CA
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/12/2025, n. 6816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6816 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. 2293/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
EP DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
EP US INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2293 dell'anno 2025, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Lauro e dall'avv. Viviana Parte_1 C.F._1
Paturzo.
CP_1
e
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1 difeso dall'avv. Emilia Dubbioso.
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 3018/2024 emessa dal Tribunale di Torre annunziata, pubblicata il 24.11.2024, in tema di risarcimento danni cagionati da cosa in custodia”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 26.11.2025 dalla difesa dell'appellante il 13.10.2025 e il 17.10.2025 dalla difesa dell'appellato, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 10 Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 21.5.2025, ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questa Corte, il , proponendo appello avverso la sentenza n. 3018/2024 emessa dal Controparte_2
Tribunale di Torre annunziata, pubblicata il 24.11.2024.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, il Parte_1 [...]
, al fine di sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni (biologico, morale e patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute, quantificati complessivamente in euro 11.354,36 o in altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) che aveva prospettato di avere patito in conseguenza di un sinistro avvenuto in data 13.9.2020, alle ore 22.40 circa, allorquando, mentre percorreva a piedi via Raffaele SC (in ) con direzione Via Luigi Avellino, era CP_2 caduta all'altezza del civico n.2 di tale ultima via, a causa di una sconnessione della pavimentazione stradale, non visibile e non prevedibile, né tantomeno segnalata, riportando lesioni (frattura sovramalleolare del perone a sinistra e trauma contusivo alla caviglia destra, con postumi permanenti nella misura del 6%, ITT per 30 gg, ITP al
75% per 30 gg., ITP al 50% per altri 30 giorni e al 25% per ulteriori 30 gg.).
Costituitosi in giudizio, il aveva eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di Controparte_2 citazione (lamentando la genericità dei fatti descritti e delle asserite conseguenze dannose) e il proprio difetto di legittimazione passiva, e aveva comunque contestato la fondatezza dell'avversa domanda, sia in relazione all'an
(sotto il profilo della effettiva sussistenza del fatto storico e, comunque, della riconducibilità dell'evento alla responsabilità della stessa danneggiata) che al quantum debeatur.
Istruita la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale ammessa, il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 3018/2024 impugnata in questa sede, ha rigettato la domanda formulata dall'attrice, compensando le spese di lite per metà e condannando , per il resto, al pagamento, in favore dell'Ente convenuto, Parte_1 di €.1.270,00 per competenze professionali (oltre accessori come per legge).
In particolare il giudice di prime cure ha ricondotto il caso di specie nell'ambito di applicazione della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, rilevata l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dal , ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dalla Controparte_2 parte attrice, ritenendo che, alla luce dell'istruttoria svolta, non potesse ritenersi raggiunta la prova sufficiente della dinamica del sinistro dedotta nell'atto introduttivo del giudizio, ossia che la caduta fosse stata causata “a causa di una sconnessione stradale” nei luoghi descritti in citazione.
Ha poi aggiunto che, a prescindere da tale valutazione, in ogni caso l'attrice avrebbe dovuto adottare le cautele necessarie nel percorrere la detta strada e che, in considerazione delle circostanze di tempo e luogo emerse dall'istruttoria (essendole noti, peraltro, i luoghi di causa, abitando a poca distanza dal luogo dell'asserita caduta),
pagina 2 di 10 il comportando non diligente della fosse stato comunque tale da rappresentare esso stesso un "caso Parte_1 fortuito" (tale, cioè, da escludere la responsabilità dell'ente convenuto, quale custode della strada, come tale tenuto a manutenerla).
In sintesi il Tribunale ha rigettato la domanda attorea ritenendo non sufficientemente dimostrato proprio il fatto storico così come descritto in citazione, reputando comunque, ad abundantiam, che, anche ove fosse stata ritenuta dimostrata la dinamica del sinistro riportata dall'attrice, il comportamento imprudente di quest'ultima avrebbe comunque escluso la responsabilità del , essendo idoneo ad interrompere il Controparte_2 nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 3018/2024 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sulla base dei Parte_1 due seguenti motivi.
1) ERRATA INTERPRETAZIONE DEL COMPENDIO PROBATORIO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 116 E 246
C.P.C. – VIZIO MOTIVAZIONALE.
Con il primo motivo l'appellante ha sostenuto che il primo giudice non avesse fatto buon governo delle risultanze istruttorie, fraintendendo l'oggettivo contenuto delle prove testimoniali ed errando sia nel negare la coerenza delle dichiarazioni di cui si componeva ciascuna deposizione, sia la concordanza delle tre testimonianze in rapporto fra loro.
Riportati, nell'atto di appello, i passaggi, ritenuti decisivi, delle dichiarazioni rese dai tre testimoni assunti,
ha dedotto che tali dichiarazioni fossero risultate tutte palesemente concordanti, rimandando, in Parte_1 modo più o meno dettagliato, ad una buca piccola e profonda ubicata nell'asfalto di Via Luigi Avellino e, precisamente, nell'asfalto che ricopre un chiusino.
2) DELLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2051, 2043 E 1227 C.C. – VIOLAZIONE DELL'ART. 2727 C.C.
L'appellante ha, inoltre, criticato la sentenza impugnata anche nella parte in cui il Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto che la caduta fosse stata causata, in via esclusiva, dal suo (dell'attrice/appellante, si intende) comportamento incauto, liberando così l'Ente convenuto da qualsivoglia responsabilità.
Secondo il tribunale sarebbe pervenuto a tale soluzione configurando erroneamente la Parte_1 fattispecie del “caso fortuito autonomo”, attraverso una serie di argomentazioni errate ed ancorate ad approdi giurisprudenziali ampiamente superati.
E sulla base di tali argomentazioni, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In accoglimento del presente gravame, previa ammissione della consulenza d'uffico e della messa a confornto dei testi, se ritenute necessarie, riformarsi la sentenza n.
3018/2024 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, dichiarandosi la fondatezza del diritto risarcitorio azionato dall'attrice in primo grado, stante la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero Controparte_2 dell'art. 2043 c.c.; 2) condannarsi, in conseguenza, previa disposizione di una consulenza medica d'ufficio, il , in Controparte_2
pagina 3 di 10 persona del sindaco in carica, al ristoro integrale del danno personale patito dall'appellante, ovvero nella misura ritenuta di giustizia;
oltri interessi maturati e maturandi e rivalutazione;
3) Condannarsi il , in persona del Sindaco in carica, alla Controparte_2 refusione delle spese di lite e compensi relativi al doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge con attribuzione agli antescritti procuratori che si dichiarano antistatari. Si offrono in comunicazione: Atto di citazione in appello, con procura in calce ed attestazioni di notificazione;
2) copia autentica della sentenza impugnata;
3) produzione di parte primo grado. In via istruttoria, si chiede disporsi ex art.
254 c.p.c., il confronto tra i tesimoni escussi in primo grado in ordine alle fotografie depositate dalla parte attrice sub 2), 25), 26) e 27) della produzione di parte;
nonché valutarsi la necessità o l'opportunità della consulenza medica d'ufficio”.
Iscritta la causa al n. 2293/2025 R.G., si è costituito in giudizio, con comparsa depositata telematicamente il
9.9.2025, il , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “A) rigettare l'appello nel merito, perché completamente infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il contenuto della sentenza impugnata nella sua totalità; B) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, accertare, in ogni caso, il dedotto grado di corresponsabilità della c.p. ex art. 1227 c.c., in relazione all'evento denunziato e contenere il risarcimento nei limiti dell'effettivo danno accertato e provato, computati tutti gli apporti, con ogni conseguente statuizione in ordine alla liquidazione delle somme a titolo di risarcimento danni e di spese di lite. C) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.”.
Con ordinanza depositata in data 1.10.2025 è stata fissata, ai sensi degli artt. 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza del
16.12.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (per l'udienza cartolare del 16.12.2025) dalla difesa di tutte le parti costituite (nello specifico il 12.12.2025 dalla difesa dell'appellato e il 15.12.2025 dalla difesa dell'appellante), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del 16.12.2025, rimettendola al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, per le ragioni di seguito Parte_1 esposte.
****
Vanno innanzitutto precisati i principi enucleati dalla Suprema Corte in tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., quale fattispecie alla quale ha fatto riferimento anche il Tribunale nel qualificare la domanda attorea (qualificazione che non è stata oggetto di gravame, con conseguente formazione del giudicato interno, sul punto, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., almeno secondo una pagina 4 di 10 condivisibile impostazione di una parte della giurisprudenza di legittimità. Cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
28/12/2023, n. 36272; Sez. III, Ord., 21/07/2025, n. 20538; Sez. III, Ord., 17/12/2024, n. 32932).
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, che devono essere provati dal danneggiato.
In particolare, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (cfr. Cass. civ., Sez. III, 06/05/2025, n. 11857; Sez. III, Ord., 09/01/2024, n. 845; Sez. III, Ord., 22/03/2024,
n. 7863; Sez. VI - 3, Ord., 13/04/2022, n. 11932; Sez. VI - 3, Ord., 01/02/2022, n. 3046) e, quindi, l'esatta dinamica
(con specifico riferimento all'efficacia causale rispetto alla condotta del danneggiato stesso), e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannoso l'utilizzo del bene (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 10/11/2021, n. 33211; Sez. VI – 3, Ord., 17/01/2018, n. 1064 cit.; Sez. VI – 3, Ord., 11/05/2017, n. 11526; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 20/09/2022, n. 27445).
