Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 4 della Legge 3 marzo 2009, n. 20
Copia
Articolo 3
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 3 marzo 2009, n. 20
Articolo 4 della Legge 3 marzo 2009, n. 20
Versione
19 marzo 2009
Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 19 marzo 2009
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0