Trib. Gela, sentenza 23/12/2025, n. 652
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti per lo scioglimento del matrimonio

    Il Tribunale ha accolto la domanda poiché sono trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi in sede di separazione consensuale, senza che si siano ripresi i presupposti per la ripresa della comunione di vita.

  • Accolto
    Affidamento esclusivo dei figli minori

    Il Tribunale ha confermato l'affidamento esclusivo alla madre, considerando il disinteresse morale e materiale del padre, la sua irreperibilità e la già disposta sospensione della responsabilità genitoriale. L'affidamento è stato strutturato nella forma rafforzata.

  • Accolto
    Determinazione assegno di mantenimento figli

    Il Tribunale ha confermato l'obbligo del padre di versare € 300,00 mensili per il mantenimento dei figli, con rivalutazione annuale ISTAT, ritenendo equo confermare la somma già stabilita in sede di separazione data la situazione reddituale della madre e l'assenza di costituzione del padre.

  • Accolto
    Contributo spese straordinarie figli

    Il padre è tenuto a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per le figlie, secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa.

  • Rigettato
    Riconoscimento assegno divorzile

    La domanda è stata rigettata poiché la ricorrente non ha allegato né provato i presupposti richiesti dalla legge per il diritto all'assegno divorzile, non avendo fornito elementi per verificare un effettivo squilibrio economico tra le parti. Le carenze istruttorie non possono essere colmate dai poteri officiosi del giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Gela, sentenza 23/12/2025, n. 652
    Giurisdizione : Trib. Gela
    Numero : 652
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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