E il detto nesso di derivazione causale non può considerarsi dimostrato solo per effetto della mera coincidenza rappresentata dal fatto che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, occorrendo la dimostrazione che l'evento di danno sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/05/2024, n. 12663).
Incombe, invece, sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, da intendersi quale fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il caso fortuito può essere rappresentato da un fatto naturale o del terzo o, come detto, anche dalla condotta del danneggiato.
In tale ultimo caso è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. pagina 5 di 10 Il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/08/2024, n. 22764).
Dunque la condotta del danneggiato può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, fermo restando, però, che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/12/2024, n. 32544 e i richiami giurisprudenziali ivi contenuti;
cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21073; Sez. III, Ord., 09/07/2024, n. 18808).
In altri termini, riguardo alla condotta del danneggiato, non è richiesto che essa sia autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, ma è sufficiente che sia "oggettivamente colposa", dovendo la colpa intendersi come oggettiva inosservanza di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/07/2025, n. 21464 e Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/05/2025, n. 13993 nonché i riferimenti giurisprudenziali ivi operati).
Ciò premesso, il Tribunale di Torre Annunziata ha – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante nell'ambito del primo motivo di gravame - correttamente ritenuto, sulla base della valutazione complessiva di tutte le risultanze istruttorie, motivando adeguatamente il proprio convincimento (indicandone le ragioni;
cfr., tra le altre,
Cass. civ., Sez. II, Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298; Sez. II, 27/09/2023, n. 27432; Sez. II, Ord., 19/04/2023, n.
10506), che non fosse stato, innanzitutto, sufficientemente dimostrato il fatto storico come allegato nell'atto introduttivo del giudizio, ossia che la caduta fosse stata causata “a causa di una sconnessione stradale” nei luoghi descritti in citazione (in sostanza, la dinamica del lamentato sinistro).
In particolare il Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto, in modo condivisibile, che tale prova non fosse stata raggiunta sulla base delle dichiarazioni dei tre testimoni escussi (cfr. tali testimonianze, rese all'udienza del
9.1.2024, il cui verbale è esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado).
Il giudice di prime cure ha, invero, innanzitutto evidenziato, in modo condivisibile, quanto alla deposizione di
(cognato dell'attrice), la singolare circostanza (ciò rilevando ai fini della minore attendibilità del Testimone_1 teste) che, nonostante avesse dichiarato che la strada non fosse illuminata (“mia cognata che era davanti a me con suo marito è caduta a terra inciampando in una buca. In quel momento non c'era molta luce, perché vi è un solo lampione sul lato della strada che, peraltro in quella occasione, era spento”), avesse tuttavia espressamente pagina 6 di 10 riferito di aver visto la cognata mettere il piede nella buca (“L'ho vista mettere il piede nella buca che stava là a terra”).
Il Tribunale ha, poi, giustamente rilevato, dovendo valutare rigorosamente se dalle dichiarazioni del teste potesse evincersi una ragionevole e convincente dimostrazione dell'evento così descritto da , che, Parte_1 esibita al teste la foto depositata dalla stessa parte attrice in allegato all'atto di citazione, raffigurante il luogo della caduta ritratto di giorno, il teste non fosse stato in grado di riconoscerla (“Non riesco a vedere il punto della caduta. Mi sembra fosse più vicino al cancello che non si vede nella foto”).
Il giudice di prime cure, poi, nel valutare la deposizione della teste (sorella dell'attrice), Testimone_2 dopo aver rilevato che la stessa avesse espressamente dichiarato di non avere visto esattamente come la sorella fosse caduta (perché era buio), ha evidenziato correttamente che, esibita la detta foto depositata dalla stessa parte attrice in allegato all'atto di citazione, ritraente il luogo della caduta di giorno, la testimone non fosse stata in grado di riconoscerla (specificamente non è stata in grado di individuare precisamente il punto della caduta.
“Riconosco la zona, ma il punto esatto in cui è avvenuta la caduta non si vede nella foto;
non si vede il tombino. Mi ricordo che era vicino a un cancello di ferro di accesso a una casa privata”).
Inoltre il Tribunale di Torre Annunziata, quanto al terzo teste ( , amico di ), dopo Testimone_3 Parte_1 aver rilevato che anche quest'ultimo (come la teste precedente) non avesse visto le modalità della caduta (“Non ho visto la signora cadere, ma sono andato a soccorrerla dopo”), e che avesse riferito che l'attrice si trovasse vicino ad un buco piccolo ma profondo (“La signora si trovava vicino a un buco che era piccolo ma profondo”.) – facendo così riferimento ad una anomalia del manto stradale diversa dal “tombino ricoperto”, indicato invece dai precedenti testi – ha valorizzato, anche in questo caso in modo condivisibile, la circostanza che, esibita la detta foto depositata dalla stessa parte attrice in allegato all'atto di citazione, ritraente il luogo della caduta di giorno, il teste non fosse stato in grado di riconoscere il punto della caduta (“Riconosco la zona ma non il punto della caduta. Ricordo fosse vicino a un cancello”).
