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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 05/12/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 243/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 243/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. OLIVIERI LOREDANA, Parte_1
giusta procura in atti, domiciliatario;
- parte attrice - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. BUONINCONTI Controparte_1
CAROLA, giusta procura in atti, domiciliatario;
- parte convenuta -
Con l'intervento del Pubblico Ministero in punto: mantenimento
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice:
“voglia il Tribunale adito, previo rigetto di ogni diversa istanza e richiesta, per i motivi in fatto e diritto di cui in narrativa:
In via principale pagina 1 di 6 1) disporre il padre Sig. versi alla madre Sig.ra Parte_2 Pt_1
, l'importo di € 250,00 mensile a titolo contributo al mantenimento
[...]
ordinario per figlia minore per i mesi da settembre Persona_1
2023 a giugno 2024, compresi. L'anzidetto importo dovrà essere versato anticipatamente entro il giorno 5 del mese, sul conto corrente intestato alla madre, già noto al Sig. . CP_1
In via istruttoria: riservate ulteriori istanze, anche ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c. comma IV°, in esito alle deduzioni avversarie.
Si chiede, occorrendo, l'acquisizione del fascicolo sub n. 2200/2024 R.G. del
Tribunale di Bolzano.
Con vittoria di compensi e spese della presente procedura”; di parte convenuta:
“Voglia il tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, accertato che il sig. ha provveduto al mantenimento della figlia nei primi CP_1
10 mesi di nascita, sia direttamente sia indirettamente attraverso un costante sostegno economico compatibile con l'età della piccola, rigettare tutte le avversarie domande, perché infondate in fatto e in diritto.
In subordine, nelle denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avversarie domande, contenere in ogni caso il contributo al mantenimento della figlia nella somma di euro 100 al mese per 10 mesi, per i motivi dedotti in narrativa“; del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente“.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
Secondo la tesi attorea, a seguito della nascita della comune figlia delle parti – avvenuta il 7.9.2023 – e stanti i non buoni rapporti tra i genitori, non pagina 2 di 6 sarebbe stato possibile ottenere contributo al mantenimento della piccola da parte del convenuto sino a luglio 2024, a partire dal quale il signor CP_1
iniziava a contribuire regolarmente con un importo mensile di € 150,00. Dalla nascita sino a luglio 2024 il convenuto avrebbe versato unicamente la somma complessiva di € 228,30 per acquisto di pannolini (€ 100,00) e rimborso visite mediche.
Riferiva inoltre al ricorrente di procedimento pendente dinanzi a questo
Giudice, definito con sentenza n. 1133 dd.
3.12.2024 con la quale, tra il resto, si stabiliva contributo di mantenimento a carico del padre di € 250,00 mensili con decorrenza dicembre 2024.
Posto che oggetto del presente procedimento è unicamente l'accertamento del contributo dovuto per il periodo compreso tra la nascita della piccola e giugno 2024, concludeva come in epigrafe trascritto.
Il convenuto eccepiva di aver assolto ai propri obblighi contributivi, in particolare anticipando la spesa di un'indagine diagnostica, sostenendo diversi esborsi per spese mediche ed abbigliamento per complessivi € 824,85, acquisto passeggino usato prima della nascita della figlia per € 250,00 e prestando alla ricorrente diversi accessori della propria sorella, che la ricorrente, invece di restituire, provvedeva a vendere incassandone il corrispettivo e costringendo il convenuto a ripagarli alla propria sorella.
Esponeva inoltre di aver provveduto anche lui ad acquistare pannolini e latte artificiale durante i giorni in cui la piccola stava con lui e di aver consentito alla ricorrente di incassare in via esclusiva i contributi pubblici erogati per la figlia, ovvero euro 250 per l'assegno unico INPS, euro 200 per l'assegno provinciale, euro 55 per l'assegno regionale.
Quantificava il proprio contributo complessivo nei primi dieci mesi di vita della figlia in € 4.396,72.
pagina 3 di 6 II.
Il ricorso va accolto.
Quanto eccepito dal convenuto a dimostrazione di propria contribuzione è parzialmente irrilevante.
Va premesso che oggetto di lite è unicamente il contributo di mantenimento per la figlia, come tale dovendosi intendere il contributo al mantenimento ordinario - e non relativo a spese straordinarie - dovuto per il mantenimento della minore dopo la sua nascita.
La spesa sostenuta per esame diagnostico preparto non è pertanto rilevante.
Parimenti irrilevanti sono le spese asseritamente sostenute per visite mediche o farmaci e dispositivi medici, palesemente riconducibili a spese straordinarie.
Analogamente, posto che è pacifico che la figlia fosse collocata prevalentemente presso la madre, il fatto che la ricorrente beneficiasse integralmente delle erogazioni pubbliche elargite per la figlia rappresenta la norma e non può certo essere ricondotto a forma di contribuzione del convenuto o a sua “concessione”.
Possono invece essere imputati a contribuzione ordinaria le spese documentate (doc. 12 del convenuto) sostenute dal convenuto per abbigliamento e latte in polvere, riconducibili a spese ordinarie per complessivi €
474,71, oltre ad € 100,00 che controparte riconosce essere stati spesi per acquisto pannolini, da qualificarsi quale “abbigliamento”.
