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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/12/2025, n. 3354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3354 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 912/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(P.IVA: ) in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore con l'avv. Francesca Greblo
Appellante contro
(P.IVA: , in Controparte_1 P.IVA_2 persona della sua mandataria con l'avv. Parte_2
EO GN
Appellata
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, primo comma, c.c.). Appello avverso la sentenza n. 789/24 pubblicata in data 4/4/2024 del Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI
Per parte appellante nel merito
- previa riforma per i motivi di gravame di cui in narrativa della sentenza n. 789/2024 pubblicata il 4 aprile 2024 pronunciata dal Tribunale di Vicenza, Dott.ssa Gandolfo, nella causa civile iscritta sub RG 3666/2023, notificata a mezzo pec il 26 aprile
2024
Nel merito
- in via principale
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
- accertare e dichiarare che il contratto è esplicato in regime composto degli interessi;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6 della delibera
CICR del 9/2/00 e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illeceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283
c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00, e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c. e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c., 1346 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma,
o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c. e di pag. 2/11 conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284,
3° comma c.c., art. 1424 c.c.), ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione;
- accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione;
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 34 del codice del consumo e ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione;
in via istruttoria:
- ammettersi CTU contabile acciocché il CTU risponda ai seguenti questi:
A) verifichi il CTU se il rapporto di mutuo oggetto di causa è stato costruito in regime composto degli interessi o, in ogni caso, con un costo occulto non dichiarato o se il contratto prevede in regime finanziario adottato. Qualora il contratto sia declinato in regime composto degli interessi o preveda un costo occulto non dichiarato provveda il CTU al ricalcolo del rapporto oggetto di causa al netto della capitalizzazione composta degli interessi e quindi in regime semplice degli interessi alla data di risoluzione contrattuale;
B) verifichi il CTU se le condizioni economiche espresse nel contratto (compreso il regime finanziario) consentono di ricostruire un solo piano di ammortamento.
Qualora sia possibile ricostruire due o più piani di ammortamento ricalcoli il rapporto al tasso legale in regime semplice alla data di risoluzione contrattuale;
C) accerti il CTU, se alla data di risoluzione la mutuataria era creditrice o debitrice della banca.
Con vittoria di spese diritti e onorari.
Per parte appellata accertare e dichiarare la piena legittimità ed efficacia del titolo esecutivo e del precetto notificato e pertanto rigettare integralmente l'Atto di appello e l'opposizione all'esecuzione di controparte, previo rigetto della chiesta CTU.
Con vittoria di spese, incluse le spese generali, diritti e onorari di causa, oltre accessori come per legge, anche del presente grado. pag. 3/11 MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva avanti al Tribunale Parte_1 di Vicenza opposizione avverso l'atto di precetto con il quale
[...]
(di seguito, per brevità, anche solo , in Controparte_2 CP_1 qualità di titolare del credito a seguito di scissione, aveva intimato il pagamento di €
151.600,17 in forza di un contratto di mutuo che l'attrice-opponente aveva sottoscritto in data 5.5.2016 con Controparte_3
In particolare, parte opponente eccepiva:
- la nullità parziale del finanziamento in relazione alla clausola di pattuizione del tasso di interesse per illeceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00, e/o l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c. e di conseguenza chiedeva di ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice;
- la nullità parziale del finanziamento in relazione alla clausola di pattuizione del tasso di interesse per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c.,
1346 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, o l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c. e di conseguenza chiedeva di ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424 c.c.).
Costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza delle censure avversarie e CP_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre alla cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive ex art. 89 c.p.c.
Con la sentenza n. 789/2024 pubblicata in data 4 aprile 2024 e resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione proposta da e Parte_1 la condannava a rifondere le spese di lite in favore di CP_1
In particolare, il Tribunale rilevava come nel contratto di mutuo che costituiva il titolo esecutivo era allegato il piano di ammortamento con specifica indicazione della durata del periodo di restituzione del capitale erogato, del numero e della periodicità delle rate pag. 4/11 da versare, nonché dell'ammontare di ciascuna di esse e la precisazione ad ogni data del quantum restituito e del debito residuo. Pertanto, risultava priva di fondamento l'eccezione svolta in relazione ad una asserita indeterminatezza del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi.
Rilevava, altresì, che l'eccezione relativa all'asserita presenza di un anatocismo implicito occulto nel meccanismo del piano di ammortamento alla francese, risultava esclusa dalla giurisprudenza di legittimità.