Il giudice di prime cure ha, poi, anche rilevato, correttamente, che il teste non avesse Testimone_3 riconosciuto nemmeno (“Non vedo il buco piccolino e profondo in cui è caduta la signora.”), nelle ulteriori foto prodotte dalla parte attrice (doc. nn. 25-26-27 allegate alla memoria ex art 183, co. VI, n.2, c.p.c.) il luogo della caduta, luogo invece riconosciuto (facendo riferimento al “tombino coperto”) dagli altri testi in relazione alle dette ulteriori fotografie (allegate alla suddetta memoria istruttoria) ad essi esibite.
Peraltro, alla luce del lacunoso quadro probatorio (così come evidenziato dal giudice di prime cure) emergente complessivamente dalle dette dichiarazioni di tutti i testi escussi (dunque non limitato, quanto alle caratteristiche dell'anomalia del tratto stradale in questione, alla discrasia tra le dichiarazioni dei primi due rispetto a quelle del terzo), non è neanche opportuno e utile, ai fini di causa, il confronto, richiesto (e non ammesso) dalla parte attrice pagina 7 di 10 sin dal primo grado (istanza reiterata in appello), ai sensi dell'art. 254 c.p.c. “dei testi in ordine alle fotografie ritualmente acquisite al processo di primo grado”.
Va detto, sul punto, che la valutazione di eventuale confronto dei testimoni (art. 254 c.p.c.), implica, invero, un giudizio di opportunità (compresa quella di non ritardare ulteriormente la decisione della causa) ed utilità e, dunque, implica l'esercizio, da parte del giudice di merito, di un potere discrezionale (non sindacabile in sede di legittimità; cfr. Cass. civ., 03/04/2009, n. 8117; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, 28/12/2022, n. 37947; Sez. III,
08/01/2020, n. 123; Sez. II, 12/03/2018, n. 5939; Sez. III, 22/06/2009, n. 14538; 12/06/1981, n. 3816).
E non è superfluo rilevare che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez.
VI – 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche
Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298).
In particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547).
Così come è opportuno precisare che la mancanza di prove sufficienti circa gli elementi costitutivi della domanda ricade sull'attore (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21072), nel senso che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/02/2010, n. 3468).
****
L'infondatezza del primo motivo di gravame (concernente proprio la valutazione, da parte del primo giudice, relativa alla mancanza di una prova sufficiente del fatto storico, ossia che la caduta fosse stata causata “a causa di una sconnessione stradale” nei luoghi descritti in citazione), assorbe logicamente la valutazione del secondo, in quanto concernente la motivazione del Tribunale di Torre Annunziata resa soltanto ad abundantiam (ossia laddove fosse stata ritenuta dimostrata la dinamica del sinistro riportata dall'attrice), riguardante la reputata esclusione, comunque, della responsabilità del . Controparte_2
Il che comporta anche la correttezza della decisione del primo giudice di non ammettere la ctu medico – legale chiesta dalla parte attrice (e reiterata in questa sede). pagina 8 di 10 Sul punto va detto, invero, che:
a) la consulenza tecnica di ufficio ha soltanto la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere;
ragion per cui tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste - non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
25/07/2023, n. 22397);
b) in altri termini, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, Ord.,
08/07/2025, n. 18541), ossia al fine di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. I, Ord., 08/05/2025, n. 12142);
c) essa, inoltre, è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale può disporre la nomina di un ausiliario giudiziario a sua discrezione, motivando anche implicitamente tale diniego nel contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/07/2025, n.
21818; Sez. VI - 1, Ord., 13/01/2020, n. 326).
****
Al rigetto dell'appello proposto da segue la condanna della stessa al pagamento delle spese del Parte_1 secondo grado di giudizio in favore del appellato, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c. CP_2
In particolare, i compensi spettanti all'appellato vittorioso, vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore dell'appellato stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), applicando per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez.
III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206), i valori minimi (ossia quelli medi ridotti del 50%), considerando l'attività difensiva complessivamente espletata e le questioni trattate, in relazione allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, tenuto conto del valore
(indeterminabile, ai sensi dell'art. 5, co.6, del detto decreto) della causa (in base al criterio del "disputatum", tenendo conto della domanda, sul punto, dell'appellante: “…condannarsi, in conseguenza, previa disposizione di una pagina 9 di 10 consulenza medica d'ufficio, il , in persona del sindaco in carica, al ristoro integrale del danno personale patito Controparte_2 dall'appellante, ovvero nella misura ritenuta di giustizia..”).
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2293/2025 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3018/2024 emessa dal Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata, pubblicata il 24.11.2024.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore del , in persona Parte_1 Controparte_2 del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 3.473,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 23.12.2025
Il Presidente
EP De IO
Il Consigliere est.
