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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/11/2025, n. 2590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2590 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5261/2023 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 5261/2023 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) alla via Parte_1
Catello Fusco n. 39, Scala A, Piano Terra, Interno 3, presso lo studio dell'avvocato Andrea
Porzio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
APPELLANTE
E
in qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Controparte_1
Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata Salerno in Vicolo delle Galesse, n. 7, presso l'avvocato Gianluca de Divitiis, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti rilasciata il 18-12-2024 con atto per Notaio di Milano rep. n. 186905 racc. n. 30367 e domiciliata Persona_1 presso lo studio dell'avvocato Lucia Scognamiglio, con studio a Torre Annunziata (NA), Corso
Umberto I, 283.
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Sorrento n. 926/2023 (risarcimento danni)
CONCLUSIONI: pag. 1 Appellante: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 18-11-2025 fissata ai sensi dell'art- 350 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 13-2-2021 mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, evocava in giudizio innanzi al giudice di pace di Sorrento, Parte_1 [...]
in qualità di impresa designata per la Regione Campania dal Fondo di Garanzia CP_1
Vittima della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 8-3-2014 alle ore 07:30 circa, in Sant'Antonio Abate, alla via Lenza nel mentre conduceva il motociclo Piaggio Vespa targato CJ93046, nei pressi del civico n. 21.
Si costituiva , che contestava la domanda, in rito e in fatto, Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 926/2023 pubblicata in data 26-4-2023 il giudice di pace di Sorrento accoglieva la domanda e condannava la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attore nonché al pagamento delle “spettanze professionali”, con attribuzione.
Avverso la sentenza, con atto notificato alla controparte in data 1-11-2023 mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994, proponeva appello con cui chiedeva la Parte_1 parziale riforma della decisione, limitatamente all'omesso riconoscimento delle spese e compensi per l'attività stragiudiziale svolta dal difensore, oggetto di specifica domanda autonoma in fase di primo grado.
nella qualità indicata, si opponeva all'appello, contestandolo il rito Controparte_1
e nel merito.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello.
2. Il giudice di pace ha accolto la domanda, condannando nella Controparte_1 indicata qualità, al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento per le lesioni riportate, della somma di euro 2.525,71 nonché al pagamento delle spettanze professionali, liquidate in euro 1.390,00 di cui euro 125,00 per spese, oltre accessori, con attribuzione al difensore.
Nulla ha statuito in ordine alla richiesta di condanna al pagamento delle spese e del compenso per la fase stragiudiziale.
L'appellante ha criticato la decisione sulla base di un solo motivo lamentando la violazione del tariffario forense, degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per omessa liquidazione dei compensi pag. 2 e delle spese della fase stragiudiziale, richiesti con domanda autonoma nell'atto di citazione originario, reiterata nella comparsa conclusionale
Ha evidenziato che: la descritta mancata decisione costituisce un'evidente violazione del principio c.d. della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.; secondo la costante giurisprudenza, l'attività stragiudiziale, se allegata e provata, va risarcita come danno emergente ai sensi dell'art. 1223 c.c. e la relativa liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi vigenti;
i compensi per l'attività stragiudiziale svolta, obbligatoria in ambito di r.c.a., dovevano essere riconosciuti e liquidati in forza degli artt. 18 e 20 del d.m. 147/2022, tenendo conto dei valori medi della tabella di riferimento, nella misura di euro 1.215,00 oltre euro 50,00 per rimborsi forfettari anticipati.
L'impresa assicuratrice appellata ha eccepito la inammissibilità dell'appello e ha contestato le argomentazioni poste a fondamento della impugnazione, osservando che la somma riconosciuta deve ritenersi congrua rispetto all'attività svolta dal procuratore dell'appellante.
3.1. In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'art. 342, comma 1, c.p.c. richiede che la motivazione dell'appello deve contenere a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
La giurisprudenza, pronunciatasi sull'interpretazione della norma, ha ritenuto che gli artt.
342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal d.l. 22-6-2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 07-8-2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. civ., sez. un., 16-11-17 n. 27199; conf., Cass. civ., ord., 30-5-
2018, n. 13535; Cass. civ., ord., 8-9-2020. n. 18699).
pag. 3 Nella specie l'appellante ha: a) precisato che l'errore del giudice di pace consiste nell'aver omesso di pronunciarsi sulla domanda di riconoscimento delle spese per l'attività stragiudiziale e, di conseguenza, nell'omessa liquidazione del relativo importo in favore dell'attrice; b) esposto le ragioni degli assunti errori;
c) richiesto la relativa liquidazione delle spese e dei compensi della fase stragiudiziale sulla base delle tariffe forensi.
