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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 4834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4834 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9169/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 9169 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art 615 comma I c.p.c.”, vertente TRA
C.F. in persona del Sindaco quale legale Parte_1 P.IVA_1 to e d ù di appositi atti autorizzanti e della procura in atti - dall'Avv. Marcello G. Feola, unitamente al quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via G.V. Quaranta n. 5; Opponente E
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 bia ale elettivamente domicilia in Campagna (SA) alla via Goffredo Mameli n.31; Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione in opposizione spiegato ai sensi dell'art. 615 comma I c.p.c., parte attorea contestava l'atto di precetto del 27.10.2021 intimante il pagamento di complessivi € 45.579,52., notificatogli unitamente al titolo esecutivo costituito da ordinanza del 28.05.2021 (repert. 2834 dell'8.6.2021, RG n. 3809/2016), resa dall'Intestato Tribunale in esito a ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e munita di formula esecutiva il 4.08.2021. Quale unico motivo di doglianza, invocava la nullità dell'atto di precetto opposto in quanto notificato in evidente violazione del disposto di cui all'art. 14 comma 1 D.L. 669/1996 e, dunque, non ancora elasso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Domandava, pertanto, all'adito Tribunale di “1) dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 27.10.2021 con il quale il sig. ha Controparte_1 intimato all'esponente il pagamento della somma di € 45. ria Parte_1 delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione”. 1.1 Con propria memoria, si costituiva l'opposto che rappresentava di aver notificato alla controparte atto di rinuncia al precetto il giorno successivo alla notifica dell'atto di citazione del presente giudizio, e cioè in data 16.11.2021, sicché concludeva “affinché l'On.le Tribunale adito voglia dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite”. 1.2 Con le note scritte depositate per l'udienza del 6.04.2022, l'opponente dichiarava di prendere atto della rinuncia al precetto resa dall'opposto e, tuttavia, insisteva nel domandare la condanna al pagamento delle spese giudiziali.
1.3 Il giudizio veniva istruito in via documentale e trattenuto in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni celebratasi in data 1.10.2025, concedendo alle parti termini per comparse conclusionali e di replica.
2. Tanto premesso in fatto, si ritiene che non sussista un interesse delle parti a una pronuncia sulla questione controversa, in ragione della operata rinunzia all'atto di precetto notificata in data 16.11.2021 alla parte opponente. Come è noto, la rinuncia al precetto consiste in un negozio abdicativo unilaterale che non richiede, neppure in pendenza di opposizione agli atti esecutivi, l'accettazione della controparte. Peraltro, una volta che l'intimazione del precetto ha motivato la presentazione di un'opposizione, non è preclusa alla parte opponente l'iscrizione della causa a ruolo o la prosecuzione della stessa al solo fine di ottenere le spese del giudizio (Tribunale Nola sez. II, 31/05/2018, n.556). Infatti, secondo un consolidato orientamento, la rinuncia all'atto di precetto, contro il quale sia stata già proposta opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, che può essere pronunciata anche d'ufficio ove sia sopravvenuta una situazione riconosciuta in sé da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. per tutte Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950). A tal riguardo si osserva, innanzitutto, che la declaratoria di cessata materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 6909/2009). In proposito, la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, nel 2000 ha dato una definizione dell'istituto, affermando che «La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale» (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 1048/2000). Con riguardo alle spese di lite, attesa la cessazione della materia del contendere, spetterebbe a questo Tribunale statuirne valutando la cd. soccombenza virtuale (cfr. Cass. 27979/2022). Tuttavia, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese giudiziali ai sensi dell'art 92 c.p.c., in applicazione del principio di lealtà di cui all'art.88 c.p.c., che può essere comunque valorizzato nella regolamentazione delle spese (ex multis, Cassazione civile sez. III, 16/11/2011, n.23997, “Ai fini dell'adozione del provvedimento sulle spese di lite, il giudice può tener conto anche del comportamento preprocessuale delle parti, ossia della condotta che ognuna di esse, alla stregua dei canoni previsti dall'art. 1175 c.c., deve tenere in presenza di elementi certi ed idonei nella fase in cui è ancora possibile evitare la controversia”). Nella specie, il contegno processuale osservato dalle parti deve, tuttavia, essere oggetto di apprezzamento. In particolare, la parte precettante ha sollecitamente rinunziato all'atto di precetto ivi opposto in data 16.11.2021, data immediatamente seguente alla ricezione della notifica dell'atto di citazione introduttivo – in data 15.11.2021 - della presente causa, sì evitando, a tutta evidenza, un inutile aggravio delle attività processuali. Può, infatti, venire positivamente valutata la buona fede osservata dalla parte opposta, essendo la stessa criterio che impone, in ogni caso, alle parti processuali di modellare il loro comportamento alle regole di lealtà, onestà e correttezza, così da determinare un corretto svolgimento del giudizio. Inoltre, il riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali di per sé non incide sul diritto all'effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesistono con altre regole, miranti all'effettività della tutela), rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito disporre la compensazione delle spese di lite laddove ne ravvisi le ragioni. In conclusione, si ritengono sussistenti validi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della condotta processuale osservata dalla parte intimante, la quale ha agito tempestivamente per rimuovere gli effetti dell'atto di precetto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2- Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Salerno, lì 27.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 9169 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art 615 comma I c.p.c.”, vertente TRA
