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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO SEZIONE SECONDA CIVILE Sezione Specializzata Agraria
riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta: dott.ssa Silvana Ferriero Presidente dott. Biagio Politano Consigliere dott. Pietro Scuteri Consigliere relatore dott. Giuseppe Tallarico Esperto dott.ssa Piera Dastoli Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1608/2025 del ruolo generale contenzioso, decisa all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 03.12.2025
e vertente
TRA
(Cod. fisc.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
JO (RC) il 4.2.1957, quale titolare dell'azienda agricola “Il frutteto di Coluccio
Domenico”, corrente in RI CH (CZ), loc. Pilacco (Cod. fisc.:
; P. Iva: , iscritta alla CCIAA di Catanzaro al C.F._1 P.IVA_1
R.E.A. n. 169829, elettivamente domiciliato in Soverato alla via Giordano Bruno n. 97, presso e nello studio dell'avv. Vaiti Vincenzo e dall'avv. Carnà Gaetano che lo rappresentano e difendono appellante
E con sede in Lugano (CH), 6900, alla via Nassa n. 46, iscritta al registro CP_1 di Commercio del Ticino al n. CH 113.694.0333, codice fiscale P.IVA_2 appellata contumace
1
Corte d'Appello di Catanzaro –
[...]
Controparte_2
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinnanzi al CP_1
Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata Agraria, l'azienda agricola “Il Frutteto di
Coluccio Domenico”, al fine di: -- accertare e dichiarare che l'
[...]
, di ( ) nato Parte_2 Parte_1 C.F._1
a CE JO (RC) il 04.02.1957, con sede in RI CH (CZ), località Pilacco, iscritta alla CCIAA di Catanzaro al R.E.A. n. 169829, detenesse i fondi di cui al contratto di affitto del 16.01.2009 sine titulo sin dal 01.01.2019; -- accertare e dichiarare che l'
[...]
fosse tenuta al pagamento dell'indennità di Parte_2 occupazione sine titulo e/o al risarcimento danni ex art. 1591 cod. civ., e per l'effetto, condannarla al pagamento, nelle modalità previste dall'art.4 del contratto di affitto, dell'indennità di occupazione sine titulo e/o del risarcimento del danno […] per un totale complessivo di € 324.756,42 alla data del 31.08.2024, oltre € 5.697,92 mensili fino all'effettivo rilascio.
Si costituiva in giudizio , in qualità di titolare dell'azienda agricola “Il Parte_1
Frutteto di Coluccio Domenico”, il quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza della Sezione Specializzata Agraria in favore del giudice ordinario e l'improponibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
nel merito contestava la fondatezza della pretesa risarcitoria avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Domandava, inoltre, la rideterminazione del canone secondo le previsioni di cui alla L.
n. 203/1982 e in conformità ai parametri stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 318 del 2002.
Deduceva, infine, che, a causa della mancata consegna dei terreni, dovuta al comportamento ostativo della ricorrente, la conduzione dei fondi gli aveva causato ingenti danni per migliorie, spese e perdite, quantificati in € 202.360,00, credito che chiedeva al Tribunale adito di accertare ed eccepiva in compensazione.
2. Con sentenza n. 1935/2025, pubblicata in data 24.09.2025, il Tribunale di Catanzaro:
1) ha accolto la domanda attorea e, per l'effetto, condannato , quale Parte_1 titolare dell'azienda agricola “Il Frutteto Di Coluccio Domenico”, al pagamento, in favore della società , della complessiva somma di € 358.132,13, oltre interessi come CP_1 in parte motiva;
2) ha dichiarato l'inammissibilità della domanda formulata da parte resistente per le ragioni indicate in parte motiva;
2
Corte d'Appello di Catanzaro – Seconda Specializzata Agraria _________________________________________________________
3) ha condannato , quale titolare dell'azienda agricola “Il Frutteto Di Parte_1
Coluccio Domenico”, al pagamento, in favore della società , delle spese di lite. CP_1
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello articolando Parte_1 motivi di gravame, con cui ha dedotto:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1591, 1216 e 1220 c.c. nonché dei pacifici principi giurisprudenziali in tema di offerta non formale ed in ordine all'efficacia liberatoria dell'offerta non formale - Violazione e falsa applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti ex artt. 1175 e 1375 c.c.;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1591 c.c. – Omessa allegazione dei fatti costitutivi (art. 414, n. 4, c.p.c.) e conseguente infondatezza dell'azione risarcitoria.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1227, nonché degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. -
Condotta del concedente inosservante del dovere di diligenza e del principio di buona fede e conseguente riduzione del risarcimento;
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 46 L. 203/1982 e dei principi in materia di improponibilità della domanda non preceduta dal tentativo di conciliazione nelle controversie agrarie - Violazione dei principi in tema di distinzione tra eccezione e domanda riconvenzionale - Violazione dei principi in tema di distinzione tra compensazione propria e impropria - Fondatezza della domanda di compensazione.
