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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 23/12/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 105/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RO GI Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. RO EN Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 105/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. INCARDONA FRANCESCO MARIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
E
(C.F.; ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
30.3.1978, non rappresentato né difeso
Resistente - contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio – scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti: parte ricorrente insiste in ricorso
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.2.2024 , premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio con – parte resistente – a Botosani in data 19.7.2008, Controparte_1 trascritto in data 30.1.2019 nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio
1 n. 18 Parte II Serie C – anno 2019, unione dalla quale sono nati tre figli, (Gela, Parte_2
24/6/2009), affetto da grave disabilità (riconosciuta ai sensi dell'art. 3, co. 3 L. n. 104/1992),
[...]
(Gela, 26/5/2012), (Gela, 17/3/2014). Parte_3 Parte_4
Esponeva che con decreto del 27.2.2019, nell'ambito del giudizio distinto al n. 1417/2018 R.G., il
Tribunale di Gela aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle odierne parti (Cfr. decreto di omologa del 27.2.2019 allegato al ricorso:“Sulle modalità di frequentazione dei minori con ciascun genitore, della misura e del modo in cui ciascuno di essi deve contribuire al suo mantenimento, cura, istruzione ed educazione. 1) I figli minori , Pt_2 Parte_3
e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento
[...] Parte_4 prevalente degli stessi presso la madre sig.ra . Le questioni di maggiore importanza Parte_1 per la vita dei minori dovranno essere prese congiuntamente da entrambi i genitori, mentre la sig.ra
potrà esercitare la potestà per le questioni di ordinaria amministrazione;
2) I minori sono Pt_1 collocati presso l'abitazione della madre, in Gela nella via Francesco Crispi n° 73; 3) tempi e modalità della presenza dei minori: il padre potrà prelevare i minori due volte a settimana, alle ore
17.00 e li accompagnerà presso l'abitazione della madre alle ore 19.30. Il padre si impegna a dare comunicazione alla madre dei tempi di visita con congruo anticipo e, comunque, entro le ore 10 del giorno precedente alla richiesta anche a mezzo sms. Nei periodi di vacanza scolastica i minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali, e, pertanto, ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 gennaio con un genitore e dal
31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore e Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro, qualora il padre viva in un'abitazione che possa garantire una idonea e serena permanenza.4)
MISURE E MODO IN CUI CIASCUNO DEI GENITORI DEVE CONTRIBUIRE AL SUO
MANTENIMENTO, CURA, ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE: il sig. si impegna a CP_1 versare a titolo di mantenimento per i figli la somma di € 300,00 mensili rivalutati secondo gli indici
ISTAT da corrispondere presso il domicilio della sig.ra con vaglia postale o altra Parte_1 modalità di pagamento concordemente stabilita. Le spese mediche straordinarie e le altre spese straordinarie saranno per il 50% a carico della madre e per il 50% a carico del padre. Tali spese saranno previamente concordate e dovranno essere debitamente documentate da ciascun coniuge.
5) i genitori si impegnano ad intrattenere tra loro quei rapporti civili che consentano di dialogare costruttivamente in ordine alle esigenze, alle aspirazioni ed alle problematiche di vita dei figli minori, in modo da formarli seguendo un comune programma e progetto educativo, preventivamente concordato tra gli stessi. I genitori si impegnano, altresì, a comunicare eventuali variazioni di domicilio e favorire durante la permanenza con uno di essi i contatti telefonici con i minori. All'uopo
i piccoli e saranno dotati di cellulare con scheda.” Pt_2 Parte_3
2 Rappresentava che successivamente alla pronuncia della separazione personale tra i coniugi
[...]
veniva condannato per il reato di cui all'art. 572 c.p. ai danni della moglie, Controparte_1 momento a partire dal quale si rendeva irreperibile, disinteressandosi della famiglia.
Allegava che con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta del 2.2.2021 veniva sospesa la responsabilità genitoriale di nei confronti dei figli per i Controparte_1 gravi inadempimenti nei confronti dei minori.
Precisava che – in esito al procedimento introdotto ai sensi dell'art. 710 c.p.c. – il Tribunale di Gela con decreto del 25.3.2022 disponeva l'affidamento esclusivo dei figli alla madre con collocazione presso la stessa.
