Trib. Latina, sentenza 22/12/2025, n. 2191
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Assenza di motivazione nel decreto ingiuntivo

    Il Tribunale ritiene che la contestazione sia generica e non sufficiente a fondare l'opposizione.

  • Rigettato
    Rilevazione d'ufficio di clausole abusive

    Il Tribunale ritiene che le doglianze relative agli interessi usurari siano lacunose e generiche, non fornendo gli elementi necessari per una valutazione.

  • Rigettato
    Annullamento del contratto di mutuo per somme non dovute

    Il Tribunale rileva la prova del titolo originario (contratto di mutuo) e l'inadempimento del debitore, giustificando il recesso del creditore e la richiesta di pagamento dell'intero.

  • Rigettato
    Revoca della compensazione della somma di € 80.000,00

    Il Tribunale rigetta l'opposizione del debitore principale, ritenendola infondata in fatto e in diritto.

  • Rigettato
    Opposizione al decreto ingiuntivo

    Il Tribunale rigetta l'opposizione del debitore principale, ritenendola infondata in fatto e in diritto.

  • Rigettato
    Nullità della clausola della garanzia estesa al doppio dell'importo finanziato

    Il Tribunale dichiara la nullità dell'art. 5 del contratto di fideiussione, riproducente l'art. 6 dello schema ABI, ma conferma la validità del resto della fideiussione e rigetta l'opposizione.

  • Rigettato
    Vessatorietà e nullità delle clausole relative agli interessi

    Il Tribunale rigetta l'opposizione del fideiussore, ritenendola infondata in fatto e in diritto.

  • Rigettato
    Nullità del contratto di fideiussione

    Il Tribunale dichiara la nullità parziale della fideiussione (art. 5), ma conferma la validità del resto e rigetta l'opposizione.

  • Rigettato
    Decadenza dall'azione verso il fideiussore per intervenuta tardività

    Il Tribunale ritiene che il termine di decadenza ex art. 1957 c.c. decorra dalla cessazione del rapporto contrattuale di mutuo e che tale termine sia stato rispettato.

  • Rigettato
    Nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.

    Il Tribunale dichiara la nullità dell'art. 5 del contratto di fideiussione (che riproduce l'art. 6 dello schema ABI, in deroga all'art. 1957 c.c.), ma afferma che ciò non inficia la validità del resto della fideiussione e rigetta l'opposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Latina, sentenza 22/12/2025, n. 2191
    Giurisdizione : Trib. Latina
    Numero : 2191
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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