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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/11/2025, n. 11591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11591 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 13/11/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6049 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. PAOLO PALMA, giusta Parte_1
delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teti CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione ad atp.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., depositato il 19/02/2025,
[...]
, premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo Parte_1 del requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'assegno di inabilità ex art. 13 L.
118/71 nonché per il riconoscimento della esenzione parziale dal ticket sanitario, e di aver depositato in data 07/02/2025 dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento con la quale era stata riconosciuta la riduzione della capacità lavorativa in misura pari soltanto al 67%, ha convenuto in giudizio l' , affinché sia CP_1 dichiarato il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di inabilità ex art. 13 L.
118/71, con vittoria di spese. 1 L' , costituitosi, sollevate eccezioni preliminari, ha contestato nel merito la CP_1
fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Espletata CTU medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
2. Preliminarmente l'opposizione è ammissibile, risultando in atti che il deposito della contestazione alla CTU è avvenuto in data 07/02/2025, e, pertanto, entro il termine di legge di trenta giorni assegnato dal giudice e decorrente dal 08/01/2025. Tempestivo appare d'altronde anche il deposito del ricorso avvenuto in data 19/02/2025 e, pertanto, entro l'ulteriore termine di 30 gg. decorrente dalla formulazione delle contestazioni.
3. Nel merito, il Ctu medico-legale, dott. Dott. a seguito di visita e Persona_1 di compiuta disamina degli atti, con argomentazioni sufficientemente ampie, analitiche e prive di contraddizioni, ha rilevato che il ricorrente è affetto dalle patologie tutte nella relazione medesima indicate e descritte, stabilendo che: “La cardiopatia ischemica cronica in II-III classe funzionale NYHA è valutabile nella misura del 55%; gli esiti della nefrectomia dx sono valutabili nella misura del 25%; gli esiti di emicolectomia dx sono valutabili nella misura del 15%; la lombodiscoartrosi è valutabile nella misura del 21%.”
Ha quindi concluso che “il complesso patologico sofferto dall'attuale ricorrente è responsabile di una riduzione permanente della capacità lavorativa valutabile nella misura globale del 74%. Ne consegue che il ricorrente versa nelle condizioni medicolegali di cui all'art. 13 L. 118/71 per la concessione dell'assegno mensile di assistenza.”.
Ad avviso del CTU, tale complesso morboso comporta la riduzione della capacità lavorativa a decorrere dalla domanda amministrativa (21.8.2023).
Le risultanze della CTU medica appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, neppure evidenziati dalle parti.
2 4. Pertanto, deve certamente dichiararsi, ad ogni effetto di legge, che il ricorrente dall'epoca della presentazione della domanda amministrativa si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno di inabilità ex art. 13 L. 118/71, e, a fortiori, dell'esenzione parziale dal ticket sanitario, come già accertato in sede sommaria.
5. Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento integrale della domanda, sono poste a carico dell' . CP_1
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, debbono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, con ricorso in opposizione depositato il 19/02/2025, disattesa ogni Parte_1
contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. - dichiara che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno di inabilità ex art. 13 L. 118/71 e dell'esenzione parziale dal ticket sanitario a decorrere dalla domanda amministrativa;
2. - condanna l' alla rifusione, in favore dall'avv. PAOLO PALMA, procuratore CP_1
antistatario, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4300,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge;
4. - pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, interamente a carico dell' . CP_1
Roma, 13/11/2025
Il Giudice
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