EP US FA
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
EP DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
EP US INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2293 dell'anno 2025, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Lauro e dall'avv. Viviana Parte_1 C.F._1
Paturzo.
CP_1
e
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1 difeso dall'avv. Emilia Dubbioso.
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 3018/2024 emessa dal Tribunale di Torre annunziata, pubblicata il 24.11.2024, in tema di risarcimento danni cagionati da cosa in custodia”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 26.11.2025 dalla difesa dell'appellante il 13.10.2025 e il 17.10.2025 dalla difesa dell'appellato, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 10 Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 21.5.2025, ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questa Corte, il , proponendo appello avverso la sentenza n. 3018/2024 emessa dal Controparte_2
Tribunale di Torre annunziata, pubblicata il 24.11.2024.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, il Parte_1 [...]
, al fine di sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni (biologico, morale e patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute, quantificati complessivamente in euro 11.354,36 o in altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) che aveva prospettato di avere patito in conseguenza di un sinistro avvenuto in data 13.9.2020, alle ore 22.40 circa, allorquando, mentre percorreva a piedi via Raffaele SC (in ) con direzione Via Luigi Avellino, era CP_2 caduta all'altezza del civico n.2 di tale ultima via, a causa di una sconnessione della pavimentazione stradale, non visibile e non prevedibile, né tantomeno segnalata, riportando lesioni (frattura sovramalleolare del perone a sinistra e trauma contusivo alla caviglia destra, con postumi permanenti nella misura del 6%, ITT per 30 gg, ITP al
75% per 30 gg., ITP al 50% per altri 30 giorni e al 25% per ulteriori 30 gg.).
Costituitosi in giudizio, il aveva eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di Controparte_2 citazione (lamentando la genericità dei fatti descritti e delle asserite conseguenze dannose) e il proprio difetto di legittimazione passiva, e aveva comunque contestato la fondatezza dell'avversa domanda, sia in relazione all'an
(sotto il profilo della effettiva sussistenza del fatto storico e, comunque, della riconducibilità dell'evento alla responsabilità della stessa danneggiata) che al quantum debeatur.
Istruita la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale ammessa, il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 3018/2024 impugnata in questa sede, ha rigettato la domanda formulata dall'attrice, compensando le spese di lite per metà e condannando , per il resto, al pagamento, in favore dell'Ente convenuto, Parte_1 di €.1.270,00 per competenze professionali (oltre accessori come per legge).
In particolare il giudice di prime cure ha ricondotto il caso di specie nell'ambito di applicazione della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, rilevata l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dal , ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dalla Controparte_2 parte attrice, ritenendo che, alla luce dell'istruttoria svolta, non potesse ritenersi raggiunta la prova sufficiente della dinamica del sinistro dedotta nell'atto introduttivo del giudizio, ossia che la caduta fosse stata causata “a causa di una sconnessione stradale” nei luoghi descritti in citazione.
Ha poi aggiunto che, a prescindere da tale valutazione, in ogni caso l'attrice avrebbe dovuto adottare le cautele necessarie nel percorrere la detta strada e che, in considerazione delle circostanze di tempo e luogo emerse dall'istruttoria (essendole noti, peraltro, i luoghi di causa, abitando a poca distanza dal luogo dell'asserita caduta),
pagina 2 di 10 il comportando non diligente della fosse stato comunque tale da rappresentare esso stesso un "caso Parte_1 fortuito" (tale, cioè, da escludere la responsabilità dell'ente convenuto, quale custode della strada, come tale tenuto a manutenerla).
In sintesi il Tribunale ha rigettato la domanda attorea ritenendo non sufficientemente dimostrato proprio il fatto storico così come descritto in citazione, reputando comunque, ad abundantiam, che, anche ove fosse stata ritenuta dimostrata la dinamica del sinistro riportata dall'attrice, il comportamento imprudente di quest'ultima avrebbe comunque escluso la responsabilità del , essendo idoneo ad interrompere il Controparte_2 nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 3018/2024 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sulla base dei Parte_1 due seguenti motivi.
1) ERRATA INTERPRETAZIONE DEL COMPENDIO PROBATORIO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 116 E 246
C.P.C. – VIZIO MOTIVAZIONALE.
Con il primo motivo l'appellante ha sostenuto che il primo giudice non avesse fatto buon governo delle risultanze istruttorie, fraintendendo l'oggettivo contenuto delle prove testimoniali ed errando sia nel negare la coerenza delle dichiarazioni di cui si componeva ciascuna deposizione, sia la concordanza delle tre testimonianze in rapporto fra loro.
Riportati, nell'atto di appello, i passaggi, ritenuti decisivi, delle dichiarazioni rese dai tre testimoni assunti,
ha dedotto che tali dichiarazioni fossero risultate tutte palesemente concordanti, rimandando, in Parte_1 modo più o meno dettagliato, ad una buca piccola e profonda ubicata nell'asfalto di Via Luigi Avellino e, precisamente, nell'asfalto che ricopre un chiusino.
2) DELLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2051, 2043 E 1227 C.C. – VIOLAZIONE DELL'ART. 2727 C.C.
L'appellante ha, inoltre, criticato la sentenza impugnata anche nella parte in cui il Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto che la caduta fosse stata causata, in via esclusiva, dal suo (dell'attrice/appellante, si intende) comportamento incauto, liberando così l'Ente convenuto da qualsivoglia responsabilità.
Secondo il tribunale sarebbe pervenuto a tale soluzione configurando erroneamente la Parte_1 fattispecie del “caso fortuito autonomo”, attraverso una serie di argomentazioni errate ed ancorate ad approdi giurisprudenziali ampiamente superati.
E sulla base di tali argomentazioni, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In accoglimento del presente gravame, previa ammissione della consulenza d'uffico e della messa a confornto dei testi, se ritenute necessarie, riformarsi la sentenza n.
3018/2024 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, dichiarandosi la fondatezza del diritto risarcitorio azionato dall'attrice in primo grado, stante la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero Controparte_2 dell'art. 2043 c.c.; 2) condannarsi, in conseguenza, previa disposizione di una consulenza medica d'ufficio, il , in Controparte_2
pagina 3 di 10 persona del sindaco in carica, al ristoro integrale del danno personale patito dall'appellante, ovvero nella misura ritenuta di giustizia;
oltri interessi maturati e maturandi e rivalutazione;
3) Condannarsi il , in persona del Sindaco in carica, alla Controparte_2 refusione delle spese di lite e compensi relativi al doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge con attribuzione agli antescritti procuratori che si dichiarano antistatari. Si offrono in comunicazione: Atto di citazione in appello, con procura in calce ed attestazioni di notificazione;
2) copia autentica della sentenza impugnata;
3) produzione di parte primo grado. In via istruttoria, si chiede disporsi ex art.
254 c.p.c., il confronto tra i tesimoni escussi in primo grado in ordine alle fotografie depositate dalla parte attrice sub 2), 25), 26) e 27) della produzione di parte;
nonché valutarsi la necessità o l'opportunità della consulenza medica d'ufficio”.
Iscritta la causa al n. 2293/2025 R.G., si è costituito in giudizio, con comparsa depositata telematicamente il
9.9.2025, il , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “A) rigettare l'appello nel merito, perché completamente infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il contenuto della sentenza impugnata nella sua totalità; B) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, accertare, in ogni caso, il dedotto grado di corresponsabilità della c.p. ex art. 1227 c.c., in relazione all'evento denunziato e contenere il risarcimento nei limiti dell'effettivo danno accertato e provato, computati tutti gli apporti, con ogni conseguente statuizione in ordine alla liquidazione delle somme a titolo di risarcimento danni e di spese di lite. C) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.”.
Con ordinanza depositata in data 1.10.2025 è stata fissata, ai sensi degli artt. 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza del
16.12.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (per l'udienza cartolare del 16.12.2025) dalla difesa di tutte le parti costituite (nello specifico il 12.12.2025 dalla difesa dell'appellato e il 15.12.2025 dalla difesa dell'appellante), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del 16.12.2025, rimettendola al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, per le ragioni di seguito Parte_1 esposte.
****
Vanno innanzitutto precisati i principi enucleati dalla Suprema Corte in tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., quale fattispecie alla quale ha fatto riferimento anche il Tribunale nel qualificare la domanda attorea (qualificazione che non è stata oggetto di gravame, con conseguente formazione del giudicato interno, sul punto, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., almeno secondo una pagina 4 di 10 condivisibile impostazione di una parte della giurisprudenza di legittimità. Cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
28/12/2023, n. 36272; Sez. III, Ord., 21/07/2025, n. 20538; Sez. III, Ord., 17/12/2024, n. 32932).
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, che devono essere provati dal danneggiato.
In particolare, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (cfr. Cass. civ., Sez. III, 06/05/2025, n. 11857; Sez. III, Ord., 09/01/2024, n. 845; Sez. III, Ord., 22/03/2024,
n. 7863; Sez. VI - 3, Ord., 13/04/2022, n. 11932; Sez. VI - 3, Ord., 01/02/2022, n. 3046) e, quindi, l'esatta dinamica
(con specifico riferimento all'efficacia causale rispetto alla condotta del danneggiato stesso), e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannoso l'utilizzo del bene (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 10/11/2021, n. 33211; Sez. VI – 3, Ord., 17/01/2018, n. 1064 cit.; Sez. VI – 3, Ord., 11/05/2017, n. 11526; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 20/09/2022, n. 27445).
E il detto nesso di derivazione causale non può considerarsi dimostrato solo per effetto della mera coincidenza rappresentata dal fatto che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, occorrendo la dimostrazione che l'evento di danno sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/05/2024, n. 12663).