Allegava che sono trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire allo scioglimento del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliata con il marito.
Rappresentava, inoltre, di essere disoccupata e di percepire l'Assegno Unico per i figli nella misura del 100% e l'indennità di frequenza per l'invalidità del figlio e ciò oltre all'assegno di Pt_2 inclusione erogato dall'INPS.
Deduceva, tuttavia, l'inadeguatezza della misura dell'assegno di mantenimento prevista in sede di separazione consensuale rispetto alle esigenze dei figli.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale a) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor ordinando all'Ufficiale dello stato Parte_1 Controparte_1 civile competente di procedere alla annotazione della sentenza b) confermare l'affidamento esclusivo dei minori (Gela, 24/6/2009), (Gela, 26/5/2012), Parte_2 Parte_3 [...]
(Gela, 17/3/2014) alla madre, con domiciliazione presso di lei;
c) riconoscere in Parte_4 favore della Sig.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio dell'importo di euro Parte_5
100,00 mensili da porsi a carico del Sig. ; d) stabilire a carico del Sig. Controparte_1
un assegno di mantenimento in favore dei figli minori pari ad euro 450,00 Controparte_1
(150,00 per figlio) mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 100% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate.”
Il resistente, seppur regolarmente citato, non compariva all'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c. né si costituiva in seguito in giudizio.
Sentita la ricorrente all'udienza di comparizione del 25.9.2024 – e preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo obbligatorio di conciliazione stante la contumacia del resistente – venivano, in via temporanea e urgente, confermate le condizioni della separazione personale dei coniugi (per come modificate con decreto del 25.3.2022).
Infine, istruita la causa con le sole produzioni documentali, all'udienza del 17.9.2025 la ricorrente
3 precisava le sue conclusioni riportandosi ai motivi del ricorso introduttivo e la causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
1. Domanda di Scioglimento del matrimonio
In primo luogo, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio concordatario deve essere accolta, ai sensi dell'art 3 della L. 898/1970.
È opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, lo scioglimento del matrimonio può essere domandato quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Sono, infatti, trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione consensuale (11.2.2019), le cui condizioni sono state omologate con decreto del Tribunale di Gela del 27.2.2019, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi secondo quanto confermato da parte ricorrente nel corso dell'udienza presidenziale.
2. Domanda di affidamento esclusivo dei figli della coppia (Gela, 24/6/2009), Parte_2
(Gela, 26/5/2012), (Gela, 17/3/2014) Parte_3 Parte_4
In ordine alla domanda di affidamento esclusivo dei figli della coppia proposta dalla ricorrente, occorre, rilevare che sebbene nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio
2006, n. 54, al giudice sia imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori – essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione
– non può, d'altro canto, trascurarsi che al nostro ordinamento non è sconosciuta la possibilità di derogare a tale regime ordinario quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di una sua maggiore rispondenza all'interesse della prole.
Va, infatti, evidenziato che ai sensi dell'articolo 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto nei soli casi in cui vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Non può, del resto, essere sottaciuto che la responsabilità genitoriale è peculiare posizione giuridica, strumentale alla tutela del diritto dei figli al sano sviluppo della propria personalità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale, che si caratterizza quale complessa correlazione tra diritti e doveri, tutti finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali, morali ed affettive del minore, nonché la promozione della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
4 Ciò rende chiaro – in un'ottica ordinamentale che valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione – la ragione per cui ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
Tuttavia, sebbene si privilegi una gestione del rapporto tra genitori e figli – siano essi nati o meno all'interno del matrimonio – fondato sul principio dell'accordo tra i genitori, quali primi e tendenzialmente migliori garanti del superiore interesse della prole, il nostro ordinamento predispone poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale laddove si ravvisino circostanze anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole che possono anche consistere – per quanto di interesse nel caso che ci occupa – nella condotta di assoluto disinteresse di uno dei genitori rispetto agli interessi del figlio minore tanto rispetto alla concreta attivazione per salvaguardare un'effettiva relazione personale e affettiva, quanto rispetto all'adempimento degli obblighi di mantenimento sullo stesso gravante.
