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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/05/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Luciano Ferrara, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 2885/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
PENDENTE TRA
(C.F./P. Iva indicati: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, Dott. , giusta procura agli atti per Notaio Controparte_1
- Roma repertorio nr 1180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rappresentata e Persona_1
difesa dall'Avv. Giuseppe Eboli, c.f.: e P. Iva: ; C.F._1 P.IVA_2
Parte_2
[...]
, nata il [...] a [...] e residente in [...]d'Aversa alla via
[...]
Oglio n. 28 sc 2, C.F. rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce dell'atto di C.F._2 citazione di primo grado dall'Avv.p. Giovanni Verazzo (C.F. ); C.F._3
-APPELLATO CONTUMACE -
NONCHE'
in persona del Sindaco p.t., presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta Controparte_2
e difende a mezzo dell'Avv. Anna Bavarella, C.F. ; C.F._4
-APPELLATO -
OGGETTO: Appello
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
, con atto di citazione tempestivamente notificato alle parti appellate, Controparte_3
ha proposto appello avverso la sentenza n. 932/2023 del Giudice di Pace di Napoli nord, pubblicata il 9 ottobre 2023 con cui, in accoglimento della domanda proposta da era stata dichiarata la Parte_2
nullità, infondatezza ed illegittimità della iscrizione nei ruoli esattoriali della cartella di pagamento n.
02820150005450184000, notificata il 20/05/2015 emessa per il mancato pagamento di contravvenzioni al C.D.S. elevate dalla Polizia Urbana del nell'anno 2011, dell'importo di €. 181,52. Controparte_2
L'appellante ha lamentato, tra le altre cose, l'erroneità della sentenza nella parte in cui: non ha rilevato l'inammissibilità dell'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo.
non si è costituita. Parte_2
Si è costituito il chiedendo l'accoglimento del motivo relativo all'inammissibilità Controparte_2
dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e, in via subordinata, chiedendo dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell'ente.
L'appello è fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n.
146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, deve ritenersi non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella e ciò a prescindere dall'accertamento della regolare notifica della stessa, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
In conclusione, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
Poiché l'intervento chiarificatore della Cassazione è intervenuto solo dopo la redazione della minuta
(redatta il 2 maggio 2022) benché la sentenza sia stata depositata il 23.01.2023, le spese del doppio grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Luciano Ferrara, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Controparte_3
sentenza n. 932/2023 del Giudice di Pace di Napoli nord, pubblicata il 9 ottobre 2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Napoli nord n.
932/2023 del 9 ottobre 2023, dichiara inammissibile la domanda proposta da Parte_2
- compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
Così deciso in Aversa il 22 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Luciano Ferrara