Rigettava, infine, le domande svolte dalla società opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e dell'art. 89 c.p.c., non sussistendone i presupposti di legge.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 789/24 del Tribunale di Vicenza ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado. Parte_1
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame con la conferma della CP_1 sentenza impugnata.
All'udienza del 25 novembre 2024 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352
c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Con il primo motivo di impugnazione parte appellante censura l'erroneità e l'illogicità del capo della sentenza impugnata che ha rigettato l'eccezione di indeterminatezza del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi adottato nel contratto di mutuo. In particolare, secondo l'appellante il giudice non avrebbe considerato che la mancata espressa indicazione nel contratto del AE (tasso annuo effettivo) determinerebbe la violazione dell'art. 1346 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto del contratto e dell'art. 1284, terzo comma c.c. per non essere indicato per iscritto il tasso di interesse applicato.
Inoltre, integrerebbe la violazione dell'art. 1337 c.c. per avere la banca finanziatrice omesso di indicare in sede di trattative il regime di capitalizzazione applicato.
Con il secondo motivo di appello viene censurata la sentenza laddove il giudice pur richiamando la giurisprudenza di legittimità “ad oggi consolidata” in materia di piano di ammortamento alla francese ometteva di indicarne gli estremi e non considerava gli esiti pag. 5/11 della perizia di parte depositata agli atti secondo cui nel contratto di finanziamento sarebbe stato occultamente pattuito un ammortamento in regime composto.
Con il terzo motivo di appello si deduce l'omessa motivazione in punto di violazione dell'art. 120 TUB e dell'art. 6 delibera CICR del 9 febbraio 2000, avendo il giudice di prime cure mancato di motivare la contrarietà sia dell'anatocismo intrinseco al regime composto di capitalizzazione degli interessi alla disposizione di cui all'art. 120 TUB, che vieta l'anatocismo sugli interessi debitori maturati, sia della mancata indicazione del
AE all'art. 6 della menzionata deliberata, secondo cui nei contratti in cui è prevista la capitalizzazione infrannuale deve essere indicato proprio il valore del tasso annuo che tenga conto degli effetti della capitalizzazione.
Con il quarto motivo di appello si deduce l'omessa motivazione in punto di violazione dell'art. 1343 o dell'1344 c.c., avendo il giudice di prime cure mancato di motivare l'illegittimità della causa del contratto di mutuo che, realizzando un occulto sistema di capitalizzazione degli interessi, si porrebbe in contrasto con gli artt. 1283 c.c. e 120
TUB ovvero eluderebbe il divieto in esse contenuto.
Con il quinto motivo di appello si deduce l'omessa motivazione in punto di violazione dell'art. 821, terzo comma c.c., non avendo il giudice di prime cure motivato l'illegittimità della capitalizzazione composta, occultamente pattuita, per contrasto con il principio imperativo della proporzionalità diretta degli interessi al capitale di cui alla disposizione richiamata.
Con il sesto motivo di impugnazione l'appellante censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., avendo il giudice di prime cure rigettato l'istanza istruttoria di c.t.u. contabile in assenza di motivazione.
Ragioni della decisione
In ragione della stretta connessione tra le censure mosse da parte appellante, i motivi di appello possono essere trattati congiuntamente e sono da ritenersi infondati.
Va anzitutto rilevato che il contratto di mutuo azionato con il precetto e i suoi allegati indicano chiaramente che il tipo di ammortamento applicato è quello “alla francese” a tasso variabile (cfr. artt. 1 e 2 contratto di mutuo e all. B di cui al doc. 2 atto di citazione, fascicolo di primo grado).
pag. 6/11 Rispetto ai contratti di finanziamento aventi tali caratteri, la Cassazione si è recentemente espressa in ordine alla loro legittimità ritenendo che i principi già affermati nella sentenza a Sezioni Unite n. 15130/2024 in relazione al mutuo con ammortamento alla francese a tasso fisso valgano anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (AEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass. civ. n. 7382/2025).
Ebbene, aderendo alla giurisprudenza di legittimità citata, con specifico riferimento ai motivi di appello, vanno in primo luogo respinte le censure relative all'asserita indeterminatezza dell'oggetto del contratto di mutuo per mancata indicazione del tasso annuo comprensivo degli effetti della capitalizzazione (AE), ovvero, sempre per mancata indicazione del AE in relazione alla mancanza di buona fede in sede di trattative.
