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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/09/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2104/2022 del R.G. di questa Corte di Appello vertente in questo grado
TRA
(C.F. e P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore; , nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_2 C.F._1
), entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via Libertà n.39, presso lo studio degli
[...]
Avv.ti Giovanni Puntarello e Sabrina Causa che li rappresentano e difendono per mandato in atti appellanti
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentate pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata in Marsala (TP) via G. Garraffa n.36, presso lo studio dell'Avv. Vita Lido, che la rappresenta e difende per mandato in atti appellata
Motivi della decisione
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3484/2022 pubblicata il 06/09/2022 all'esito del giudizio tra le parti n.r.g. 9304/2018, ha rigettato l'opposizione a precetto proposta da Parte_1 in persona del legale rappresentante p.-t. e;
dichiarato il difetto di legittimazione
[...] Parte_2 ad agire della in relazione alla domanda di restituzione del controvalore delle Parte_1 quote costituite in pegno;
accertato e dichiarato che il saldo del conto n. 010-0004309-2 intestato a alla data del 31/12/2013, è pari a “+ € 38.577,40” a credito della società Parte_1 correntista;
condannato parte opponente al pagamento, in favore di dei 2/3 delle Parte_3 spese di lite nella misura di € 14.000,00 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge e compensato tra le parti il restante terzo;
posto definitivamente a carico di le spese Parte_3 di CTU già liquidate con separato decreto.
Avverso detta sentenza, hanno interposto appello in persona del legale Parte_1 rappresentante p.-t. e eccependone l'erroneità sotto vari profili. Parte_2 Si è costituito in giudizio in persona del legale rappresentante p.-t., Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Alla scadenza del perentorio termine del 07/02/2025, assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione dal Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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❖ MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, e contestano la pronuncia Parte_1 Parte_2 nella parte in cui ha ritenuto la validità del contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra le parti in data 04/09/2007 (Rep. 26477 - Racc. 3095).
Rilevano che, al momento della conclusione del contratto, le somme erano state costituite in deposito cauzionale presso la banca mutuante (artt.2 del contratto e 1 del “Capitolato di Patti e condizioni generali”) e ciò in aperto contrasto col carattere reale di siffatta tipologia negoziale.
Escludono di aver conseguito, non solo, la disponibilità materiale del denaro, ma anche quella giuridica.
Per tali ragioni, insistono affinché sia dichiarata la nullità del contratto di mutuo e comunque l'inidoneità a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
2.Con il secondo motivo di appello, gli appellanti ritengono che l'indicatore sintetico di costo (I.S.C.) specificato in contratto sarebbe difforme rispetto a quello effettivo.
Tale indice rientrerebbe nella nozione di prezzo dell'operazione ai sensi dell'art. 117, comma IV, T.U.B.; la sua errata indicazione comporterebbe la nullità ai sensi dell'art. 117, comma VI, T.U.B. e l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma VII, T.U.B.; e, per l'effetto, stante il carattere accessorio del rapporto di garanzia, la nullità dell'ipoteca prestata da . Parte_2
3.Con il terzo motivo di appello, gli appellanti lamentano il vizio di usura genetica del contratto de quo; ritengono che la verifica non potrebbe prescindere dal computo (anche) della penale di estinzione anticipata trattandosi di un elemento economico, direttamente o indirettamente, collegato all'erogazione del credito, e dunque rilevante ai fini nella normativa antiusura.
Gli appellanti ritengono che la penale di estinzione anticipata (pari al 3%) sommata alle altre voci di costo previste in contratto - in particolare, al tasso nominale (6,51%) - determinerebbe il superamento del tasso soglia usura del periodo (8,865%).
Affermano che anche il pegno, unitamente agli altri costi, determinerebbe il superamento del T.S.U.
Pertanto, in base agli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c., il contratto, in quanto affetto da usura genetica, sarebbe nullo;
di conseguenza, la banca dovrebbe essere condannata alla restituzione degli interessi e degli ulteriori costi versati dalla mutuataria in forza ed in esecuzione del contratto.
4.Con il quarto motivo di appello, gli appellanti contestano la pronuncia nella parte in cui esclude la configurabilità dell'ipotesi di usura sopravvenuta nel contratto in esame.
Insistono nella domanda di restituzione della somma di € 22.063,57, illegittimamente versata dalla mutuataria nei periodi di ritenuto superamento del T.S.U. (secondo, terzo e quarto trimestre anno 2009, primo trimestre anno 2011).
5. e 6. Con il quinto e il sesto motivo di appello, i deducenti lamentano il difetto di causa in concreto del mutuo.
Rilevano che le somme, formalmente destinate allo svolgimento dell'attività imprenditoriale della mutuataria, sono state utilizzate per una diversa finalità ovvero ripianare esposizioni debitorie ritenute inesistenti.
In particolare, i deducenti sostengono che vi sarebbe un collegamento negoziale tra il mutuo de quo e il c/c di corrispondenza n. 010/0004309-2, intrattenuto da presso la Parte_1
Banca appellata dal 18/02/2005 fino al 02/07/2015: difatti, una volta accreditate le somme il 29/10/2007, a distanza di pochissimi giorni, ovvero il 31/10/2007, il saldo del conto passava da
€ -100.622,36 a debito della correntista a € +17.704,29 a credito della correntista.