Con l'atto di appello il ha chiesto anche la sospensione dell'efficacia esecutiva Pt_1 della sentenza appellata (artt. 283 e 431 c.p.c.).
4. Con decreto presidenziale del 27.10.2025 veniva fissata l'udienza del 03.12.205 per la decisione sulla istanza di inibitoria e, contestualmente, l'udienza del 07.10.2026 per la trattazione del merito.
Con nota in data 10.11.2025 l'appellante depositava rinuncia agli atti del presente giudizio ex art. 306 c.p.c. con relativo atto di accettazione della rinuncia da parte dell'avv. Gualtieri
AS ES (file pdf firmato digitalmente) per conto della con pec CP_1 di notifica dell'8.11.2025, ore 18,48.
Quindi, trattata l'udienza suddetta con modalità cartolari, ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c. la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, nel termine dei trenta giorni successivi.
5. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della , in persona del curatore CP_1 pro tempore, non costituitasi in giudizio malgrado la ritualità della notificazione della citazione in appello.
3
Corte d'Appello di Catanzaro – Seconda Specializzata Agraria _________________________________________________________
6. Si è già detto che la parte appellante ha rinunciato Parte_1 all'impugnazione.
Trova pertanto applicazione la regola iuris secondo cui nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessità, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato (cfr.
Cass. civ., 20191/2021, in motivazione: “Questa Corte ha ritenuto, con giurisprudenza costante, che la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass.
n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99)”).
La rinuncia all'impugnazione – a cui consegue l'estinzione del giudizio – determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
7. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del grado, stante la mancata costituzione in giudizio dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Parte_1 sentenza n. 1935/2025, pubblicata in data 24.09.2025, del Tribunale di
[...]
Catanzaro, così provvede:
1. Dichiara la Contumacia della , in persona del curatore pro tempore. CP_1
2. Dichiara l'estinzione del procedimento d'appello per l'intervenuta rinuncia alla impugnazione da parte dell'appellante, e, per l'effetto, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
3. Nulla sulle spese di lite del grado di giudizio.
Così deciso in data 04.12.2025
Il Consigliere rel. ed est.
Dott. Pietro Scuteri
La Presidente
Dott.ssa Silvana Ferriero
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riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta: dott.ssa Silvana Ferriero Presidente dott. Biagio Politano Consigliere dott. Pietro Scuteri Consigliere relatore dott. Giuseppe Tallarico Esperto dott.ssa Piera Dastoli Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1608/2025 del ruolo generale contenzioso, decisa all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 03.12.2025
e vertente
TRA
(Cod. fisc.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
JO (RC) il 4.2.1957, quale titolare dell'azienda agricola “Il frutteto di Coluccio
Domenico”, corrente in RI CH (CZ), loc. Pilacco (Cod. fisc.:
; P. Iva: , iscritta alla CCIAA di Catanzaro al C.F._1 P.IVA_1
R.E.A. n. 169829, elettivamente domiciliato in Soverato alla via Giordano Bruno n. 97, presso e nello studio dell'avv. Vaiti Vincenzo e dall'avv. Carnà Gaetano che lo rappresentano e difendono appellante
E con sede in Lugano (CH), 6900, alla via Nassa n. 46, iscritta al registro CP_1 di Commercio del Ticino al n. CH 113.694.0333, codice fiscale P.IVA_2 appellata contumace
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Corte d'Appello di Catanzaro –
[...]
Controparte_2
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinnanzi al CP_1
Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata Agraria, l'azienda agricola “Il Frutteto di
Coluccio Domenico”, al fine di: -- accertare e dichiarare che l'
[...]
, di ( ) nato Parte_2 Parte_1 C.F._1
a CE JO (RC) il 04.02.1957, con sede in RI CH (CZ), località Pilacco, iscritta alla CCIAA di Catanzaro al R.E.A. n. 169829, detenesse i fondi di cui al contratto di affitto del 16.01.2009 sine titulo sin dal 01.01.2019; -- accertare e dichiarare che l'
[...]
fosse tenuta al pagamento dell'indennità di Parte_2 occupazione sine titulo e/o al risarcimento danni ex art. 1591 cod. civ., e per l'effetto, condannarla al pagamento, nelle modalità previste dall'art.4 del contratto di affitto, dell'indennità di occupazione sine titulo e/o del risarcimento del danno […] per un totale complessivo di € 324.756,42 alla data del 31.08.2024, oltre € 5.697,92 mensili fino all'effettivo rilascio.
