ( cd. “clausola di reviviscenza”, secondo cui il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a
pagina 7 di 12 totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”) e
8 (cd. “clausola di sopravvivenza”, secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”).
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la "nullità derivata" del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
Di conseguenza, alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le ragioni suesposte - la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità,
e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità", secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza
Europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (articolo 1419 c.c., comma 1); e sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione.
Tornando al caso che ci occupa, l'art. 5 del contratto di fideiussione per cui è causa riproduce, in effetti, pedissequamente – per quanto qui interessa - la clausola di cui all'art. 6 dello schema negoziale sopra richiamati sopra: la suddetta clausola - alla stregua di quanto previsto dall'art. 1419 c.c. e dell'impostazione giurisprudenziale sopra richiamata – andrà, pertanto, dichiara nulla, ferma la validità del contratto per il resto, dovendosi presumere, sulla base di quanto emerso nel presente giudizio e in mancanza di deduzioni contrarie da parte della , che Pt_3 le parti avrebbero egualmente stipulato l'atto di fideiussione avendo avuto di mira, da un lato (quello dei fideiussori), l'interesse alla stipulazione del contratto di conto Parte corrente bancario in favore del soggetto garantito (la alle condizioni Parte_2 economiche pattuite e, dall'altro (quello della banca), l'interesse al rilascio della pagina 8 di 12 garanzia fideiussoria (v. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 24044 del 2019; Tribunale di
Mantova, 16 gennaio 2019).
Parte opponente non ha, del resto, neppure allegato sotto quale profilo l'eventuale nullità della singola clausola di cui sopra avrebbe potuto comportare il venir meno degli obblighi assunti da nei confronti del creditore per Parte_3 effetto della fideiussione che, per l'appunto, resterebbe comunque, per il resto, pienamente valida ed efficace nei loro confronti.
Si osservi, oltre tutto, che la suddetta garante è pacificamente titolare del 98% delle quote della società debitrice, oltre che amministratrice della stessa, a dimostrazione del persistere del suo pieno interesse a mantenere in vita gli obblighi negoziali.
A tal proposito, è appena il caso di rilevare che essendo stata inserita nei contratti di fideiussione la clausola “solve et repete”, i garanti sono tenuti in ogni caso ad adempiere agli obblighi assunti nei confronti del creditore, potendo poi agire in ripetizione, atteso che per giurisprudenza la cosiddetta clausola di "solve et repete", inserita (come nella specie) in un contratto di fideiussione con formule del tipo senza riserva alcuna, ovvero a prima richiesta, è pienamente valida in quanto costituisce una manifestazione di autonomia contrattuale e non altera i connotati tipici del contratto (v., tra le altre, Cass. civ. n. 4446/08).
Ne discende l'inevitabile reiezione del motivo di opposizione, siccome giuridicamente infondato.
Infondata risulta, altresì, la doglianza inerente alla asserita nullità delle clausole della fideiussione in quanto non oggetto di specifica approvazione, atteso: che, come correttamente rilevato dalla difesa di parte opposta, dalla documentazione prodotta si evince la specifica approvazione delle clausole ex art. 1341 c.c.; che,
d'altra parte, non può essere condivisa la tesi della nullità delle clausole per violazione del codice del consumo, poiché (come in precedenza chiarito) il fideiussore
è lo stesso imprenditore della società garantita che lo stesso, quindi, non può essere considerati consumatore;
che, comunque, secondo la Cassazione (sent. 25014/19), ai fini della valutazione della qualità di consumatore occorre far riferimento non già al garante, ma al debitore principale;
che, infine, ai sensi dell'art. 36 del Codice del
Consumo, la clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle pagina 9 di 12 mentre il contratto rimane valido per il resto, per cui, a tutto voler concedere, la nullità sarebbe solo parziale, mentre la fideiussione resterebbe comunque pienamente valida ed efficace;
che, in ogni caso, l'inserimento nelle fideiussioni della sopra citata clausola “solve et repete” impone agli opponenti ad adempiere agli obblighi assunti nei confronti del creditore, salvo eventualmente agire successivamente in ripetizione.
Lamenta, ancora, la sig.ra che controparte dovrebbe considerarsi Pt_3 decaduta ex art. 1957 c.c. dal diritto di agire nei suoi confronti, per non avere essa esercitato il suo credito nei confronti della debitrice principale nel termine semestrale stabilito dalla suddetta disposizione.
Al riguardo, occorre brevemente premettere: che per giurisprudenza costante
(v., tra le altre, Cass. civ. n. 15902/14; n. 3235/09; n. 2301/04), in tema di decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, il "dies a quo", agli effetti dell'art. 1957 c.c., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell'intero rapporto, in quanto scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore. (Nella specie la S.C. ha ravvisato l'autonomia delle prestazioni aventi ad oggetto le singole rate del canone annuo pattuito per la locazione, anche considerando che la legge autorizza il locatore ad agire per la risoluzione del contratto decorsi venti giorni dalla scadenza del canone ineseguito); al contrario, tale principio non opera nel caso in cui le scadenze periodiche di cui sopra siano prive di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, costituendo, piuttosto, specifiche modalità di adempimento di un'obbligazione che è e resta unitaria.
Tale caratteristica è senz'altro tipica dell'obbligazione derivante dal contratto di mutuo, che resta – appunto – unitaria a prescindere della modalità dilazionate di pagina 10 di 12 restituzione delle somme erogate, seguendone che, in tale ipotesi, il dies a quo di decorrenza del termine semestrale di cui sopra decorrerà necessariamente dalla data di cessazione del rapporto contrattuale.
Tornando al caso che ci occupa la comunicazione di recesso dal rapporto reca la data del 14.12.2023, mentre il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo è stato effettuato il 04.03.2024: il termine stabilito dall'art. 1957 c.c. risulta, pertanto, senz'altro rispettato, dal che segue l'infondatezza del relativo motivo di opposizione.
Stante tutto quanto sopra esposto, anche l'opposizione proposta dalla sig.ra dovrà essere respinta, siccome giuridicamente infondata. Pt_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
• accerta e dichiara la nullità dell'art. 5 del contratto di fideiussione del
02.11.2021 prodotto in all. 3 al fascicolo monitorio, siccome riproducente l'art. 6 dello schema negoziale predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla disciplina antitrust con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del
02.05.2005, ferma per il resto la validità ed efficacia della fideiussione;
Parte
• respinge l'opposizione proposta dalla e da avverso Parte_2 Parte_3 il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. 266/2024 del 11/03/2024;
• condanna le opponenti, in solido tra loro, a rifondere all'opposta le spese del giudizio di opposizione, che liquida in complessivi €6.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad IVA e C.P.A. come per legge.
Latina, 22.12.2025
Il Giudice dott. Gianluca Morabito
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12