4.1. L'appello non può essere accolto per i motivi di seguito precisati.
Va, innanzitutto, osservato che, come dedotto dall'appellante, l'omessa statuizione in merito alla domanda di riconoscimento delle spese e dei compensi per la fase stragiudiziale, costituisce una violazione dell'art. 112 c.p.c., e integra un vizio di omessa pronuncia, che si configura nelle ipotesi in cui manchi completamente il provvedimento del giudice che risolva una questione portata alla sua attenzione e, quindi, manchi una decisione in ordine alla domanda delle parti che rendeva necessaria l'emissione di una pronuncia di accoglimento o di rigetto.
Ne consegue, che erroneamente il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla domanda ritualmente proposta e non rinunciata, che, pertanto, va esaminata nel merito.
La domanda in questione, tuttavia, non può essere accolta.
4.2.1. In materia di spese stragiudiziali le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass.
Sez. Unite, 10-7-2017 n. 16990) hanno statuito, “in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici” (cfr. Cass. civ. n. 997/2010; n. 6422/2017), “che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che il compenso per l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie” (cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 22-12-2022 n. 37477; Cass. civ., Sez. 3 – ord. 4-11-2020 n. 24481; Cass. civ., Sez. 6 - 3, ord. 2-8-2018, n. 2644; Cass. civ., Sez. 6 -
3, ord. 13-3-2017 n. 6422).
Conseguentemente, secondo la medesima giurisprudenza, le spese stragiudiziali, la cui liquidazione “deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi”, non solo devono necessariamente “formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie”, ma sono anche “soggette pag. 4 ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”. Il che comporta la necessità che tale voce di danno sia tempestivamente e adeguatamente provata nonché sottoposta al vaglio liquidativo del Giudice ai sensi degli articoli 1223 e ss. c.c.
Ciò posto, va detto che la giurisprudenza subordina il risarcimento delle spese stragiudiziali alla sussistenza di specifici requisiti di merito.
Il primo requisito che l'attività di assistenza stragiudiziale deve possedere per poter essere oggetto di valutazione nel processo è quello dell'autonomia rispetto alle tipiche attività che devono svolgersi all'interno del processo stesso;
il requisito dell'autonomia, del resto, è richiamato dallo stesso art. 20, primo comma, del d.m. n. 55/2014 e del d.m. n. 147/2022, il quale dispone che “l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”. Dalla lettura di tale disposizione, appare evidente che i compensi dovuti per l'attività stragiudiziale, svolta prima o in concomitanza con quella giudiziale, possono essere oggetto di specifica e separata liquidazione unicamente se la specifica attività stragiudiziale rivesta il carattere dell'autonomia rispetto alla successiva o concomitante attività giudiziale.
Occorre poi che le spese stragiudiziali sostenute abbiano i requisiti della utilità e necessità, atteso che “la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità” (Cass. civ., sez. un., 10-7-2017 n. 16990; Cass. civ., n. 9548/2017).
La giurisprudenza di legittimità ha spesso escluso la risarcibilità delle spese stragiudiziali, motivando le decisioni sulla base di argomentazioni tendenti ad escludere la sussistenza dei requisiti di autonomia, di utilità e necessità richiesti.
In alcuni casi, ad esempio, è stata escluso il riconoscimento delle spese stragiudiziali sulla base della asserita non necessità dell'attività difensiva svolta dal legale, sull'assunto che l'intervento legale non sarebbe necessario per svolgere attività che potevano anche essere compiute personalmente dalla persona danneggiata (Cass. civ., Sez. III 09 febbraio 2000 n.
1444).
pag. 5 In altri casi, è stato escluso il riconoscimento delle spese per l'attività stragiudiziale, consistita in attività che si sarebbero comunque dovute svolgere per dare avvio alla fase giudiziale della controversia e, quindi, prive di autonoma rilevanza rispetto a quella resa in giudizio. La giurisprudenza, difatti, ha evidenziato in più occasioni che, a fronte di una domanda di liquidazione di compensi stragiudiziali, seguita da attività giudiziale, il giudice è chiamato a verificare se quanto compiuto dal difensore nella fase anteriore all'instaurazione del giudizio integri prestazioni strettamente funzionali o preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali o sia ad esse complementare (cfr. Cass. civ., n.
