TAR Roma, sez. IV, sentenza 03/04/2026, n. 6186
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Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
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Ordinanza cautelare 12 ottobre 2023
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Sentenza 3 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ritiene che il provvedimento regionale sia un atto meramente attuativo-esecutivo, privo di discrezionalità, che accerta tecnicamente i presupposti economico-aziendali-contabili per la determinazione del quantum debeatur, configurando un diritto soggettivo patrimoniale. Pertanto, la controversia va devoluta al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall’incostituzionalità dell’art. 9 ter del d.l. n. 78/2015

    Le censure relative all'illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9 ter del d.l. n. 78/2015 trovano fondamento nella sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha negato la sussistenza di una violazione dei principi costituzionali e della CDFUE.

  • Rigettato
    Illegittimità propria del decreto ministeriale

    Le censure di illegittimità propria trovano infondatezza nelle considerazioni espresse dalla giurisprudenza, in particolare riguardo alla ragionevolezza e proporzionalità della misura del payback, alla sua compatibilità con i principi costituzionali (art. 41, 23, 3, 53 Cost.) e alla non violazione dei principi di irretroattività e legittimo affidamento, dato che le imprese erano consapevoli del meccanismo fin dal 2015.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall’incostituzionalità dell’art. 9 ter del d.l. n. 78/2015

    Le censure relative all'illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9 ter del d.l. n. 78/2015 trovano fondamento nella sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha negato la sussistenza di una violazione dei principi costituzionali e della CDFUE.

  • Rigettato
    Illegittimità propria del decreto ministeriale

    Le censure di illegittimità propria trovano infondatezza nelle considerazioni espresse dalla giurisprudenza, in particolare riguardo alla ragionevolezza e proporzionalità della misura del payback, alla sua compatibilità con i principi costituzionali (art. 41, 23, 3, 53 Cost.) e alla non violazione dei principi di irretroattività e legittimo affidamento, dato che le imprese erano consapevoli del meccanismo fin dal 2015.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall’incostituzionalità dell’art. 9 ter del d.l. n. 78/2015

    Le censure relative all'illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9 ter del d.l. n. 78/2015 trovano fondamento nella sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha negato la sussistenza di una violazione dei principi costituzionali e della CDFUE.

  • Rigettato
    Illegittimità propria dell'Accordo

    Le censure di illegittimità propria trovano infondatezza nelle considerazioni espresse dalla giurisprudenza, in particolare riguardo alla ragionevolezza e proporzionalità della misura del payback, alla sua compatibilità con i principi costituzionali (art. 41, 23, 3, 53 Cost.) e alla non violazione dei principi di irretroattività e legittimo affidamento, dato che le imprese erano consapevoli del meccanismo fin dal 2015.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall’incostituzionalità delle norme di riferimento

    Le censure relative all'illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9 ter del d.l. n. 78/2015 trovano fondamento nella sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha negato la sussistenza di una violazione dei principi costituzionali e della CDFUE.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti presupposti e connessi

    Le censure di illegittimità propria trovano infondatezza nelle considerazioni espresse dalla giurisprudenza, in particolare riguardo alla ragionevolezza e proporzionalità della misura del payback, alla sua compatibilità con i principi costituzionali (art. 41, 23, 3, 53 Cost.) e alla non violazione dei principi di irretroattività e legittimo affidamento, dato che le imprese erano consapevoli del meccanismo fin dal 2015.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ritiene che il provvedimento regionale sia un atto meramente attuativo-esecutivo, privo di discrezionalità, che accerta tecnicamente i presupposti economico-aziendali-contabili per la determinazione del quantum debeatur, configurando un diritto soggettivo patrimoniale. Pertanto, la controversia va devoluta al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 03/04/2026, n. 6186
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6186
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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