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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/11/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7622 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Dessì, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nicola Tamponi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/04/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Selargius, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affidare la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale impegnandosi a curarla ed educarla con affetto e continuità, con collocazione della stessa presso ciascun genitore.
3) Quanto al diritto/dovere di visita del padre sulla figlia minore, quest'ultima trascorrerà con il signor 3 giorni a settimana e 4 giorni con la madre Pt_2 secondo il criterio dell'alternanza, adottando, altresì, lo stesso criterio per i fine settimana salvo diverse pattuizioni e tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della minore.
4) Per il periodo delle festività tradizionali di Natale, la minore trascorrerà con ciascun genitore il 24 dicembre o il 25 dicembre secondo la regola dell'alternanza di anno in anno.
Con lo stesso criterio un genitore terrà la figlia con sé il 31 dicembre ed il 1° gennaio mentre l'altro la terrà il 5 ed il 6 gennaio in occasione della festività dell'Epifania.
Pag. 2 di 3 5) Sempre sulla base del criterio dell'alternanza di anno in anno, la minore trascorrerà la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, così come alternate saranno le festività minori.
6) Per quanto attiene al periodo delle vacanze estive, in deroga al normale calendario di cui sopra, il padre terrà con sé la figlia in via esclusiva per due settimane, anche non consecutive, ed uguale diritto spetterà alla madre.
A tal fine i genitori si obbligano a concordare il periodo prescelto con almeno un mese di anticipo.
7) Il signor si obbliga a versare alla signora un assegno mensile Pt_2 Pt_1 pari ad € 300,00 (euro trecento/00), a titolo di mantenimento della figlia minore, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) Fiscalmente la minore sarà posta a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; parimenti l'assegno unico verrà percepito nella medesima misura o in via esclusiva dalla madre.
9) Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%.
Al fine di evitare future liti ed incomprensioni, le parti concordano fin da ora che per l'individuazione delle spese straordinarie faranno riferimento alle linee guida del CNF del 2017 aventi ad oggetto la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare.
10) I coniugi, infine, dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali inter partes e che, pertanto, non hanno nulla da pretendere o richiedere reciprocamente.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7622 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Dessì, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nicola Tamponi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/04/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Selargius, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affidare la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale impegnandosi a curarla ed educarla con affetto e continuità, con collocazione della stessa presso ciascun genitore.
3) Quanto al diritto/dovere di visita del padre sulla figlia minore, quest'ultima trascorrerà con il signor 3 giorni a settimana e 4 giorni con la madre Pt_2 secondo il criterio dell'alternanza, adottando, altresì, lo stesso criterio per i fine settimana salvo diverse pattuizioni e tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della minore.
4) Per il periodo delle festività tradizionali di Natale, la minore trascorrerà con ciascun genitore il 24 dicembre o il 25 dicembre secondo la regola dell'alternanza di anno in anno.
Con lo stesso criterio un genitore terrà la figlia con sé il 31 dicembre ed il 1° gennaio mentre l'altro la terrà il 5 ed il 6 gennaio in occasione della festività dell'Epifania.
Pag. 2 di 3 5) Sempre sulla base del criterio dell'alternanza di anno in anno, la minore trascorrerà la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, così come alternate saranno le festività minori.
6) Per quanto attiene al periodo delle vacanze estive, in deroga al normale calendario di cui sopra, il padre terrà con sé la figlia in via esclusiva per due settimane, anche non consecutive, ed uguale diritto spetterà alla madre.
A tal fine i genitori si obbligano a concordare il periodo prescelto con almeno un mese di anticipo.
7) Il signor si obbliga a versare alla signora un assegno mensile Pt_2 Pt_1 pari ad € 300,00 (euro trecento/00), a titolo di mantenimento della figlia minore, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) Fiscalmente la minore sarà posta a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; parimenti l'assegno unico verrà percepito nella medesima misura o in via esclusiva dalla madre.
9) Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%.
Al fine di evitare future liti ed incomprensioni, le parti concordano fin da ora che per l'individuazione delle spese straordinarie faranno riferimento alle linee guida del CNF del 2017 aventi ad oggetto la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare.
10) I coniugi, infine, dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali inter partes e che, pertanto, non hanno nulla da pretendere o richiedere reciprocamente.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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