Ciò premesso, dai documenti prodotti si ricava che il reddito mensile netto medio del convenuto ammontava ad € 2.110,00 nel 2022, ad € 2.197,00 nel
2023 e ad € 2.078,00 nel 2024.
Va rilevato come la citata sentenza – che riportava le conclusioni concordi pagina 4 di 6 rassegnate dalle parti nel novembre 202544 – prevede al punto 5) che il “padre
è d'accordo di sostenere la bambina con mantenimento mensile di € 250,00, a partire da dicembre 2024,[.....] da ottobre 2026 il Sig. parteciperà al CP_1
mantenimento della figlia con la somma di € 300,00 [….].
Va inoltre rilevato come le rate di mutuo dedotte e documentate dal convenuto risultano del tutto irrilevanti ai fini di causa, posto che dai rispettivi piani di ammortamento si ricava come le scadenze delle rate coprano un periodo ampio, anteriore alla nascita della figlia (doc. 11 del convenuto) e di gran lunga posteriore all'accordo sopra citato.
Il mutuo sub doc. 9 del convenuto, stipulato in aprile 2024, prevede piano di ammortamento che al tempo dell'accordo di cui sopra prevedeva pagamento di ulteriore rata per € 634,50.
In base a quanto esposto, ritiene questo Giudice che la contribuzione nel chiesto ammontare rappresenti importo assolutamente congruo, che rasenta il minimo e va quantificato in considerazione della tenera età della piccola, ancora non interessata da spese di natura scolastica e sportiva.
L'importo dovuto per il periodo considerato è pertanto di complessivi €
2.500,00, da cui vanno detratti € 574,71 per le ragioni sopra esposte, per un totale di € 1.925,29.
Non sono chiesti interessi legali, soggetti al principio della domanda.
La richiesta di pagamento anticipato di cui in epigrafe è evidentemente erronea, perché temporalmente illogica.
L'esito di lite comporta condanna alle spese di lite, che in considerazione della scarsa difficoltà della lite, vengono dimezzate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta, pagina 5 di 6 condanna
a pagare, in favore di , per le ragioni Parte_2 Parte_1
di cui in parte motiva, la complessiva somma di € 1.925,29; condanna
al rimborso delle spese di lite, che liquida per spese Parte_2
vive in € 27,00 e per onorari in € 1.276,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 04/12/2025.
Il giudice dott. Andrea Pappalardo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 243/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. OLIVIERI LOREDANA, Parte_1
giusta procura in atti, domiciliatario;
- parte attrice - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. BUONINCONTI Controparte_1
CAROLA, giusta procura in atti, domiciliatario;
- parte convenuta -
Con l'intervento del Pubblico Ministero in punto: mantenimento
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice:
“voglia il Tribunale adito, previo rigetto di ogni diversa istanza e richiesta, per i motivi in fatto e diritto di cui in narrativa:
In via principale pagina 1 di 6 1) disporre il padre Sig. versi alla madre Sig.ra Parte_2 Pt_1
, l'importo di € 250,00 mensile a titolo contributo al mantenimento
[...]
ordinario per figlia minore per i mesi da settembre Persona_1
2023 a giugno 2024, compresi. L'anzidetto importo dovrà essere versato anticipatamente entro il giorno 5 del mese, sul conto corrente intestato alla madre, già noto al Sig. . CP_1
In via istruttoria: riservate ulteriori istanze, anche ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c. comma IV°, in esito alle deduzioni avversarie.
Si chiede, occorrendo, l'acquisizione del fascicolo sub n. 2200/2024 R.G. del
Tribunale di Bolzano.
Con vittoria di compensi e spese della presente procedura”; di parte convenuta:
“Voglia il tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, accertato che il sig. ha provveduto al mantenimento della figlia nei primi CP_1
10 mesi di nascita, sia direttamente sia indirettamente attraverso un costante sostegno economico compatibile con l'età della piccola, rigettare tutte le avversarie domande, perché infondate in fatto e in diritto.
In subordine, nelle denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avversarie domande, contenere in ogni caso il contributo al mantenimento della figlia nella somma di euro 100 al mese per 10 mesi, per i motivi dedotti in narrativa“; del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente“.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
Secondo la tesi attorea, a seguito della nascita della comune figlia delle parti – avvenuta il 7.9.2023 – e stanti i non buoni rapporti tra i genitori, non pagina 2 di 6 sarebbe stato possibile ottenere contributo al mantenimento della piccola da parte del convenuto sino a luglio 2024, a partire dal quale il signor CP_1
iniziava a contribuire regolarmente con un importo mensile di € 150,00. Dalla nascita sino a luglio 2024 il convenuto avrebbe versato unicamente la somma complessiva di € 228,30 per acquisto di pannolini (€ 100,00) e rimborso visite mediche.
Riferiva inoltre al ricorrente di procedimento pendente dinanzi a questo
Giudice, definito con sentenza n. 1133 dd.