Invero, dal piano di ammortamento e dal documento di sintesi allegati al contratto di mutuo (all. B e C) mediante chiara indicazione tabellare emergono: l'importo originario erogato, la tipologia e la durata massima dell'ammortamento, il numero e l'importo delle rate da rimborsare con esplicitazione delle relative modalità di calcolo, della data pag. 7/11 di scadenza e della composizione della quota capitale e della rispettiva quota di interessi, nonché del capitale residuo alla detrazione delle rate;
in merito al valore dei tassi, vengono chiaramente indicati sia il TAN che il AEG, oltre che il tasso di mora e le altre spese connesse alla stipula del mutuo.
Tali indicazioni, facilmente rinvenibili negli allegati al contratto, allegati sottoscritti dalla parte, restituiscono certamente un'ipotesi proiettiva dell'importo finale che il soggetto finanziato avrebbe dovuto restituire e, in particolare, della somma finale per interessi sulla base del tasso noto e disponibile alla data della pattuizione. L'oggetto del contratto di mutuo è, dunque, determinato, né risulta ravvisabile alcun tipo di responsabilità precontrattuale in capo alla banca finanziatrice avendo posto Parte_1 nelle condizioni di comprendere a pieno l'impegno economico assunto.
In ragione di quanto precede, devono essere rigettate anche le censure relative alla violazione dell'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Premesso che tale diposizione non prevede alcuna invalidità del contratto per il caso di mancata indicazione del AE, che rientra invece negli obblighi informativi (non a caso l'articolo è rubricato “Trasparenza contrattuale”), nella specie non è sorto alcun vulnus in termini di trasparenza poiché il mutuatario aveva integrale cognizione, nei limiti di ciò che era possibile al momento della stipula, degli elementi giuridici ed economici del contratto, così da poter effettuare la comparazione tra le altre possibili offerte sul mercato, che è la principale facoltà per cui opera presidio di trasparenza delle condizioni stabilito dall'art. 6 della delibera.
In terzo luogo, deve escludersi che il regime composto degli interessi, adottato quale piano di ammortamento, realizzi occultamente una forma di anatocismo “genetico” vietata dall'ordinamento secondo gli esiti cui è pervenuta la perizia di parte appellante.
La Cassazione a Sezioni Unite, prima, e a sezioni semplici, dopo, con le già menzionate pronunce ha destituito di fondamento tale assunto: l'analisi concreta delle modalità operative di calcolo della rata dovuta mediante capitalizzazione composta esclude che la quota di interessi in ciascuna rata sia generata dagli interessi relativi al periodo precedente o generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo;
al contrario, la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo pag. 8/11 precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti (cfr. SSUU n.15130/24; n.7382/25).
In conseguenza di quanto osservato, sono prive di fondamento le censure di cui al terzo e quarto motivo di appello volte a far accertare la nullità del contratto di finanziamento per illiceità della causa ex art. 1343 c.c. ovvero in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344
c.c. posto che non realizzando alcuna forma di anatocismo, il contratto è conforme sia all'art. 1283 c.c., che individua i presupposti dell'anatocismo, sia all'120 TUB, che vieta l'anatocismo sugli interessi debitori maturati e, pertanto, la sua causa non può né direttamente, né indirettamente violare tali disposizioni.
Parimenti deve ritenersi infondato anche il quinto motivo di impugnazione con il quale parte appellante lamenta la violazione del principio della proporzionalità diretta degli interessi al capitale di cui all'art. 821, terzo comma c.c. sulla base del presupposto – erroneo alla luce di quanto premesso – che nel sistema di ammortamento alla francese gli interessi producano altri interessi per il periodo successivo (cfr. pagg. 3 e 4 atto di citazione, fasc. primo grado).
Sul punto, peraltro, si sono espresse anche le Sezioni Unite n. 15130/2024, già menzionate, che hanno escluso che l'ammortamento alla francese, pur rendendo esigibile il debito da interessi prima che sia esigibile il capitale cui è correlato e per una misura superiore a quest'ultimo, violi l'art. 821, terzo comma c.c.