C.F. in persona del Sindaco quale legale Parte_1 P.IVA_1 to e d ù di appositi atti autorizzanti e della procura in atti - dall'Avv. Marcello G. Feola, unitamente al quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via G.V. Quaranta n. 5; Opponente E
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 bia ale elettivamente domicilia in Campagna (SA) alla via Goffredo Mameli n.31; Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione in opposizione spiegato ai sensi dell'art. 615 comma I c.p.c., parte attorea contestava l'atto di precetto del 27.10.2021 intimante il pagamento di complessivi € 45.579,52., notificatogli unitamente al titolo esecutivo costituito da ordinanza del 28.05.2021 (repert. 2834 dell'8.6.2021, RG n. 3809/2016), resa dall'Intestato Tribunale in esito a ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e munita di formula esecutiva il 4.08.2021. Quale unico motivo di doglianza, invocava la nullità dell'atto di precetto opposto in quanto notificato in evidente violazione del disposto di cui all'art. 14 comma 1 D.L. 669/1996 e, dunque, non ancora elasso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Domandava, pertanto, all'adito Tribunale di “1) dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 27.10.2021 con il quale il sig. ha Controparte_1 intimato all'esponente il pagamento della somma di € 45. ria Parte_1 delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione”. 1.1 Con propria memoria, si costituiva l'opposto che rappresentava di aver notificato alla controparte atto di rinuncia al precetto il giorno successivo alla notifica dell'atto di citazione del presente giudizio, e cioè in data 16.11.2021, sicché concludeva “affinché l'On.le Tribunale adito voglia dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite”. 1.2 Con le note scritte depositate per l'udienza del 6.04.2022, l'opponente dichiarava di prendere atto della rinuncia al precetto resa dall'opposto e, tuttavia, insisteva nel domandare la condanna al pagamento delle spese giudiziali.
1.3 Il giudizio veniva istruito in via documentale e trattenuto in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni celebratasi in data 1.10.2025, concedendo alle parti termini per comparse conclusionali e di replica.
2. Tanto premesso in fatto, si ritiene che non sussista un interesse delle parti a una pronuncia sulla questione controversa, in ragione della operata rinunzia all'atto di precetto notificata in data 16.11.2021 alla parte opponente. Come è noto, la rinuncia al precetto consiste in un negozio abdicativo unilaterale che non richiede, neppure in pendenza di opposizione agli atti esecutivi, l'accettazione della controparte. Peraltro, una volta che l'intimazione del precetto ha motivato la presentazione di un'opposizione, non è preclusa alla parte opponente l'iscrizione della causa a ruolo o la prosecuzione della stessa al solo fine di ottenere le spese del giudizio (Tribunale Nola sez. II, 31/05/2018, n.556). Infatti, secondo un consolidato orientamento, la rinuncia all'atto di precetto, contro il quale sia stata già proposta opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, che può essere pronunciata anche d'ufficio ove sia sopravvenuta una situazione riconosciuta in sé da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. per tutte Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950). A tal riguardo si osserva, innanzitutto, che la declaratoria di cessata materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 6909/2009). In proposito, la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, nel 2000 ha dato una definizione dell'istituto, affermando che «La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale» (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 1048/2000). Con riguardo alle spese di lite, attesa la cessazione della materia del contendere, spetterebbe a questo Tribunale statuirne valutando la cd. soccombenza virtuale (cfr. Cass. 27979/2022). Tuttavia, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese giudiziali ai sensi dell'art 92 c.p.c., in applicazione del principio di lealtà di cui all'art.88 c.p.c., che può essere comunque valorizzato nella regolamentazione delle spese (ex multis, Cassazione civile sez. III, 16/11/2011, n.23997, “Ai fini dell'adozione del provvedimento sulle spese di lite, il giudice può tener conto anche del comportamento preprocessuale delle parti, ossia della condotta che ognuna di esse, alla stregua dei canoni previsti dall'art. 1175 c.c., deve tenere in presenza di elementi certi ed idonei nella fase in cui è ancora possibile evitare la controversia”). Nella specie, il contegno processuale osservato dalle parti deve, tuttavia, essere oggetto di apprezzamento. In particolare, la parte precettante ha sollecitamente rinunziato all'atto di precetto ivi opposto in data 16.11.2021, data immediatamente seguente alla ricezione della notifica dell'atto di citazione introduttivo – in data 15.11.2021 - della presente causa, sì evitando, a tutta evidenza, un inutile aggravio delle attività processuali. Può, infatti, venire positivamente valutata la buona fede osservata dalla parte opposta, essendo la stessa criterio che impone, in ogni caso, alle parti processuali di modellare il loro comportamento alle regole di lealtà, onestà e correttezza, così da determinare un corretto svolgimento del giudizio. Inoltre, il riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali di per sé non incide sul diritto all'effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesistono con altre regole, miranti all'effettività della tutela), rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito disporre la compensazione delle spese di lite laddove ne ravvisi le ragioni. In conclusione, si ritengono sussistenti validi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della condotta processuale osservata dalla parte intimante, la quale ha agito tempestivamente per rimuovere gli effetti dell'atto di precetto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2- Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Salerno, lì 27.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Pecoraro