TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/12/2025, n. 4133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4133 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
IA LO, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2741 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi (artt. 615 e 617
c.p.c.) e vertente
T R A
rapp.ta e difesa dagli avv.ti CIPRIANO Parte_1
LA AT e LL EM
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
- OPPOSTA CONTUMACE -
E
nella persona del Sindaco pro tempore, CP_2 rapp.ta e difesa dall'avv. ANTONELLI VALENTINA
- OPPOSTA –
E
e rappresentate Controparte_3 Controparte_4
e difese ope legis dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
DI NAPOLI
- OPPOSTE -
E
, Controparte_5 Controparte_6
- OPPOSTE CONTUMACI -
1 E
Controparte_7
- OPPOSTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.4.2024, Parte_1
introduceva il giudizio di merito dell'opposizione
[...] esecutiva da lei proposta nell'ambito della procedura esecutiva esattoriale presso terzi RGE 3185/2023, deducendo essenzialmente: 1) la prescrizione dei crediti azionati;
2) la mancata notifica delle cartelle esattoriali e dei sottesi verbali di contestazione di violazioni del codice della strada;
3) la omissione della preliminare contestazione della violazione disattendo l'art. 20 del D.
Lgs. n. 472/1997; 4) la mancata analitica indicazione del calcolo degli interessi;
5) l'impignorabilità per intero delle somme costituenti emolumenti da rapporto di lavoro.
Si costituivano ritualmente in giudizio il CP_8 nonché le i quali Controparte_9 eccepivano essenzialmente la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
Cont Non si costituivano, invece, l' il ed i Comuni di CP_10
LI e , dei quali va dichiarata la contumacia. CP_6
Preliminarmente, va detto che la domanda risulta formulata ai sensi sia dell'art. 615 comma secondo c.p.c. sia dell'art. 617 comma secondo c.p.c.
Partendo dai motivi di opposizione agli atti esecutivi ovvero quelli sopra indicati ai nn. 2, 3 e 4, essi, nella parte in cui fanno riferimento agli atti prodromici all'atto di pignoramento, risultano inammissibili in quanto tardivamente proposti.
Invero, occorre rilevare che risulta provato ed ammesso dalla debitrice opponente che, prima della notifica del
2 pignoramento impugnato, avvenuta il 24.10.2023, l' ha CP_10 provveduto a notificare alla medesima debitrice, in data
11.10.2023, l'intimazione di pagamento n.
02820239014713440000, avente ad oggetto tutte le n. 5 cartelle sottese al pignoramento, per cui le doglianze relative alla notifica delle cartelle e ad altri vizi delle stesse o del procedimento andavano proposte nel termine di
20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 617 comma primo c.p.c. e, quindi, entro il
31.10.2023, laddove il ricorso in opposizione risulta depositato in data 12.11.2023.
Ad ogni modo, dagli atti di causa anche del fascicolo dell'esecuzione, risulta che l abbia fornito prova CP_10 della regolare notifica delle cartelle in questione.
In particolare, la cartella n. 02820190032360369000 risulta notificata in data 25.1.2020 al marito della debitrice esecutata, dovendosi tener conto dei principi da ultimo affermati dalla Cassazione sul punto ovvero che “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del
d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che
l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso
3 un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine” (cfr. Cass. 2377/2022).
Quanto alle ulteriori n. 4 cartelle di pagamento, esse risultano tutte regolarmente notificate ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ovvero del combinato disposto di cui agli artt.
26 comma 4 dpr 602/1973 e 60 comma 1 lett. e) dpr 600/1973, avendo la Cassazione affermato che “Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto” (cfr.
Cass. 40467/2021), ma anche che “In caso di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., l'omessa indicazione, nella relata, delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elenco dei motivi di cui all'art. 160
c.p.c.; ne consegue che, rilevando, al di là dell'indicazione, solo il mancato compimento delle indagini in concreto, tale notificazione deve ritenersi legittima quando nessun addebito di negligenza e di ignoranza colpevole può essere attribuito al notificante, ovvero quando risulti, con assoluta certezza, che egli abbia proceduto ad opportune ricerche, non solo anagrafiche, tradottesi in più di un tentativo di notifica, eseguito in luoghi diversi” (cfr. Cass. 32444/2021).
Nel caso di specie, l'agente notificatore ha dato atto negli avvisi di ricevimento in questione di aver effettuato due tentativi di notifica in date diverse e di aver
4 constatato l'irreperibilità assoluta anche all'esito di certificato anagrafico (indicato con la sigla CA).
Inoltre, occorre tener conto del fatto che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'attività dell'Ufficiale Giudiziario, a cui è equiparabile l'agente postale, gode di fede privilegiata, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle proprie generalità. Ne consegue che la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta (cfr.