Incombe, invece, sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, da intendersi quale fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il caso fortuito può essere rappresentato da un fatto naturale o del terzo o, come detto, anche dalla condotta del danneggiato.
In tale ultimo caso è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. pagina 5 di 10 Il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/08/2024, n. 22764).
Dunque la condotta del danneggiato può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, fermo restando, però, che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/12/2024, n. 32544 e i richiami giurisprudenziali ivi contenuti;
cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21073; Sez. III, Ord., 09/07/2024, n. 18808).
In altri termini, riguardo alla condotta del danneggiato, non è richiesto che essa sia autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, ma è sufficiente che sia "oggettivamente colposa", dovendo la colpa intendersi come oggettiva inosservanza di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/07/2025, n. 21464 e Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/05/2025, n. 13993 nonché i riferimenti giurisprudenziali ivi operati).
Ciò premesso, il Tribunale di Torre Annunziata ha – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante nell'ambito del primo motivo di gravame - correttamente ritenuto, sulla base della valutazione complessiva di tutte le risultanze istruttorie, motivando adeguatamente il proprio convincimento (indicandone le ragioni;
cfr., tra le altre,
Cass. civ., Sez. II, Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298; Sez. II, 27/09/2023, n. 27432; Sez. II, Ord., 19/04/2023, n.
10506), che non fosse stato, innanzitutto, sufficientemente dimostrato il fatto storico come allegato nell'atto introduttivo del giudizio, ossia che la caduta fosse stata causata “a causa di una sconnessione stradale” nei luoghi descritti in citazione (in sostanza, la dinamica del lamentato sinistro).
In particolare il Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto, in modo condivisibile, che tale prova non fosse stata raggiunta sulla base delle dichiarazioni dei tre testimoni escussi (cfr. tali testimonianze, rese all'udienza del
9.1.2024, il cui verbale è esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado).
Il giudice di prime cure ha, invero, innanzitutto evidenziato, in modo condivisibile, quanto alla deposizione di
(cognato dell'attrice), la singolare circostanza (ciò rilevando ai fini della minore attendibilità del Testimone_1 teste) che, nonostante avesse dichiarato che la strada non fosse illuminata (“mia cognata che era davanti a me con suo marito è caduta a terra inciampando in una buca. In quel momento non c'era molta luce, perché vi è un solo lampione sul lato della strada che, peraltro in quella occasione, era spento”), avesse tuttavia espressamente pagina 6 di 10 riferito di aver visto la cognata mettere il piede nella buca (“L'ho vista mettere il piede nella buca che stava là a terra”).
Il Tribunale ha, poi, giustamente rilevato, dovendo valutare rigorosamente se dalle dichiarazioni del teste potesse evincersi una ragionevole e convincente dimostrazione dell'evento così descritto da , che, Parte_1 esibita al teste la foto depositata dalla stessa parte attrice in allegato all'atto di citazione, raffigurante il luogo della caduta ritratto di giorno, il teste non fosse stato in grado di riconoscerla (“Non riesco a vedere il punto della caduta. Mi sembra fosse più vicino al cancello che non si vede nella foto”).
Il giudice di prime cure, poi, nel valutare la deposizione della teste (sorella dell'attrice), Testimone_2 dopo aver rilevato che la stessa avesse espressamente dichiarato di non avere visto esattamente come la sorella fosse caduta (perché era buio), ha evidenziato correttamente che, esibita la detta foto depositata dalla stessa parte attrice in allegato all'atto di citazione, ritraente il luogo della caduta di giorno, la testimone non fosse stata in grado di riconoscerla (specificamente non è stata in grado di individuare precisamente il punto della caduta.
“Riconosco la zona, ma il punto esatto in cui è avvenuta la caduta non si vede nella foto;
non si vede il tombino. Mi ricordo che era vicino a un cancello di ferro di accesso a una casa privata”).
Inoltre il Tribunale di Torre Annunziata, quanto al terzo teste ( , amico di ), dopo Testimone_3 Parte_1 aver rilevato che anche quest'ultimo (come la teste precedente) non avesse visto le modalità della caduta (“Non ho visto la signora cadere, ma sono andato a soccorrerla dopo”), e che avesse riferito che l'attrice si trovasse vicino ad un buco piccolo ma profondo (“La signora si trovava vicino a un buco che era piccolo ma profondo”.) – facendo così riferimento ad una anomalia del manto stradale diversa dal “tombino ricoperto”, indicato invece dai precedenti testi – ha valorizzato, anche in questo caso in modo condivisibile, la circostanza che, esibita la detta foto depositata dalla stessa parte attrice in allegato all'atto di citazione, ritraente il luogo della caduta di giorno, il teste non fosse stato in grado di riconoscere il punto della caduta (“Riconosco la zona ma non il punto della caduta. Ricordo fosse vicino a un cancello”).