Si costituiva in giudizio , in qualità di titolare dell'azienda agricola “Il Parte_1
Frutteto di Coluccio Domenico”, il quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza della Sezione Specializzata Agraria in favore del giudice ordinario e l'improponibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
nel merito contestava la fondatezza della pretesa risarcitoria avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Domandava, inoltre, la rideterminazione del canone secondo le previsioni di cui alla L.
n. 203/1982 e in conformità ai parametri stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 318 del 2002.
Deduceva, infine, che, a causa della mancata consegna dei terreni, dovuta al comportamento ostativo della ricorrente, la conduzione dei fondi gli aveva causato ingenti danni per migliorie, spese e perdite, quantificati in € 202.360,00, credito che chiedeva al Tribunale adito di accertare ed eccepiva in compensazione.
2. Con sentenza n. 1935/2025, pubblicata in data 24.09.2025, il Tribunale di Catanzaro:
1) ha accolto la domanda attorea e, per l'effetto, condannato , quale Parte_1 titolare dell'azienda agricola “Il Frutteto Di Coluccio Domenico”, al pagamento, in favore della società , della complessiva somma di € 358.132,13, oltre interessi come CP_1 in parte motiva;
2) ha dichiarato l'inammissibilità della domanda formulata da parte resistente per le ragioni indicate in parte motiva;
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Corte d'Appello di Catanzaro – Seconda Specializzata Agraria _________________________________________________________
3) ha condannato , quale titolare dell'azienda agricola “Il Frutteto Di Parte_1
Coluccio Domenico”, al pagamento, in favore della società , delle spese di lite. CP_1
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello articolando Parte_1 motivi di gravame, con cui ha dedotto:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1591, 1216 e 1220 c.c. nonché dei pacifici principi giurisprudenziali in tema di offerta non formale ed in ordine all'efficacia liberatoria dell'offerta non formale - Violazione e falsa applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti ex artt. 1175 e 1375 c.c.;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1591 c.c. – Omessa allegazione dei fatti costitutivi (art. 414, n. 4, c.p.c.) e conseguente infondatezza dell'azione risarcitoria.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1227, nonché degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. -
Condotta del concedente inosservante del dovere di diligenza e del principio di buona fede e conseguente riduzione del risarcimento;
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 46 L. 203/1982 e dei principi in materia di improponibilità della domanda non preceduta dal tentativo di conciliazione nelle controversie agrarie - Violazione dei principi in tema di distinzione tra eccezione e domanda riconvenzionale - Violazione dei principi in tema di distinzione tra compensazione propria e impropria - Fondatezza della domanda di compensazione.
Con l'atto di appello il ha chiesto anche la sospensione dell'efficacia esecutiva Pt_1 della sentenza appellata (artt. 283 e 431 c.p.c.).
4. Con decreto presidenziale del 27.10.2025 veniva fissata l'udienza del 03.12.205 per la decisione sulla istanza di inibitoria e, contestualmente, l'udienza del 07.10.2026 per la trattazione del merito.
Con nota in data 10.11.2025 l'appellante depositava rinuncia agli atti del presente giudizio ex art. 306 c.p.c. con relativo atto di accettazione della rinuncia da parte dell'avv. Gualtieri
AS ES (file pdf firmato digitalmente) per conto della con pec CP_1 di notifica dell'8.11.2025, ore 18,48.
Quindi, trattata l'udienza suddetta con modalità cartolari, ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c. la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, nel termine dei trenta giorni successivi.
5. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della , in persona del curatore CP_1 pro tempore, non costituitasi in giudizio malgrado la ritualità della notificazione della citazione in appello.
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Corte d'Appello di Catanzaro – Seconda Specializzata Agraria _________________________________________________________
6. Si è già detto che la parte appellante ha rinunciato Parte_1 all'impugnazione.
Trova pertanto applicazione la regola iuris secondo cui nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessità, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato (cfr.
Cass. civ., 20191/2021, in motivazione: “Questa Corte ha ritenuto, con giurisprudenza costante, che la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass.
n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99)”).
La rinuncia all'impugnazione – a cui consegue l'estinzione del giudizio – determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
7. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del grado, stante la mancata costituzione in giudizio dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Parte_1 sentenza n. 1935/2025, pubblicata in data 24.09.2025, del Tribunale di
[...]
Catanzaro, così provvede:
1. Dichiara la Contumacia della , in persona del curatore pro tempore. CP_1
2. Dichiara l'estinzione del procedimento d'appello per l'intervenuta rinuncia alla impugnazione da parte dell'appellante, e, per l'effetto, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
3. Nulla sulle spese di lite del grado di giudizio.
Così deciso in data 04.12.2025
Il Consigliere rel. ed est.
Dott. Pietro Scuteri
La Presidente
Dott.ssa Silvana Ferriero
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