In particolare, hanno rilevato che: “lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l'art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi
«maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto» del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore”. In altre parole, “la natura compensativa degli interessi fa sì che essi decorrano sul capitale «anche se questo non è ancora [o non interamente] esigibile» (cfr. art. 1499 c.c.). Ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l'interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo («sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia», art. 820, comma 3
c.c.)”. pag. 9/11 Infine, non si ritengono condivisibili nemmeno le censure mosse alla sentenza di primo grado in merito al rigetto dell'istanza di ammissione di c.t.u.
Va anzitutto rilevato che non sussiste in capo al giudice di merito alcun obbligo di disporre la consulenza tecnica di cui una parte chieda l'ammissione: secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, la c.t.u. è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito con l'unico limite di motivare, anche implicitamente, le ragioni della sua decisione (cfr.
Cass. civ. n. 22622/2020: “Il rigetto della istanza di ammissione di CTU è censurabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione atteso che trattasi di un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale esercita un potere discrezionale tanto disponendo quanto non disponendone la nomina. L'unico limite alla sua discrezionalità è rappresentato dall'onere motivazionale che, tuttavia, può essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato dal giudice”).
Nel caso di specie, l'analisi del contratto di finanziamento unitamente ai suoi allegati ha fornito tutti gli elementi per giungere a decisione rendendo superfluo l'ausilio di competenze tecniche per inquadrare il rapporto finanziario tra le parti, pacificamente individuato in un contratto di mutuo standardizzato con ammortamento alla francese a tasso variabile, sicché l'ammissione delle istanze istruttorie richieste da Parte_1 sarebbe stata irrilevante.
Conclusioni e spese
L'appello va, quindi, rigettato.
In ossequio al generale principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese del presente grado di giudizio vanno poste ad integrale carico dell'appellante Pt_1 secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
[...]
Alla luce del disputatum, rientrante nello scaglione da euro 52.001,00 a euro
260.000,00, le spese si calcolano per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nei parametri medi e vanno, quindi, liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
pag. 10/11 Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 nei confronti dell'appellante Parte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, respinge l'appello avverso la sentenza n. 789/24 pubblicata in data 4/4/2024 del Tribunale di Vicenza e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio, in favore di CP_1 Controparte_1
che si liquidano in euro 9.991,00, oltre a spese generali, IVA e CPA
[...] come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per Parte_1
l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 1 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
sentenza redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Francesca Vangelista
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 912/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(P.IVA: ) in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore con l'avv. Francesca Greblo
Appellante contro
(P.IVA: , in Controparte_1 P.IVA_2 persona della sua mandataria con l'avv. Parte_2
EO GN
Appellata
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, primo comma, c.c.). Appello avverso la sentenza n. 789/24 pubblicata in data 4/4/2024 del Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI
Per parte appellante nel merito
- previa riforma per i motivi di gravame di cui in narrativa della sentenza n. 789/2024 pubblicata il 4 aprile 2024 pronunciata dal Tribunale di Vicenza, Dott.ssa Gandolfo, nella causa civile iscritta sub RG 3666/2023, notificata a mezzo pec il 26 aprile
2024
Nel merito
- in via principale
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
- accertare e dichiarare che il contratto è esplicato in regime composto degli interessi;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6 della delibera
CICR del 9/2/00 e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illeceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283
c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00, e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c. e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c., 1346 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma,
o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c. e di pag. 2/11 conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284,
3° comma c.c., art. 1424 c.c.), ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione;
- accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione;
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 34 del codice del consumo e ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione;
in via istruttoria:
- ammettersi CTU contabile acciocché il CTU risponda ai seguenti questi:
A) verifichi il CTU se il rapporto di mutuo oggetto di causa è stato costruito in regime composto degli interessi o, in ogni caso, con un costo occulto non dichiarato o se il contratto prevede in regime finanziario adottato. Qualora il contratto sia declinato in regime composto degli interessi o preveda un costo occulto non dichiarato provveda il CTU al ricalcolo del rapporto oggetto di causa al netto della capitalizzazione composta degli interessi e quindi in regime semplice degli interessi alla data di risoluzione contrattuale;
B) verifichi il CTU se le condizioni economiche espresse nel contratto (compreso il regime finanziario) consentono di ricostruire un solo piano di ammortamento.
Qualora sia possibile ricostruire due o più piani di ammortamento ricalcoli il rapporto al tasso legale in regime semplice alla data di risoluzione contrattuale;
C) accerti il CTU, se alla data di risoluzione la mutuataria era creditrice o debitrice della banca.