Cass. n. 2486/2018; Cass. 2421/2014).
Orbene, nel caso di specie, le notifiche in questione devono ritenersi sostanzialmente valide ed efficaci, considerato anche che è stata solo preannunciata, nella fase sommaria dell'opposizione innanzi al GE, la proposizione di una querela di falso.
Quanto al motivo di opposizione n. 3, ovvero la omissione della preliminare contestazione della violazione disattendo l'art. 20 del D. Lgs. n. 472/1997, esso risulta totalmente infondato, dal momento che la norma richiamata si riferisce alle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.
In ogni caso, le contestazioni formulate con riferimento ai verbali di contestazione di violazioni del codice della strada sono inammissibili in applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “L'opposizione alla cartella di pagamento [ma il discorso è valido anche con riferimento alla successiva intimazione di pagamento], emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa
5 costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (cfr. Corte Cass. Sez. U. n.
22080 del 22/09/2017).
Ne consegue che, nel caso di specie, l'opposizione è in parte qua inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 7 d.lgs. n. 150/11, tenuto conto che l'intimazione di pagamento veniva notificata, come detto, l'11.10.2023 mentre il ricorso in opposizione risulta depositato in data 12.11.2023.
Quanto alla mancata analitica indicazione del calcolo degli interessi, eccezione da considerarsi tempestiva se riferita all'atto di pignoramento e non ai precedenti atti, essa risulta infondata dal momento che non risulta esservi alcuna norma che oneri l'agente della riscossione alla indicazione di siffatti calcoli nella cartella esattoriale o nell'atto di pignoramento, derivando la determinazione degli oneri di riscossione dall'applicazione di norme di legge e risultando il pignoramento de quo redatto in conformità al modello ministeriale, contenendo tutti gli elementi indispensabili per consentire al debitore di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.
Quanto ai motivi di opposizione all'esecuzione ex art 615 comma 2 c.p.c., non risulta fondata l'eccezione di prescrizione dei crediti, sia perché, diversamente da quanto sostenuto dalla opponente, deve ritenersi provata, come esposto sopra, la notifica delle cartelle sia perché il termine prescrizionale quinquennale non risulta decorso
6 nel caso di specie alla luce della normativa emergenziale relativa all'epidemia da Covid-19 ed in particolare dell'art. 68 comma 1 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18.
Tale norma, da leggere in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, espressamente richiamato nel primo comma dell'art. 68, ha sostanzialmente previsto la sospensione, nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dei termini di pagamento e, conseguentemente, “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Per effetto di tale sospensione, la prescrizione non risulta decorsa nel caso che ci occupa, poiché il relativo termine di prescrizione è stato sospeso e quindi prolungato di circa un anno e mezzo.
Quanto alla dedotta impignorabilità, tale doglianza, oltre ad essere formulata in maniera generica, risulta, allo stato degli atti, infondata non avendo la opponente fornito alcuna prova del fatto che le somme pignorate siano riconducibili a stipendio od altri emolumenti scaturenti da rapporto di lavoro né del superamento dei limiti di legge relativi a tale tipologia di crediti.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere integralmente rigettata, con conseguenziale revoca dell'ordinanza del GE del 19.1.2024, anche quanto alla condanna alle spese.
A proposito della predetta ordinanza, occorre osservare che, al momento della sua emissione, risultava già decorso il termine di 60 giorni di cui all'art. 72bis d.p.r.
602/1973, per cui, se il terzo pignorato non aveva ancora ottemperato all'ordine di pagamento, il pignoramento esattoriale aveva già senz'altro perso efficacia (cfr. art. 72 comma 2, richiamato dall'art. 72bis comma 2 d.p.r.
7 602/1973), mentre, se aveva già provveduto al pagamento, il procedimento esattoriale era comunque già definito. In entrambi i casi, il GE non poteva adottare alcun provvedimento di sospensione.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico della opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014 con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. IA LO, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia di Controparte_1
,
[...] Controparte_7
, e
[...] Controparte_5 Controparte_6
B) Rigetta l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi;
C) Condanna la opponente al pagamento, in favore degli opposti costituiti nonché CP_2 [...]
delle spese di lite, che Controparte_9 liquida in € 231,00, quanto a ed € CP_2
850,50, quanto alle due Prefetture unitariamente, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
D) Revoca l'ordinanza del GE del 19.1.2024, anche quanto alla condanna alle spese, e rimette gli atti della procedura RGE 3185/2023 al GE titolare per gli eventuali provvedimenti conseguenziali.