Poiché il rapporto in esame è stato influenzato negativamente dall'addebito di costi illegittimi, come accertato dalla CTU, ritengono che il saldo negativo sarebbe solo apparente, e dunque, anche sotto questo profilo, il contratto di mutuo sarebbe privo di causa in concreto.
Insistono per la declaratoria di nullità del contratto e dell'ipoteca prestata e nella domanda di restituzione di tutto quanto versato dalla mutuataria in adempimento del negozio nullo e in subordine nella domanda di rideterminazione del rapporto dare-avere tra le parti, tenuto conto della gratuità del mutuo ovvero della necessità di ricalcolo degli interessi al tasso legale.
7.Con il settimo motivo di appello, gli appellanti censurano la pronuncia nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'appellante rispetto alla domanda di restituzione del controvalore delle quote costituite in pegno, trattenute in compensazione dal
[...]
[...]
rileva di aver sottoscritto in pari data (04/09/2007) tanto il contratto di Controparte_2 mutuo quanto l'atto costitutivo del pegno, e sostiene che entrambi gli atti sarebbero riconducibili a nella veste di legale rappresentante della società appellante, sebbene tale Controparte_3 qualità non risulti chiaramente spesa con riguardo al pegno.
Contesta altresì l'illegittimità e/o invalidità del pegno per essere stato costituito in spregio alla disciplina di legge. Insiste nella domanda di nullità previa declaratoria della piena legittimazione della mutuataria a far valere la causa di invalidità del pegno.
8.Con l'ottavo motivo di appello, i deducenti criticano la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non ha disposto, nonostante la domanda, la condanna della banca alla restituzione delle somme accertate a credito, pari ad € 38.577,40 (alla data del 31/12/2013), con riguardo al rapporto di c/c n. 010/0004309-2 intestato alla società.
9. Con il nono motivo di appello, i deducenti contestano i presupposti di certezza e liquidità del credito vantato dalla banca, come specificato nell'atto di precetto e, sotto tale profilo, lamentano il vizio di omessa pronuncia e dunque la nullità della sentenza impugnata.
10.Con il decimo motivo, i deducenti si dolgono della sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese di lite, di cui chiedono la riforma.
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1. Il primo motivo di appello è infondato.
Il mutuo fondiario è un contratto reale ed efficacia obbligatoria, il cui perfezionamento non è collegato alla materiale traditio della somma erogata essendo sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica da parte del mutuatario (v. in tal senso, Cass., SS. UU., sent. n.5841/2025); non costituisce ostacolo il conferimento del denaro in deposito cauzionale presso il mutuante a fini di garanzia.
A mente dell'art. 2 (erogazione e deposito cauzionale) del contratto de quo, la Banca appellata ha consegnato la somma di € 500.000,00 mediante contestuale deposito presso la ZA di IC (come da contabile di accredito) e la parte mutuataria ne ha rilasciato ampia e liberatoria quietanza. Le somme erogate sono state costituite in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante in attesa dell'adempimento delle obbligazioni, ivi specificate, da parte della mutuataria.
Occorre dare seguito al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l'ottenimento della disponibilità giuridica delle somme da parte del mutuatario e la creazione in suo favore di un autonomo titolo di disponibilità non sono pregiudicati dalla presenza nel contratto di mutuo - e tale è il caso di specie - di pattuizioni che prevedano la costituzione di un vincolo sulla somma mutuata (successiva all'erogazione) in favore della Banca, con il contestuale obbligo, da parte di quest'ultima, di liberare gli importi solo al momento dell'adempimento, da parte del mutuatario, di una serie di impegni indicati in contratto (v. ex plurimis Cass. sent. n.11116/1992; Cass. sent. n.6686/1994; Cass. sent. n.9074/2001; Cass. sent. n.17211/2004; Cass. sent. n.14/2011; Cass. sent. n.14270/2011; Cass. sent. n.17194/2015; Cass. ord. n. 25326/2017).
Il conferimento in deposito cauzionale infruttifero presuppone difatti - a livello logico e giuridico
- proprio il conseguimento della disponibilità giuridica del denaro erogato da parte del mutuatario.
Ne consegue l'infondatezza della doglianza circa l'invalidità e la conseguente inidoneità dell'atto di mutuo ad integrare i requisiti di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Ciò a maggior ragione ove si consideri che la società appellante ha utilizzato le somme a conferma dell'effettiva erogazione (e dunque perfezionamento del contratto). ˜˜˜˜˜˜˜˜˜
2. Il secondo motivo di appello è infondato.
L' è un indice introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE e recepito nel sistema CP_4 normativo italiano, per la prima volta, dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 04/03/2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, l'indicatore sintetico di costo (I.S.C.) rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, rendendolo edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Proprio per questa mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di CP_4 interesse, la cui mancata o corretta indicazione comporterebbe la nullità del contratto di mutuo. Tale nullità è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis T.U.B. dispone al comma 6 che sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. (v. Corte d'Appello Milano, sent. n. 2643 dell'08 Ottobre 2024).
Dunque, al di fuori di tale ipotesi, la mancata o inesatta indicazione dell' non è sanzionabile CP_4 ai sensi dell'art. 117 T.U.B. in quanto non determina di per sé una maggiore onerosità, ma solo l'erronea rappresentazione del costo globale del finanziamento (v. Cass. ord. n.4597/2023).
Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' CP_4 integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale (v. ancora Corte d'Appello Milano, sent. n. 2643 dell'08 Ottobre 2024).
Corretta è la pronuncia anche nella parte in cui ha escluso dall' il valore del pegno, che non CP_4
è un costo finanziario, ma rappresenta la garanzia del prestito.
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Il terzo motivo di appello è infondato.
Ai fini della verifica dell'usura genetica centrale è il momento della pattuizione.
A mente dell'art. 644 c.p. chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
L'art. 1815, comma 2, c.c. dispone che se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi
L'art. 1 comma 1 del D.L. 394/2000 dispone che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni sopra richiamate, di natura chiaramente sanzionatoria, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
L'art. 2, comma 1, della L. 108 del 1996 stabilisce il limite oltre il quale il tasso di interesse è sempre usurario in quanto dispone che il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rilevi trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.
Ai fini della verifica, tra le “remunerazioni a qualsiasi titolo” non può tuttavia essere ricompresa la penale per l'estinzione anticipata: essa non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma ad una fase successiva ed eventuale dello stesso, ossia all'anticipato scioglimento del rapporto, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento, poi disatteso per effetto dell'anticipato scioglimento (v. Cass., ord. n. 13228 del 15 maggio 2023).
In altre parole, la commissione in esame è una remunerazione che non dipende dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, ma assolve appunto alla diversa funzione di compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto di avere, accordando il prestito. Quindi, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, tale onere non può essere accomunato alle altre voci di costo del credito (in tal senso, Cass. n. 7352/2022, Cass. n. 8109/2022, Cass. n. 4597/2023).
Alcuna censura merita, inoltre, la pronuncia di primo grado anche nella parte in cui ha escluso dalla verifica dell'usura genetica il pegno, posto che lo stesso non rappresenta un costo finanziario, ma la garanzia del prestito.
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4. Il quarto motivo di appello è infondato
E' da condividere il ragionamento del Tribunale nella parte in cui ha escluso la configurabilità di un'usura sopravvenuta nel rapporto in esame.
Ferma restando la centralità della pattuizione nella disciplina dell'usura, l'ipotesi di usura sopravvenuta si pone in relazione a quei contratti di durata che non abbiano esaurito i loro effetti al momento della conclusione e risponde alla necessità di garantire la conformità alle fluttuazioni del tasso di interesse delle pattuizioni destinate a produrre effetti nel tempo. Tuttavia, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto ciò, in particolare, alla stregua della norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 24 del 2001), della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospettata illegittimità, in riferimento alla Cost., artt. 3, 24, 47 e 77, con la sentenza n. 29 del 2002.
Va quindi esclusa l'illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla citata L. n. 108 del 1996, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi (v. Cass. sent. 24743/2023).
Nel caso di specie, come evidenziato dal giudice di primo grado, il rapporto tra le parti rientra nel novero dei mutui a tasso fisso, ovvero dei contratti istantanei nell'ambito dei quali le clausole (nella specie quelle relative agli interessi), a differenza di quanto accade nei mutui a tasso variabile, esauriscono i loro effetti al momento della pattuizione, definendo integralmente il contenuto dell'obbligazione restitutoria, della quale la rateizzazione nel tempo rappresenta esclusivamente una modalità di adempimento.
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5.e.6.Il quinto e il sesto motivo sono pure infondati
La contestata assenza di causa in concreto dell'atto sottoscritto tra le parti non appare meritevole di accoglimento.
La Corte Costituzionale, con sent. n. 175/2004, nel dichiarare l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del D.Lgs. 385/1993, ha escluso che il credito fondiario sia un mutuo di scopo ed ha sancito che l'articolo 38 identifica l'oggetto del mutuo nella concessione, da parte della Banca, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili, senza necessità che la somma mutuata sia destinata, in concreto, ad un'opera fondiaria e, di riflesso, senza possibilità di un controllo giudiziario in ordine alla sua effettiva utilizzazione.
Pertanto, è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 385/1993, per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante (v. Cass. sent. n. 19282/2014; Cass. sent. n. 28663/2013) essendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo (così Cass., SS. UU., sent. n.5841/2025).
Quanto all'asserita insussistenza del debito pregresso, quale ulteriore motivo a fondamento della dedotta assenza di causa in concreto del mutuo, occorre rilevare che l'indagine del CTU è stata limitata ad alcuni dei rapporti intrattenuti presso l'appellata (il c/c n. 010/0004309-2 intestato alla il c/c n. 010/0001443-2 intestato a;
e il c/c n. Parte_1 Controparte_5
010/0002549-3 intestato a ), e che, al momento della stipulazione, Controparte_3
l'esposizione debitoria verso la banca era molto più complessa, derivando da ulteriori finanziamenti intestati all'appellante e dai diversi rapporti bancari facenti capo a Controparte_5
e nella veste di soci anche di altra società, nonché personalmente. Controparte_3
Ciò trova conferma nelle modalità di impiego delle somme, quasi tutte utilizzate a copertura delle passività dei rapporti in essere, specificati da parte appellante.