Con vittoria di spese diritti e onorari.
Per parte appellata accertare e dichiarare la piena legittimità ed efficacia del titolo esecutivo e del precetto notificato e pertanto rigettare integralmente l'Atto di appello e l'opposizione all'esecuzione di controparte, previo rigetto della chiesta CTU.
Con vittoria di spese, incluse le spese generali, diritti e onorari di causa, oltre accessori come per legge, anche del presente grado. pag. 3/11 MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva avanti al Tribunale Parte_1 di Vicenza opposizione avverso l'atto di precetto con il quale
[...]
(di seguito, per brevità, anche solo , in Controparte_2 CP_1 qualità di titolare del credito a seguito di scissione, aveva intimato il pagamento di €
151.600,17 in forza di un contratto di mutuo che l'attrice-opponente aveva sottoscritto in data 5.5.2016 con Controparte_3
In particolare, parte opponente eccepiva:
- la nullità parziale del finanziamento in relazione alla clausola di pattuizione del tasso di interesse per illeceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00, e/o l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c. e di conseguenza chiedeva di ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice;
- la nullità parziale del finanziamento in relazione alla clausola di pattuizione del tasso di interesse per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c.,
1346 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, o l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c. e di conseguenza chiedeva di ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424 c.c.).
Costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza delle censure avversarie e CP_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre alla cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive ex art. 89 c.p.c.
Con la sentenza n. 789/2024 pubblicata in data 4 aprile 2024 e resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione proposta da e Parte_1 la condannava a rifondere le spese di lite in favore di CP_1
In particolare, il Tribunale rilevava come nel contratto di mutuo che costituiva il titolo esecutivo era allegato il piano di ammortamento con specifica indicazione della durata del periodo di restituzione del capitale erogato, del numero e della periodicità delle rate pag. 4/11 da versare, nonché dell'ammontare di ciascuna di esse e la precisazione ad ogni data del quantum restituito e del debito residuo. Pertanto, risultava priva di fondamento l'eccezione svolta in relazione ad una asserita indeterminatezza del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi.
Rilevava, altresì, che l'eccezione relativa all'asserita presenza di un anatocismo implicito occulto nel meccanismo del piano di ammortamento alla francese, risultava esclusa dalla giurisprudenza di legittimità.
Rigettava, infine, le domande svolte dalla società opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e dell'art. 89 c.p.c., non sussistendone i presupposti di legge.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 789/24 del Tribunale di Vicenza ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado. Parte_1
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame con la conferma della CP_1 sentenza impugnata.
All'udienza del 25 novembre 2024 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352
c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Con il primo motivo di impugnazione parte appellante censura l'erroneità e l'illogicità del capo della sentenza impugnata che ha rigettato l'eccezione di indeterminatezza del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi adottato nel contratto di mutuo. In particolare, secondo l'appellante il giudice non avrebbe considerato che la mancata espressa indicazione nel contratto del AE (tasso annuo effettivo) determinerebbe la violazione dell'art. 1346 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto del contratto e dell'art. 1284, terzo comma c.c. per non essere indicato per iscritto il tasso di interesse applicato.
Inoltre, integrerebbe la violazione dell'art. 1337 c.c. per avere la banca finanziatrice omesso di indicare in sede di trattative il regime di capitalizzazione applicato.
Con il secondo motivo di appello viene censurata la sentenza laddove il giudice pur richiamando la giurisprudenza di legittimità “ad oggi consolidata” in materia di piano di ammortamento alla francese ometteva di indicarne gli estremi e non considerava gli esiti pag. 5/11 della perizia di parte depositata agli atti secondo cui nel contratto di finanziamento sarebbe stato occultamente pattuito un ammortamento in regime composto.
Con il terzo motivo di appello si deduce l'omessa motivazione in punto di violazione dell'art. 120 TUB e dell'art. 6 delibera CICR del 9 febbraio 2000, avendo il giudice di prime cure mancato di motivare la contrarietà sia dell'anatocismo intrinseco al regime composto di capitalizzazione degli interessi alla disposizione di cui all'art. 120 TUB, che vieta l'anatocismo sugli interessi debitori maturati, sia della mancata indicazione del
AE all'art. 6 della menzionata deliberata, secondo cui nei contratti in cui è prevista la capitalizzazione infrannuale deve essere indicato proprio il valore del tasso annuo che tenga conto degli effetti della capitalizzazione.