Santa Maria Capua Vetere, 23/12/2025
IL GIUDICE Dott. IA LO
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
IA LO, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2741 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi (artt. 615 e 617
c.p.c.) e vertente
T R A
rapp.ta e difesa dagli avv.ti CIPRIANO Parte_1
LA AT e LL EM
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
- OPPOSTA CONTUMACE -
E
nella persona del Sindaco pro tempore, CP_2 rapp.ta e difesa dall'avv. ANTONELLI VALENTINA
- OPPOSTA –
E
e rappresentate Controparte_3 Controparte_4
e difese ope legis dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
DI NAPOLI
- OPPOSTE -
E
, Controparte_5 Controparte_6
- OPPOSTE CONTUMACI -
1 E
Controparte_7
- OPPOSTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.4.2024, Parte_1
introduceva il giudizio di merito dell'opposizione
[...] esecutiva da lei proposta nell'ambito della procedura esecutiva esattoriale presso terzi RGE 3185/2023, deducendo essenzialmente: 1) la prescrizione dei crediti azionati;
2) la mancata notifica delle cartelle esattoriali e dei sottesi verbali di contestazione di violazioni del codice della strada;
3) la omissione della preliminare contestazione della violazione disattendo l'art. 20 del D.
Lgs. n. 472/1997; 4) la mancata analitica indicazione del calcolo degli interessi;
5) l'impignorabilità per intero delle somme costituenti emolumenti da rapporto di lavoro.
Si costituivano ritualmente in giudizio il CP_8 nonché le i quali Controparte_9 eccepivano essenzialmente la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
Cont Non si costituivano, invece, l' il ed i Comuni di CP_10
LI e , dei quali va dichiarata la contumacia. CP_6
Preliminarmente, va detto che la domanda risulta formulata ai sensi sia dell'art. 615 comma secondo c.p.c. sia dell'art. 617 comma secondo c.p.c.
Partendo dai motivi di opposizione agli atti esecutivi ovvero quelli sopra indicati ai nn. 2, 3 e 4, essi, nella parte in cui fanno riferimento agli atti prodromici all'atto di pignoramento, risultano inammissibili in quanto tardivamente proposti.
Invero, occorre rilevare che risulta provato ed ammesso dalla debitrice opponente che, prima della notifica del
2 pignoramento impugnato, avvenuta il 24.10.2023, l' ha CP_10 provveduto a notificare alla medesima debitrice, in data
11.10.2023, l'intimazione di pagamento n.
02820239014713440000, avente ad oggetto tutte le n. 5 cartelle sottese al pignoramento, per cui le doglianze relative alla notifica delle cartelle e ad altri vizi delle stesse o del procedimento andavano proposte nel termine di
20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 617 comma primo c.p.c. e, quindi, entro il
31.10.2023, laddove il ricorso in opposizione risulta depositato in data 12.11.2023.
Ad ogni modo, dagli atti di causa anche del fascicolo dell'esecuzione, risulta che l abbia fornito prova CP_10 della regolare notifica delle cartelle in questione.
In particolare, la cartella n. 02820190032360369000 risulta notificata in data 25.1.2020 al marito della debitrice esecutata, dovendosi tener conto dei principi da ultimo affermati dalla Cassazione sul punto ovvero che “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del
d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che
l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso
3 un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine” (cfr. Cass. 2377/2022).
Quanto alle ulteriori n. 4 cartelle di pagamento, esse risultano tutte regolarmente notificate ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ovvero del combinato disposto di cui agli artt.
26 comma 4 dpr 602/1973 e 60 comma 1 lett. e) dpr 600/1973, avendo la Cassazione affermato che “Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto” (cfr.
Cass. 40467/2021), ma anche che “In caso di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., l'omessa indicazione, nella relata, delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elenco dei motivi di cui all'art. 160
c.p.c.; ne consegue che, rilevando, al di là dell'indicazione, solo il mancato compimento delle indagini in concreto, tale notificazione deve ritenersi legittima quando nessun addebito di negligenza e di ignoranza colpevole può essere attribuito al notificante, ovvero quando risulti, con assoluta certezza, che egli abbia proceduto ad opportune ricerche, non solo anagrafiche, tradottesi in più di un tentativo di notifica, eseguito in luoghi diversi” (cfr. Cass. 32444/2021).
Nel caso di specie, l'agente notificatore ha dato atto negli avvisi di ricevimento in questione di aver effettuato due tentativi di notifica in date diverse e di aver
4 constatato l'irreperibilità assoluta anche all'esito di certificato anagrafico (indicato con la sigla CA).
Inoltre, occorre tener conto del fatto che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'attività dell'Ufficiale Giudiziario, a cui è equiparabile l'agente postale, gode di fede privilegiata, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle proprie generalità. Ne consegue che la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta (cfr.