Gli ulteriori saldi negativi non stati neppure contestati, e non hanno formato oggetto di verifica. Anzi i deducenti hanno rinunciato in I grado ad alcune domande: quelle relative ai cc/cc n. 2549 e n. 11443 intrattenuti presso da e Controparte_1 Controparte_3 CP_5
.
[...]
Pertanto, la situazione debitoria al momento della stipula del contratto non può dirsi apparente.
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7.Il settimo motivo di appello è infondato
Dall'analisi dei documenti, emerge che non ha speso la qualità di legale Controparte_3 rappresentante della società Parte_1
La “contemplatio domini” – che assolve alla duplice funzione di esteriorizzare il rapporto di gestione rappresentativa esistente tra il rappresentante ed il rappresentato, e di rendere conseguentemente possibile l'imputazione al secondo degli effetti del contratto concluso in suo nome dal primo – deve risultare da una dichiarazione espressa ed univoca, anche se non esige l'impiego di formule solenni o l'osservanza di un preciso rituale, e può essere manifestata attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto concluso sono destinati a prodursi direttamente. Pertanto, se il mandatario, nel concludere il contratto per conto del mandante, non dichiara di agire in nome di costui, si esula dalla fattispecie del mandato con rappresentanza, per effetto del quale il mandante è direttamente obbligato nei confronti dell'altro contraente, come se l'affare gestito fosse suo proprio, e nessun rapporto si costituisce tra il mandante ed il terzo, anche se il contratto involga interessi esclusivamente propri del mandante, e l'altro contraente non ignori l'esistenza di quest'ultimo (v. in tal senso, Cass. sent. 5513/2020).
Va, dunque, confermata l'impugnata sentenza che ha dichiarato il difetto di legittimazione ad agire della società appellante rispetto alle domande relative alla restituzione del controvalore delle quote costituite in pegno, trattenute in compensazione dal Controparte_1
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L'ottavo motivo è fondato.
Il c/c di corrispondenza n. 010/0004309-2, intestato a è stato intrattenuto Parte_1 presso la Banca appellata dal 18/02/2005 fino al 02/07/2015. L'intervenuta chiusura del conto non è stata contestata dalla banca.
Considerato che il CTU ha rideterminato il saldo del rapporto in esame in € +38.577,40 (alla data del 31/12/2013) a credito della correntista, va disposta, come richiesto - in accoglimento della domanda di condanna formulata in I grado, e reiterata nel presente giudizio (venendo in rilievo un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.) - la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata, integrandola dopo il terzo capoverso, nel modo seguente
“condanna in persona del legale rappresentante p.-t. al pagamento in Controparte_1 favore di in persona del legale rappresentante p.-t. della somma di € Parte_1
+38.577,40 oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo”. A tal proposito occorre evidenziare, infatti, quanto si legge nella motivazione della sentenza impugnata: “(…) alla luce di tali calcoli, il saldo del conto corrente alla data dell'ultimo estratto conto in atti (31.12.13) che non è quello di chiusura è un saldo creditore di € 38.577,40, a fronte di un saldo baca negativo per oltre 17.000,00. Entro tali limiti va dunque accolta la domanda di accertamento e ripetizione dell'indebito proposta dalla società”, dalla quale si evince l'accoglimento tanto della domanda di accertamento quanto di quella di ripetizione, con la conseguenza che il dispositivo della sentenza, laddove si limita ad accertare e dichiarare che il saldo del conto n. 010-0004309-2 intestato alla
[...]
alla data del 31.12.13, è pari a “+ € 38.577,40” a credito della società correntista è Parte_1 viziata da mero errore materiale come tale emendabile con il procedimento di correzione.
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9.Il nono motivo di appello è infondato.
Gli appellanti contestano i presupposti di certezza e liquidità del credito vantato dalla banca, come specificato nell'atto di precetto.
Secondo un orientamento giurisprudenziale (Cass. sent. n. 8096/2022; Cass. sent. n. 4008/2013) non è necessaria la spiegazione del calcolo nel precetto, purché sia indicata la somma dovuta.
In altre parole, l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.
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Sulle spese di lite. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, anche il capo relativo alle spese di lite dev'essere confermato.
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Quanto alle spese di lite di questo grado di giudizio, tenuto conto che l'accoglimento dell'ottavo motivo di appello non determina la riforma della sentenza di primo grado ma soltanto la sua correzione e che tale adempimento ben poteva essere richiesto al Giudice di primo grado ai sensi degli artt. 287 e ss c.p.c., le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche.
In ragione dell'integrale rigetto dell'appello, deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, - rigetta l'appello;
- dispone la correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza n. 3484/2022 pubblicata il 6/09/2022 all'esito del giudizio n.r.g. 9304/2018 mediante l'integrazione dello stesso dopo il capo in cui “accerta e dichiara che il saldo del conto n. 010-0004309-2 intestato alla
[...]
alla data del 31.12.13, è pari a “+ € 38.577,40” a credito della società correntista” Parte_1 con il seguente capo: “condanna al pagamento in favore della società correntista Parte_3 della somma di € 38.577,40”;
- dispone l'annotazione di tale correzione in calce alla sentenza impugnata;
- condanna e al pagamento, in favore di delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese di lite che quantifica in € 12.000,00, oltre accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 10 Settembre 2025.
Palermo li 11 Settembre 2025.