Con il quarto motivo di appello si deduce l'omessa motivazione in punto di violazione dell'art. 1343 o dell'1344 c.c., avendo il giudice di prime cure mancato di motivare l'illegittimità della causa del contratto di mutuo che, realizzando un occulto sistema di capitalizzazione degli interessi, si porrebbe in contrasto con gli artt. 1283 c.c. e 120
TUB ovvero eluderebbe il divieto in esse contenuto.
Con il quinto motivo di appello si deduce l'omessa motivazione in punto di violazione dell'art. 821, terzo comma c.c., non avendo il giudice di prime cure motivato l'illegittimità della capitalizzazione composta, occultamente pattuita, per contrasto con il principio imperativo della proporzionalità diretta degli interessi al capitale di cui alla disposizione richiamata.
Con il sesto motivo di impugnazione l'appellante censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., avendo il giudice di prime cure rigettato l'istanza istruttoria di c.t.u. contabile in assenza di motivazione.
Ragioni della decisione
In ragione della stretta connessione tra le censure mosse da parte appellante, i motivi di appello possono essere trattati congiuntamente e sono da ritenersi infondati.
Va anzitutto rilevato che il contratto di mutuo azionato con il precetto e i suoi allegati indicano chiaramente che il tipo di ammortamento applicato è quello “alla francese” a tasso variabile (cfr. artt. 1 e 2 contratto di mutuo e all. B di cui al doc. 2 atto di citazione, fascicolo di primo grado).
pag. 6/11 Rispetto ai contratti di finanziamento aventi tali caratteri, la Cassazione si è recentemente espressa in ordine alla loro legittimità ritenendo che i principi già affermati nella sentenza a Sezioni Unite n. 15130/2024 in relazione al mutuo con ammortamento alla francese a tasso fisso valgano anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (AEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass. civ. n. 7382/2025).
Ebbene, aderendo alla giurisprudenza di legittimità citata, con specifico riferimento ai motivi di appello, vanno in primo luogo respinte le censure relative all'asserita indeterminatezza dell'oggetto del contratto di mutuo per mancata indicazione del tasso annuo comprensivo degli effetti della capitalizzazione (AE), ovvero, sempre per mancata indicazione del AE in relazione alla mancanza di buona fede in sede di trattative.
Invero, dal piano di ammortamento e dal documento di sintesi allegati al contratto di mutuo (all. B e C) mediante chiara indicazione tabellare emergono: l'importo originario erogato, la tipologia e la durata massima dell'ammortamento, il numero e l'importo delle rate da rimborsare con esplicitazione delle relative modalità di calcolo, della data pag. 7/11 di scadenza e della composizione della quota capitale e della rispettiva quota di interessi, nonché del capitale residuo alla detrazione delle rate;
in merito al valore dei tassi, vengono chiaramente indicati sia il TAN che il AEG, oltre che il tasso di mora e le altre spese connesse alla stipula del mutuo.
Tali indicazioni, facilmente rinvenibili negli allegati al contratto, allegati sottoscritti dalla parte, restituiscono certamente un'ipotesi proiettiva dell'importo finale che il soggetto finanziato avrebbe dovuto restituire e, in particolare, della somma finale per interessi sulla base del tasso noto e disponibile alla data della pattuizione. L'oggetto del contratto di mutuo è, dunque, determinato, né risulta ravvisabile alcun tipo di responsabilità precontrattuale in capo alla banca finanziatrice avendo posto Parte_1 nelle condizioni di comprendere a pieno l'impegno economico assunto.
In ragione di quanto precede, devono essere rigettate anche le censure relative alla violazione dell'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Premesso che tale diposizione non prevede alcuna invalidità del contratto per il caso di mancata indicazione del AE, che rientra invece negli obblighi informativi (non a caso l'articolo è rubricato “Trasparenza contrattuale”), nella specie non è sorto alcun vulnus in termini di trasparenza poiché il mutuatario aveva integrale cognizione, nei limiti di ciò che era possibile al momento della stipula, degli elementi giuridici ed economici del contratto, così da poter effettuare la comparazione tra le altre possibili offerte sul mercato, che è la principale facoltà per cui opera presidio di trasparenza delle condizioni stabilito dall'art. 6 della delibera.
In terzo luogo, deve escludersi che il regime composto degli interessi, adottato quale piano di ammortamento, realizzi occultamente una forma di anatocismo “genetico” vietata dall'ordinamento secondo gli esiti cui è pervenuta la perizia di parte appellante.