3.12.2024 con la quale, tra il resto, si stabiliva contributo di mantenimento a carico del padre di € 250,00 mensili con decorrenza dicembre 2024.
Posto che oggetto del presente procedimento è unicamente l'accertamento del contributo dovuto per il periodo compreso tra la nascita della piccola e giugno 2024, concludeva come in epigrafe trascritto.
Il convenuto eccepiva di aver assolto ai propri obblighi contributivi, in particolare anticipando la spesa di un'indagine diagnostica, sostenendo diversi esborsi per spese mediche ed abbigliamento per complessivi € 824,85, acquisto passeggino usato prima della nascita della figlia per € 250,00 e prestando alla ricorrente diversi accessori della propria sorella, che la ricorrente, invece di restituire, provvedeva a vendere incassandone il corrispettivo e costringendo il convenuto a ripagarli alla propria sorella.
Esponeva inoltre di aver provveduto anche lui ad acquistare pannolini e latte artificiale durante i giorni in cui la piccola stava con lui e di aver consentito alla ricorrente di incassare in via esclusiva i contributi pubblici erogati per la figlia, ovvero euro 250 per l'assegno unico INPS, euro 200 per l'assegno provinciale, euro 55 per l'assegno regionale.
Quantificava il proprio contributo complessivo nei primi dieci mesi di vita della figlia in € 4.396,72.
pagina 3 di 6 II.
Il ricorso va accolto.
Quanto eccepito dal convenuto a dimostrazione di propria contribuzione è parzialmente irrilevante.
Va premesso che oggetto di lite è unicamente il contributo di mantenimento per la figlia, come tale dovendosi intendere il contributo al mantenimento ordinario - e non relativo a spese straordinarie - dovuto per il mantenimento della minore dopo la sua nascita.
La spesa sostenuta per esame diagnostico preparto non è pertanto rilevante.
Parimenti irrilevanti sono le spese asseritamente sostenute per visite mediche o farmaci e dispositivi medici, palesemente riconducibili a spese straordinarie.
Analogamente, posto che è pacifico che la figlia fosse collocata prevalentemente presso la madre, il fatto che la ricorrente beneficiasse integralmente delle erogazioni pubbliche elargite per la figlia rappresenta la norma e non può certo essere ricondotto a forma di contribuzione del convenuto o a sua “concessione”.
Possono invece essere imputati a contribuzione ordinaria le spese documentate (doc. 12 del convenuto) sostenute dal convenuto per abbigliamento e latte in polvere, riconducibili a spese ordinarie per complessivi €
474,71, oltre ad € 100,00 che controparte riconosce essere stati spesi per acquisto pannolini, da qualificarsi quale “abbigliamento”.
Ciò premesso, dai documenti prodotti si ricava che il reddito mensile netto medio del convenuto ammontava ad € 2.110,00 nel 2022, ad € 2.197,00 nel
2023 e ad € 2.078,00 nel 2024.
Va rilevato come la citata sentenza – che riportava le conclusioni concordi pagina 4 di 6 rassegnate dalle parti nel novembre 202544 – prevede al punto 5) che il “padre
è d'accordo di sostenere la bambina con mantenimento mensile di € 250,00, a partire da dicembre 2024,[.....] da ottobre 2026 il Sig. parteciperà al CP_1
mantenimento della figlia con la somma di € 300,00 [….].
Va inoltre rilevato come le rate di mutuo dedotte e documentate dal convenuto risultano del tutto irrilevanti ai fini di causa, posto che dai rispettivi piani di ammortamento si ricava come le scadenze delle rate coprano un periodo ampio, anteriore alla nascita della figlia (doc. 11 del convenuto) e di gran lunga posteriore all'accordo sopra citato.
Il mutuo sub doc. 9 del convenuto, stipulato in aprile 2024, prevede piano di ammortamento che al tempo dell'accordo di cui sopra prevedeva pagamento di ulteriore rata per € 634,50.
In base a quanto esposto, ritiene questo Giudice che la contribuzione nel chiesto ammontare rappresenti importo assolutamente congruo, che rasenta il minimo e va quantificato in considerazione della tenera età della piccola, ancora non interessata da spese di natura scolastica e sportiva.
L'importo dovuto per il periodo considerato è pertanto di complessivi €
2.500,00, da cui vanno detratti € 574,71 per le ragioni sopra esposte, per un totale di € 1.925,29.
Non sono chiesti interessi legali, soggetti al principio della domanda.
La richiesta di pagamento anticipato di cui in epigrafe è evidentemente erronea, perché temporalmente illogica.
L'esito di lite comporta condanna alle spese di lite, che in considerazione della scarsa difficoltà della lite, vengono dimezzate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta, pagina 5 di 6 condanna
a pagare, in favore di , per le ragioni Parte_2 Parte_1
di cui in parte motiva, la complessiva somma di € 1.925,29; condanna
al rimborso delle spese di lite, che liquida per spese Parte_2
vive in € 27,00 e per onorari in € 1.276,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 04/12/2025.
Il giudice dott. Andrea Pappalardo
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