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2104/2022 del R.G. di questa Corte di Appello vertente in questo grado
TRA
(C.F. e P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore; , nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_2 C.F._1
), entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via Libertà n.39, presso lo studio degli
[...]
Avv.ti Giovanni Puntarello e Sabrina Causa che li rappresentano e difendono per mandato in atti appellanti
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentate pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata in Marsala (TP) via G. Garraffa n.36, presso lo studio dell'Avv. Vita Lido, che la rappresenta e difende per mandato in atti appellata
Motivi della decisione
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3484/2022 pubblicata il 06/09/2022 all'esito del giudizio tra le parti n.r.g. 9304/2018, ha rigettato l'opposizione a precetto proposta da Parte_1 in persona del legale rappresentante p.-t. e;
dichiarato il difetto di legittimazione
[...] Parte_2 ad agire della in relazione alla domanda di restituzione del controvalore delle Parte_1 quote costituite in pegno;
accertato e dichiarato che il saldo del conto n. 010-0004309-2 intestato a alla data del 31/12/2013, è pari a “+ € 38.577,40” a credito della società Parte_1 correntista;
condannato parte opponente al pagamento, in favore di dei 2/3 delle Parte_3 spese di lite nella misura di € 14.000,00 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge e compensato tra le parti il restante terzo;
posto definitivamente a carico di le spese Parte_3 di CTU già liquidate con separato decreto.
Avverso detta sentenza, hanno interposto appello in persona del legale Parte_1 rappresentante p.-t. e eccependone l'erroneità sotto vari profili. Parte_2 Si è costituito in giudizio in persona del legale rappresentante p.-t., Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Alla scadenza del perentorio termine del 07/02/2025, assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione dal Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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❖ MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, e contestano la pronuncia Parte_1 Parte_2 nella parte in cui ha ritenuto la validità del contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra le parti in data 04/09/2007 (Rep. 26477 - Racc. 3095).
Rilevano che, al momento della conclusione del contratto, le somme erano state costituite in deposito cauzionale presso la banca mutuante (artt.2 del contratto e 1 del “Capitolato di Patti e condizioni generali”) e ciò in aperto contrasto col carattere reale di siffatta tipologia negoziale.
Escludono di aver conseguito, non solo, la disponibilità materiale del denaro, ma anche quella giuridica.
Per tali ragioni, insistono affinché sia dichiarata la nullità del contratto di mutuo e comunque l'inidoneità a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
2.Con il secondo motivo di appello, gli appellanti ritengono che l'indicatore sintetico di costo (I.S.C.) specificato in contratto sarebbe difforme rispetto a quello effettivo.
Tale indice rientrerebbe nella nozione di prezzo dell'operazione ai sensi dell'art. 117, comma IV, T.U.B.; la sua errata indicazione comporterebbe la nullità ai sensi dell'art. 117, comma VI, T.U.B. e l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma VII, T.U.B.; e, per l'effetto, stante il carattere accessorio del rapporto di garanzia, la nullità dell'ipoteca prestata da . Parte_2
3.Con il terzo motivo di appello, gli appellanti lamentano il vizio di usura genetica del contratto de quo; ritengono che la verifica non potrebbe prescindere dal computo (anche) della penale di estinzione anticipata trattandosi di un elemento economico, direttamente o indirettamente, collegato all'erogazione del credito, e dunque rilevante ai fini nella normativa antiusura.
Gli appellanti ritengono che la penale di estinzione anticipata (pari al 3%) sommata alle altre voci di costo previste in contratto - in particolare, al tasso nominale (6,51%) - determinerebbe il superamento del tasso soglia usura del periodo (8,865%).
Affermano che anche il pegno, unitamente agli altri costi, determinerebbe il superamento del T.S.U.
Pertanto, in base agli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c., il contratto, in quanto affetto da usura genetica, sarebbe nullo;
di conseguenza, la banca dovrebbe essere condannata alla restituzione degli interessi e degli ulteriori costi versati dalla mutuataria in forza ed in esecuzione del contratto.
4.Con il quarto motivo di appello, gli appellanti contestano la pronuncia nella parte in cui esclude la configurabilità dell'ipotesi di usura sopravvenuta nel contratto in esame.
Insistono nella domanda di restituzione della somma di € 22.063,57, illegittimamente versata dalla mutuataria nei periodi di ritenuto superamento del T.S.U. (secondo, terzo e quarto trimestre anno 2009, primo trimestre anno 2011).
5. e 6. Con il quinto e il sesto motivo di appello, i deducenti lamentano il difetto di causa in concreto del mutuo.
Rilevano che le somme, formalmente destinate allo svolgimento dell'attività imprenditoriale della mutuataria, sono state utilizzate per una diversa finalità ovvero ripianare esposizioni debitorie ritenute inesistenti.
In particolare, i deducenti sostengono che vi sarebbe un collegamento negoziale tra il mutuo de quo e il c/c di corrispondenza n. 010/0004309-2, intrattenuto da presso la Parte_1
Banca appellata dal 18/02/2005 fino al 02/07/2015: difatti, una volta accreditate le somme il 29/10/2007, a distanza di pochissimi giorni, ovvero il 31/10/2007, il saldo del conto passava da
€ -100.622,36 a debito della correntista a € +17.704,29 a credito della correntista.