Tutto ciò premesso, nel valutare la fondatezza della richiesta avanzata dal ricorrente, deve tenersi presente che secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – a cui questo Collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019).
Nel caso in cui, poi, debba essere vagliata la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, occorre rammentare che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l'idoneità o inidoneità genitoriale
5 di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, valutare le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione, Ordinanza
n. 26796 del 19/9/2023).
Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Ciò osservato in diritto, occorre rilevarsi che non sono emersi elementi da cui desumere l'esistenza di criticità in capo alla ricorrente, la quale – anche alla luce dell'esame dei provvedimenti resi, rispettivamente, dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta e dall'intestato Tribunale (Cfr. provvedimenti allegati al ricorso introduttivo) – rappresenta la figura genitoriale di riferimento per la prole, investita in via esclusiva dei compiti di cura e accudimento.
D'altro canto, anche nel presente giudizio non sono emersi elementi idonei a provocare una complessiva rivalutazione delle criticità genitoriali riscontrate a carico del resistente né, d'altro canto,
a superare la valutazione di potenziale pregiudizio per il superiore interesse dei figli minorenni della coppia derivante dalla condotta disimpegnata mantenuta da . Controparte_1
Difatti, non può non evidenziarsi che la stessa contumacia del resistente – condotta processuale tendenzialmente avente carattere neutro – nel caso di specie, stante la gravità delle richieste relative alla prole minorenne, costituisce ulteriore dimostrazione del disimpegno del resistente in ordine alle questioni personali e patrimoniali che concernono i figli minorenni nonché conferma della sua sostanziale irreperibilità.
Pertanto, tenuto conto del disinteresse morale e materiale del padre nei confronti dei figli, ritiene il
Collegio che l'irreperibilità di e l'avvenuta sospensione della sua Controparte_1 potestà genitoriale disposta già dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, con decreto del
2/2/2021, agli atti del fascicolo, e la pronunciata modifica della sentenza di separazione sul punto, rendono necessario confermare l'affidamento esclusivo dei minori (Gela, 24/6/2009), Parte_2
(Gela, 26/5/2012), (Gela, 17/3/2014) alla madre, Parte_3 Parte_4 con domiciliazione presso di lei e ciò in assenza di evidenze che suggeriscano l'opportunità di deviare da tale regime di affidamento – già ritenuta conforme all'interesse dei minori dall'intestato Tribunale
– con la sola precisazione che l'affidamento esclusivo alla ricorrente dovrà essere strutturato nella
6 forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, co. 3, c.c., ossia riconoscendo al genitore affidatario il potere di assumere anche le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli e ciò al fine di scongiurare potenziali criticità che potrebbero emergere, stante la totale recisione dei rapporti tra la prole e la figura paterna nonché tra le due odierne parti e la sostanziale irreperibilità del resistente.
3. Domanda di contributo economico per il mantenimento dei figli minori
Prendendo in esame la domanda sulla determinazione delle condizioni economiche relative ai figli della coppia è necessario – nel determinare l'ammontare dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli a carico del resistente – osservare che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020).
Ebbene, parte ricorrente ha dichiarato di essere casalinga e di percepire l'assegno di inclusione,
l'Assegno Unico per i figli e l'indennità di frequenza per l'invalidità del figlio . Pt_2
Ha allegato, a supporto di tali dichiarazioni, un'autocertificazione attestante la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi poiché priva di redditi da lavoro e contenente la dichiarazione di aver percepito nel corso del 2021 una somma pari ad euro 6.187,00, nel 2022 euro
9.422,00 e nel 2023 euro 13.319,00 nonché copia dell'ISEE rilasciato in data 18.1.2023.
Stante la mancata costituzione del convenuto, la complessiva situazione reddituale emergente dalle allegazioni della ricorrente e l'assenza di elementi di fatto sopravvenuti rispetto alla situazione di fatto tenuta in considerazione dalle parti nel corso della separazione consensuale appare equo confermare che dovrà versare a a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT .
Parte resistente sarà, altresì, tenuta a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per le figlie secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
4. Domanda per il riconoscimento dell'assegno divorzile
In ordine alla domanda di contenuto economico formulata da parte ricorrente, per costante giurisprudenza l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, compensativa e perequativa, volta a riequilibrare la posizione economico-patrimoniale dell'ex coniuge che non disponga di mezzi
7 adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive. A tal fine, è necessario valutare il contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto.
Va, comunque, sottolineando che il diritto all'assegno sorge in capo al richiedente qualora questi non disponga di mezzi adeguati per il proprio sostentamento e sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. L'onere di provare tali condizioni grava sul richiedente.
Nel caso di specie parte ricorrente non ha allegato – né a fortiori provato – fatti da cui desumere la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 5 della L. n. 898/1970 non offrendo al Tribunale neppure gli elementi per verificare l'esistenza di un effettivo squilibrio economico tra le due parti del giudizio.
Peraltro, le carenze sotto il profilo assertivo (e, di conseguenza, la mancata articolazione di mezzi istruttori) non possono, in ogni caso, essere superate mediante l'attivazione dei poteri officiosi riconosciuti al giudice della famiglia dall'art. 473 bis.2 c.p.c., poiché essi non possono essere invocati – al di fuori delle cause in cui vengano in gioco interessi indisponibili, quali quelli intimamente connessi alle condizioni di affidamento e mantenimento della prole minorenne – per supplire alla totale inerzia processuale della parte che pur affermando l'esistenza delle condizioni per ottenere l'assegno di cui all'art. 5 L. n. 898/1970 neppure si adoperi per offrire almeno un principio di prova dei relativi fatti costituitivi.
Invero, benché l'ordinamento non sia insensibile alla possibilità che il coniuge economicamente debole si trovi in una condizione di asimmetria informativa, secondo la Suprema Corte i poteri di indagine officiosa del giudice possono essere esercitati solo per colmare le eventuali (e incolpevoli) lacune istruttorie determinate dalla sostanziale disparità (anche economica) tra le parti in giudizio e non anche per sostituirsi alla parte stessa, così tradendo la natura del giudizio civile che rimane ontologicamente ancorato – pur con i riferiti correttivi – ad un modello di processo delle parti (Si veda sul punto, Cassazione, Sentenza n. 2098 del 28/1/2011 : “In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l'esercizio del potere del giudice che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della legge n. 898 del 1970, può disporre -
d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova;
l'esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova;
tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su
8 fatti specifici e circostanziati”. Cfr. per la conferma di tale consolidata impostazione, Cassazione,
Ordinanza n. 22616 del 19/7/2022; Ordinanza n. 23263 del 15/11/2016; Sentenza n. 14336 del
6/6/2013, principi che sebbene enunciati rispetto al previgente art. 5, co. 9 L. n. 898/1970 possono sicuramente trovare applicazione nel presente giudizio, in quanto – con l'introduzione dell'art. 473 bis.2 c.p.c., che ha operato una reductio ad unum dei poteri officiosi del giudice nell'ambito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie – si è prodotto un fenomeno di continuità normativa che mantiene attuali gli approdi ermeneutici raggiunti in punto di poteri officiosi del giudice della famiglia in materia di domande di contributo economico).
Alla luce di tali considerazioni la domanda non può trovare accoglimento.
5. Spese di giudizio
Le spese del giudizio – considerata la natura della causa, il suo complessivo esito e la contumacia del resistente – devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Botosani in data 19.7.2008 da
, nata a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
, nato a [...] il [...], trascritto in data 30.1.2019 nei registri dello
[...]
Stato Civile del Comune di Gela con atto n. 18 p. II Serie C anno 2019;
2) CONFERMA l'affidamento esclusivo di (Gela, 24/6/2009), Parte_2 Parte_3
(Gela, 26/5/2012), (Gela, 17/3/2014) alla madre
[...] Parte_4 [...]
– anche per le questioni di maggiore interesse – stabilendone la domiciliazione Pt_1 prevalente presso la casa materna;
3) CONFERMA l'obbligo posto a carico di di corrispondere in Controparte_1 favore di un assegno mensile di complessivi € 300,00 a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento indiretto dei figli (Gela, 24/6/2009), Parte_2 Parte_3
(Gela, 26/5/2012), (Gela, 17/3/2014), somma da pagarsi entro il giorno Parte_4
5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI;
4) PONE in capo ad entrambe le parti il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, disciplinate secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela
5) RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente;
9 6) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
7) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 18.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RO EN RO GI
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RO GI Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. RO EN Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 105/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. INCARDONA FRANCESCO MARIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
E
(C.F.; ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
30.3.1978, non rappresentato né difeso
Resistente - contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio – scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti: parte ricorrente insiste in ricorso
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.2.2024 , premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio con – parte resistente – a Botosani in data 19.7.2008, Controparte_1 trascritto in data 30.1.2019 nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio
1 n. 18 Parte II Serie C – anno 2019, unione dalla quale sono nati tre figli, (Gela, Parte_2
24/6/2009), affetto da grave disabilità (riconosciuta ai sensi dell'art. 3, co. 3 L. n. 104/1992),
[...]
(Gela, 26/5/2012), (Gela, 17/3/2014). Parte_3 Parte_4
Esponeva che con decreto del 27.2.2019, nell'ambito del giudizio distinto al n. 1417/2018 R.G., il
Tribunale di Gela aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle odierne parti (Cfr. decreto di omologa del 27.2.2019 allegato al ricorso:“Sulle modalità di frequentazione dei minori con ciascun genitore, della misura e del modo in cui ciascuno di essi deve contribuire al suo mantenimento, cura, istruzione ed educazione. 1) I figli minori , Pt_2 Parte_3
e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento
[...] Parte_4 prevalente degli stessi presso la madre sig.ra . Le questioni di maggiore importanza Parte_1 per la vita dei minori dovranno essere prese congiuntamente da entrambi i genitori, mentre la sig.ra
potrà esercitare la potestà per le questioni di ordinaria amministrazione;
2) I minori sono Pt_1 collocati presso l'abitazione della madre, in Gela nella via Francesco Crispi n° 73; 3) tempi e modalità della presenza dei minori: il padre potrà prelevare i minori due volte a settimana, alle ore
17.00 e li accompagnerà presso l'abitazione della madre alle ore 19.30. Il padre si impegna a dare comunicazione alla madre dei tempi di visita con congruo anticipo e, comunque, entro le ore 10 del giorno precedente alla richiesta anche a mezzo sms. Nei periodi di vacanza scolastica i minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali, e, pertanto, ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 gennaio con un genitore e dal
31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore e Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro, qualora il padre viva in un'abitazione che possa garantire una idonea e serena permanenza.4)
MISURE E MODO IN CUI CIASCUNO DEI GENITORI DEVE CONTRIBUIRE AL SUO
MANTENIMENTO, CURA, ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE: il sig. si impegna a CP_1 versare a titolo di mantenimento per i figli la somma di € 300,00 mensili rivalutati secondo gli indici
ISTAT da corrispondere presso il domicilio della sig.ra con vaglia postale o altra Parte_1 modalità di pagamento concordemente stabilita. Le spese mediche straordinarie e le altre spese straordinarie saranno per il 50% a carico della madre e per il 50% a carico del padre. Tali spese saranno previamente concordate e dovranno essere debitamente documentate da ciascun coniuge.
5) i genitori si impegnano ad intrattenere tra loro quei rapporti civili che consentano di dialogare costruttivamente in ordine alle esigenze, alle aspirazioni ed alle problematiche di vita dei figli minori, in modo da formarli seguendo un comune programma e progetto educativo, preventivamente concordato tra gli stessi. I genitori si impegnano, altresì, a comunicare eventuali variazioni di domicilio e favorire durante la permanenza con uno di essi i contatti telefonici con i minori. All'uopo
i piccoli e saranno dotati di cellulare con scheda.” Pt_2 Parte_3
2 Rappresentava che successivamente alla pronuncia della separazione personale tra i coniugi
[...]
veniva condannato per il reato di cui all'art. 572 c.p. ai danni della moglie, Controparte_1 momento a partire dal quale si rendeva irreperibile, disinteressandosi della famiglia.
Allegava che con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta del 2.2.2021 veniva sospesa la responsabilità genitoriale di nei confronti dei figli per i Controparte_1 gravi inadempimenti nei confronti dei minori.
Precisava che – in esito al procedimento introdotto ai sensi dell'art. 710 c.p.c. – il Tribunale di Gela con decreto del 25.3.2022 disponeva l'affidamento esclusivo dei figli alla madre con collocazione presso la stessa.
Allegava che sono trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire allo scioglimento del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliata con il marito.
Rappresentava, inoltre, di essere disoccupata e di percepire l'Assegno Unico per i figli nella misura del 100% e l'indennità di frequenza per l'invalidità del figlio e ciò oltre all'assegno di Pt_2 inclusione erogato dall'INPS.
Deduceva, tuttavia, l'inadeguatezza della misura dell'assegno di mantenimento prevista in sede di separazione consensuale rispetto alle esigenze dei figli.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale a) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor ordinando all'Ufficiale dello stato Parte_1 Controparte_1 civile competente di procedere alla annotazione della sentenza b) confermare l'affidamento esclusivo dei minori (Gela, 24/6/2009), (Gela, 26/5/2012), Parte_2 Parte_3 [...]
(Gela, 17/3/2014) alla madre, con domiciliazione presso di lei;
c) riconoscere in Parte_4 favore della Sig.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio dell'importo di euro Parte_5
100,00 mensili da porsi a carico del Sig. ; d) stabilire a carico del Sig. Controparte_1
un assegno di mantenimento in favore dei figli minori pari ad euro 450,00 Controparte_1
(150,00 per figlio) mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 100% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate.”
Il resistente, seppur regolarmente citato, non compariva all'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c. né si costituiva in seguito in giudizio.
Sentita la ricorrente all'udienza di comparizione del 25.9.2024 – e preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo obbligatorio di conciliazione stante la contumacia del resistente – venivano, in via temporanea e urgente, confermate le condizioni della separazione personale dei coniugi (per come modificate con decreto del 25.3.2022).
Infine, istruita la causa con le sole produzioni documentali, all'udienza del 17.9.2025 la ricorrente
3 precisava le sue conclusioni riportandosi ai motivi del ricorso introduttivo e la causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
1. Domanda di Scioglimento del matrimonio
In primo luogo, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio concordatario deve essere accolta, ai sensi dell'art 3 della L. 898/1970.
È opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, lo scioglimento del matrimonio può essere domandato quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Sono, infatti, trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione consensuale (11.2.2019), le cui condizioni sono state omologate con decreto del Tribunale di Gela del 27.2.2019, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi secondo quanto confermato da parte ricorrente nel corso dell'udienza presidenziale.
2. Domanda di affidamento esclusivo dei figli della coppia (Gela, 24/6/2009), Parte_2
(Gela, 26/5/2012), (Gela, 17/3/2014) Parte_3 Parte_4
In ordine alla domanda di affidamento esclusivo dei figli della coppia proposta dalla ricorrente, occorre, rilevare che sebbene nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio
2006, n. 54, al giudice sia imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori – essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione
– non può, d'altro canto, trascurarsi che al nostro ordinamento non è sconosciuta la possibilità di derogare a tale regime ordinario quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di una sua maggiore rispondenza all'interesse della prole.
Va, infatti, evidenziato che ai sensi dell'articolo 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto nei soli casi in cui vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Non può, del resto, essere sottaciuto che la responsabilità genitoriale è peculiare posizione giuridica, strumentale alla tutela del diritto dei figli al sano sviluppo della propria personalità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale, che si caratterizza quale complessa correlazione tra diritti e doveri, tutti finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali, morali ed affettive del minore, nonché la promozione della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
4 Ciò rende chiaro – in un'ottica ordinamentale che valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione – la ragione per cui ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
Tuttavia, sebbene si privilegi una gestione del rapporto tra genitori e figli – siano essi nati o meno all'interno del matrimonio – fondato sul principio dell'accordo tra i genitori, quali primi e tendenzialmente migliori garanti del superiore interesse della prole, il nostro ordinamento predispone poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale laddove si ravvisino circostanze anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole che possono anche consistere – per quanto di interesse nel caso che ci occupa – nella condotta di assoluto disinteresse di uno dei genitori rispetto agli interessi del figlio minore tanto rispetto alla concreta attivazione per salvaguardare un'effettiva relazione personale e affettiva, quanto rispetto all'adempimento degli obblighi di mantenimento sullo stesso gravante.
Tutto ciò premesso, nel valutare la fondatezza della richiesta avanzata dal ricorrente, deve tenersi presente che secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – a cui questo Collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019).