La Cassazione a Sezioni Unite, prima, e a sezioni semplici, dopo, con le già menzionate pronunce ha destituito di fondamento tale assunto: l'analisi concreta delle modalità operative di calcolo della rata dovuta mediante capitalizzazione composta esclude che la quota di interessi in ciascuna rata sia generata dagli interessi relativi al periodo precedente o generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo;
al contrario, la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo pag. 8/11 precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti (cfr. SSUU n.15130/24; n.7382/25).
In conseguenza di quanto osservato, sono prive di fondamento le censure di cui al terzo e quarto motivo di appello volte a far accertare la nullità del contratto di finanziamento per illiceità della causa ex art. 1343 c.c. ovvero in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344
c.c. posto che non realizzando alcuna forma di anatocismo, il contratto è conforme sia all'art. 1283 c.c., che individua i presupposti dell'anatocismo, sia all'120 TUB, che vieta l'anatocismo sugli interessi debitori maturati e, pertanto, la sua causa non può né direttamente, né indirettamente violare tali disposizioni.
Parimenti deve ritenersi infondato anche il quinto motivo di impugnazione con il quale parte appellante lamenta la violazione del principio della proporzionalità diretta degli interessi al capitale di cui all'art. 821, terzo comma c.c. sulla base del presupposto – erroneo alla luce di quanto premesso – che nel sistema di ammortamento alla francese gli interessi producano altri interessi per il periodo successivo (cfr. pagg. 3 e 4 atto di citazione, fasc. primo grado).
Sul punto, peraltro, si sono espresse anche le Sezioni Unite n. 15130/2024, già menzionate, che hanno escluso che l'ammortamento alla francese, pur rendendo esigibile il debito da interessi prima che sia esigibile il capitale cui è correlato e per una misura superiore a quest'ultimo, violi l'art. 821, terzo comma c.c.
In particolare, hanno rilevato che: “lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l'art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi
«maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto» del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore”. In altre parole, “la natura compensativa degli interessi fa sì che essi decorrano sul capitale «anche se questo non è ancora [o non interamente] esigibile» (cfr. art. 1499 c.c.). Ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l'interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo («sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia», art. 820, comma 3
c.c.)”. pag. 9/11 Infine, non si ritengono condivisibili nemmeno le censure mosse alla sentenza di primo grado in merito al rigetto dell'istanza di ammissione di c.t.u.
Va anzitutto rilevato che non sussiste in capo al giudice di merito alcun obbligo di disporre la consulenza tecnica di cui una parte chieda l'ammissione: secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, la c.t.u. è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito con l'unico limite di motivare, anche implicitamente, le ragioni della sua decisione (cfr.
Cass. civ. n. 22622/2020: “Il rigetto della istanza di ammissione di CTU è censurabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione atteso che trattasi di un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale esercita un potere discrezionale tanto disponendo quanto non disponendone la nomina. L'unico limite alla sua discrezionalità è rappresentato dall'onere motivazionale che, tuttavia, può essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato dal giudice”).
Nel caso di specie, l'analisi del contratto di finanziamento unitamente ai suoi allegati ha fornito tutti gli elementi per giungere a decisione rendendo superfluo l'ausilio di competenze tecniche per inquadrare il rapporto finanziario tra le parti, pacificamente individuato in un contratto di mutuo standardizzato con ammortamento alla francese a tasso variabile, sicché l'ammissione delle istanze istruttorie richieste da Parte_1 sarebbe stata irrilevante.
Conclusioni e spese
L'appello va, quindi, rigettato.
In ossequio al generale principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese del presente grado di giudizio vanno poste ad integrale carico dell'appellante Pt_1 secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
[...]
Alla luce del disputatum, rientrante nello scaglione da euro 52.001,00 a euro
260.000,00, le spese si calcolano per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nei parametri medi e vanno, quindi, liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
pag. 10/11 Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 nei confronti dell'appellante Parte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, respinge l'appello avverso la sentenza n. 789/24 pubblicata in data 4/4/2024 del Tribunale di Vicenza e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio, in favore di CP_1 Controparte_1
che si liquidano in euro 9.991,00, oltre a spese generali, IVA e CPA
[...] come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per Parte_1
l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 1 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
sentenza redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Francesca Vangelista
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