Poiché il rapporto in esame è stato influenzato negativamente dall'addebito di costi illegittimi, come accertato dalla CTU, ritengono che il saldo negativo sarebbe solo apparente, e dunque, anche sotto questo profilo, il contratto di mutuo sarebbe privo di causa in concreto.
Insistono per la declaratoria di nullità del contratto e dell'ipoteca prestata e nella domanda di restituzione di tutto quanto versato dalla mutuataria in adempimento del negozio nullo e in subordine nella domanda di rideterminazione del rapporto dare-avere tra le parti, tenuto conto della gratuità del mutuo ovvero della necessità di ricalcolo degli interessi al tasso legale.
7.Con il settimo motivo di appello, gli appellanti censurano la pronuncia nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'appellante rispetto alla domanda di restituzione del controvalore delle quote costituite in pegno, trattenute in compensazione dal
[...]
[...]
rileva di aver sottoscritto in pari data (04/09/2007) tanto il contratto di Controparte_2 mutuo quanto l'atto costitutivo del pegno, e sostiene che entrambi gli atti sarebbero riconducibili a nella veste di legale rappresentante della società appellante, sebbene tale Controparte_3 qualità non risulti chiaramente spesa con riguardo al pegno.
Contesta altresì l'illegittimità e/o invalidità del pegno per essere stato costituito in spregio alla disciplina di legge. Insiste nella domanda di nullità previa declaratoria della piena legittimazione della mutuataria a far valere la causa di invalidità del pegno.
8.Con l'ottavo motivo di appello, i deducenti criticano la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non ha disposto, nonostante la domanda, la condanna della banca alla restituzione delle somme accertate a credito, pari ad € 38.577,40 (alla data del 31/12/2013), con riguardo al rapporto di c/c n. 010/0004309-2 intestato alla società.
9. Con il nono motivo di appello, i deducenti contestano i presupposti di certezza e liquidità del credito vantato dalla banca, come specificato nell'atto di precetto e, sotto tale profilo, lamentano il vizio di omessa pronuncia e dunque la nullità della sentenza impugnata.
10.Con il decimo motivo, i deducenti si dolgono della sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese di lite, di cui chiedono la riforma.
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1. Il primo motivo di appello è infondato.
Il mutuo fondiario è un contratto reale ed efficacia obbligatoria, il cui perfezionamento non è collegato alla materiale traditio della somma erogata essendo sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica da parte del mutuatario (v. in tal senso, Cass., SS. UU., sent. n.5841/2025); non costituisce ostacolo il conferimento del denaro in deposito cauzionale presso il mutuante a fini di garanzia.
A mente dell'art. 2 (erogazione e deposito cauzionale) del contratto de quo, la Banca appellata ha consegnato la somma di € 500.000,00 mediante contestuale deposito presso la ZA di IC (come da contabile di accredito) e la parte mutuataria ne ha rilasciato ampia e liberatoria quietanza. Le somme erogate sono state costituite in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante in attesa dell'adempimento delle obbligazioni, ivi specificate, da parte della mutuataria.
Occorre dare seguito al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l'ottenimento della disponibilità giuridica delle somme da parte del mutuatario e la creazione in suo favore di un autonomo titolo di disponibilità non sono pregiudicati dalla presenza nel contratto di mutuo - e tale è il caso di specie - di pattuizioni che prevedano la costituzione di un vincolo sulla somma mutuata (successiva all'erogazione) in favore della Banca, con il contestuale obbligo, da parte di quest'ultima, di liberare gli importi solo al momento dell'adempimento, da parte del mutuatario, di una serie di impegni indicati in contratto (v. ex plurimis Cass. sent. n.11116/1992; Cass. sent. n.6686/1994; Cass. sent. n.9074/2001; Cass. sent. n.17211/2004; Cass. sent. n.14/2011; Cass. sent. n.14270/2011; Cass. sent. n.17194/2015; Cass. ord. n. 25326/2017).
Il conferimento in deposito cauzionale infruttifero presuppone difatti - a livello logico e giuridico
- proprio il conseguimento della disponibilità giuridica del denaro erogato da parte del mutuatario.
Ne consegue l'infondatezza della doglianza circa l'invalidità e la conseguente inidoneità dell'atto di mutuo ad integrare i requisiti di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Ciò a maggior ragione ove si consideri che la società appellante ha utilizzato le somme a conferma dell'effettiva erogazione (e dunque perfezionamento del contratto). ˜˜˜˜˜˜˜˜˜
2. Il secondo motivo di appello è infondato.
L' è un indice introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE e recepito nel sistema CP_4 normativo italiano, per la prima volta, dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 04/03/2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, l'indicatore sintetico di costo (I.S.C.) rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, rendendolo edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Proprio per questa mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di CP_4 interesse, la cui mancata o corretta indicazione comporterebbe la nullità del contratto di mutuo. Tale nullità è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis T.U.B. dispone al comma 6 che sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. (v. Corte d'Appello Milano, sent. n. 2643 dell'08 Ottobre 2024).
Dunque, al di fuori di tale ipotesi, la mancata o inesatta indicazione dell' non è sanzionabile CP_4 ai sensi dell'art. 117 T.U.B. in quanto non determina di per sé una maggiore onerosità, ma solo l'erronea rappresentazione del costo globale del finanziamento (v. Cass. ord. n.4597/2023).
Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' CP_4 integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale (v. ancora Corte d'Appello Milano, sent. n. 2643 dell'08 Ottobre 2024).
Corretta è la pronuncia anche nella parte in cui ha escluso dall' il valore del pegno, che non CP_4
è un costo finanziario, ma rappresenta la garanzia del prestito.
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Il terzo motivo di appello è infondato.
Ai fini della verifica dell'usura genetica centrale è il momento della pattuizione.
A mente dell'art. 644 c.p. chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
L'art. 1815, comma 2, c.c. dispone che se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi
L'art. 1 comma 1 del D.L. 394/2000 dispone che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni sopra richiamate, di natura chiaramente sanzionatoria, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
L'art. 2, comma 1, della L. 108 del 1996 stabilisce il limite oltre il quale il tasso di interesse è sempre usurario in quanto dispone che il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rilevi trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.
Ai fini della verifica, tra le “remunerazioni a qualsiasi titolo” non può tuttavia essere ricompresa la penale per l'estinzione anticipata: essa non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma ad una fase successiva ed eventuale dello stesso, ossia all'anticipato scioglimento del rapporto, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento, poi disatteso per effetto dell'anticipato scioglimento (v. Cass., ord. n. 13228 del 15 maggio 2023).
In altre parole, la commissione in esame è una remunerazione che non dipende dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, ma assolve appunto alla diversa funzione di compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto di avere, accordando il prestito. Quindi, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, tale onere non può essere accomunato alle altre voci di costo del credito (in tal senso, Cass. n. 7352/2022, Cass. n. 8109/2022, Cass. n. 4597/2023).
Alcuna censura merita, inoltre, la pronuncia di primo grado anche nella parte in cui ha escluso dalla verifica dell'usura genetica il pegno, posto che lo stesso non rappresenta un costo finanziario, ma la garanzia del prestito.
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4. Il quarto motivo di appello è infondato
E' da condividere il ragionamento del Tribunale nella parte in cui ha escluso la configurabilità di un'usura sopravvenuta nel rapporto in esame.
Ferma restando la centralità della pattuizione nella disciplina dell'usura, l'ipotesi di usura sopravvenuta si pone in relazione a quei contratti di durata che non abbiano esaurito i loro effetti al momento della conclusione e risponde alla necessità di garantire la conformità alle fluttuazioni del tasso di interesse delle pattuizioni destinate a produrre effetti nel tempo. Tuttavia, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto ciò, in particolare, alla stregua della norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 24 del 2001), della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospettata illegittimità, in riferimento alla Cost., artt. 3, 24, 47 e 77, con la sentenza n. 29 del 2002.
Va quindi esclusa l'illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla citata L. n. 108 del 1996, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi (v. Cass. sent. 24743/2023).
Nel caso di specie, come evidenziato dal giudice di primo grado, il rapporto tra le parti rientra nel novero dei mutui a tasso fisso, ovvero dei contratti istantanei nell'ambito dei quali le clausole (nella specie quelle relative agli interessi), a differenza di quanto accade nei mutui a tasso variabile, esauriscono i loro effetti al momento della pattuizione, definendo integralmente il contenuto dell'obbligazione restitutoria, della quale la rateizzazione nel tempo rappresenta esclusivamente una modalità di adempimento.
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5.e.6.Il quinto e il sesto motivo sono pure infondati
La contestata assenza di causa in concreto dell'atto sottoscritto tra le parti non appare meritevole di accoglimento.
La Corte Costituzionale, con sent. n. 175/2004, nel dichiarare l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del D.Lgs. 385/1993, ha escluso che il credito fondiario sia un mutuo di scopo ed ha sancito che l'articolo 38 identifica l'oggetto del mutuo nella concessione, da parte della Banca, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili, senza necessità che la somma mutuata sia destinata, in concreto, ad un'opera fondiaria e, di riflesso, senza possibilità di un controllo giudiziario in ordine alla sua effettiva utilizzazione.
Pertanto, è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 385/1993, per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante (v. Cass. sent. n. 19282/2014; Cass. sent. n. 28663/2013) essendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo (così Cass., SS. UU., sent. n.5841/2025).
Quanto all'asserita insussistenza del debito pregresso, quale ulteriore motivo a fondamento della dedotta assenza di causa in concreto del mutuo, occorre rilevare che l'indagine del CTU è stata limitata ad alcuni dei rapporti intrattenuti presso l'appellata (il c/c n. 010/0004309-2 intestato alla il c/c n. 010/0001443-2 intestato a;
e il c/c n. Parte_1 Controparte_5
010/0002549-3 intestato a ), e che, al momento della stipulazione, Controparte_3
l'esposizione debitoria verso la banca era molto più complessa, derivando da ulteriori finanziamenti intestati all'appellante e dai diversi rapporti bancari facenti capo a Controparte_5
e nella veste di soci anche di altra società, nonché personalmente. Controparte_3
Ciò trova conferma nelle modalità di impiego delle somme, quasi tutte utilizzate a copertura delle passività dei rapporti in essere, specificati da parte appellante.