Nel caso in cui, poi, debba essere vagliata la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, occorre rammentare che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l'idoneità o inidoneità genitoriale
5 di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, valutare le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione, Ordinanza
n. 26796 del 19/9/2023).
Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Ciò osservato in diritto, occorre rilevarsi che non sono emersi elementi da cui desumere l'esistenza di criticità in capo alla ricorrente, la quale – anche alla luce dell'esame dei provvedimenti resi, rispettivamente, dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta e dall'intestato Tribunale (Cfr. provvedimenti allegati al ricorso introduttivo) – rappresenta la figura genitoriale di riferimento per la prole, investita in via esclusiva dei compiti di cura e accudimento.
D'altro canto, anche nel presente giudizio non sono emersi elementi idonei a provocare una complessiva rivalutazione delle criticità genitoriali riscontrate a carico del resistente né, d'altro canto,
a superare la valutazione di potenziale pregiudizio per il superiore interesse dei figli minorenni della coppia derivante dalla condotta disimpegnata mantenuta da . Controparte_1
Difatti, non può non evidenziarsi che la stessa contumacia del resistente – condotta processuale tendenzialmente avente carattere neutro – nel caso di specie, stante la gravità delle richieste relative alla prole minorenne, costituisce ulteriore dimostrazione del disimpegno del resistente in ordine alle questioni personali e patrimoniali che concernono i figli minorenni nonché conferma della sua sostanziale irreperibilità.
Pertanto, tenuto conto del disinteresse morale e materiale del padre nei confronti dei figli, ritiene il
Collegio che l'irreperibilità di e l'avvenuta sospensione della sua Controparte_1 potestà genitoriale disposta già dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, con decreto del
2/2/2021, agli atti del fascicolo, e la pronunciata modifica della sentenza di separazione sul punto, rendono necessario confermare l'affidamento esclusivo dei minori (Gela, 24/6/2009), Parte_2
(Gela, 26/5/2012), (Gela, 17/3/2014) alla madre, Parte_3 Parte_4 con domiciliazione presso di lei e ciò in assenza di evidenze che suggeriscano l'opportunità di deviare da tale regime di affidamento – già ritenuta conforme all'interesse dei minori dall'intestato Tribunale
– con la sola precisazione che l'affidamento esclusivo alla ricorrente dovrà essere strutturato nella
6 forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, co. 3, c.c., ossia riconoscendo al genitore affidatario il potere di assumere anche le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli e ciò al fine di scongiurare potenziali criticità che potrebbero emergere, stante la totale recisione dei rapporti tra la prole e la figura paterna nonché tra le due odierne parti e la sostanziale irreperibilità del resistente.
3. Domanda di contributo economico per il mantenimento dei figli minori
Prendendo in esame la domanda sulla determinazione delle condizioni economiche relative ai figli della coppia è necessario – nel determinare l'ammontare dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli a carico del resistente – osservare che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020).
Ebbene, parte ricorrente ha dichiarato di essere casalinga e di percepire l'assegno di inclusione,
l'Assegno Unico per i figli e l'indennità di frequenza per l'invalidità del figlio . Pt_2
Ha allegato, a supporto di tali dichiarazioni, un'autocertificazione attestante la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi poiché priva di redditi da lavoro e contenente la dichiarazione di aver percepito nel corso del 2021 una somma pari ad euro 6.187,00, nel 2022 euro
9.422,00 e nel 2023 euro 13.319,00 nonché copia dell'ISEE rilasciato in data 18.1.2023.
Stante la mancata costituzione del convenuto, la complessiva situazione reddituale emergente dalle allegazioni della ricorrente e l'assenza di elementi di fatto sopravvenuti rispetto alla situazione di fatto tenuta in considerazione dalle parti nel corso della separazione consensuale appare equo confermare che dovrà versare a a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT .
Parte resistente sarà, altresì, tenuta a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per le figlie secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
4. Domanda per il riconoscimento dell'assegno divorzile
In ordine alla domanda di contenuto economico formulata da parte ricorrente, per costante giurisprudenza l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, compensativa e perequativa, volta a riequilibrare la posizione economico-patrimoniale dell'ex coniuge che non disponga di mezzi
7 adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive. A tal fine, è necessario valutare il contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto.
Va, comunque, sottolineando che il diritto all'assegno sorge in capo al richiedente qualora questi non disponga di mezzi adeguati per il proprio sostentamento e sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. L'onere di provare tali condizioni grava sul richiedente.
Nel caso di specie parte ricorrente non ha allegato – né a fortiori provato – fatti da cui desumere la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 5 della L. n. 898/1970 non offrendo al Tribunale neppure gli elementi per verificare l'esistenza di un effettivo squilibrio economico tra le due parti del giudizio.
Peraltro, le carenze sotto il profilo assertivo (e, di conseguenza, la mancata articolazione di mezzi istruttori) non possono, in ogni caso, essere superate mediante l'attivazione dei poteri officiosi riconosciuti al giudice della famiglia dall'art. 473 bis.2 c.p.c., poiché essi non possono essere invocati – al di fuori delle cause in cui vengano in gioco interessi indisponibili, quali quelli intimamente connessi alle condizioni di affidamento e mantenimento della prole minorenne – per supplire alla totale inerzia processuale della parte che pur affermando l'esistenza delle condizioni per ottenere l'assegno di cui all'art. 5 L. n. 898/1970 neppure si adoperi per offrire almeno un principio di prova dei relativi fatti costituitivi.
Invero, benché l'ordinamento non sia insensibile alla possibilità che il coniuge economicamente debole si trovi in una condizione di asimmetria informativa, secondo la Suprema Corte i poteri di indagine officiosa del giudice possono essere esercitati solo per colmare le eventuali (e incolpevoli) lacune istruttorie determinate dalla sostanziale disparità (anche economica) tra le parti in giudizio e non anche per sostituirsi alla parte stessa, così tradendo la natura del giudizio civile che rimane ontologicamente ancorato – pur con i riferiti correttivi – ad un modello di processo delle parti (Si veda sul punto, Cassazione, Sentenza n. 2098 del 28/1/2011 : “In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l'esercizio del potere del giudice che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della legge n. 898 del 1970, può disporre -
d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova;
l'esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova;
tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su
8 fatti specifici e circostanziati”. Cfr. per la conferma di tale consolidata impostazione, Cassazione,
Ordinanza n. 22616 del 19/7/2022; Ordinanza n. 23263 del 15/11/2016; Sentenza n. 14336 del
6/6/2013, principi che sebbene enunciati rispetto al previgente art. 5, co. 9 L. n. 898/1970 possono sicuramente trovare applicazione nel presente giudizio, in quanto – con l'introduzione dell'art. 473 bis.2 c.p.c., che ha operato una reductio ad unum dei poteri officiosi del giudice nell'ambito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie – si è prodotto un fenomeno di continuità normativa che mantiene attuali gli approdi ermeneutici raggiunti in punto di poteri officiosi del giudice della famiglia in materia di domande di contributo economico).
Alla luce di tali considerazioni la domanda non può trovare accoglimento.
5. Spese di giudizio
Le spese del giudizio – considerata la natura della causa, il suo complessivo esito e la contumacia del resistente – devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Botosani in data 19.7.2008 da
, nata a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
, nato a [...] il [...], trascritto in data 30.1.2019 nei registri dello
[...]
Stato Civile del Comune di Gela con atto n. 18 p. II Serie C anno 2019;
2) CONFERMA l'affidamento esclusivo di (Gela, 24/6/2009), Parte_2 Parte_3
(Gela, 26/5/2012), (Gela, 17/3/2014) alla madre
[...] Parte_4 [...]
– anche per le questioni di maggiore interesse – stabilendone la domiciliazione Pt_1 prevalente presso la casa materna;
3) CONFERMA l'obbligo posto a carico di di corrispondere in Controparte_1 favore di un assegno mensile di complessivi € 300,00 a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento indiretto dei figli (Gela, 24/6/2009), Parte_2 Parte_3
(Gela, 26/5/2012), (Gela, 17/3/2014), somma da pagarsi entro il giorno Parte_4
5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI;
4) PONE in capo ad entrambe le parti il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, disciplinate secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela
5) RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente;
9 6) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
7) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 18.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RO EN RO GI
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