Il giudice di prime cure ha, poi, anche rilevato, correttamente, che il teste non avesse Testimone_3 riconosciuto nemmeno (“Non vedo il buco piccolino e profondo in cui è caduta la signora.”), nelle ulteriori foto prodotte dalla parte attrice (doc. nn. 25-26-27 allegate alla memoria ex art 183, co. VI, n.2, c.p.c.) il luogo della caduta, luogo invece riconosciuto (facendo riferimento al “tombino coperto”) dagli altri testi in relazione alle dette ulteriori fotografie (allegate alla suddetta memoria istruttoria) ad essi esibite.
Peraltro, alla luce del lacunoso quadro probatorio (così come evidenziato dal giudice di prime cure) emergente complessivamente dalle dette dichiarazioni di tutti i testi escussi (dunque non limitato, quanto alle caratteristiche dell'anomalia del tratto stradale in questione, alla discrasia tra le dichiarazioni dei primi due rispetto a quelle del terzo), non è neanche opportuno e utile, ai fini di causa, il confronto, richiesto (e non ammesso) dalla parte attrice pagina 7 di 10 sin dal primo grado (istanza reiterata in appello), ai sensi dell'art. 254 c.p.c. “dei testi in ordine alle fotografie ritualmente acquisite al processo di primo grado”.
Va detto, sul punto, che la valutazione di eventuale confronto dei testimoni (art. 254 c.p.c.), implica, invero, un giudizio di opportunità (compresa quella di non ritardare ulteriormente la decisione della causa) ed utilità e, dunque, implica l'esercizio, da parte del giudice di merito, di un potere discrezionale (non sindacabile in sede di legittimità; cfr. Cass. civ., 03/04/2009, n. 8117; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, 28/12/2022, n. 37947; Sez. III,
08/01/2020, n. 123; Sez. II, 12/03/2018, n. 5939; Sez. III, 22/06/2009, n. 14538; 12/06/1981, n. 3816).
E non è superfluo rilevare che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez.
VI – 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche
Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298).
In particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547).
Così come è opportuno precisare che la mancanza di prove sufficienti circa gli elementi costitutivi della domanda ricade sull'attore (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21072), nel senso che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/02/2010, n. 3468).
****
L'infondatezza del primo motivo di gravame (concernente proprio la valutazione, da parte del primo giudice, relativa alla mancanza di una prova sufficiente del fatto storico, ossia che la caduta fosse stata causata “a causa di una sconnessione stradale” nei luoghi descritti in citazione), assorbe logicamente la valutazione del secondo, in quanto concernente la motivazione del Tribunale di Torre Annunziata resa soltanto ad abundantiam (ossia laddove fosse stata ritenuta dimostrata la dinamica del sinistro riportata dall'attrice), riguardante la reputata esclusione, comunque, della responsabilità del . Controparte_2
Il che comporta anche la correttezza della decisione del primo giudice di non ammettere la ctu medico – legale chiesta dalla parte attrice (e reiterata in questa sede). pagina 8 di 10 Sul punto va detto, invero, che:
a) la consulenza tecnica di ufficio ha soltanto la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere;
ragion per cui tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste - non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
25/07/2023, n. 22397);
b) in altri termini, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, Ord.,
08/07/2025, n. 18541), ossia al fine di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. I, Ord., 08/05/2025, n. 12142);
c) essa, inoltre, è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale può disporre la nomina di un ausiliario giudiziario a sua discrezione, motivando anche implicitamente tale diniego nel contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/07/2025, n.
21818; Sez. VI - 1, Ord., 13/01/2020, n. 326).
****
Al rigetto dell'appello proposto da segue la condanna della stessa al pagamento delle spese del Parte_1 secondo grado di giudizio in favore del appellato, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c. CP_2
In particolare, i compensi spettanti all'appellato vittorioso, vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore dell'appellato stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), applicando per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez.
III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206), i valori minimi (ossia quelli medi ridotti del 50%), considerando l'attività difensiva complessivamente espletata e le questioni trattate, in relazione allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, tenuto conto del valore
(indeterminabile, ai sensi dell'art. 5, co.6, del detto decreto) della causa (in base al criterio del "disputatum", tenendo conto della domanda, sul punto, dell'appellante: “…condannarsi, in conseguenza, previa disposizione di una pagina 9 di 10 consulenza medica d'ufficio, il , in persona del sindaco in carica, al ristoro integrale del danno personale patito Controparte_2 dall'appellante, ovvero nella misura ritenuta di giustizia..”).
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2293/2025 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3018/2024 emessa dal Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata, pubblicata il 24.11.2024.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore del , in persona Parte_1 Controparte_2 del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 3.473,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 23.12.2025
Il Presidente
EP De IO
Il Consigliere est.
EP US FA
pagina 10 di 10