21565/2020; Cass. civ., n. 15814/2008; Cass. civ., n. 13770/2007; Corte di Appello di Napoli
n. 1236 del 30-3-2021). Secondo tale indirizzo, tale connessione e/o complementarietà tra le attività professionali deriva dallo stesso tenore della tariffa forense, allorquando le prestazioni concretamente svolte siano esplicitamente catalogate tra le attività giudiziali e, in particolare, tra le attività delle fasi di studio o introduttiva di cui all'art. 4, quinto comma, del DM 55/2014 e, pertanto, deve ritenersi che l'attività rientri nella valutazione e liquidazione complessiva delle spese di lite del processo risultando assorbite nelle fasi di studio o introduttiva;
diversamente si perverrebbe ad una duplice liquidazione per la medesima attività, una volta quale attività svolta in sede stragiudiziale e poi quale attività rientrante nelle prime fasi giudiziali. Secondo tale orientamento, deve ritenersi evidente che la liquidazione dell'attività inerente allo studio della medesima controversia non possa trovare doppia liquidazione quale attività stragiudiziale e giudiziale e che le attività concernenti l'istruzione della pratica, la messa in mora e l'avvio delle procedure costituenti condizioni di proponibilità della domanda giudiziale, una volta preso avvio la lite, non abbiano alcun autonomo rilievo rispetto al giudizio;
tutte queste attività si pongono in stretto rapporto di dipendenza con la successiva difesa e rappresentanza giudiziale, sicché
l'assistenza pre-giudiziale, in tal caso, non appare avere una autonoma rilevanza rispetto a quella giudiziale, avendo appunto la lite avuto comunque avvio. In tale ipotesi, secondo i dettami e i principi espressi dalla Suprema Corte, l'assenza di autonoma rilevanza dell'assistenza prodromica all'inizio della lite comporta che tale attività vada valutata quale criterio di quantificazione del pregio ed entità dell'attività difensiva svolta dal legale e, quindi, nell'ambito dei parametri di quella giudiziale (cfr. Cass. civ. 20-12-2021 n. 40828).
Con sentenza n. 26368 del 7-9-2022, la Suprema Corte - proprio con riferimento alla domanda di risarcimento danni da sinistro stradale - ha affermato con chiarezza che pag. 6 precedenti interpretazioni ed applicazioni dell'art. 1223 c.c., con cui viene “espunto l'esborso per l'attività stragiudiziale dal danno emergente che possa subire chi viene danneggiato in un sinistro stradale gravando dell'effettuazione dell'attività stragiudiziale il danneggiato stesso”, costituiscono, in realtà, una forma di disapplicazione dello stesso art. 1223 c.c., e portano a risultati non condivisibili: “In primo luogo, la non necessità, in sostanza, id est la superfluità dell'assistenza legale stragiudiziale perché la persona che lamenta di essere danneggiata sarebbe - quasi del tutto - in grado di 'fare da sola': come se nel quadro legislativo della responsabilità civile per circolazione di veicoli, non sussistano norme specifiche relative all'attività stragiudiziale che viene inserita come presupposto legittimante all'adizione del giudice, presupposto che come tale è, per così dire, radicalmente logico, che, per il preteso danneggiato, sia attuato proprio da un legale o comunque (si pensi alla trattativa derivante l'accertamento peritale) sotto la supervisione di un legale che lo assista”;
“In secondo luogo ... la nullificazione dell'attività forense stragiudiziale nel caso in cui venga poi instaurato un processo, perché l'inevitabile 'stretta connessione e complementarità' assumerebbe, a ben guardare, una sorta di effetto retroattivo sull'attività forense stragiudiziale nel senso assorbirla in quella giudiziale e quindi espungerla dal danno emergente perché all'attore, se vince la causa, sarà rifusa la spesa giudiziale ...”.
Ha aggiunto che siffatte interpretazioni, “oltre a contrastare una giurisprudenza già ben chiara nel senso dell'attività stragiudiziale genera danno emergente per il soggetto che l'ha dovuta disporre (oltre a S.U. n 16990 del 10-7-2017 ... Cass. civ. sez 6-3, ord. 2-2-2018 n.
2644), confligge ictu oculi con la ratio sottesa alla procedura stragiudiziale anteriore a giudizio imposta nel caso in esame da D.lgs. n. 209 del 7.9.2005 (... dirimere le contese mediante una sorta di processo tra privati così da alleggerire la macchina giudiziaria ...)”.
Ha enunciato, pertanto, il seguente principio di diritto: “in tema di responsabilità civile da circolazione, il costo sopportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favorevole ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'articolo 1223 c.c.”
Sulla base della richiamata più recente pronuncia della Suprema Corte, pertanto, l'attività stragiudiziale svolta, anche per soddisfare le condizioni di proponibilità e procedibilità della domanda, riveste una propria autonomia rispetto alla successiva attività giudiziale, oltre a soddisfare i requisiti di necessità e utilità.
pag. 7 4.2.2. Tanto precisato, occorre esaminare se l'appellante – attore in primo grado - abbia adempiuto all'onere, posto a suo carico, di allegazione e di prova del danno emergente integrato dagli esborsi sostenuti per l'attività stragiudiziale svolta.
Orbene, come già sopra precisato, la domanda era stata ritualmente e tempestivamente proposta da nell'all'atto introduttivo del giudizio di primo grado (in cui sono Parte_1 indicate le attività svolte consistenti in “raccolta, analisi e catalogazione della documentazione probatoria;
necessari conferimenti con la parte assistita per il corretto inquadramento della vicenda;
incarico e visita medico-legale presso il fiduciario di parte con redazione di relativa relazione;
predisposizione di formale lettera di costituzione in mora;
analisi dei riscontri delle parti avverse;
procedimento di negoziazione nelle varie fasi;
approccio e studio fattuale/giuridico della fattispecie concreta”), per cui può ritenersi adempiuto all'onere di allegazione sulla precisa descrizione dell'attività stragiudiziale in concreto svolta.
Non può ritenersi, invece, che l'appellante abbia assolto all'onere della prova posto a suo carico, non avendo dimostrato di aver sostenuto alcuna spesa per le descritte attività stragiudiziali, atteso che le stesse non risultano documentate, non essendo stata prodotta alcuna fattura di pagamento emessa dal difensore con relativa quietanza, né altra documentazione attestante il relativo esborso in favore di questi.
Come precisato dalla Suprema Corte, difatti, la mera indicazione della debenza delle spese stragiudiziali, poi non corrisposte, non equivale in sede giudiziale alla piena prova di aver subito un danno emergente, corrispondente all'esborso delle dette somme (cfr. Cass. civ. sez. III ordinanza n. 15732 del 17-5-2022; in merito alla necessità di prova documentale cfr. anche: Corte di Appello di Milano, sentenza n. 900/2023; Corte di Appello di Genova, sentenza n. 170/2024; Tribunale di Roma, sentenza n. 8600/2024; Tribunale di Milano, sentenza n. 3347/2024; Tribunale di Foggia, sentenza n. 2261/2023; Tribunale di Massa, sentenza n. 291/2024; Tribunale di Venezia, sentenza n. 3979/2024 e n. 4084/2024;
Tribunale di Pescara, sentenza n. 263/2024; Tribunale di Taranto, sentenza n. 600/2025;
Tribunale di Catanzaro, sentenza n. 1467/2023; Cass, civ., sez. III, n. 15732 del 17-5-2022;
Tribunale Pordenone, 21-3-2022, n. 154, in Corte appello, Email_1
L'Aquila, 3-3-2025, n. 262, in dejure.it).
Ancora: “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo pag. 8 avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. In particolare, in caso di sinistro automobilistico (nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno), le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, dev'essere valutata ex ante, avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso” (Cass. civ., sez. VI ,11-6-2021, n.
16612 che richiama Cass. civ., sez. 6 - 3, ordinanza n. 6422 del 13-3-2017).
Giova ricordare che la prestazione risarcitoria, il cui contenuto consiste nell'obbligo di reintegrare il danneggiato nella situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'evento lesivo, comprende tutte le conseguenze dannose del fatto nella doppia figura del danno emergente, ovvero di perdite di utilità già acquisite al patrimonio,
e di lucro cessante, secondo quanto previsto dall'art. 1223 c.c. Com'è noto, a differenza del lucro cessante, la cui liquidazione è rimessa all'equo apprezzamento delle circostanze del caso, il danno emergente - inteso in termini di immediata diminuzione patrimoniale - dev'essere considerato senza discrezionalità, in quanto presuppone una prova certa e concreta di tale voce di danno che grava sul danneggiato.
La relativa domanda, pertanto, non può essere accolta, mancando la prova da parte dell'appellante di aver sostenuto un effettivo esborso corrispondente all'importo del quale chiede la refusione all'appellata a titolo di danno emergente.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, in base ai valori medi previsti nei parametri disciplinati dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m.. n. 147 del 13-
8-2022, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 1.100,01 a euro 5.200,00: fase studio, euro 425,00; fase introduttiva, euro 425,00; fase istruttoria/trattazione, euro 851,00; fase decisionale, euro 851,00), tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate.
pag. 9 6. Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questo, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di in qualità di Impresa designata per il Fondo Parte_1 Controparte_1 di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta l'appello;
B) condanna al pagamento delle spese processuali di secondo grado in Parte_1 favore di in qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Controparte_1
Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro
2.552,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute.
C) dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13, comma
1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Torre Annunziata, 20 novembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 10
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 5261/2023 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) alla via Parte_1
Catello Fusco n. 39, Scala A, Piano Terra, Interno 3, presso lo studio dell'avvocato Andrea
Porzio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
APPELLANTE
E
in qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Controparte_1
Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata Salerno in Vicolo delle Galesse, n. 7, presso l'avvocato Gianluca de Divitiis, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti rilasciata il 18-12-2024 con atto per Notaio di Milano rep. n. 186905 racc. n. 30367 e domiciliata Persona_1 presso lo studio dell'avvocato Lucia Scognamiglio, con studio a Torre Annunziata (NA), Corso
Umberto I, 283.
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Sorrento n. 926/2023 (risarcimento danni)
CONCLUSIONI: pag. 1 Appellante: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 18-11-2025 fissata ai sensi dell'art- 350 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 13-2-2021 mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, evocava in giudizio innanzi al giudice di pace di Sorrento, Parte_1 [...]
in qualità di impresa designata per la Regione Campania dal Fondo di Garanzia CP_1
Vittima della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 8-3-2014 alle ore 07:30 circa, in Sant'Antonio Abate, alla via Lenza nel mentre conduceva il motociclo Piaggio Vespa targato CJ93046, nei pressi del civico n. 21.
Si costituiva , che contestava la domanda, in rito e in fatto, Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 926/2023 pubblicata in data 26-4-2023 il giudice di pace di Sorrento accoglieva la domanda e condannava la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attore nonché al pagamento delle “spettanze professionali”, con attribuzione.
Avverso la sentenza, con atto notificato alla controparte in data 1-11-2023 mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994, proponeva appello con cui chiedeva la Parte_1 parziale riforma della decisione, limitatamente all'omesso riconoscimento delle spese e compensi per l'attività stragiudiziale svolta dal difensore, oggetto di specifica domanda autonoma in fase di primo grado.
nella qualità indicata, si opponeva all'appello, contestandolo il rito Controparte_1
e nel merito.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello.
2. Il giudice di pace ha accolto la domanda, condannando nella Controparte_1 indicata qualità, al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento per le lesioni riportate, della somma di euro 2.525,71 nonché al pagamento delle spettanze professionali, liquidate in euro 1.390,00 di cui euro 125,00 per spese, oltre accessori, con attribuzione al difensore.
Nulla ha statuito in ordine alla richiesta di condanna al pagamento delle spese e del compenso per la fase stragiudiziale.
L'appellante ha criticato la decisione sulla base di un solo motivo lamentando la violazione del tariffario forense, degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per omessa liquidazione dei compensi pag. 2 e delle spese della fase stragiudiziale, richiesti con domanda autonoma nell'atto di citazione originario, reiterata nella comparsa conclusionale
Ha evidenziato che: la descritta mancata decisione costituisce un'evidente violazione del principio c.d. della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.; secondo la costante giurisprudenza, l'attività stragiudiziale, se allegata e provata, va risarcita come danno emergente ai sensi dell'art. 1223 c.c. e la relativa liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi vigenti;
i compensi per l'attività stragiudiziale svolta, obbligatoria in ambito di r.c.a., dovevano essere riconosciuti e liquidati in forza degli artt. 18 e 20 del d.m. 147/2022, tenendo conto dei valori medi della tabella di riferimento, nella misura di euro 1.215,00 oltre euro 50,00 per rimborsi forfettari anticipati.
L'impresa assicuratrice appellata ha eccepito la inammissibilità dell'appello e ha contestato le argomentazioni poste a fondamento della impugnazione, osservando che la somma riconosciuta deve ritenersi congrua rispetto all'attività svolta dal procuratore dell'appellante.
3.1. In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'art. 342, comma 1, c.p.c. richiede che la motivazione dell'appello deve contenere a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
La giurisprudenza, pronunciatasi sull'interpretazione della norma, ha ritenuto che gli artt.
342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal d.l. 22-6-2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 07-8-2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. civ., sez. un., 16-11-17 n. 27199; conf., Cass. civ., ord., 30-5-
2018, n. 13535; Cass. civ., ord., 8-9-2020. n. 18699).
pag. 3 Nella specie l'appellante ha: a) precisato che l'errore del giudice di pace consiste nell'aver omesso di pronunciarsi sulla domanda di riconoscimento delle spese per l'attività stragiudiziale e, di conseguenza, nell'omessa liquidazione del relativo importo in favore dell'attrice; b) esposto le ragioni degli assunti errori;
c) richiesto la relativa liquidazione delle spese e dei compensi della fase stragiudiziale sulla base delle tariffe forensi.
4.1. L'appello non può essere accolto per i motivi di seguito precisati.
Va, innanzitutto, osservato che, come dedotto dall'appellante, l'omessa statuizione in merito alla domanda di riconoscimento delle spese e dei compensi per la fase stragiudiziale, costituisce una violazione dell'art. 112 c.p.c., e integra un vizio di omessa pronuncia, che si configura nelle ipotesi in cui manchi completamente il provvedimento del giudice che risolva una questione portata alla sua attenzione e, quindi, manchi una decisione in ordine alla domanda delle parti che rendeva necessaria l'emissione di una pronuncia di accoglimento o di rigetto.
Ne consegue, che erroneamente il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla domanda ritualmente proposta e non rinunciata, che, pertanto, va esaminata nel merito.
La domanda in questione, tuttavia, non può essere accolta.
4.2.1. In materia di spese stragiudiziali le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass.
Sez. Unite, 10-7-2017 n. 16990) hanno statuito, “in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici” (cfr. Cass. civ. n. 997/2010; n. 6422/2017), “che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che il compenso per l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie” (cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 22-12-2022 n. 37477; Cass. civ., Sez. 3 – ord. 4-11-2020 n. 24481; Cass. civ., Sez. 6 - 3, ord. 2-8-2018, n. 2644; Cass. civ., Sez. 6 -
3, ord. 13-3-2017 n. 6422).
Conseguentemente, secondo la medesima giurisprudenza, le spese stragiudiziali, la cui liquidazione “deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi”, non solo devono necessariamente “formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie”, ma sono anche “soggette pag. 4 ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”. Il che comporta la necessità che tale voce di danno sia tempestivamente e adeguatamente provata nonché sottoposta al vaglio liquidativo del Giudice ai sensi degli articoli 1223 e ss. c.c.
Ciò posto, va detto che la giurisprudenza subordina il risarcimento delle spese stragiudiziali alla sussistenza di specifici requisiti di merito.
Il primo requisito che l'attività di assistenza stragiudiziale deve possedere per poter essere oggetto di valutazione nel processo è quello dell'autonomia rispetto alle tipiche attività che devono svolgersi all'interno del processo stesso;
il requisito dell'autonomia, del resto, è richiamato dallo stesso art. 20, primo comma, del d.m. n. 55/2014 e del d.m. n. 147/2022, il quale dispone che “l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”. Dalla lettura di tale disposizione, appare evidente che i compensi dovuti per l'attività stragiudiziale, svolta prima o in concomitanza con quella giudiziale, possono essere oggetto di specifica e separata liquidazione unicamente se la specifica attività stragiudiziale rivesta il carattere dell'autonomia rispetto alla successiva o concomitante attività giudiziale.
Occorre poi che le spese stragiudiziali sostenute abbiano i requisiti della utilità e necessità, atteso che “la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità” (Cass. civ., sez. un., 10-7-2017 n. 16990; Cass. civ., n. 9548/2017).
La giurisprudenza di legittimità ha spesso escluso la risarcibilità delle spese stragiudiziali, motivando le decisioni sulla base di argomentazioni tendenti ad escludere la sussistenza dei requisiti di autonomia, di utilità e necessità richiesti.
In alcuni casi, ad esempio, è stata escluso il riconoscimento delle spese stragiudiziali sulla base della asserita non necessità dell'attività difensiva svolta dal legale, sull'assunto che l'intervento legale non sarebbe necessario per svolgere attività che potevano anche essere compiute personalmente dalla persona danneggiata (Cass. civ., Sez. III 09 febbraio 2000 n.
1444).
pag. 5 In altri casi, è stato escluso il riconoscimento delle spese per l'attività stragiudiziale, consistita in attività che si sarebbero comunque dovute svolgere per dare avvio alla fase giudiziale della controversia e, quindi, prive di autonoma rilevanza rispetto a quella resa in giudizio. La giurisprudenza, difatti, ha evidenziato in più occasioni che, a fronte di una domanda di liquidazione di compensi stragiudiziali, seguita da attività giudiziale, il giudice è chiamato a verificare se quanto compiuto dal difensore nella fase anteriore all'instaurazione del giudizio integri prestazioni strettamente funzionali o preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali o sia ad esse complementare (cfr. Cass. civ., n.
21565/2020; Cass. civ., n. 15814/2008; Cass. civ., n. 13770/2007; Corte di Appello di Napoli
n. 1236 del 30-3-2021). Secondo tale indirizzo, tale connessione e/o complementarietà tra le attività professionali deriva dallo stesso tenore della tariffa forense, allorquando le prestazioni concretamente svolte siano esplicitamente catalogate tra le attività giudiziali e, in particolare, tra le attività delle fasi di studio o introduttiva di cui all'art. 4, quinto comma, del DM 55/2014 e, pertanto, deve ritenersi che l'attività rientri nella valutazione e liquidazione complessiva delle spese di lite del processo risultando assorbite nelle fasi di studio o introduttiva;
diversamente si perverrebbe ad una duplice liquidazione per la medesima attività, una volta quale attività svolta in sede stragiudiziale e poi quale attività rientrante nelle prime fasi giudiziali. Secondo tale orientamento, deve ritenersi evidente che la liquidazione dell'attività inerente allo studio della medesima controversia non possa trovare doppia liquidazione quale attività stragiudiziale e giudiziale e che le attività concernenti l'istruzione della pratica, la messa in mora e l'avvio delle procedure costituenti condizioni di proponibilità della domanda giudiziale, una volta preso avvio la lite, non abbiano alcun autonomo rilievo rispetto al giudizio;
tutte queste attività si pongono in stretto rapporto di dipendenza con la successiva difesa e rappresentanza giudiziale, sicché
l'assistenza pre-giudiziale, in tal caso, non appare avere una autonoma rilevanza rispetto a quella giudiziale, avendo appunto la lite avuto comunque avvio. In tale ipotesi, secondo i dettami e i principi espressi dalla Suprema Corte, l'assenza di autonoma rilevanza dell'assistenza prodromica all'inizio della lite comporta che tale attività vada valutata quale criterio di quantificazione del pregio ed entità dell'attività difensiva svolta dal legale e, quindi, nell'ambito dei parametri di quella giudiziale (cfr. Cass. civ. 20-12-2021 n. 40828).
Con sentenza n. 26368 del 7-9-2022, la Suprema Corte - proprio con riferimento alla domanda di risarcimento danni da sinistro stradale - ha affermato con chiarezza che pag. 6 precedenti interpretazioni ed applicazioni dell'art. 1223 c.c., con cui viene “espunto l'esborso per l'attività stragiudiziale dal danno emergente che possa subire chi viene danneggiato in un sinistro stradale gravando dell'effettuazione dell'attività stragiudiziale il danneggiato stesso”, costituiscono, in realtà, una forma di disapplicazione dello stesso art. 1223 c.c., e portano a risultati non condivisibili: “In primo luogo, la non necessità, in sostanza, id est la superfluità dell'assistenza legale stragiudiziale perché la persona che lamenta di essere danneggiata sarebbe - quasi del tutto - in grado di 'fare da sola': come se nel quadro legislativo della responsabilità civile per circolazione di veicoli, non sussistano norme specifiche relative all'attività stragiudiziale che viene inserita come presupposto legittimante all'adizione del giudice, presupposto che come tale è, per così dire, radicalmente logico, che, per il preteso danneggiato, sia attuato proprio da un legale o comunque (si pensi alla trattativa derivante l'accertamento peritale) sotto la supervisione di un legale che lo assista”;
“In secondo luogo ... la nullificazione dell'attività forense stragiudiziale nel caso in cui venga poi instaurato un processo, perché l'inevitabile 'stretta connessione e complementarità' assumerebbe, a ben guardare, una sorta di effetto retroattivo sull'attività forense stragiudiziale nel senso assorbirla in quella giudiziale e quindi espungerla dal danno emergente perché all'attore, se vince la causa, sarà rifusa la spesa giudiziale ...”.
Ha aggiunto che siffatte interpretazioni, “oltre a contrastare una giurisprudenza già ben chiara nel senso dell'attività stragiudiziale genera danno emergente per il soggetto che l'ha dovuta disporre (oltre a S.U. n 16990 del 10-7-2017 ... Cass. civ. sez 6-3, ord. 2-2-2018 n.
2644), confligge ictu oculi con la ratio sottesa alla procedura stragiudiziale anteriore a giudizio imposta nel caso in esame da D.lgs. n. 209 del 7.9.2005 (... dirimere le contese mediante una sorta di processo tra privati così da alleggerire la macchina giudiziaria ...)”.
Ha enunciato, pertanto, il seguente principio di diritto: “in tema di responsabilità civile da circolazione, il costo sopportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favorevole ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'articolo 1223 c.c.”
Sulla base della richiamata più recente pronuncia della Suprema Corte, pertanto, l'attività stragiudiziale svolta, anche per soddisfare le condizioni di proponibilità e procedibilità della domanda, riveste una propria autonomia rispetto alla successiva attività giudiziale, oltre a soddisfare i requisiti di necessità e utilità.
pag. 7 4.2.2. Tanto precisato, occorre esaminare se l'appellante – attore in primo grado - abbia adempiuto all'onere, posto a suo carico, di allegazione e di prova del danno emergente integrato dagli esborsi sostenuti per l'attività stragiudiziale svolta.
Orbene, come già sopra precisato, la domanda era stata ritualmente e tempestivamente proposta da nell'all'atto introduttivo del giudizio di primo grado (in cui sono Parte_1 indicate le attività svolte consistenti in “raccolta, analisi e catalogazione della documentazione probatoria;
necessari conferimenti con la parte assistita per il corretto inquadramento della vicenda;
incarico e visita medico-legale presso il fiduciario di parte con redazione di relativa relazione;
predisposizione di formale lettera di costituzione in mora;
analisi dei riscontri delle parti avverse;
procedimento di negoziazione nelle varie fasi;
approccio e studio fattuale/giuridico della fattispecie concreta”), per cui può ritenersi adempiuto all'onere di allegazione sulla precisa descrizione dell'attività stragiudiziale in concreto svolta.
Non può ritenersi, invece, che l'appellante abbia assolto all'onere della prova posto a suo carico, non avendo dimostrato di aver sostenuto alcuna spesa per le descritte attività stragiudiziali, atteso che le stesse non risultano documentate, non essendo stata prodotta alcuna fattura di pagamento emessa dal difensore con relativa quietanza, né altra documentazione attestante il relativo esborso in favore di questi.
Come precisato dalla Suprema Corte, difatti, la mera indicazione della debenza delle spese stragiudiziali, poi non corrisposte, non equivale in sede giudiziale alla piena prova di aver subito un danno emergente, corrispondente all'esborso delle dette somme (cfr. Cass. civ. sez. III ordinanza n. 15732 del 17-5-2022; in merito alla necessità di prova documentale cfr. anche: Corte di Appello di Milano, sentenza n. 900/2023; Corte di Appello di Genova, sentenza n. 170/2024; Tribunale di Roma, sentenza n. 8600/2024; Tribunale di Milano, sentenza n. 3347/2024; Tribunale di Foggia, sentenza n. 2261/2023; Tribunale di Massa, sentenza n. 291/2024; Tribunale di Venezia, sentenza n. 3979/2024 e n. 4084/2024;
Tribunale di Pescara, sentenza n. 263/2024; Tribunale di Taranto, sentenza n. 600/2025;
Tribunale di Catanzaro, sentenza n. 1467/2023; Cass, civ., sez. III, n. 15732 del 17-5-2022;
Tribunale Pordenone, 21-3-2022, n. 154, in Corte appello, Email_1
L'Aquila, 3-3-2025, n. 262, in dejure.it).
Ancora: “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo pag. 8 avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. In particolare, in caso di sinistro automobilistico (nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno), le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, dev'essere valutata ex ante, avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso” (Cass. civ., sez. VI ,11-6-2021, n.
16612 che richiama Cass. civ., sez. 6 - 3, ordinanza n. 6422 del 13-3-2017).
Giova ricordare che la prestazione risarcitoria, il cui contenuto consiste nell'obbligo di reintegrare il danneggiato nella situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'evento lesivo, comprende tutte le conseguenze dannose del fatto nella doppia figura del danno emergente, ovvero di perdite di utilità già acquisite al patrimonio,
e di lucro cessante, secondo quanto previsto dall'art. 1223 c.c. Com'è noto, a differenza del lucro cessante, la cui liquidazione è rimessa all'equo apprezzamento delle circostanze del caso, il danno emergente - inteso in termini di immediata diminuzione patrimoniale - dev'essere considerato senza discrezionalità, in quanto presuppone una prova certa e concreta di tale voce di danno che grava sul danneggiato.
La relativa domanda, pertanto, non può essere accolta, mancando la prova da parte dell'appellante di aver sostenuto un effettivo esborso corrispondente all'importo del quale chiede la refusione all'appellata a titolo di danno emergente.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, in base ai valori medi previsti nei parametri disciplinati dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m.. n. 147 del 13-
8-2022, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 1.100,01 a euro 5.200,00: fase studio, euro 425,00; fase introduttiva, euro 425,00; fase istruttoria/trattazione, euro 851,00; fase decisionale, euro 851,00), tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate.
pag. 9 6. Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questo, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di in qualità di Impresa designata per il Fondo Parte_1 Controparte_1 di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta l'appello;
B) condanna al pagamento delle spese processuali di secondo grado in Parte_1 favore di in qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Controparte_1
Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro
2.552,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute.
C) dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13, comma
1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Torre Annunziata, 20 novembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 10