Cass. n. 2486/2018; Cass. 2421/2014).
Orbene, nel caso di specie, le notifiche in questione devono ritenersi sostanzialmente valide ed efficaci, considerato anche che è stata solo preannunciata, nella fase sommaria dell'opposizione innanzi al GE, la proposizione di una querela di falso.
Quanto al motivo di opposizione n. 3, ovvero la omissione della preliminare contestazione della violazione disattendo l'art. 20 del D. Lgs. n. 472/1997, esso risulta totalmente infondato, dal momento che la norma richiamata si riferisce alle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.
In ogni caso, le contestazioni formulate con riferimento ai verbali di contestazione di violazioni del codice della strada sono inammissibili in applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “L'opposizione alla cartella di pagamento [ma il discorso è valido anche con riferimento alla successiva intimazione di pagamento], emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa
5 costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (cfr. Corte Cass. Sez. U. n.
22080 del 22/09/2017).
Ne consegue che, nel caso di specie, l'opposizione è in parte qua inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 7 d.lgs. n. 150/11, tenuto conto che l'intimazione di pagamento veniva notificata, come detto, l'11.10.2023 mentre il ricorso in opposizione risulta depositato in data 12.11.2023.
Quanto alla mancata analitica indicazione del calcolo degli interessi, eccezione da considerarsi tempestiva se riferita all'atto di pignoramento e non ai precedenti atti, essa risulta infondata dal momento che non risulta esservi alcuna norma che oneri l'agente della riscossione alla indicazione di siffatti calcoli nella cartella esattoriale o nell'atto di pignoramento, derivando la determinazione degli oneri di riscossione dall'applicazione di norme di legge e risultando il pignoramento de quo redatto in conformità al modello ministeriale, contenendo tutti gli elementi indispensabili per consentire al debitore di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.
Quanto ai motivi di opposizione all'esecuzione ex art 615 comma 2 c.p.c., non risulta fondata l'eccezione di prescrizione dei crediti, sia perché, diversamente da quanto sostenuto dalla opponente, deve ritenersi provata, come esposto sopra, la notifica delle cartelle sia perché il termine prescrizionale quinquennale non risulta decorso
6 nel caso di specie alla luce della normativa emergenziale relativa all'epidemia da Covid-19 ed in particolare dell'art. 68 comma 1 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18.
Tale norma, da leggere in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, espressamente richiamato nel primo comma dell'art. 68, ha sostanzialmente previsto la sospensione, nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dei termini di pagamento e, conseguentemente, “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Per effetto di tale sospensione, la prescrizione non risulta decorsa nel caso che ci occupa, poiché il relativo termine di prescrizione è stato sospeso e quindi prolungato di circa un anno e mezzo.
Quanto alla dedotta impignorabilità, tale doglianza, oltre ad essere formulata in maniera generica, risulta, allo stato degli atti, infondata non avendo la opponente fornito alcuna prova del fatto che le somme pignorate siano riconducibili a stipendio od altri emolumenti scaturenti da rapporto di lavoro né del superamento dei limiti di legge relativi a tale tipologia di crediti.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere integralmente rigettata, con conseguenziale revoca dell'ordinanza del GE del 19.1.2024, anche quanto alla condanna alle spese.
A proposito della predetta ordinanza, occorre osservare che, al momento della sua emissione, risultava già decorso il termine di 60 giorni di cui all'art. 72bis d.p.r.
602/1973, per cui, se il terzo pignorato non aveva ancora ottemperato all'ordine di pagamento, il pignoramento esattoriale aveva già senz'altro perso efficacia (cfr. art. 72 comma 2, richiamato dall'art. 72bis comma 2 d.p.r.
7 602/1973), mentre, se aveva già provveduto al pagamento, il procedimento esattoriale era comunque già definito. In entrambi i casi, il GE non poteva adottare alcun provvedimento di sospensione.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico della opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014 con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. IA LO, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia di Controparte_1
,
[...] Controparte_7
, e
[...] Controparte_5 Controparte_6
B) Rigetta l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi;
C) Condanna la opponente al pagamento, in favore degli opposti costituiti nonché CP_2 [...]
delle spese di lite, che Controparte_9 liquida in € 231,00, quanto a ed € CP_2
850,50, quanto alle due Prefetture unitariamente, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
D) Revoca l'ordinanza del GE del 19.1.2024, anche quanto alla condanna alle spese, e rimette gli atti della procedura RGE 3185/2023 al GE titolare per gli eventuali provvedimenti conseguenziali.
Santa Maria Capua Vetere, 23/12/2025
IL GIUDICE Dott. IA LO
8