Articolo 2 della Legge 23 dicembre 1949, n. 953
Articolo 1
Versione
14 gennaio 1950
Art. 2.
Qualora la copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni assicurative degli iscritti al Fondo di previdenza per gli anni 1945, 1946, 1947 sia raggiunta primo del decorso di otto anni, potra' essere disposti l'anticipata cessazione del pagamento del contributo straordinario istituito in base al precedente articolo mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 .

Entrata in vigore il 14 gennaio 1950