CGARS, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 161
CGARS
Sentenza 9 marzo 2026

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  • Rigettato
    Legittimità della sospensione dal servizio e dalla retribuzione

    L'obbligo vaccinale è legato all'appartenenza alla categoria e non allo svolgimento effettivo del servizio. Le assenze per congedo parentale sono transitorie e non esentano dall'obbligo vaccinale.

  • Accolto
    Illegittimità della detrazione dell'anzianità di grado

    La normativa sull'obbligo vaccinale (art. 4-ter d.l. 44/2021) prevede espressamente solo la privazione della retribuzione, non la detrazione dell'anzianità di servizio. Tale conseguenza non è prevista né dal d.l. n. 172/2021 né dal d.l. n. 44/2021, e non può essere applicata in via analogica o amministrativa.

  • Rigettato
    Legittimità della detrazione dell'anzianità di servizio

    La normativa di cui all'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 è di stretta interpretazione e non prevede la detrazione dell'anzianità di servizio come conseguenza della sospensione per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale.

  • Accolto
    Illegittimità della decorrenza retroattiva della sospensione

    L'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, come inserito dal d.l. n. 172/2021, prevede che l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione, ma la retroattività al 15 dicembre 2021 è illegittima in quanto la notifica dell'avvio del procedimento è avvenuta successivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 161
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 161
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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