Gli ulteriori saldi negativi non stati neppure contestati, e non hanno formato oggetto di verifica. Anzi i deducenti hanno rinunciato in I grado ad alcune domande: quelle relative ai cc/cc n. 2549 e n. 11443 intrattenuti presso da e Controparte_1 Controparte_3 CP_5
.
[...]
Pertanto, la situazione debitoria al momento della stipula del contratto non può dirsi apparente.
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7.Il settimo motivo di appello è infondato
Dall'analisi dei documenti, emerge che non ha speso la qualità di legale Controparte_3 rappresentante della società Parte_1
La “contemplatio domini” – che assolve alla duplice funzione di esteriorizzare il rapporto di gestione rappresentativa esistente tra il rappresentante ed il rappresentato, e di rendere conseguentemente possibile l'imputazione al secondo degli effetti del contratto concluso in suo nome dal primo – deve risultare da una dichiarazione espressa ed univoca, anche se non esige l'impiego di formule solenni o l'osservanza di un preciso rituale, e può essere manifestata attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto concluso sono destinati a prodursi direttamente. Pertanto, se il mandatario, nel concludere il contratto per conto del mandante, non dichiara di agire in nome di costui, si esula dalla fattispecie del mandato con rappresentanza, per effetto del quale il mandante è direttamente obbligato nei confronti dell'altro contraente, come se l'affare gestito fosse suo proprio, e nessun rapporto si costituisce tra il mandante ed il terzo, anche se il contratto involga interessi esclusivamente propri del mandante, e l'altro contraente non ignori l'esistenza di quest'ultimo (v. in tal senso, Cass. sent. 5513/2020).
Va, dunque, confermata l'impugnata sentenza che ha dichiarato il difetto di legittimazione ad agire della società appellante rispetto alle domande relative alla restituzione del controvalore delle quote costituite in pegno, trattenute in compensazione dal Controparte_1
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L'ottavo motivo è fondato.
Il c/c di corrispondenza n. 010/0004309-2, intestato a è stato intrattenuto Parte_1 presso la Banca appellata dal 18/02/2005 fino al 02/07/2015. L'intervenuta chiusura del conto non è stata contestata dalla banca.
Considerato che il CTU ha rideterminato il saldo del rapporto in esame in € +38.577,40 (alla data del 31/12/2013) a credito della correntista, va disposta, come richiesto - in accoglimento della domanda di condanna formulata in I grado, e reiterata nel presente giudizio (venendo in rilievo un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.) - la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata, integrandola dopo il terzo capoverso, nel modo seguente
“condanna in persona del legale rappresentante p.-t. al pagamento in Controparte_1 favore di in persona del legale rappresentante p.-t. della somma di € Parte_1
+38.577,40 oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo”. A tal proposito occorre evidenziare, infatti, quanto si legge nella motivazione della sentenza impugnata: “(…) alla luce di tali calcoli, il saldo del conto corrente alla data dell'ultimo estratto conto in atti (31.12.13) che non è quello di chiusura è un saldo creditore di € 38.577,40, a fronte di un saldo baca negativo per oltre 17.000,00. Entro tali limiti va dunque accolta la domanda di accertamento e ripetizione dell'indebito proposta dalla società”, dalla quale si evince l'accoglimento tanto della domanda di accertamento quanto di quella di ripetizione, con la conseguenza che il dispositivo della sentenza, laddove si limita ad accertare e dichiarare che il saldo del conto n. 010-0004309-2 intestato alla
[...]
alla data del 31.12.13, è pari a “+ € 38.577,40” a credito della società correntista è Parte_1 viziata da mero errore materiale come tale emendabile con il procedimento di correzione.
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9.Il nono motivo di appello è infondato.
Gli appellanti contestano i presupposti di certezza e liquidità del credito vantato dalla banca, come specificato nell'atto di precetto.
Secondo un orientamento giurisprudenziale (Cass. sent. n. 8096/2022; Cass. sent. n. 4008/2013) non è necessaria la spiegazione del calcolo nel precetto, purché sia indicata la somma dovuta.
In altre parole, l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.
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Sulle spese di lite. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, anche il capo relativo alle spese di lite dev'essere confermato.
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Quanto alle spese di lite di questo grado di giudizio, tenuto conto che l'accoglimento dell'ottavo motivo di appello non determina la riforma della sentenza di primo grado ma soltanto la sua correzione e che tale adempimento ben poteva essere richiesto al Giudice di primo grado ai sensi degli artt. 287 e ss c.p.c., le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche.
In ragione dell'integrale rigetto dell'appello, deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, - rigetta l'appello;
- dispone la correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza n. 3484/2022 pubblicata il 6/09/2022 all'esito del giudizio n.r.g. 9304/2018 mediante l'integrazione dello stesso dopo il capo in cui “accerta e dichiara che il saldo del conto n. 010-0004309-2 intestato alla
[...]
alla data del 31.12.13, è pari a “+ € 38.577,40” a credito della società correntista” Parte_1 con il seguente capo: “condanna al pagamento in favore della società correntista Parte_3 della somma di € 38.577,40”;
- dispone l'annotazione di tale correzione in calce alla sentenza impugnata;
- condanna e al pagamento, in favore di delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese di lite che quantifica in € 12.000,00, oltre accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 10 Settembre 2025.
Palermo li 11 Settembre 2025.
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo